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sabato 3 marzo 2018

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 16 febbraio 2018 Ampliamento della soglia reddituale ai fini dell'esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo per soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni. (18A01512) (GU n.52 del 3-3-2018)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 febbraio 2018
Ampliamento  della  soglia  reddituale  ai  fini  dell'esenzione  del
pagamento del canone di abbonamento televisivo per soggetti  di  eta'
pari o superiore a settantacinque anni. (18A01512)
(GU n.52 del 3-3-2018)



             IL MINISTRO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE

                             di concerto

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.  246,  convertito
dalla legge 4 giugno  1938,  n.  880,  recante  la  disciplina  degli
abbonamenti alle radioaudizioni;
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  31
dicembre 1947, n. 1542, recante norme in  materia  di  pagamento  del
canone di abbonamento alle radioaudizioni;
  Visto l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che ha previsto l'abolizione del pagamento del canone di  abbonamento
alla Rai per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di  residenza
per i soggetti di eta' pari o  superiore  a  75  anni  che  siano  in
possesso di determinati requisiti anagrafici e reddituali;
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 concernente  la  «Legge  di
contabilita'  e  finanza  pubblica»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)»;
  Visto l'art. 1, commi da 152 a 161, della citata legge n.  208  del
2015, che prevede, tra l'altro, disposizioni concernenti il pagamento
del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui  al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla  legge
4 giugno 1938, n. 880, da parte dei titolari di utenza  di  fornitura
di energia elettrica mediante addebito  sulle  fatture  emesse  dalle
imprese elettriche;
  Visto l'art. 1, comma 153, della citata legge n. 208 del 2015,  che
nell'apportare modificazioni al sopra citato regio  decreto-legge  n.
246 del 1938, al punto c)  dispone,  per  i  titolari  di  utenza  di
fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone in dieci rate
mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica,  con
scadenza il primo giorno di ciascun mese  da  gennaio  ad  ottobre  e
stabilisce, altresi', che vengano riversate  dalle  medesime  imprese
all'Erario entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso
e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e  riversato  entro
il 20 dicembre;
  Visto l'art. 1, comma 160, della citata legge n. 208 del 2015,  che
stabilisce, per gli anni dal 2016 al 2018, che le eventuali  maggiori
entrate versate a titolo di canone di  abbonamento  alla  televisione
rispetto alle somme gia' iscritte  a  tale  titolo  nel  bilancio  di
previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario  per  una  quota
pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50  per
cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere  destinate:  a)
all'ampliamento sino ad €  8.000  della  soglia  reddituale  prevista
dall'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai  fini
della esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in
favore di soggetti di eta' pari o superiore a settantacinque anni; b)
al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni  di  euro
in ragione d'anno,  del  Fondo  per  il  pluralismo  e  l'innovazione
dell'informazione, istituito nello stato di previsione del  Ministero
dell'economia e delle finanze; c) al Fondo  per  la  riduzione  della
pressione fiscale, di cui all'art.  1,  comma  431,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al
medesimo comma sono ripartite con decreto del Ministro  dell'economia
e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  dello   sviluppo
economico,  che  stabilisce  altresi'  le  modalita'   di   fruizione
dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando  l'assegnazione
alla societa' RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.  della  restante
quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone  di
abbonamento;
  Visto il comma 161 del medesimo art. 1, che autorizza  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare, con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui;
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il
quale,  sulla  base  di  quanto  comunicato  dal  Dipartimento  delle
finanze, per l'anno 2017,  sono  accertate  in  €  193.678.758,76  le
maggiori entrate versate, a titolo  di  canone  di  abbonamento  alla
televisione rispetto alle somme  gia'  iscritte  a  tale  titolo  nel
bilancio di previsione per l'anno 2016, da destinare nella misura  di
€ 96.839.379,38, iscritti in conto residui sul capitolo n. 2829 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  agli
interventi di cui ai punti a) b) c)  dell'art.  1,  comma  160  della
legge  n.  208  del  2015  e  per  la  restante  quota,  pari  ad   €
96.839.379,38 alla societa' RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.
  Considerato, pertanto, che per  effetto  della  disposizione  sopra
richiamata, l'importo da destinare agli interventi di cui all'art. 1,
comma 160, lettere a), b) e c) della legge 28 dicembre 2015,  n.  208
e' pari ad € 96.839.379,38;
  Considerato che il Dipartimento delle  finanze,  sulla  base  delle
elaborazioni delle famiglie anagrafiche e di  dati  statistici  sulle
dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, ha quantificato in €
20.900.000,00 le minori entrate connesse all'ampliamento  sino  ad  €
8.000 della soglia reddituale prevista dall'art. 1, comma 132,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini dell'esenzione del  pagamento
del canone di abbonamento televisivo in favore di  soggetti  di  eta'
pari o superiore a settantacinque anni;
  Ritenuta, per intanto, la necessita' di destinare alla finalita' di
cui alla lettera a) del richiamato comma 160 dell'art. 1 della citata
legge n. 208 del 2015,  concernente  l'ampliamento  della  soglia  di
esenzione (da 6.713,98 euro a 8.000 euro) dal pagamento del canone di
abbonamento televisivo per  soggetti  di  eta'  pari  o  superiore  a
settantacinque anni, la somma di € 20.900.000,00, quale  quota  parte
dell'extra gettito 2017, salvo l'adozione di ulteriore  provvedimento
per l'assegnazione delle residue risorse pari ad € 75.489.379,38.

                              Decreta:

                               Art. 1

  1. Per l'anno 2018, viene  ampliata  sino  ad  €  8.000  la  soglia
reddituale prevista dall'art. 1, comma 132 della  legge  24  dicembre
2007, n. 244, ai fini dell'esenzione  dal  pagamento  del  canone  di
abbonamento  televisivo  in  favore  dei  soggetti  di  eta'  pari  o
superiore a settantacinque anni.
  2. Per la finalita' di cui al comma 1 e' destinata la  somma  di  €
20.900.000,00, quale quota parte delle risorse accertate a titolo  di
extra gettito per l'anno 2017 pari ad € 96.389.379,38.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  sono
definite le modalita' di attuazione della predetta agevolazione.
   Il presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
     Roma, 16 febbraio 2018

                                            Il Ministro dell'economia
                                                 e delle finanze     
                                                     Padoan         
      Il Ministro
dello sviluppo economico
         Calenda

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