Translate

lunedì 8 settembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 127 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00143) (GU n.208 del 8-9-2014)



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 127

Regolamento recante modalita' di svolgimento del  concorso  pubblico,
di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00143)

(GU n.208 del 8-9-2014)


 Vigente al: 23-9-2014






                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252»,  e  in
particolare gli articoli 108 e 109, relativi all'accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno  del  27  aprile  2006,
recante l'individuazione dei titoli  di  studio  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale  del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori tecnico-informatici del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109,  119,  e  126  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217.»;
  Considerato che, a norma dell'articolo 108,  comma  7,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco;
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


             Ambito di applicazione e bando di concorso

  1. Il presente regolamento disciplina  il  concorso  pubblico,  per
esami, per l'accesso alla qualifica iniziale  di  vice  collaboratore
tecnico-informatico del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti
direttori tecnico-informatici del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, di cui all'articolo 108,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it.  Il  decreto,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  dal  presente  regolamento,   indica   le   modalita'   di
svolgimento del  concorso,  i  requisiti  di  ammissione,  il  diario
dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le  materie
oggetto delle prove di  esame,  le  modalita'  di  presentazione  dei
titoli valutabili ai fini  della  formazione  della  graduatoria,  le
percentuali  dei  posti  riservati  nonche'   eventuali   particolari
modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.


                               Art. 2


                         Prova preselettiva

  1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero  di
800, l'ammissione  dei  candidati  alle  prove  d'esame  puo'  essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva.
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti su tutte le materie di cui all'articolo 3.
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  4. La correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati.
  5. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/ decimi). Il numero di  candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della  graduatoria
della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino  a
un numero non superiore a  venti  volte  quello  dei  posti  messi  a
concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche  i  concorrenti  che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
  6. La commissione redige la graduatoria  della  prova  preselettiva
secondo  l'ordine  della  votazione  riportata  dai   candidati.   La
graduatoria e' approvata con decreto del Capo del  Dipartimento.  Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
e' data notizia, con valore di notifica a tutti  gli  effetti,  della
pubblicazione sul sito  internet  www.vigilfuoco.it  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 3


                           Prove di esame

  1. Ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e  successive  modificazioni,  le
prove di  esame  sono  costituite  da  due  prove  scritte  e  da  un
colloquio.
  2. La prima prova scritta  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla sulle seguenti materie:
    a) linguaggi e tecniche di programmazione;
    b)  funzionalita'  e  caratteristiche  dei   principali   sistemi
operativi;
    c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
    d)  gestione  di  basi  di  dati,  problematiche  d'integrita'  e
sicurezza dei dati;
    e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati
con particolare riferimento alle reti locali;
    f) tecnologia internet/intranet con  particolare  riferimento  ai
protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
  3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato,
senza l'ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi, a
scelta del candidato:
    a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita'  di
un sistema software di gestione di banche  dati  basate  sul  modello
relazionale, sviluppo in pseudocodice  di  un  modulo  a  scelta  del
concorrente  e  realizzazione  della  successiva   codifica   in   un
linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
    b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita'  di
un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul  modello
relazionale, rappresentazione in maniera schematica  dell'interfaccia
grafica e sviluppo  di  un  modulo  a  scelta  in  pseudocodice,  con
traduzione di quest'ultimo  in  un  linguaggio  di  programmazione  a
scelta fra Dot Net e Java.
  4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano  riportato  in
ciascuna delle prove scritte una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi).
  5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2  e
3, sulle seguenti materie:
    a)  nozioni   di   diritto   costituzionale,   amministrativo   e
comunitario;
    b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle  indicate
nel bando di concorso;
    c) dimostrazione pratica della  padronanza  e  dell'uso  corretto
delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
    d)  ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile.
  6. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

  1.  La  commissione  esaminatrice,  che  sovrintende   anche   alle
operazioni  relative  all'eventuale   prova   preselettiva   di   cui
all'articolo 2, e' nominata con decreto del  Capo  del  Dipartimento,
nel rispetto dell'equilibrio di genere.  Essa  e'  presieduta  da  un
dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da  un  numero  di
componenti esperti nelle materie oggetto delle prove  di  esame,  non
inferiore  a  quattro,  dei  quali  almeno   uno   non   appartenente
all'Amministrazione emanante. Con il medesimo  decreto  e'  nominato,
per ciascun componente,  un  membro  supplente,  per  le  ipotesi  di
assenza o impedimento del  componente  effettivo.  Per  la  prova  di
lingua straniera, il  giudizio  e'  espresso  dalla  commissione  con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio  nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487.
  2. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente  al  ruolo   dei   funzionari   amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei  collaboratori  e  dei  sostituti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio al Dipartimento.
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria.

                               Art. 5


Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso

  1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla  base  delle
risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  la  media  dei   voti
conseguiti nelle prove scritte  al  voto  conseguito  nel  colloquio.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del  concorso  tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli  di
preferenza di cui all'articolo 109, comma 3, del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia  conforme  a
quanto prescritto dal bando di concorso ovvero  che  siano  pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Il  decreto  e'  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno,
con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.

                               Art. 6


      Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica

  1.  Ai  fini  dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   di
idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria finale si  applicano  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

                               Art. 7


                           Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e,  in
quanto  compatibili,  quelle  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 24 luglio 2014

                                                  Il Ministro: Alfano


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n.1852

Nessun commento: