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lunedì 23 settembre 2019
Corte Costituzionale 2019: Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Regime di procedibilità - Mancata previsione della procedibilità a querela - Contrasto con la legge delega n. 103 del 2017.
Reg. ord. n. 3 del 2019 pubbl. su G.U. del 30/01/2019 n. 5
Ordinanza del Tribunale di La Spezia del 08/10/2018
Notifica del 02/11/2018
Tra: S. C. S.
Oggetto:
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Regime di procedibilità - Mancata previsione della procedibilità a querela - Contrasto con la legge delega n. 103 del 2017.
Norme impugnate
Num. Art. Co. Nesso
decreto legislativo 10/04/2018 36
Parametri costituzionali
Num. Art. Co. Nesso
Costituzione 76
legge 23/06/2017 103 1 16 lett. a)
Camera di Consiglio del 25 settembre 2019 rel. VIGANO'
Testo dell'ordinanza
N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 08 ottobre 2018
Ordinanza dell'8 ottobre 2018 del Tribunale di La Spezia nel
procedimento penale a carico S. C. S. .
Reati e pene - Lesioni personali stradali gravi o gravissime -
Mancata previsione della procedibilita' a querela.
- Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36 (Disposizioni di modifica
della disciplina del regime di procedibilita' per taluni reati in
attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a)
e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103).
(GU n. 5 del 2019-01-30)
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Sezione penale
Il giudice Fabrizio Garofalo, letti gli atti del procedimento nei
confronti di: S. C. S., nata il ... a ..., difesa di fiducia
dall'Avv. Silvio Petta del foro della Spezia, imputata del delitto p.
e p. dall'art. 590-bis, primo e ottavo comma, codice penale, per
avere, alla guida dell'autovettura FIAT 600, targata AV 253 MR, per
colpa consistita in negligenza, imprudenza, nonche' in violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (ex art.
145, 4° e 10° comma) ed in particolare, per avere omesso di concedere
la precedenza al motociclo Hupper, targato ... condotto da N. F.
giunta all'intersezione con via Bixio, mentre percorreva Via Napoli
con direzione monte, cagionato al predetto N. F. e a F. N., lesioni
personali gravi consistite rispettivamente in sublussazione acroniom
claveare sx, giudicate guaribili in giorni quaranta (40) e in
frattura scomposta di tibia e perone sx, giudicate guaribili in
giorni sessanta (60).
Con l'aggravante di aver cagionato lesioni a piu' persone.
Fatto accaduto in La Spezia il 31 ottobre 2016.
In cui sono p.o.
N. F. nato a ... l'... e residente alla via ... n. ...
F. N. nata a ... e residente alla via ... n. ...
Osserva
Questo Tribunale intende sollevare questione di legittimita'
costituzionale del decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018,
nella parte in cui, in possibile violazione dell'art. 76 della
Costituzione. non prevede la procedibilita' a querela anche per i
delitti previsti dall'art. 590-bis, comma 1 codice penale, e cio' in
contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 16, lettera a)
dalla legge delega n. 103 del 27 giugno 2017 che assegnava al
Governo, entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, il
compito di adottare decreti legislativi, con cui, fra l'altro
«prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la persona
puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale
detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o
alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di
cui all'art. 610 del codice penale, e per i reati contro il
patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la
procedibilita' di ufficio qualora ricorra una delle seguenti
condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per eta' o per
infermita': 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del codice penale; 3)
nei reati contro il patrimonio, danno arrecato allo persona offesa
sia di rilevante gravita'.
Sulla rilevanza della questione
Nei confronti dell'imputata veniva emesso decreto di citazione a
giudizio di fronte al giudice del dibattimento del Tribunale della
Spezia per il reato sopra indicato e, all'udienza del 17 aprile 2018,
veniva ammesso rito abbreviato subordinato all'espletamento di
perizia medico legale in merito alle lesioni subite da N. F.
Il quesito peritale veniva esteso anche alle lesioni riportate a
seguito del sinistro da F. N..
Alla luce di quanto evidenziato nell'elaborato peritale, la
durata della malattia conseguente al sinistro di cui sopra. per
quanto riguarda N. F., risultava contenuta nei 20 giorni, mentre, con
riferimento a F. N. era pari a giorni 70.
