MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 gennaio 2019
Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno
biologico per lesioni di lieve entita', derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
(19A00712)
(GU n.29 del 4-2-2019)
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il
Codice delle assicurazioni private, modificato dal decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 74;
Visto in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto Codice,
novellato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, ai sensi del quale gli
importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entita' derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1 del medesimo
articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai
ed impiegati, accertata dall'ISTAT;
Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2018, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 145 del 25 giugno 2018;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 17
luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del Codice,
con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono
stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice
ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2017;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico in data 17 luglio 2017, applicando
la maggiorazione dello 0,4% pari alla variazione percentuale del
predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2018;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal mese di aprile 2018, gli importi indicati nel
comma 1 dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private e
rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 17 luglio 2017,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
ottocentosette euro e zerouno centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo al valore del primo punto di invalidita', di cui
alla lettera a);
quarantasette euro e zerosette centesimi, per quanto riguarda
l'importo relativo ad ogni giorno di inabilita' assoluta, di cui alla
lettera b).
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2019
Il Ministro: Di Maio
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lunedì 4 febbraio 2019
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