MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 23 marzo 2018
Modalita' di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere
dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici
veterinari della Polizia di Stato. (18A03517)
(GU n.118 del 23-5-2018)
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
Ambito di applicazione
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo
ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante
«Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia
di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visti gli articoli 4, commi 4 e 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4,
33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo
n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'adozione
di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza per la disciplina dell'accesso alle carriere dei
funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia,
dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari
di Polizia;
Visti gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del
decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che
prevedono l'adozione di un decreto del decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina
del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di
vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e
di medico veterinario capo;
Visti gli articoli 52 e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 334
del 2000 e successive modificazioni, che prevedono l'adozione di un
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica
sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento professionale
per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di
Polizia, di cui ai titoli I, II e III, del medesimo decreto
legislativo;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ed,
in particolare, le lettere bb), iii), e rrr), che prevedono
l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale
della pubblica sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento
dirigenziale per il personale che accede, nella fase transitoria,
alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore
tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico
superiore;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n.
256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore
di Polizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n.
400, concernente «Regolamento recante disciplina delle modalita' di
svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo
della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334»;
Ritenuto di dover procedere, ai fini di una disciplina organica
delle anzidette materie, all'emanazione di un unico decreto;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale
della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;
Decreta:
Art. 1
Corsi disciplinati dal decreto
1. Il presente decreto disciplina i corsi che si svolgono a cura
della Scuola superiore di Polizia (di seguito: «Scuola»).
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:
a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale
dei corsi;
b) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per
l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che
espletano funzioni di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei
medici e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei
giudizi di idoneita' al servizio di polizia e del periodo
applicativo;
c) le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione e di
aggiornamento per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei
funzionari di cui alla lettera b);
d) le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento
professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e
57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni (di seguito: «decreto legislativo»);
e) le modalita' di svolgimento e di verifica finale del tirocinio
operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui
sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso
alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di direttore
tecnico della Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 2-bis, comma
1, lettera a), e 31 del decreto legislativo;
f) le modalita' di svolgimento, nella fase transitoria, dei corsi
di aggiornamento dirigenziale, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Capo II
Struttura e organizzazione dei corsi
Art. 2
Istituzione dei corsi e piano della formazione
1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui
costituisce parte integrante il piano della formazione, ad esso
allegato, adottato su proposta del direttore della Scuola.
2. Il piano della formazione individua le materie d'insegnamento, i
programmi, gli esami, le altre prove e gli obiettivi formativi
nell'ambito delle finalita' fissate dal presente decreto.
3. Per i corsi di aggiornamento di cui al titolo IV, il piano della
formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi
formativi lo richiedono.
4. Per i corsi strutturati in piu' cicli, il piano della formazione
stabilisce, altresi', gli esami, le prove da superare e gli obiettivi
da raggiungere per ciascun ciclo.
Art. 3
Giuramento, obblighi e modalita' di frequenza dei corsi
1. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai
sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19
aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei
medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di Polizia
rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4,
comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo.
2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza
previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di
effettiva attivita' didattica.
3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle
attivita' previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto
ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
4. Non sono considerate d'assenza le giornate in cui il
frequentatore ha dovuto rendere testimonianza davanti all'autorita'
giudiziaria.
5. I periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a
qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attivita' didattica.
6. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei
ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a
partecipare ad attivita' didattiche compatibili, a giudizio del
medico responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola, con la
natura della malattia da cui sono affetti.
7. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario
durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica previsti
dal piano della formazione.
8. Durante la frequenza dei corsi non e' ammessa la partecipazione
ad attivita' didattiche diverse da quelle previste dai calendari del
piano della formazione.
Art. 4
Articolazione e finalita' dei corsi
1. I corsi hanno, di norma, carattere residenziale. Sono a
carattere residenziale i corsi disciplinati dal titolo II,
limitatamente alle attivita' formative che, secondo il piano della
formazione, si svolgono presso la Scuola.
2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed
alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle
attivita' culturali e sportive e i periodi applicativi costituiscono
percorsi formativi coerenti con le finalita' fissate dal presente
decreto. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e
ogni altra attivita' stabilita dalla Scuola.
