COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 23 aprile 2018
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo
nazionale concluso in data 28 febbraio 2018, dalle associazioni
datoriali di settore Asstra, Anav e Agens e le segreterie nazionali
delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti
e Ugl Autoferrotranvieri, sulle prestazioni indispensabili e sulle
altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del
1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto pubblico
locale e regolamentazione provvisoria ex articolo 13, lettera a),
della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, da
considerarsi sostitutiva di quanto disposto dall'Accordo nazionale
del 28 febbraio 2018, in tema di informazione all'utenza (articolo 9)
e rarefazione (articolo 11) (pos. 477/18). (Delibera n. 18/138).
(18A03416)
(GU n.115 del 19-5-2018)
LA COMMISSIONE
su proposta del commissario delegato per il settore, prof. Domenico
Carrieri;
Premesso che:
1. l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 146 del 1990 e
successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici
essenziali da garantire in caso di sciopero, i trasporti pubblici
locali urbani ed extraurbani autoferrotranviari, in quanto necessari
a garantire il diritto costituzionale delle persone alla «liberta' di
circolazione»;
2. attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e
delle altre misure da garantire in caso di astensione collettiva nel
settore del trasporto pubblico locale e' contenuta nella
Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002, in ragione del
protrarsi dell'indisponibilita' delle parti a raggiungere un accordo
(per un'esaustiva disamina delle ragioni che hanno imposto l'adozione
di una provvisoria regolamentazione si rinvia integralmente alla
delibera della Commissione n. 02/13);
3. la Commissione, a distanza di sedici anni dall'entrata in vigore
della attuale disciplina, ha ritenuto necessario stimolare le parti
sociali ad una riflessione sull'opportunita' di operare un
aggiornamento delle regole vigenti, alla luce del significativo
incremento della conflittualita' registrata a livello locale, causata
anche dall'eccessiva frammentazione sindacale, nonche' da una
mutazione dei caratteri stessi del conflitto; elementi, questi, che
hanno comportato un aumento delle astensioni collettive e,
conseguentemente, accentuato il pregiudizio dei diritti degli utenti
del servizio interessato dalle azioni di protesta;
4. in particolare, la Commissione ha riscontrato l'inadeguatezza,
nel tempo, di alcune delle previsioni dettate dalla disciplina di
settore, con particolare riferimento all'inefficacia del preventivo
esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione,
all'eccessiva frammentazione del periodo relativo alle franchigie
estive, all'insufficienza degli intervalli relativi alla rarefazione
oggettiva e soggettiva ed all'inidoneita' delle misure adottate dalle
Aziende ai fini di una corretta comunicazione all'utenza;
5. conseguentemente, la Commissione ha segnalato alle parti la
necessita' di individuare strumenti atti a garantire l'effettivita'
di tali previsioni, al fine di assicurare un piu' equo
contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero ed il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
6. a tale scopo, la Commissione ha effettuato una serie di
audizioni (21 settembre, 29 settembre e 18 dicembre 2017) che hanno
visto la partecipazione delle Associazioni datoriali, delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria, nonche' di altre Organizzazioni
sindacali rappresentative nel settore (Orsa trasporti, Usb Lavoro
Privato e Sul Comparto Trasporti). Nell'ambito di tali audizioni i
presenti hanno espresso le proprie perplessita' in ordine alle
possibili soluzioni prospettate dall'Autorita' mentre, da taluni, e'
stata lamentata la carenza di regole in materia di rappresentanza che
consentirebbero di risolvere, a monte, alcune delle problematiche
sottoposte dalla Commissione all'esame delle parti sociali;
7. nel corso di tali audizioni la Commissione ha illustrato alle
parti sociali i punti sui quali avviare un confronto, rivolgendo a
tutti gli attori l'invito ad adoperarsi per elaborare concrete
proposte operative atte a superare la provvisorieta' della attuale
Regolamentazione e volte al raggiungimento di un accordo quanto piu'
ampiamente condiviso che traduca in un nuovo equilibrio le ragioni
del conflitto a garanzia della «liberta' di circolazione» dei
cittadini utenti;
8. all'esito di tale audizioni le parti sociali, pur manifestando
le proprie perplessita' in merito all'effettiva necessita' di
modificare le attuali disposizioni in materia di sciopero, hanno
accolto l'invito della Commissione, rendendosi subito disponibili ad
avviare un tavolo di confronto volto al raggiungimento di un accordo
diretto ad individuare nuove regole piu' rispondenti alle esigenze di
tutti gli attori del conflitto;
9. preso atto di tale disponibilita', la Commissione ha invitato le
Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali a formulare
concrete proposte operative entro il termine dell'8 gennaio 2018,
