DECRETO LEGISLATIVO 26 luglio 2017, n. 126
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria. (17G00137)(GU n.192 del 18-8-2017)
Vigente al: 19-8-2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in
particolare, l'articolo 11, comma 1, lettera p);
Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante
attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, recante riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;
Visto l'articolo 11, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, il
quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso
articolo, il Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi e della procedura stabiliti dal medesimo articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2017;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sul decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e sulle
integrazioni e modifiche apportate al suddetto decreto legislativo
con il presente provvedimento correttivo, nella seduta del 6 aprile
2017;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata nella seduta
del 6 aprile 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili
finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 luglio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della salute;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' modificato e
integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto
non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni
del decreto legislativo n. 171 del 2016.
Art. 2
Modifiche alle premesse
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
1. Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il
capoverso «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2016», e' inserito il seguente:
«Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017:».
Art. 3
Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «secondo parametri definiti con decreto
del Ministro della salute, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies»,
e le parole: «in modo paritario» sono soppresse;
b) al comma 6, lettera b), dopo le parole: «formativi e
professionali» sono inserite le seguenti: «che devono comunque avere
attinenza con le materie del management e della direzione aziendale»,
e le parole: «abilitazioni professionali» sono sostituite dalle
seguenti: «corsi di perfezionamento universitari di durata almeno
annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di
ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni
pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno
50 ore, con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito
d'accesso»;
c) al comma 7, primo periodo, le parole: «75 punti» sono
sostituite dalle seguenti: «70 punti», e al secondo periodo, dopo le
parole: «nell'elenco nazionale» sono aggiunte le seguenti: «che e'
pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza
l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione»;
d) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale
maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento
all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di
attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi
medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in
ambito sanitario.
7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di
cui al comma 6, lettera a), e' esclusivamente l'attivita' di
direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo
ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte,
svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia
organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di
risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico
e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai
sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico
comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca.
7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze
dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni,
attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60
punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal
comma 6, lettera a). In particolare:
a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero
di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie
gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio;
b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base
ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di
strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta;
c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base
ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha
comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture
dirigenziali.
7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o
provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono
valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8
punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata,
per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per
ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio
annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel
caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e'
valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza
dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il
maggior punteggio.
7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali
posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo
non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al
comma 6, lettera b).».
Art. 4
Modifiche all'articolo 2
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «commissione
regionale,» sono inserite le seguenti: «nominata dal Presidente della
Regione, secondo modalita' e criteri definiti dalle Regioni,»; al
quarto periodo, le parole: «non inferiore a tre e non superiore a
cinque,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente:
«La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, puo'
essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi
inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una
selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e
purche' i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora
inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «sessanta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
Art. 5
Clausola di invarianza finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto
legislativo n. 171 del 2016.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato
il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 luglio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del
Consiglio dei ministri
Madia, Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Lorenzin, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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