MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 13 agosto 2014, n. 140
Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita'
per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei
corsi di formazione per gli amministratori condominiali. (14G00151)
(GU n.222 del 24-9-2014)
Vigente al: 9-10-2014
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;
Visto l'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del
Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato
dall'articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante
"Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici";
Visto l'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del
21 febbraio 2014, n. 9;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in
data 13 giugno 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione
e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.
Art. 2
Finalita' della formazione e dell'aggiornamento
1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire i
seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e
giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza
degli edifici;
b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle competenze
appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa,
giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali
presupposti per un esercizio professionale di qualita'.
Art. 3
Requisiti dei formatori
1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con
apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di
onorabilita' e professionalita':
a) il godimento dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica
amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica,
il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a
due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione
divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di
amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver
conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche
triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie
giuridiche, tecniche ed economiche presso universita', istituti e
scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita'
di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato
almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di
sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo
internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del
decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia'
svolto attivita' di formazione in materia di diritto condominiale o
di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore
ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento.
Art. 4
Responsabile scientifico
1. La funzione di responsabile scientifico puo' essere svolta da un
docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore
universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore
di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo
grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area
tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in
trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' di cui all'articolo 3 del presente
regolamento.
2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti
di onorabilita' e professionalita' dei formatori tramite riscontro
documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al
successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le
modalita' di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle
presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica.
Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un
esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento
seguito dai partecipanti.
Art. 5
Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione
e di aggiornamento
1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma
didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto
specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione
iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura
di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono
esercitazioni pratiche.
2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza
annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e
riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in
relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla
risoluzione di casi teorico-pratici.
3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli
didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore,
quali:
a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai
compiti ed ai poteri dell'amministratore;
b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai
requisiti di staticita' e di risparmio energetico, ai sistemi di
riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici
ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione
delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;
c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti
condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle
millesimali;
d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli
edifici ed alla proprieta' edilizia;
e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai
regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone
territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle
disposizioni sulle barriere architettoniche;
f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto
di lavoro subordinato;
g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;
h) l'utilizzo degli strumenti informatici;
i) la contabilita'.
4. L'inizio di ciascun corso, le modalita' di svolgimento, i
nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono
comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio
del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta
elettronica che verra' tempestivamente indicato sul sito del
Ministero della giustizia.
5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo' essere svolto
anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella
sede individuata dal responsabile scientifico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 13 agosto 2014
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne - prev. n. 2489
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