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venerdì 6 dicembre 2019

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104 Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132, recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272 del 20 novembre 2019). (19A07634) (GU n.286 del 6-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 44) Vigente al: 6-12-2019

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 21 settembre 2019, n. 104

Ripubblicazione del testo del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, coordinato con la legge di conversione 18 novembre 2019, n. 132,
recante: «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per
la  riorganizzazione  dei  Ministeri  per  i  beni  e  le   attivita'
culturali, delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo, dello  sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio   e   del   mare   e
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  nonche'  per  la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti
e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per la continuita' delle  funzioni  dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni.». (Testo  coordinato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 272  del  20  novembre
2019). (19A07634)
(GU n.286 del 6-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 44)
  Vigente al: 6-12-2019 

Avvertenza:
    Si procede  alla  ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge
citato  in  epigrafe  corredato  delle  relative   note,   ai   sensi
dell'articolo 8, comma 3, del regolamento  di  esecuzione  del  testo
unico   delle   disposizioni   sulla   promulgazione   delle   leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e  sulle
pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
    Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge  modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
    Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto.

                               Art. 1

Trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali  delle
  funzioni  esercitate  dal  Ministero   delle   politiche   agricole
  alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo.

  1. Al Ministero per i beni e le attivita' culturali sono trasferite
le funzioni esercitate in materia  di  turismo  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.  Al  medesimo
Ministero sono altresi' trasferite, secondo le modalita'  di  cui  al
comma 6 e seguenti, le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie,
compresa la gestione residui, destinate all'esercizio delle  funzioni
oggetto del trasferimento, fatta eccezione per quelle  relative  alla
Direzione generale  per  la  valorizzazione  dei  territori  e  delle
foreste  non  riferite  ad  attivita'  di  sviluppo,   promozione   e
valorizzazione del turismo.
  2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del  turismo
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo e' soppresso e i posti funzione di un  dirigente  di  livello
generale e di due dirigenti di livello non generale  sono  trasferiti
al Ministero per i beni e le attivita' culturali. Presso il Ministero
per i beni e le attivita' culturali sono altresi' istituiti  i  posti
funzione di un dirigente di livello generale e di  due  dirigenti  di
livello non generale nonche' ulteriori venticinque posti funzione  di
dirigenti di livello non generale per soprintendenze,  biblioteche  e
archivi.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma,  valutati  in
3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.  Conseguentemente  la
dotazione organica  dirigenziale  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e' rideterminata nel numero massimo di ventisette
posizioni di livello  generale  e  di  centonovantadue  posizioni  di
livello non generale.
  3. La soppressione del Dipartimento del turismo del Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  determina  il
ripristino presso la medesima Amministrazione di due  posti  funzione
dirigenziale  di  livello  non   generale   equivalenti   sul   piano
finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale  del
Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del
turismo e' rideterminata nel numero massimo di  undici  posizioni  di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale.
  3-bis. A seguito del trasferimento al Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali delle funzioni inerenti al turismo,  al  fine  di
procedere a un potenziamento delle relative attivita',  la  dotazione
finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 4,  comma  5,
lettera g), del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  19  giugno  2019,  n.  76,  e'  incrementata
complessivamente di 500.000 euro, al netto  degli  oneri  riflessi  a
carico dell'amministrazione, annui a decorrere dall'anno 2020.
  3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis,  pari  a  692.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino
dell'organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali
e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del
turismo, fino al  15  dicembre  2019,  i  rispettivi  regolamenti  di
organizzazione,  ivi  inclusi  quelli   degli   uffici   di   diretta
collaborazione, sono adottati con le modalita'  di  cui  all'articolo
4-bis del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2018,  n.  97.  Nelle   more
dell'adozione del regolamento di organizzazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali e del  turismo  di  cui  al
primo periodo,  la  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  dei
territori e delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata
nell'ambito del Dipartimento delle politiche europee e internazionali
e dello sviluppo rurale.
  5. Fino alla data del 31 dicembre 2019 il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si avvale, per lo svolgimento delle  funzioni  in
materia di turismo, delle competenti strutture e dotazioni  organiche
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del
turismo.
  6. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono ritrasferite dal  Ministero
delle politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  al
Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 novembre 2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018. Con riferimento  alle  risorse
umane, il trasferimento opera per il personale  del  Ministero  delle