3. Di massima le attivita' didattiche si svolgono nelle ore
antimeridiane e pomeridiane, dal lunedi' al venerdi', e sono
articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare
complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attivita'
didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate
diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto
salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro
settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo
eventualmente non fruite.
4. Ciascun corso e' sviluppato secondo il calendario settimanale
delle attivita' definito dalla direzione della Scuola. Durante i
periodi applicativi il calendario delle attivita' dei frequentatori,
organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non piu' di
otto ore giornaliere alle attivita' operative di particolare
interesse formativo, e' stabilito dal dirigente dell'ufficio o del
reparto presso cui si svolge l'applicazione, che ne informa la
direzione della Scuola. Il calendario settimanale delle attivita'
costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in
materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si
articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei
contenuti previsti dal piano della formazione. Al termine di ciascun
modulo i frequentatori sostengono i previsti esami, prove o
verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria
finale secondo quanto disciplinato dal piano della formazione.
Art. 5
Organizzazione e gestione dei corsi
1. A ciascuno dei corsi di cui al titolo II e' preposto un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella
dei frequentatori.
2. Il direttore della Scuola puo' ripartire i frequentatori di ogni
corso in piu' sezioni, ciascuna non superiore a 50 unita', per
assicurare l'efficacia dell'attivita' didattica.
3. A ciascuna delle sezioni puo' essere preposto un funzionario
della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei
frequentatori, le cui attivita' sono coordinate dal funzionario
preposto al corso.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e
sono conferiti dal direttore della scuola.
5. Il funzionario preposto al corso, coadiuvato dai funzionari
preposti alle sezioni didattiche:
a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento
professionale;
b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneita', compila il
registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun
frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai
fini disciplinari o premiali, e' suscettibile di considerazione, e
contribuisce all'acquisizione agli atti d'ufficio di ogni altro
elemento utile per la conoscenza del frequentatore.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza puo'
essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di
funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti
professionali.
Art. 6
Sessioni suppletive e straordinarie
1. I frequentatori che per malattia o altro giustificato motivo non
possono sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre
prove fissati dal piano della formazione ovvero che non li hanno
superati per insufficiente profitto sono ammessi ad apposita sessione
suppletiva, che puo' essere prevista anche nell'ambito dell'esame
finale.
2. I frequentatori di cui al comma 1 che non superano, nella
sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre
prove previsti dal piano della formazione, sono dimessi dal corso ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.
3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal
presidente della Commissione d'esame, non si presentano all'esame
finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo
accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono
partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una
sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni
dalla conclusione dell'esame medesimo.
5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti
d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere
gli esami e le altre prove previsti dal piano della formazione
compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato
responsabile dell'ufficio sanitario della scuola, con la natura della
malattia da cui sono affetti.
Art. 7
Commissioni degli esami e delle altre prove
1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal
piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore
della Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal decreto
istitutivo del corso.
2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari
esigenze organizzative, unico restando il presidente, in piu'
sottocommissioni.
3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di
crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono
costituite in conformita' con la normativa vigente in materia di
autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono
integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualita' di
componente e da un appartenente alla carriera dei funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo ed
equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio
presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della
Scuola, in conformita' ai criteri individuati dal piano della
formazione.
Art. 8
Commissione degli esami finali
1. La Commissione degli esami finali e' nominata con decreto del
Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su
proposta del direttore della Scuola ed e' composta da quest'ultimo,
che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a
quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso.
Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla
carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non
superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in
servizio presso la Scuola.
3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del
presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento
dei titolari.
Art. 9
Comitato di vigilanza
1. Il direttore della Scuola, qualora le modalita' di svolgimento
degli esami e delle altre prove lo richiedano, puo' nominare uno o
piu' comitati di vigilanza.
Art. 10
Principi in materia di prestazione del servizio formativo
1. Le attivita' di insegnamento e la partecipazione a commissioni
di esame nell'ambito dei corsi di cui al presente decreto da parte
del personale della Polizia di Stato sono svolte durante l'orario di
servizio.
