Translate

sabato 6 giugno 2015

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Procedura di selezione per il reclutamento di quattro allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio. Anno 2015. (GU n.42 del 5-6-2015)



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO

Procedura  di  selezione  per  il  reclutamento  di quattro   allievi
  finanzieri, riservata ai congiunti del  personale  delle  Forze  di
  Polizia, deceduto o reso  permanentemente  invalido  per  causa  di
  servizio. Anno 2015.

(GU n.42 del 5-6-2015)



                       IL COMANDANTE GENERALE

    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti";
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29;
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale";
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche";
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza";
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo";
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica";
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127";
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380", nonche' le  direttive  tecniche  adottate  con
decreto del Comandante Generale della Guardia  di  finanza  ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000,
n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)";
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale";
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche";
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali";
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia di processo civile";
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Codice   dell'ordinamento
militare";
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013,  concernente  le  modalita'
per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita'  attitudinale  al
servizio nel Corpo della  Guardia  di  finanza  nei  confronti  degli
aspiranti all'arruolamento;
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco";

                             Determina:


                               Art. 1


                          Posti disponibili


    1. E' indetta, per l'anno 2015, una  procedura  di  selezione,  a
domanda, per il reclutamento di 4 allievi finanzieri del  contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai  figli
superstiti,  nonche'  ai  fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze di  polizia,  deceduto  o  reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento  della  capacita'  lavorativa,  in  conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  ed  alle  leggi  ivi  richiamate  ovvero  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico.
    2. Lo svolgimento della procedura comprende:
      a) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
      c) valutazione dei titoli.
    3. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza.
    4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove,  di
modificare, fino alla data di approvazione della  graduatoria  finale
di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso
di formazione dei vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni
complessivamente autorizzate dall'autorita' di  Governo,  nonche'  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.

                               Art. 2


       Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura


    1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche
se gia' alle armi, che:
      a) godano dei diritti civili e politici;
      b) alla  data  del  1°  settembre  2015,  abbiano  compiuto  il
diciottesimo anno di eta' e  non  superato  il  ventiseiesimo,  cioe'
siano nati nel periodo compreso tra il 1° settembre  1989  ed  il  1°
settembre 1997, estremi  compresi.  Il  limite  massimo  di  eta'  e'
elevato di un periodo pari all'effettivo servizio  militare  prestato
fino alla scadenza del  termine  utile  per  la  presentazione  delle
domande e, comunque, non superiore a tre anni;
      c) abbiano, se minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la  patria
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza;
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado;
      e) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o condannati per delitti non  colposi  ne'  sottoposti  a  misure  di
prevenzione;
      f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,  in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato giuridico di finanziere;
      g) siano in  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
      h) non siano stati espulsi  dalle  Forze  Armate  o  dai  Corpi
militarmente o civilmente organizzati  ne'  destituiti  dai  pubblici
uffici;
      i) non siano  stati  ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
      l) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati
riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;
      m) appartengano alle categorie di cui all'art. 6, comma 2,  del
decreto  legislativo  12  maggio   1995,   n.   199,   e   successive
modificazioni.
    2. I suddetti requisiti, se  non  diversamente  indicato,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del  termine  ultimo  previsto
per la presentazione della domanda e  mantenuti  fino  alla  data  di
effettivo incorporamento.