politiche agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  a  tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in  assegnazione  temporanea
presso  altre  amministrazioni,  nonche'   il   personale   a   tempo
determinato con incarico  dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  i
limiti del contratto in  essere,  individuato  con  il  provvedimento
adottato in attuazione del decreto-legge n. 86 del 2018,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 e del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  novembre  2018.  La  revoca
dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del
personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
competenza del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali.  Con
riferimento alle risorse  finanziarie,  il  trasferimento  opera  con
riferimento alle risorse  finanziarie  non  impegnate  alla  data  di
entrata in vigore  del  presente  decreto  afferenti  alle  spese  di
funzionamento e quelle relative ai beni strumentali, ivi compresi gli
oneri di conto capitale,  trasferite  al  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei  ministri  12  novembre  2018,  come  da
tabella 4 allegata al medesimo  decreto,  le  quali  sono  nuovamente
iscritte sui pertinenti capitoli  dello  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle  risorse  finanziarie
relative alle politiche in materia di turismo, compresa  la  gestione
dei residui passivi e perenti,  e'  esercitata  dal  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Con la  legge
di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ovvero con  successivo
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  si  provvede  ad
effettuare le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  in  termini  di
residui, di competenza e  di  cassa,  tra  gli  stati  di  previsione
interessati.
  8. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i rapporti giuridici  attivi  e
passivi,  facenti  capo  al  Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo  transitano
in capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10. La dotazione organica del Ministero per i beni e  le  attivita'
culturali e' incrementata in misura corrispondente al  personale  non
dirigenziale trasferito dal Dipartimento del  turismo  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  e  del  turismo,  ai
sensi del comma 6, con contestuale riduzione della dotazione organica
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo.
  11. Al personale delle qualifiche non  dirigenziali  trasferito  ai
sensi del presente articolo  si  applica  il  trattamento  economico,
compreso  quello   accessorio,   previsto   nell'amministrazione   di
destinazione e continua  ad  essere  corrisposto,  ove  riconosciuto,
l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le  modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente.
  12. Sino al 31 dicembre 2019, il Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo provvede alla corresponsione  del
trattamento economico, spettante al personale trasferito.  A  partire
dal 1° gennaio 2020, le risorse finanziarie afferenti al  trattamento
economico  del  personale,  compresa  la  quota  del  Fondo   risorse
decentrate, sono allocate  sui  pertinenti  capitoli  iscritti  nello
stato di previsione della  spesa  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. Tale importo considera i costi  del  trattamento
economico corrisposto al personale trasferito  e  tiene  conto  delle
voci retributive fisse e continuative, del  costo  dei  buoni  pasto,
della  remunerazione  del  lavoro  straordinario  e  del  trattamento
economico avente carattere di premialita' di  cui  al  Fondo  risorse
decentrate.
  13. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 2, comma  1,  il  numero  7)  e'  sostituito  dal
seguente:  «7)  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali;»  e  il  numero  12)  e'  sostituito  dal  seguente:  «12)
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;»;
    b) all'articolo 33, comma 3, la lettera b-bis) e' abrogata;
    c) all'articolo 34, comma 1, la parola: «quattro»  e'  sostituita
dalla seguente: «tre»;
    d) all'articolo 52, comma 1, le parole: «e ambientali, spettacolo
e sport» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  beni  paesaggistici,
spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo»;
    e) all'articolo 53, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  Ministero  cura   altresi'   la   programmazione,   il
coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i
rapporti con  le  Regioni  e  i  progetti  di  sviluppo  del  settore
turistico, le relazioni con  l'Unione  europea  e  internazionali  in
materia di turismo, fatte salve le  competenze  del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, e i  rapporti  con
le associazioni di categoria e le imprese turistiche.»;
    f)  all'articolo  54,  comma  1,  la  parola:  «venticinque»   e'
sostituita dalla seguente: «ventisette».
  14. All'articolo 16  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo»;
    b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo».
  15. Nelle leggi 26 gennaio 1963, n. 91 e 2 gennaio 1989, n. 6:
    a) le parole:  «Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo»;
    b) le parole: «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,
forestali e del turismo», ovunque ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ministero per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo».
  16.  La  denominazione:  «Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo» sostituisce, ad ogni  effetto  e  ovunque
presente   in   provvedimenti   legislativi   e   regolamentari,   la
denominazione: «Ministero per i beni e le  attivita'  culturali».  La
denominazione:  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque  presente  in
provvedimenti  legislativi   e   regolamentari,   la   denominazione:
«Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo».
  17. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge   di   conversione   del   presente   decreto,    lo    statuto
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo  e'  modificato  al  fine  di
prevedere la vigilanza da  parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo.
  18. Fatto salvo quanto previsto al comma 2,  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                             Art. 1-bis

Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di  accoglienza  e
  assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e  conservazione  dei
  beni culturali.

  1.  Nelle  more  dell'espletamento  delle   procedure   concorsuali
autorizzate ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  202
del 29 agosto 2019, al fine di assicurare  i  servizi  essenziali  di
accoglienza e  di  assistenza  al  pubblico,  nonche'  di  vigilanza,
protezione  e  conservazione  dei  beni  culturali  in  gestione,  il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo  e'
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unita' di personale
non  dirigenziale  appartenente  all'area  II,  di  cui  100   unita'
appartenenti alla posizione economica F2  e  50  unita'  appartenenti
alla posizione economica F1, individuate mediante apposita  procedura
selettiva.
  2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e
per  il  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto  di
cui al presente  comma  individua  l'inquadramento  delle  unita'  di
personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B
allegata  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76, e la loro  ripartizione
tra  i  diversi  istituti  o  luoghi   di   cultura   e   disciplina,
conseguentemente, le modalita' per la presentazione delle domande  di
partecipazione e per lo svolgimento della procedura  con  riferimento
alle sedi di assegnazione del personale.
  3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 2.623.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a  decorrere
dall'anno 2021. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata  la
spesa di euro 145.000 per  l'anno  2020,  per  lo  svolgimento  delle
procedure concorsuali. Ai relativi oneri, pari a euro  2.768.798  per
l'anno 2020 e a euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo  comunica  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri.
                             Art. 1-ter

Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela,  valorizzazione
  e fruizione degli istituti e luoghi della cultura.

  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo,  verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare   il   proprio
personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei
musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e
luoghi della cultura, nelle more  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  delle  ulteriori  procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del  Ministero  da
impiegare in tali  attivita'.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro  nell'anno  2020  e  a
245.000 euro nell'anno 2021.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020  e  a  245.000  euro  per
l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,  e,
per gli anni 2020 e 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio.
  3. All'articolo  110,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento  e
alla  valorizzazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   al
funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione».
  4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la  valorizzazione  degli
istituti e dei musei  dotati  di  autonomia  speciale,  gli  introiti
derivanti  da  quanto  previsto  dal  comma   3,   al   netto   della
corrispondente quota destinata al  funzionamento,  sono  versati  dai
medesimi istituti e musei all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere
destinati alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro
del  personale  coinvolto  in  specifici  progetti  locali  presso  i
predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del  15  per
cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,   secondo   criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
                            Art. 1-quater

Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati  mondiali
                            di sci alpino

  1. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non  spettano
compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque  denominate.  Gli
eventuali  rimborsi  spese  sono  posti   a   carico   dei   relativi
interventi.» sono soppresse;
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La  carica  di  commissario  di  cui  al  comma  1  non  e'
compatibile con rapporti di  lavoro  dipendente.  Al  commissario  e'
riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, in misura non  superiore  ai  limiti  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I
relativi oneri  gravano  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al
commissario medesimo.
  1-ter. Il commissario riferisce,  con  cadenza  almeno  bimestrale,
alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi
sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25  settembre  2019,  circa  lo  stato  di
avanzamento degli interventi programmati».
                               Art. 2

Attribuzione al Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
  internazionale   delle   competenze   in   materia   di   commercio
  internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese.

