I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Msg. 3-9-2014 n. 6789
Indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta "Garanzia Giovani". Gestione dell'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS per conto delle Regioni e delle Province autonome convenzionate. Trasmissione schema di Convenzione approvato con Det. n. 185 del 7 agosto 2014.
Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Msg. 3 settembre 2014, n. 6789 (1).
Indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della cosiddetta "Garanzia Giovani". Gestione dell'erogazione dell'indennità da parte dell'INPS per conto delle Regioni e delle Province autonome convenzionate. Trasmissione schema di Convenzione approvato con Det. n. 185 del 7 agosto 2014.
(1) Emanato dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale bilanci e servizi fiscali, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.
Premessa
La Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea, Racc. 22 aprile 2013, n. 2013/C120/01 ha impegnato gli Stati membri a "garantire che tutti i giovani di età inferiore ai 25 anni ricevano un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o tirocinio entro un periodo di 4 mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale".
In attuazione della predetta Raccomandazione è stato adottato il "Piano italiano di attuazione della Garanzia per i Giovani", che ha individuato tra le azioni finanziabili anche l'erogazione di borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno necessità di maturare un'esperienza professionale, con l'obiettivo di agevolare e aumentare le possibilità occupazionali velocizzando e rendendo più efficace il percorso di transizione tra scuola e lavoro oppure favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.
Per dare attuazione alla cosiddetta "Garanzia per i Giovani" di cui alla Raccomandazione sopra citata, l'art. 5 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni con la L. 9 agosto 2013, n. 99, ha istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali una "Struttura di missione" composta dai rappresentanti del Ministero e delle sue agenzie tecniche - ISFOL e Italia Lavoro - del MIUR, MISE, MEF, del Dipartimento della Gioventù, dell'INPS, delle Regioni e Province Autonome, delle Province e Unioncamere.
In particolare, l'Istituto è stato indicato tra i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi, come ad esempio nel caso del bonus occupazionale, mentre le Regioni/Province autonome sono i c.d. organismi intermedi che hanno il compito di attivare le azioni di politica attiva.
In tale contesto, alcune Regioni, successivamente all'adozione del Piano Nazionale, hanno manifestato la volontà di affidare all'INPS anche il servizio di erogazione dell'indennità di tirocinio, prevista tra gli interventi della cosiddetta Garanzia Giovani.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Nota 31 luglio 2014, ha riconosciuto rientrante nell'ambito dell'attività istituzionale dell'INPS, il servizio di pagamento di questa indennità di tirocinio senza prevedere, pertanto, alcun onere per le Regioni e le Province autonome che intendono affidare tale servizio all'Istituto.
Con Det. n. 185 del 7 agosto 2014 è stata approvato lo schema di Convenzione, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS e le Regioni/Province autonome, che definisce le modalità con le quali l'INPS eroga ai giovani tirocinanti, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, l'indennità di tirocinio secondo criteri e parametri individuati dalle Regioni/Province autonome.
La predetta Determinazione contiene, altresì, la delega ai Direttori Regionali per la sottoscrizione digitale delle Convenzioni in parola e per la rendicontazione dell'attività svolta.
Con comunicazione del 27 agosto u.s. il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato all'Istituto l'elenco delle Regioni/Province autonome che, a tale data, hanno manifestato interesse ad affidare all'INPS la gestione dei pagamenti dell'indennità di tirocinio in questione.
Si tratta in particolare delle seguenti Regioni/Province autonome:
- Lazio
- Puglia
- Friuli Venezia Giulia
- Calabria
- Campania
- Valle D'Aosta
- Piemonte
- Marche
- Basilicata
- Liguria
- Umbria
- Veneto
- Toscana
- Emilia Romagna
- Abruzzo
- Sicilia
- Lombardia
Questo elenco potrà essere evidentemente integrato a seguito di ulteriori comunicazioni delle quali si darà tempestiva notizia a codeste Strutture territoriali.
Con il presente messaggio si trasmette quindi la Det. n. 185 del 2014 con lo schema di Convenzione (allegato) di cui si richiamano in breve alcuni passaggi.
Disponibilità dei fondi per il pagamento dell'indennità di tirocinio
Le risorse destinate dalla Regione/Provincia autonoma all'erogazione delle indennità di tirocinio saranno trattenute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno versate anticipatamente all'INPS mediante accredito diretto, da parte dello stesso Ministero, sul conto corrente di Tesoreria centrale della Direzione Generale.
