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mercoledì 23 maggio 2018

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 23 marzo 2018 Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato. (18A03517) (GU n.118 del 23-5-2018)

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 marzo 2018
Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere
dei funzionari, dei funzionari  tecnici,  dei  medici  e  dei  medici
veterinari della Polizia di Stato. (18A03517)
(GU n.118 del 23-5-2018)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Capo I
Ambito di applicazione




                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della pubblica sicurezza

  Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  concernente   «Nuovo
ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Visto il decreto  legislativo  5  ottobre  2000,  n.  334,  recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma  1,  della  legge  31  marzo
2000, n. 78»;
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visti gli articoli 4, commi 4 e 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4,
33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto  legislativo
n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'adozione
di  un  decreto  del  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza per la disciplina dell'accesso alle  carriere  dei
funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di  polizia,
dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari
di Polizia;
  Visti gli articoli 6, comma 4, 33 comma  4,  e  48,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni,  che
prevedono l'adozione  di  un  decreto  del  decreto  del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina
del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di
vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico  capo  e
di medico veterinario capo;
  Visti gli articoli 52 e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 334
del 2000 e successive modificazioni, che prevedono l'adozione  di  un
decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento  professionale
per  il  personale  appartenente  alle  carriere  dei  funzionari  di
Polizia, di  cui  ai  titoli  I,  II  e  III,  del  medesimo  decreto
legislativo;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ed,
in  particolare,  le  lettere  bb),  iii),  e  rrr),  che   prevedono
l'adozione di un decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale
della pubblica sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento
dirigenziale per il personale che  accede,  nella  fase  transitoria,
alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice  questore,  direttore
tecnico capo, direttore  tecnico  superiore,  medico  capo  e  medico
superiore;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore
di Polizia»;
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  24  dicembre  2003,  n.
400, concernente «Regolamento recante disciplina delle  modalita'  di
svolgimento dei corsi destinati al personale  dirigente  e  direttivo
della Polizia di Stato,  in  attuazione  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334»;
  Ritenuto di dover procedere, ai fini  di  una  disciplina  organica
delle anzidette materie, all'emanazione di un unico decreto;
  Sentito il parere  delle  organizzazioni  sindacali  del  personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

                              Decreta:

                               Art. 1


                   Corsi disciplinati dal decreto

  1. Il presente decreto disciplina i corsi che si  svolgono  a  cura
della Scuola superiore di Polizia (di seguito: «Scuola»).
  2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
    a) i principi in materia di struttura ed organizzazione  generale
dei corsi;
    b) le modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di  formazione  per
l'accesso alle carriere dei funzionari della  Polizia  di  Stato  che
espletano funzioni di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei
medici e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina  dei
giudizi  di  idoneita'  al  servizio  di  polizia   e   del   periodo
applicativo;
    c) le modalita' di svolgimento  dei  corsi  di  formazione  e  di
aggiornamento  per  lo  sviluppo  dirigenziale  delle  carriere   dei
funzionari di cui alla lettera b);
    d)  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi  di  aggiornamento
professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e
57 del decreto legislativo 5  ottobre  2000,  n.  334,  e  successive
modificazioni (di seguito: «decreto legislativo»);
    e) le modalita' di svolgimento e di verifica finale del tirocinio
operativo previsto dopo la conclusione dei corsi  di  formazione  cui
sono stati avviati i vincitori dei concorsi  pubblici  per  l'accesso
alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e  di  direttore
tecnico della Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 2-bis,  comma
1, lettera a), e 31 del decreto legislativo;
    f) le modalita' di svolgimento, nella fase transitoria, dei corsi
di aggiornamento  dirigenziale,  in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art.  2,  comma  1,  lettere  bb),  iii)  e  rrr),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Capo II

Struttura e organizzazione dei corsi

                               Art. 2


           Istituzione dei corsi e piano della formazione

  1.  I  corsi  sono   istituiti   con   decreto   del   Capo   della
Polizia-Direttore  generale   della   pubblica   sicurezza   di   cui
costituisce parte integrante  il  piano  della  formazione,  ad  esso
allegato, adottato su proposta del direttore della Scuola.
  2. Il piano della formazione individua le materie d'insegnamento, i
programmi, gli esami,  le  altre  prove  e  gli  obiettivi  formativi
nell'ambito delle finalita' fissate dal presente decreto.
  3. Per i corsi di aggiornamento di cui al titolo IV, il piano della
formazione individua gli esami o le altre prove quando gli  obiettivi
formativi lo richiedono.
  4. Per i corsi strutturati in piu' cicli, il piano della formazione
stabilisce, altresi', gli esami, le prove da superare e gli obiettivi
da raggiungere per ciascun ciclo.
                               Art. 3