Dagli atti del dossier investigativo - CNR Polizia municipale di
La Spezia del 2 marzo 2017 e relativi allegati, fra cui i rilievi
dell'incidente stradale ed i certificati medici - emerge,
inequivocabilmente che il sinistro in occasione del quale le persone
offese riportavano lesioni personali, era stato determinato della
condotta di guida dell'imputata, sicuramente colposa, in quanto
tenuta in violazione delle norme regolanti la circolazione stradale:
la vettura alla cui guida vi era l'imputata, nell'attraversare un
incrocio. in violazione delle regole sulla precedenza, andava a
collidere con un motociclo che stava transitando: le persone offese
che vi si trovavano a bordo, a seguito ed a causa dell'urto,
riportavano le lesioni personali riscontrate dal perito.
Ebbene, come emerso anche da quanto indicato nel verbale di
udienza del 14 settembre 2018, le vittime non sporgevano querela.
Alla luce di cio', per quanto riguarda le lesioni subite da N.
F., in quanto giudicate guarite entro i 20 giorni, riqualificato il
reato nell'ipotesi di cui all'art. 590 codice penale, si impone una
pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela.
Diversamente, con riferimento alle lesioni riportate da F. N.,
poiche' guarite in 70 giorni, e' configurabile il delitto di cui
all'art. 590-bis comma 1 c.p. contestato dal pubblico ministero, e
sicuramente provato, cosi' come sopra evidenziato.
Trattandosi di delitto procedibile di ufficio, evidentemente il
processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna
nei confronti dell'imputata, per il reato di cui all'art. 590-bis,
comma 1 c.p., commesso ai danni di F. N.
Al contrario, se il reato fosse stato procedibile a querela, non
essendo la stessa stata sporta dalla vittima, il processo si
concluderebbe anche per il delitto di cui all'art. 590-bis, comma 1,
codice penale commesso nei confronti di F. N., con una pronuncia di
non doversi procedere per mancanza di querela.
E' quindi evidente che la questione di legittimita'
costituzionale e' rilevante.
Sulla non manifesta infondatezza
A proposito si deve sottolineare che l'art. 1, comma 16, lettera
a), della legge delega n. 103 del 27 giugno 2017 con l'art. 1, comma
16, lettera a), assegnava al Governo il compito, entro un anno dalla
sua entrata in vigore, di adottare decreti legislativi, con cui, fra
l'altro «prevedere la procedibilita' a querela per i reati contro la
persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena
edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola,
congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il
delitto di cui all'art. 610 del codice penale, e per i reati contro
il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la
procedibilita' di ufficio qualora ricorra una delle seguenti
condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per eta' o per
infermita': 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale
ovvero le circostanze indicate nell'art. 339 del codice penale; 3)
nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa
sia di rilevante gravita'.
Ebbene il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 ometteva
di prevedere la procedibilita' a querela dei delitti di cui all'art.
590-bis, comma 1 del codice penale, secondo cui «chiunque cagioni per
colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da
tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le
lesioni gravissime».
La mancata previsione della procedibilita' a querela non
costituiva l'oggetto di una mera dimenticanza, emendabile tramite
l'adozione di altro decreto legislativo.
Si deve evidenziare al proposito che, a prescindere dall'ormai
avvenuta scadenza del termine annuale entro il quale il decreto
legislativo «integrativo» avrebbe dovuto essere emesso, la mancata
previsione della procedibilita' a querela per i delitti di cui
all'art. 590-bis, comma 1, del codice penale, costituiva l'oggetto di
una specifica scelta da parte del Governo, come emerge in modo
inequivocabile dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n.
36 del 10 aprile 2018.
In detta relazione, a pag. 7, si giustificava tale scelta
evidenziando che il caso in questione rientrava nell'ipotesi prevista
dall'art. 1, comma 16, lettera a) n. 1 della legge delega e, in
particolare in quella dello stato di incapacita' della persona offesa
per infermita', che giustificava la mancata estensione della
procedibilita' a querela ai delitti di cui all'art. 590-bis, comma 1,
c.p.
In sostanza, per giustificare la mancata previsione della
procedibilita' a querela dei delitti di cui all'art. 590-bis, comma l
del codice penale, si equiparava la vittima di un sinistro stradale,
che ha subito, proprio a causa del sinistro, lesioni gravi o
gravissime, ad una persona offesa che si trova in stato di
incapacita' per infermita' o eta'.
L'assunto non pare possa condividersi.
Ritiene il Tribunale che, con la previsione di cui dall'art. 1,
comma 16, lettera a) n. 1 della legge delega, si intendesse escludere
la generale procedibilita' a querela per quei delitti, che, sebbene
puniti con una pena non superiore a quattro anni, erano posti in
essere ai danni di una persona offesa che gia' prima della
commessione del reato si trovava in stato di incapacita' per eta' o
infermita': e cio' per l'ovvio motivo che le persone in tale stato
non sono in grado di sporgere querela.
La situazione e' diversa da quella della vittima di un sinistro
stradale che ha riportato lesioni gravi o gravissime a seguito
dell'incidente: si pensi alla persona che a bordo di una vettura,
tamponata da altra, subisca il c.d. «colpo di frusta», che puo'
determinare una malattia dalla durata anche di molti giorni: e'
evidente che tale persona non si trova in stato di incapacita'; ma
anche nel caso in cui, a seguito di un sinistro stradale la vittima
subisca l'amputazione di un arto: non per questo la stessa versa in
stato di incapacita';
Non vi puo' essere correlazione diretta e costante fra le lesioni
gravi o gravissime riportate a seguito di un sinistro stradale e lo
stato di incapacita' di infermita'.
L'evidente ratio dall'art. 1, comma 16, lettera a) n. 1 era di
non prevedere la procedibilita' a querela per le vittime dei reati,
che erano in stato di incapacita' gia' prima della loro commissione,
a causa di eta' o infermita', in un'ottica di tutela di una categoria
di soggetti vulnerabili, non in grado di sporgere agevolmente
querela.
Con il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018 invece,
attraverso una lettura della legge delega, che pare estrinsecarsi in
una sua violazione, si esclude la procedibilita' a querela dei
delitti di all'art. 590-bis, comma 1, codice penale, assumendosi che
le vittime di un sinistro stradale, che hanno riportato
nell'incidente lesioni gravi o gravissime, siano di per se' incapaci
per infermita'.
Peraltro, la scelta eccessivamente rigorosa del legislatore
delegato, pare frustrare proprio le finalita' deflattive
dell'intervento e rischia concretamente di vanificare e depotenziare
il ricorso alle forme di ristoro del bene leso, alle quali sole le
vittime del reato aspirano, il risarcimento dei danni: la remissione
della querela e l'estinzione del reato per condotte riparatorie ai
sensi dell'art. 162-ter codice penale costituiscono una spinta
formidabile al risarcimento dei danni e quindi ad una rapida
definizione dei procedimenti, in un contesto in cui alla persona
offesa non interessa la condanna di colui che ha causato (o
contribuito a causare in caso di concorso di colpa della stessa
vittima) il sinistro stradale, ma ottenere il giusto ristoro
economico per i danni subiti.
Per concludere giova sottolineare che i delitti di lesioni
personali gravi o gravissime, commessi da persona che non si trova
sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti, non
costituiscono fonte del particolare allarme sociale correlato invece
alla commissione dei reati da parte di chi si trova sotto l'effetto
di tali sostanze: e' giusto, quindi, anche sotto il profilo della
procedibilita', effettuare una diversificazione fra i delitti
previsti dal comma 1 dell'art. 590-bis codice penale e quelli
regolati dai commi quarto, quinto e sesto, prevedendo, solo per il
primo, la procedibilita' a querela.
Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, si ritiene che il
decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, nella parte in cui non
prevede la procedibilita' a querela anche per i delitti previsti
dall'art. 590-bis, comma 1 codice penale, abbia tradito i principi
stabiliti dall'art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n. 103
del 27 giugno 2017 e, quindi, sia costituzionalmente illegittimo per
violazione dell'art. 76 della Costituzione.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87,
solleva questione di legittimita' costituzionale del decreto
legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, nella parte in cui, in
violazione dell'art. 76 della Costituzione, non prevede la
procedibilita' a querela anche per i delitti previsti dall'art.
590-bis, comma 1 codice penale, in contrasto con quanto stabilito
dall'art. 1, comma 16, lettera a) dalla legge delega n. 103 del 27
giugno 2017.
Sospende il processo in corso e dispone l'immediata trasmissione
degli atti alla Corte costituzionale.
Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei ministri e sia comunicata ai presidenti delle due
Camere del Parlamento.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
La Spezia, 8 ottobre 2018
Il Giudice: Garofalo
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