ovvero ad esprimere entro tale data, con le forme ritenute opportune,
il proprio motivato punto di vista, al fine di sottoporre
all'Autorita' un testo di revisione dell'attuale Regolamentazione
provvisoria e consentire, dunque, una celere conclusione del relativo
procedimento amministrativo;
10. con nota dell'8 gennaio 2018, prot. n. 005/18/E.4, Agens ha
evidenziato alcuni degli aspetti - di seguito sintetizzati - sui
quali avviare il confronto auspicato dalla Commissione:
a) franchigia: si concorda con l'ipotesi di accorpamento delle
franchigie estive (28 luglio - 3 settembre) e si propongono ulteriori
modifiche piu' rispondenti alle esigenze dell'utenza (15 dicembre - 9
gennaio; 7 giorni antecedenti - 4 giorni seguenti la Pasqua; 2 giorni
antecedenti e seguenti i turni elettorali e referendari a carattere
locale);
b) preavviso minimo: si ritiene utile un ampliamento del termine di
preavviso minimo a 12 giorni e per gli scioperi a carattere
nazionale, l'inserimento di un obbligo di trasmettere le norme
tecniche di attuazione contestualmente alla proclamazione
dell'astensione;
c) intervallo/rarefazione: si concorda con la previsione dei 3
giorni di intervallo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e
la proclamazione successiva;
d) durata e modalita': si propone di integrare il divieto di
«scioperi a scacchiera» con la previsione del divieto di scioperi
riguardanti «parti/distaccamenti/sezioni» di unita' produttive;
e) figure escluse dallo sciopero: si ritiene utile introdurre una
previsione tesa ad escludere dallo sciopero il personale addetto alla
sicurezza e regolarita' del servizio, alla pronta riattivazione dello
stesso e alla sicurezza degli impianti;
f) sicurezza degli impianti: si suggerisce di integrare l'art. 13
della vigente Regolamentazione con la previsione di un presidio
minimo di personale strettamente necessario ad assicurare i servizi
minimi nei reparti direttamente interessati dall'erogazione del
servizio o collegati da nesso di strumentalita' tecnico-organizzativa
(pulizia dei mezzi);
11. alla data dell'8 gennaio 2018 non sono pervenute ulteriori
osservazioni da parte delle altre Associazioni datoriali e delle
Organizzazioni sindacali;
12. la Commissione, nella seduta dell'11 gennaio 2018, non
ritenendo sussistenti, allo stato, i presupposti per il
raggiungimento, in tempi ragionevoli, di un accordo collettivo volto
a superare le criticita' della disciplina attualmente vigente, ha
adottato, con la delibera n. 18/01, una proposta di regolamentazione
provvisoria ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del
1990 e successive modificazioni,
13. con tale proposta la Commissione ha semplificato il quadro
normativo vigente accorpando in un testo organico gli orientamenti di
carattere generale e/o riferibili in via esclusiva al trasporto
pubblico locale adottati nel corso degli anni, riformulando alcune
disposizioni al fine di renderle piu' rispondenti alle attuali
esigenze del settore, individuando soluzioni adeguate a riequilibrare
l'eccessiva compromissione del godimento del diritto dei cittadini
alla liberta' di circolazione derivante, da un lato,
dall'interruzione del servizio anche a fronte di proclamazioni di
sciopero poste in essere in un contesto di eccessiva frammentazione
sindacale, e dall'altro, dagli effetti ultrattivi prodotti dagli
scioperi cosi' come attualmente regolamentati;
14. con nota del 24 gennaio 2018, Asstra, Anav, Agens e le
Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit
Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa Cisal hanno
chiesto all'Autorita' un'audizione urgente al fine di rappresentare
la comune volonta' di privilegiare un percorso negoziale;
15. la Commissione ha convocato in audizione le Associazioni
datoriali di settore e le Organizzazioni sindacali firmatarie del
Contratto collettivo nazionale di lavoro per la data del 31 gennaio
2018;
16. nel corso di tale audizione le parti sociali hanno espresso, in
sintesi, le seguenti osservazioni:
Anav fa presente di aver definito un calendario di incontri,
previsti per il mese di febbraio 2018, volti al raggiungimento di un
accordo nazionale sulle regole da applicare nel settore del trasporto
pubblico locale;
Asstra sottolinea la preferenza accordata dal Legislatore
all'autonomia negoziale delle parti sociali, in virtu' della maggiore
capacita' di individuare soluzioni piu' idonee a garantire le
finalita' dettate dalla legge n. 146 del 1990;
Agens concorda sulla disponibilita' dimostrata delle parti e
orientata al raggiungimento di un accordo condiviso che recepisca le
sensibilita' di tutti nel rispetto delle singole specificita';
Filt Cgil comunica che l'intento manifestato da tutte le parti e'
quello di giungere ad una soluzione condivisa prevedendo la
conclusione dei lavori nell'incontro del 26 febbraio p.v.; non
ritiene che il settore abbia bisogno dell'introduzione di nuove
regole non condivise;
Fit Cisl fa presente che l'accordo potra' essere raggiunto gia'
entro la data del 20 febbraio p.v.;
Uiltrasporti comunica che la presenza di tutti gli attori al tavolo
rappresenta la ferma volonta' delle parti di superare la Proposta,
senza entrare oggi nel merito delle specificita' in essa contenute;