Il Ministero indicherà, per ogni versamento effettuato all'INPS, con distinta a parte, gli importi di competenza di ciascuna Regione/Provincia Autonoma.
L'INPS effettuerà i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate.
Modalità di erogazione dell'indennità di tirocinio
L'INPS mette a disposizione della Regione/Provincia autonoma il servizio informatico per l'interscambio dati oggetto della presente Convenzione tramite il Sistema Informativo Percettori (SIP).
La Regione/Provincia autonoma potrà inviare, mensilmente o per altra periodicità temporale il flusso dei dati necessari per il pagamento attraverso file xml - la cui struttura è definita nell'allegato tecnico allegato alla presente Convenzione - tramite il Sistema Informativo Percettori, accedendo al link "invio elenco beneficiari tirocinio UG".
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati dalla Regione o Provincia autonoma i dati anagrafici, l'indirizzo del domicilio del giovane tirocinante, le modalità di pagamento richieste (pagamento con accredito su conto corrente con reativo IBAN oppure con bonifico domiciliato, cioè a mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per ritirare l'importo a lui assegnato), il periodo di riferimento e l'importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.
Rimane escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza in capo ai beneficiari dei requisiti richiesti.
Secondo quanto stabilito in Convenzione, sulla base dell'Accordo Stato-Regioni/Provincie autonome del 24 gennaio 2013 recante le linee guida in materia di tirocini, l'indennità di tirocinio non deve essere corrisposta in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Durata della convenzione
La Convenzione in parola ha validità fino al 30 novembre 2018 e la suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro tale data deve essere effettuato l'ultimo pagamento a favore dei beneficiari.
I pagamenti successivi a tale data non verranno rimborsati dalla Regione/Provincia Autonoma.
Con successivo messaggio saranno fornite nel dettaglio le necessarie istruzioni procedurali e contabili nonché l'iter che sarà concordato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la sottoscrizione della Convenzione in parola.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Det. n. 185 del 7 agosto 2014
Schema tipo di convenzione tra l'INPS, il Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni/Province Autonome per l'erogazione dell'Indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della cosiddetta "Garanzia Giovani".
Il commissario straordinario
- Visto il D.Lgs. n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto l'art. 7, comma 8, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalia L. 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto l'art. 21, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto razionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof, Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- Vista la Comunicazione della Commissione Europea COM (2013) 144 relativa alla Youth Employment Initiative, che rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province Autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- Vista la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 che delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione Europea COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani e che invita gli Stati Membri a garantire agli stessi giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- Visto l'Accordo di Partenariato che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- Visto che la Commissione Europea, con Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014), ha preso atto del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani;
- Visto che il Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1304 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo, che sostiene, all'art. 16, l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Visto il Regolamento (UE-EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Vista la L. n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari", che prevede, all'art. 5, la costituzione del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- Vista la L. n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i., in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", che prevede, all'art.9, l'istituzione del Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per I'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- Visto l'Accordo Stato-Regioni/Province Autonome del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini";
- Visto che il predetto "Piano nazionale" stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un'adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini;
- Visto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.Dirett. n. 237 del 4 aprite 2014 ha assegnato una somma per ogni singola Regione/Provincia Autonoma per l'attuazione del predetto Piano nazionale di Garanzia Giovani;
- Preso atto che la Regione/Provincia Autonoma, nell'ambito delle risorse assegnate, ha destinato nel piano esecutivo regionale/provinciale di attuazione della Garanzia Giovani, una somma per l'erogazione dell'indennità di tirocinio;
- Preso atto che le predette Linee guida in materia di tirocinio, prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta;
- Considerato che la specifica individuazione di beneficiari dell'indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione/Provincia Autonoma, la quale è tenuta a comunicare all'INPS il periodo di fruizione di detta indennità e l'importo mensile per ciascun tirocinante, ii quale sarà determinato dalla Regione/Provincia Autonoma secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa;
- Preso atto che i pagamenti ai beneficiari indicati dalla Regione/Provincia Autonoma saranno effettuati dall'INPS solo in presenza di apposita provvista costituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in misura tale da coprire il pagamento delle prestazioni relative all'indennità di tirocinio;
- Preso atto della nota di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 31 luglio 2014, con la quale è stato riconosciuto che il servizio di pagamento dell'indennità dì tirocinio rientra nell'ambito dell'attività istituzionale dell'INPS, senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all'Istituto;
- Considerato che le prestazioni oggetto della convenzione saranno trattate nell'ambito delle partite di giro e interesseranno il capitolo 3U4121011 "Pagamento di prestazioni per conto di altri enti";
- Preso atto che l'INPS, in quanto soggetto pagatore, non assume alcuna responsabilità per i pagamenti risultanti poi indebiti, come pure per eventuali ritardi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell'accredito all'Istituto della somma occorrente per il pagamento dell'indennità dì tirocinio;
- Atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste nel protocollo, si uniformeranno a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure dì sicurezza in materia di trattamento dei dati e la loro comunicazione;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;
- Su proposta del Direttore Generale
Determina
di approvare la convenzione tra l'INPS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni/Province Autonome, per l'erogazione di una somma a titolo di indennità di tirocinio spettante ai soggetti individuati dalla Regione/Provincia Autonoma, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione;
di delegare i Direttori Regionali a sottoscrivere digitalmente la convenzioni(...) l'attività svolta.
Il Commissario straordinario
Dott. Vittorio Guerriero Conti
Allegato
Schema tipo di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione/Provincia autonoma e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani.
L'anno ....................., il giorno ........ del mese di ........................................ in ............................................... via ................................................................. n. ............... con la presente scrittura
Tra
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, via Fornovo,8 rappresentato dal Direttore Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, dott. Salvatore Pirrone che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del predetto Ministero
e
I'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale della ................................., dott. .................................., giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Guerriro Conti, di cui alla determinazione n. ..................... del ..........................................
e
la Regione/Provincia autonoma .......................... (di seguito Regione/Provincia autonoma), rappresentata da................................... il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione/Provincia autonoma ......, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in .....................
Premesso che
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale;
- l'Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l'atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- in applicazione dell'art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311 del 2013 gli Stati membri beneficiari dell'iniziativa, prima della presentazione dell'accordo di partenariato e nell'ottica di accelerare l'attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304 del 2013 e all'art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, che consentono l'approvazione e l'avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI;
- detta interpretazione è confermata dalla Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea che evidenzia l'urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione n. C(2014)4969 del 11 luglio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo ai Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081 del 2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la L. n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all’adeguamento dell'ordinamento Interno agli atti normativi comunitari" con la quale all'articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- la L. n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all'articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo;
- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini";
- le Regioni e le Province autonome, nell'esercizio delle proprie competenze legislative, hanno emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;
- il predetto "Programma" stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un'adeguata qualità del percorsi e degli stessi tirocini;
- la Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione/Provincia autonoma .................... in data.....................;
- è stato approvato con deliberazione/determinazione del/della...................(indicare l'Organo regionale/provinciale)... adottata in data ...../.../....... il piano esecutivo regionale/provinciale di attuazione della Garanzia giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con D.Dirett. n. 237 del 4 aprile 2014, di aver assegnato alla predetta Regione/Provincia autonoma per l'attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un ammontare pari a € ...................;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con D.Dirett. n. ............del ............, che attua quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera c) "Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno" della L. n. 99 del 09 agosto 2013 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, di aver assegnato alla predetta Regione un ammontare pari a € ...................; [punto da inserire solo per le Regioni del Mezzogiorno]
- la Regione/Provincia autonoma, nell'ambito di queste risorse, ha destinato, nel piano esecutivo regionale/provinciale di attuazione della Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad euro ........................ per l'erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica", di cui all'art. 4 della citata Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione/Provincia autonoma;
- nell'ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell'erogazione dell'indennità la Regione/Provincia autonoma stima un ammontare di risorse pari a ...........................;
- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio non viene corrisposta;
- la specifica individuazione dei beneficiari dell'indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma, la quale è tenuta a comunicare all'Inps l'importo mensile dell'indennità per ciascun tirocinante, il quale sarà determinato dalla Regione secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, il periodo di fruizione di detta indennità e altri dati indicati al successivo art. 3 della presente Convenzione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo del 31 luglio 2014, nel rilevare l'importanza strategica dell'erogazione del servizio da parte dell'Istituto, ha riconosciuto che detta attività rientra nell'ambito dell'attività istituzionale dell'INPS, senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all'Istituto;
- al sensi dell'art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE n. 1303 del 2013, l'Autorità di Gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audlt, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni;
- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività di rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani,
le parti convengono quanto segue
Articolo 1
(Oggetto della convenzione)
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga, per conto della Regione/Provincia autonoma, l'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell'analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.
