TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso
Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.».
(20A01353)
(GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)
Vigente al: 29-2-2020
Capo I
Proroghe
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al
secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «30 per cento».
1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2020».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n.
15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020».
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
5-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei
concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione
giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia' inserite
nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio
2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in aggiunta alle
facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il
previo espletamento delle procedure di mobilita' e in deroga
all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere
a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami,
tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un
chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due
economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un
ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta unita' di
personale non dirigenziale con professionalita' tecniche,
appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto
funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute
e' corrispondentemente incrementata di 13 unita' con qualifica
dirigenziale di livello non generale e di 50 unita' di personale non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione
del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della
salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino
dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' autorizzata
per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle
procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.
97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8
per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta' assunzionali di
ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al
comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165
del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto
comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.
7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale
23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma
1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione
dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si
applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla
lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi
dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del
decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena
applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del
medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai
titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali,
comunque denominati, nonche' ai dirigenti sanitari di cui
all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi
comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto
dei seguenti criteri:
a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al
comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno
dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale
esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale,
tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto
il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di
incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati
patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 2013, n. 62;
b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera
f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere
oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di
appartenenza;
c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per
i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3
e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti
dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze
armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 3 3, in ragione del pregiudizio alla sicurezza
nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica,
nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed
esterna.
7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione
della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del
presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono
individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera
c) del comma 7.
7-ter. Non e' comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle
informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari
degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalita' di
attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al
comma 7 del presente articolo.
7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».
7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre
2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti
digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti,
entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi
forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o
da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati adoperare sulla
piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato
nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma
4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei
dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le
modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e
le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite
dalle seguenti: «del contratto»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo
semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo
termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa
automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza
l'applicazione di sanzioni e interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari
all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa
automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le
modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia
delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attivita'
di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita'
operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del
presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle societa' di
locazione a lungo termine.
3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' differito al 30 giugno 2020,
per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori
entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili
all'amministrazione.
9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.
19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle
seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
postale universale». L'applicazione della presente norma e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«il 31 dicembre 2021»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di
cui al comma 1, terzo periodo, gia' in essere si adeguano alle
predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».
10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario
allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino al
31 dicembre 2020 la segreteria tecnica gia' costituita presso la
soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle
persone con disabilita' di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi
degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo
non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse
disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2
giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore
militare per i caduti, i comuni, le province e le citta'
metropolitane.
10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della
relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui
sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di
primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e
delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della
legge 28 marzo 1968, n. 341.
10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero
della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Al comma 9 dell'articolo 30-ter del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno 2020
la richiesta di cui al primo periodo puo' essere presentata fino al
30 settembre»;
b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo».
10-septies. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1,
comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' differito dal 15
gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53,
della citata legge n. 160 del 2019 e' differito dal 28 febbraio al 30
giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli
enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
10-octies. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni
pubblicano i bandi di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinate le modalita' di pubblicazione nel portale, di cui al
predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del
2001, degli avvisi di mobilita' adottati dalle pubbliche
amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico
impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie
degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono
attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validita' delle graduatorie
medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis, comma
5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni
effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto
legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia
intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro il 30
settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le societa' a
controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a
quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente,
con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso alla
regione nel cui territorio la societa' ha sede legale secondo
modalita' stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di
mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto
previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative, tramite
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso
altre societa' controllate dal medesimo ente o da altri enti della
stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate.
3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui
al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna
regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati».
10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del
personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di
cui al comma 10-novies del presente articolo si applicano, salva
diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente,
ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, risultino gia' posti in
liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
10-undecies. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente:
«147-bis. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo
delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni
del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle
istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica
nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali».
10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 59, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Con decreto del Ministro dell'istruzione e' costituita una
commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove
scritte e delle relative griglie di valutazione».
10-terdecies. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell'anno 2016» sono
soppresse.
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «ventiquattro mesi».
10-quinquiesdecies. Nelle more della revisione organica della
normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non
possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di
quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da
gruppi editoriali quotati o partecipati da societa' quotate in
mercati regolamentati.
10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico
straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla
sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454
del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e' incrementata
di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-sexiesdecies,
pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 2
Misure urgenti per assicurare la continuita' delle funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per
la protezione dei dati personali
1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 31 marzo 2020».
Art. 3
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero
dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di
deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti
al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31
ottobre 2020».
3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12
luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2020».
5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
«i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per
l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio,
approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012,
completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti
prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con
esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a
deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere
localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018,
come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e
2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di
cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 30
giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando
provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31
dicembre 2020».
Art. 4
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite
dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
b) al comma 3, la parola «2018» e' sostituita dalla seguente:
«2019».
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le
parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e
2020».
3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018,
n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2020».