Ugl invita la Commissione a raccogliere la volonta' manifestata
dalle parti sociali di condividere un percorso volto a superare anche
gli attuali limiti derivanti dalla assenza di un intervento
legislativo in materia;
Faisa Cisal raccoglie l'opportunita' fornita della Commissione per
consentire alle parti di avviare un percorso condiviso; senza entrare
nel dettaglio della Proposta, nel confermare integralmente quanto
dichiarato nel corso dell'audizione del 18 dicembre 2017, fa presente
che la delibera contiene una ulteriore compressione del diritto di
sciopero;
17. all'esito dell'audizione, i rappresentanti delle Associazioni
datoriali e delle Organizzazioni sindacali presenti hanno chiesto
congiuntamente alla Commissione di sospendere l'iter procedurale ex
art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, onde consentire la
prosecuzione del percorso negoziale gia' avviato e recepire, cosi',
in un documento unitario le manifestazioni di intenti delle parti;
18. con note del 25 gennaio 2018 anche le Segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali Usb Lavoro Privato e Fast Confsal
Mobilita' hanno chiesto alla Commissione di essere convocate
urgentemente in audizione;
19. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti di Usb
Lavoro Privato nazionale hanno fatto presente quanto segue: la
proposta, cosi' come formulata, vanificherebbe di fatto ogni azione
di sciopero sia a livello locale che a livello nazionale; tale
cambiamento delle regole, inoltre, verrebbe attuato in un momento di
mutamento del settore come quello attuale; l'applicazione delle nuove
regole, nel contesto attuale, significherebbe esacerbare lo stato
d'animo dei lavoratori, dal momento che oggi il principale motivo
alla base della maggior parte delle vertenze e' quello di consolidare
i diritti minimi quali la corresponsione degli stipendi;
20. nell'audizione del 1° febbraio 2018, i rappresentanti di Fast
Confsal nazionale hanno chiesto alla Commissione di tenere in
maggiore considerazione le motivazioni poste a base di uno sciopero
rappresentando, altresi', di non condividere le modifiche contenute
nella Proposta con riferimento, in particolare, alle procedure, alla
franchigia, all'intervallo soggettivo e oggettivo. Raccogliendo
l'invito della Commissione, il sindacato ha comunque rappresentato di
volersi attivare per avviare un confronto con le Associazioni
datoriali;
21. la Commissione, nella seduta del 1° febbraio 2018, preso atto
della volonta' manifestata da tutte le parti in occasione delle
richiamate audizioni, ha disposto la sospensione dei termini della
procedura di cui all'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del
1990, posticipando il termine ultimo per la presentazione di
eventuali osservazioni alla data del 5 marzo 2018, al fine di
favorire il raggiungimento di un accordo in luogo di un provvedimento
eteronomo adottato dall'Autorita';
22. con nota del 1° marzo 2018, Asstra, Anav, Agens e le Segreterie
Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl
Autoferrotranvieri hanno trasmesso alla Commissione l'Accordo
nazionale del 28 febbraio 2018 «in attuazione della legge n. 146/1990
e successive modificazioni e integrazioni che e' parte integrante del
Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri
internavigatori testo unico 23 luglio 1976, come modificato e/o
integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo, di
seguito CCNL. In modo conforme ai propri ruoli e competenze, le parti
si impegnano a rispettare anche in sede locale la disciplina del
presente accordo. La presente disciplina integra e/o sostituisce
eventuali clausole difformi contenute nelle vigenti regolamentazioni
aziendali»;
23. la Commissione, nella seduta del 1° marzo 2018, ha deliberato
l'invio del testo di tale Accordo nazionale alle Associazioni degli
utenti e dei consumatori ex art. 13, lettera a), della legge n. 146
del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo
parere entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione;
24. nessuna delle Associazioni ha espresso il proprio avviso;
25. la Commissione, nella seduta del 16 marzo 2018, ritenuta
superata la propria Proposta di cui alla delibera dell'11 gennaio
2018, n. 18/01, ha deliberato l'idoneita' dell'Accordo nazionale del
28 febbraio 2018 con esclusivo riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, e 18;
26. con riferimento, invece, a quanto previsto dagli articoli 9, 11
e 17 dell'Accordo nazionale l'autorita', ritenendo insussistenti i
presupposti per una valutazione di idoneita' in merito alle relative
previsioni, ha integrato e parzialmente modificato quanto concordato
dalle parti, formulando, con la delibera n. 18/85, una nuova Proposta
ex art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive
modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto
dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione
all'utenza (art. 9), Rarefazione (art. 11) e Regolamento di servizio
(art. 17);
27. il testo della suddetta Proposta e' stato notificato alle parti
e trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per
l'acquisizione del relativo parere, da rendere entro 15 giorni dalla
ricezione della medesima;
