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giovedì 5 luglio 2018

MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 10 aprile 2018 Disposizioni per i medici extracomunitari. (18A04549) (GU n.154 del 5-7-2018)



 MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 10 aprile 2018

Disposizioni per i medici extracomunitari. (18A04549)

(GU n.154 del 5-7-2018)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute»;
  Visto, in particolare, l'art. 15, comma 2 della citata legge  n.  3
del 2018, che ha aggiunto al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
286,   l'art.   39-ter,   recante   «Disposizioni   per   i    medici
extracomunitari», il quale al comma 1, ha demandato ad un decreto del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con il  Ministro  dell'interno,
la definizione dei requisiti, le modalita' e i criteri di svolgimento
della partecipazione dei  medici  extracomunitari  ad  iniziative  di
formazione o  di  aggiornamento  che  comportano  lo  svolgimento  di
attivita' clinica presso le aziende ospedaliere, aziende  ospedaliere
universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere  scientifico,
nonche' i requisiti per il rilascio del visto di ingresso, in  deroga
alle norme vigenti sul riconoscimento dei titoli esteri;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e  successive  modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286»;
  Visto il decreto interministeriale dell'11  maggio  2011,  n.  850,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  280  del  1°  dicembre  2011,
recante «Definizione delle  tipologie  dei  visti  d'ingresso  e  dei
requisiti per il loro ottenimento»;
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato art.
39-ter , comma 1, del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,
come introdotto dall'art. 15, comma 2 della legge 11 gennaio 2018, n.
3;

                              Decreta:

                               Art. 1

      Requisiti di professionalita' dei medici extracomunitari

  1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in
uno  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,   che   intendono
partecipare  a  iniziative  di  formazione  od   aggiornamento,   che
comportano  lo  svolgimento  di  attivita'  clinica  presso   aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero
e  cura  a  carattere  scientifico,  in   deroga   alle   norme   sul
riconoscimento dei titoli  esteri,  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti:
    a) titolo di formazione medica;
    b) abilitazione all'esercizio della professione medica nel  Paese
in cui esercitano la professione se ivi prevista;
    c) iscrizione all'albo professionale, nel Paese in cui esercitano
la professione se ivi prevista;
    d) assenza di  impedimenti  all'esercizio  della  professione  di
carattere penale e professionale  nel  Paese  in  cui  esercitano  la
professione.
  2. Fermo restando l'obbligo di legalizzazione e traduzione ai sensi
dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, le modalita' per la certificazione dei requisiti di cui
al comma 1 saranno pubblicate sul Portale del Ministero della salute.
  3.  E'  fatta  salva  la  specifica  disciplina  applicabile   agli
stranieri  che  intendono  frequentare  in   Italia   un   corso   di
specializzazione medica.

                               Art. 2

       Modalita' e criteri per lo svolgimento delle iniziative
                   di formazione od aggiornamento

  1. Le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere  universitarie  e
gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  che
intendono ammettere i soggetti di cui all'art.  1,  in  possesso  dei
requisiti  ivi  previsti,  alle  iniziative  di   formazione   o   di
aggiornamento, che comportano lo svolgimento  di  attivita'  clinica,
sono tenuti a trasmettere  al  Ministero  della  salute  la  seguente
documentazione:
    a) dichiarazione del Direttore generale, in  qualita'  di  legale
rappresentante, che attesti la denominazione e la durata del corso  e
che, durante le iniziative  di  formazione  o  di  aggiornamento,  le
attivita' professionali dei soggetti di cui all'art.  1  sono  svolte
esclusivamente  all'interno  della  struttura  e  sotto  la  costante
supervisione di un tutor, regolarmente abilitato all'esercizio  della
professione di medico, nonche' dipendente  della  struttura  sede  di
svolgimento del corso;
    b) documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 1,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), predisposti  secondo  le  modalita'  per  la
certificazione previste dall'art. 1, comma 2;
    c) documentazione che attesti  idonea  copertura  assicurativa  o
analogo  mezzo  di  protezione  personale   o   collettiva   per   la
responsabilita' professionale in cui potrebbero incorrere i  soggetti
di cui all'art. 1.

                               Art. 3

               Rilascio dell'autorizzazione temporanea
              per lo svolgimento dell'attivita' clinica

  1.  Il  Ministero  della  salute,  verificata  la   completezza   e
regolarita' della documentazione trasmessa dalle aziende ospedaliere,
dalle aziende ospedaliere universitarie e dagli istituti di  ricovero
e cura a carattere scientifico ai sensi dell'art. 2, per il  rilascio
del visto di ingresso, adotta il decreto di autorizzazione temporanea
ai sensi dell'art. 39-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286.
  2. Il decreto autorizza, per una durata non superiore a  due  anni,
lo svolgimento di attivita' di carattere sanitario nell'ambito  delle
iniziative di formazione o di  aggiornamento,  esclusivamente  presso
l'azienda  ospedaliera,   l'azienda   ospedaliera   universitaria   e
l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, sotto  la  cui
responsabilita'  e'  organizzata  l'iniziativa  di  formazione  o  di
aggiornamento.
  3. La struttura sede dell'iniziativa di cui all'art. 2 trasmette al
competente Ordine dei medici chirurghi e degli  odontoiatri  l'elenco
nominativo dei medici extracomunitari temporaneamente autorizzati.
  4. L'autorizzazione temporanea di  cui  al  presente  articolo  non
consente in ogni caso l'ammissione alle scuole di specializzazione di
area sanitaria, previste dal decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.
368, e  successive  modificazioni,  ne'  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca.

                               Art. 4

           Requisiti per il rilascio del visto di ingresso

  1. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'art.  3,  il
richiedente presenta domanda di visto all'ufficio consolare, fornendo
i documenti necessari a dimostrare adeguate garanzie circa  mezzi  di
sostentamento, polizza  assicurativa  per  cure  mediche  e  ricoveri
ospedalieri e disponibilita' di un alloggio secondo  quanto  previsto
dal punto  15,  visto  per  «studio»,  dell'allegato  A  del  decreto
interministeriale dell'11 maggio 2011, n. 850, citato in premessa  in
materia di visti di ingresso.

                               Art. 5

                 Rilascio del permesso di soggiorno

  1.  Entro  otto  giorni  lavorativi  dall'ingresso  in  Italia,  lo
straniero chiede il permesso di soggiorno al questore delle provincia
nella quale intende soggiornare.

                               Art. 6

                         Invarianza di oneri

  1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  decreto  non
comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il presente decreto  sara'  inviato  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 10 aprile 2018

                      Il Ministro della salute
                              Lorenzin

                    Il Ministro dell'istruzione,
                  dell'universita' e della ricerca
                               Fedeli

                   Il Ministro degli affari esteri
                 e della cooperazione internazionale
                               Alfano

                      Il Ministro dell'interno
                               Minniti


Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 2018
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro e politiche sociali, foglio n. 2288

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