       Giuramento, obblighi e modalita' di frequenza dei corsi

  1. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta  giuramento  ai
sensi dell'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale  dei
medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al  servizio  di  Polizia
rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli  4,
comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo.
  2. Ai  fini  del  raggiungimento  dei  limiti  massimi  di  assenza
previsti per le dimissioni dai corsi  si  computano  le  giornate  di
effettiva attivita' didattica.
  3. La mancata  partecipazione,  anche  in  giornate  diverse,  alle
attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale  di  otto
ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
  4.  Non  sono  considerate  d'assenza  le  giornate   in   cui   il
frequentatore ha dovuto rendere testimonianza  davanti  all'autorita'
giudiziaria.
  5. I periodi  di  congedo  straordinario  o  aspettativa  fruiti  a
qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica.
  6. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente  non  idonei
ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere  ammessi  a
partecipare ad  attivita'  didattiche  compatibili,  a  giudizio  del
medico responsabile  dell'ufficio  sanitario  della  Scuola,  con  la
natura della malattia da cui sono affetti.
  7. I  frequentatori  dei  corsi  fruiscono  del  congedo  ordinario
durante i periodi di sospensione  dell'attivita'  didattica  previsti
dal piano della formazione.
  8. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la  partecipazione
ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari  del
piano della formazione.
                               Art. 4


                 Articolazione e finalita' dei corsi

  1.  I  corsi  hanno,  di  norma,  carattere  residenziale.  Sono  a
carattere  residenziale  i  corsi   disciplinati   dal   titolo   II,
limitatamente alle attivita' formative che, secondo  il  piano  della
formazione, si svolgono presso la Scuola.
  2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo  studio  ed
alla  ricerca  individuale  e  di  gruppo,   l'organizzazione   delle
attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi  costituiscono
percorsi formativi coerenti con le  finalita'  fissate  dal  presente
decreto. Allo stesso fine concorrono le  regole  di  comportamento  e
ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola.
  3. Di  massima  le  attivita'  didattiche  si  svolgono  nelle  ore
antimeridiane  e  pomeridiane,  dal  lunedi'  al  venerdi',  e   sono
articolate in ore didattiche e pause di intervallo per  un  ammontare
complessivo non superiore alle trentasei ore  effettive  settimanali.
Ove  lo  richiedano  specifiche  esigenze  formative,  le   attivita'
didattiche possono essere  organizzate  anche  in  orari  e  giornate
diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore,  fatto
salvo  il  diritto  dei  frequentatori  al  recupero,  nelle  quattro
settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o  festivo
eventualmente non fruite.
  4. Ciascun corso e' sviluppato secondo  il  calendario  settimanale
delle attivita' definito dalla  direzione  della  Scuola.  Durante  i
periodi applicativi il calendario delle attivita' dei  frequentatori,
organizzato in modo da favorirne la partecipazione per  non  piu'  di
otto  ore  giornaliere  alle  attivita'  operative   di   particolare
interesse formativo, e' stabilito dal dirigente  dell'ufficio  o  del
reparto presso cui  si  svolge  l'applicazione,  che  ne  informa  la
direzione della Scuola. Il  calendario  settimanale  delle  attivita'
costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
  5. Fermo restando quanto  eventualmente  disposto  dalle  norme  in
materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi  si
articolano in moduli in  relazione  alle  esigenze  di  sviluppo  dei
contenuti previsti dal piano della formazione. Al termine di  ciascun
modulo  i  frequentatori  sostengono  i  previsti  esami,   prove   o
verifiche, il cui esito concorre alla  formazione  della  graduatoria
finale secondo quanto disciplinato dal piano della formazione.
                               Art. 5


                 Organizzazione e gestione dei corsi

  1. A ciascuno dei  corsi  di  cui  al  titolo  II  e'  preposto  un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore  a  quella
dei frequentatori.
  2. Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni
corso in piu' sezioni,  ciascuna  non  superiore  a  50  unita',  per
assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.
  3. A ciascuna delle sezioni puo'  essere  preposto  un  funzionario
della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  superiore  a  quella   dei
frequentatori, le  cui  attivita'  sono  coordinate  dal  funzionario
preposto al corso.
  4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura  esclusiva  e
sono conferiti dal direttore della scuola.
  5. Il funzionario preposto  al  corso,  coadiuvato  dai  funzionari
preposti alle sezioni didattiche:
    a)  svolge  compiti   di   inquadramento   e   di   addestramento
professionale;
    b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita', compila il
registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun
frequentatore, ogni elemento che, pur  non  risultando  rilevante  ai
fini disciplinari o premiali, e' suscettibile  di  considerazione,  e
contribuisce all'acquisizione  agli  atti  d'ufficio  di  ogni  altro
elemento utile per la conoscenza del frequentatore.
  6. Per le finalita' di cui al presente  articolo  con  decreto  del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica  sicurezza  puo'
essere disposta la temporanea  assegnazione,  presso  la  Scuola,  di
funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici  requisiti
professionali.
                               Art. 6