28. con nota del 24 marzo 2018, il Codacons ha manifestato un
generale giudizio positivo ritenendo utile, tuttavia, esprimere la
propria posizione in merito ai punti di seguito elencati nel
condiviso obiettivo di trovare un adeguato bilanciamento tra diritto
di sciopero e liberta' di circolazione:
procedure: al fine di rendere efficaci le procedure, il mancato
esperimento della prima fase, che non esonera le parti
dall'esperimento della seconda fase, dovrebbe essere oggetto di
valutazione da parte della Commissione;
franchigie: sarebbe opportuno aggiungere il periodo compreso tra il
24 aprile ed il 2 maggio, stante il maggiore afflusso di turisti e
utenti che caratterizza le festivita' del 25 aprile e 1° maggio;
concomitanza: andrebbe precisato che in caso di «scioperi
nazionali» non sono possibili scioperi a livello
territoriale/decentrato;
preavviso: andrebbe aumentato dagli attuali dieci giorni a
quindici;
rarefazione: andrebbe aumentato a venti giorni, come indicato dalla
Commissione;
proclamazione: l'individuazione dell'intervallo prendendo a
riferimento solo il momento dell'effettuazione non appare idoneo a
garantire gli utenti;
durata e modalita': sarebbe opportuno sottolineare l'importanza di
considerare come indicazione di massima il rispetto dei seguenti
orari come fasce di garanzia: 7,00-10,00 e 17,00-20,00, oppure
7,00-9,00, 12,00-14,00 e 16,00-21,00, sollecitando la previsione di
tre fasce di garanzia sempre nel limite delle sei ore;
29. con nota del 9 aprile 2018, anche la Federconsumatori ha
espresso un generale giudizio positivo, evidenziando l'importanza di
alcune regole quali le norme relative agli impegni datoriali circa la
comunicazione all'utenza, le clausole che rinviano ad accordi
l'individuazione delle «manifestazioni di rilevante importanza» da
sottrarre allo sciopero, l'estensione del periodo di franchigia nel
periodo estivo che concede piu' ampi margini di garanzia del servizio
a tutela degli utenti, i limiti introdotti nell'intervallo tra le
azioni di sciopero indette dallo stesso soggetto collettivo;
30. nell'ambito del procedimento ex art. 13, lettera a) della
citata legge la Commissione ha convocato le parti sociali in
audizione per il giorno 9 aprile 2018. In tale occasione i
rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle Organizzazioni
sindacali presenti hanno espresso le proprie posizioni in merito alla
nuova Proposta adottata dall'Autorita', come di seguito sintetizzate:
Usb ribadisce con fermezza quanto gia' manifestato in altre
occasioni, ovvero la propria contrarieta' in merito ai contenuti del
provvedimento della Commissione, in quanto il tentativo di irrigidire
l'esercizio del diritto «individuale» di sciopero comporta un
indebolimento delle vertenze a livello locale, le cui motivazioni
sono sempre piu' spesso da rinvenire nella mancata corresponsione
delle retribuzioni e nelle ristrutturazioni aziendali che si
traducono in pesanti ricadute sul personale;
Faisa Confail rappresenta che l'esperienza maturata nel corso degli
anni ha visto l'inasprimento delle relazioni industriali con
conseguente incremento della conflittualita' e chiede, al riguardo,
una maggiore disponibilita' al dialogo da parte delle Associazioni
datoriali;
Cub rigetta i provvedimenti, Accordo e Proposta, in quanto entrambi
volti a limitare l'esercizio del diritto di sciopero. Fa presente,
inoltre, che nell'analizzare la crescente conflittualita' non vengono
mai affrontate le motivazioni poste alla base delle vertenze;
Sgb segnala che la maggiore difficolta' incontrata dal sindacato
nasce dalla mancata convocazione di quelle Organizzazioni sindacali
che le Aziende non riconoscono ai fini della contrattazione di
secondo livello. L'inasprimento delle regole riguardanti l'esercizio
del diritto di sciopero non tiene in debito conto le difficolta' che
creano i datori di lavoro, inasprendo il malessere dei lavoratori;
Faisa Cisal dichiara che le regole ci sono gia' e sono efficaci,
come attestano gli stessi dati pubblicati dalla Commissione nelle
relazioni annuali. La necessita' di governare il conflitto e' legata
alla necessita' di governare le ragioni del conflitto, questione che
non si puo' certamente risolvere con l'adozione di regole
maggiormente restrittive. Il restyling operato dall'Autorita' si
traduce, di fatto, nella repressione dell'esercizio del diritto di
sciopero;
Fast Confsal apprezza il lavoro svolto dalle parti sociali che
hanno sottoscritto l'Accordo del 28 febbraio 2018 ed evidenzia le
difficolta' che le stesse hanno incontrato lungo tale percorso. La
Proposta, di fatto, vanificherebbe il risultato ottenuto;
Sul fa presente che l'intervento operato dalla Commissione
sull'Accordo non appare qualificante, bensi' penalizzante ed e'
carente, da parte dell'Autorita', della richiesta di un atteggiamento
piu' responsabile da parte delle aziende;
Orsa Autoferro TPL ritiene che non si sia operata alcuna
valutazione sulle motivazioni poste alle base delle vertenze, da
ricercare nel comportamento aziendale. Le proclamazioni di sciopero,
infatti, scaturiscono spesso da una completa assenza di dialogo e dal
mancato rispetto degli accordi decentrati. Con riferimento all'art.
