MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 22 marzo 2018
Modifiche da apportare al «Modulo TFR 2» concernente la «Scelta per
la destinazione del trattamento di fine rapporto» allegato al decreto
ministeriale 30 gennaio 2007, a seguito dell'innovazione normativa
introdotta dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 252 del
2005. (18A02738)
(GU n.91 del 19-4-2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in
particolare, l'art. 8, concernente l'espressione della volonta' del
lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando;
Visto l'art. 1, comma 38, lett. a) della legge 4 agosto 2017 n.
124, «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», che ha
integrato il richiamato art. 8, comma 2, del decreto legislativo n.
252 del 2005, con la previsione che «gli accordi possono anche
stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a
previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il
conferimento e' totale»;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006,
concernente il finanziamento del fondo di cui al comma 755 della
medesima legge e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite
le modalita' di attuazione di quanto previsto nel citato art. 8 del
predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2007, il quale all'art. 1,
comma 4, dispone che la manifestazione di volonta' del lavoratore di
conferire il trattamento di fine rapporto ad una forma pensionistica
complementare ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto
secondo le previsioni di cui all'art. 2120 del codice civile avviene
attraverso la compilazione del modulo TFR 2, allegato al citato
decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore
dal datore di lavoro;
Ritenuta la necessita' di modificare il «Modulo TFR 2», concernente
la «Scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto»,
allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007, in quanto non piu'
attuale a seguito dell'innovazione normativa introdotta dall'art. 8,
comma 2, del decreto legislativo n. 252 del 2005;
Decreta:
Art. 1
Modifica del modulo TFR 2
Il modulo TFR 2, allegato al decreto ministeriale 30 gennaio 2007,
nella sezione 1, e' modificato come segue: il primo punto elenco e'
sostituito con la formulazione seguente: «che il proprio trattamento
di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica
complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le
previsioni dell'art. 2120 del codice civile; (1)»; mentre il secondo
punto elenco e' sostituito con la seguente formulazione: «che il
proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o
nella seguente misura in conformita' alle previsioni delle fonti
istitutive: ... %, a decorrere dalla data della presente, alla
seguente forma pensionistica complementare
................................. alla quale il sottoscritto ha
aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota residua
di TFR continuera' ad essere regolata secondo le previsioni dell'art.
2120 del codice civile.(2). Allega copia del modulo di adesione».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2018
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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