Articolo 2
(Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio)
1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all'erogazione dell'indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno anticipate all'Inps secondo un piano finanziario da concordare tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall’andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l'intervento saranno anticipate all'INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi dl ciascuna regione mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale dl Tesoreria .................. intestata alia Direzione .................... Inps di ................................. n° .................... (IBAN ........................................), avendo cura di indicare come causale di versamento: "anticipazione tirocini IOG (Regione XX)", in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d'Italia rilascerà all'INPS.
3. L'INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 3
(Erogazione dell'indennità di tirocinio)
1. L'INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione/Provincia autonoma, l'importo mensile dell'indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione/Provincia autonoma per ciascun destinatario.
2. A tal fine, la Regione/Provincia autonoma comunica all'Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori (accedendo al link "invio elenco beneficiari tirocinio YG") in conformità allo schema procedurale ivi previsto, che è strutturato secondo l'allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione, entro il giorno 10 di ciascun mese o altra periodicità stabilita dalla Regione/Provincia autonoma, l'elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell'indennità di tirocinio relativamente al mese precedente, ovvero al mesi precedenti, rimanendo escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti richiesti. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all'Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione/Provincia autonoma, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dell'indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviato l'eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei beneficiari nonché dell'importo riferito alla mensilità ovvero a più mensilità dell'indennità di tirocinio spettante a ciascun beneficiario.
3. L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti del beneficiari per eventuali ritardi nell'accreditamento all'Istituto della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all'articolo 1 nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti destinatari dell'indennità di tirocinio.
4. Nel caso di somme non riscosse dal beneficiari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, si procede alla riemissione in pagamento.
5. La predetta procedura informatica consentirà alla Sede Inps competente, individuata in relazione al codice di avviamento postale indicato per ciascun beneficiario, di procedere al pagamento dell'indennità di tirocinio.
6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell'indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell'indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.
7. Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione/Provincia autonoma, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall'Ente Regione/Provincia autonoma.
8. L'INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione/Provincia autonoma per attestare l'erogazione dell'indennità di tirocinio a favore del singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.
Articolo 4
(Monitoraggio)
1. La Regione/Provincia autonoma, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo Percettori dell'INPS, l'importo erogato ai beneficiari distinti per singola Regione/Provincia autonoma.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall'Istituto e non erogate, saranno restituite al Ministero, secondo modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione/Provincia autonoma.
Articolo 5
(Trattamento dei dati personali)
1. L'INPS, la Regione/Provincia autonoma e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L'INPS, la Regione/Provincia autonoma e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.
4. Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori del casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.
Articolo 6
(Durata della convenzione)
1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018;
La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l'ultimo pagamento a favore del beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione.
Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale
Per la regione
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Allegato 2
Schema tipo di Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regione/Provincia autonoma e INPS per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani.
L’anno …………………, il giorno …….. del mese di …………………………………. in ……………………………………….. via ……………………………………………………….. n. …………… con la presente scrittura
Tra
il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con sede in Roma, via Fornovo,8 rappresentato dal Direttore Generale delle Politiche attive e passive del lavoro, dott. Salvatore Pirrone che dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del predetto Ministero
e
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale della ……………………………, dott. ……………………………., giusta delega del Commissario straordinario Dott. Vittorio Conti, di cui alla determinazione n. ………………… del ……………………………………
e
la Regione/Provincia autonoma …………………….. (di seguito Regione/Provincia autonoma), rappresentata da…………………………….. il/la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza della Regione/Provincia autonoma ……, ente territoriale di diritto pubblico, con sede in …………………
Premesso che
- la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni/Province autonome con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una "garanzia" per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
- l’Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22.04.2014, individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani" (PON YEI) e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
- la Commissione europea ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) del Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
- in applicazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n. 1311 del 2013 gli Stati membri beneficiari dell’iniziativa, prima della presentazione dell’accordo di partenariato e nell’ottica di accelerare l’attuazione della YEI, devono impegnare le risorse per i giovani nel primo biennio di programmazione (2014 - 2015), in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 19 del Regolamento (UE) n. 1304 del 2013 e all’art. 29 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1303 del 2013, che consentono l’approvazione e l’avvio dei programmi operativi dedicati alla YEI;
- detta interpretazione è confermata dalla Nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc (2014) della Commissione europea che evidenzia l’urgenza di procedere ad una celere programmazione ed una pronta esecuzione delle misure finanziate della YEI;
- il "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" è stato approvato con Decisione n. C(2014)4969 del 11 luglio 2014;
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081 del 2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’"Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- la L. n. 183 del 16 aprile 1987 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" con la quale all’articolo 5 è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;
- la L. n. 236 del 19 luglio 1993 e s.m.i. in materia di "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione" con la quale all’articolo 9 è stato istituito il Fondo di rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale Europeo;
- la disciplina in materia di tirocini è regolata dall’Accordo Stato- Regioni del 24 gennaio 2013 recante le "Linee guida in materia di tirocini";
- le Regioni e le Province autonome, nell’esercizio delle proprie competenze legislative, hanno emanato provvedimenti in materia di tirocini nel rispetto del quadro normativo vigente;
- il predetto "Programma" stabilisce che le predette Linee guida in materia di tirocini costituiscono il quadro e lo standard essenziale di riferimento per assicurare un’adeguata qualità dei percorsi e degli stessi tirocini;
- la Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione/Provincia autonoma ……………….. in data…………………;
- è stato approvato con deliberazione/determinazione del/della……(indicare l’Organo regionale/provinciale)……………………adottata in data ..…/…/……. il piano esecutivo regionale/provinciale di attuazione della Garanzia giovani che prevede il riconoscimento ai tirocinanti di indennità correlate ai tirocini secondo criteri e parametri individuati dalla Regione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con D.Dirett. n. 237 del 4 aprile 2014, di aver assegnato alla predetta Regione/Provincia autonoma per l’attuazione del predetto Piano di Garanzia Giovani un ammontare pari a € ……………….;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato con D.Dirett. n. …………del …………, che attua quanto previsto dall’art. 3 comma 1 lettera c) "Misure urgenti per l’occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno" della L. n. 99 del 09 agosto 2013 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, di aver assegnato alla predetta Regione un ammontare pari a € ……………….; [punto da inserire solo per le Regioni del Mezzogiorno]
- la Regione/Provincia autonoma, nell’ambito di queste risorse, ha destinato, nel piano esecutivo regionale/provinciale di attuazione della Garanzia Giovani, un ammontare massimo pari ad euro …………………… per l’erogazione della misura 5, "Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica", di cui all’art. 4 della citata Convenzione relativa al "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione/Provincia autonoma;
- nell’ambito della disponibilità di cui al punto precedente, ai fini dell’erogazione dell’indennità la Regione/Provincia autonoma stima un ammontare di risorse pari a ………………………;
- le predette linee guida in materia di tirocinio previste nell’Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 24 gennaio 2013 prevedono, al punto 12, che, di norma, nel caso di tirocini in favore di percettori di forme di sostegno al reddito in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l’indennità di tirocinio non viene corrisposta;
- la specifica individuazione dei beneficiari dell’indennità di tirocinio spetta esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma, la quale è tenuta a comunicare all’Inps l’importo mensile dell’indennità per ciascun tirocinante, il quale sarà determinato dalla Regione secondo regole, criteri e parametri stabiliti esclusivamente dalla stessa, il periodo di fruizione di detta indennità e altri dati indicati al successivo art. 3 della presente Convenzione;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio indirizzo del 31 luglio 2014, nel rilevare l’importanza strategica dell’erogazione del servizio da parte dell’Istituto, ha riconosciuto che detta attività rientra nell’ambito dell’attività istituzionale dell’INPS, senza prevedere alcun onere per le Regioni e Province autonome che intendono affidare tale servizio all’Istituto;
- ai sensi dell’art. 125, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento UE n. 1303 del 2013, l’ autorità di gestione deve istituire un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni;
- i suddetti dati, con il dettaglio dei singoli pagamenti, sono indispensabili per le necessarie attività rendicontazione, per quanto di rispettiva competenza, a carico dei soggetti istituzionali - Ministero del lavoro e politiche sociali, Regioni e Province autonome - coinvolti nelle attività concernenti il Programma Garanzia Giovani,
le parti convengono quanto segue
Articolo 1
(Oggetto della convenzione)
1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l’INPS eroga, per conto della Regione/Provincia autonoma, l’indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari dell’analoga misura prevista nel Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani al fine di sostenerli in un percorso di ingresso nel mondo del lavoro.
Articolo 2
(Disponibilità fondi per il pagamento del tirocinio)
1. Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani e saranno anticipate all’Inps secondo un piano finanziario da concordare tra l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle certificazioni.
