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giovedì 11 settembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 131 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00139) (GU n.211 del 11-9-2014)





MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 131

Regolamento recante modalita' di svolgimento del  concorso  pubblico,
di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. (14G00139)

(GU n.211 del 11-9-2014)


 Vigente al: 26-9-2014






                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n.  252",  e  in
particolare l'articolo 119,  disciplinante  l'accesso  al  ruolo  dei
funzionari amministrativo-contabili direttori;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi", e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del  21  novembre  2005,
recante l'individuazione delle classi  delle  lauree  magistrali  per
l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari   amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
"Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai
ruoli del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.
Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88,  98,  109,  119  e  126  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109,  119,  e  126  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217.";
  Considerato che, a norma dell'articolo 119,  comma  3,  del  citato
decreto legislativo n. 217 del 2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  previste  le  modalita'  di
svolgimento dei  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con
nota n.6863 del 14 luglio 2014;

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


             Ambito di applicazione e bando di concorso

  1. Il presente regolamento disciplina  il  concorso  pubblico,  per
esami,  per  l'accesso  alla  qualifica   iniziale   di   funzionario
amministrativo-contabile vice  direttore  del  ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 13  ottobre
2005, n. 217.
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato dipartimento e pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it.  Il  decreto,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  dal  presente  regolamento,   indica   le   modalita'   di
svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario  della
eventuale prova preselettiva e  delle  prove  di  esame,  le  materie
oggetto delle prove di  esame,  le  modalita'  di  presentazione  dei
titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria  nonche'
eventuali particolari modalita' di  presentazione  delle  domande  al
concorso medesimo.
  3. Nel bando di concorso e' altresi' indicata  la  percentuale  dei
posti riservati, ai sensi dell'articolo 119,  comma  4,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.  La  riserva  di  posti  di  cui
all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
n. 217, non si aggiunge a quella di cui all'articolo  5  del  decreto
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

                               Art. 2


                         Prova preselettiva

  1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero  di
800, l'ammissione  dei  candidati  alle  prove  d'esame  puo'  essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva.
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti  sulle  materie  oggetto  delle  prove  di
esame.
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  4. La correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedure automatizzate.
  5. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero  di  candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco  della
prova preselettiva, e' stabilito nel bando di  concorso,  sino  a  un
numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso.
Sono ammessi alle prove di esame  anche  i  concorrenti  che  abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
  6. La commissione redige l'elenco secondo l'ordine della  votazione
riportata  dai  candidati.  L'elenco  della  prova  preselettiva   e'
approvata  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione sul sito  internet  www.vigilfuoco.it  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 3


                           Prove di esame

  1. Ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e  successive  modificazioni,  le
prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una  prova
orale.
  2. Le due prove scritte vertono sulle seguenti materie:
  a) diritto amministrativo;
  b) contabilita' di Stato.
  3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano  riportato
in ciascuna delle prove scritte una votazione non inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi).
  4. La prova orale verte, oltre che sulle materie di cui al comma 2,
sulle seguenti materie:
  a) diritto costituzionale;
  b) diritto civile;
  c) diritto comunitario;
  d) legislazione sociale e norme sulla prevenzione  degli  infortuni
sul lavoro;
  e) elementi di  diritto  penale,  con  particolare  riferimento  ai
delitti contro la pubblica amministrazione;
  f) elementi di diritto del lavoro;
  g) elementi di diritto sindacale, con  particolare  riferimento  al
C.C.N.L. del personale della pubblica amministrazione;
  h) lingua straniera, a scelta dal candidato,  tra  quelle  indicate
nel bando di concorso;
  i) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse;
  l)  ordinamento  del  Ministero   dell'interno,   con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile.
  5. La prova orale si intende superata se il candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

  1.  La  commissione  esaminatrice,  che  sovrintende   anche   alle
operazioni  relative  all'eventuale   prova   preselettiva   di   cui
all'articolo 2, e' nominata con decreto del  Capo  del  Dipartimento,
nel rispetto dell'equilibrio di genere.  Essa  e'  presieduta  da  un
dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da  un  numero  di
componenti esperti nelle materie oggetto delle prove  di  esame,  non
inferiore  a  quattro,  dei  quali  almeno   uno   non   appartenente
all'Amministrazione emanante. Con il medesimo  decreto  e'  nominato,
per ciascun componente,  un  membro  supplente,  per  le  ipotesi  di
assenza o impedimento del  componente  effettivo.  Per  le  prove  di
lingua straniera e di informatica,  il  giudizio  e'  espresso  dalla
commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio  nel  Dipartimento,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  2. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente al ruolo dei collaboratori e  dei  sostituiti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
ovvero  da  un  appartenente  ai  ruoli  dell'amministrazione  civile
dell'interno  di  equivalente  qualifica  in   servizio   presso   il
Dipartimento.
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria.

                               Art. 5


Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso

  1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla  base  delle
risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  la  media  dei   voti
conseguiti nelle prove scritte al voto conseguito nella prova  orale.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del  concorso  tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli  di
preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n.  487.  Non  sono  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti  all'amministrazione
dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvo i casi
di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato
dall'amministrazione stessa.
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Il  decreto  e'  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno,
con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it .

                               Art. 6


      Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica

  1.  Ai  fini  dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   di
idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria finale si  applicano  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

                               Art. 7


                           Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e,  in
quanto  compatibili,  quelle  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 24 luglio 2014

                                                  Il Ministro: Alfano


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1848

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