3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19,
e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure di
cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono
essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo
istituito ai sensi dell'articolo 32-ter.1 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le
prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al
secondo periodo del presente comma, la CONSOB puo' esercitare gli
ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative
di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti
telematiche o di telecomunicazione: a)offra al pubblico prodotti
finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci
pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari
diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della
pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB
puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi
comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal
menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge n. 34
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' prorogato di ulteriori
ventiquattro mesi.
3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione
disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla
pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente
ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il
canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui
rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «,
2019, 2020, 2021 e 2022».
3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021.
3-septies. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari
versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed e'
dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal
1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle
predette disposizioni.
3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma
3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia
stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai
contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo
precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,
in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una "zona
rossa"».
3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 4 bis
Disposizioni in materia di cartolarizzazioni
1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre
2020».
2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate
mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto
compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130.
Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della
citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della
costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita
deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni
destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti a essi
attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonche' i
limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo' utilizzare
le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve
essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice
civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti,
beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a
tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella
deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei
predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a
cui vantaggio la destinazione e' effettuata il soggetto finanziato
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la
deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione
del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione
delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e
quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-octies, della
citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono
trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio
destinato e le relative passivita' alla societa' di cartolarizzazione
o a un altro soggetto identificato dalla societa' di
cartolarizzazione stessa.
3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono inserite
le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite
le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome
proprio,».
4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999,
n. 130, e' inserito il seguente:
«1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-ter
abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario
finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo
stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o
dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo
costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica
altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».
5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, dopo le parole: «derivanti da aperture di
credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione
di credito con modalita' rotative»;
b) al comma 4-ter:
1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di
credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre
forme di concessione di credito con modalita' rotative»;
2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite
le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo
dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la
garanzia del rimborso di tali crediti»;
3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori
diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e,
nel loro interesse, dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 1,» e
dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facolta' di
erogazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non per l'eccedenza
delle somme incassate e dovute a tali soggetti».
Art. 5
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, dopo il secondo periodo, e' inserito il seguente: «Le
assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche
nell'anno 2020».
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«1° gennaio 2021».
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma».
5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26 febbraio 1999, n.
42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
5-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».
5-ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».
5-quater. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo
determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale
ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nonche' per le assunzioni finanziate con le risorse del
Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12,
comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonche' ai sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla
proroga di tali contratti, utilizzando le risorse gia' previste dal
citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un
ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque
non oltre il periodo di vigenza della misura.
Art. 5 bis
Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici
del Servizio sanitario nazionale
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari
iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno
del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti»;
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole: «fino al 31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre
2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono
inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato con
decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano,».
2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del
Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di
autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite
del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il
settantesimo anno di eta'. L'amministrazione di appartenenza, nel
rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto
aziendale, puo' autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio
fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le
relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e
comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del
provvedimento di trattenimento in servizio.
Art. 6
Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca
1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle
seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20
novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di
conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020 dall'articolo 1,
comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente
prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria
delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse
disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al
periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla
base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020,
secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo 1, comma
43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
5-bis. In considerazione della particolare situazione linguistica
delle scuole in lingua tedesca e delle localita' ladine della
provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di
requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13,
comma 2, lettera b), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1°
settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla
prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle
localita' ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline
«italiano» e «tedesco».
5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020.
5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 62, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo, le parole: «Sono altresi' indicate» sono sostituite dalle
seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».
5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni
scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del
presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei
giovani alla ricerca e per la competitivita' del sistema
universitario italiano a livello internazionale, previste
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'
prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle
vigenti facolta' assunzionali:
a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel
limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite
tra le universita';
b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le risorse sono ripartite tra le universita'. Con
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le universita'
statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di
professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione
scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo per
il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5,
comma1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri
derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di 600.000
euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri
derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
5-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
Art. 6 bis
Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma
1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei
utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli
del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono
assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Art. 7
Proroga di termini in materia di beni e attivita' culturali e di
turismo nonche' di personale scolastico
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del
rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo,
a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020
a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma
organizzativa speciale non puo' avere un valore percentuale superiore
o inferiore del 10 percento rispetto alla media aritmetica dei
contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni
precedenti.
1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonche'»
sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
c) dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: «Per l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente. E' assegnato un contributo di
200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il
completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di
adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».
4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di
supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un
esperto in mobilita' e trasporti e da un esperto in tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente
comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel
bilancio del Parco archeologico di Pompei».
5. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020»;
b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per
ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le
seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima
complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi
contratti».
7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per
l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022
e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020 e'
altresi' autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui. Agli
oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo;
b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020,mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo.».
9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017,
2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2020»;
b) il secondo periodo e' soppresso.
10. Le modalita' di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale diparte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
10-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 608, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti
delle dotazioni organiche nonche' delle facolta' e dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' coprire, per
l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle
aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale
inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del
periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario
titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti gia'
inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n.
