MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 febbraio 2018
Modalita' operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di
concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi e
oncologici innovativi. (18A02296)
(GU n.81 del 7-4-2018)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
introduce la possibilita' per il CIPE, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;
Visto l'art. 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che definisce il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato;
Visto l'art. 1, comma 393, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che destina, a decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di
euro, alle finalita' di cui ai commi 400, 401, 408 e 409;
Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
che dispone che a decorrere dall'anno 2017 nello stato di previsione
del Ministero della salute e' istituito un Fondo per il concorso al
rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi con
una dotazione di 500 milioni di euro annui. Il Fondo finalizzato al
predetto rimborso e' finanziato:
a) per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro
per l'anno 2018 e 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019
mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 393 della legge 11
dicembre 2016, n. 232;
b) per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro
per l'anno 2018 e 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019
mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art.
1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il successivo comma 401 dell'art. 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 nello
stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un Fondo
per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali
oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro
annui, mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 393 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Visto il combinato disposto dei commi 402, 403, 404 dell'art. 1
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 che prevede che:
a) con apposita determinazione del Direttore generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottare entro il 31
marzo 2017, previo parere della Commissione consultiva
tecnico-scientifica sono stabiliti i criteri per la classificazione
dei farmaci innovativi e a innovativita' condizionata e dei farmaci
oncologici innovativi;
b) che i requisiti di innovativita' permangono per un periodo
massimo di trentasei mesi;
c) che i predetti farmaci sono soggetti a monitoraggio dei
registri AIFA;
Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 402, dell'art. 1,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che, nelle more
dell'adozione della determinazione AIFA di cui al medesimo comma e
comunque non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci
oncologici innovativi validi ai fini dell'accesso ai fondi di cui ai
commi 400 e 401 sono quelli gia' individuati da AIFA;
Visto il comma 402-bis del piu' volte richiamato art. 1 della legge
11 dicembre 2016, n. 232, prevede che: «I farmaci, ivi compresi
quelli oncologici, per i quali e' stato riconosciuto, da parte
dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovativita' condizionata,
sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di
cui all'art. 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189 e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400
e 401 per un periodo massimo di diciotto mesi. Le risorse dei Fondi
di cui ai commi 400 e 401 non impiegate per le finalita' ivi indicate
confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392»;
Visto il successivo comma 405 dell'art. 1 della legge 11 dicembre
2016, n. 232, che dispone che le risorse dei Fondi di cui ai commi
400 e 401 debbano essere versate alle regioni in proporzione alla
spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei farmaci,
secondo le modalita' individuate con apposito decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano;
Vista la determina n. 1535 del 12 settembre 2017, adottata
dall'AIFA, con la quale sono stabiliti i criteri per la
classificazione dei farmaci innovativi e ad innovativita'
condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 18 settembre
2017, che integra la determina n. 519 del 31 marzo 2017 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 80 del 5 aprile 2017, in applicazione della possibilita' gia' in
essa contenuta di effettuare «integrazioni, aggiornamenti e revisioni
in tempi successivi»;
Visti l'art. 34, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'art. 1,
comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l'art. 1, comma
836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispongono che le
regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sardegna e le Province
Autonome di Trento e di Bolzano provvedono integralmente al
finanziamento della propria spesa sanitaria;
Visto l'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che individua la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a
carico della regione Sicilia;
Visto l'art. 29, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che
prevede dal 1° gennaio 2018 l'obbligo di inserimento nella
fatturazione elettronica del Codice di autorizzazione all'immissione
in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo;
Considerati gli accordi sottoscritti tra AIFA e le aziende
farmaceutiche ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, per
la fornitura di medicinali innovativi a prezzi variabili in
applicazione degli specifici termini contrattuali;
Ritenuto, pertanto, in attuazione della normativa sopra richiamata,
di dover provvedere alla individuazione delle modalita' con le quali
versare in favore delle regioni, le risorse dei Fondi per il concorso
al rimborso dell'acquisto dei medicinali innovativi e dei medicinali
oncologici innovativi di cui all'art. 1, commi 400 e 401, della legge
11 dicembre 2016, n. 232;
Acquisita l'intesa sancita dalla Conferenza permanente tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella
seduta del 21 dicembre 2017 (rep. atti n. 239/CSR);
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina le modalita' operative di
erogazione delle risorse stanziate ai sensi dell'art. 1, commi 400 e
401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a titolo di concorso al
rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici
innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica, di cui
alla determina AIFA n. 1535 del 12 settembre 2017 che integra la
determina n. 519 del 31 marzo 2017.
