DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 00.52.13
Consiglio ministri: il comunicato (3)=
(AGI) - Roma, 23 feb. - Si introduce, inoltre, la facolta', per le autorita' competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi gia' elencati. L'attuazione delle misure di contenimento sara' disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino piu' regioni. Nei casi di estrema necessita' ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorita' regionali o locali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento e' punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale. Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. ***** Il Consiglio dei ministri e' terminato alle 22.43.(AGI) Mal 230051 FEB 20 NNNN
Consiglio ministri: il comunicato (3)=
(AGI) - Roma, 23 feb. - Si introduce, inoltre, la facolta', per le autorita' competenti, di adottare ulteriori misure di contenimento, al fine di prevenire la diffusione del virus anche fuori dai casi gia' elencati. L'attuazione delle misure di contenimento sara' disposta con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri e il Presidente della Regione competente ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui gli eventi riguardino piu' regioni. Nei casi di estrema necessita' ed urgenza, le stesse misure potranno essere adottate dalle autorita' regionali o locali, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai fini sanzionatori, il decreto stabilisce che il mancato rispetto delle misure di contenimento e' punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale. Infine, il testo prevede che il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicuri l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. ***** Il Consiglio dei ministri e' terminato alle 22.43.(AGI) Mal 230051 FEB 20 NNNN
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