                               Art. 3


                      Domanda di partecipazione


    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi Online", seguendo le  istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale.
    2. Al termine della procedura di  compilazione,  gli  interessati
devono stampare l'istanza, firmarla per esteso e presentarla in forma
cartacea a mano oppure inviarla a mezzo raccomandata con ricevuta  di
ritorno entro il termine di cui al comma 1 al Centro di Reclutamento,
via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido  di  Ostia.  A  tal
fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    L'Amministrazione non si assume  alcuna  responsabilita'  per  la
mancata ricezione delle domande, dovuta a disguidi postali o ad altre
cause non imputabili alla stessa.
    3.  Solo  in  caso  di  avaria  del  sistema  informatico  o   di
indisponibilita'  di  un  collegamento  internet,   la   domanda   di
partecipazione puo' essere redatta  in  carta  semplice,  secondo  il
modello riportato in allegato 1, disponibile presso tutti  i  reparti
del Corpo nonche' sul sito www.gdf.gov.it, e  consegnata  secondo  le
modalita' di cui al comma 2.
    4. I candidati devono allegare alla domanda:
      a) idonea documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'art.
2, comma 1, lettera m);
      b) se hanno prestato servizio militare, autocertificazione  del
foglio di congedo, per fruire dell'elevazione  del  limite  di  eta',
prevista dall'art. 2, comma 1, lettera b);
      c) se minorenni alla data di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione alla procedura, atto di assenso,  in  carta  semplice,
conforme all'allegato 2, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno
solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal  tutore,  in  caso  di
mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto  sia  firmato
da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per  cui
manca   l'assenso   dell'altro   genitore.   Sono   esonerati   dalla
presentazione del suddetto atto gli aspiranti,  anche  se  minorenni,
che rivestano la qualifica di militare alle armi.
    5. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 1 e 3 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni.
    6. Il Centro di Reclutamento che, ai sensi del comma 2, riceve le
domande di partecipazione alla procedura di selezione:
      a) vi appone, immediatamente, la data  di  presentazione  e  il
numero di assunzione a protocollo;
      b) ne verifica la regolarita'  e  la  completezza,  restituendo
agli aspiranti quelle formalmente  irregolari  ovvero  incomplete  di
taluni dei documenti  o  dichiarazioni  prescritte.  Gli  interessati
provvedono alla regolarizzazione o integrazione delle domande,  entro
5 giorni dal momento della restituzione;
      c) le archivia nel caso in cui:
        (1) siano spedite oltre il termine di cui al comma 1;
        (2) pur se spedite entro tale termine, non  pervengano  entro
quarantacinque giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando;
        (3) non siano sottoscritte;
        (4) non siano regolarizzate o integrate entro il  termine  di
cui alla lettera b).
    7. I provvedimenti di archiviazione delle domande di cui al comma
6,  lettera  c),  sono  adottati  dal  Comandante   del   Centro   di
Reclutamento  e  sono  notificati  agli  interessati,   che   possono
impugnarli, producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
    8. Tutti i candidati,  le  cui  istanze  di  partecipazione  sono
considerate valide, sono ammessi  alla  procedura  di  selezione  con
riserva, in  attesa  dell'accertamento  dell'effettivo  possesso  dei
requisiti previsti.
    9. L'ammissione con riserva deve intendersi  per  tutte  le  fasi
selettive fino all'incorporamento.

                               Art. 4


                 Elementi da indicare nella domanda


    1. Il candidato deve indicare nella domanda:
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita, nonche' luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero
di  codice  di  avviamento  postale  e,  ove  possibile,  del  numero
telefonico;
      b) il possesso della cittadinanza italiana;
      c) di essere iscritto, per i candidati maggiorenni, nelle liste
elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti  civili  e
politici;
      d) di non essere imputato e di non  aver  subito  condanne  per
delitti non colposi ne' di essere sottoposto a misura di prevenzione;
      e) lo stato civile e il  numero  dei  figli,  eventualmente,  a
carico;
      f) il titolo di studio di cui e' in possesso;
      g) l'eventuale possesso dei  titoli  preferenziali  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni;
      h) di non essere stato espulso dalle Forze  armate,  dai  corpi
militarmente o civilmente organizzati, ne'  destituito  dai  pubblici
uffici;
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni;
      l) di essere disposto,  in  caso  di  nomina  a  finanziere,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio;
      m) l'indirizzo presso  il  quale  desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni, completo, ove possibile, di un recapito telefonico;
      n) di appartenere alle categorie di cui all'art.  6,  comma  2,
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni.
    2. La domanda di partecipazione ha valore  di  autocertificazione
ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che,
in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi  speciali  e  decade  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.
    3. I candidati devono  segnalare  ogni  variazione  di  indirizzo
direttamente, e nel modo piu' celere, al Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, il quale non assume alcuna responsabilita' circa  possibili
disguidi derivanti da  errate,  mancate  o  tardive  segnalazioni  di
variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.  Deve,  infine,
essere tempestivamente comunicata allo stesso Centro di  Reclutamento
ogni  variazione  che  dovesse  intervenire,  concorso  durante,   in
relazione agli ulteriori elementi indicati nella domanda.

