MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 127
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico,
di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00143)
(GU n.208 del 8-9-2014)
Vigente al: 23-9-2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e in
particolare gli articoli 108 e 109, relativi all'accesso al ruolo dei
collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2006,
recante l'individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197,
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.»;
Considerato che, a norma dell'articolo 108, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei collaboratori e
dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
«Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per
esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di vice collaboratore
tecnico-informatico del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui all'articolo 108, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito
internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto
stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di
svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario
dell'eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie
oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, le
percentuali dei posti riservati nonche' eventuali particolari
modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.
Art. 2
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di
800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla vertenti su tutte le materie di cui all'articolo 3.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedimenti automatizzati.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/ decimi). Il numero di candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine della graduatoria
della prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino a
un numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a
concorso. Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige la graduatoria della prova preselettiva
secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati. La
graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 3
Prove di esame
1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le
prove di esame sono costituite da due prove scritte e da un
colloquio.
2. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a
risposta multipla sulle seguenti materie:
a) linguaggi e tecniche di programmazione;
b) funzionalita' e caratteristiche dei principali sistemi
operativi;
c) architettura dei sistemi di elaborazione dati;
d) gestione di basi di dati, problematiche d'integrita' e
sicurezza dei dati;
e) architetture e protocolli per le reti di trasmissione dei dati
con particolare riferimento alle reti locali;
f) tecnologia internet/intranet con particolare riferimento ai
protocolli, ai servizi e ai linguaggi di programmazione.
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato,
senza l'ausilio di strumenti informatici, su uno dei seguenti temi, a
scelta del candidato:
a) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di
un sistema software di gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, sviluppo in pseudocodice di un modulo a scelta del
concorrente e realizzazione della successiva codifica in un
linguaggio di programmazione a scelta fra Visual Basic, C++ e Java;
b) disegno dei diagrammi di flusso delle principali attivita' di
un applicativo web per la gestione di banche dati basate sul modello
relazionale, rappresentazione in maniera schematica dell'interfaccia
grafica e sviluppo di un modulo a scelta in pseudocodice, con
traduzione di quest'ultimo in un linguaggio di programmazione a
scelta fra Dot Net e Java.
4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato in
ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2 e
3, sulle seguenti materie:
a) nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e
comunitario;
b) lingua straniera, a scelta del candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
c) dimostrazione pratica della padronanza e dell'uso corretto
delle apparecchiature e delle procedure informatiche;
d) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle
operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui
all'articolo 2, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento,
nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un
dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di
componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non
inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente
all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato,
per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di
assenza o impedimento del componente effettivo. Per la prova di
lingua straniera, il giudizio e' espresso dalla commissione con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel
bando di concorso. Ove non sia disponibile personale in servizio nel
Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili
direttori o al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio al Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nel colloquio.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di
preferenza di cui all'articolo 109, comma 3, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a
quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Il decreto e' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno,
con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
Art. 6
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Art. 7
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n.1852
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