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lunedì 8 settembre 2014

Ministero dell'economia e delle finanze Nota 2-9-2014 n. 28926 Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti.



Ministero dell'economia e delle finanze
Nota 2-9-2014 n. 28926
Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ufficio XIII.

Nota 2 settembre 2014, n. 28926 (1).

Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti.

(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, Ufficio XIII.



Ai


Comuni




In considerazione dell’approssimarsi del termine del 10 settembre 2014, stabilito dall’art. 1, comma 688, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per l'inserimento nel Portale del federalismo fiscale (d'ora in avanti semplicemente Portale), ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it, delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti il Tributo per i servizi indivisibili (TASI), si ritiene opportuno precisare quanto segue.



1. Modalità di trasmissione degli atti

Si rammenta che, ai sensi del settimo periodo del citato comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013, l'inserimento degli atti nel Portale costituisce l'unica modalità di trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti concernenti la TASI. Non saranno, pertanto, presi in considerazione atti trasmessi con modalità diverse, quali, ad esempio, posta tradizionale, fax o posta elettronica anche certificata.

Per l'eventualità in cui il Comune non disponga ancora delle credenziali di accesso al Portale, nonché per la soluzione di altre problematiche relative all'accesso medesimo, si rinvia alle istruzioni operative contenute nella Guida all'accesso disponibile al seguente indirizzo https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/it/web/guest/ap guida-all-accesso.



2. Natura della pubblicazione ed effetti del mancato invio degli atti

L'inserimento nel Portale degli atti in oggetto deve avvenire - ai sensi del dodicesimo periodo del più volte citato comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 - entro il termine del 10 settembre 2014 affinché questo Dipartimento possa procedere, entro il successivo 18 settembre 2014, alla pubblicazione degli stessi sul predetto sito internet www.finanze.it.

Al riguardo, si evidenzia che la pubblicazione in questione costituisce condizione di efficacia sia delle delibere di approvazione delle aliquote sia dei regolamenti concernenti la TASI e che, nel caso di mancato invio degli atti entro il termine del 10 settembre 2014, si produrranno - in virtù del tredicesimo periodo dello stesso comma 688 - i seguenti due effetti:

a. applicazione, per l'anno 2014, dell’aliquota di base pari all'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dal tredicesimo periodo del comma 688 in parola). Pertanto, anche nel caso particolare in cui il comune intenda stabilire l’azzeramento della TASI per l’anno in corso, è necessario che lo stesso inserisca nel Portale la relativa deliberazione entro il suddetto termine del 10 settembre 2014;

b. obbligo di versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.



3. Atti soggetti a pubblicazione

Si precisa che non saranno pubblicati atti diversi dalle deliberazioni di determinazione delle aliquote o di approvazione dei regolamenti, quali, ad esempio, prospetti riepilogativi delle aliquote, comunicati degli uffici comunali e atti recanti mere proposte della Giunta comunale, o di altro organo, da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio in sede di deliberazione del bilancio di previsione.

In particolare, la circostanza che, per l'anno 2014, la data per l'approvazione del bilancio degli enti locali sia stata prorogata al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 10 settembre 2014 fissato per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti relativi alla TASI, con la conseguenza che entro tale ultima data i comuni sono tenuti a trasmettere esclusivamente atti che costituiscano manifestazione della volontà definitiva dell'Ente in materia di TASI.


Il Direttore

Paolo Puglisi



L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, c. 688

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