17, esprime la necessita' che le modalita' operative dei regolamenti
di esercizio siano concordate - in assenza delle rappresentanze
sindacali aziendali (RSA/RSU) - con le Organizzazioni sindacali
presenti in azienda e non genericamente ed esclusivamente con le
Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri.
Esprime, inoltre, il proprio dissenso sull'introduzione della
possibilita' di prevedere, da parte delle Aziende, l'esclusione
dall'esercizio del diritto di sciopero di ulteriori figure
professionali;
Fit Cisl ritiene che non sia stata debitamente riconosciuta, da
parte della Commissione, la difficolta' che ha comportato il
raggiungimento dell'Accordo ribadendo che per governare il conflitto
e' necessario agire sulle cause che lo determinano, mentre con la
Proposta si chiede alle Organizzazioni sindacali di subire ulteriori
limitazioni, considerato che ne' l'ampliamento del periodo di
rarefazione ne' l'esclusione di alcune figure a discrezione delle
Aziende possono essere considerati elementi di contemperamento,
bensi' di restrizione. Chiede, quindi all'Autorita' di valutare
idoneo l'Accordo nella sua interezza, atteso che lo stesso
rappresenta un punto di equilibrio fra le varie esigenze
rappresentate dalle parti sociali;
Uiltrasporti rammenta che le gare per l'assegnazione dei servizi di
Trasporto Pubblico Locale previste per il 2019 aumentano le
criticita' del settore; la Proposta ottiene, quale unico risultato,
quello di alterare l'equilibrio raggiunto con la sottoscrizione
dell'Accordo, del quale si ribadisce e si sottolinea l'importanza;
Filt Cgil evidenzia che l'Accordo, raggiunto in un limitato lasso
temporale, rispetta compiutamente lo spirito della legge, mentre la
Proposta della Commissione toglie alle parti l'autonomia negoziale,
alterando l'equilibrio dell'intesa contrattuale; l'intervento
dell'Autorita', infatti, trae origine dalla valutazione di criticita'
presenti in un esiguo numero di realta' territoriali che si presumono
estese a tutto il settore. Si rinnova, pertanto, la richiesta di
recepire l'Accordo nella sua totalita';
Cobas Lavoro Privato produce una memoria ed esprime la propria
contrarieta' nei confronti della Proposta che, di fatto, vuole
comprimere l'esercizio del diritto di sciopero. Se si vuole incidere
realmente sul numero delle proclamazioni di sciopero si deve incidere
in maniera significativa sull'obbligo, da parte delle Aziende, di
esperire realmente le preventive procedure di raffreddamento e di
conciliazione;
Ugl fa presente che la sottoscrizione dell'Accordo si inserisce in
un momento critico per il settore e questo aspetto ne rafforza il
valore ed il significato. Il messaggio contenuto in esso e' una
assunzione di responsabilita' da parte delle parti sociali e recupera
il valore del diritto di sciopero. La problematicita' del Trasporto
pubblico locale nelle grandi citta' non puo' essere correlata allo
sciopero, bensi' alle situazioni di criticita' in cui versano alcune
Aziende pubbliche. Una valutazione parziale dell'Accordo sbilancia il
diritto dei lavoratori allo sciopero in favore del diritto degli
utenti alla mobilita';
Asstra dichiara che l'Accordo rappresenta il tentativo di costruire
un punto di mediazione tra le parti sociali e chiede di salvaguardare
l'integrita' dell'Accordo valutandolo positivamente in tutti i suoi
aspetti o, comunque, salvaguardandone l'equilibrio complessivo;
Agens ritiene che l'Accordo interpreti un equilibrio sostenibile
rispetto alle differenti esigenze e sensibilita', manifestando,
comunque, la propria disponibilita' a verificare la percorribilita'
di eventuali ritocchi;
Anav ritiene apprezzabili il percorso e lo sforzo profuso nel
raggiungimento dell'Accordo ed esprime la propria riserva con
riferimento all'inserimento, da parte della Commissione, dell'obbligo
a carico delle Aziende di fornire all'utenza il dato di adesione
degli scioperi precedentemente proclamati dalla medesima sigla,
evidenziando il possibile rischio di effetto annuncio a danno
dell'utenza;
31. la Commissione, all'esito dell'audizione, ha rammentato ai
rappresentanti delle parti sociali presenti che la sensibilita'
