Translate

mercoledì 20 febbraio 2019

N. 19 ORDINANZA 22 gennaio - 14 febbraio 2019 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse ‒ Tassa automobilistica ‒ Fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione e obbligo del pagamento della tassa automobilistica. - Legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)», art. 1, comma 182. - (GU n.8 del 20-2-2019 )





N. 19 ORDINANZA 22 gennaio - 14 febbraio 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse ‒ Tassa automobilistica ‒ Fermo del veicolo  disposto
  dall'agente della riscossione e obbligo del pagamento  della  tassa
  automobilistica.
- Legge  della  Regione  Campania  6  maggio  2013,  n.  5,   recante
  «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  2013  e
  pluriennale 2013-2015 della  Regione  Campania  (Legge  finanziaria
  regionale 2013)», art. 1, comma 182.


(GU n.8 del 20-2-2019 )

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:
Presidente:Giorgio LATTANZI;
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco  MODUGNO,  Augusto  Antonio  BARBERA,
  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca
  ANTONINI,

     
    ha pronunciato la seguente

                              ORDINANZA

    nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
182, della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5,  recante
«Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2013   e
pluriennale  2013-2015  della  Regione  Campania  (Legge  finanziaria
regionale 2013)», promosso dalla Commissione  tributaria  provinciale
di Napoli, sezione 19, nel procedimento tra Silvio Giannattasio e  la
Regione Campania, con ordinanza del 6 marzo 2017, iscritta al n.  128
del registro ordinanze 2017 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2017.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
    udito nella udienza pubblica  del  22  gennaio  2019  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli;
    udito l'avvocato Alberto Armenante per la Regione Campania.
    Ritenuto che - nel  corso  di  un  giudizio  promosso  contro  la
Regione Campania, per l'annullamento di  un  avviso  di  accertamento
emesso per mancato pagamento della tassa automobilistica (per  l'anno
2013), che il ricorrente assumeva non dovuta  in  quanto  relativa  a
periodo in cui l'autovettura di sua proprieta' era gravata  da  fermo
amministrativo  -  l'adita  Commissione  tributaria  provinciale   di
Napoli, sezione  19,  premessane  la  rilevanza,  ha  sollevato,  con
l'ordinanza in epigrafe,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania  6  maggio
2013, n. 5, recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della  Regione  Campania  (Legge
finanziaria regionale 2013)» (norma poi abrogata dall'art. 19,  comma
4, lettera b, della legge della Regione Campania 20 gennaio 2017,  n.
3, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2017-2019 della Regione Campania -  Legge
di stabilita' regionale 2017», ma reintrodotta, in termini  analoghi,
dall'art. 1, comma 21, della legge reg. Campania 31  marzo  2017,  n.
10, recante «Misure per l'efficientamento dell'azione  amministrativa
e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla
stabilita' regionale per il 2017»);
    che, secondo la rimettente, il  denunciato  art.  1,  comma  182,
della legge reg. Campania n. 5 del 2013 (che e', ratione temporis, la
disposizione applicabile alla fattispecie oggetto del giudizio a quo)
- con il prevedere che «[i]l fermo del veicolo  disposto  dall'agente
di riscossione, ai sensi dell'art.  86  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 602/1973, non rientra tra le fattispecie  che  fanno
venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica [...]»
- contrasterebbe con l'art. 117, secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione, in relazione all'art.  5,  comma  trentasettesimo,  del
decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.   953   (Misure   in   materia
tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge  28  febbraio
1983, n. 53, e con l'art. 119, secondo comma, Cost.  E  cio'  per  le
medesime ragioni per le quali la sentenza di questa Corte n. 288  del
2012 (alle cui motivazioni il giudice a quo fa rinvio) ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  di  altra  norma  regionale  (a  suo
avviso) di analogo contenuto  [art.  10  della  legge  della  Regione
Marche  28  dicembre  2011,  n.  28,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale  2012/2014  della
Regione (Legge finanziaria 2012)»];
    che, in questo giudizio incidentale,  si  e'  costituita,  ed  ha