                 Sessioni suppletive e straordinarie

  1. I frequentatori che per malattia o altro giustificato motivo non
possono sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre
prove fissati dal piano della formazione  ovvero  che  non  li  hanno
superati per insufficiente profitto sono ammessi ad apposita sessione
suppletiva, che puo' essere  prevista  anche  nell'ambito  dell'esame
finale.
  2. I frequentatori di cui  al  comma  1  che  non  superano,  nella
sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre
prove previsti dal piano della formazione, sono dimessi dal corso  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.
  3. I frequentatori che, senza  giustificato  motivo  accertato  dal
presidente della Commissione d'esame,  non  si  presentano  all'esame
finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
  4. I frequentatori che per  malattia,  o  per  altro  grave  motivo
accertato dal presidente della  Commissione  di  esame,  non  possono
partecipare all'esame  finale,  sono  ammessi  a  sostenerlo  in  una
sessione straordinaria da  effettuarsi  entro  quarantacinque  giorni
dalla conclusione dell'esame medesimo.
  5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai  compiti
d'istituto per motivi di salute possono essere  ammessi  a  sostenere
gli esami e le  altre  prove  previsti  dal  piano  della  formazione
compatibili,  a  giudizio  del  medico   della   Polizia   di   Stato
responsabile dell'ufficio sanitario della scuola, con la natura della
malattia da cui sono affetti.
                               Art. 7


             Commissioni degli esami e delle altre prove

  1. Le commissioni degli esami e  delle  altre  prove  previste  dal
piano della formazione sono nominate con provvedimento del  direttore
della Scuola, in  conformita'  ai  criteri  individuati  dal  decreto
istitutivo del corso.
  2.  Le  commissioni  possono  essere  articolate,  per  particolari
esigenze  organizzative,  unico  restando  il  presidente,  in   piu'
sottocommissioni.
  3. Le commissioni degli  esami  che  comportano  l'acquisizione  di
crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono
costituite in conformita' con la  normativa  vigente  in  materia  di
autonomia  didattica  degli  atenei.  Le  stesse   commissioni   sono
integrate da un dirigente della  Polizia  di  Stato  in  qualita'  di
componente e da un appartenente alla carriera  dei  funzionari  della
Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario  capo  ed
equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente  in  servizio
presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del  direttore  della
Scuola,  in  conformita'  ai  criteri  individuati  dal  piano  della
formazione.
                               Art. 8


                   Commissione degli esami finali

  1. La Commissione degli esami finali e' nominata  con  decreto  del
Capo della Polizia-Direttore generale  della  pubblica  sicurezza  su
proposta del direttore della Scuola ed e' composta  da  quest'ultimo,
che la presiede, e da un numero pari di componenti, non  inferiore  a
quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti  del  corso.
Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.
  2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  alla
carriera dei funzionari della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
superiore  a  commissario  capo  ed  equiparate,  preferibilmente  in
servizio presso la Scuola.
  3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i  supplenti  del
presidente, dei componenti e del segretario, in caso  di  impedimento
dei titolari.
                               Art. 9


                        Comitato di vigilanza

  1. Il direttore della Scuola, qualora le modalita'  di  svolgimento
degli esami e delle altre prove lo richiedano, puo'  nominare  uno  o
piu' comitati di vigilanza.
                               Art. 10


      Principi in materia di prestazione del servizio formativo

  1. Le attivita' di insegnamento e la partecipazione  a  commissioni
di esame nell'ambito dei corsi di cui al presente  decreto  da  parte
del personale della Polizia di Stato sono svolte durante l'orario  di
servizio.
Capo III

Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e
formulazione del giudizio di idoneita'

                               Art. 11


             Valutazione degli esami e delle altre prove

  1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal
piano della  formazione  di  cui  al  titolo  II  sono  valutati  con
votazione espressa in trentesimi. Gli stessi  si  intendono  superati
con una votazione non inferiore a 18/30.
                               Art. 12


                            Esame finale

  1. L'esame finale dei corsi di cui  al  titolo  II  consiste  nella
discussione  di  una  tesi,  anche  a  carattere   interdisciplinare,
relativa ad argomenti compresi nel  piano  della  formazione,  ovvero
nella  presentazione  di  un  progetto  appositamente  elaborato   in
funzione delle esigenze  di  innovazione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza.
                               Art. 13


               Attribuzione del giudizio di idoneita'