145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche
nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio,
rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati
collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata
nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui
a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, e'
autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del
rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici
assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1,
commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non
rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione
del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo
periodo del presente comma e' disposta nel limite di spesa
complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. E'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale
assistente amministrativo e tecnico.
10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies si provvede
nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10-octies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi
scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire
l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilita' grave,
l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato, con riferimento
alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a
una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per
l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di
cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i
nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti
parametri e principi:
a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del
numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unita',
ridotte a 20 unita' in presenza di un alunno o studente con
disabilita' grave certificata;
b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo
agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.
10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies pari a 6,387
milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno
2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si
provvede:
a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni
di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a
23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746milioni
di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni
2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2020».
10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro
350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
10-duodecies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei
Lincei e' prorogato per l'anno 2020.
10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies, pari a
euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».
10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso
ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in
particolare delle persone con disabilita' visiva, anche attraverso
eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilita' digitale,
corsi di formazione e attivita' di consulenza, e' prorogato per
l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione
Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020».
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n.
197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa
amministrazione della giustizia».
4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2020».
5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le
parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove
mesi». Al quarto comma dell'articolo 840-septies del codice di
procedura civile, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le
seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-bis),».
6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre
2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a
euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i
medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019,
n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.
77,le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di
durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al
31 dicembre 2020», le parole: «800 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «1.095 unita'», le parole: «200 unita' di Area I/F2» sono
sostituite dalle seguenti: «340 unita' di area I/F1» e le parole:
«600 unita' di Area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755
unita' di area II/F1».
6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012,
n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «otto».
6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre
2012, n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente:
«nove».
6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice
delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla
predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di
approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio
2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, e' prorogato
al 1° gennaio 2023;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, e' prorogato
al 1° gennaio 2023;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e'
prorogato al 1° gennaio 2023.
6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla
scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate
limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo
e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di
affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».
Art. 8 bis
Proroga di termini in materia di magistratura onoraria
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza
del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto
2025»;
b) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31
ottobre 2025».
Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della
difesa
1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, la parola «2019» e' sostituita dalla seguente:
«2020».
2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la
parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n.
184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel
2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e
2022».
2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 10
Proroga di termini in materia di agricoltura
1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per
l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo,
pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018,
n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata di 30 milioni
di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n.
199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«aprile 2020».
4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2,
della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020
e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 10 bis
Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di
conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di
certificazione
1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del
decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, e' differita al 31
dicembre 2020.
Art. 11
Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e'
assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale
contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere
derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente
riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo e dall'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla societa'
ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di
realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 128 del 2019, sono destinate alla societa' ANPAL Servizi Spa
ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle
spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il termine
perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri
vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformita' a
quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente
comma, e sino alla medesima data e' sospesa, con riferimento alla
sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n.
509 del 1994.»;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
2-bis. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione
nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, gia' destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di
trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi
dell'articolo 25-bis, comma 3, lettere a) e b), del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei
trattamenti medesimi puo' essere prorogata di dodici mesi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per
l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il
rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi
precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela
del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei
ministri e' autorizzata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per
l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e
dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3
milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno
2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore
della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura
di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto
di riservato dominio a societa' poi dichiarate fallite e retrocedute
per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' calcolata sulla base delle
condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione
originaria, se piu' favorevoli, con riferimento ai trattamenti di
integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020.
L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto
del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e
qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla
rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dovesse emergere un'eccedenza dispesa l'Inps provvede a
rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo
del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3
milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del
presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a
valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma
10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni
previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di
previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine
servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui
ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni
di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai
periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino
al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.».
5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797,
non si applicano al personale della societa' Poste italiane Spa al
quale e', comunque, assicurato per contratto collettivo un
trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla
legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al
fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST),
la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo
familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 7 97 del 1955, e' pari a quella in vigore tempo per tempo per gli
assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori
entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma,
valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,
in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il
riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze;
b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori
entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a
2,2milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 11-bis
Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e
per la riqualificazione professionale
1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «quarantotto mesi»;
b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e
11.200.000 euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 11-ter
Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori
disabili
1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici
economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai
fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del
numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5,
comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui
conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della
medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il
31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi
esonerativi versati.
Art. 11-quater
Proroga di misure di sostegno del reddito
1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per
l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44,
comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono
prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale
previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di
euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1,
comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra
le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate,
per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui
all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017,
sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno
2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche
ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in
deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente
comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,
nonche' con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le
regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno
2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti
finanziamenti nella disponibilita' di ciascuna regione.
5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le
imprese che abbiano cessato o cessino l'attivita' produttiva,
all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal
presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento gia' disposto dal
medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie gia'
stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario
di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica
anche a livello regionale, all'articolo 22-bis, commi 1, primo
periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le
parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante
dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater del decreto-legge
25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2
milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui
all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre
2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a
16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
Art. 11-quinquies
Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma
1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che
abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a
lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per
comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica
soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a
decorrere dall'anno 2015.