dell'Autorita' e' rivolta, da sempre, verso tutti gli aspetti del
conflitto, in virtu' del proprio ruolo di terzieta' nel
contemperamento di diritti di pari rango;
Considerato che:
1. l'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 costituisce un
importante momento di incontro tra le parti sociali, per il quale la
Commissione non puo' che esprimere apprezzamento;
2. l'Accordo da un lato, colma la lacuna determinata dalla
mancanza di una disciplina pattizia nel settore, idonea ad assicurare
il diritto degli utenti, costituzionalmente tutelato, alla libera
circolazione, dall'altro tiene conto, sia pur non compiutamente, del
nuovo panorama presente nel sistema delle relazioni industriali,
caratterizzato dall'incremento della conflittualita' a livello locale
e da una sempre maggiore frammentazione sindacale;
3. peraltro, tale Accordo recepisce in piu' parti principi,
criteri e regole gia' contenuti nella Regolamentazione provvisoria
del 31 gennaio 2002, n. 02/13, negli orientamenti di carattere
generali resi dalla Commissione nel settore del trasporto pubblico
locale e nella Proposta di regolamentazione dell'11 gennaio 2018, n.
18/01, accorpandoli in un testo organico;
4. con riferimento alle contestazioni sindacali relative all'art.
17 (Regolamento di servizio) della Proposta di regolamentazione
provvisoria, ritiene di dover confermare il principio per cui, anche
in caso di sciopero, durante l'erogazione dei minimi di servizio, non
possono essere pregiudicati precisi standard di sicurezza a tutela
della vita e della salute dei lavoratori e dei cittadini-utenti e,
conseguentemente, ribadire la ragionevolezza della previsione secondo
la quale possano essere escluse dall'esercizio del diritto di
sciopero alcune figure professionali, quando cio' sia strettamente
funzionale alla garanzia della sicurezza degli utenti, dei
lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
5. tuttavia, appare piu' opportuno individuare caso per caso, con
riferimento alle singole realta' aziendali, le figure professionali
addette a funzioni imprescindibili in termini di sicurezza,
rimettendone la determinazione all'autonomia negoziale e, in caso di
mancato accordo a livello locale, alla Commissione, la quale potra'
indicare, in relazione alla specificita' dell'organizzazione
aziendale, le misure che a vario titolo concorrono alla fondamentale
esigenza di garantire sia le prestazioni indispensabili e la pronta
riattivazione del servizio al termine dello sciopero, sia la tutela
della sicurezza dei lavoratori, dei mezzi e degli utenti, in
conformita' con quanto previsto dall'art. 13, lettera a), della legge
n. 146 del 1990 e successive modificazioni, che consente «eventuali
deroghe da parte della Commissione, per casi particolari ...
adeguatamente motivate con specifico riguardo alla necessita' di
garantire livelli di funzionamento e di sicurezza strettamente
occorrenti all'erogazione dei servizi, in modo da non compromettere
le esigenze fondamentali di cui all'art. 1.»;
6. per le ragioni sopra esposte, la norma contenuta nell'art. 17
dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, nella sua originaria
formulazione, risulta idonea a contemperare l'esercizio del diritto
di sciopero con i diritti costituzionalmente tutelati degli utenti;
Ritenuto che:
per mere esigenze di ordine sistematico, e' opportuno riformulare la
valutazione dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, in
considerazione della volonta' di estendere il giudizio di idoneita'
all'art. 17 nella formulazione prospettata dalle parti;
alla luce dei motivi sopra esposti, meritano una piena valutazione
di idoneita' - in quanto costituiscono un insieme di regole atte a
contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con i diritti
costituzionalmente tutelati dagli utenti - le seguenti norme
dell'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018:
Art. 1 (Campo di applicazione);
Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione);
Art. 3 (Ripetizione delle procedure);
Art. 4 (Franchigie);
Art. 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni);
Art. 6 (Avvenimenti eccezionali);
Art. 7 (Preavviso);
