MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 agosto 2014
Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani. (14A06915)
(GU n.208 del 8-9-2014)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 32 della Costituzione;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata
dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante "Ratifica
ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche'
norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente "Legge quadro in
materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28
febbraio 2003, concernente "Recepimento dell'accordo tra il Ministro
della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere
degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 4 marzo 2003, n. 52;
Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 3 marzo 2009 concernente "Tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 marzo 2009,
n. 68;
Visto il decreto del Ministro della lavoro, della salute e delle
politiche sociali 26 novembre 2009, recante percorsi formativi per i
proprietari dei cani, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011,
recante "Differimento del termine di efficacia e modificazioni
dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n.
10;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 4 agosto 2011,
"Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata
dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 settembre
2011, n. 209;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013,
concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei
cani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 6 settembre 2013, n. 209;
Considerato che permane la necessita' di reiterare disposizioni
cautelari volte alla tutela dell'incolumita' pubblica anche alla luce
dei recenti episodi di aggressione da parte di cani e degli incidenti
soprattutto in ambito domestico legati alla non corretta gestione
degli animali da parte dei proprietari;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina
normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione
del rischio di aggressione da parte di cani basato non solo
sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori
di cani ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro
capacita' di gestione degli animali;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri, nella seduta
del 26 luglio 2013, ha approvato un disegno di legge recante, tra
l'altro, la delega per la disciplina della tutela dell'incolumita'
personale dall'aggressione di cani;
Ritenuto, pertanto, di determinare la durata dell'efficacia
dell'ordinanza 6 agosto 2013 in dodici mesi, stante la pendenza
dell'iter del predetto d.d.l;
Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2014, recante
delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di
competenza dell'amministrazione al Sottosegretariato di Stato dott.
Vito De Filippo (registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2014,
foglio n. 3262);
Ordina
Art. 1
1. L'efficacia dell'ordinanza 6 agosto 2013 e' prorogata di dodici
mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 28 agosto 2014
p. Il Ministro
Il sottosegretario di Stato
De Filippo
Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e
del Min. lavoro, foglio n. 4011
Nessun commento:
Posta un commento