LUNEDÌ 23 SETTEMBRE 2019 12.48.02
= Privacy: Garante, diritto a oblio in web anche per chi si riabilita =
(AGI) - Roma, 23 set. - La permanenza in rete di notizie di cronaca giudiziaria non aggiornate puo' rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona: il diritto all'oblio va riconosciuto anche a chi e' stato riabilitato dopo una condanna. Il principio e' stato affermato dal Garante della privacy, che ha ordinato a Google la rimozione di due Url che rimandavano ad informazioni giudiziarie non piu' rappresentative della attuale situazione di un imprenditore. "L'interessato - spiega il Garante - dopo aver tentato di far deindicizzare le pagine direttamente a Google, si era rivolto all'Autorita' lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni obsolete e non aggiornate". Per questo motivo aveva chiesto al Garante di ordinare a Google la rimozione dai risultati di ricerca di due Url, reperibili digitando il proprio nominativo, che contenevano informazioni su una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto nel 2007 e sulla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel 2010. Nelle pagine web pero' non vi era alcuna traccia della successiva riabilitazione che l'uomo aveva chiesto e ottenuto nel 2013. Nel giudicare fondato il reclamo ed ordinare la deindicizzazione, l'Autorita' ha ritenuto che "l'ulteriore trattamento dei dati realizzato attraverso la persistente reperibilita' in rete degli Url contestati - nonostante la riabilitazione e il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti - determinasse un impatto sproporzionato sui diritti dell'interessato, che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere la vicenda. La persistenza in rete di tali informazioni giudiziarie non aggiornate, infatti, non e' in linea con i principi alla base dell'istituto della riabilitazione, il quale, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona". (AGI) Bas 231247 SET 19 NNNN
= Privacy: Garante, diritto a oblio in web anche per chi si riabilita =
(AGI) - Roma, 23 set. - La permanenza in rete di notizie di cronaca giudiziaria non aggiornate puo' rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona: il diritto all'oblio va riconosciuto anche a chi e' stato riabilitato dopo una condanna. Il principio e' stato affermato dal Garante della privacy, che ha ordinato a Google la rimozione di due Url che rimandavano ad informazioni giudiziarie non piu' rappresentative della attuale situazione di un imprenditore. "L'interessato - spiega il Garante - dopo aver tentato di far deindicizzare le pagine direttamente a Google, si era rivolto all'Autorita' lamentando il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla permanenza in rete di informazioni obsolete e non aggiornate". Per questo motivo aveva chiesto al Garante di ordinare a Google la rimozione dai risultati di ricerca di due Url, reperibili digitando il proprio nominativo, che contenevano informazioni su una vicenda giudiziaria che lo aveva visto coinvolto nel 2007 e sulla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel 2010. Nelle pagine web pero' non vi era alcuna traccia della successiva riabilitazione che l'uomo aveva chiesto e ottenuto nel 2013. Nel giudicare fondato il reclamo ed ordinare la deindicizzazione, l'Autorita' ha ritenuto che "l'ulteriore trattamento dei dati realizzato attraverso la persistente reperibilita' in rete degli Url contestati - nonostante la riabilitazione e il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti - determinasse un impatto sproporzionato sui diritti dell'interessato, che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere la vicenda. La persistenza in rete di tali informazioni giudiziarie non aggiornate, infatti, non e' in linea con i principi alla base dell'istituto della riabilitazione, il quale, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona". (AGI) Bas 231247 SET 19 NNNN
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