Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere
unita' di personale, in favore di varie amministrazioni. (18A08348)
(GU n.298 del 24-12-2018)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018;
Visto l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
secondo cui le amministrazioni indicate all'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. Resta escluso dalle disposizioni di cui
al presente comma il personale di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
dicembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di
centoventitre' dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, e in particolare l'art. 35, comma 4,
secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non
economici;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
e l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, secondo cui le
assunzioni sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla
base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il
cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale
non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del
fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in
particolare l'art. 20, commi 1, 2 e 3, concernente il superamento del
precariato nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare del 23 novembre 2017, n. 3 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto
«Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e
superamento del precariato»;
Vista la circolare del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto
«Legge di bilancio 2018 - integrazioni alla circolare del 23 novembre
2017, n. 3»;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018
sottoscritto in data 12 febbraio 2018;
Ritenuta la necessita' di autorizzare, per le amministrazioni di
cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2014, le
assunzioni di cui al succitato art. 20 del decreto legislativo n. 75
del 2017 con le modalita' dell'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto, altresi', l'art. 6, comma 4, del predetto decreto
legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale nelle amministrazioni
statali, il piano triennale di fabbisogno di personale adottato
annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le
finalita' di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano
triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato secondo
le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;
Vista la disposizione transitoria dell'art. 22, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 75 del 2017 secondo cui il divieto di cui
all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 si
applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di
indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter
del decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante
«Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni
di personale da parte delle amministrazioni pubbliche» ed in
particolare il paragrafo 2.3 che chiarisce la disciplina transitoria
in materia di piani dei fabbisogni applicabile ai piani adottati come
atti presupposti del presente provvedimento;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art.
1, comma 1148, lettera a) con il quale si dispone che l'efficacia
delle graduatorie dei concorsi pubblici delle amministrazioni
soggette a limitazioni delle assunzioni, e' prorogata fino al 31
dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla
completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale
termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'art. 35,
comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto la legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare l'art.
1, comma 1148, lettera d) che ha modificato l'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, con il quale si dispone che il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013,
2014, 2015 e 2016, previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'art. 66, commi 9-bis e
13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2018 e le relative
autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2018;
Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, secondo
cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla
verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle
proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio
2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza;
Visto l'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del
2013, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento
dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si
svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di
imparzialita', trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono
organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994,
previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni
interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di
assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere
alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di
reclutamento e selezione»;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con il
quale e' stata disposta la riorganizzazione dell'Associazione
italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge
4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, come modificato dall'art. 1, comma 398, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
Visto l'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 25 novembre 2016
n. 219 con il quale si dispone che «Le camere di commercio, all'esito
del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa di cui al
comma 3, comunicano l'elenco dell'eventuale personale in soprannumero
al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. Il
suddetto personale soprannumerario e' ricollocato, nel rispetto delle
modalita' e dei criteri definiti dal decreto adottato in attuazione
dell'art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
procedure di cui al comma 7, a valere sul dieci per cento delle
facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni
2017 e 2018. Qualora il personale soprannumerario ecceda la soglia
prevista dal periodo precedente, la stessa puo' essere rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare le esigenze di
ricollocamento dello stesso personale presso le Amministrazioni
interessate»;
Vista la nota di Unioncamere n. 0010047 del 2 maggio 2018 inviata
al Dipartimento della funzione pubblica con l'aggiornamento relativo
alla situazione del personale in soprannumero;
Ritenuto, in mancanza di un elenco, ai sensi del predetto art. 3,
comma 5, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno mantenere
la suddetta percentuale del 10%, prevista al fine di garantire
l'eventuale mobilita' del personale dipendente a tempo indeterminato
delle camere di commercio, su futuri budget ove sorgesse la
necessita' di dover riallocare il suddetto personale;
Preso atto delle motivazioni esplicitate dalle amministrazioni
finalizzate alla deroga di cui all'art. 4, comma 3-sexies, del
decreto-legge n. 101 del 2013, fermo restando che prima di indire
nuovi concorsi devono garantire il rispetto dei punti a) e b)
dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 che ha modificato
l'art. 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, sostituendo le parole «secondo periodo» con
le parole «terzo periodo»;
Considerato che, in virtu' della modifica al citato art. 6, comma
6, del decreto legislativo n. 178 del 2012, apportata dal predetto
decreto-legge n. 13 del 2017, al personale della CRI, collocato in
mobilita', ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, in altre amministrazioni pubbliche continua ad
essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico in
godimento, limitatamente a quello fondamentale ed accessorio avente
natura fissa e continuativa, e il trattamento dell'amministrazione di
destinazione, come assegno ad personam riassorbibile in caso di
adeguamenti retributivi e di riconoscimento degli istituti del
trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva
correlati ad obiettivi;
Visto il decreto interministeriale in data 12 luglio 2017 adottato
a seguito del monitoraggio previsto dal succitato art. 3, comma 4,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure correttive
volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del
personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle
assunzioni del personale in regime di diritto pubblico del Consiglio
di Stato, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato;
Viste le richieste e le note integrative delle amministrazioni
destinatarie del presente provvedimento;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri in data
25 luglio 2018, n. 34392 nella quale vengono rappresentati gli oneri
finanziari derivanti dall'applicazione analogica dell'art. 9, comma
31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
Considerato che gli oneri per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale relativo al triennio 2016-2018 per il personale non
dirigente del comparto Funzioni centrali, trovano copertura ai sensi
dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
che conseguentemente i budgets assunzionali riferiti al citato
personale e relativi agli anni 2016 e 2017 sono stati, in alcuni
casi, rivalutati al fine di rendere omogeneo il valore finanziario
delle cessazioni con quello delle assunzioni di personale da disporsi
a decorrere dall'anno 2018 a parita' di inquadramento al fine di non
alterare il tasso di turn over previsto a normativa vigente;
Tenuto conto, con riferimento alle facolta' di assunzione per gli
anni 2015 e 2016, derivanti dalle cessazioni rispettivamente degli
anni 2014 e 2015, dello stato di avanzamento delle procedure di
ricollocazione del personale soprannumerario degli enti di area vasta
e dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e del fatto che le
amministrazioni di cui al presente provvedimento dovranno garantire
la copertura degli oneri connessi con la predetta mobilita' a valere,
ove necessario, anche su budget di anni successivi;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulle predette
richieste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
giugno 2018, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione on. sen. Avv. Giulia Bongiorno;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Presidenza del Consiglio dei ministri
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato il
budget assunzionale sul cumulo delle risorse da cessazione del
personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2016 - budget
2017, come da Tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad
indire procedure di reclutamento nel triennio 2018-2020 per unita' di
personale dirigenziale e non dirigenziale come da Tabella 1 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Le
unita' riportate con riferimento alla procedure di reclutamento di
unita' di categoria A-F1 sono eventualmente ridotte, all'atto
dell'indizione del bando, in misura corrispondente alle unita'
assunte o da assumere mediante scorrimento di graduatorie vigenti, ai
sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013.
Art. 2
Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile
e' autorizzato il budget assunzionale sul cumulo delle risorse da
cessazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno
2016 - budget 2017, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato unita' di personale non dirigenziale sulle risorse da
cessazione del personale non dirigenziale dell'anno 2017 - budget
2018, come da Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
Art. 3
Consiglio di Stato
1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del personale
dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016, dell'anno 2016 - budget
2017 e dell'anno 2017 - budget 2018, unita' di personale di qualifica
dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, sulle risorse da cessazione del personale non
dirigenziale dell'anno 2017 - budget 2018, unita' di personale di
qualifica non dirigenziale, come da Tabella 3 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 4
Corte dei conti
1. La Corte dei conti e' autorizzata ad indire procedure di
reclutamento, nel triennio 2018-2020, per unita' di personale non
dirigenziale, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. La Corte dei conti e' autorizzata ad indire procedure di
reclutamento e ad assumere unita' di personale a tempo indeterminato
nella qualifica di referendario sulle risorse da cessazione 2017 -
budget 2018, come da Tabella 4 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
3. La Corte dei conti e' autorizzata ad assumere unita' di
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale sulle
risorse da cessazione 2017 - budget 2018, come da Tabella 4 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. La Corte dei conti e' autorizzata ad assumere unita' di
personale a tempo indeterminato nella qualifica di dirigente sulle
risorse da cessazione 2017 - budget 2018, come da Tabella 4 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 5
Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria
1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione
giudiziaria e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle
risorse da cessazione 2017-budget 2018, personale non dirigenziale,
come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del
presente provvedimento.
Art. 6
Ministero della giustizia - Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria
1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita'
di personale non dirigenziale sulle risorse da cessazione 2017 -
budget 2018, come da Tabella 6 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 7
Ministero per i beni e le attivita' culturali
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad indire procedure di reclutamento per unita' di personale di
qualifica dirigenziale, sulle risorse del triennio 2018-2020, come da
Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale dirigenziale,
sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018, come da Tabella 7
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018, come da
Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 8
Ministero dello sviluppo economico
1. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato ad assumere
a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da cessazione del
personale dirigenziale e non dirigenziale dell'anno 2017 - budget
2018, unita' di personale dirigenziale e non dirigenziale, come da
Tabella 8 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 9
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
1. Al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
e' autorizzato il budget assunzionale 2017 sulle risorse da
cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2016, come da Tabella
9 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 10
Agenzia per la promozione all'estero e la internazionalizzazione
delle imprese italiane - ITA-ICE
1. L'Agenzia per la promozione all'estero e la
internazionalizzazione delle imprese italiane e' autorizzata ad
assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle risorse da
cessazione del personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale
dell'anno 2017-budget 2018, unita' di personale di qualifica
dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 10 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 11
Istituto nazionale previdenza sociale
1. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato ad indire
procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, sulle
risorse da cessazione del personale dirigenziale dell'anno 2013 -
budget 2014 unita' di personale non dirigenziale, come da Tabella 11
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
2. All'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato il
budget assunzionale 2015 sulle risorse da cessazione del personale
dirigenziale dell'anno 2014, sul quale grava la mobilita' della
C.R.I., come da Tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante
del presente provvedimento.
