ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 14 febbraio 2020
Modifiche e integrazioni al provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 in
materia di responsabilita' civile auto, con particolare riguardo
all'attestazione sullo stato del rischio, nonche' all'allegato 1 al
provvedimento n. 35 del 19 giugno 2015, a seguito delle novita'
introdotte all'art. 134, comma 4-bis del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - dal
c.d. dl fiscale (decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019).
(Provvedimento n. 95). (20A01297)
(GU n.51 del 29-2-2020)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 303 del 31 dicembre 2012, che ha approvato lo Statuto
dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;
Visto il regolamento di organizzazione dell'IVASS e il relativo
organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n.
46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno
2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato
ai sensi dell'art. 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), dello statuto
dell'IVASS;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante il
codice delle assicurazioni private;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007 (c.d. decreto Bersani)
convertito nella legge n. 40 del 2 aprile 2007, che prevede il comma
4-bis all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 -
Codice delle assicurazioni private;
Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005,
n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti
regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente «La
disciplina della banca dati attestati di rischio di cui all'art. 134
del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di
rischio»;
Visto il provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 concernente
le modalita' tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla
banca dati attestati di rischio di cui al regolamento IVASS n. 9 del
19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di
rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art.
134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle
assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di
rischio;
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato
e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere
ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo
sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;
Visto il provvedimento n. 71 del 16 aprile 2018 concernente le
modifiche al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 e al
provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015;
Visto il provvedimento n. 72 del 16 aprile 2018 concernente i
criteri di individuazione e regole evolutive della classe di merito
universale di cui all'art. 3 del regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio
2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e
dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle
assicurazioni private - Dematerializzazione dell'attestato di
rischio;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. decreto
fiscale), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre, n. 157, in particolare l'art. 55-bis che ha introdotto
modifiche all'art. 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni
private;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. decreto
Milleproroghe), in particolare l'art. 12 che ha disposto che la nuova
disposizione dell'art. 134, comma 4-bis entrera' in vigore a partire
dal 16 febbraio 2020;
Considerato che le nuove previsioni normative si riflettono sulle
indicazioni relative «all'attestazione sullo stato di rischio»
determinate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, da specifica regolamentazione IVASS, rendendo
necessario un tempestivo adeguamento della disciplina di settore;
A d o t t a
il seguente provvedimento:
Art. 1
Modifiche agli articoli 2 e 7
del provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018
1. Al comma 1 dell'art. 2 dopo le parole «la classe di CU 14» sono
aggiunte le seguenti parole «, fatto salvo quanto previsto dall'art.
134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private».
2. Al comma 2 dell'art. 2 dopo le parole «fatto salvo quanto
disposto» sono aggiunte le seguenti parole: «dall'art. 134, comma
4-bis, del codice delle assicurazioni private e».
3. Al comma 2 dell'art. 7 prima delle parole «Le seguenti regole»
sono aggiunte le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private,».
4. Al comma 2, lettera i), dell'art. 7 le parole «, salvo quanto
previsto dal c.d. "decreto Bersani"» sono soppresse.
5. Il comma 3 dell'art. 7 e' cosi' sostituito: «In caso di
applicazione dei benefici previsti dall'art. 134, comma 4-bis, del
codice delle assicurazioni private, la sinistrosita' pregressa e'
riportata nella relativa tabella dell'attestato di rischio.».
Art. 2
Modifiche all'allegato 1
al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015
1. L'allegato 1 al provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015 e'
sostituito dall'allegato 1 al presente Provvedimento.
Art. 3
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito
istituzionale dell'Istituto.
Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 febbraio 2020
Il Consigliere: Cesari
Allegato 1
Banca Dati Attestati di Rischio
(SITA-ATRC)
Modalita' Tecniche di Trasmissione dei Dati
Parte di provvedimento in formato grafico
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