2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e' riconosciuta,
in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al
medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre
all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere
presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni
dalla data del decesso stesso.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il
periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum di cui
ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4
settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della
prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In
caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere
l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui
al primo periodo.
4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2
e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse
disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre
2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da
1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di 8 milioni di
euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al
medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al
presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4»
sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella di cui alla lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«
===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |6.000 |
+-----------+---------------------+
|21-60 |2.500 |
+-----------+---------------------+
»;
b) la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«
===================================
| CO2 g/km | Contributo (euro) |
+===========+=====================+
|0-20 |4.000 |
+-----------+---------------------+
|21-60 |1.500 |
+-----------+---------------------+
».
2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli
obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma
1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli
apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.
3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti:
«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi
da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2
dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa
di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole
imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE)
2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e
a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui
all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e
per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime
date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per
i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche'
specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e
alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti.
L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato
articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti
domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale
criterio identificativo in aggiunta a quelli gia' individuati dalla
medesima direttiva.
60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il
Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso consapevole dei
clienti finali nel mercato, tenendo altresi' conto della necessita'
di garantire la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte
nel libero mercato»;
c) il comma 68 e' abrogato;
d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti:
«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'ARERA, sentita l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i
criteri, le modalita' e i requisiti tecnici, finanziari e di
onorabilita' per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei
soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui
al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle
Autorita' di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei
dati personali e all'Agenzia delle entrate, esercitato nell'ambito
delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui
al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte
irregolari poste in essere nell'attivita' di vendita dell'energia
elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita'»;
e) il comma 82 e' sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al
comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di
pubblicita' ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il
Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte
dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti
istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino
situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti
requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei
generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento
dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il
Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.
4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;
b) al comma 8:
1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nelle aree non
compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni
dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo
economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative
ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di
prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili e'
comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili»;
2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».
4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo 134 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente:
«4-ter.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso
responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato
nella classe di merito piu' favorevole per il veicolo di diversa
tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-bis e che abbia
comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a
euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza
successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di
diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito
superiore fino a cinque unita' rispetto ai criteri indicati
dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del
presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari
dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il solo
veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma
4-bis nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte
dall'articolo 55-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157».
4-quater. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli
effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al Ministero dello
sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle
Camere.
Art. 13
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2017, n. 96, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati
alla formazione delle altre figure professionali addette alla
circolazione ferroviaria».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno
2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e'
pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe
autostradali relative all'anno 2020 e' differito sino alla
definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici
finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018,
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo
articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30
marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di
aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi
della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni
precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani
economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e'
perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
«7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e
8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le
controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di
risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui
all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione
da parte della societa' stessa.»;
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalita' di cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalita' di cui ai
commi 7 e 7-ter».
5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo
periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla
definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra
l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni
2021-2025.
5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,
n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da
diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171,
relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di
unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a
due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della
legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1° gennaio 2021. A tale
fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a
carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti:
«a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a
iniezione a due tempi».
5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo
periodo possono essere altresi' utilizzate per promuovere la
predisposizione di programmi diretti al completamento delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di
porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere
l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte
nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli
operatori».
5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa
prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del
procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune,
ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento
pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a
giudizio in un procedimento penale, puo' essere disposta la
sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento
assunto da parte dell'autorita' giudiziaria competente.
5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento
ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un
diretto collegamento con le citta' metropolitane e per le quali, alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio,
previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante
conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della
navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la
manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede
secondo le modalita' e con le risorse previste nei contratti di
programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio
2015, n. 112.
Art. 14
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale
1. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi
dell'articolo 43.
3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale
degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla
scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre
2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre
2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e
il 31 dicembre 2021.
4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le
parole: «, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per
l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo
1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata
di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con
le modalita' previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima
legge n. 232 del 2016.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei
lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera
e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere
dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2019,
nonche' di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a
decorrere dall'anno 2021».
4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 4-quinquies, pari a
200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
Art. 15
Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato
agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune
di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera,
noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei
ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei
ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
183 del 6 agosto 2019, puo' essere prorogato fino ad una durata
complessiva di tre anni secondo le modalita' previste dal medesimo
articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile
da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul
programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonche'
dimostrazione della disponibilita' di risorse sulla contabilita'
speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attivita'.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni
della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui
all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno
degli anni 2019 e 2020»;
c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e
2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e
2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno
2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno
2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019
e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
4. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, la parola «dodici» e' sostituita dalla seguente:
«diciannove».
5. All'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio
2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma
3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
7. Al fine di assicurare la continuita' del finanziamento dei
servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticita'
trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto
Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate
fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede:
a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-quinquies, comma
3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130.