  1. Il giudizio di  idoneita'  per  l'ammissione  al  secondo  ciclo
previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo,  nonche'  il
giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli
4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del  medesimo
decreto legislativo al termine del corso di formazione iniziale, sono
espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di servizio,
i  responsabili  delle  articolazioni  di  livello  divisionale   del
servizio studi,  corsi  e  addestramento  e  il  funzionario  di  cui
all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
  2. I giudizi di idoneita' di cui al comma 1 devono essere  motivati
e sono espressi in conformita' ai seguenti parametri:
    a) qualita' morali: e' valutata la profonda e leale  adesione  ai
valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare  riguardo  ai
doveri incombenti su tutti i cittadini e,  in  specie,  sui  pubblici
funzionari;
    b) doti di equilibrio: e' valutata la capacita' di controllare le
reazioni nei vari contesti;
    c)  senso  del  dovere  e   di   responsabilita':   e'   valutata
l'attitudine ad  assolvere  con  zelo  e  affidabilita'  gli  impegni
attinenti al proprio ruolo;
    d)  condotta  e  senso  della   disciplina:   sono   valutati   i
comportamenti tenuti durante il corso,  con  particolare  riferimento
all'osservanza delle norme regolamentari, delle  direttive  impartite
dai superiori, nonche' delle regole di comportamento della Scuola;
    e)  spirito  di  iniziativa  e  capacita'  organizzativa   e   di
risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le
situazioni, scegliere le soluzioni idonee,  promuovere  le  attivita'
rispondenti  alle  esigenze,   impiegare   al   meglio   le   risorse
disponibili;
    f) adattabilita' al lavoro di gruppo: e' valutata la capacita' di
rapportarsi  positivamente  con  gli  altri  nell'espletamento  delle
attivita';
    g) abilita' comunicative: e' valutata la capacita' di gestire  il
processo di comunicazione nei diversi contesti;
    h) rendimento  negli  studi:  e'  parametrato  secondo  la  media
complessiva dei voti conseguiti  negli  esami  di  cui  all'art.  11,
tenendosi conto altresi' delle lodi ottenute;
    i) qualita' fisiche: e' valutato il grado  di  efficienza  fisica
dimostrato durante il corso;
    l) attitudini tecnico-operative:  sono  valutate  sulla  base  di
apposite prove previste dal piano della formazione.
  3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola si  avvale,
tra l'altro:
    a)  del  registro  delle  annotazioni  comportamentali,  di   cui
all'art. 5, comma 5, lettera b);
    b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore  in  ogni
occasione  di  verifica  delle  conoscenze,  abilita'  e   competenze
acquisite;
    c) delle note valutative redatte per  ciascun  frequentatore  dai
funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si  e'
svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 18, 19
e 20 del presente decreto.
  4.  I  giudizi  sono  sintetizzati  in  una  nota  valutativa,  con
l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
  5. L'idoneita' e' conseguita con  l'attribuzione  di  un  punteggio
complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in  un
solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
                               Art. 14


     Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

  1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il  giudizio  di
idoneita' di cui all'art.  13,  individua,  nell'ambito  dei  profili
professionali di cui al comma 3, quelli in relazione ai quali ciascun
frequentatore mostra le maggiori predisposizioni  all'impiego,  anche
ai fini di cui all'art. 26, comma 2, del presente decreto.
  2. L'individuazione di cui al comma 1 e' basata sui  parametri  del
giudizio di idoneita', sulle valutazioni conseguite in ciascun  esame
ed su ogni altra prova, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse  e
documentate durante l'intero percorso formativo.
  3. I profili professionali di cui al comma 1 sono  individuati  con
successivo decreto del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza.
                               Art. 15


                         Graduatoria finale

  1. La graduatoria finale dei corsi di cui al titolo II  e'  formata
sulla  base  del   punteggio   complessivo   attribuito   a   ciascun
frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.
  2.  Il  punteggio  complessivo  e'  formato  calcolando  la   media
ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso,  riportata
in  centodecimi,  e  il  voto   finale   del   corso,   in   ragione,
rispettivamente, dei coefficienti percentuali di 20 e di 80.
  3. Il voto finale del corso e' attribuito tra un minimo di 66 e  un
massimo di 110  centodecimi  ed  e'  formato  dalla  media  dei  voti
riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal piano della
formazione espressa in  centodecimi,  cui  e'  sommato  il  punteggio
attribuito all'esame finale, calcolato secondo i seguenti parametri:
    a) 5 punti per una valutazione di 30/30;
    b) 4 punti per una valutazione di 29/30;
    c) 3 punti per una valutazione di 28/30;
    d) 2 punti per una valutazione di 27/30;
    e) 1 punti per una valutazione di 26/30;
    f) 0 punti per una valutazione compresa tra 18 e 25/30.
  4. Esclusivamente ai fini del calcolo della  relativa  media,  agli
esami superati in sessione suppletiva, cui il frequentatore sia stato
ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di 18/30.
  5. Il punteggio  di  cui  al  comma  2  e'  aumentato,  secondo  la
valutazione  ottenuta  nel  giudizio  di  idoneita'  al  servizio  di
polizia, di:
    a) 0,90 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
    b) 1,80 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
    c) 2,80 punti per la valutazione di 30/30.
Titolo II
CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI DELLA
POLIZIA DI STATO