Art. 8 (Proclamazione dello sciopero);
Art. 10 (Revoca);
Art. 12 (Durata e modalita' dello sciopero);
Art. 13 (Scioperi a scacchiera);
Art. 14 (Sicurezza degli impianti);
Art. 15 (Assemblee);
Art. 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del
contratto);
Art. 17 (Regolamento di servizio);
Art. 18 (Rapporti con i terzi);
Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e
successive modificazioni, il testo dell'Accordo nazionale del 28
febbraio 2018, concluso tra Asstra, Anav, Agens e le Segreterie
Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl
Autoferrotranvieri, con esclusivo riferimento agli articoli di
seguito elencati:
Art. 1 (Campo di applicazione);
Art. 2 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione);
Art. 3 (Ripetizione delle procedure);
Art. 4 (Franchigie);
Art. 5 (Concomitanza di scioperi o manifestazioni);
Art. 6 (Avvenimenti eccezionali);
Art. 7 (Preavviso);
Art. 8 (Proclamazione dello sciopero);
Art. 10 (Revoca);
Art. 12 (Durata e modalita' dello sciopero);
Art. 13 (Scioperi a scacchiera);
Art. 14 (Sicurezza degli impianti);
Art. 15 (Assemblee);
Art. 16 (Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del
contratto);
Art. 17 (Regolamento di servizio);
Art. 18 (Rapporti con i terzi);
Dispone che
la suddetta valutazione di idoneita' dell'Accordo nazionale del 28
febbraio 2018 sostituisce integralmente quella contenuta nella
delibera del 16 marzo 2018, n. 18/95;
Considerato, altresi', che:
7. con riferimento all'art. 9 (Informazione all'utenza) del citato
Accordo nazionale, non possono trovare accoglimento le riserve
espresse dalle Associazioni datoriali in merito al rischio di un
effetto annuncio connesso all'obbligo, a carico delle Aziende, di
fornire all'utenza il dato di adesione agli scioperi precedentemente
proclamati dalla medesima sigla sindacale;
8. tale previsione, peraltro contenuta anche nell'art. 5 della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nasce invero
dall'esigenza di fornire agli utenti un'informativa quanto piu'
completa e puntuale in ordine agli eventuali possibili effetti
ultrattivi derivanti dallo sciopero stesso;
9. l'importanza di tale assunto e' stata gia' ampiamente
rappresentata con la delibera del 26 febbraio 2015, n. 15/26 («la
diffusione dei dati di cui all'art. 5 mediante l'utilizzo delle piu'
moderne risorse tecnologiche consentirebbe un'informazione immediata
sul reale andamento del conflitto collettivo, permettendo all'utenza
di effettuare considerazioni sulla portata e sull'impatto delle
astensioni in relazione al soggetto proclamante»);
10. la medesima delibera ha sottolineato che «tale modalita'
accrescerebbe, inoltre, la trasparenza, contribuendo a garantire
l'accessibilita' totale sullo stesso operato delle amministrazioni o
delle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali, tanto piu'
necessaria allorquando i pregiudizi derivanti dal conflitto si
riverberano sui soggetti fruitori dei servizi pubblici, completamente
estranei alle dinamiche conflittuali», ravvisando «la necessita' di
implementare i flussi di comunicazione istituzionale, mediante
l'utilizzo delle tecnologie informatiche, in modo tale da consentire
agli utenti di accedere, con la massima rapidita', ad informazioni
ritenute utili»;
11. per tali ragioni, si ritiene indispensabile che le aziende,
nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 6, della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, comunichino agli
utenti, unitamente all'indicazione delle Organizzazioni sindacali che
hanno proclamato l'azione di sciopero e alle motivazioni poste a base
della vertenza, anche i dati relativi alle percentuali di adesione
registrate in occasione delle ultime astensioni proclamate dalle
medesime sigle sindacali;
12. con riferimento all'art. 11 (Rarefazione) del citato Accordo
nazionale, non possono trovare accoglimento i rilievi critici
espressi dalle Organizzazioni sindacali in merito all'eccessiva
restrizione e compromissione dell'esercizio del diritto «individuale»
di sciopero derivante dall'ampliamento del periodo di rarefazione,
dal momento che, come noto, l'obiettivo fondamentale della legge n.