  1.  Al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale sono trasferite le funzioni esercitate  dal  Ministero
dello sviluppo economico in materia di  definizione  delle  strategie
della politica commerciale e promozionale con l'estero e di  sviluppo
dell'internazionalizzazione del sistema  Paese.  Al  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  risorse  umane,  strumentali,
compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui,  della
Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
dello sviluppo economico, nei limiti e con le  modalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3.
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  la
Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020
e i posti funzione di sette dirigenti di livello  non  generale  sono
trasferiti al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  con  conseguente  istituzione  di  sette  uffici  di
livello dirigenziale non generale presso la  stessa  amministrazione.
Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale sono altresi' istituiti un  posto  di  vice  direttore
generale e  tre  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  da
assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in
servizio. Con le modalita'  di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  provvede  alla
ridefinizione, in coerenza con  il  presente  articolo,  dei  compiti
delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli  uffici  dirigenziali
generali del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero
dello sviluppo economico  resta  confermata  nel  numero  massimo  di
diciannove posizioni di  livello  generale  ed  e'  rideterminata  in
centoventitre' posizioni di livello non generale.
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla  puntuale
individuazione di un contingente di cento  unita'  di  personale  non
dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale
assegnato alle direzioni generali di cui agli  articoli  7  e  8  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
158 alla data del 4 settembre 2019, nonche' delle risorse strumentali
e finanziarie ai sensi del presente articolo e alla definizione della
disciplina   per   il   trasferimento   delle    medesime    risorse.
Conseguentemente la dotazione organica  del  Ministero  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e'  incrementata  con
corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello
sviluppo economico. Per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo  e'
redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale  e  non,
secondo   il    criterio    prioritario    dell'accoglimento    delle
manifestazioni  di  interesse  espresse  sulla   base   di   apposito
interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso  o  per
difetto, secondo il criterio  del  trasferimento  del  personale  con
maggiore anzianita' di servizio  e,  a  parita'  di  anzianita',  del
personale  con  minore  eta'  anagrafica,  entro  venticinque  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  personale  non
dirigenziale   trasferito   mantiene   il    trattamento    economico
fondamentale  e  accessorio,   ove   piu'   favorevole,   corrisposto
dall'amministrazione di provenienza  al  momento  dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a  qualsiasi  titolo  conseguiti.  La  revoca
dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del
personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
competenza del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  mantenuto
nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale  in
corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un  ulteriore
biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui  al
quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo  di  posti
funzione istituiti ai sensi  del  medesimo  articolo.  All'esito  del
trasferimento del personale interessato, il  Ministero  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale  provvede  all'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie
e degli interventi della  politica  commerciale  e  promozionale  con
l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese,
ferme restando le competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»;
    b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata;
    c) all'articolo 28:
      1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata;
      2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche
e raccolta di documentazione  statistica  per  la  definizione  delle
politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo  italiano;
analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e  delle
connesse esigenze di politica commerciale;».
  5. Sono abrogati:
  a) il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
  b) gli articoli 33, primo comma, 34, secondo comma, e  57,  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18.
  6.  All'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le  parole  «dello  sviluppo
economico»  e  «degli  affari  esteri»,   ovunque   ricorrono,   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»;
    b) al comma 19 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'  trasferito
allo stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.»;
    c) al comma 25, le parole da  «apposita  convenzione»  a  «previo
nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e'  individuato,
su proposta  del  direttore  generale  dell'Agenzia,  il  contingente
massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione  organica
di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»;
    d) al comma 25, quinto periodo, le parole  «dal  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari  esteri»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina  di  regia  di  cui  al
comma 18-bis».
  7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la  vigilanza
da parte del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, d'intesa,  per  le  materie  di  competenza,  con  il
Ministero dello sviluppo economico.
  8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:   «A   decorrere
dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma  e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale».
  9. All'articolo 30 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento  alle
azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),  rivolte  alle
imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative   da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni»;
  a-bis) al comma 2, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
  «l-bis) sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione
ai bandi europei ed internazionali»;
    b) al  comma  5,  le  parole:  «dello  sviluppo  economico»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale»;
    c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e».
  10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n.
100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  10-bis. Alla legge 24  aprile  1990,  n.  100,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) le parole: «delle attivita' produttive», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale»;
  b) agli articoli 2 e 3, le parole: «del  commercio  con  l'estero»,
ovunque ricorrono, sono  sostituite  dalle  seguenti:  «degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale».
  10-ter. All'articolo 18-quater, commi 3 e 5, del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole: «Ministro  dello  sviluppo  economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale».
  10-quater. All'articolo 46, comma 1, della legge 12 dicembre  2002,
n. 273,  le  parole:  «Ministero  delle  attivita'  produttive»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministero degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale».
  10-quinquies. All'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n.  84,  le
parole: «Ministero  del  commercio  con  l'estero»  e  «Ministro  del
commercio  con  l'estero»,   ovunque   ricorrono,   sono   sostituite
rispettivamente dalle seguenti:  «Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» e «Ministro degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale».
  10-sexies. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, le parole:  «Ministro  dello  sviluppo  economico»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale».
  10-septies. Le gestioni fuori bilancio, aventi  le  caratteristiche
dei fondi  di  rotazione,  del  Ministero  dello  sviluppo  economico
relative al fondo rotativo per operazioni di venture capital  di  cui
all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
trasferite al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale.
  11. All'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» sono  rispettivamente  sostituite,
ovunque ricorrono, dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico».
  11-bis.  Al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «Ministro del commercio con  l'estero»  e  «Ministero
del commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale» e «Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale»;
  b) le parole: «dello sviluppo economico», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale».
  12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  le  parole  «dello  sviluppo  economico,  di   concerto»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
e».
  13. Restano in ogni caso salve le competenze  del  Ministero  dello
sviluppo economico attribuite dalla legge 1° luglio 1970, n. 518.
  13-bis. All'articolo 6 della legge 20  ottobre  1990,  n.  304,  le
parole:  «del  commercio  con  l'estero»,  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale».
  14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le  seguenti
modificazioni:
    a) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole  «dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del  commercio  con
l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico  e
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale»;
    b) all'articolo  3,  comma  3,  le  parole  «dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti  «dello
sviluppo economico»;
    c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Il
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
rilascia le prescritte autorizzazioni, previo parere del comitato  di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n.  221,
e successive modificazioni,  con  le  modalita'  e  nelle  forme  ivi
stabilite. A tali fini il comitato, quando e' chiamato  ad  esprimere
il proprio parere su domande di autorizzazione  presentate  ai  sensi
della presente legge, puo' avvalersi di esperti in materia di difesa,
sanita' e ricerca.»;
    d) all'articolo 4, le parole «del commercio  con  l'estero»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale».
  15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico -
Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale»;
    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3.  Il
Comitato e' nominato con decreto del Ministro degli affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  ed  e'  composto  dal  direttore
dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio  1990,  n.
185, che svolge le funzioni di presidente, e da un rappresentante per
ciascuno dei Ministeri  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno, della  difesa,  dell'economia  e  delle
finanze, dello sviluppo economico, della salute,  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e  del  turismo,  nonche'  da  un  rappresentante
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le funzioni  di  segretario
sono esercitate da un funzionario del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.»;
    c) all'articolo 5,  commi  4  e  7,  le  parole  «dello  sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale».
  16. Entro il 15 dicembre 2019, sono  apportate  al  regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo  economico  le  modifiche
conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le  modalita'
di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino
alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle   competenti
strutture  e  dotazioni  organiche  del  Ministero   dello   sviluppo
economico.
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.
                               Art. 3

Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
  carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  forze  di
  polizia e delle forze armate.

  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, sono determinate in  euro  68,70  milioni  per
l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro  119,08
milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per  l'anno  2021,  euro
119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno  2023,
euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni  per  l'anno
2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro  118,90  milioni  per
l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  al   fine   di   garantire   copertura   finanziaria
all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere
a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132,  le  risorse  iscritte
sul fondo di cui al comma 1,  sono  ridotte  di  euro  8.000.000  per
l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per
l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di
euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024.
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di euro  6.500.000  per  l'anno  2019,  di  euro
4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per  l'anno  2021  e  di
euro 3.800.000 per l'anno 2022.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro  6.500.000  per
l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, di euro 3.300.000 per
l'anno 2021 e di euro 3.800.000 per l'anno 2022,  a  euro  17.000.000
per l'anno 2023, a euro 11.000.000 per l'anno 2024, si provvede:
    a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000  per
l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro  7.000.000  per
l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del  fondo  di  cui  al
comma 1;
    b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a  euro  11.000.000
per l'anno 2024  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle  Forze
armate di cui all'articolo 1, comma  688,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e  dall'articolo   10   del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa  aggiuntiva
per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il  periodo  dal  1°
luglio al 31 dicembre 2019.
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari  ad  euro  4.645.204,  si
provvede con le  risorse  iscritte  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante  riduzione  di  euro
3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo  di  parte  corrente
alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento  dei  residui
passivi, istituito ai sensi  dell'articolo  34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.
                             Art. 3-bis