Capo III
Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e
formulazione del giudizio di idoneita'
Art. 11
Valutazione degli esami e delle altre prove
1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal
piano della formazione di cui al titolo II sono valutati con
votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati
con una votazione non inferiore a 18/30.
Art. 12
Esame finale
1. L'esame finale dei corsi di cui al titolo II consiste nella
discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare,
relativa ad argomenti compresi nel piano della formazione, ovvero
nella presentazione di un progetto appositamente elaborato in
funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza.
Art. 13
Attribuzione del giudizio di idoneita'
1. Il giudizio di idoneita' per l'ammissione al secondo ciclo
previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo, nonche' il
giudizio di idoneita' al servizio di polizia, previsto dagli articoli
4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo
decreto legislativo al termine del corso di formazione iniziale, sono
espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di servizio,
i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del
servizio studi, corsi e addestramento e il funzionario di cui
all'art. 5, comma 1, del presente decreto.
2. I giudizi di idoneita' di cui al comma 1 devono essere motivati
e sono espressi in conformita' ai seguenti parametri:
a) qualita' morali: e' valutata la profonda e leale adesione ai
valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai
doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici
funzionari;
b) doti di equilibrio: e' valutata la capacita' di controllare le
reazioni nei vari contesti;
c) senso del dovere e di responsabilita': e' valutata
l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilita' gli impegni
attinenti al proprio ruolo;
d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i
comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento
all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite
dai superiori, nonche' delle regole di comportamento della Scuola;
e) spirito di iniziativa e capacita' organizzativa e di
risoluzione: sono valutate le capacita' di analizzare i contesti e le
situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attivita'
rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse
disponibili;
f) adattabilita' al lavoro di gruppo: e' valutata la capacita' di
rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle
attivita';
g) abilita' comunicative: e' valutata la capacita' di gestire il
processo di comunicazione nei diversi contesti;
h) rendimento negli studi: e' parametrato secondo la media
complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'art. 11,
tenendosi conto altresi' delle lodi ottenute;
i) qualita' fisiche: e' valutato il grado di efficienza fisica
dimostrato durante il corso;
l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di
apposite prove previste dal piano della formazione.
3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola si avvale,
tra l'altro:
a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui
all'art. 5, comma 5, lettera b);
b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni
occasione di verifica delle conoscenze, abilita' e competenze
acquisite;
c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai
funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si e'
svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 18, 19
e 20 del presente decreto.
4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con
l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.
5. L'idoneita' e' conseguita con l'attribuzione di un punteggio
complessivo non inferiore a 18/30; non e' conseguita se, anche in un
solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
Art. 14
Individuazione dei profili professionali dei frequentatori
1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di
idoneita' di cui all'art. 13, individua, nell'ambito dei profili
professionali di cui al comma 3, quelli in relazione ai quali ciascun
frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, anche
ai fini di cui all'art. 26, comma 2, del presente decreto.
2. L'individuazione di cui al comma 1 e' basata sui parametri del
giudizio di idoneita', sulle valutazioni conseguite in ciascun esame
ed su ogni altra prova, nonche' sulle inclinazioni comunque emerse e
documentate durante l'intero percorso formativo.
3. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con
successivo decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della
pubblica sicurezza.
Art. 15
Graduatoria finale
1. La graduatoria finale dei corsi di cui al titolo II e' formata
sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun
frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.
2. Il punteggio complessivo e' formato calcolando la media
ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata
in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione,
rispettivamente, dei coefficienti percentuali di 20 e di 80.
3. Il voto finale del corso e' attribuito tra un minimo di 66 e un
massimo di 110 centodecimi ed e' formato dalla media dei voti
riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal piano della
formazione espressa in centodecimi, cui e' sommato il punteggio
attribuito all'esame finale, calcolato secondo i seguenti parametri:
a) 5 punti per una valutazione di 30/30;
b) 4 punti per una valutazione di 29/30;
c) 3 punti per una valutazione di 28/30;
d) 2 punti per una valutazione di 27/30;
e) 1 punti per una valutazione di 26/30;
f) 0 punti per una valutazione compresa tra 18 e 25/30.