7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2021».
7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese
colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia
a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali e' stato
dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei
ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza
entro il 31 dicembre 2020, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021.
L'autorita' competente comunica ai concessionari e ai conduttori il
canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
7-quater. Al comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto mesi a
partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30
aprile 2022».
7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».
7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Art. 15-bis
Proroga in materia di sport
1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91,
le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto
mesi».
Art. 15-ter
Proroga della durata della contabilita' speciale n. 2854 aperta ai
sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 44 del 29 gennaio 2013
1. La durata della contabilita' speciale n. 2854, gia' intestata al
dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica
utilita' della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
44 del 29 gennaio 2013, e' prorogata fino al 30 giugno 2020 per il
proseguimento degli interventi necessari al superamento della
situazione di criticita' in materia di bonifica e risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei
cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1,
le eventuali somme residue giacenti sulla contabilita' speciale n.
2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il
completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di cui al
comma 2, gia' trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di
programma, e' subordinato alla sottoscrizione di uno o piu' accordi
di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da
stipulare entro il 31 dicembre 2020.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del
completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse
residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di
diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle
amministrazioni di provenienza.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
Art. 16
Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana
e della rete viaria della regione Sardegna
1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, e' nominato apposito
Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite
dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi
entro il 28 febbraio 2020, e' nominato apposito Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3,
e' incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e
l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della
Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare
con le amministrazioni competenti»;
b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla
realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono
sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche, il
supporto tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione
dell'opera, il compenso del Commissario»;
c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti
pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle
aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, e' inserita la
seguente: «provinciale».
1-bis. Al fine di consentire l'immediata operativita' dei
Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario
straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse
allo stesso assegnate.
1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione
delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30
giugno 2020, e' nominato apposito Commissario straordinario, il
quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato di
sovraintendere alla programmazione, alla progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria
della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il supporto
tecnico, le attivita' connesse alla realizzazione dell'opera e il
compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso
del Commissario e' stabilito in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata
nonche' di societa' controllate dalla medesima.
6-sexies. Anche per le finalita' di cui al comma 6-quinquies del
presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
"4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate
da pericolosita' o da rischio idraulico di grado elevato o molto
elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei
relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle
attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte
salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di
bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al
periodo precedente"».
Art. 16-bis
Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree
compromesse della regione Sardegna
1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei
cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi
di dissesto idrogeologico, nonche' per la manutenzione del territorio
e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale
finanziamento della regione autonoma della Sardegna, e' prorogata per
il triennio 2020-2022.
Art. 16-ter
Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei
segretari comunali e provinciali
1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2
dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed
e' seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o piu'
comuni. Durante il corso e' effettuata una verifica volta ad
accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio
direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario
reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al
presente comma e' tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale
dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi
formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali,
mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita'
telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attivita'
didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso
pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
puo' essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per
l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e
abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in posizioni
funzionali per l'accesso alle quali e' previsto il possesso dei
medesimi titoli di studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di
reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato
il relativo corso di formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal
presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari
comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla
procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso
selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella
fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 102
del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso
previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172
segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i
candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita',
previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini
dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in
posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa
graduatoria, nonche', su domanda e previa verifica della permanenza
dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi
per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano
rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione
che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente
articolo si provvede con le modalita' di cui all'articolo 7, comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al
comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e'
comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione
all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi
popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva
fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra
loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la
sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata
deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a
scavalco, con riferimento al contingente di personale in
disponibilita', le funzioni attribuite al vicesegretario possono
essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del
sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un
periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un
funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente
locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso,
previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello
stesso interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare una nuova
procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare
entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di
cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato e' tenuto ad
assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche, secondo le
modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili
a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la
possibilita' di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente,
anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano
anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una
convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste
dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma degli
abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per l'applicazione
dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo,
compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite
con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto
stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente
articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le
convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari
posti in disponibilita', titolari di sedi convenzionate, e'
corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima
sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione,
che e' riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il
comune capofila.
Art. 17
Personale delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni
1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, le province
e le citta' metropolitane possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di
dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto
del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi
valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le province e le citta' metropolitane che si collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono
essere aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto
fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al
valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di
graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche
applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal
2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le
province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.».
1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di
personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento
delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti
nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4
dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata
nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto
rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».
1-quater. Al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e
8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e le province
autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica,».
Art. 17-bis
Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e
del consiglio provinciale
1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile
2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014,
n. 56, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di
garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi eletti, anche
con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena
corrispondenza ai territori nonche' un ampliamento dei soggetti
eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla
circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al
turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182,
dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento
degli aventi diritto al voto, il termine e' differito al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli
eletti».
Art. 18
Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita' nella
pubblica amministrazione e nei piccoli comuni
1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma
5, e' inserito il seguente:
«5-bis. Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il
triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora,
entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure
concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti e gestisce
le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.».
1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56,
dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonche' al
fine di realizzare strutture tecnologicamente avanzate per lo
svolgimento dei concorsi pubblici».
1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
«5-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle
azioni e delle attivita' del Nucleo della Concretezza, di cui
all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di
cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito
dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei
ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»;
b) il comma 12 e' abrogato;
c) al comma 13 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali
incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di
legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le
seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».
1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale
25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni
esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione e'
nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed
e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede,
dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le
politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro
delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di
concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le
graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse
dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei
delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche
interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle
procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle
commissioni esaminatrici».
1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla
nomina della nuova commissione secondo le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come
modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
1-sexies. Al fine di rivedere le procedure di selezione del
personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di
svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione,
i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno
2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del presente articolo,
destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla
realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo
svolgimento dei concorsi pubblici.
1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio anche in conto residui.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. A decorrere
dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,
Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle
indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per
l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di
assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di
specifiche professionalita', a favore dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle
attivita' istituzionali fondamentali, comprese le attivita' di
assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della
progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico
nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in
dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di
riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e
contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-bis, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera b), e'
sostituita dalla seguente: «b) le tipologie di azioni dirette a
incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con
riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di
investimento europei;».
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII
della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente
deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal
Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in
corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da
destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.
Art. 18-bis
Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni
1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte
costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo
di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata
delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo
14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31
dicembre 2020.
Art. 18-ter
Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso
non puo' avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che
prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti
a tempo determinato.
Art. 18-quater
Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga
all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12
1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta
dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato dal
custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli 605
e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo ad avvalersi della forza
pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando
nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere
consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di
asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta
giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi.
Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarita' di
terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto
nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non e' presente,
l'intimazione gli e' notificata dal custode. Se l'asporto non e'
eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati
abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice
dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la
notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode,
su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede
all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo
comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla
predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi dal secondo
al settimo del presente comma».
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del
decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni
introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche
alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di
entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non
sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 19
Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo
del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed
economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche' l'efficienza degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e
2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata, con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita'
di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
2.319 unita' delle Forze di polizia, nel limite della dotazione
organica, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e
per un numero massimo di:
a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) seicentosettanta unita' per l'anno 2023, di cui duecentosessanta
nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri,
duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di
polizia penitenziaria;
d) ottocentoventidue unita' per l'anno 2024, di cui duecentottanta
nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri,
centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di
polizia penitenziaria;
e) seicentosettantuno unita' per l'anno 2025, di cui
centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma
dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e
novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro
357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro
9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro
69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro
98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro
100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed
euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la
tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri e' altresi' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente,
ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unita' nel
ruolo iniziale, nonche' ulteriori venticinque unita' nel ruolo
iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo
828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, e'
autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221
per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per
l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per
l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.
4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828,
comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove
unita'» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale
duecentosettantaquattro unita'»;
b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) appuntati e
carabinieri: sessantaquattro».
5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni
straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000
per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1
milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari
a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021,
8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023,
40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025,
100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027,
104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029,
107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere
dall'anno 2031, si provvede:
a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per
l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per
l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per
l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per
l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per
l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a
decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
Art. 19-bis
Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte
dell'Arma dei carabinieri
1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in
materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio
e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la
conservazione della biodiversita', l'Arma dei carabinieri e'
autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato,
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non
possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi
anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della difesa.
Art. 19-ter
Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario
effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili
del fuoco
1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per l'anno 2019 e' autorizzato il pagamento di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti
al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di
180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico
dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale
interessato secondo criteri individuati dalle singole
amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al
medesimo comma 1».
Art. 20
Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi
per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate
1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e
8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle
risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo
1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse
aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle
Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per
l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro
per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 21
Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della
lettera d) del medesimo comma, all'incremento del fondo per la
retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del
personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 e'
incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
Art. 21-bis
Incremento dei fondi per le indennita' di amministrazione
1. L'indennita' di amministrazione spettante al personale non
dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per
il triennio 2019- 2021, e' incrementata di 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi
anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma
143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore
perequazione dell'indennita' di amministrazione del personale civile
del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al
comma 1 del presente articolo.
Art. 22
Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il
comma 320 sono inseriti i seguenti:
«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320,
all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le
seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" e'
sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole:
"ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono
sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale e'
composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" e' sostituta dalla
seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo 21,
primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e
quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e
all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.
160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di
detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta
dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve
obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto
comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale
di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e
della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato
nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonche' dal decreto
legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di
magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della
giurisdizione amministrativa e' incrementata di tre presidenti di
sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale
amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di
diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di
tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono
autorizzate per l'anno 2020, secondo le modalita' previste dalla
normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di
consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali
amministrativi regionali, nonche', per le esigenze delle segreterie
delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello
non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti
assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione
organica.
320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la
Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e' sostituita
dalla seguente:
"Tabella A
Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:
+-----------------------------+-----------+
|Presidente del Consiglio di | |
|Stato |n. 1 |
+-----------------------------+-----------+
|Presidente aggiunto del | |
|Consiglio di Stato |n. 1 |
+-----------------------------+-----------+
|Presidenti di Sezione del | |
|Consiglio di Stato |n. 22 (*) |
+-----------------------------+-----------+
|Presidenti di Tribunale | |
|amministrativo regionale |n. 24 |
+-----------------------------+-----------+
| |n. 102 (*) |
|Consiglieri di Stato |(**) |
+-----------------------------+-----------+
|Consiglieri di Tribunale | |
|amministrativo regionale, | |
|Primi Referendari e |n. 403 |
|Referendari |(***) |
+-----------------------------+-----------+
(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre
2003, n. 373.
(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426.
(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la
provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.
426."».
2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.
3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di
5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni
di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di
7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite
dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro
per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro
per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro
per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro
per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno
2028».
4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato e'
autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica
vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un
incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti
percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente
comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno
2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023,
1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025,
1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027,
1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto
a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e
quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo.
Art. 22-bis
Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48
1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la
parola: «favorevole» e' soppressa.
Art. 23
Adeguamento della struttura della Corte dei conti
1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994,
n. 19, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per il
rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero sistema
di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la
consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere
assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti
aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della
magistratura contabile e' incrementato di venticinque unita' ed e'
rideterminato nel numero di seicentotrentasei unita', di cui
cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e
referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al
presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al
procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza
dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche
relative agli uffici centrali e territoriali, determina
l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le
tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono
abrogate».
2. La Corte dei conti e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel
ruolo del personale di magistratura.
3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari
a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per
l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,
3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli
anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030,
si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 24
Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
1. Il termine per l'assunzione di 50 unita' appartenenti all'area
II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, relativo al triennio 2019-2021, e' differito al triennio
2020-2022.
2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1»
sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per
cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50
per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del
100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento
nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per
cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» e' sostituita dalla
seguente: «2025»;
a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» e' sostituita dalla
seguente: «2026»;
b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno
2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad
euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati
in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro 83.500 annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree
marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e'
incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la piu'
rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36,
comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n.
394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni di euro nell'anno
2020.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati
in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della
mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale
dell'energia nonche' interventi per la riduzione delle emissioni
nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei
valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al
biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n.
88, che individua la pianura padana quale area geografica con una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste
dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per
gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno
2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e' definito il riparto delle risorse tra le regioni
interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto
dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili
(PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione
Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni
2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno
2034.
5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 5-bis e
5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e
a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 25
Disposizioni di competenza del Ministero della salute
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il
comma 435 e' inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime
finalita' di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario
nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica,
fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della
spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1
dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per
ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il
finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20,
comma 2;
2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici
sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle universita',
individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, per l'attivita' di ricerca
e sviluppo dei metodi alternativi.».
2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia
alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di
sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso,
anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono
essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi
della sperimentazione animale».
3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «,
alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al
31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite
dalle seguenti: «negli ultimi sette».
4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n.
167, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima
applicazione, la revisione di cui al presente comma e' completata
entro il 30 giugno 2020».
4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167,
le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l'anno
2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a
19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e
a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma
4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021.
4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15
marzo 2010, n. 38, dopo la parola: «geriatria,» sono inserite le
seguenti: «medicina di comunita' e delle cure primarie,».
4-sexies. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma
4-quinquies, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della
salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative
alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale
medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma
di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del
fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da
ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono
sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria,
sulla base degli indirizzi regionali»;
b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano» sono soppresse;
c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano» sono soppresse;
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle
province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno
complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».
4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da
malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni
di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari
a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita' statali e il
Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione
di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro
annui in favore delle universita' statali, a titolo di concorso alla
copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle
attivita' assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto
finanziamento e' condizionata alla costituzione dell'azienda
ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche' alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui
all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999,
comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi
pregressi.
4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del
finanziamento di cui al comma 4-novies.
4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma
4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo
1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-duodecies. Al fine di promuovere le attivita' di ricerca
scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali
nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture
sanitarie che svolgono attivita' di ricerca e didattica, ai
policlinici universitari non costituiti in azienda e' attribuito,
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in regime
d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli
anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021
al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale
assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per
cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel
quale e' utilizzato il credito d'imposta.
4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma 4-duodecies e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388.
4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di concessione e di
fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto
del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies, tenendo conto del
carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei
requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta e'
certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro
soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero della salute.
4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 25-bis
Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di
ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive
«Lazzaro Spallanzani» di Roma
1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai
lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie
infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6,
comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3873 del 28 aprile 2010, e' fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni
di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti
di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi
nei successivi centoventi giorni.
