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mercoledì 27 dicembre 2017

N. 275 SENTENZA 8 novembre - 20 dicembre 2017 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Straniero e apolide - Respingimento differito con accompagnamento alla frontiera disposto dal questore. - Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), art. 10, comma 2. - (GU n.52 del 27-12-2017 )



N. 275 SENTENZA 8 novembre - 20 dicembre 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Straniero e apolide -  Respingimento  differito  con  accompagnamento
  alla frontiera disposto dal questore.
- Decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
  disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione  e  norme
  sulla condizione dello straniero), art. 10, comma 2.

(GU n.52 del 27-12-2017 )
 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Paolo GROSSI;
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI,
     
    ha pronunciato la seguente

                              SENTENZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  10,  comma
2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero), promosso dal  Tribunale  ordinario
di Palermo, nel procedimento  vertente  tra  M.  F.  e  il  Ministero
dell'interno e altra, con ordinanza del 17 novembre 2016, iscritta al
n. 29  del  registro  ordinanze  2017  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2017.
    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   e    dell'Associazione    per    gli    studi    giuridici
sull'immigrazione (ASGI);
    udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 2017  il  Giudice
relatore Giorgio Lattanzi.

                          Ritenuto in fatto

    1.- Con ordinanza del 17 novembre 2016 (r.o. n. 29 del 2017),  il
Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma  2,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), in riferimento agli artt. 10, secondo comma, 13,  secondo
e terzo comma, e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo
in relazione all'art. 4, paragrafo 4,  della  direttiva  16  dicembre
2008,  n.  2008/115/CE  (Direttiva  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio recante norme e procedure comuni  applicabili  negli  Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui  soggiorno  e'
irregolare).
    La  disposizione  censurata  prevede  una  duplice   ipotesi   di
respingimento con accompagnamento  alla  frontiera  dello  straniero,
disposto in entrambi i casi con provvedimento del questore.
    In base all'art. 10, comma  2,  lettera  a),  sono  respinti  gli
stranieri «che entrando nel territorio dello  Stato  sottraendosi  ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo»;  in
base alla lettera b) della medesima disposizione, sono  respinti  gli
stranieri che, entrati nel  territorio  dello  Stato  senza  avere  i
requisiti richiesti, «sono [...] temporaneamente  ammessi  [...]  per
necessita' di pubblico soccorso».
    Il  Tribunale  rimettente  conosce   di   un   provvedimento   di
respingimento del quale il ricorrente  ha  eccepito  l'illegittimita'
anche sulla base della dedotta  illegittimita'  costituzionale  della
disposizione censurata.
    A quanto riferisce il giudice a quo, il ricorrente in seguito  al
suo ingresso nel territorio dello Stato aveva formato oggetto  di  un
provvedimento   di   respingimento    cosiddetto    differito,    con
accompagnamento "coercitivo" alla frontiera, e al tempo stesso  anche
di «un distinto ordine di lasciare il territorio dello Stato ai sensi
dell'art. 14, c. 5-bis», del d.lgs. n. 286 del 1998, che lo straniero
doveva spontaneamente eseguire entro sette giorni.
    Il giudice a quo premette che il provvedimento  di  respingimento
e' sempre connotato dall'accompagnamento alla frontiera, cioe' da una
misura restrittiva della liberta'  personale  tutelata  dall'art.  13
Cost.
    Conseguentemente il giudice  rimettente  in  primo  luogo  dubita
della violazione della riserva di  giurisdizione  prevista  dall'art.
13, secondo comma, Cost., posto che il  potere  di  respingimento  e'
attribuito in  via  ordinaria  al  questore,  anziche'  all'autorita'
giudiziaria, cui  invece  la  Costituzione  lo  riserva,  salvo  casi
eccezionali di necessita' ed urgenza.
    In secondo luogo rileva che, in contrasto con  l'art.  13,  terzo
comma, Cost., la disposizione censurata non prevede  neppure  che  il
provvedimento del  questore  sia  comunicato  entro  quarantotto  ore
all'autorita' giudiziaria e si intenda revocato se  quest'ultima  non
lo convalida entro le successive quarantotto ore.
    In terzo luogo sarebbe  violata  la  riserva  di  legge  prevista
dall'art. 13, secondo comma, Cost.,  che  ammette  restrizioni  della
liberta' personale nei soli casi  e  modi  previsti  dalla  legge,  e
dall'art. 10, secondo comma, Cost. in tema  di  condizione  giuridica
dello  straniero.  Il  rimettente  ritiene  che  la  previsione   del
respingimento nei confronti di chi sia stato  fermato  «subito  dopo»
l'ingresso nel territorio  dello  Stato  sia  priva  di  una  formula
lessicale  sufficientemente  tassativa,  a  causa   della   «evidente
genericita'» dell'espressione impiegata. Percio'  la  scelta  tra  il
respingimento differito e  l'espulsione  dello  straniero  irregolare
sarebbe     affidata      interamente      alla      discrezionalita'
dell'amministrazione.
    Infine il giudice a quo deduce la violazione dell'art. 117, primo
comma,  Cost.,  perche'  «la  normativa  nazionale  in   materia   di
respingimenti» sarebbe in contrasto con l'art. 4, paragrafo 4,  della
direttiva n. 2008/115/CE.
    Quest'ultima non si applica, se cosi' decide lo Stato membro,  ai
respingimenti alla frontiera regolati dall'art. 2, paragrafo 2, della
medesima direttiva. Tuttavia anche in tali casi l'art.  4,  paragrafo
4, obbliga gli Stati membri a offrire un livello  di  protezione  non
meno favorevole di quello previsto nei  casi  di  applicazione  della
direttiva, quanto alle garanzie contenute  nei  successivi  artt.  8,
paragrafi 4 e 5; 9, paragrafo 2, lettera a); 14, paragrafo 1, lettere
b) e d); 16 e 17.
    Cio' posto, il rimettente lamenta che non  sia  «prevista  alcuna
norma  nazionale»  che  assicuri   allo   straniero,   in   caso   di
respingimento, un livello di protezione non meno favorevole di quello
garantito dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva n. 2008/115/CE.
    In conclusione, il giudice a quo sottolinea che la  dichiarazione
di illegittimita' costituzionale  della  disposizione  censurata  non
comporterebbe  alcuna  violazione   degli   obblighi   internazionali
gravanti sull'Italia quanto al controllo delle frontiere, perche'  lo
straniero potrebbe sempre essere espulso ai sensi dell'art. 13, comma
2, lettera a), del d.lgs. n. 286 del 1998.
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, chiedendo che le questioni siano  dichiarate  inammissibili  e
comunque infondate.
    Le questioni sarebbero inammissibili perche'  il  rimettente  non
avrebbe descritto adeguatamente la fattispecie, ne'  chiarito  se  le
«modalita' esecutive» del respingimento abbiano  davvero  compromesso
la  liberta'  personale  dello  straniero.   Inoltre   l'applicazione
dell'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 avrebbe privato
le questioni di rilevanza.
    Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ritiene  che  le  condizioni
«del tutto contingenti» legate al respingimento giustificherebbero la
scelta del legislatore di non prevedere un  meccanismo  di  convalida
giudiziale del provvedimento.
    Tale meccanismo sarebbe comunque operante quando il respingimento
e' preceduto dal trattenimento in  un  centro  di  permanenza  per  i
rimpatri, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998.
    Infine,  in  questa  materia  dovrebbe  essere  riconosciuta   al
legislatore la piu' ampia discrezionalita' nel regolamentare i flussi
migratori.
    3.- E' intervenuta nel giudizio  incidentale  l'Associazione  per
gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI), che non  e'  parte  del
giudizio  a  quo,  e  ha  chiesto  l'accoglimento  delle   questioni,
deducendo  di  essere  legittimata  a  intervenire  «in  quanto  ente
esponenziale altamente qualificato e riconosciuto come ente di tutela
dei  diritti  fondamentali  delle   persone   migranti»,   cio'   che
radicherebbe  «un  interesse  immediatamente   inerente   all'oggetto
dell[e] question[i] di legittimita' costituzionale».

                       Considerato in diritto

    1.- Il Tribunale ordinario di Palermo ha sollevato  questioni  di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  10,  comma  2,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero), in riferimento agli artt. 10,  secondo  comma,  13,
secondo e terzo  comma,  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 16
dicembre 2008, n. 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme e procedure comuni  applicabili  negli  Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui  soggiorno  e'
irregolare).
    La   disposizione   censurata   disciplina   due    ipotesi    di
respingimento, cosiddetto differito, dello  straniero,  entrambe  con
accompagnamento coattivo alla frontiera. Essa prevede che il questore
adotti  tale  provvedimento  nei  confronti  degli   stranieri   che,
«entrando nel territorio dello Stato  sottraendosi  ai  controlli  di
frontiera, sono fermati all'ingresso o subito  dopo»  (lettera  a)  e
degli stranieri che, presentatisi ai valichi di frontiera senza avere
i requisiti legali per l'ingresso nel territorio dello Stato, vi sono
temporaneamente ammessi per necessita' di pubblico soccorso  (lettera
b).
    Davanti al  giudice  a  quo  e'  impugnato  un  provvedimento  di
respingimento adottato in base a tale disposizione.
    Il  rimettente  ritiene  che  l'accompagnamento   coattivo   alla
frontiera comporti una restrizione della  liberta'  personale  e  che
sotto piu' aspetti la disposizione censurata violi l'art. 13 Cost.
    In primo luogo essa sarebbe in contrasto  con  il  secondo  comma
dell'art. 13 Cost., perche' attribuisce  la  potesta'  di  provvedere
all'autorita'   di   pubblica   sicurezza,   anziche'   all'autorita'
giudiziaria, senza che ricorra un caso eccezionale di  necessita'  ed
urgenza.
    In secondo luogo la norma, nel consentire l'esercizio del  potere
«subito dopo» l'ingresso dello straniero nel territorio dello  Stato,
impiegherebbe  un'espressione  indeterminata,  in  violazione   delle
riserve di legge poste dall'art. 13, secondo comma, Cost., sui casi e
modi di restrizione della liberta' personale, e dall'art. 10, secondo
comma, Cost., sulla condizione giuridica dello straniero.
    Inoltre sarebbe leso l'art. 13, terzo comma, Cost.,  perche'  non
e' prevista la convalida del  provvedimento  del  questore  da  parte
dell'autorita' giudiziaria.
    Infine, il rimettente denuncia la violazione dell'art. 117, primo
comma, Cost., «non  essendo  prevista  alcuna  norma  nazionale»  che
assicuri allo straniero, in caso  di  respingimento,  un  livello  di
protezione non meno  favorevole  di  quello  garantito  dall'art.  4,
paragrafo 4, della direttiva n. 2008/115/CE.
    2.- E' intervenuta nel giudizio  incidentale  l'Associazione  per
gli  studi  giuridici   sull'immigrazione   (ASGI)   e   ha   chiesto
l'accoglimento delle questioni.
    L'intervento e' inammissibile, perche' l'ASGI non  e'  parte  del
giudizio  a  quo,  ne'  e'  titolare  di  un  interesse  qualificato,
immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in  giudizio,
che  la  legittimi  a  intervenire.  L'ASGI  non  vanta  infatti  una
posizione giuridica individuale suscettibile di  essere  pregiudicata
immediatamente   e   irrimediabilmente   dall'esito   del    giudizio
incidentale (ex plurimis, ordinanza n. 227 del 2016).
    3.- Il giudice a quo riferisce che lo  straniero  ricorrente  nel
processo principale, dopo essere stato raggiunto dal provvedimento di
respingimento differito  li'  impugnato,  ha  ricevuto  dal  questore
l'ordine di lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni, in
base all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.
    L'Avvocatura dello Stato  ha  eccepito  l'inammissibilita'  delle
questioni sollevate perche' quest'ultima circostanza  impedirebbe  di
portare ad esecuzione il respingimento mediante accompagnamento  alla
frontiera e priverebbe percio' tali questioni di rilevanza.
    L'eccezione e' fondata, nei termini che ora si diranno.
    L'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che il
questore, dopo aver disposto  il  respingimento  con  accompagnamento
alla frontiera, per «porre fine al soggiorno illegale», puo' ordinare
allo straniero «di  lasciare  il  territorio  dello  Stato  entro  il
termine di sette giorni».
    Al contrario di  quanto  ritiene  il  giudice  rimettente  questo
provvedimento  non  affianca  il  precedente,  per  quanto   concerne
l'accompagnamento coattivo, ma  lo  supera,  sostituendo  tale  forma
esecutiva  con  l'ordine  di  lasciare  entro  un  breve  termine  il
territorio dello Stato. In questo modo viene ugualmente perseguito lo
scopo di porre fine al  soggiorno  illegale  dello  straniero,  senza
pero' operare una restrizione della sua liberta' personale.
    L'accompagnamento coattivo e l'ordine di lasciare  il  territorio
dello Stato sono chiaramente alternativi, e non  puo'  ritenersi  che
per effetto  del  secondo  provvedimento  il  primo,  in  attesa  del
volontario allontanamento dello  straniero,  rimanga  temporaneamente
sospeso, per riprendere poi vigore ed essere eseguito  a  discrezione
dell'autorita' di polizia.
    Un ordine di accompagnamento coattivo alla frontiera da  eseguire
non immediatamente, ma in un  momento  successivo,  dopo  l'emissione
dell'ordine  di  lasciare  il   territorio   dello   Stato,   avrebbe
un'incidenza priva di attualita', e solo  eventuale,  sulla  liberta'
personale, e  in  questo  caso  la  convalida  produrrebbe  l'anomalo
effetto di dare all'autorita'  di  polizia,  sulla  base  di  proprie
valutazioni, anche a distanza di tempo dall'ingresso  nel  territorio
dello Stato, la facolta' di eseguire  l'accompagnamento  senza  alcun
ulteriore controllo da parte dell'autorita' giudiziaria.
    L'ordine   di   accompagnamento   coattivo,   che   assiste    il
respingimento, deve invece, per la sua natura di atto urgente, essere
eseguito con immediatezza,  e  per  questa  ragione  fondatamente  il
giudice rimettente ha ritenuto che il provvedimento dia luogo, con la
sua emissione, a  una  restrizione  della  liberta'  personale  dello
straniero, tutelata dall'art. 13 Cost.
    Il giudice rimettente pero' non ha considerato che  nel  caso  in
esame gia' al tempo dell'adozione dell'ordinanza  di  rimessione  era
venuta meno l'efficacia coercitiva dell'atto impugnato  nel  giudizio
principale,    e    che,    di    conseguenza,    con     riferimento
all'accompagnamento  coattivo   alla   frontiera,   la   disposizione
censurata non avrebbe piu' potuto avere applicazione.
    Errando nel valutare tale  profilo  e  asserendo  invece  che  il
censurato art. 10, comma 2, avrebbe continuato a regolare interamente
la fattispecie, anche con  riferimento  all'«effetto  obbligatorio  e
inderogabile» dell'accompagnamento alla frontiera, il giudice  a  quo
non ha tenuto conto del difetto di rilevanza che rende  le  questioni
inammissibili.
    4.- L'inammissibilita' delle questioni non puo' esimere la  Corte
dal riconoscere la  necessita'  che  il  legislatore  intervenga  sul
regime giuridico del respingimento differito con accompagnamento alla
frontiera, considerando che tale  modalita'  esecutiva  restringe  la
liberta' personale (sentenze n. 222 del 2004 e n.  105  del  2001)  e
richiede  di  conseguenza  di  essere  disciplinata  in   conformita'
all'art. 13, terzo comma, Cost.
     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    1) dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione per  gli
studi giuridici sull'immigrazione (ASGI);
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 10, comma  2,  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 10,  secondo  comma,
13, secondo e terzo comma, e 117, primo  comma,  della  Costituzione,
quest'ultimo in relazione all'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 16
dicembre 2008, n. 2008/115/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio recante norme e procedure comuni  applicabili  negli  Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui  soggiorno  e'
irregolare), dal Tribunale  ordinario  di  Palermo,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017.

                                F.to:
                      Paolo GROSSI, Presidente
                     Giorgio LATTANZI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2017.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA 

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