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lunedì 23 settembre 2019

Corte Costituzionale 2019: Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Regime di procedibilità - Mancata previsione della procedibilità a querela - Contrasto con la legge delega n. 103 del 2017.



Reg. ord. n. 3 del 2019 pubbl. su G.U. del 30/01/2019 n. 5
Ordinanza del Tribunale di La Spezia del 08/10/2018
Notifica del 02/11/2018
Tra: S. C. S.

Oggetto:
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Regime di procedibilità - Mancata previsione della procedibilità a querela - Contrasto con la legge delega n. 103 del 2017.



Norme impugnate
Num. Art. Co. Nesso
decreto legislativo 10/04/2018 36

Parametri costituzionali
Num. Art. Co. Nesso
Costituzione 76
legge 23/06/2017 103 1 16 lett. a)

Camera di Consiglio del 25 settembre 2019 rel. VIGANO'



Testo dell'ordinanza
N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 ottobre 2018

Ordinanza  dell'8  ottobre  2018  del  Tribunale  di  La  Spezia  nel
procedimento penale a carico S. C. S. .

Reati e pene -  Lesioni  personali  stradali  gravi  o  gravissime  -
  Mancata previsione della procedibilita' a querela.
- Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica
  della disciplina del regime di procedibilita' per taluni  reati  in
  attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a)
  e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103).


(GU n. 5 del 2019-01-30)


                       TRIBUNALE DELLA SPEZIA
                           Sezione penale

    Il giudice Fabrizio Garofalo, letti gli atti del procedimento nei
confronti di: S. C.  S.,  nata  il  ...  a  ...,  difesa  di  fiducia
dall'Avv. Silvio Petta del foro della Spezia, imputata del delitto p.
e p. dall'art. 590-bis, primo  e ottavo  comma,  codice  penale,  per
avere, alla guida dell'autovettura FIAT 600, targata AV 253  MR,  per
colpa consistita in negligenza,  imprudenza,  nonche'  in  violazione
delle norme sulla disciplina della  circolazione  stradale  (ex  art.
145, 4° e 10° comma) ed in particolare, per avere omesso di concedere
la precedenza al motociclo Hupper, targato  ...  condotto  da  N.  F.
giunta all'intersezione con via Bixio, mentre percorreva  Via  Napoli
con direzione monte, cagionato al predetto N. F. e a F.  N.,  lesioni
personali gravi consistite rispettivamente in sublussazione  acroniom
claveare sx,  giudicate  guaribili  in  giorni  quaranta  (40)  e  in
frattura scomposta di tibia  e  perone  sx,  giudicate  guaribili  in
giorni sessanta (60).
    Con l'aggravante di aver cagionato lesioni a piu' persone.
    Fatto accaduto in La Spezia il 31 ottobre 2016.
    In cui sono p.o.
        N. F. nato a ... l'... e residente alla via ... n. ...
        F. N. nata a ... e residente alla via ... n. ...

                               Osserva

    Questo Tribunale  intende  sollevare  questione  di  legittimita'
costituzionale del decreto legislativo n.  36  del  10  aprile  2018,
nella parte in  cui,  in  possibile  violazione  dell'art.  76  della
Costituzione. non prevede la procedibilita' a  querela  anche  per  i
delitti previsti dall'art. 590-bis, comma 1 codice penale, e cio'  in
contrasto con quanto stabilito dall'art.  1,  comma  16,  lettera  a)
dalla legge delega n.  103  del  27  giugno  2017  che  assegnava  al
Governo, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore,  il
compito  di  adottare  decreti  legislativi,  con  cui,  fra  l'altro
«prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la  persona
puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con  la  pena  edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o
alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il  delitto  di
cui all'art.  610  del  codice  penale,  e  per  i  reati  contro  il
patrimonio  previsti  dal  codice  penale,  salva  in  ogni  caso  la
procedibilita'  di  ufficio  qualora  ricorra  una   delle   seguenti
condizioni: 1)  la  persona  offesa  sia  incapace  per  eta'  o  per
infermita': 2) ricorrano circostanze aggravanti ad  effetto  speciale
ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del  codice  penale;  3)
nei reati contro il patrimonio, danno arrecato  allo  persona  offesa
sia di rilevante gravita'.
Sulla rilevanza della questione
    Nei confronti dell'imputata veniva emesso decreto di citazione  a
giudizio di fronte al giudice del dibattimento  del  Tribunale  della
Spezia per il reato sopra indicato e, all'udienza del 17 aprile 2018,
veniva  ammesso  rito  abbreviato  subordinato  all'espletamento   di
perizia medico legale in merito alle lesioni subite da N. F.
    Il quesito peritale veniva esteso anche alle lesioni riportate  a
seguito del sinistro da F. N..
    Alla luce  di  quanto  evidenziato  nell'elaborato  peritale,  la
durata della malattia conseguente  al  sinistro  di  cui  sopra.  per
quanto riguarda N. F., risultava contenuta nei 20 giorni, mentre, con
riferimento a F. N. era pari a giorni 70.
    Dagli atti del dossier investigativo - CNR Polizia municipale  di
La Spezia del 2 marzo 2017 e relativi allegati,  fra  cui  i  rilievi
dell'incidente  stradale  ed   i   certificati   medici   -   emerge,
inequivocabilmente che il sinistro in occasione del quale le  persone
offese riportavano lesioni personali,  era  stato  determinato  della
condotta di  guida  dell'imputata,  sicuramente  colposa,  in  quanto
tenuta in violazione delle norme regolanti la circolazione  stradale:
la vettura alla cui guida vi  era  l'imputata,  nell'attraversare  un
incrocio. in violazione  delle  regole  sulla  precedenza,  andava  a
collidere con un motociclo che stava transitando: le  persone  offese
che vi si  trovavano  a  bordo,  a  seguito  ed  a  causa  dell'urto,
riportavano le lesioni personali riscontrate dal perito.
    Ebbene, come emerso anche  da  quanto  indicato  nel  verbale  di
udienza del 14 settembre 2018, le vittime non sporgevano querela.
    Alla luce di cio', per quanto riguarda le lesioni  subite  da  N.
F., in quanto giudicate guarite entro i 20 giorni,  riqualificato  il
reato nell'ipotesi di cui all'art. 590 codice penale, si  impone  una
pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.
    Diversamente, con riferimento alle lesioni riportate  da  F.  N.,
poiche' guarite in 70 giorni, e'  configurabile  il  delitto  di  cui
all'art. 590-bis comma 1 c.p. contestato dal  pubblico  ministero,  e
sicuramente provato, cosi' come sopra evidenziato.
    Trattandosi di delitto procedibile di ufficio,  evidentemente  il
processo non potrebbe che concludersi con una  sentenza  di  condanna
nei confronti dell'imputata, per il reato di  cui  all'art.  590-bis,
comma 1 c.p., commesso ai danni di F. N.
    Al contrario, se il reato fosse stato procedibile a querela,  non
essendo  la  stessa  stata  sporta  dalla  vittima,  il  processo  si
concluderebbe anche per il delitto di cui all'art. 590-bis, comma  1,
codice penale commesso nei confronti di F. N., con una  pronuncia  di
non doversi procedere per mancanza di querela.
    E'   quindi   evidente   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale e' rilevante.
Sulla non manifesta infondatezza
    A proposito si deve sottolineare che l'art. 1, comma 16,  lettera
a), della legge delega n. 103 del 27 giugno 2017 con l'art. 1,  comma
16, lettera a), assegnava al Governo il compito, entro un anno  dalla
sua entrata in vigore, di adottare decreti legislativi, con cui,  fra
l'altro «prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro  la
persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria  o  con  la  pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a  quattro  anni,  sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per  il
delitto di cui all'art. 610 del codice penale, e per i  reati  contro
il patrimonio previsti dal codice  penale,  salva  in  ogni  caso  la
procedibilita'  di  ufficio  qualora  ricorra  una   delle   seguenti
condizioni: 1)  la  persona  offesa  sia  incapace  per  eta'  o  per
infermita': 2) ricorrano circostanze aggravanti ad  effetto  speciale
ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del  codice  penale;  3)
nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa
sia di rilevante gravita'.
    Ebbene il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile  2018  ometteva
di prevedere la procedibilita' a querela dei delitti di cui  all'art.
590-bis, comma 1 del codice penale, secondo cui «chiunque cagioni per
colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da
tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre  anni  per  le
lesioni gravissime».
    La  mancata  previsione  della  procedibilita'  a   querela   non
costituiva l'oggetto di una  mera  dimenticanza,  emendabile  tramite
l'adozione di altro decreto legislativo.
    Si deve evidenziare al proposito che,  a  prescindere  dall'ormai
avvenuta scadenza del termine  annuale  entro  il  quale  il  decreto
legislativo «integrativo» avrebbe dovuto essere  emesso,  la  mancata
previsione della procedibilita'  a  querela  per  i  delitti  di  cui
all'art. 590-bis, comma 1, del codice penale, costituiva l'oggetto di
una specifica scelta da  parte  del  Governo,  come  emerge  in  modo
inequivocabile dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n.
36 del 10 aprile 2018.
    In detta  relazione,  a  pag.  7,  si  giustificava  tale  scelta
evidenziando che il caso in questione rientrava nell'ipotesi prevista
dall'art. 1, comma 16, lettera a) n.  1  della  legge  delega  e,  in
particolare in quella dello stato di incapacita' della persona offesa
per  infermita',  che  giustificava  la  mancata   estensione   della
procedibilita' a querela ai delitti di cui all'art. 590-bis, comma 1,
c.p.
    In  sostanza,  per  giustificare  la  mancata  previsione   della
procedibilita' a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, comma l
del codice penale, si equiparava la vittima di un sinistro  stradale,
che ha  subito,  proprio  a  causa  del  sinistro,  lesioni  gravi  o
gravissime,  ad  una  persona  offesa  che  si  trova  in  stato   di
incapacita' per infermita' o eta'.
    L'assunto non pare possa condividersi.
    Ritiene il Tribunale che, con la previsione di cui  dall'art.  1,
comma 16, lettera a) n. 1 della legge delega, si intendesse escludere
la generale procedibilita' a querela per quei delitti,  che,  sebbene
puniti con una pena non superiore a  quattro  anni,  erano  posti  in
essere  ai  danni  di  una  persona  offesa  che  gia'  prima   della
commessione del reato si trovava in stato di incapacita' per  eta'  o
infermita': e cio' per l'ovvio motivo che le persone  in  tale  stato
non sono in grado di sporgere querela.
    La situazione e' diversa da quella della vittima di  un  sinistro
stradale che ha  riportato  lesioni  gravi  o  gravissime  a  seguito
dell'incidente: si pensi alla persona che a  bordo  di  una  vettura,
tamponata da altra, subisca il  c.d.  «colpo  di  frusta»,  che  puo'
determinare una malattia dalla  durata  anche  di  molti  giorni:  e'
evidente che tale persona non si trova in stato  di  incapacita';  ma
anche nel caso in cui, a seguito di un sinistro stradale  la  vittima
subisca l'amputazione di un arto: non per questo la stessa  versa  in
stato di incapacita';
    Non vi puo' essere correlazione diretta e costante fra le lesioni
gravi o gravissime riportate a seguito di un sinistro stradale  e  lo
stato di incapacita' di infermita'.
    L'evidente ratio dall'art. 1, comma 16, lettera a) n.  1  era  di
non prevedere la procedibilita' a querela per le vittime  dei  reati,
che erano in stato di incapacita' gia' prima della loro  commissione,
a causa di eta' o infermita', in un'ottica di tutela di una categoria
di  soggetti  vulnerabili,  non  in  grado  di  sporgere  agevolmente
querela.
    Con il decreto legislativo n.  36  del  10  aprile  2018  invece,
attraverso una lettura della legge delega, che pare estrinsecarsi  in
una sua violazione,  si  esclude  la  procedibilita'  a  querela  dei
delitti di all'art. 590-bis, comma 1, codice penale, assumendosi  che
le  vittime  di   un   sinistro   stradale,   che   hanno   riportato
nell'incidente lesioni gravi o gravissime, siano di per se'  incapaci
per infermita'.
    Peraltro,  la  scelta  eccessivamente  rigorosa  del  legislatore
delegato,   pare   frustrare   proprio   le   finalita'    deflattive
dell'intervento e rischia concretamente di vanificare e  depotenziare
il ricorso alle forme di ristoro del bene leso, alle  quali  sole  le
vittime del reato aspirano, il risarcimento dei danni: la  remissione
della querela e l'estinzione del reato per  condotte  riparatorie  ai
sensi  dell'art.  162-ter  codice  penale  costituiscono  una  spinta
formidabile  al  risarcimento  dei  danni  e  quindi  ad  una  rapida
definizione dei procedimenti, in un  contesto  in  cui  alla  persona
offesa  non  interessa  la  condanna  di  colui  che  ha  causato  (o
contribuito a causare in caso  di  concorso  di  colpa  della  stessa
vittima)  il  sinistro  stradale,  ma  ottenere  il  giusto   ristoro
economico per i danni subiti.
    Per concludere  giova  sottolineare  che  i  delitti  di  lesioni
personali gravi o gravissime, commessi da persona che  non  si  trova
sotto  l'effetto  di   sostanze   alcoliche   o   stupefacenti,   non
costituiscono fonte del particolare allarme sociale correlato  invece
alla commissione dei reati da parte di chi si trova  sotto  l'effetto
di tali sostanze: e' giusto, quindi, anche  sotto  il  profilo  della
procedibilita',  effettuare  una  diversificazione  fra   i   delitti
previsti dal  comma  1  dell'art.  590-bis  codice  penale  e  quelli
regolati dai commi quarto, quinto e sesto, prevedendo,  solo  per  il
primo, la procedibilita' a querela.
    Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si  ritiene  che  il
decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, nella parte in cui  non
prevede la procedibilita' a querela  anche  per  i  delitti  previsti
dall'art. 590-bis, comma 1 codice penale, abbia  tradito  i  principi
stabiliti dall'art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n. 103
del 27 giugno 2017 e, quindi, sia costituzionalmente illegittimo  per
violazione dell'art. 76 della Costituzione.


                               P.Q.M.

    Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
    solleva questione  di  legittimita'  costituzionale  del  decreto
legislativo n. 36  del  10  aprile  2018,  nella  parte  in  cui,  in
violazione  dell'art.  76  della   Costituzione,   non   prevede   la
procedibilita' a querela  anche  per  i  delitti  previsti  dall'art.
590-bis, comma 1 codice penale, in  contrasto  con  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n.  103  del  27
giugno 2017.
    Sospende il processo in corso e dispone l'immediata  trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e  sia  comunicata  ai  presidenti  delle  due
Camere del Parlamento.
    Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
        La Spezia, 8 ottobre 2018

                        Il Giudice: Garofalo

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