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martedì 22 maggio 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO 2 marzo 2018 Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. (18A03473) (GU n.117 del 22-5-2018)



 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 2 marzo 2018

Modalita' attuative dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze  di
polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'articolo  46,  comma  4,
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. (18A03473)

(GU n.117 del 22-5-2018)



                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in  materia
di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche.»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, recante «Recepimento dell'accordo  sindacale  per  le  Forze  di
polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per  le
Forze di polizia ad  ordinamento  militare  relativi  al  quadriennio
normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»;
  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 46  nella  parte
in cui prevede per i dirigenti delle Forze di polizia ad  ordinamento
civile l'istituzione di un'area  negoziale,  limitata  agli  istituti
normativi  in  materia  di  rapporto  di  lavoro  e  ai   trattamenti
accessori;
  Visto l'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che destina, per l'anno 2018, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno
2020, una parte dello stanziamento  ivi  previsto,  per  l'attuazione
dell'art. 46 del decreto legislativo n. 95 del  2017,  attraverso  il
rinvio ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
  Visto il richiamato art. 46, comma 4, del decreto legislativo n. 95
del  2017,  che  rinvia  ad  un   decreto   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione le modalita'  attuative
di quanto previsto dai commi 2 e 3 dello stesso articolo;
  Visto che lo stesso decreto legislativo n. 95 del 2017 ha previsto,
con decorrenza 1° gennaio 2018, una nuova disciplina per il personale
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, con l'accesso
alla  dirigenza  anche  dei  vice  questori  aggiunti  e   qualifiche
corrispondenti della Polizia di Stato e dei  commissari  coordinatori
penitenziari  del  Corpo  di  polizia   penitenziaria,   nonche'   la
contestuale  istituzione  di  un'area  negoziale  per   il   medesimo
personale dirigente;
  Ritenuto di disciplinare le modalita' attuative dell'area negoziale
per i dirigenti delle Forze di  polizia  ad  ordinamento  civile,  ai
sensi dell'art. 46, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 95
del 2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2016,  con  il  quale  al  Ministro  senza  portafoglio  on.
dott.ssa Maria Anna  Madia  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione on. dott.ssa Maria Anna
Madia;
  Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della  giustizia,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della difesa;

                              Decreta:

                               Art. 1

                       Ambito di applicazione

  1. Ai sensi dell'art. 46,  comma  4,  del  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95,  richiamato  in  premessa,  il  presente  decreto
stabilisce, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le  modalita'  attuative
dell'area negoziale di cui al comma 1 del medesimo art. 46,  relative
alle  procedure  che  disciplinano  gli  istituti   normativi   e   i
trattamenti accessori per i  dirigenti  delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento civile delle carriere dei  funzionari,  a  partire  dalla
qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche corrispondenti e  di
commissario coordinatore penitenziario.
  2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalita'
e per le materie indicate negli articoli seguenti, nel  rispetto  del
principio di sostanziale perequazione dei trattamenti  dei  dirigenti
delle Forze di polizia e delle Forze armate,  anche  in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 46, comma 6, del decreto legislativo n.  95
del 2017, si concludono con l'emanazione di un decreto del Presidente
della Repubblica concernente il personale delle Forze di  polizia  ad
ordinamento civile.

                               Art. 2

                            Provvedimenti

  1. Il decreto del Presidente della Repubblica di  cui  all'art.  1,
comma 2, concernente il personale della Polizia di Stato e del  Corpo
di Polizia Penitenziaria, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del decreto
legislativo n. 95 del 2017, e' emanato a seguito di accordo sindacale
stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro
per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,  che   la
presiede, e dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle  finanze
e della giustizia o dai sottosegretari appositamente  delegati  e  da
una delegazione sindacale, composta dai  rappresentanti  di  ciascuna
delle organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale
del personale dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia
penitenziaria,  individuate  con  decreto   del   Ministro   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione, ai sensi del  predetto
art. 46, comma 3.
  2.  La  titolarita'  all'esercizio  delle  relazioni  sindacali  e'
riconosciuta sulla base del dato associativo e  del  dato  elettorale
secondo i criteri dettati nell'apposito accordo  per  la  definizione
delle modalita' di espressione del dato elettorale e  delle  relative
forme di rappresentanza. In attesa dell'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica di recepimento del  predetto  accordo
si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  5,  comma  4,  fermo
restando  quanto  previsto  dall'art.  7  per  la   fase   di   prima
applicazione del presente decreto.