                               Art. 5


                           Documentazione


    1. Il Centro di Reclutamento della Guardia di  finanza  provvede,
tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere
nei confronti dei candidati:
      a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari
o  impiegati  delle  pubbliche  amministrazioni,  da   redigersi   ed
annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la  compilazione  delle
note caratteristiche o di qualifica;
      b) la copia del libretto personale e dello stato di servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) il certificato generale del casellario giudiziale.
    2. I candidati giudicati idonei al termine degli accertamenti  di
cui agli articoli 10  e  11  devono  presentare  direttamente  o  far
pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio  Concorsi,  Sezione
allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 -  Roma/Lido
di Ostia, entro la  data  comunicata  all'atto  della  visita  medica
preliminare, i certificati rilasciati dalle competenti  autorita'  su
carta  semplice,  ovvero  le  dichiarazioni  sostitutive,  nei   casi
previsti dalla legge,  comprovanti  il  possesso  dei  requisiti  che
conferiscono  i  titoli  preferenziali,  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  maggio   1994,   n.   487,   ovvero
maggiorativi, indicati nella tabella in allegato 3 al presente  bando
di concorso. A tal fine,  fa  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio
postale accettante.
    3. I documenti, incompleti o  affetti  da  vizio  sanabile,  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro la data indicata dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 6


                      Commissione giudicatrice


    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della  Guardia  di  finanza  o
dell'Autorita' dal medesimo delegata, e' presieduta da  un  ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  e  ripartita  nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali e' presieduta da un  ufficiale
superiore del Corpo:
      a)  sottocommissione  per  la  valutazione  dei  titoli  e   la
formazione della  graduatoria  finale  di  merito,  composta  da  due
ufficiali della Guardia di finanza, membri;
      b)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  Corpo,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza periti  selettori,
membri;
      c) sottocommissione per la visita medica preliminare,  composta
da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali  medici,
membri;
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da due  ufficiali
medici (di cui almeno uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici
della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,  comunque,
con anzianita' superiore), membri.
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio.
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi dell'ausilio di personale specializzato e  tecnico.
La sottocommissione di cui al comma 1, lettera  b),  puo'  avvalersi,
altresi', durante  gli  accertamenti  attitudinali,  dell'ausilio  di
psicologi.
    4. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    5. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c) e  d),
possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di
sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento.

                               Art. 7


                 Adempimenti delle sottocommissioni


    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.

                               Art. 8


                     Esclusione dalla procedura


    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dalla procedura dei candidati non  in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 2.
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento della Guardia di finanza.
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso:
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, primo comma,
del decreto del Presidente della  Repubblica  24  novembre  1971,  n.
1199;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 9


                    Documento di identificazione


    1. Ad ogni prova o visita i candidati devono esibire la carta  di
identita' in corso di validita' oppure un documento di riconoscimento
rilasciato da  un'amministrazione  dello  Stato,  purche'  munito  di
fotografia recente.

                               Art. 10


              Accertamento dell'idoneita' attitudinale


    1.  I  candidati  in  possesso  dei  prescritti  requisiti   sono
convocati, a  cura  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di
finanza,  per  essere  sottoposti   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale.
    2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it.
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito.
    4. Detto accertamento si articola in:
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento;
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato;
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso;
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari;
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti.
    6 I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono
ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei
sono esclusi dalla procedura di selezione.
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    8.  Avverso  l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,   gli
interessati possono produrre ricorso:
      a) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza;
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

                               Art. 11


              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica


    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato:
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di
Ostia;
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita.
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti
devono risultare in possesso:
      a) dei parametri fisici  prescritti  al  momento  delle  visite
mediche.
    Allo stato, e' richiesto che i candidati abbiano una statura  non
inferiore a m. 1,65, per gli uomini, e m. 1,61, per le donne;
      b) del profilo sanitario di  cui  al  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante Generale
della Guardia di Finanza.
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it.
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite:
      a) visita medica generale;
      b) esami delle urine ed ematochimici;
      c) visita neurologica;
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche ed organizzative.
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio.
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso.
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica nell'ambito di altri concorsi  per  l'accesso  al  Corpo
della Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai  seguenti
accertamenti:
      a) visita medica generale;
      b) esami delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope;
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4.
    In tali casi, la competente sottocommissione non  attribuisce  il
profilo sanitario di cui al comma 2, lettera b), ma esprime  il  solo
giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
    6. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare  e',
immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 10.
    7. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere:
      a) presentata  al  Centro  di  Reclutamento  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a);
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
servizio  Sanitario  Nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 4). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra' essere  anticipata  via  fax  al  numero  06/564912365  ovvero
all'indirizzo di posta elettronica RM0300018@gdf.it.
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato.
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 7.
    8. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare.
    9.  La  Sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 7 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo':
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento;
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  ad  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio.
    10. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi:
      a) mancato  raggiungimento  dell'altezza  minima  eventualmente
richiesta di cui al comma 2, lettera a);
      b) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve;
      c) uso di sostanze psico-attive, accertato anche mediante  test
tossicologici;
      d) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate.
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto ad ulteriori visite o esami.
    11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dalla procedura.
    12.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    13. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati.
    14.  Avverso  l'esclusione  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 12


   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare


    1. I concorrenti convocati presso il Centro di Reclutamento della
Guardia di finanza, per sostenere la visita medica preliminare devono
presentare  la  seguente  documentazione  sanitaria,  con  data   non
anteriore a sessanta giorni:
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  ed  il  risultato
dell'accertamento per i markers dell'epatite B e C, sia antigeni  che
anticorpali;
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV;
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto.
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale;
      e) certificato  (fac-simile  in  allegato  5),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, attestante:
        (1) lo stato di buona salute;
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche;
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche;
        (4)   la   presenza/assenza   di   gravi   intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti.
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la dichiarata presenza delle manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dalla procedura.
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento.
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
sono, pertanto, escluse dal concorso, ai sensi dell'art. 3, comma  3,
del predetto decreto ministeriale, laddove  lo  stato  di  temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 23 settembre 2015.
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
      a) lettere a), b),  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento;
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato e' escluso dalla procedura.
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 13


Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                              selettive


    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione  che  ha  indetto  il  presente  bando,  non   si
presenta,   nel   giorno   e   nell'ora   stabiliti   per   sostenere
l'accertamento   dell'idoneita'   attitudinale    e    l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica previsti, rispettivamente, dagli articoli
10 e  11  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dalla
procedura. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 6, comma 1, hanno facolta' -  su  istanza  dell'interessato,
esclusivamente  per  documentate  cause  di  forza  maggiore   -   di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse.
    L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia
di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanzieri,  via  delle
Fiamme Gialle  n.  18,  00122  -  Roma/Lido  di  Ostia,  deve  essere
anticipata, via fax, al n. 06/564912365 ovvero all'indirizzo di posta
elettronica RM0300018@gdf.it. Eventuali variazioni  a  tali  recapiti
saranno  rese  note  con  avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo.
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  Reclutamento  della
Guardia di finanza.
    2. Il candidato che, avendo chiesto ed ottenuto  il  differimento
della prova ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso
dalla procedura.
    3. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

                               Art. 14


                    Graduatoria finale di merito


    1. Al termine degli  accertamenti,  la  sottocommissione  di  cui
all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  procede,  secondo  il  punteggio
riportato da ciascun candidato,  alla  formazione  della  graduatoria
finale di merito.
    2. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma dei  punti
attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato
3.
    3. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191.
    4. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza o dell'Autorita' dal medesimo delegata,  viene  approvata  la
graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i candidati che, nell'ordine della  stessa,  risultino  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso.
    5. La citata graduatoria e' resa nota con avviso disponibile  sul
sito internet www.gdf.gov.it e presso  l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  52,
00162 Roma (numero verde 800669666).
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.

                               Art. 15


                  Ammissione al corso di formazione


    1. Sono dichiarati vincitori della procedura e ammessi  al  corso
di  formazione,  in  qualita'  di  allievi  finanzieri,  i  candidati
iscritti nella graduatoria di cui all'art. 14, nei limiti  dei  posti
previsti  dalla  procedura,   secondo   l'ordine   risultante   dalla
graduatoria stessa  e  previo  superamento  della  visita  medica  di
incorporamento da parte  del  Dirigente  il  Servizio  Sanitario  del
Reparto di istruzione.
    2. Entro 20 giorni dall'avvio al  corso,  l'Amministrazione  puo'
dichiarare vincitore della procedura  di  selezione  altro  candidato
idoneo, nell'ordine della graduatoria, per  ricoprire  posti  resisi,
comunque, disponibili, tra  i  candidati  precedentemente  dichiarati
vincitori, in base alle disposizioni vigenti.
    3. I provvedimenti con i quali il Dirigente il Servizio Sanitario
del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la
non idoneita' psico-fisica dei  candidati  devono  essere  notificati
agli interessati, che possono impugnarli producendo  ricorso  secondo
le modalita' di cui al comma 7 dell'art. 3.

                               Art. 16


                   Mancata presentazione al corso


    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
    2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di  forza  maggiore,  devono
essere comunicati a mezzo fax, al massimo entro  24  ore  dall'inizio
del corso, al Comandante del Reparto di Istruzione che li  valuta  e,
se indipendenti dalla volonta' dell'interessato, provvede a stabilire
un ulteriore termine di presentazione. I giorni di  assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono  comunicate
al candidato tramite i reparti del Corpo territorialmente  competenti
ovvero dal Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,  per  i
residenti all'estero.
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.

                               Art. 17


               Spese di partecipazione alla procedura


    1. Le spese di  viaggio,  vitto  e  alloggio,  sostenute  per  la
partecipazione alle prove selettive, sono a carico degli aspiranti.
    2. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del
Reparto di Istruzione per  la  frequenza  del  corso  di  formazione,
secondo le disposizioni vigenti.

                               Art. 18


           Trattamento economico degli allievi finanzieri


    1.  Durante  la  frequenza  del  corso,  gli  allievi  finanzieri
percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in
vigore.
    2. Gli allievi finanzieri fruiscono del  vitto,  dell'alloggio  e
della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
    3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
      a) per la manutenzione del vestiario;
      b) di carattere personale e straordinario.

                               Art. 19


                  Assegnazione al termine del corso


    1. Al termine del corso di  formazione  di  cui  all'art.  15,  i
finanzieri sono destinati nelle sedi  ove  esigenze  organiche  e  di
servizio  lo  richiedono,  con  obbligo  di  permanenza  secondo   le
disposizioni interne del Corpo.

                               Art. 20


                 Sito internet ed informazioni utili


    1. Ulteriori informazioni sulla procedura possono essere reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.

                               Art. 21


                   Trattamento dei dati personali


    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia  di  finanza,
per le finalita' selettive e sono  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo.
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente interessate allo  svolgimento  della  procedura  o  alla
posizione giuridico-economica del  candidato,  nonche',  in  caso  di
esito  positivo   della   selezione,   ai   soggetti   di   carattere
previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    4. Tali diritti, relativamente ai dati raccolti presso il  Centro
di Reclutamento della Guardia di finanza, possono essere fatti valere
nei confronti del Comandante del Centro, responsabile del trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
Guardia di finanza.
      Roma, 25 maggio 2015

                                           Gen. C.A. Saverio Capolupo


allegato 1
allegato 2
allegato 3
allegato 4
allegato 5

Nessun commento: