TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132,
recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.». (Testo coordinato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272 del 20 novembre
2019). (19A07634)
(GU n.286 del 6-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 44)
Vigente al: 6-12-2019
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1
Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo.
1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita' di cui al
comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni
oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla
Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle
foreste non riferite ad attivita' di sviluppo, promozione e
valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello
generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti i posti
funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di
livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione di
dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e
archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la
dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette
posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di
livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il
ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione
dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano
finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di
procedere a un potenziamento delle relative attivita', la dotazione
finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5,
lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' incrementata
complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di
organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al
primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei
territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata
nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in
materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali le risorse umane,
strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse
umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea
presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento
adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del
personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con
riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con
riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di
entrata in vigore del presente decreto afferenti alle spese di
funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli
oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da
tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie
relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione
dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge
di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione
interessati.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e
passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano
in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' incrementata in misura corrispondente al personale non
dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai
sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai
sensi del presente articolo si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di
destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente.
12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del
trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire
dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento
economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle
voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto,
della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento
economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo risorse
decentrate.
13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12)
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;
b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata;
c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» e' sostituita
dalla seguente: «tre»;
d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo
e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici,
spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;
e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministero cura altresi' la programmazione, il
coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore
turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in
materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con
le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» e'
sostituita dalla seguente: «ventisette».
14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la
denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali». La
denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in
provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di
prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-bis
Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e
assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei
beni culturali.
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di
accoglienza e di assistenza al pubblico, nonche' di vigilanza,
protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale
non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unita'
appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unita' appartenenti
alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura
selettiva.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di
cui al presente comma individua l'inquadramento delle unita' di
personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B
allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione
tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina,
conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande di
partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento
alle sedi di assegnazione del personale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere
dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la
spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle
procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per
l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.
Art. 1-ter
Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione
e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, verificata l'impossibilita' di utilizzare il proprio
personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei
musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e
luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure
concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da
impiegare in tali attivita'. Per le finalita' di cui al primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a
245.000 euro nell'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per
l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e,
per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento e
alla valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, al
funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione».
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli
istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti
derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della
corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai
medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere
destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro
del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i
predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per
cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
Art. 1-quater
Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali
di sci alpino
1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli
eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi
interventi.» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non e'
compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario e'
riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I
relativi oneri gravano sulla contabilita' speciale intestata al
commissario medesimo.
1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale,
alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi
sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di
avanzamento degli interventi programmati».
Art. 2
Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale delle competenze in materia di commercio
internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.
1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero
dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie
della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo
dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali,
compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della
Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero
dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la
Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero
dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020
e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono
trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di
livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione.
Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono altresi' istituiti un posto di vice direttore
generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da
assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in
servizio. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti
delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero
dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di
diciannove posizioni di livello generale ed e' rideterminata in
centoventitre' posizioni di livello non generale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale
individuazione di un contingente di cento unita' di personale non
dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale
assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali
e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della
disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.
Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata con
corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello
sviluppo economico. Per le finalita' di cui al primo periodo e'
redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non,
secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle
manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito
interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per
difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con
maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', del
personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non
dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio, ove piu' favorevole, corrisposto
dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento,
mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del
personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' mantenuto
nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in
corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un ulteriore
biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al
quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti
funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del
trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie
e degli interventi della politica commerciale e promozionale con
l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;
b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche
e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle
politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle
connesse esigenze di politica commerciale;».
5. Sono abrogati:
a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo
economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
b) al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito
allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.»;
c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo
nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato,
su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente
massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica
di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»;
d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al
comma 18-bis».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza
da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il
Ministero dello sviluppo economico.
8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale».
9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle
azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle
imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;
a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione
ai bandi europei ed internazionali»;
b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n.
100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale».
10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le
parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del
commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche
dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico
relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».
11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero
del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e».
13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello
sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.
13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le
parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con
l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello
sviluppo economico»;
c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,
e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi
stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere
il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi
della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa,
sanita' e ricerca.»;
d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico -
Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale ed e' composto dal direttore
dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n.
185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario
sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.»;
c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche
conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalita'
di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino
alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale si avvale delle competenti
strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo
economico.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 3
Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di
polizia e delle forze armate.
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per
l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08
milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro
119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023,
euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno
2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per
l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria
all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte
sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per
l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per
l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di
euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro
4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di
euro 3.800.000 per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per
l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per
l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000
per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per
l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per
l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al
comma 1;
b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000
per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze
armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa aggiuntiva
per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2019.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si
provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro
3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente
alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui
passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
Art. 3-bis
Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di
60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni
di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di
spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate
nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Art. 3-ter
Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217
1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto.
2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al
presente decreto.
Art. 4
Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarita'
amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e' istituita,
fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette
dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il
controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'
amministrazione dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1
svolge le seguenti attivita':
a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale
utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di
gestione, nonche' i parametri del controllo interno secondo i
principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche al fine di
misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto il profilo
della funzionalita' organizzativa;
b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con
l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di
audit interno, anche a campione, sulla conformita' dell'azione
amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle
specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione,
funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi
di imparzialita', efficacia, efficienza ed economicita', anche ai
fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al
comma 1 sono assegnate quindici unita' di personale, dotate delle
necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di
livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto
funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale e'
individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico
complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il
personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al
primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo
19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura
tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il
2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo
di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con
riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla
riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta
collaborazione, mediante uno o piu' regolamenti adottati, previo
parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al
primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da
1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di
efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a
complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro
per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno
2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate
previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere
dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro
per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere
dall'anno 2021».
6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalita'
indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del
sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e
autostradali»;
b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i
gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e
operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente».
Art. 5
Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite
all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente
disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti
di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul
piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero
e' rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello
generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli
uffici di diretta collaborazione, puo' essere adottato con le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
97.
Art. 6
Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore
efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'»
sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite
dalle seguenti «un posto dirigenziale»;
b) il secondo periodo e' soppresso e sostituito dai seguenti
«Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la
propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati
con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al
fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi
regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello
generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei
nuovi.».
Art. 7
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019,
continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti
di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino
all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il
31 dicembre 2019.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132,
recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita'
culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di
polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.». (Testo coordinato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272 del 20 novembre
2019). (19A07634)
(GU n.286 del 6-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 44)
Vigente al: 6-12-2019
Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge
citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.
Art. 1
Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle
funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo.
1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Al medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita' di cui al
comma 6 e seguenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle funzioni
oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla
Direzione generale per la valorizzazione dei territori e delle
foreste non riferite ad attivita' di sviluppo, promozione e
valorizzazione del turismo.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e' soppresso e i posti funzione di un dirigente di livello
generale e di due dirigenti di livello non generale sono trasferiti
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti i posti
funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di
livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione di
dirigenti di livello non generale per soprintendenze, biblioteche e
archivi. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in
3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Conseguentemente la
dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette
posizioni di livello generale e di centonovantadue posizioni di
livello non generale.
3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo determina il
ripristino presso la medesima Amministrazione di due posti funzione
dirigenziale di livello non generale equivalenti sul piano
finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di undici posizioni di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo, al fine di
procedere a un potenziamento delle relative attivita', la dotazione
finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4, comma 5,
lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e' incrementata
complessivamente di 500.000 euro, al netto degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 692.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, fino al 15 dicembre 2019, i rispettivi regolamenti di
organizzazione, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta
collaborazione, sono adottati con le modalita' di cui all'articolo
4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Nelle more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del turismo di cui al
primo periodo, la Direzione generale per la valorizzazione dei
territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata
nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale.
5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in
materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni organiche
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali le risorse umane,
strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento alle risorse
umane, il trasferimento opera per il personale del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea
presso altre amministrazioni, nonche' il personale a tempo
determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i
limiti del contratto in essere, individuato con il provvedimento
adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del
personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Con
riferimento alle risorse finanziarie, il trasferimento opera con
riferimento alle risorse finanziarie non impegnate alla data di
entrata in vigore del presente decreto afferenti alle spese di
funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli
oneri di conto capitale, trasferite al Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, come da
tabella 4 allegata al medesimo decreto, le quali sono nuovamente
iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse finanziarie
relative alle politiche in materia di turismo, compresa la gestione
dei residui passivi e perenti, e' esercitata dal Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la legge
di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di
residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione
interessati.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici attivi e
passivi, facenti capo al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo transitano
in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. La dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e' incrementata in misura corrispondente al personale non
dirigenziale trasferito dal Dipartimento del turismo del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai
sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo.
11. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai
sensi del presente articolo si applica il trattamento economico,
compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di
destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente.
12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione del
trattamento economico, spettante al personale trasferito. A partire
dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al trattamento
economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello
stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle
voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto,
della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento
economico avente carattere di premialita' di cui al Fondo risorse
decentrate.
13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, il numero 7) e' sostituito dal
seguente: «7) Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali;» e il numero 12) e' sostituito dal seguente: «12)
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;
b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata;
c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro» e' sostituita
dalla seguente: «tre»;
d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo
e sport» sono sostituite dalle seguenti: «, beni paesaggistici,
spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;
e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Ministero cura altresi' la programmazione, il
coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con le Regioni e i progetti di sviluppo del settore
turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in
materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con
le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
f) all'articolo 54, comma 1, la parola: «venticinque» e'
sostituita dalla seguente: «ventisette».
14. All'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:
a) le parole: «Ministro delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo»;
b) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo».
16. La denominazione: «Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque
presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la
denominazione: «Ministero per i beni e le attivita' culturali». La
denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in
provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione:
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo».
17. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo e' modificato al fine di
prevedere la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, dall'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-bis
Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e
assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei
beni culturali.
1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202
del 29 agosto 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di
accoglienza e di assistenza al pubblico, nonche' di vigilanza,
protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale
non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unita'
appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unita' appartenenti
alla posizione economica F1, individuate mediante apposita procedura
selettiva.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di
cui al presente comma individua l'inquadramento delle unita' di
personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B
allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro ripartizione
tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina,
conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande di
partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento
alle sedi di assegnazione del personale.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di
euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere
dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la
spesa di euro 145.000 per l'anno 2020, per lo svolgimento delle
procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro 2.768.798 per
l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.
Art. 1-ter
Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione
e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo, verificata l'impossibilita' di utilizzare il proprio
personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei
musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e
luoghi della cultura, nelle more dell'espletamento delle procedure
concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e delle ulteriori procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da
impiegare in tali attivita'. Per le finalita' di cui al primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari a 5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a
245.000 euro nell'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020 e a 245.000 euro per
l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, e,
per gli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. All'articolo 110, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento e
alla valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, al
funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione».
4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la valorizzazione degli
istituti e dei musei dotati di autonomia speciale, gli introiti
derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della
corrispondente quota destinata al funzionamento, sono versati dai
medesimi istituti e musei all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per essere
destinati alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro
del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i
predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del 15 per
cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
Art. 1-quater
Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali
di sci alpino
1. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non spettano
compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque denominate. Gli
eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei relativi
interventi.» sono soppresse;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non e'
compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al commissario e'
riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, in misura non superiore ai limiti di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I
relativi oneri gravano sulla contabilita' speciale intestata al
commissario medesimo.
1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno bimestrale,
alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi
sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019, circa lo stato di
avanzamento degli interventi programmati».
Art. 2
Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale delle competenze in materia di commercio
internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.
1. Al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero
dello sviluppo economico in materia di definizione delle strategie
della politica commerciale e promozionale con l'estero e di sviluppo
dell'internazionalizzazione del sistema Paese. Al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite, a
decorrere dal 1° gennaio 2020, le risorse umane, strumentali,
compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui, della
Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero
dello sviluppo economico, nei limiti e con le modalita' di cui ai
commi 2 e 3.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, la
Direzione generale per il commercio internazionale del Ministero
dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020
e i posti funzione di sette dirigenti di livello non generale sono
trasferiti al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, con conseguente istituzione di sette uffici di
livello dirigenziale non generale presso la stessa amministrazione.
Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono altresi' istituiti un posto di vice direttore
generale e tre uffici di livello dirigenziale non generale da
assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in
servizio. Con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
ridefinizione, in coerenza con il presente articolo, dei compiti
delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. La dotazione organica dirigenziale del Ministero
dello sviluppo economico resta confermata nel numero massimo di
diciannove posizioni di livello generale ed e' rideterminata in
centoventitre' posizioni di livello non generale.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla puntuale
individuazione di un contingente di cento unita' di personale non
dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale
assegnato alle direzioni generali di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali
e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della
disciplina per il trasferimento delle medesime risorse.
Conseguentemente la dotazione organica del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata con
corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello
sviluppo economico. Per le finalita' di cui al primo periodo e'
redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale e non,
secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle
manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito
interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per
difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con
maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', del
personale con minore eta' anagrafica, entro venticinque giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale non
dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico
fondamentale e accessorio, ove piu' favorevole, corrisposto
dall'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento,
mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. La revoca
dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del
personale trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' mantenuto
nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale in
corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un ulteriore
biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui al
quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo di posti
funzione istituiti ai sensi del medesimo articolo. All'esito del
trasferimento del personale interessato, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale provvede all'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie
e degli interventi della politica commerciale e promozionale con
l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e delle
finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;
b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 28:
1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche
e raccolta di documentazione statistica per la definizione delle
politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;
analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e delle
connesse esigenze di politica commerciale;».
5. Sono abrogati:
a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e 57, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
6. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le parole «dello sviluppo
economico» e «degli affari esteri», ovunque ricorrono, sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
b) al comma 19 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020, il fondo e' trasferito
allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale.»;
c) al comma 25, le parole da «apposita convenzione» a «previo
nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono sostituite dalle
seguenti: «decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e' individuato,
su proposta del direttore generale dell'Agenzia, il contingente
massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione organica
di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»;
d) al comma 25, quinto periodo, le parole «dal Ministero dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari esteri»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina di regia di cui al
comma 18-bis».
7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la vigilanza
da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, d'intesa, per le materie di competenza, con il
Ministero dello sviluppo economico.
8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale».
9. All'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento alle
azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), rivolte alle
imprese agricole e agroalimentari, nonche' alle iniziative da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;
a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione
ai bandi europei ed internazionali»;
b) al comma 5, le parole: «dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».
10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n.
100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
10-bis. Alla legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del commercio con l'estero»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «degli affari
esteri e della cooperazione internazionale».
10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, le parole: «Ministero delle attivita' produttive» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 84, le
parole: «Ministero del commercio con l'estero» e «Ministro del
commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, le parole: «Ministro dello sviluppo economico» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi le caratteristiche
dei fondi di rotazione, del Ministero dello sviluppo economico
relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
trasferite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
11. All'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale» sono rispettivamente sostituite,
ovunque ricorrono, dalle seguenti: «degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».
11-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Ministro del commercio con l'estero» e «Ministero
del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale»;
b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole «dello sviluppo economico, di concerto» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico
e».
13. Restano in ogni caso salve le competenze del Ministero dello
sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.
13-bis. All'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304, le
parole: «del commercio con l'estero», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole «dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con
l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
b) all'articolo 3, comma 3, le parole «dell'industria, del
commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti «dello
sviluppo economico»;
c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221,
e successive modificazioni, con le modalita' e nelle forme ivi
stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato ad esprimere
il proprio parere su domande di autorizzazione presentate ai sensi
della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa,
sanita' e ricerca.»;
d) all'articolo 4, le parole «del commercio con l'estero» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale».
15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico -
Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della cooperazione
internazionale»;
b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il
Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale ed e' composto dal direttore
dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n.
185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, della salute, dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, nonche' da un rappresentante
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni di segretario
sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.»;
c) all'articolo 5, commi 4 e 7, le parole «dello sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e
della cooperazione internazionale».
16. Entro il 15 dicembre 2019, sono apportate al regolamento di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico le modifiche
conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le modalita'
di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino
alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale si avvale delle competenti
strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo
economico.
17. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 3
Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle forze di
polizia e delle forze armate.
1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, sono determinate in euro 68,70 milioni per
l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08
milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro
119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023,
euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno
2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per
l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, al fine di garantire copertura finanziaria
all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, le risorse iscritte
sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per
l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per
l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di
euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.
3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di euro 6.500.000 per l'anno 2019, di euro
4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per l'anno 2021 e di
euro 3.800.000 per l'anno 2022.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro 6.500.000 per
l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per
l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022, a euro 17.000.000
per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000 per
l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro 7.000.000 per
l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del fondo di cui al
comma 1;
b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a euro 11.000.000
per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi per
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle Forze
armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dall'articolo 10 del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa aggiuntiva
per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il periodo dal 1°
luglio al 31 dicembre 2019.
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari ad euro 4.645.204, si
provvede con le risorse iscritte sullo stato di previsione del
Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante riduzione di euro
3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo di parte corrente
alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui
passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
Art. 3-bis
Incremento del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132.
1. Per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
dicembre 2018, n. 132, il fondo ivi previsto e' incrementato di
60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni
di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di
spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate
nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
Art. 3-ter
Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217
1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto.
2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2 annesso al
presente decreto.
Art. 4
Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di regolarita'
amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e' istituita,
fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, una struttura tecnica, operante alle dirette
dipendenze del Ministro e denominata Struttura tecnica per il
controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
retta da un dirigente appartenente esclusivamente all'
amministrazione dello Stato.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dagli articoli 14 e 30 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'articolo 12 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma 1
svolge le seguenti attivita':
a) stabilisce i criteri per assicurare la migliore e razionale
utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il controllo di
gestione, nonche' i parametri del controllo interno secondo i
principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche al fine di
misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto il profilo
della funzionalita' organizzativa;
b) sulla base di parametri definiti in raccordo con il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
di cui all'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e con
l'Organismo indipendente di valutazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila e svolge verifiche di
audit interno, anche a campione, sulla conformita' dell'azione
amministrativa dei Provveditorati interregionali per le opere
pubbliche e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti alle vigenti disposizioni e alle
specifiche direttive del Ministro in materia di organizzazione,
funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi
di imparzialita', efficacia, efficienza ed economicita', anche ai
fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui all'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. In deroga alla dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alla Struttura tecnica di cui al
comma 1 sono assegnate quindici unita' di personale, dotate delle
necessarie competenze ed esperienze, di cui una con qualifica
dirigenziale di livello generale, due con qualifica dirigenziale di
livello non generale e dodici funzionari di Area III del comparto
funzioni centrali. Il personale di livello non dirigenziale e'
individuato tra il personale dei ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ovvero, con trattamento economico
complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il
personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e l'articolo 56, settimo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al
primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata previsti dall'articolo
19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001.
4. In aggiunta al contingente di cui al comma 3, la Struttura
tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il
2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo
di dodici esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'
autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con
riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla
riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta
collaborazione, mediante uno o piu' regolamenti adottati, previo
parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al
primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da
1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di
efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari a
complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni di euro
per il 2020, si provvede, quanto ad euro 400.000 per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno
2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota di entrate
previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. All'articolo 1, comma 238, terzo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311 le parole: «di 7.309.900 euro a decorrere
dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 5.809.900 euro
per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900 euro annui a decorrere
dall'anno 2021».
6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Fermi i compiti, gli obblighi e le responsabilita' degli enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le modalita'
indicate nei commi da 3 a 5, sulle condizioni di sicurezza del
sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e
autostradali»;
b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e i
gestori delle infrastrutture stradali e autostradali sono tenuti a
garantire al personale autorizzato dell'Agenzia l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi legali e
operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente».
Art. 5
Organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero si articola
in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del
presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere
superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite
all'articolo 35 del presente decreto.». Al fine di assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dalla presente
disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti
di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul
piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del Ministero
e' rideterminata nel numero massimo di dieci posizioni di livello
generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento agli adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di cui al presente articolo, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il regolamento di organizzazione, ivi incluso quello degli
uffici di diretta collaborazione, puo' essere adottato con le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
97.
Art. 6
Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole «di consentire una maggiore
efficacia dell'azione amministrativa svolta a livello centrale dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'»
sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono sostituite
dalle seguenti «un posto dirigenziale»;
b) il secondo periodo e' soppresso e sostituito dai seguenti
«Conseguentemente il Ministero medesimo provvede ad adeguare la
propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, che possono essere adottati
con le modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 12
luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31 ottobre 2019, anche al
fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione
del Ministero. Nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi
regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello
generale continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei
nuovi.».
Art. 7
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31
luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019,
continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti
di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino
all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il
31 dicembre 2019.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
- Elenco 1
- Elenco 1
- Allegato 1
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 2
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