2. Le somme di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 6 del presente decreto, sono erogate alle regioni a statuto
ordinario e alla Regione Sicilia, in coerenza con quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di compartecipazione totale o
parziale alla spesa sanitaria a carico delle regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Il riconoscimento del requisito dell'innovativita' dei farmaci
avviene secondo i criteri e le modalita' fissati dall'AIFA con la
determina n. 1535 del 12 settembre 2017 che integra la determina 519
del 31 marzo 2017 e ha una durata massima di trentasei mesi. L'AIFA
predispone e aggiorna mensilmente gli elenchi di riferimento dei
medicinali innovativi e oncologici innovativi, che sono pubblicati
sul portale web dell'AIFA.
Art. 2
Definizioni
1. La «spesa regionale di competenza» e' definita quale spesa per
l'acquisto, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, dei
medicinali innovativi ed oncologici innovativi, in relazione alla
singola indicazione terapeutica, erogati nella regione o provincia
autonoma, derivante dal prodotto tra il prezzo a carico del Servizio
sanitario nazionale di ciascun medicinale, calcolato al netto del
valore dell'eventuale importo versato dalle aziende farmaceutiche in
applicazione degli specifici termini contrattuali sottoscritti con
AIFA, ai sensi dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, ed il
corrispondente numero delle confezioni, dispensate dalle strutture
pubbliche nella regione o provincia autonoma, rilevato attraverso i
registri di monitoraggio dell'AIFA o dalle strutture private
accreditate risultanti dai medesimi registri AIFA, qualora l'acquisto
dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi di cui agli
elenchi previsti all'art. 1, comma 3, sia stato effettuato dall'ente
del Servizio sanitario regionale di natura pubblica, intestatario
della fatturazione elettronica emessa da parte dell'azienda
farmaceutica.
2. La «spesa regionale di competenza per residenti» e' definita
quale spesa per l'acquisto, da parte degli enti del Servizio
sanitario nazionale, dei medicinali innovativi ed oncologici
innovativi, in relazione alla singola indicazione terapeutica,
erogati ai residenti della regione o provincia autonoma, derivante
dal prodotto tra il prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale
di ciascun medicinale, calcolato al netto del valore dell'eventuale
importo versato dalle aziende farmaceutiche in applicazione degli
specifici termini contrattuali sottoscritti con AIFA, ai sensi
dell'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni e integrazioni, ed il corrispondente numero
delle confezioni dispensate ai medesimi residenti, indipendentemente
dalla regione o provincia autonoma di somministrazione, dalle
strutture pubbliche rilevate attraverso i registri di monitoraggio
dell'AIFA o dalle strutture private accreditate, risultanti dai
medesimi registri AIFA, qualora l'acquisto dei medicinali innovativi
ed oncologici innovativi di cui agli elenchi previsti all'art. 1,
comma 3, sia stato effettuato dall'ente del Servizio sanitario
regionale di natura pubblica, intestatario della fatturazione
elettronica emessa da parte dell'azienda farmaceutica.
