MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 131
Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico,
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (14G00139)
(GU n.211 del 11-9-2014)
Vigente al: 26-9-2014
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", e in
particolare l'articolo 119, disciplinante l'accesso al ruolo dei
funzionari amministrativo-contabili direttori;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi", e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 21 novembre 2005,
recante l'individuazione delle classi delle lauree magistrali per
l'accesso alla carriera dei funzionari amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78,
"Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197,
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22,
41, 53, 62, 88, 98, 109, 119, e 126 del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217.";
Considerato che, a norma dell'articolo 119, comma 3, del citato
decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalita' di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 20
febbraio 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
nota n.6863 del 14 luglio 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e bando di concorso
1. Il presente regolamento disciplina il concorso pubblico, per
esami, per l'accesso alla qualifica iniziale di funzionario
amministrativo-contabile vice direttore del ruolo dei funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
2. Il bando di concorso e' emanato con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile, di seguito denominato dipartimento e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito
internet www.vigilfuoco.it. Il decreto, in conformita' a quanto
stabilito dal presente regolamento, indica le modalita' di
svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario della
eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, le materie
oggetto delle prove di esame, le modalita' di presentazione dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria nonche'
eventuali particolari modalita' di presentazione delle domande al
concorso medesimo.
3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata la percentuale dei
posti riservati, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La riserva di posti di cui
all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo 5 del decreto
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 2
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero di
800, l'ammissione dei candidati alle prove d'esame puo' essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a
risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di
esame.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
4. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante
procedure automatizzate.
5. La prova si intende superata se il candidato riporta una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero di candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco della
prova preselettiva, e' stabilito nel bando di concorso, sino a un
numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso.
Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione redige l'elenco secondo l'ordine della votazione
riportata dai candidati. L'elenco della prova preselettiva e'
approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della
pubblicazione sul sito internet www.vigilfuoco.it dell'elenco dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla
formazione del voto finale di merito.
Art. 3
Prove di esame
1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, le
prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova
orale.
2. Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:
a) diritto amministrativo;
b) contabilita' di Stato.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore a 21/30
(ventuno/trentesimi).
4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale;
b) diritto civile;
c) diritto comunitario;
d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni
sul lavoro;
e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai
delitti contro la pubblica amministrazione;
f) elementi di diritto del lavoro;
g) elementi di diritto sindacale, con particolare riferimento al
C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione;
h) lingua straniera, a scelta dal candidato, tra quelle indicate
nel bando di concorso;
i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche piu' diffuse;
l) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare
riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile.
5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice, che sovrintende anche alle
operazioni relative all'eventuale prova preselettiva di cui
all'articolo 2, e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento,
nel rispetto dell'equilibrio di genere. Essa e' presieduta da un
dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da un numero di
componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame, non
inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente
all'Amministrazione emanante. Con il medesimo decreto e' nominato,
per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di
assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di
lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla
commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile
dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il
Dipartimento.
3. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico
restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della
commissione originaria.
Art. 5
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori
del concorso
1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla base delle
risultanze delle prove di esame, sommando la media dei voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli di
preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza e di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la
graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i
candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Il decreto e' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno,
con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it .
Art. 6
Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica
1. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di
idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente collocati nella
graduatoria finale si applicano il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.
Art. 7
Norme di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 24 luglio 2014
Il Ministro: Alfano
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1848
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