CASSAZIONE: FORZE DELL'ORDINE RISPETTINO LEGALITA' ANCHE SE E' IN GIOCO L'INCOLUMITA' =
il caso dell'ex capo della Mobile Antonacci che sparo' al
contrabbandiere dall'elicottero, si' a 15 anni di reclusione, ando'
oltre i limiti della sua funzione
Roma, 26 mag.(AdnKronos) - Le forze dell'ordine devono rispettare la
legalità "sempre e comunque quand'anche si trovino in situazioni
pericolose per la propria incolumità personale". Il monito arriva
dalla Cassazione che coglie l'occasione per mandare un avvertimento
forte e chiaro alle forze dell'ordine nello spiegare il perchè, lo
scorso febbraio, ha convalidato la condanna a quindici anni e quattro
mesi di reclusione per omicidio volontario nei confronti di Pietro
Antonacci, ex vicequestore vicario di Brindisi ed ex capo della
Squadra mobile, accusato di aver ucciso nella notte tra il 14 e il 15
giugno del 1995 il contrabbandiere Vito Ferrarese.
Antonacci, che per la lotta alla criminalità organizzata aveva
ricevuto la medaglia d'oro al valor civile, cercò di fermare un
contrabbandiere in fuga su un motoscafo con colpi di arma da fuoco e
granate lanciate dall'elicottero della polizia. Al riguardo, la Sesta
sezione penale scrive che la Corte d'assise d'appello di Taranto, il
23 gennaio 2013, "ha espressamente e inequivocabilmente argomentato
circa il superamento dei limiti della funzione pubblica di cui
l'imputato era investito, quale intrinseco alle condotte in addebito".
Spiega la Cassazione che "quel che nell'azione è stato obliterato è in
primo luogo il rispetto della legalità che si impone sempre e comunque
agli appartenenti alle forze dell'ordine, quand'anche essi si trovino
in situazioni pericolose per la propria incolumità personale e ciò
integra il dato tipico dell'aggravante". (segue)
(Dav/AdnKronos)
26-MAG-15 15:14
CASSAZIONE: FORZE DELL'ORDINE RISPETTINO LEGALITA' ANCHE SE E' IN GIOCO L'INCOLUMITA' (2) =
(AdnKronos) - Nel dettaglio gli 'ermellini' osservano che "sparare
ripetutamente e con lucida determinazione all'indirizzo del natante,
impiegando un'arma di prestazioni elevate (mitraglietta M12) non di
ordinanza, ancorchè in dotazione al corpo di polizia di appartenenza,
nel corso di un inseguimento notturno connotato da alta velocità e da
frequenti mutamenti di rotta sia dell'imbarcazione sia dell'elicottero
su cui l'imputato si trovava, in un contesto di emulazione e di
reciproca esaltazione dovute anche alla presenza di un superiore
gerarchico (l'allora questore di Brindisi Francesco Forleo)
partecipante all'azione, con impiego anche di bombe a mano, ancorchè
non riferibile in prima persona al ricorrente, unitamente alla mancata
adozione di particolari sistemi di puntamento dell'arma da fuoco volti
a indirizzare i colpi in parti determinate dell'imbarcazione atte a
tenere indenni gli occupanti, in assenza di una particolare perizia
professionale nell'uso delle armi, ammessa dallo stesso imputato,
costituiscono indiscutibili indici rilevatori della sussistenza di
un'alta probabilità che qualcuno degli occupanti fosse attinto dai
colpi esplosi, quando non dalle bombe lanciate verso l'imbarcazione in
fuga".
Bocciato anche il ricorso del ministero dell'Interno, responsabile
civile che sollevava censure, tra l'altro, sulla sospensione del
processo nei confronti di Forleo. La Cassazione, sul punto, ha
spiegato che "non ravvisa alcuna contraddizione tra l'originaria
decisione di non sospendere il processo e quella successiva di
procedervi, non appena la situazione accertata dal perito incaricato
di valutare le condizioni di salute psichica dell'imputato Forleo ne
hanno configurato la necessità: si tratta di decisioni che il giudice
deve assumere in relazione alla concreta situazione emergente dagli
accertamenti disposti e ben può accadere che la necessità di
sospensione non si configuri in un determinato momento del processo
per materializzarsi successivamente, all'esito del progredire della
patologia o di più approfondite verifiche di carattere medico-legale".
(Dav/AdnKronos)
26-MAG-15 15:14
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