3. I «dati di residenza» si intendono ai fini del presente decreto
quelli rilevati dai registri di monitoraggio dell'AIFA, derivanti
dalla compilazione e registrazione a carico della struttura sanitaria
pubblica erogatrice dei farmaci o della struttura privata
accreditata, qualora l'acquisto dei medicinali innovativi ed
oncologici innovativi di cui agli elenchi previsti all'art. 1, comma
3, sia stato effettuato dall'ente del Servizio sanitario regionale di
natura pubblica, intestatario della fatturazione elettronica emessa
da parte dell'azienda farmaceutica.
Art. 3
Dati di spesa della regione
o provincia autonoma
1. Con cadenza trimestrale ed entro i quindici giorni successivi
alla scadenza dei primi tre trimestri di ogni anno, tenuto anche
conto della possibilita' data al paziente di effettuare il
trattamento in una o piu' regioni e province autonome diverse da
quella di residenza, l'AIFA fornisce al Ministero della salute -
Direzione generale della programmazione sanitaria - i dati relativi
alla spesa di competenza di ciascuna regione e provincia autonoma,
distinti per i residenti e per i non residenti, utilizzando il
modello allegato A per i farmaci innovativi e il modello allegato B
per i farmaci oncologici innovativi che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
2. Entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, al fine di consentire le operazioni di conguaglio,
l'AIFA comunica, al Ministero della salute - Direzione generale della
programmazione sanitaria - i dati relativi alla spesa di competenza
di ciascuna regione e provincia autonoma, distinti per i residenti e
per i non residenti, sostenuta al 31 dicembre dell'anno di
riferimento, utilizzando i modelli di cui al comma 1 in base ai dati
inseriti da parte delle strutture di cui all'art. 2, comma 1 e
risultanti dai registri di monitoraggio AIFA e dalla fatturazione
elettronica.
3. Limitatamente all'anno 2017, tenuto conto dell'imminente
chiusura dell'esercizio finanziario 2017 e nelle more dell'attuazione
dal 1° gennaio 2018 dell'obbligo, previsto dall'art. 29, comma 2,
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di inserimento nella fatturazione
elettronica del Codice di autorizzazione all'immissione in commercio
(AIC) e del corrispondente quantitativo, che permette di individuare
la struttura pubblica acquirente dei farmaci ai fini del concorso al
rimborso da parte dei Fondi di cui all'art. 1, l'accesso a ciascuno
dei Fondi di cui all'art. 1, in attuazione di quanto disposto
dall'art. 1, comma 405, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e'
parametrato alla quota di accesso del Fabbisogno sanitario standard
per l'anno 2017 di cui all'intesa sancita in Conferenza permanente
per i rapporti tra Stato regioni e province autonome il 26 ottobre
2017 (atto Rep. n. 184/2017) secondo le seguenti modalita':
a) a titolo di acconto per il Fondo di cui all'art. 1, comma 400,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, salvo i successivi conguagli da
operarsi per tenere conto della spesa regionale di competenza
sostenuta per i residenti;
b) in via definitiva, per il Fondo di cui all'art. 1, comma 401,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4. Conseguentemente, sulla base di quanto previsto dal comma 3 del
presente articolo, le regioni e le province autonome iscrivono le
relative risorse dei Fondi di cui all'art. 1 nei propri bilanci.
Art. 4
Criteri per l'erogazione delle risorse dei Fondi
1. Per l'anno 2017, il Ministero della salute concorre a rimborsare
alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia, in coerenza
con la quota di compartecipazione statale al finanziamento derivante
da quanto disposto dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sulla base:
a) della spesa regionale di competenza sostenuta per i residenti
delle suddette regioni, limitatamente alle risorse del Fondo di cui
all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) della quota regionale di competenza sulla base degli importi
definiti dall'art. 3, comma 3, lettera b), con riferimento alle
risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
2. Per le regioni a statuto speciale, per la regione Sicilia
limitatamente alla quota di finanziamento a proprio carico, e per le
province autonome di Trento e di Bolzano opera quanto disposto
dall'art. 6.
