IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile» e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»
ed in particolare:
il comma 2, dell'art. 5, ove e' previsto che il Presidente del
Consiglio dei ministri predisponga gli indirizzi operativi dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi
nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti
misure di emergenza;
il comma 5, dell'art. 5 ove e' previsto che il Capo del
Dipartimento della protezione civile rivolga, alle Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle regioni, delle province,
dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente nel
territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento
delle predette finalita';
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2008, recante: «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio»;
Ravvisata, pertanto, la necessita' di dare attuazione al punto 3
della direttiva del 14 febbraio u.s. di cui sopra, ove e' previsto
che il Capo del Dipartimento della protezione civile impartisca, alle
componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, indicazioni per l'aggiornamento delle
pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa
della popolazione della «Zona rossa» dell'area vesuviana;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 22 gennaio
2015;
Decreta:
Art. 1
1. In considerazione di quanto esposto in premessa, si rivolgono,
alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di
protezione civile, le indicazioni per l'aggiornamento delle
pianificazioni di emergenza per la «Zona rossa» dell'area vesuviana,
predisposte ai sensi del comma 5, dell'art. 5 del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401, di cui all'allegato A che costituisce parte
integrante del presente decreto.
Art. 2
1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze
riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.
2. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le
competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del
Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, e successive
modificazioni ed integrazioni) e dalle relative norme di attuazione.
In tale contesto le province provvedono ad adeguare le indicazioni di
cui all'art. 1 alle norme dello statuto di autonomia.
Il presente provvedimento ed il relativo allegato saranno inviati
ai competenti organi di controllo e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2015
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri,
Reg.ne - Prev. n. 661
Nessun commento:
Posta un commento