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mercoledì 20 febbraio 2019
N. 19 ORDINANZA 22 gennaio - 14 febbraio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse ‒ Tassa automobilistica ‒ Fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione e obbligo del pagamento della tassa automobilistica. - Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», art. 1, comma 182. - (GU n.8 del 20-2-2019 )
N. 19 ORDINANZA 22 gennaio - 14 febbraio 2019
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposte e tasse ‒ Tassa automobilistica ‒ Fermo del veicolo disposto
dall'agente della riscossione e obbligo del pagamento della tassa
automobilistica.
- Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria
regionale 2013)», art. 1, comma 182.
-
(GU n.8 del 20-2-2019 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici :Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI,
Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de
PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,
Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANO', Luca
ANTONINI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma
182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e
pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria
regionale 2013)», promosso dalla Commissione tributaria provinciale
di Napoli, sezione 19, nel procedimento tra Silvio Giannattasio e la
Regione Campania, con ordinanza del 6 marzo 2017, iscritta al n. 128
del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2017.
Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
udito nella udienza pubblica del 22 gennaio 2019 il Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
udito l'avvocato Alberto Armenante per la Regione Campania.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso contro la
Regione Campania, per l'annullamento di un avviso di accertamento
emesso per mancato pagamento della tassa automobilistica (per l'anno
2013), che il ricorrente assumeva non dovuta in quanto relativa a
periodo in cui l'autovettura di sua proprieta' era gravata da fermo
amministrativo - l'adita Commissione tributaria provinciale di
Napoli, sezione 19, premessane la rilevanza, ha sollevato, con
l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6 maggio
2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge
finanziaria regionale 2013)» (norma poi abrogata dall'art. 19, comma
4, lettera b, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017, n.
3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania - Legge
di stabilita' regionale 2017», ma reintrodotta, in termini analoghi,
dall'art. 1, comma 21, della legge reg. Campania 31 marzo 2017, n.
10, recante «Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa
e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla
stabilita' regionale per il 2017»);
che, secondo la rimettente, il denunciato art. 1, comma 182,
della legge reg. Campania n. 5 del 2013 (che e', ratione temporis, la
disposizione applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio a quo)
- con il prevedere che «[i]l fermo del veicolo disposto dall'agente
di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente
della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie che fanno
venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica [...]»
- contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, in relazione all'art. 5, comma trentasettesimo, del
decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1983, n. 53, e con l'art. 119, secondo comma, Cost. E cio' per le
medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288 del
2012 (alle cui motivazioni il giudice a quo fa rinvio) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale di altra norma regionale (a suo
avviso) di analogo contenuto [art. 10 della legge della Regione
Marche 28 dicembre 2011, n. 28, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012/2014 della
Regione (Legge finanziaria 2012)»];
che, in questo giudizio incidentale, si e' costituita, ed ha
depositato memoria, la Regione Campania, che ha concluso per la
inammissibilita' o, in subordine, per la non fondatezza della
prospettata questione di legittimita' costituzionale.
Considerato che, con sentenza n. 47 del 2017, questa Corte ha
gia' dichiarato non fondate le questioni di legittimita'
costituzionale delle disposizioni, di contenuto analogo a quella ora
in esame, di cui all'art. 8-quater, comma 4, della legge della
Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse
automobilistiche regionali) e all'art. 9 della legge della Regione
Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi
regionali), identicamente sollevate in riferimento agli artt. 117,
secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, oltre che (con
riguardo alla legge della Regione Emilia-Romagna) all'art. 3, della
Costituzione. E, con successiva ordinanza n. 192 del 2018, ha
dichiarato manifestamente infondata la riproposta questione di
legittimita' costituzionale del predetto art. 8-quater, comma 4,
della legge reg. Toscana n. 49 del 2003;
che, in dette decisioni, questa Corte ha, infatti,
rispettivamente, chiarito e ribadito come il "fermo amministrativo" -
al quale e' correlata l'esenzione dal pagamento del tributo prevista
dall'art. 5, comma trentasettesimo, del decreto-legge 30 dicembre
1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito nella legge
28 febbraio 1983, n. 53, e cui identicamente si riferiva, escludendo
l'esenzione stessa, la disposizione della Regione Marche, per cio'
caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 - sia diverso dal cosiddetto
"fermo fiscale". Atteso anche che a quest'ultimo «non poteva
evidentemente riferirsi la norma di esenzione del 1982, in quanto
solo successivamente il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30,
ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all'interno dell'art.
(91-bis, poi rifluito nell'art.) 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, come
misura di garanzia del credito di enti pubblici e non come sanzione
conseguente a violazione di norma del codice della strada»;
che l'esclusione della sospensione dell'obbligo di pagamento
della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura
disposto dall'agente della riscossione - quale propriamente prevista
dal censurato art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6
maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania
(Legge finanziaria regionale 2013)» - non si pone, dunque, in
contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di
fermo adottato dall'autorita' amministrativa o da quella giudiziaria)
disposta, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, come
convertito in legge; e rientra, invece, nella regola -
innovativamente introdotta dallo stesso d.l. - che vuole quel tributo
correlato non piu' alla circolazione, ma alla proprieta' del mezzo
(sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque, alla ricorrenza di un
titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo
(usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);
che, rispetto a tali motivazioni, nessuna replica ne' alcun
argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;
che la questione sollevata dalla rimettente e', pertanto,
manifestamente infondata.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della
Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della
Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», sollevata, in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale
di Napoli, sezione 19, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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