3. A decorrere dall'anno 2018, con riferimento a ciascuno dei Fondi
di cui ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
Ministero della salute concorre a rimborsare alle regioni a statuto
ordinario e alla regione Sicilia, in coerenza con la quota di
compartecipazione statale al finanziamento derivante da quanto
disposto dall'art. 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la spesa regionale di competenza sostenuta per i residenti delle
suddette regioni. Per le regioni a statuto speciale, per la Regione
Sicilia limitatamente alla quota di finanziamento a proprio carico, e
per le Province autonome di Trento e di Bolzano opera quanto disposto
dall'art. 6.
4. Qualora dal 2017 per il Fondo di cui all'art. 1, comma 400,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e a decorrere dall'anno 2018 per
ciascun Fondo di cui ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, la somma delle spese regionali di competenza per residenti
delle regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, per la
citata quota di finanziamento a carico dello Stato, ecceda
complessivamente il valore fissato per il Fondo in relazione alla
singola indicazione terapeutica, il Fondo e' attribuito a ciascuna
regione in misura proporzionale alla spesa regionale di competenza
per residenti rispetto al totale della spesa di competenza per
residenti delle medesime regioni a statuto ordinario e della Regione
Sicilia, per la quota di finanziamento a carico dello Stato. La quota
di spesa di competenza per residenti non coperta dai rispettivi Fondi
resta a carico delle singole regioni.
Art. 5
Modalita' di erogazione delle risorse dei Fondi
1. Fatto salvo quanto previsto per l'anno 2017 nel successivo comma
6 del presente articolo, il Ministero della salute, a decorrere
dall'anno 2018, determina l'acconto da riconoscere alle regioni a
statuto ordinario e alla regione Sicilia, in coerenza con la quota di
finanziamento a carico dello Stato, le somme di ciascuno dei Fondi e
fino a concorrenza dei medesimi, in misura proporzionale alla quota
di accesso al fabbisogno sanitario standard di ciascun anno di
riferimento, come risultante dalla relativa intesa sancita in
Conferenza permanente per i Rapporti tra Stato regioni e province
autonome.
2. Le operazioni di conguaglio, sulla base dei dati forniti
dall'AIFA entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento, rispetto alla spesa di competenza di ciascuna regione,
distinta per i residenti e per i non residenti, sono effettuate
tenendo conto delle somme gia' erogate ai sensi del comma 1 a valere
sul riparto dei Fondi di cui all'art. 1, relativo all'anno successivo
a quello di riferimento.
3. Per ciascuno dei Fondi, all'atto delle operazioni di conguaglio,
ove l'importo del Fondo sia inferiore rispetto alla somma delle spese
regionali di competenza per residenti delle regioni a statuto
ordinario e alla Regione Sicilia, per la quota di finanziamento a
carico dello Stato si applica quanto riportato all'art. 4, comma 4.
4. In relazione a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, il Ministero
della salute eroga a ciascuna regione, per ciascuno dei Fondi,
l'importo risultante dal saldo tra l'acconto di cui al comma 1
relativo all'anno di riferimento e il conguaglio di cui al comma 2
relativo all'anno precedente a quello di riferimento.
Conseguentemente il predetto saldo, per ciascuno dei Fondi,
costituisce l'importo da iscrivere nel bilancio regionale dell'anno
di riferimento.
5. Se, in sede di determinazione dei conguagli, la regione dovesse
risultare debitrice, il Ministero della salute opera le relative
regolazioni contabili, a seguito delle somme versate a titolo di
acconto, attribuite in eccedenza rispetto al rimborso
complessivamente spettante, sulla base delle risultanze del registro
di monitoraggio e della fatturazione elettronica comunicate da AIFA
al Ministero della salute riferite all'anno di competenza, in
occasione del primo riparto utile dei Fondi di cui all'art. 1,
successivo alla data di comunicazione da parte di AIFA di cui
all'art. 3, comma 2 del presente decreto.