Capo I
Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di
commissario della Polizia di Stato

                               Art. 16


                        Finalita' didattiche

  1.  Il  corso  e'  finalizzato  alla  formazione   necessaria   per
l'espletamento  delle  funzioni  inerenti  ai  compiti  istituzionali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi  dell'art.  2
del decreto legislativo.
  2.  Tra  gli  obiettivi  formativi  del  corso   e'   compreso   il
conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale
allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento
dei compiti  istituzionali,  sulla  base  di  programmi  e  modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
                               Art. 17


                       Articolazione del corso

  1.  Il  corso  e'  articolato  in  due  cicli  accademici  annuali,
comprensivi  di  un  periodo  applicativo  presso  le   articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  2. Sono ammessi al secondo ciclo  i  commissari  frequentatori  che
superano gli  esami  e  le  altre  prove  previste  dal  piano  della
formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che  ottengono
il giudizio d'idoneita', ai sensi dell'art. 4, comma 3,  del  decreto
legislativo.
  3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori
ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
  4. Superati gli esami e le altre prove  costituenti  gli  obiettivi
formativi previsti dal piano della formazione per il secondo ciclo, i
commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame  finale  e,
dichiarati  idonei  al  servizio  di  polizia,  ricevono  la  sciarpa
tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
                               Art. 18


            Finalita', durata, gestione ed organizzazione
                       del periodo applicativo

  1. La durata del periodo applicativo e' stabilita dal  piano  della
formazione. Esso puo' essere svolto in  contesti  temporali  diversi,
anche non consecutivi, presso uffici o  reparti  dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.
  2. Le modalita' di applicazione dei commissari  frequentatori  alle
attivita' svolte dagli uffici o reparti sono  curate  dai  funzionari
coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
  3. I funzionari coordinatori sono individuati nei  dirigenti  degli
uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza  o  in
dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare  svolgimento
del periodo applicativo e favoriscono  il  graduale  inserimento  dei
commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso  il
contatto costante con i funzionari affidatari.
  4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili  delle
articolazioni interne degli uffici o reparti ove vengono assegnati  i
commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori
le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto
nei   principali   settori   di   attivita',   i   relativi   aspetti
amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse  umane  e
strumentali.
  5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti  degli  uffici  interessati,
assicura la supervisione sulle  attivita'  del  periodo  applicativo,
anche a mezzo di  funzionari  appositamente  delegati  dal  direttore
della Scuola.
  6.  Per  i  funzionari  coordinatori  e  per   quelli   affidatari,
l'espletamento dei compiti formativi previsti dal  presente  articolo
costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
                               Art. 19


                   Criteri di impiego applicativo

  1.  Durante  il  periodo  applicativo  i  commissari  frequentatori
partecipano alle attivita'  in  qualita'  di  osservatori,  sotto  la
responsabilita' e la guida dei funzionari preposti  alle  stesse,  al
solo  scopo  di  prendere  conoscenza  delle  concrete  modalita'  di
svolgimento dei servizi.
  2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma  1  e'
preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei  servizi,
per illustrare gli aspetti preparatori,  organizzativi  ed  attuativi
dei servizi stessi, nonche' per esaminare  le  difficolta'  operative
incontrate e le soluzioni adottate per superarle.
  3. Tra le strutture presso le quali e' possibile svolgere in  parte
il periodo applicativo e' inclusa la Scuola. In  tale  caso,  ciascun
corsista  puo'  essere  coinvolto  a  rotazione,  con  i  compiti  di
commissario frequentatore di turno, come  individuati  dal  direttore
della Scuola.
                               Art. 20


                           Note valutative

  1. Al termine del periodo applicativo,  i  funzionari  coordinatori
delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto,  anche  sulla
base delle indicazioni scritte fornite dai  funzionari  affidatari  e
dai funzionari che hanno impiegato  i  commissari  frequentatori  nei
servizi, redigono, per ciascuno  di  essi,  una  nota  valutativa  su
impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di  cui
all'art. 13, comma 2, trasmettendola alla Scuola.
Capo II

Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario
della Polizia di Stato

                               Art. 21


           Finalita' didattiche e articolazione del corso

  1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
    a) alla formazione necessaria per l'espletamento  delle  funzioni
inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo;
    b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento  di
una delle lauree magistrali o specialistiche in attuazione  dell'art.
3, comma 2,  del  decreto  legislativo  sulla  base  di  programmi  e
modalita' coerenti con le  norme  concernenti  l'autonomia  didattica
degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle
conoscenze  che   ciascun   frequentatore   ha   acquisito   con   il
conseguimento della laurea triennale di cui all'art. 5-bis, comma  1,
del decreto legislativo.
  2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata  non
superiore a tre mesi fissata dal piano della formazione. Si applicano
le disposizioni di cui  agli  articoli  18,  19  e  20  del  presente
decreto.
  3. Al termine del corso, i  vice  commissari  ricevono  la  sciarpa
azzurra, insegna del comando e la sciarpa  tricolore,  insegna  della
funzione di pubblica sicurezza.
Capo III

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei
funzionari tecnici di Polizia

                               Art. 22


           Finalita' didattiche e articolazione del corso

  1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
    a) alla formazione necessaria per l'espletamento  delle  funzioni
tecnico-scientifiche    inerenti     ai     compiti     istituzionali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art.  30
del decreto legislativo;
    b) al conseguimento del master universitario di secondo  livello,
funzionale allo sviluppo di conoscenze  di  particolare  rilievo  per
l'assolvimento  delle  funzioni  tecnico-scientifiche  istituzionali,
individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a  livello
nazionale anche con riguardo  ai  profili  professionali  di  ciascun
frequentatore.
                               Art. 23


                         Periodo applicativo

  1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata
dal piano della formazione. Esso si svolge presso  articolazioni  del
Dipartimento della pubblica  sicurezza  o  presso  uffici  o  reparti
dell'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   ovvero,   secondo
l'ordinamento del master di cui all'art. 22,  comma  1,  lettera  b),
presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso,  la
Scuola  richiede  note  informative  sulle   attivita'   svolte   dai
frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
  2. Il periodo applicativo e'  finalizzato  al  completamento  della
formazione professionale, con particolare riguardo  all'apprendimento
delle procedure e tecniche di utilizzazione dei  sistemi  tecnologici
in  dotazione  alla  Polizia  di  Stato,  all'approfondimento   della
preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione  di  criteri  di
gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si  applicano
le disposizioni di cui  agli  articoli  18,  19  e  20  del  presente
decreto.
  3. Al termine del corso, i direttori tecnici  ricevono  la  sciarpa
azzurra, insegna del comando.
Capo IV

Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei
medici e dei medici veterinari di Polizia

                               Art. 24


           Finalita' didattiche e articolazione dei corsi

  1. I corsi per l'accesso alle qualifiche  di  medico  e  di  medico
veterinario di Polizia, della durata di  un  anno,  sono  finalizzati
alla formazione necessaria per l'espletamento delle  attribuzioni  di
cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo.
  2.  Tra  gli  obiettivi  formativi  dei  corsi  e'  ricompreso   il
conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale
allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento
delle attribuzioni istituzionali, sulla base di programmi e modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
  3. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la
sciarpa azzurra, insegna del comando.
                               Art. 25


                   Periodo applicativo dei medici
                 e dei medici veterinari di Polizia

  1. I corsi includono un  periodo  applicativo,  la  cui  durata  e'
fissata  dal  piano  della  formazione.  Essi  si   svolgono   presso
articolazioni del Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o  presso
uffici o reparti  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  e
mirano  al  completamento  della  formazione  professionale,  inclusa
l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. Le note
valutative  sono  redatte  e  inviate  a  cura  dei  dirigenti  delle
strutture sanitarie interessate.
  2. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato,  e'
considerato utile  ai  fini  del  raggiungimento  del  requisito  dei
quattro anni di attivita' di medico nel settore del  lavoro,  di  cui
all'art. 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni.
  3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18,  19  e  20
del presente decreto.
Capo V

Tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle
qualifiche di commissario e di direttore tecnico

