MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 7 agosto 2014
Proroga e modifica dell'ordinanza 4 settembre 2013, recante «Proroga
e modifica dell'ordinanza 21 luglio 2011, recante "Ordinanza
contingibile ed urgente che sostituisce l'ordinanza ministeriale 21
luglio 2009, concernente la disciplina di manifestazioni popolari
pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori
degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati"». (14A06865)
(GU n.208 del 8-9-2014)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n.
773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive
modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non
autorizzate»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il
Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di
benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», e in particolare
l'art. 8 del predetto Accordo;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la
disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati;
Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 che sostituisce
l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2009 concernente la disciplina di
manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono
impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 settembre 2013 che reitera con
modifiche l'ordinanza ministeriale 21 luglio 2011 concernente la
disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali
vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi
ufficialmente autorizzati;
Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena
attuazione a quanto previsto dal citato Accordo 6 febbraio 2003 e
che, atteso il ripetersi delle manifestazioni in oggetto ed il
verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e
l'integrita' fisica degli animali, nonche' l'incolumita' dei fantini
e degli spettatori presenti, permangono le motivazioni poste alla
base dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 2013;
Considerato al riguardo che il Consiglio dei ministri del 26 luglio
2013 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia
di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle
professioni sanitarie di tutela della salute umana nonche' di
benessere animale che, all'art. 23, reca disciplina dell'anagrafe
degli equidi nonche' disposizioni in materia di sicurezza e tutela
della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o
aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi;
Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di un'organica
disciplina in materia, mantenere le misure gia' previste a carattere
generale a tutela della salute e dell'incolumita' pubblica, nonche'
della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle
manifestazioni popolari, pubbliche o aperte al pubblico;
Preso atto delle segnalazioni dell'Autorita' del garante della
concorrenza e del mercato ai sensi dell'art. 21 della legge n.
287/1990, inviate al Ministro della salute in data 17 febbraio 2012 e
23 gennaio 2014;
Considerato, pertanto, di dover prorogare di 12 mesi l'efficacia
dell'ordinanza 21 luglio 2013 con le modifiche apportate dalla
presente ordinanza, stante la pendenza dell'iter di approvazione del
predetto d.d.l;
Ordina:
Art. 1
All'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, come
modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 4 settembre 2013,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'art. 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1.
Manifestazioni autorizzate
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le
prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre
sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute
per i fantini e per gli equidi, in conformita' alla presente
ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.
2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza
le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei
percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche
agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri
organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo
stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti
di Promozione Sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o
disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a
quelle stabilite dalla presente ordinanza.
3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le
manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere
favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza
di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico
veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente
e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A. L'ente o il
comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla
Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni
essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e
dall'allegato».
b) All'allegato A la lettera d) e' sostituita come segue:
«Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti
indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento,
ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato
e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri
competenti.».
Art. 2
Disposizioni finali
1. L'efficacia dell'ordinanza 21 luglio 2011, come modificata
dall'ordinanza del 4 settembre 2013 e con le modifiche di cui
all'art. 1, e' prorogata di dodici mesi a decorrere dal giorno della
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione.
Roma, 7 agosto 2014
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 4009
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