Conseguentemente, in sede di conguaglio, qualora l'importo
corrispondente al suddetto debito non potesse essere integralmente
erogato alle regioni creditrici a valere su ciascuno dei Fondi, lo
stesso e' dedotto proporzionalmente al credito tra le regioni
creditrici, ivi incluse le regioni e le province autonome di cui
all'art. 6 del presente decreto. Le regioni creditrici riceveranno le
dovute compensazioni in occasione del primo riparto utile dei Fondi
di cui all'art. 1, successivo alla data di comunicazione da parte di
AIFA di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto. Con
riferimento a ciascun Fondo, qualora si verifichi che la somma della
spesa regionale di competenza per residenti dell'anno sostenuta dalle
regioni a statuto ordinario e dalla Regione Sicilia, in coerenza con
la quota di finanziamento a carico dello Stato, sia inferiore
all'importo dello stesso Fondo, in sede di conguaglio le somme
eccedenti sono erogate alle medesime regioni in proporzione alla
quota di accesso al fabbisogno regionale standard dell'anno di
riferimento.
6. Per l'anno 2017, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del
presente articolo, si applicano limitatamente al Fondo di cui
all'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per il
Fondo di cui all'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, nelle more del completamento da parte delle regioni delle
procedure di acquisto e distribuzione dei farmaci di cui al presente
decreto e del passaggio a regime dell'obbligo della fatturazione
elettronica, che permette di individuare le strutture pubbliche
acquirenti dei farmaci oggetto di rimborso da parte dei Fondi di cui
all'art. 1, nonche' in considerazione di quanto disposto dall'art. 3,
comma 3, lettera b), del presente decreto, l'erogazione delle somme
viene effettuata in proporzione alla quota di accesso al fabbisogno
sanitario standard per l'anno 2017, fino a concorrenza dei Fondi di
cui all'art. 1 del presente decreto, senza che venga operato alcun
conguaglio successivo tra la quota gia' erogata in proporzione alla
quota di accesso al fabbisogno sanitario standard 2017 e la spesa
regionale di competenza per residenti comunicata da AIFA, ai sensi
del precedente art. 3, comma 2.
Art. 6
Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e Bolzano
1. La spesa di competenza sostenuta dalle regioni a statuto
speciale, ad esclusione della Regione Sicilia, e dalle province
autonome di Trento e Bolzano per l'acquisto dei medicinali innovativi
e oncologici innovativi di cui agli elenchi AIFA, in relazione alla
singola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti residenti
nelle regioni a statuto ordinario, ovvero della regione Sicilia,
viene rimborsata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra
gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province
autonome interessate. Tale spesa concorre alla determinazione del
rimborso della spesa per residente di competenza delle suddette
regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, con le modalita'
di cui all'art. 4 del presente decreto.
2. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni
a statuto ordinario, ovvero dalla Regione Sicilia, per l'acquisto di
farmaci innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, in
relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a soggetti
residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione della
Regione Sicilia, e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano
che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, provvedono
al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria, viene
assicurata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli
enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o province
autonome interessate.
3. La regolazione della spesa di competenza sostenuta dalle regioni
a statuto speciale, ad eccezione della Regione Sicilia e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano per l'acquisto dei
medicinali innovativi e oncologici innovativi di cui agli elenchi
AIFA, in relazione alla singola indicazione terapeutica, dispensati a
soggetti residenti nelle regioni a statuto speciale, ad esclusione
della Regione Sicilia, e nelle Province autonome di Trento e di
Bolzano che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente,
provvedono al finanziamento integrale della propria spesa sanitaria,
viene assicurata, attraverso il sistema della fatturazione diretta
tra gli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni o
province autonome interessate.
Il presente decreto viene inviato, per la registrazione, alla Corte
dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 febbraio 2018
Il Ministro della salute: Lorenzin
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, reg. n. 511
Allegato A
Spesa di competenza per farmaci innovativi (non oncologici) (*)
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Spesa di competenza per farmaci oncologici innovativi(*)
Parte di provvedimento in formato grafico
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