Translate

lunedì 8 settembre 2014

LAVORO: IL RAPPORTO, MALATTIE PROFESSIONALI E ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO =



LAVORO: IL RAPPORTO, MALATTIE PROFESSIONALI E ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO =

Roma, 8 set. (Adnkronos/Labitalia) - Il rapporto che c'è tra le
malattie professionali e l'accertamento amministrativo. E' questo
l'argomento affrontato dal working paper 'Il giudice e l'Inail
nell'applicazione delle norme sulle malattie professionali', a cura di
Mario Cerbone, ricercatore di Diritto del lavoro nell'università degli
Studi del Sannio.

Nella prima parte del documento si tenta di ricostruire
sistematicamente la nozione di 'malattia professionale', tenendo conto
sia 'dell'apporto giurisprudenziale, sia di quello amministrativo,
proveniente, in particolare, da alcune importanti circolari
dell'Inail'.

Nella seconda parte dello scritto ci si concentra, invece, sui
'nuovi rischi' da lavoro, 'in un'accezione ambivalente, e cioè
riferita: sia ai fattori che incidono sulla persona del lavoratore,
prevalentemente nella sua dimensione psicologica e nella sua sfera
morale, sia ai nuovi profili di rischio individuati in relazione ai
sistemi di organizzazione del lavoro ed al loro processo evolutivo'.
(segue)

(Lab/Ct/Adnkronos)
08-SET-14 12:49

NNNN
LAVORO: IL RAPPORTO, MALATTIE PROFESSIONALI E ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO (2) =

(Adnkronos/Labitalia) - E scopo dell'indagine è quello di
verificare "se, ed in quale misura, l'ordinamento è in grado di
assicurare, dinamicamente, forme appropriate di tutela (non solo
dell'integrità fisica, ma anche) della 'personalità morale' dei
prestatori di lavoro".

L'autore ricorda che la legge 183/2010, nel modificare il testo
dell'art. 7, comma 1, d.lgs. numero 1652001, ha stabilito che le
pubbliche amministrazioni '… garantiscono un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare,
contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al
proprio interno".

E indica che con l'emanazione della circolare Inail del 17
dicembre 2003, n. 71, avente ad oggetto ''Disturbi psichici da
costrittività organizzativa sul lavoro. Rischio tutelato e diagnosi di
malattia professionale. Modalità di trattazione delle pratiche'',
l'Inail ''aveva introdotto un allargamento semantico del concetto di
rischio tecnopatico assicurativamente rilevante, tale da
ricomprendervi, a suo parere, non solo quello collegato alla nocività
delle lavorazioni, tabellate e non, ma anche quello riconducibile a
particolari condizioni dell'attività e dell'organizzazione
aziendale''. (segue)

(Lab/Ct/Adnkronos)
08-SET-14 12:51

NNNN
LAVORO: IL RAPPORTO, MALATTIE PROFESSIONALI E ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO (3) =

(Adnkronos/Labitalia) - Tuttavia, siffatto allargamento -
continua l'autore - ''non ha superato il vaglio della giurisprudenza
amministrativa. Il superamento del c.d. sistema tabellare, a favore di
un 'sistema misto' - secondo i giudici amministrativi - non ha infatti
scalfito il principio del 'rischio professionale' identificato in
relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa''.

Con riferimento alla sentenza del Tar Lazio, 4 luglio 2005,
numero 5454 e alla sentenza del Consiglio di Stato (17 marzo 2009, n.
1576), "la tutela assicurativa continua a riferirsi (sempre e
soltanto) a quelle malattie contratte nell'esercizio delle
lavorazioni, specificate nelle tabelle o diverse da quelle comprese
nelle tabelle, ma sempre che si tratti di malattie delle quali sia
comunque provata la causa di lavoro".

"Conseguentemente, è possibile riconoscere -avverte- la tutela
in casi di disturbi psichici provocati dallo stress, laddove
quest'ultimo si ricolleghi causalmente alle concrete modalità di
svolgimento della lavorazione; non altrettanto si potrebbe fare per
quelle manifestazioni non legate alle caratteristiche della
lavorazione, ma piuttosto conseguenti al comportamento del datore di
lavoro che assume comportamenti vessatori nei confronti del
lavoratore". (segue)

(Lab/Ct/Adnkronos)
08-SET-14 12:54

NNNN
LAVORO: IL RAPPORTO, MALATTIE PROFESSIONALI E ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO (4) =

(Adnkronos/Labitalia) - Tuttavia l'iter logico-giuridico seguito
dai giudici amministrativi ''non mette a fuoco una distinzione
funzionale, che si rintraccia nel quadro normativo vigente e che
invece potrebbe assumere grande importanza ai fini dell'indagine sul
rischio professionale: la distinzione tra piano dell'accertamento
amministrativo, demandato all'ente in caso di denuncia della malattia
professionale, e piano dell'eventuale accertamento giudiziario, in
caso di controversia tra l'assicurato e l'Istituto''.

Rimandando al saggio per l'approfondimento delle conseguenze di
tale distinzione, andiamo direttamente alle conclusioni dell'autore.

Si indica che ''la capacità del sistema normativo di contenere,
al suo interno, le numerose spinte di tutela che l'organizzazione del
lavoro produce resta, a tutti gli effetti, una questione aperta. È
evidente che l'ampiezza del fenomeno sicurezza del lavoro/malattia
professionale'' - ancorato tuttora saldamente sull'art. 2087 c.c. -
''richieda di per sé costantemente un allargamento delle sedi di
protezione dei prestatori di lavoro ed un'armonizzazione dei vari
sistemi di protezione". (segue)

(Lab/Ct/Adnkronos)
08-SET-14 12:57

NNNN
LAVORO: IL RAPPORTO, MALATTIE PROFESSIONALI E ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO (5) =

(Adnkronos/Labitalia) - Al di là di questi esempi 'virtuosi',
per evitare il rischio di lasciare fuori dalla portata giudiziaria
numerose questioni riguardanti la sicurezza del lavoro - specie quando
essa è declinata nei termini di 'benessere organizzativo' - ''la
centralità del controllo giudiziale deve soddisfare due condizioni,
ambedue necessarie: da un lato, deve continuare ad alimentarsi di una
relazione fortemente 'collaborativa' con l'Inail; dall'altro lato, non
può essere disgiunta da altri fattori di protezione/prevenzione dei
rischi lavorativi, che, al momento, però paiono ancora troppo deboli e
scarsamente effettivi''.

Questa seconda condizione può essere soddisfatta per il tramite
di alcuni ''percorsi reticolari''. In primo luogo ''occorre affiancare
al controllo giudiziale l'insieme delle tecniche e tecnicalità di
prevenzione, a cui pure il d.lgs. n. 81/2008 dedica attenzione''; in
secondo luogo ''non può che essere rafforzata la scelta di garantire
un approccio integrato alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, con specifico riferimento al ruolo della
contrattazione collettiva.

La fonte contrattuale collettiva potrebbe infatti ''occupare lo
spazio regolativo (in parte ancora inesplorato) che si profila proprio
per la prevenzione dei 'nuovi rischi', a condizione però che, dal lato
sindacale, si superino, una volta per tutte, quelle commistioni e
ambiguità del ruolo delle rappresentanze sindacali, che troppo spesso
hanno connotato in negativo la medesima azione preventiva''.

(Lab/Ct/Adnkronos)
08-SET-14 13:01

NNNN

Nessun commento: