Translate

venerdì 2 febbraio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 50 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (GU n.10 del 2-2-2018)







MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli,  per  l'assunzione  di  50  atleti  da
  assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato -  Fiamme  Oro,
  che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed  assistenti  della
  Polizia di Stato.
(GU n.10 del 2-2-2018)

                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             Direttore generale della pubblica sicurezza

    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato  che
espleta funzioni di polizia»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia»;
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato;
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi»;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo»;
    Visto l'art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66  recante  «Codice  dell'ordinamento
militare»;
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198,  contenente
«Regolamento  dei  requisiti  di   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  «Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro»;
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»;
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»;
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  che  recita
«Per particolari discipline sportive indicate dal bando di  concorso,
i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento  degli  atleti
dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,  in  diciassette  e
trentacinque anni»;
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
    Visto  l'art.  2,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  dicembre  2015,  n.  207  che  ha  previsto  che  «le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare o civile e del Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori ».
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso dell'anno 2017;
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di n. 50 atleti  da  assegnare  ai  gruppi  sportivi
«Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato;

                              Decreta:

                               Art. 1

                          Posti a concorso

    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di 50 atleti da assegnare ai gruppi  sportivi  «Polizia  di  Stato  -
Fiamme  Oro»,  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato.
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse  nazionale  dal  Comitato   olimpico   nazionale   italiano
(C.O.N.I.) o dalle  Federazioni  sportive  nazionali,  che  siano  in
possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti
ed assistenti della Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli
sportivi elencati all'art. 9 del presente bando.
    3. I 50 posti messi a  concorso,  per  l'accesso  alla  qualifica
iniziale del suddetto ruolo agenti  e  assistenti  della  Polizia  di
Stato, sono ripartiti come segue:
      n. 1 atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  apnea  outdoor,
specialita' apnea outdoor in assetto  costante  con  monopinna;  cod.
AP01 (Federazione italiana pesca sportiva e attivita' subacquee);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   arrampicata
sportiva; cod. AR01 (Federazione arrampicata sportiva italiana);
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita'  salto  in  alto;  cod.  AL01  (Federazione  italiana  di
atletica leggera);
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' maratona; cod. AL02  (Federazione  italiana  di  atletica
leggera);
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' 3000 siepi; cod. AL03 (Federazione italiana  di  atletica
leggera);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 400 ostacoli; cod. AL04 (Federazione italiana di atletica
leggera);
      n. 1 atleta, di sesso  femminile,  disciplina  badminton;  cod.
BA01 (Federazione italiana badminton);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina biathlon; cod.  BT01
(Federazione italiana sport invernali);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   bob,   ruolo
«frenatore»; cod. BB01 (Federazione italiana sport invernali);
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  canottaggio,
categoria  senior,  specialita'  «doppio»;  cod.  CA01   (Federazione
italiana canottaggio);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   canottaggio,
categoria senior, specialita' «otto»; cod. CA02 (Federazione italiana
canottaggio);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   canottaggio,
categoria senior, ruolo «timoniere», specialita'  «otto»;  cod.  CA03
(Federazione italiana canottaggio);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su strada,
specialita' cronometro individuale su strada; cod. CS01  (Federazione
ciclistica italiana);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria  kg
48; cod. JU01 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina judo, categoria  kg
57; cod. JU02 (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  karate,  categoria
-55 kg, kumite; cod. KA01 (Federazione  italiana  judo  lotta  karate
arti marziali);
      n. 1 atleta, di sesso maschile,  disciplina  karate,  categoria
-68 kg, kumite; cod. KA02 (Federazione  italiana  judo  lotta  karate
arti marziali);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta,  specialita'
lotta femminile, categoria 72 kg;  cod.  LO01  (Federazione  italiana
judo lotta karate arti marziali);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina lotta,  specialita'
lotta femminile, categoria 59 kg;  cod.  LO02  (Federazione  italiana
judo lotta karate arti marziali);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  motociclismo,
specialita' trial; cod. MT01 (Federazione motociclistica italiana);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto,  specialita'
100 mt dorso e 200 mt misti; cod. NU01 (Federazione italiana nuoto);
      n. 1 atleta, di sesso  femminile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, specialita' nuoto gran fondo 25  km  e  maratona;  cod.  NU02
(Federazione italiana nuoto);
      n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina   nuoto   per
salvamento; specialita' 200 mt super lifesaver e  200  mt  nuoto  con
ostacoli; cod. NU03 (Federazione italiana nuoto);
      n.   2   atleti,   di   sesso   femminile,   disciplina   nuoto
sincronizzato,  specialita'  solo  e  duo;  cod.  NU04   (Federazione
italiana nuoto);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
centrovasca; cod. PN01 (Federazione italiana nuoto);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina  pallanuoto,  ruolo
difensore; cod. PN02 (Federazione italiana nuoto);
      n. 1 atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  pattinaggio  di
figura,  specialita'  pattinaggio  artistico  di  coppia;  cod.  PA01
(Federazione italiana sport del ghiaccio);
      n. 1 atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio  di
figura,  specialita'  pattinaggio  artistico  di  coppia;  cod.  PA02
(Federazione italiana sport del ghiaccio);
      n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina pentathlon moderno,
specialita'  pentathlon  moderno  con  prove  olimpiche;  cod.   PT01
(Federazione italiana pentathlon moderno);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pentathlon  moderno,
specialita'  pentathlon  moderno  con  prove  olimpiche;  cod.   PT02
(Federazione italiana pentathlon moderno);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato,  categoria
+ 91 kg; cod. PU01 (Federazione pugilistica italiana);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
pilone destro n. 3; cod. RU01 (Federazione italiana rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
tallonatore n. 2; cod. RU02 (Federazione italiana rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo II
linea n. 4 - 5; cod. RU03 (Federazione italiana rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
terza linea n. 6 - 7; cod. RU04 (Federazione italiana rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
mediano di mischia n. 9; cod. RU05 (Federazione italiana rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
trequarti ala n. 11 o 14; cod. RU06 (Federazione italiana rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina rugby  a  15,  ruolo
trequarti estremo n. 15; cod. RU07 (Federazione italiana rugby);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina scherma, specialita'
fioretto; cod. SC01 (Federazione italiana scherma);
      n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   scherma,
specialita' spada; cod. SC02 (Federazione italiana scherma);
      n.  2  atleti,  di  sesso  femminile,  disciplina  sci  alpino,
specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA01 (Federazione  italiana
sport invernali);
      n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci   alpino,
specialita' slalom e slalom gigante; cod. SA02 (Federazione  italiana
sport invernali);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina taekwondo, categoria
- 54 kg; cod. TK01 (Federazione italiana taekwondo);
      n. 1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' fossa olimpica; cod. TV01 (Federazione italiana  tiro  al
volo);
      n. 1 atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  tiro  a  volo,
specialita' fossa olimpica; cod. TV02 (Federazione italiana  tiro  al
volo);
      n. 2 atleti, di sesso femminile, disciplina  tiro  con  l'arco,
specialita' individuale; cod. TA01  (Federazione  Italiana  tiro  con
l'arco);
      n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  tuffi,  specialita'
tuffi grandi altezze; cod. TU01 (Federazione italiana nuoto).
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione potra' assegnarli ad  altra  disciplina/specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 3.
                               Art. 2

                     Requisiti per l'ammissione

    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) godimento dei diritti civili e politici;
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta';
      d)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
      e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado
o equipollente;
      f) essere stati riconosciuti da  parte  del  C.O.N.I.  o  dalle
Federazioni sportive nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 9 del presente bando;
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche, in quanto
compatibili ai  sensi  dell'art.  6,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 393/2003.
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente.
    2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti  fino  alla  data
dell'immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell'eta'.
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti o
licenziati  da   pubblici   uffici,   dispensati   dall'impiego   per
persistente insufficiente rendimento,  ovvero  decaduti  dall'impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro
che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per  delitto  non
colposo  o  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o   di
prevenzione.
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito della condotta e delle  qualita'  morali  dei  candidati  e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego.
    5.  L'Amministrazione  provvedera',  altresi',  ad  accertare  il
possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lett.  f),
al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di  partecipazione
al concorso.
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle procedure concorsuali «con riserva».
    7. L'esclusione dal concorso, per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti  prescritti,  sara'  disposta  in  qualunque  momento   con
decreto.
                               Art. 3

                      Domanda di partecipazione

    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
ed inviata entro il termine perentorio di trenta  giorni,  decorrente
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». A tal fine dovra' essere utilizzata,  a
pena di esclusione, l'apposita  procedura  informatica  presente  sul
sito http://www.poliziadistato.it  Sezione  concorsi  -  Area  gruppi
sportivi e banda musicale della Polizia di  Stato  -  Concorsi  -  in
atto.
    2.  Tramite  la  predetta  procedura,  inoltre,   dovra'   essere
allegata,  in  formato  pdf,  l'attestazione  (all.1)   prevista   al
successivo comma 7. I candidati  minori  di  anni  diciotto  dovranno
altresi' allegare,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  al
concorso, l'autorizzazione all'arruolamento nella  Polizia  di  Stato
(all. 4), compilata e sottoscritta  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in mancanza di
essi,  dal  tutore.  I  minorenni  che  non  invieranno  quest'ultima
autorizzazione saranno esclusi dalla procedura concorsuale.
    3. Si precisa che la citata  procedura  informatica  consente  al
candidato di apportare modifiche alla domanda di partecipazione  gia'
inviata  e  che  la  modifica  annulla  la  domanda   precedentemente
presentata. In ogni caso, alla scadenza del termine perentorio per la
presentazione della domanda, il  sistema  informatico  non  ricevera'
piu' dati.
    4. I candidati dovranno dichiarare nella domanda:
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
      b) il luogo e la data di nascita;
      c) il codice fiscale;
      d) il possesso della cittadinanza italiana;
      e) la residenza o il domicilio;
      f) il Comune di iscrizione delle liste  elettorali,  ovvero  il
motivo della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime;
      g) di  non  aver  riportato  condanne  penali  anche  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre  2002,  n.  313.  In  caso  contrario  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
      h) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito;
      i) di non essere stati ammessi al servizio civile  in  qualita'
di obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di
leva quali  obiettori  di  coscienza  o  l'aver  espresso  formale  e
irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai  sensi
della normativa vigente;
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando se siano  stati  espulsi  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti  o  licenziati
da  pubblici  uffici,  o  dispensati  dall'impiego  per   persistente
insufficiente rendimento,  oppure  decaduti  dall'impiego,  ai  sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      m) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
      n) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre;
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      p) un indirizzo di posta elettronica personale.
    5.  Il  candidati  dovranno   comunicare   tempestivamente   ogni
eventuale variazione del  proprio  recapito  ed  il  nuovo  indirizzo
presso il quale  intendano  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso.  A  tal  fine,  gli  interessati  dovranno  inviare   detta
comunicazione tramite raccomandata a/r  indirizzata  al  Dipartimento
della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane  -
Ufficio attivita' concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 -  00185
-    Roma    oppure    all'indirizzo     di     posta     elettronica
dipps.uffconcorsi@poliziadistato.it, allegando, in entrambi  i  casi,
copia di un proprio documento d'identita' valido.
    6.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che dovra' essere indicata dai  candidati  attraverso
gli appositi codici di riferimento.
    7.  I  candidati,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,
dovranno  inoltrare,  tramite  il  citato   portale,   l'attestazione
debitamente   compilata   dalla   Federazione   Sportiva    Nazionale
interessata (all. 1), controfirmata  per  presa  visione  e  conferma
dagli interessati, sulla quale saranno indicati i titoli sportivi tra
quelli elencati al successivo art. 9, che  intendano  far  valere  ai
fini della determinazione  del  punteggio  di  merito.  Nella  citata
attestazione la Federazione dovra', altresi', indicare se i candidati
siano attualmente riconosciuti «atleta di  interesse  nazionale».  Il
mancato invio della suddetta  attestazione  comportera'  l'esclusione
dalla procedura concorsuale.
    8. I titoli di studio e le abilitazioni  professionali,  indicati
nell' art. 9 comma 2, lettere  a)  e  b),  dovranno  essere  prodotti
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 2).
    9. L'attestato di  tecnico  specialista  sportivo,  indicato  nel
successivo art.  9  comma  2,  lettera  c),  dovra'  essere  prodotto
mediante idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione (all. 3).
    10.  Si  avvisa  che  i  titoli  di  preferenza,  non  dichiarati
espressamente  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  non
saranno presi in considerazione.
    11. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora i  candidati
non ricevano le  comunicazioni  inoltrate  a  causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  loro  fornito,
oppure  di  mancata   o   tardiva   comunicazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.
                               Art. 4

                 Produzione dei titoli di preferenza

    1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati   interessati   dovranno    far    pervenire    a    questa
Amministrazione, entro il termine perentorio di  venti  giorni  dalla
data di scadenza del bando di concorso, la certificazione comprovante
il possesso dei titoli di preferenza gia' indicati nella  domanda  di
partecipazione al concorso, pena il loro mancato riconoscimento.
    2.  Tali  certificazioni  dovranno   essere   trasmesse   tramite
raccomandata a/r indirizzata al Dipartimento della Pubblica sicurezza
- Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  Ufficio  attivita'
concorsuali - via del Castro Pretorio n. 5 -  00185  -  Roma,  oppure
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando, in  entrambi  i
casi, copia di un proprio documento d'identita' valido.
                               Art. 5

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso e trattati presso una  banca  dati
automatizzata anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del
rapporto di impiego, per le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto stesso.
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente alle
amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento del concorso o
alla posizione giuridico- economica del concorrente, nonche', in caso
di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali competenti.
    3. I diritti di cui al titolo II del citato  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, sono esercitabili nei confronti del Ministero
dell'interno,  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane,  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali.
    4. Il responsabile del trattamento dei  dati  personali  e',  per
quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio attivita' concorsuali
- Direzione centrale per le risorse umane - viale del Castro Pretorio
n. 5 - 00185 Roma.
                               Art. 6

                  Fasi di svolgimento del concorso

    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
      a) accertamenti psicofisici;
      b) accertamenti attitudinali;
      c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
    2. La Commissione esaminatrice procedera'  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma 1.
                               Art. 7

                      Commissione esaminatrice

    1. La Commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
Dirigente superiore e composta  dal  Direttore  dell'Ufficio  per  il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato -
Fiamme  Oro»  del  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza,  da   un
funzionario della Direzione centrale per le risorse  umane  e  da  un
funzionario del C.O.N.I.
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente.
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  Commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  Commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento.
                               Art. 8

    Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

    1. I candidati saranno  convocati  per  i  previsti  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali,  mediante  avviso  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» del  20  marzo  2018.  Tale  comunicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
    2. I candidati  dovranno  presentarsi  ai  suddetti  accertamenti
muniti di un documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',
dell'attestazione compilata dalla  Federazione  Nazionale  (all.  1),
della dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  del  titolo  di
studio e dell'abilitazione  professionale  (all.  2),  dell'eventuale
dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'attestato di tecnico
specialista  sportivo  (all.  3)  e,  se  minori  di  anni  diciotto,
dell'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di Stato (all. 4).
    3. Gli stessi candidati dovranno altresi' presentare la  seguente
documentazione sanitaria, pena  l'esclusione  dal  concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici:
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (all. 5), sottoscritto dal medico di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
indicate nel decreto ministeriale 30 giugno  2003,  n.  198;  in  tal
senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali
inerenti alle  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione medico-legale;
      b) esame audiometrico  ed  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario  nazionale
con l'indicazione del codice identificativo regionale;
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale:
        1 - esame emocromocitometrico con formula;
        2 - esame chimico e microscopico delle urine;
        3 - creatininemia;
        4 - gamma GT;
        5 - glicemia;
        6 - GOT (AST);
        7 - GPT (ALT);
        8 - HbsAg;
        9 - Anti HbsAg;
        10 - Anti Hbc;
        11 - Anti HCV;
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test.
    4. I concorrenti saranno sottoposti agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una Commissione composta  da  un  Primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro direttivi medici della  Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un  esame  clinico  generale  del
candidato e varie prove strumentali e di laboratorio.
    5.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione di selettori composta da un funzionario del ruolo dei
Dirigenti  tecnici  psicologi,  che  la  presiede,   e   da   quattro
appartenenti al ruolo dei Direttori tecnici psicologi o al ruolo  dei
Commissari della Polizia  di  Stato,  in  possesso  dell'abilitazione
professionale  di  perito  selettore  attitudinale.  Le  funzioni  di
segretario delle predette Commissioni sono svolte da un  appartenente
al  ruolo  degli  Ispettori  della  Polizia  di  Stato  o   qualifica
equiparata, o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno  con  qualifica  equiparata,  in  servizio   presso   il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
    6. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato.
    7. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi  dal
concorso con decreto motivato.
                               Art. 9

                          Titoli valutabili

    1. La Commissione esaminatrice,  di  cui  all'art.  7,  valutera'
esclusivamente i titoli sportivi certificati  dal  C.O.N.I.  o  dalle
Federazioni sportive nazionali, acquisiti nei dodici mesi  precedenti
la data di pubblicazione del presente bando, tra  quelli  di  seguito
elencati:
      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25;
      c) vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20;
      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15;
      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12;
      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12;
      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10;
      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10;
      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8;
      j) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10;
      k) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
      l)  partecipazione  al  campionato  nazionale  di  rugby  serie
«Eccellenza»: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a
scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;
      m) partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6.
    2. La suddetta Commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
      a) 1. diploma di laurea: punti 2;
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5;
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
    I punteggi previsti alla lett. a) punto 1 ed alla  lett.  b)  non
sono cumulabili tra loro.
    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
    4. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal  Presidente  e  da  tutti  i  componenti  della  Commissione,   e
costituiscono parte integrante degli atti del concorso.
                               Art. 10

                  Ulteriori criteri di valutazione

    1. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui  all'  art.  9  e  per
l'attribuzione dei relativi punteggi.
                               Art. 11

                             Graduatorie

    1. La Commissione esaminatrice formera' le graduatorie di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.
                               Art. 12

                      Pubblicazione graduatorie

    1.   Le   graduatorie   di   merito   relative    alle    singole
discipline/specialita' sportive saranno approvate, con decreto, sulla
base dei punteggi complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di
valutazione dei titoli. Con lo  stesso  decreto  sara'  approvata  la
graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno
pubblicate nel  Bollettino  Ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'interno e di tale pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
                               Art. 13

                          Nomina vincitori

    1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione.
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione,  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina.
                               Art. 14

                          Avvertenze finali

    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
www.poliziadistato.it.
    2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami».
    3. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  Pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
    4. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso  al  TAR  entro
sessanta  giorni,  o  in  alternativa,   ricorso   straordinario   al
Presidente  della  Repubblica  entro  120   giorni   dalla   suddetta
pubblicazione.
      Roma, 29 gennaio 2018

                                      Il Capo della Polizia         
                          Direttore generale della Pubblica sicurezza
                                             Gabrielli               
                                                             Allegati


              Parte di provvedimento in formato grafico

Nessun commento: