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martedì 31 marzo 2015

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DECRETO 2 febbraio 2015 Indicazioni, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «Zona Rossa» dell'area vesuviana. (15A02488) (GU n.75 del 31-3-2015)



         PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 2 febbraio 2015 
Indicazioni, alle componenti ed alle strutture operative del Servizio
nazionale  di  protezione  civile,  inerenti  l'aggiornamento   delle
pianificazioni di  emergenza  ai  fini  dell'evacuazione  cautelativa
della popolazione della «Zona Rossa» dell'area vesuviana. (15A02488) 
(GU n.75 del 31-3-2015)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante: «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante:
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.  401,   recante:
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della  difesa  civile»
ed in particolare: 
  il comma 2, dell'art. 5, ove e'  previsto  che  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  predisponga  gli  indirizzi  operativi  dei
programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi
nazionali di soccorso e i piani per  l'attuazione  delle  conseguenti
misure di emergenza; 
  il  comma  5,  dell'art.  5  ove  e'  previsto  che  il  Capo   del
Dipartimento della protezione civile  rivolga,  alle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, delle  regioni,  delle  province,
dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali  e  di  ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata  presente  nel
territorio nazionale, le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento
delle predette finalita'; 
  Vista la direttiva del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008, recante: «Indirizzi operativi per  la  gestione  delle
emergenze»; 
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio  2014,  recante  «Disposizioni  per  l'aggiornamento   della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio»; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di dare attuazione  al  punto  3
della direttiva del 14 febbraio u.s. di cui sopra,  ove  e'  previsto
che il Capo del Dipartimento della protezione civile impartisca, alle
componenti ed alle strutture operative del Servizio  nazionale  della
protezione   civile,   indicazioni    per    l'aggiornamento    delle
pianificazioni di  emergenza  ai  fini  dell'evacuazione  cautelativa
della popolazione della «Zona rossa» dell'area vesuviana; 
  Acquisita l'intesa della regione Campania; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata in data  22  gennaio
2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa,  si  rivolgono,
alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di
protezione  civile,  le   indicazioni   per   l'aggiornamento   delle
pianificazioni di emergenza per la «Zona rossa» dell'area  vesuviana,
predisposte ai sensi del comma 5, dell'art.  5  del  decreto-legge  7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
novembre 2001, n. 401, di cui all'allegato A  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. 
                               Art. 2 
 
  1. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze
riconosciute dai relativi statuti speciali e dalle relative norme  di
attuazione. 
  2. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le
competenze  riconosciute  dallo   statuto   speciale   (decreto   del
Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670, e  successive
modificazioni ed integrazioni) e dalle relative norme di  attuazione.
In tale contesto le province provvedono ad adeguare le indicazioni di
cui all'art. 1 alle norme dello statuto di autonomia. 
  Il presente provvedimento ed il relativo allegato  saranno  inviati
ai  competenti  organi  di  controllo  e  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 2 febbraio 2015 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli 

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2015 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
Reg.ne - Prev. n. 661 

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