Incremento del fondo di  cui  all'articolo  35  del  decreto-legge  4
  ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
  dicembre 2018, n. 132.

  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  35  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, il  fondo  ivi  previsto  e'  incrementato  di
60.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2020, delle dotazioni
di competenza e di cassa relative alle missioni  e  ai  programmi  di
spesa  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri,  come   indicate
nell'elenco 1 allegato al presente decreto.
                             Art. 3-ter

Sostituzione delle tabelle B e C allegate al decreto  legislativo  13
                        ottobre 2005, n. 217

  1. La tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1  annesso  al
presente decreto.
  2. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato 2  annesso  al
presente decreto.
                               Art. 4

Istituzione della Struttura tecnica  per  il  controllo  interno  del
           Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1. Al fine di potenziare il sistema dei controlli interni di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 in materia di  regolarita'
amministrativa e contabile e di controllo di gestione, e'  istituita,
fino al 31 dicembre 2020, presso il Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti,  una  struttura  tecnica,   operante   alle   dirette
dipendenze  del  Ministro  e  denominata  Struttura  tecnica  per  il
controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
retta   da   un   dirigente    appartenente    esclusivamente    all'
amministrazione dello Stato.
  2. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  dagli  articoli  14  e  30  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e  dall'articolo  12  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni
dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la Struttura di cui al comma  1
svolge le seguenti attivita':
    a) stabilisce i criteri per assicurare la  migliore  e  razionale
utilizzazione  delle  risorse  pubbliche  mediante  il  controllo  di
gestione,  nonche'  i  parametri  del  controllo  interno  secondo  i
principi di efficienza, efficacia ed economicita' anche  al  fine  di
misurare i risultati dell'attivita' amministrativa sotto  il  profilo
della funzionalita' organizzativa;
    b)  sulla  base  di  parametri  definiti  in  raccordo   con   il
Responsabile della prevenzione della corruzione e  della  trasparenza
di cui all'articolo 1 della legge 6  novembre  2012,  n.  190  e  con
l'Organismo  indipendente  di   valutazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti di cui  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, vigila  e  svolge  verifiche  di
audit  interno,  anche  a  campione,  sulla  conformita'  dell'azione
amministrativa  dei  Provveditorati  interregionali  per   le   opere
pubbliche e degli uffici centrali e periferici  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  alle  vigenti  disposizioni  e  alle
specifiche direttive  del  Ministro  in  materia  di  organizzazione,
funzionamento,   prevenzione   della   corruzione,   trasparenza    e
digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' ai principi
di imparzialita', efficacia, efficienza  ed  economicita',  anche  ai
fini dell'esercizio dei poteri ministeriali di cui  all'articolo  14,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3.  In  deroga  alla  dotazione  organica   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, alla  Struttura  tecnica  di  cui  al
comma 1 sono assegnate quindici unita'  di  personale,  dotate  delle
necessarie  competenze  ed  esperienze,  di  cui  una  con  qualifica
dirigenziale di livello generale, due con qualifica  dirigenziale  di
livello non generale e dodici funzionari di  Area  III  del  comparto
funzioni centrali.  Il  personale  di  livello  non  dirigenziale  e'
individuato  tra  il  personale  dei  ruoli   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei  trasporti  ovvero,  con  trattamento  economico
complessivo a carico dell'amministrazione  di  destinazione,  tra  il
personale dei ruoli delle  altre  amministrazioni  pubbliche  di  cui
all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165  del
2001, che viene collocato in posizione di comando  o  fuori  ruolo  o
altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale
si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
127,  e  l'articolo  56,  settimo  comma,  del  testo   unico   delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali  di  cui  al
primo  periodo  non  si  applicano  i  limiti  percentuali   previsti
dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e i limiti riferiti alla durata  previsti  dall'articolo
19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001.
  4. In aggiunta al contingente di  cui  al  comma  3,  la  Struttura
tecnica di cui al comma 1, nel limite di spesa di 144.000 euro per il
2019 e di euro 480.000 per il 2020, puo' avvalersi fino ad un massimo
di dodici esperti o consulenti nominati  ai  sensi  dell'articolo  7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5.  Il  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei   trasporti   e'
autorizzato,  fino  al  31  luglio  2020,  a  procedere,  anche   con
riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla
riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi  quelli  di  diretta
collaborazione, mediante uno  o  piu'  regolamenti  adottati,  previo
parere del  Consiglio  di  Stato,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di  cui  al
primo periodo sono adottati senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e sono soggetti  al  controllo  preventivo  di
legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da
1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data  di
efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per
il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 4, pari  a
complessivamente a 400.000 euro per il 2019 e a 1,5 milioni  di  euro
per il 2020, si provvede, quanto ad euro  400.000  per  l'anno  2019,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, quanto ad euro 1,5 milioni per l'anno
2020, si provvede mediante parziale utilizzo della quota  di  entrate
previste dall'articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. All'articolo  1,  comma  238,  terzo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311 le  parole:  «di  7.309.900  euro  a  decorrere
dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «di  5.809.900  euro
per l'anno 2020 e all'importo di 7.309.900  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021».
  6-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti
proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia
promuove e assicura la vigilanza, nelle forme e secondo le  modalita'
indicate nei commi da 3  a  5,  sulle  condizioni  di  sicurezza  del
sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e
autostradali»;
  b) al comma 17 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per  le
medesime finalita' di cui al primo periodo, gli enti proprietari e  i
gestori delle infrastrutture stradali e autostradali  sono  tenuti  a
garantire   al   personale   autorizzato    dell'Agenzia    l'accesso
incondizionato alle infrastrutture, ai cantieri, alle sedi  legali  e
operative, nonche' a tutta la documentazione pertinente».
                               Art. 5

Organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
                        territorio e del mare

  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero  si  articola
in dipartimenti disciplinati ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del
presente  decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
superiore  a  due,  in  riferimento  alle  aree  funzionali  definite
all'articolo  35  del  presente  decreto.».  Al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti  dalla  presente
disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti
di funzione dirigenziale di  livello  non  generale  equivalente  sul
piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale  del  Ministero
e' rideterminata nel numero massimo di  dieci  posizioni  di  livello
generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento  agli  adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto il regolamento di organizzazione, ivi  incluso  quello  degli
uffici  di  diretta  collaborazione,  puo'  essere  adottato  con  le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97.
                               Art. 6

Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione,
                  dell'universita' e della ricerca

  1. All'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
sono apportate le seguenti modifiche:
    a) al  primo  periodo  le  parole  «di  consentire  una  maggiore
efficacia dell'azione amministrativa svolta a  livello  centrale  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'»
sono soppresse, e le parole «due posti dirigenziali» sono  sostituite
dalle seguenti «un posto dirigenziale»;
    b) il secondo periodo e'  soppresso  e  sostituito  dai  seguenti
«Conseguentemente il  Ministero  medesimo  provvede  ad  adeguare  la
propria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello
degli uffici di diretta collaborazione, che possono  essere  adottati
con le modalita' di cui  all'articolo  4-bis  del  decreto  legge  12
luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2018, n. 97, se emanati entro il 31  ottobre  2019,  anche  al
fine di semplificare ed accelerare  il  riordino  dell'organizzazione
del  Ministero.  Nelle  more  dell'entrata  in   vigore   dei   nuovi
regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di  livello
generale continuano ad  avere  efficacia  sino  all'attribuzione  dei
nuovi.».
                               Art. 7

Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
         dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

  1. Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo  1  della  legge  31
luglio 1997, n. 249, in carica  alla  data  del  19  settembre  2019,
continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli  atti
di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino
all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non  oltre  il
31 dicembre 2019.
                               Art. 8

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
                     

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