                               Art. 26


          Articolazione del percorso di tirocinio operativo

  1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i direttori
tecnici principali, ferma restando la scelta, secondo l'ordine  della
graduatoria di fine corso, della provincia di assegnazione, accedono,
sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, per lo
svolgimento del tirocinio operativo, a uffici e  reparti  di  livello
dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione.
  2. I commissari capo che accedono  al  tirocinio  operativo  presso
Uffici  centrali  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  sono
individuati  sulla  base  delle  determinazioni  assunte   ai   sensi
dell'art. 14, nell'ambito  di  coloro  che  abbiano  scelto,  secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia  di  Roma.  Al
termine del tirocinio operativo, i commissari capo di  cui  al  primo
periodo sono assegnati a uffici  o  reparti  individuati  secondo  le
esigenze dell'Amministrazione e rientranti nella medesima  provincia.
Il termine di cui  all'art.  4,  comma  7,  del  decreto  legislativo
decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
  3. I commissari capo e i direttori tecnici principali,  ammessi  al
tirocinio operativo presso gli uffici centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di
dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle  norme  in
materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze
dell'Amministrazione.  La  frequenza  delle  attivita'  previste  dal
regolamento del  corso  di  dottorato  e'  computata  nell'orario  di
servizio.
  4. I corsi di cui al comma 3 sono  individuati  periodicamente,  su
proposta del direttore della  Scuola,  con  decreto  del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della  pubblica  sicurezza,  in  relazione
allo  specifico   interesse   dell'Amministrazione   della   pubblica
sicurezza.
  5. I commissari capo ed i direttori tecnici principali  tirocinanti
applicati ad  articolazioni  periferiche  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime.  Il  termine  di
cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre  dalla  data
di inizio del tirocinio operativo.
                               Art. 27


                Principi e criteri di organizzazione
                       del tirocinio operativo

  1. Le modalita' di  impiego  dei  commissari  capo  e  i  direttori
tecnici principali tirocinanti sono definite dal capo dell'ufficio  o
reparto ove sono assegnati,  il  quale  designa  un  dirigente  della
Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.
  2. Il dirigente di cui al comma  1  provvede,  in  particolare,  ad
impiegare i tirocinanti in  attivita'  implicanti  l'esercizio  delle
funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria,
di gestione ed  organizzazione  delle  risorse  umane  e  strumentali
disponibili per conseguire i  fini  istituzionali  della  Polizia  di
Stato. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo,  alle
attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
                               Art. 28


               Verifica finale del tirocinio operativo

  1. Al termine del tirocinio operativo, per ciascun commissario capo
o direttore tecnico principale  e'  redatta,  a  cura  del  dirigente
dell'ufficio di svolgimento del tirocinio, una relazione  in  cui  e'
dettagliatamente  esaminato  e  valutato  il  percorso  di  tirocinio
svolto. La relazione, basata anche sulle  valutazioni  dei  dirigenti
delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e'  concretamente
svolto,  che  sono  ad  essa  allegate  e  ne   costituiscono   parte
integrante, e' inserita nel fascicolo personale dell'interessato.
  2. La conferma nella qualifica  di  commissario  capo  o  direttore
tecnico principale  consegue  al  giudizio  positivo  del  dirigente,
espresso motivatamente nella  medesima  relazione,  da  inserire  nel
fascicolo personale dell'interessato.
Titolo III
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

Capo I
Corso di formazione dirigenziale

                               Art. 29


                 Finalita' e articolazione del corso

  1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e
48 del decreto legislativo, della durata di  tre  mesi  ad  indirizzo
prevalentemente  professionale,  e'  finalizzato  a  perfezionare  le
conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle  funzioni
dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse
responsabilita', di carattere:
    a) tecnico,  gestionale  e  giuridico,  per  il  personale  della
carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni
di polizia;
    b) tecnico e gestionale, per  il  personale  della  carriera  dei
funzionari tecnici di Polizia;
    c) sanitario, gestionale e  giuridico,  per  il  personale  della
carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia.
  2. Il piano della formazione puo' prevedere moduli differenziati in
relazione alle specificita' funzionali  delle  diverse  carriere  dei
funzionari della Polizia di Stato.
                               Art. 30


                            Esame finale

  1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale
consistente  nella  discussione  di  una  tesi,  anche  di  carattere
interdisciplinare, relativa ad argomenti  compresi  nel  piano  della
formazione, ovvero nella presentazione di un  progetto  appositamente
elaborato    in    funzione    delle    esigenze    di    innovazione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di
merito delle  conoscenze  e  competenze  professionali  e  gestionali
espressa in un giudizio  di  «insufficiente  profitto»,  «sufficiente
profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende
superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
  3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi  secondo
i seguenti criteri di equivalenza:
    a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;
    b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;
    c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.
                               Art. 31


                         Graduatoria finale

  1. Ai fini della determinazione del posto in ruolo  la  graduatoria
finale e' formata sulla base del giudizio  dell'esame  finale,  dando
precedenza, nell'ordine, a coloro che hanno riportato il giudizio  di
«segnalato profitto» e «buon profitto».
  2. A parita' di valutazione,  ha  la  precedenza  il  frequentatore
meglio posizionato  nella  graduatoria  dello  scrutinio  per  merito
comparativo effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
Titolo IV
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