4. Esclusivamente ai fini del calcolo della relativa media, agli
esami superati in sessione suppletiva, cui il frequentatore sia stato
ammesso per insufficiente profitto, e' attribuito il voto di 18/30.
5. Il punteggio di cui al comma 2 e' aumentato, secondo la
valutazione ottenuta nel giudizio di idoneita' al servizio di
polizia, di:
a) 0,90 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 1,80 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 2,80 punti per la valutazione di 30/30.
Titolo II
CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI DELLA
POLIZIA DI STATO
Capo I
Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di
commissario della Polizia di Stato
Art. 16
Finalita' didattiche
1. Il corso e' finalizzato alla formazione necessaria per
l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2
del decreto legislativo.
2. Tra gli obiettivi formativi del corso e' compreso il
conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale
allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento
dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
Art. 17
Articolazione del corso
1. Il corso e' articolato in due cicli accademici annuali,
comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni
centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che
superano gli esami e le altre prove previste dal piano della
formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono
il giudizio d'idoneita', ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto
legislativo.
3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori
ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.
4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi
formativi previsti dal piano della formazione per il secondo ciclo, i
commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e,
dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa
tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.
Art. 18
Finalita', durata, gestione ed organizzazione
del periodo applicativo
1. La durata del periodo applicativo e' stabilita dal piano della
formazione. Esso puo' essere svolto in contesti temporali diversi,
anche non consecutivi, presso uffici o reparti dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.
2. Le modalita' di applicazione dei commissari frequentatori alle
attivita' svolte dagli uffici o reparti sono curate dai funzionari
coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.
3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli
uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in
dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento
del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei
commissari frequentatori nei vari settori di attivita' attraverso il
contatto costante con i funzionari affidatari.
4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle
articolazioni interne degli uffici o reparti ove vengono assegnati i
commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori
le modalita' di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto
nei principali settori di attivita', i relativi aspetti
amministrativi, nonche' i profili di gestione delle risorse umane e
strumentali.
5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati,
assicura la supervisione sulle attivita' del periodo applicativo,
anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore
della Scuola.
6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari,
l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo
costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
Art. 19
Criteri di impiego applicativo
1. Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori
partecipano alle attivita' in qualita' di osservatori, sotto la
responsabilita' e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al
solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalita' di
svolgimento dei servizi.
2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 e'
preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi,
per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi
dei servizi stessi, nonche' per esaminare le difficolta' operative
incontrate e le soluzioni adottate per superarle.
3. Tra le strutture presso le quali e' possibile svolgere in parte
il periodo applicativo e' inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun
corsista puo' essere coinvolto a rotazione, con i compiti di
commissario frequentatore di turno, come individuati dal direttore
della Scuola.
Art. 20
Note valutative
1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori
delle strutture presso le quali lo stesso si e' svolto, anche sulla
base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e
dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei
servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su
impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui
all'art. 13, comma 2, trasmettendola alla Scuola.
Capo II
Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario
della Polizia di Stato
Art. 21
Finalita' didattiche e articolazione del corso
1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni
inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo;
b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di
una delle lauree magistrali o specialistiche in attuazione dell'art.
3, comma 2, del decreto legislativo sulla base di programmi e
modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle
conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il
conseguimento della laurea triennale di cui all'art. 5-bis, comma 1,
del decreto legislativo.
2. Il corso e' comprensivo di un periodo applicativo di durata non
superiore a tre mesi fissata dal piano della formazione. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente
decreto.
3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa
azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della
funzione di pubblica sicurezza.
Capo III
Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei
funzionari tecnici di Polizia
Art. 22
Finalita' didattiche e articolazione del corso
1. Il corso della durata di un anno, e' finalizzato:
a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni
tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 30
del decreto legislativo;
b) al conseguimento del master universitario di secondo livello,
funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per
l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali,
individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello
nazionale anche con riguardo ai profili professionali di ciascun
frequentatore.
Art. 23
Periodo applicativo
1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata e' fissata
dal piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del
Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo
l'ordinamento del master di cui all'art. 22, comma 1, lettera b),
presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la
Scuola richiede note informative sulle attivita' svolte dai
frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.