2. Le risorse finanziarie da utilizzare per l’intervento saranno anticipate all’INPS dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in versamenti accompagnati da una comunicazione che dia evidenza degli importi di ciascuna regione mediante accreditamento diretto sulla contabilità speciale di Tesoreria ……………… intestata alla Direzione ……………….. Inps di …………………………… n° ……………….. (IBAN ………………………………….), avendo cura di indicare come causale di versamento: "anticipazione tirocini IOG (Regione XX)", in modo tale che i predetti dati risultino tutti sulla quietanza di entrata che la Tesoreria centrale della Banca d’Italia rilascerà all’INPS.
3. L’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 3
(Erogazione dell’indennità di tirocinio)
1. L’INPS provvede ad erogare ai giovani tirocinanti, che saranno nominativamente indicati dalla Regione/Provincia autonoma, l’importo mensile dell’indennità di tirocinio, stabilita dalla Regione/Provincia autonoma per ciascun destinatario.
2. A tal fine, la Regione/Provincia autonoma comunica all’Inps, tramite il Sistema Informativo Percettori (accedendo al link "invio elenco beneficiari tirocinio YG") in conformità allo schema procedurale ivi previsto, che è strutturato secondo l’allegato tecnico, che fa parte integrante della convenzione, entro il giorno 10 di ciascun mese o altra periodicità stabilita dalla Regione/Provincia autonoma, l’elenco dei soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio relativamente al mese precedente, ovvero ai mesi precedenti, rimanendo escluso per l’Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dei requisiti richiesti. Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile, onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all’Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione/Provincia autonoma, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN (ove indicato), dell’indirizzo del destinatario presso il quale può essere inviato l’eventuale bonifico domiciliato, del codice di avviamento postale dei beneficiari nonché dell’importo riferito alla mensilità ovvero a più mensilità dell’indennità di tirocinio spettante a ciascun beneficiario.
3. L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi nell’accreditamento all’Istituto della somma occorrente per il pagamento della prestazione di cui all’articolo 1 nonché per eventuali ritardi nella trasmissione del predetto elenco dei soggetti destinatari dell’indennità di tirocinio.
4. Nel caso di somme non riscosse dai beneficiari e riaccreditate all’Istituto, ove possibile, si procede alla riammissione in pagamento.
5. La predetta procedura informatica consentirà alla Sede Inps competente, individuata in relazione al codice di avviamento postale indicato per ciascun beneficiario, di procedere al pagamento dell’indennità di tirocinio.
6. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari dell’indennità in parola sono di esclusiva competenza della Regione/Provincia autonoma, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere le indennità di tirocinio e gli eventuali ricorsi verso la sussistenza o meno del diritto del singolo a fruire dell’indennità di tirocinio; compete esclusivamente alla Regione/Provincia autonoma l’istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.
7. Nessuna responsabilità grava sull’INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione/Provincia autonoma, risultanti poi indebiti. Il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall’Ente Regione/Provincia autonoma.
8. L’INPS si impegna a fornire le disposizioni di pagamento o altro documento equivalente alla Regione/Provincia autonoma per attestare l’erogazione dell’indennità di tirocinio a favore dei singoli beneficiari, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa.
Articolo 4
(Monitoraggio)
1. La Regione/Provincia autonoma, in qualità di Organismo Intermedio, e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Autorità di Gestione, potranno consultare, in ragione della presente Convenzione, nel Sistema Informativo Percettori dell’INPS, l’importo erogato ai beneficiari distinti per singola Regione/Provincia autonoma.
2. A conclusione delle operazioni contabili, le eventuali somme incassate dall’Istituto e non erogate, saranno restituite al Ministero, secondo modalità concordate, che le rimetterà a disposizione della Regione/Provincia autonoma.
Articolo 5
(Trattamento dei dati personali)
1. L’INPS, la Regione/Provincia autonoma e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. L’INPS, la Regione/Provincia autonoma e il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali assicurano che i dati acquisiti ai sensi della presente convenzione siano utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla presente convenzione.
4. Le Parti garantiscono che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge. Garantiscono, altresì, che l’accesso alle informazioni verrà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o incaricati del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 29 e 30 del Codice. I soggetti sopra menzionati utilizzano le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulata la presente convenzione, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice.
Articolo 6
(Durata della convenzione)
1. Salvo ulteriori intese tra le parti, la presente convenzione ha validità fino al 30 novembre 2018;
La suddetta data è da intendersi come tassativa, in quanto entro la stessa deve essere erogato l’ultimo pagamento a favore dei beneficiari. Pagamenti successivi a tale data non saranno rimborsati dalla Regione.
Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Per l’Istituto nazionale della previdenza sociale
Per la Regione
D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 5
Racc. 22 aprile 2013, n. 2013/C120/01
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