                               Art. 3

                    Oggetto della contrattazione

  1.  Ai  fini  di  cui  all'art.  2,  comma  1,  sono   oggetto   di
contrattazione,  ai  sensi  dell'art.  46,  comma  2,   del   decreto
legislativo n. 95 del 2017:
  a) il trattamento accessorio;
  b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
  c) il congedo ordinario ed il congedo straordinario;
  d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
  e) i permessi brevi per esigenze personali;
  f) le aspettative, i distacchi ed i permessi sindacali;
  g) il trattamento di missione e di trasferimento;
  h) i  criteri  di  massima  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale;
  i) i criteri di massima per la gestione degli enti  di'  assistenza
del personale.

                               Art. 4

                    Materie riservate alla legge

  1. Per il personale di cui al presente  decreto,  restano  comunque
riservate alla disciplina per legge,  ovvero  per  atto  normativo  o
amministrativo adottato in base  alla  legge,  secondo  l'ordinamento
delle singole amministrazioni, le materie indicate dall'art. 2, comma
4, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

                               Art. 5

                            Procedimento

  1. La procedura per l'emanazione del decreto del  Presidente  della
Repubblica  di  cui  all'art.  2  e'  avviata  dal  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica  amministrazione  almeno  quattro  mesi
prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti.  Entro
lo  stesso  termine,  le  organizzazioni  sindacali   del   personale
dirigente della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria
possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto
della procedura stessa.
  2. Le trattative  per  la  definizione  dell'accordo  sindacale  si
svolgono  in  riunioni  cui   partecipano   i   rapresentanti   delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi e  si  concludono
con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
  3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo
possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei  ministri  ed  ai
Ministri che compongono la delegazione  di  parte  pubblica  le  loro
osservazioni entro il termine di cinque giorni  dalla  sottoscrizione
dell'accordo.
  4.  L'ipotesi  di  accordo  sindacale  e'  corredata  da   appositi
prospetti contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche'
la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con
l'indicazione della copertura finanziaria  complessiva  per  l'intero
periodo di validita' del  predetto  atto,  prevedendo,  altresi',  la
possibilita'  di  prorogarne   l'efficacia   temporale,   ovvero   di
sospenderne l'esecuzione parziale, o totale,  in  caso  di  accertata
esorbitanza dai limiti di spesa. L'ipotesi di accordo  sindacale  non
puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche  a
carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto  a
quanto     stabilito     nel     documento     di      programmazione
economico-finanziaria  approvato  dal  Parlamento,  nella  legge   di
bilancio,  nonche'  nel  bilancio.  In  nessun  caso  possono  essere
previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il  periodo  di
validita' del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma
5, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.
  5.  Il  Consiglio  dei  ministri,  entro  quindici   giorni   dalla
sottoscrizione, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate
le osservazioni di cui al  comma  3,  approva  l'ipotesi  di  accordo
sindacale,  i  cui  contenuti  sono  recepiti  con  il  decreto   del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per il  quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
  6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in  sede  di  esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al  comma  5,
richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2, della legge 14  gennaio  1994,  n.  20,  le  controdeduzioni
devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
  7. La disciplina  emanata  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica di cui al comma 5 ha durata triennale tanto per  la  parte
economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti,  e  conserva  efficacia  fino  alla  data  di
entrata in vigore dei decreti successivi.
  8. Nel caso in cui l'accordo di cui al presente decreto  non  venga
definito entro centocinquanta giorni dall'inizio della procedura,  il
Governo riferisce  alla  Camera  dei  deputati  ed  al  Senato  della
Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi   stabiliti   dai   rispettivi
regolamenti.
  9. Tenuto conto di quanto  previsto  dall'art.  46,  comma  6,  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel corso del procedimento
disciplinato dal presente articolo, il  Dipartimento  della  Funzione
pubblica assicura  il  necessario  raccordo  con  le  amministrazioni
militari interessate al fine di garantire la sostanziale perequazione
dei trattamenti economici accessori e degli  istituti  normativi  dei
dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze
armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia a  ordinamento
civile.

                               Art. 6

              Procedure di raffreddamento dei conflitti

  1.   Al   fine   di   assicurare   la    sostanziale    omogeneita'
nell'applicazione  delle  disposizioni   recate   dal   decreto   del
Presidente della Repubblica di cui  all'art.  2,  le  amministrazioni
interessate provvedono a  reciproci  scambi  di  informazione,  anche
attraverso apposite riunioni.
  2. Le procedure di contrattazione di cui all'art. 2 disciplinano le
modalita' di raffreddamento dei conflitti che eventualmente insorgano
nell'ambito delle rispettive amministrazioni in sede di  applicazione
delle  disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente   della
Repubblica di cui al medesimo art. 2.
  3. Ai predetti fini in sede di  contrattazione  presso  le  singole
amministrazioni  vengono   costituite   commissioni   aventi   natura
arbitrale.
  4. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art.  2  insorgano
contrasti interpretativi di rilevanza generale per tutto il personale
interessato, le amministrazioni e le organizzazioni sindacali possono
ricorrere  al  Ministro  per  la  semplificazione   e   la   pubblica
amministrazione, formulando apposita e  puntuale  richiesta  motivata
per l'esame della questione interpretativa controversa.  Il  Ministro
per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione  entro  trenta
giorni dalla formale richiesta, dopo  aver  acquisito  le  risultanze
delle procedure di cui ai  commi  1  e  2,  puo'  fare  ricorso  alle
delegazioni trattanti l'accordo nazionale di cui all'art. 2, comma 1.
L'esame  della  questione  interpretativa  controversa  di  interesse
generale deve espletarsi nel  termine  di  trenta  giorni  dal  primo
incontro.  Sulla  base  dell'orientamento   espresso   dalle   citate
delegazioni,  il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 27, primo  comma,  n.  2),  della
legge 29 marzo 1983, n. 93, e della legge 23  agosto  1988,  n.  400,
provvede ad emanare conseguenti direttive  contenenti  gli  indirizzi
applicativi per tutte le amministrazioni interessate.

                               Art. 7

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. In fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  fermo
restando lo stanziamento, per il triennio  2018-2020,  delle  risorse
per l'attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 95, di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' previsto quanto segue:
  a) il primo accordo per l'area negoziale di cui all'art. 46,  comma
1, del decreto legislativo n. 95 del 2017  e'  relativo  al  triennio
2018-2020;
  b) ai fini della rappresentativita' per la nuova area  negoziale  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, si calcolano, per il primo accordo  di
cui alla lettera a), fermo restando il numero  di  deleghe  sindacali
non inferiore al 5 per cento, le deleghe  sottoscritte  entro  il  31
dicembre 2017 dai vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti,
nonche'  dai  primi  dirigenti,  dirigenti  superiori   e   dirigenti
generali,  considerando  al  tal  fine   anche   le   federazioni   e
aggregazioni corrispondenti gia' costituite, alla medesima data,  per
l'area negoziale del personale non dirigente;
  c) fermo restando quanto previsto dall'art. 46,  comma  2,  lettera
f), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per l'anno 2018  i
distacchi e  permessi  sindacali,  compresi  i  cumuli  di  permessi,
assegnati alle Organizzazioni sindacali del personale  della  Polizia
di  Stato  e  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,   comprese   le
federazioni   e   aggregazioni   corrispondenti   gia'    costituite,
nell'ambito dell'area negoziale del  personale  non  dirigente  delle
medesime Forze di polizia, possono essere  da  queste  attivati,  nel
limite dei permessi e dei distacchi gia' esistenti  per  la  predetta
area, anche nell'area negoziale dei dirigenti  a  favore  dei  propri
dirigenti sindacali.
  d) la procedura di cui all'art. 5, comma 1, per  il  primo  accordo
previsto dalla lettera a), del presente articolo,  e'  avviata  entro
due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. All'attuazione del  presente  decreto  si  provvede  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  3. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 2 marzo 2018

                                                   Il Ministro: Madia

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 879

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