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sabato 13 settembre 2014

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 luglio 2014, n. 134 Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico, di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (14G00140) (GU n.212 del 12-9-2014)



 MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 luglio 2014, n. 134

Regolamento recante modalita' di svolgimento del  concorso  pubblico,
di cui all'articolo 97, comma 1, lettera a), del decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso alla  qualifica  iniziale  del
ruolo    dei    collaboratori    e    dei     sostituti     direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.
(14G00140)

(GU n.212 del 12-9-2014)


 Vigente al: 27-9-2014






                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252",  ed  in
particolare gli articoli 97 e 98, disciplinanti  l'accesso  al  ruolo
dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante "Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto l'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, recante "Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche"   e   successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, "Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi", e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006,  recante
"Individuazione dei titoli di studio  per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale del  ruolo  dei  collaboratori  e  dei  sostituti  direttori
amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
sensi dell'articolo 98 del decreto  legislativo13  ottobre  2005,  n.
217";
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo  2008,  n.  78,
"Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica  e
attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per  l'accesso  ai
ruoli del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco.
Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88,  98,  109,  119  e  126  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.";
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n.  197,
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  di  accesso  ai  ruoli  del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli  5,  22,
41, 53, 62, 88, 98, 109,  119,  e  126  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217.";
  Considerato che, a norma dell'articolo  97,  comma  7,  del  citato
decreto legislativo  217  del  2005,  con  regolamento  del  Ministro
dell'Interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei  collaboratori  e
dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco;
  Effettuata l'informazione alle organizzazioni  sindacali  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 7  maggio  2008,  recante
"Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza  di  sezione  del  20
febbraio 2014;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  con
nota n. 6863 del 14 luglio 2014;

                               Adotta


                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


             Ambito di applicazione e bando di concorso

  1. Il presente regolamento disciplina  il  concorso  pubblico,  per
esami, per l'accesso alla qualifica iniziale  di  vice  collaboratore
amministrativo-contabile, del ruolo dei collaboratori e dei sostituti
direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui all'articolo  97,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
  2. Il bando di  concorso  e'  emanato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, di seguito denominato Dipartimento e pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nonche'  sul  sito
internet www.vigilfuoco.it.  Il  decreto,  in  conformita'  a  quanto
stabilito  dal  presente  regolamento,   indica   le   modalita'   di
svolgimento del concorso, i requisiti di ammissione, il diario  della
eventuale prova preselettiva e  delle  prove  di  esame,  le  materie
oggetto delle prove di  esame,  le  modalita'  di  presentazione  dei
titoli valutabili ai fini  della  formazione  della  graduatoria,  le
percentuali  dei  posti  riservati  nonche'   eventuali   particolari
modalita' di presentazione delle domande al concorso medesimo.

                               Art. 2


                         Prova preselettiva

  1. Qualora il numero delle domande presentate superi di venti volte
il numero dei posti messi a concorso, o comunque superi il numero  di
800, l'ammissione  dei  candidati  alle  prove  d'esame  puo'  essere
subordinata al superamento di una prova preselettiva.
  2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla vertenti sulle materie di cui all'articolo 3.
  3.  Per  la  formulazione  dei  quesiti  e  l'organizzazione  della
preselezione si applica la disposizione dell'articolo 7, comma 2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  4. La correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedure automatizzate.
  5. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a 6/10 (sei/decimi). Il numero  di  candidati
da ammettere alle prove di esame, secondo l'ordine dell'elenco  della
prova preselettiva, e' stabilito nel bando di  concorso,  sino  a  un
numero non superiore a venti volte quello dei posti messi a concorso.
Sono ammessi alle prove di esame  anche  i  concorrenti  che  abbiano
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
  6. La commissione redige l'elenco della prova preselettiva  secondo
l'ordine della votazione riportata dai candidati. La  graduatoria  e'
approvata  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento.   Con   avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione sul sito  internet  www.vigilfuoco.it  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
  7.  Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre   alla
formazione del voto finale di merito.

                               Art. 3


                           Prove di esame

  1. Ai sensi  dell'articolo  7  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  e  successive  modificazioni,  le
prove di  esame  sono  costituite  da  due  prove  scritte  e  da  un
colloquio.
  2. La prima prova scritta verte su: elementi di diritto privato  e,
congiuntamente o disgiuntamente, elementi di diritto costituzionale e
amministrativo.
  3. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, verte su:
elementi di economia aziendale e,  congiuntamente  o  disgiuntamente,
elementi di contabilita' di Stato.
  4. Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano  riportato  in
ciascuna delle prove scritte una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi).
  5. Il colloquio verte, oltre che sulle materie di cui ai commi 2  e
3, sulle seguenti materie:
  a) elementi di economia politica;
  b) elementi di scienza delle finanze e sistema tributario;
  c) elementi di statistica metodologica;
  d)  ordinamento  del  Ministero   dell'interno,   con   particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile;
  e) conversazione tendente ad accertare la conoscenza  della  lingua
straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione  della
domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso;
  f) conoscenza dell'uso delle apparecchiature e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse.
  6. Il colloquio si intende superato se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

                               Art. 4


                      Commissione esaminatrice

  1.  La  commissione  esaminatrice,  che  sovrintende   anche   alle
operazioni  relative  all'eventuale   prova   preselettiva   di   cui
all'articolo 2, e' nominata con decreto del  Capo  del  Dipartimento,
nel rispetto dell'equilibrio di genere.  Essa  e'  presieduta  da  un
dirigente generale del Dipartimento ed e' composta da  un  numero  di
componenti esperti nelle materie oggetto delle prove  di  esame,  non
inferiore  a  quattro,  dei  quali  almeno   uno   non   appartenente
all'Amministrazione emanante. Con il medesimo  decreto  e'  nominato,
per ciascun componente,  un  membro  supplente,  per  le  ipotesi  di
assenza o impedimento del  componente  effettivo.  Per  le  prove  di
lingua straniera e di informatica,  il  giudizio  e'  espresso  dalla
commissione con l'integrazione, ove  occorra,  di  un  esperto  delle
lingue previste nel bando di concorso e di un esperto di informatica.
Ove non sia disponibile personale in servizio  nel  Dipartimento,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
  2. Le funzioni di segretario della commissione sono  svolte  da  un
appartenente  al  ruolo   dei   funzionari   amministrativo-contabili
direttori del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  ovvero  da  un
appartenente ai ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
  3. In relazione al numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria.

                               Art. 5


Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione  dei  vincitori
                            del concorso

  1. La commissione forma la graduatoria di merito sulla  base  delle
risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  la  media  dei   voti
conseguiti nelle prove scritte  al  voto  conseguito  nel  colloquio.
L'amministrazione redige la graduatoria finale del  concorso  tenendo
conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, dei titoli  di
preferenza di cui all'articolo 98, comma 3, del  decreto  legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e all'articolo 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di
preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia  conforme  a
quanto prescritto dal bando di concorso ovvero  che  siano  pervenuti
all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel  bando
stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro
il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
  2.  Con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  e'   approvata   la
graduatoria  finale  del  concorso  e  sono  dichiarati  vincitori  i
candidati utilmente collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli
appartenenti alle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno,
con  avviso  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana, nonche' sul sito internet www.vigilfuoco.it.
  3.  Ai  sensi  dell'articolo   35,   comma   5-ter   e   successive
modificazioni, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  la
graduatoria del concorso rimane vigente per un termine  di  tre  anni
dalla data di pubblicazione.

                               Art. 6


      Accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica

  1.  Ai  fini  dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti   di
idoneita' fisica e psichica dei candidati utilmente  collocati  nella
graduatoria finale si  applicano  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo 2, comma 1, numero 3) e il
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78.

                               Art. 7


                           Norme di rinvio

  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e,  in
quanto  compatibili,  quelle  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello   Stato   e
sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 24 luglio 2014

                                                  Il Ministro: Alfano


Visto, il Guardasigilli: Orlando


Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2014
Interno, foglio n. 1849

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