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mercoledì 24 settembre 2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 13 agosto 2014, n. 140 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151) (GU n.222 del 24-9-2014)



 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 agosto 2014, n. 140

Regolamento recante la determinazione dei criteri e  delle  modalita'
per la formazione degli  amministratori  di  condominio  nonche'  dei
corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151)

(GU n.222 del 24-9-2014)


 Vigente al: 9-10-2014






                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;
  Visto l'articolo 71-bis delle  disposizioni  per  l'attuazione  del
Codice  civile  e  disposizioni  transitorie,  per  come   modificato
dall'articolo 25 della  legge  11  dicembre  2012,  n.  220,  recante
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici";
  Visto l'articolo 1, comma  9,  lettera  a),  del  decreto-legge  23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del
21 febbraio 2014, n. 9;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 13 giugno 2014;

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                        Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto disciplina:
    a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di  formazione
e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
    b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.

                               Art. 2


           Finalita' della formazione e dell'aggiornamento

  1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire  i
seguenti obiettivi:
    a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e
giuridica in materia di amministrazione condominiale e  di  sicurezza
degli edifici;
    b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle  competenze
appena    indicate    in    ragione    dell'evoluzione     normativa,
giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
    c) accrescere lo studio  e  l'approfondimento  individuale  quali
presupposti per un esercizio professionale di qualita'.

                               Art. 3


                       Requisiti dei formatori

  1. I formatori devono  provare  al  responsabile  scientifico,  con
apposita  documentazione,  il  possesso  dei  seguenti  requisiti  di
onorabilita' e professionalita':
    a) il godimento dei diritti civili;
    b) di non essere stati condannati per delitti contro la  pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per  il  quale  la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,  a
due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
    c) di  non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
    d) di non essere interdetti o inabilitati;
    e) di aver  maturato  una  specifica  competenza  in  materia  di
amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e  di  aver
conseguito alternativamente uno dei  seguenti  titoli:  laurea  anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza  in  materie
giuridiche, tecniche ed economiche  presso  universita',  istituti  e
scuole pubbliche o private riconosciute. Possono  svolgere  attivita'
di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato
almeno due pubblicazioni in materia  di  diritto  condominiale  o  di
sicurezza   degli   edifici,   dotate   di   codice    identificativo
internazionale (ISBN) ai  sensi  dell'articolo  1,  lettera  t),  del
decreto ministeriale 7 giugno 2012, n.  76;  coloro  che  hanno  gia'
svolto attivita' di formazione in materia di diritto  condominiale  o
di sicurezza degli edifici in corsi della durata  di  almeno  40  ore
ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento.

                               Art. 4


                      Responsabile scientifico

  1. La funzione di responsabile scientifico puo' essere svolta da un
docente in materie giuridiche,  tecniche  o  economiche  (ricercatore
universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore
di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo
grado), un avvocato o  un  magistrato,  un  professionista  dell'area
tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche  essere  in
trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' di cui all'articolo  3  del  presente
regolamento.
  2. Il responsabile scientifico verifica il possesso  dei  requisiti
di onorabilita' e professionalita' dei  formatori  tramite  riscontro
documentale,  e  verifica  il  rispetto  dei  contenuti  di  cui   al
successivo  articolo  5,  comma  3,  del  presente  regolamento,   le
modalita' di partecipazione degli iscritti  e  di  rilevamento  delle
presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in  via  telematica.
Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un
esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento
seguito dai partecipanti.

                               Art. 5


        Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione
                         e di aggiornamento

  1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo  un  programma
didattico predisposto dal responsabile scientifico in base  a  quanto
specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di  formazione
iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola,  nella  misura
di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che  prevedono
esercitazioni pratiche.
  2. Gli  obblighi  formativi  di  aggiornamento  hanno  una  cadenza
annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15  ore  e
riguarda elementi in  materia  di  amministrazione  condominiale,  in
relazione  all'evoluzione   normativa,   giurisprudenziale   e   alla
risoluzione di casi teorico-pratici.
  3. I corsi di  formazione  e  di  aggiornamento  contengono  moduli
didattici attinenti  le  materie  di  interesse  dell'amministratore,
quali:
    a) l'amministrazione condominiale, con  particolare  riguardo  ai
compiti ed ai poteri dell'amministratore;
    b) la  sicurezza  degli  edifici,  con  particolare  riguardo  ai
requisiti di staticita' e di  risparmio  energetico,  ai  sistemi  di
riscaldamento e di condizionamento, agli impianti  idrici,  elettrici
ed agli ascensori e montacarichi, alla  verifica  della  manutenzione
delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
    c)  le  problematiche  in  tema  di  spazi  comuni,   regolamenti
condominiali,  ripartizione  dei  costi  in  relazione  alle  tabelle
millesimali;
    d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio  degli
edifici ed alla proprieta' edilizia;
    e)  la  normativa  urbanistica,  con  particolare   riguardo   ai
regolamenti  edilizi,   alla   legislazione   speciale   delle   zone
territoriali di interesse per l'esercizio della professione  ed  alle
disposizioni sulle barriere architettoniche;
    f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed  il  contratto
di lavoro subordinato;
    g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
    h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
    i) la contabilita'.
  4. L'inizio di  ciascun  corso,  le  modalita'  di  svolgimento,  i
nominativi  dei  formatori  e  dei  responsabili   scientifici   sono
comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data  di  inizio
del  corso,  tramite  posta  certificata,  all'indirizzo   di   posta
elettronica  che  verra'  tempestivamente  indicato  sul   sito   del
Ministero della giustizia.
  5. Il corso di formazione e di  aggiornamento  puo'  essere  svolto
anche in via telematica, salvo l'esame finale, che  si  svolge  nella
sede individuata dal responsabile scientifico.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 13 agosto 2014

                                                 Il Ministro: Orlando

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne - prev. n. 2489

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