depositato memoria, la Regione  Campania,  che  ha  concluso  per  la
inammissibilita'  o,  in  subordine,  per  la  non  fondatezza  della
prospettata questione di legittimita' costituzionale.
    Considerato che, con sentenza n. 47 del  2017,  questa  Corte  ha
gia'  dichiarato   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale delle disposizioni, di contenuto analogo a quella  ora
in esame, di cui  all'art.  8-quater,  comma  4,  della  legge  della
Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia  di  tasse
automobilistiche regionali) e all'art. 9 della  legge  della  Regione
Emilia-Romagna 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia  di  tributi
regionali), identicamente sollevate in riferimento  agli  artt.  117,
secondo comma, lettera e), e  119,  secondo  comma,  oltre  che  (con
riguardo alla legge della Regione Emilia-Romagna) all'art.  3,  della
Costituzione. E,  con  successiva  ordinanza  n.  192  del  2018,  ha
dichiarato  manifestamente  infondata  la  riproposta  questione   di
legittimita' costituzionale del  predetto  art.  8-quater,  comma  4,
della legge reg. Toscana n. 49 del 2003;
    che,   in   dette   decisioni,   questa   Corte   ha,    infatti,
rispettivamente, chiarito e ribadito come il "fermo amministrativo" -
al quale e' correlata l'esenzione dal pagamento del tributo  prevista
dall'art. 5, comma trentasettesimo,  del  decreto-legge  30  dicembre
1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito  nella  legge
28 febbraio 1983, n. 53, e cui identicamente si riferiva,  escludendo
l'esenzione stessa, la disposizione della Regione  Marche,  per  cio'
caducata dalla sentenza n. 288 del 2012 - sia diverso dal  cosiddetto
"fermo  fiscale".  Atteso  anche  che  a  quest'ultimo  «non   poteva
evidentemente riferirsi la norma di esenzione  del  1982,  in  quanto
solo successivamente  il  decreto-legge  31  dicembre  1996,  n.  669
(Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e  contabile
a completamento della manovra di finanza pubblica per  l'anno  1997),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997,  n.  30,
ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo,  all'interno  dell'art.
(91-bis, poi rifluito nell'art.) 86 del d.P.R. n. 602 del 1973,  come
misura di garanzia del credito di enti pubblici e non  come  sanzione
conseguente a violazione di norma del codice della strada»;
    che l'esclusione  della  sospensione  dell'obbligo  di  pagamento
della tassa  automobilistica  nel  periodo  di  fermo  della  vettura
disposto dall'agente della riscossione - quale propriamente  prevista
dal censurato art. 1, comma 182, della legge della Regione Campania 6
maggio 2013, n.  5,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione  Campania
(Legge finanziaria  regionale  2013)»  -  non  si  pone,  dunque,  in
contrasto con la esenzione dal  tributo  (nella  diversa  ipotesi  di
fermo adottato dall'autorita' amministrativa o da quella giudiziaria)
disposta, in via di  eccezione,  dal  d.l.  n.  953  del  1982,  come
convertito  in   legge;   e   rientra,   invece,   nella   regola   -
innovativamente introdotta dallo stesso d.l. - che vuole quel tributo
correlato non piu' alla circolazione, ma alla  proprieta'  del  mezzo
(sentenza n. 47 del 2017) ovvero, comunque,  alla  ricorrenza  di  un
titolo equipollente, idoneo a legittimare  il  possesso  del  veicolo
(usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio);
    che, rispetto a  tali  motivazioni,  nessuna  replica  ne'  alcun
argomento di segno contrario si rinviene nella ordinanza in esame;
    che  la  questione  sollevata  dalla  rimettente  e',   pertanto,
manifestamente infondata.

     

                          per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE

    dichiara   la   manifesta   infondatezza   della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge della
Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale 2013 e  pluriennale  2013-2015  della
Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013)»,  sollevata,  in
riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo
comma, della Costituzione, dalla Commissione  tributaria  provinciale
di Napoli, sezione 19, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 2019.

                                F.to:
                    Giorgio LATTANZI, Presidente
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore
                     Roberto MILANA, Cancelliere

    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2019.

                   Il Direttore della Cancelleria
                        F.to: Roberto MILANA


Nessun commento: