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mercoledì 13 novembre 2019
Migranti: Cassazione sezioni unite, legge Salvini non retroattiva
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 15.21.40
== Migranti: Cassazione sezioni unite, legge Salvini non retroattiva =
(AGI) - Roma, 13 nov. - Non sono retroattive - e quindi non possono essere applicate alle domande di permesso di soggiorno per motivi umanitari pendenti al momento della loro entrata in vigore - le nuove norme varate nell'ottobre 2018 con il decreto sicurezza firmato dall'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, che hanno cancellato il permesso di soggiorno per motivi umanitari. Lo hanno sancito le sezioni unite civili della Cassazione, con 3 sentenze depositate oggi, con le quali viene definitivamente fatta chiarezza sull'orientamento giurisprudenziale in materia: la normativa prevista del decreto Salvini - convertito in legge nel dicembre dello scorso anno - "non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore - il 5 ottobre 2018 - della nuova legge". Le sezioni unite della Suprema Corte sono intervenute a seguito di alcune pronunce contrastanti tra loro proprio sulla questione della retroattivita' o meno delle nuove norme in materia di protezione internazionale. Per le domande precedenti l'entrata in vigore della nuova normativa, spiega la Corte, si applicano le previsioni dei 'casi speciali' - con permesso di soggiorno annuale - contenute nello stesso decreto Salvini. (AGI) Oll 131521 NOV 19 NNNN
MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2019 15.37.10
Migranti: Cassazione sezioni unite, legge Salvini non retroattiva (2)=
(AGI) - Roma, 13 nov. - "In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria - e' uno dei principi di diritto enunciati nelle sentenze depositate oggi - il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilita' per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile". Le domande pendenti all'epoca dell'entrata in vigore della legge, dunque, "saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione", aggiungono i giudici del 'Palazzaccio', "ma in tale ipotesi - sottolineano - l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del dl 113/2018, convertito nella legge 132/2018, comportera' il rilascio del permesso di soggiorno per 'casi speciali'", previsto dall'articolo 1, comma 9, del decreto Salvini. (AGI) Oll 131536 NOV 19 NNNN
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