3. L'Istituto nazionale previdenza sociale e' autorizzato sul
cumulo delle risorse da cessazione 2015 - budget 2016, cessazione
2016 - budget 2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale, ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato
unita' di personale di qualifica non dirigenziale, come da Tabella 11
allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
4. Ai soli fini ricognitivi gravano altresi', sul cumulo delle
risorse da cessazione 2015 - budget 2016, cessazione 2016 - budget
2017 del personale dirigenziale e non dirigenziale la mobilita' del
personale della C.R.I, come da Tabella 11 allegata, che costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Art. 12
Agenzia industrie e difesa
1. L'Agenzia industrie e difesa e' autorizzata ad indire procedure
di reclutamento per unita' di personale non dirigenziale sulle
risorse da cessazione dell'anno 2017 - budget 2018 del personale non
dirigenziale, come da tabella 12 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. L'Agenzia industrie e difesa e' autorizzata ad assumere unita'
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato sulle risorse da
cessazione dell'anno 2017 - budget 2018 del personale non
dirigenziale, tramite procedure di stabilizzazione di cui all'art.
20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
utilizzando le risorse riconducibili all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare
medio nel triennio 2015 - 2017, come da Tabella 12 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 13
Agenzia per l'Italia digitale
1. L'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata ad assumere, sul
cumulo delle risorse da cessazione di personale dirigenziale e non
dirigenziale dell'anno 2015 - budget 2016, dell'anno 2016 - budget
2017 e dell'anno 2017 - budget 2018, unita' di personale
dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale e' autorizzata ad assumere a
tempo indeterminato sulle risorse da cessazione 2014 - budget 2015 di
personale non dirigenziale, unita' di personale di qualifica non
dirigenziale, come da Tabella 13 allegata, che costituisce parte
integrante del presente provvedimento.
Art. 14
Ministero della salute
1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato, tramite procedure di stabilizzazione di cui all'art.
20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017, unita' di
personale non dirigenziale, utilizzando le risorse assimilabili
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura
corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015 - 2017, come
da Tabella 14 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 15
Ministero della giustizia -
Dipartimento giustizia minorile
1. Il Ministero della giustizia - dipartimento giustizia minorile
e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato sulle risorse da
cessazione 2017 - budget 2018 personale non dirigenziale, come da
Tabella 15 allegata, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento.
Art. 16
Parco nazionale dell'arcipelago toscano
1. Il Parco nazionale dell'arcipelago toscano e' autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato,
tramite procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75 del 2017, unita' di personale non
dirigenziale, utilizzando le risorse di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio
2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare
medio nel triennio 2015 - 2017, come da Tabella 16 allegata, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art. 17
Disposizioni generali
1. Le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni per
unita' di personale appartenenti a categorie o profili diversi
rispetto a quelli autorizzati con il presente decreto ovvero
all'utilizzazione del budget residuo, possono avanzare richiesta di
rimodulazione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione
ed il lavoro pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, che
valuteranno la richiesta, nel rispetto della normativa vigente e
delle risorse finanziarie autorizzate con il presente provvedimento.
2. Resta fermo, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge n.
101 del 2013, che l'avvio delle procedure concorsuali e lo
scorrimento delle graduatorie di altre amministrazioni autorizzati
con il presente decreto, salvo deroghe consentite da leggi speciali,
sono subordinati:
a) all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate;
b) all'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati
nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º
gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo
un criterio di equivalenza.
3. L'avvio delle procedure concorsuali autorizzate con il presente
provvedimento e', altresi', subordinato alla verifica, da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione
pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato delle modalita' di svolgimento
delle procedure concorsuali con riferimento alle previsioni dell'art.
4, comma 3-quinquies, del decreto-legge n. 101 del 2013.
4. Con riferimento alle autorizzazioni a bandire procedure di
reclutamento per dirigenti resta ferma quanto previsto dall'art. 7,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70.
5. L'avvio delle procedure concorsuali e le assunzioni autorizzati
con il presente provvedimento restano, altresi', subordinati alla
sussistenza di corrispondenti posti vacanti in dotazione organica,
tanto alla data di emanazione del bando, quanto alla data delle
assunzioni, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge.
6. Le amministrazioni di cui alle Tabelle allegate sono tenute a
trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2019, per le necessarie
verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro
pubblico, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il
personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da
sostenere, anche con riferimento al personale acquisito mediante
procedure di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 425, della legge
n. 190 del 2014 e del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 novembre 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Bongiorno
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Tria
Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2018,
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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