Capo I
Corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica

                               Art. 32


            Durata e contenuti dei corsi di aggiornamento
                    e di formazione specialistica

  1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al
presente   titolo   sono   finalizzati   all'approfondimento    della
preparazione e  al  perfezionamento  delle  conoscenze  e  competenze
professionali dei funzionari della Polizia di Stato su  tematiche  di
carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.
  2. Il piano della formazione  di  ciascuno  dei  corsi  di  cui  al
presente titolo ne fissa i contenuti e la durata, che non puo' essere
inferiore a due giorni lavorativi.
  3.  Le  attivita'  formative  possono  svolgersi   anche   mediante
applicazioni dei frequentatori presso strutture  dell'Amministrazione
della  pubblica  sicurezza  e  di  altre  amministrazioni  pubbliche,
nonche' presso universita' ed altri organismi di ricerca, pubblici  e
privati, anche sulla base di apposite convenzioni  stipulate  secondo
la normativa vigente.
                               Art. 33


          Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento

  1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi
predisposti dalla Direzione centrale per le  risorse  umane  e  dalle
altre  articolazioni  del  Dipartimento  della   pubblica   sicurezza
istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.
  2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi  relativi  ai  corsi  di
aggiornamento professionale sono adottati meccanismi di rotazione che
consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di  periodici
percorsi formativi di aggiornamento.
  3. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono
risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30
per cento delle giornate di attivita' didattica.
                               Art. 34


                      Valutazione del profitto

  1. La frequenza  con  profitto  dei  corsi  e'  accertata  mediante
modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal  piano
della formazione.
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' espressa in un  giudizio  di
«insufficiente profitto», «sufficiente  profitto»,  «buon  profitto»,
«segnalato profitto». I corsi si intendono superati con  un  giudizio
non inferiore a «sufficiente profitto».
  3. Per  le  valutazioni  previste  in  forma  di  esame  finale  di
profitto, i giudizi di cui al  comma  2  sono  espressi  altresi'  in
trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
    a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;
    b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;
    c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.
                               Art. 35


               Aggiornamento professionale dei medici
                 attraverso formazione specialistica

  1. All'aggiornamento professionale  dei  medici  della  Polizia  di
Stato nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza si provvede, ai sensi  dell'art.  52  del  decreto
legislativo, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.
                               Art. 36


           Corsi di perfezionamento e di specializzazione

  1. Le disposizioni di cui al presente titolo, eccetto quelle di cui
agli articoli 32, comma 2, e 33, comma 2, del  presente  decreto,  si
applicano ai corsi di perfezionamento e di  specializzazione  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.
  2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non
puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 37


                      Disposizioni transitorie

  1. Le disposizioni del presente decreto, con esclusione  di  quelle
contenute nel capo V del titolo II relative al  tirocinio  operativo,
si  applicano  anche  al  107°  corso  di  formazione  iniziale   per
commissari della Polizia di Stato, fermo restando che:
    a) il piano degli studi  adottato  con  decreto  del  Capo  della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2017
e' applicabile con esclusione degli allegati A) e B);
    b) ogni riferimento al tirocinio operativo  contenuto  nel  piano
degli studi deve intendersi riferito al periodo  applicativo  di  cui
agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano  al  12°
corso di formazione iniziale per direttori tecnici della  Polizia  di
Stato.
  3. Al 34° corso  di  formazione  dirigenziale  per  l'accesso  alla
qualifica di primo dirigente  delle  carriere  dei  funzionari  della
Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui al  decreto  del
Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400.
                               Art. 38


                 Corsi di aggiornamento dirigenziale

  1. I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art.  2,  comma
1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo n. 95 del  2017,
della durata di un mese, sono finalizzati  all'approfondimento  della
preparazione  e  al  perfezionamento  di  conoscenze   e   competenze
professionali dei funzionari su  tematiche  di  carattere  giuridico,
gestionale, scientifico e tecnico-professionale, secondo le  carriere
di appartenenza dei frequentatori, come  stabilito  dal  piano  della
formazione.
  2. I corsi di cui al  comma  1  possono  essere  erogati  anche  in
modalita' e-learning.
  3.  Il  profitto  e'  accertato  mediante  modalita'  di   verifica
eventualmente  previste  e  individuate  dal  medesimo  piano   della
formazione.
                               Art. 39


                         Disposizioni finali

  1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro  dell'interno  24
dicembre  2003,  n.  400,  cessano  di  applicarsi  a  decorrere  dal
quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 1
s'intende riferito alle disposizioni del presente decreto.
                               Art. 40


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 23 marzo 2018

                                               Il Capo della Polizia 
                                                direttore generale   
                                             della pubblica sicurezza
                                                    Gabrielli       

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018
Interno, foglio n. 811

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