146 del 1990 e' quello di garantire il bilanciamento tra l'esercizio
del diritto di sciopero, riconosciuto dalla Costituzione a tutti i
lavoratori, con quello, di pari rango, dei cittadini utenti di poter
usufruire dei servizi pubblici essenziali;
13. tale obiettivo si realizza non solo con la predisposizione, in
attuazione dell'art. 2 della citata legge, di norme che attengono
alla regolarita' formale dell'azione di sciopero: il preavviso, la
durata, le modalita' di attuazione, la comunicazione delle
motivazioni sottese alla proclamazione. La norma stabilisce, infatti,
anche l'obbligo di prevedere intervalli minimi tra le azioni di
sciopero che incidono sullo stesso servizio - da osservare anche se
queste sono poste in essere ad opera di soggetti sindacali diversi -
come presupposto necessario per garantire la continuita' dei servizi
pubblici;
14. tale disposto, di fondamentale rilevanza, sta ad indicare come
il bilanciamento tra diritti costituzionali trovi la sua effettiva
garanzia non solamente attraverso la regolarita' formale delle
singole azioni di sciopero, ma anche, e soprattutto, evitando una
condizione di eccessiva reiterazione delle stesse in un breve arco
temporale. E' proprio l'eccessiva reiterazione delle astensioni, che
finirebbe per impedire il godimento dei diritti costituzionali dei
cittadini utenti mortificandone, nella sostanza, il contenuto
essenziale;
15. si ritiene di determinare in 20 giorni il termine minimo che
deve intercorrere tra un'azione di sciopero e la successiva,
nell'esclusivo obiettivo di individuare soluzioni adeguate a
riequilibrare l'eccessiva compromissione del diritto dei cittadini
alla liberta' di circolazione, derivante da proclamazioni di sciopero
attuate in un contesto di oggettiva frammentazione sindacale;
16. avendo ascoltato con attenzione le obiezioni e le suggestioni
avanzate da alcune Organizzazioni sindacali, con particolare
riferimento al tema della regolazione della rappresentanza, la
Commissione ritiene opportuno deliberare predisponendo misure in
materia di intervallo tra gli scioperi, pur ribadendo che il proprio
intervento conserva un carattere di eccezionalita', secondo quanto
previsto dalla legge n. 146 del 1990, e tenuto conto che non
esistono, allo stato, altri strumenti di selezione dei conflitti,
mentre quelli auspicati dai sindacati firmatari degli accordi
richiederebbero, comunque, una implementazione legislativa;
17. per tali motivi, la Commissione, nell'esercitare il proprio
ruolo di terzieta' nel contemperamento tra diritti di pari rango;
Formula
la seguente regolamentazione provvisoria delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del
trasporto pubblico locale, ai sensi dell'art. 13, lettera a), della
legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da considerarsi
sostitutiva di quanto disposto nell'Accordo nazionale del 28 febbraio
2018 in tema di: Informazione all'utenza (art. 9) e Rarefazione (art.
11):
Art. 9.
Informazione all'utenza
E' obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti, nelle
forme adeguate, delle seguenti informazioni:
contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi
ordinari, l'elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno
garantite all'interno delle fasce in caso di sciopero;
almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, l'indicazione
delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di
sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai
dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle
ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.
Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione
del servizio, quando l'astensione sia terminata, nonche' forniranno
all'utenza, laddove possibile, anche durante lo svolgimento dello
sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di
informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social
network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il
costante aggiornamento dei dati.
Gli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni
contenute nel presente articolo saranno oggetto di valutazione, da
parte della Commissione, ai sensi dell'art. 13, lettere h) ed i)
della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.
Art. 11.
Rarefazione
A) L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale
di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi
aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno
contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area
territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla
azienda.
B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero nel settore,
indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul
medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un
intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal
livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.
C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le
organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio
sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue
modalita' di svolgimento, nonche' a consultare lo stesso prima di
procedere alla proclamazione.
Rileva che:
la presente Regolamentazione, come stabilito dalla stessa legge n.
146 del 1990 e successive modificazioni, deve considerarsi
provvisoria e, dunque, soggetta ad essere integrata da ulteriori
elementi e/o soluzioni idonei ad assicurare equivalenti misure di
contemperamento dei diritti costituzionali coinvolti;
Dispone
la notifica della presente delibera, unitamente all'Accordo nazionale
del 28 febbraio 2018, alle Associazioni datoriali Asstra, Anav e
Agens ed alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali
Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri, Faisa
Cisal, Faisa Confail, Fast Confsal Mobilita', Orsa Trasporti, Sul
Comparto Trasporti, Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti, Cobas Lavoro
Privato e Sgb;
Dispone inoltre
la trasmissione della presente Proposta, unitamente all'Accordo
nazionale del 28 febbraio 2018, ai presidenti delle Camere, al
Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, ai sensi dell'art. 13, lettera n), della legge n.
146 del 1990 e successive modificazioni, nonche' alle Associazioni
dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di
cui al decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206;
Dispone altresi'
la pubblicazione della presente delibera, unitamente all'Accordo
nazionale del 28 febbraio 2018, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonche' l'inserimento degli stessi sul sito
internet della Commissione.
Roma, 23 aprile 2018
Il presidente: Santoro Passarelli
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico
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sabato 19 maggio 2018
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELIBERA 23 aprile 2018 Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'Accordo nazionale concluso in data 28 febbraio 2018, dalle associazioni datoriali di settore Asstra, Anav e Agens e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Autoferrotranvieri, sulle prestazioni indispensabili e sulle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore del trasporto pubblico locale e regolamentazione provvisoria ex articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto dall'Accordo nazionale del 28 febbraio 2018, in tema di informazione all'utenza (articolo 9) e rarefazione (articolo 11) (pos. 477/18). (Delibera n. 18/138). (18A03416) (GU n.115 del 19-5-2018)
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