2. Il periodo applicativo e' finalizzato al completamento della
formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento
delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici
in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della
preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di
gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente
decreto.
3. Al termine del corso, i direttori tecnici ricevono la sciarpa
azzurra, insegna del comando.
Capo IV
Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei
medici e dei medici veterinari di Polizia
Art. 24
Finalita' didattiche e articolazione dei corsi
1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico
veterinario di Polizia, della durata di un anno, sono finalizzati
alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di
cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo.
2. Tra gli obiettivi formativi dei corsi e' ricompreso il
conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale
allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento
delle attribuzioni istituzionali, sulla base di programmi e modalita'
coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
3. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la
sciarpa azzurra, insegna del comando.
Art. 25
Periodo applicativo dei medici
e dei medici veterinari di Polizia
1. I corsi includono un periodo applicativo, la cui durata e'
fissata dal piano della formazione. Essi si svolgono presso
articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso
uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e
mirano al completamento della formazione professionale, inclusa
l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. Le note
valutative sono redatte e inviate a cura dei dirigenti delle
strutture sanitarie interessate.
2. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, e'
considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei
quattro anni di attivita' di medico nel settore del lavoro, di cui
all'art. 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni.
3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20
del presente decreto.
Capo V
Tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle
qualifiche di commissario e di direttore tecnico
Art. 26
Articolazione del percorso di tirocinio operativo
1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i direttori
tecnici principali, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della
graduatoria di fine corso, della provincia di assegnazione, accedono,
sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, per lo
svolgimento del tirocinio operativo, a uffici e reparti di livello
dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione.
2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso
Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono
individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi
dell'art. 14, nell'ambito di coloro che abbiano scelto, secondo
l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al
termine del tirocinio operativo, i commissari capo di cui al primo
periodo sono assegnati a uffici o reparti individuati secondo le
esigenze dell'Amministrazione e rientranti nella medesima provincia.
Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo
decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.
3. I commissari capo e i direttori tecnici principali, ammessi al
tirocinio operativo presso gli uffici centrali del Dipartimento della
pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di
dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in
materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze
dell'Amministrazione. La frequenza delle attivita' previste dal
regolamento del corso di dottorato e' computata nell'orario di
servizio.
4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su
proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione
allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza.
5. I commissari capo ed i direttori tecnici principali tirocinanti
applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di
cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre dalla data
di inizio del tirocinio operativo.
Art. 27
Principi e criteri di organizzazione
del tirocinio operativo
1. Le modalita' di impiego dei commissari capo e i direttori
tecnici principali tirocinanti sono definite dal capo dell'ufficio o
reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della
Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.
2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede, in particolare, ad
impiegare i tirocinanti in attivita' implicanti l'esercizio delle
funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza e di Polizia giudiziaria,
di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali
disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di
Stato. I tirocinanti, partecipano, altresi', a scopo formativo, alle
attivita' e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 28
Verifica finale del tirocinio operativo
1. Al termine del tirocinio operativo, per ciascun commissario capo
o direttore tecnico principale e' redatta, a cura del dirigente
dell'ufficio di svolgimento del tirocinio, una relazione in cui e'
dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio
svolto. La relazione, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti
delle articolazioni presso le quali il tirocinio si e' concretamente
svolto, che sono ad essa allegate e ne costituiscono parte
integrante, e' inserita nel fascicolo personale dell'interessato.
2. La conferma nella qualifica di commissario capo o direttore
tecnico principale consegue al giudizio positivo del dirigente,
espresso motivatamente nella medesima relazione, da inserire nel
fascicolo personale dell'interessato.
Titolo III
CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE
Capo I
Corso di formazione dirigenziale
Art. 29
Finalita' e articolazione del corso
1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e
48 del decreto legislativo, della durata di tre mesi ad indirizzo
prevalentemente professionale, e' finalizzato a perfezionare le
conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni
dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse
responsabilita', di carattere:
a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della
carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni
di polizia;
b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei
funzionari tecnici di Polizia;
c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale della
carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia.
2. Il piano della formazione puo' prevedere moduli differenziati in
relazione alle specificita' funzionali delle diverse carriere dei
funzionari della Polizia di Stato.
Art. 30
Esame finale
1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale
consistente nella discussione di una tesi, anche di carattere
interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano della
formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente
elaborato in funzione delle esigenze di innovazione
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di
merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali
espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente
profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende
superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».
3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo
i seguenti criteri di equivalenza:
a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;
b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;
c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.
Art. 31
Graduatoria finale
1. Ai fini della determinazione del posto in ruolo la graduatoria
finale e' formata sulla base del giudizio dell'esame finale, dando
precedenza, nell'ordine, a coloro che hanno riportato il giudizio di
«segnalato profitto» e «buon profitto».
2. A parita' di valutazione, ha la precedenza il frequentatore
meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito
comparativo effettuato ai fini dell'ammissione al corso.
Titolo IV
CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE SPECIALISTICA
Capo I
Corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica
Art. 32
Durata e contenuti dei corsi di aggiornamento
e di formazione specialistica
1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al
presente titolo sono finalizzati all'approfondimento della
preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze
professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di
carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.
2. Il piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al
presente titolo ne fissa i contenuti e la durata, che non puo' essere
inferiore a due giorni lavorativi.
3. Le attivita' formative possono svolgersi anche mediante
applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche,
nonche' presso universita' ed altri organismi di ricerca, pubblici e
privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo
la normativa vigente.
Art. 33
Ammissione, frequenza e modalita' di svolgimento
1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi
predisposti dalla Direzione centrale per le risorse umane e dalle
altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza
istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.
2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi relativi ai corsi di
aggiornamento professionale sono adottati meccanismi di rotazione che
consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici
percorsi formativi di aggiornamento.
3. Per la validita' della partecipazione i frequentatori non devono
risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30
per cento delle giornate di attivita' didattica.
Art. 34
Valutazione del profitto
1. La frequenza con profitto dei corsi e' accertata mediante
modalita' di verifica eventualmente previste e individuate dal piano
della formazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' espressa in un giudizio di
«insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto»,
«segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio
non inferiore a «sufficiente profitto».
3. Per le valutazioni previste in forma di esame finale di
profitto, i giudizi di cui al comma 2 sono espressi altresi' in
trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:
a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;
b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;
c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.
Art. 35
Aggiornamento professionale dei medici
attraverso formazione specialistica
1. All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di
Stato nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.
Art. 36
Corsi di perfezionamento e di specializzazione
1. Le disposizioni di cui al presente titolo, eccetto quelle di cui
agli articoli 32, comma 2, e 33, comma 2, del presente decreto, si
applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.
2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non
puo' essere inferiore a cinque giorni lavorativi.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto, con esclusione di quelle
contenute nel capo V del titolo II relative al tirocinio operativo,
si applicano anche al 107° corso di formazione iniziale per
commissari della Polizia di Stato, fermo restando che:
a) il piano degli studi adottato con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2017
e' applicabile con esclusione degli allegati A) e B);
b) ogni riferimento al tirocinio operativo contenuto nel piano
degli studi deve intendersi riferito al periodo applicativo di cui
agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al 12°
corso di formazione iniziale per direttori tecnici della Polizia di
Stato.
3. Al 34° corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente delle carriere dei funzionari della
Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400.
Art. 38
Corsi di aggiornamento dirigenziale
1. I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art. 2, comma
1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo n. 95 del 2017,
della durata di un mese, sono finalizzati all'approfondimento della
preparazione e al perfezionamento di conoscenze e competenze
professionali dei funzionari su tematiche di carattere giuridico,
gestionale, scientifico e tecnico-professionale, secondo le carriere
di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della
formazione.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche in
modalita' e-learning.
3. Il profitto e' accertato mediante modalita' di verifica
eventualmente previste e individuate dal medesimo piano della
formazione.
Art. 39
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 24
dicembre 2003, n. 400, cessano di applicarsi a decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 1
s'intende riferito alle disposizioni del presente decreto.
Art. 40
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 23 marzo 2018
Il Capo della Polizia
direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018
Interno, foglio n. 811
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