2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere
l'attivazione e l'operativita' dell'unita' per alto isolamento
dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro
Spallanzani» di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 e' subordinata
alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto
nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma,
dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unita' di alto
isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25-ter
Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci
veterinari
1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto
ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di
valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi
nonche' al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la
completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera
distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un
importo pari a 3 milioni di euro annui.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.
Art. 25-quater
Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per
l'attivita' ispettiva e di programmazione sanitaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 288, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di
verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per
l'esercizio dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2,
della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' per fare fronte alle
esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di
specifiche professionalita' ad alta specializzazione, il Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di
comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37
del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unita', con esclusione
del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale
di cui al primo periodo non e' computato ai fini della consistenza
della dotazione organica del Ministero della salute ed e' assegnato
nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno
2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da
corrispondere al personale in assegnazione.
2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale
appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1982, n. 791, e' abrogato. Al secondo periodo del comma 2
dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, le parole: «,
fino ad un massimo di duecentocinquanta unita', da reperire
prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali» sono
soppresse.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a
5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto
a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione
del comma 3.
Art. 25-quinquies
Iniziative urgenti di elevata utilita' sociale nel campo
dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei
propri piani triennali di investimento immobiliare
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata
utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito
dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi
la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente
capo all'Istituto superiore di sanita', per lo svolgimento, in
condizioni di sicurezza, delle sue attivita' scientifiche e
regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni
statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli
eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attivita' degli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di
definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello
stato di attuazione degli investimenti gia' attivati nel campo
sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo
delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte
dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei
relativi interventi e' prorogato, con decreto del Ministero della
salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma
restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto
per la regione richiedente.
Art. 25-sexies
Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV
1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, e' garantito uno
screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai
soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le
tossicodipendenze (SerT) nonche' ai soggetti detenuti in carcere, al
fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C
(HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione
di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 26
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018
1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18
maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza»;
a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Per le spese
relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la spesa
di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019,
per complessivi 6 milioni di euro, gia' trasferite al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite
nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
Art. 26-bis
Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143
1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni
e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture
assicurative possono inoltre essere concesse in favore di
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie,
di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane».
Art. 27
Sicurezza nazionale cibernetica
1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, lettera a), le parole: «sono
individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori
pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti
modalita' e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i soggetti di
cui alla precedente lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «i
soggetti di cui al comma 2-bis»;
c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti:
«dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno
dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai
sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al
comma 2-bis»;
e) all'articolo 1, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2,
lettera a), e' contenuta in un atto amministrativo, adottato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto
atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di accesso,
non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun
soggetto e' data, separatamente, comunicazione senza ritardo
dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto
atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al
presente comma.»;
f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle
seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
f-bis) all'articolo 1, comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresi' trasmessi al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. L'atto amministrativo di cui al comma 2-bis e i suoi
aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo
periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati
ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla lettera a) del
presente comma e senza che cio' comporti accesso a dati o metadati
personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo economico, per i
soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attivita' di
ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2,
lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)
» e dopo le parole: «specifiche prescrizioni;» sono inserite le
seguenti: «nello svolgimento delle predette attivita' di ispezione e
verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e
amministrativi e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;
i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai
sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla
medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo
comma»;
i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di
aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e
di trasmissione»;
l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del
comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima
lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici
individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle
seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis e' aggiunto il
seguente:
«19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri previsti dal presente articolo e' acquisito, ai fini
della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini
ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un
periodo di quarantacinque giorni»;
o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».
Art. 27-bis
Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per
la cooperazione allo sviluppo
1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati,
secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino
a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e
all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo' essere
aumentato fino a novanta unita', nel limite delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;
2) al comma 6, la parola: «cento» e' sostituita dalla seguente:
«centocinquanta»;
b) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del
contingente numerico, nonche' secondo le modalita' e i limiti
previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o
amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo
di tre unita'»;
c) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma puo' essere
disposta la corresponsione di anticipazioni»;
d) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere
erogati in forma anticipata».
2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti:
«per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione
allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le
parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca»
sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a
quella del progetto».
3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».
4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22
luglio 2015, n. 113, e' abrogato.
5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione
allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro
4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b), 3, 4 e 5,
pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno
2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno
2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno
2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno
2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a
decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente
riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei
commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 28
Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 22 milioni
di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione,
per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «11 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «dieci unita'» sono sostituite
dalle seguenti: «diciassette unita'»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del
Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di
durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto
a carico del Commissariato il trattamento economico stabilito
dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati
Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica
rivestiti.».
3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del
Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, e' incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma
3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma
268 e' abrogato.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante
utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi
necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre
2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante,
opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2
e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
Art. 29
Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
190
1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede
mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa
utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi
interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».
Art. 30
Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del
Mezzogiorno
1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30
aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
l'Autorita' politica delegata per il coordinamento della politica
economica e la programmazione degli investimenti pubblici di
interesse nazionale, sono stabilite le modalita' per verificare che
il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale
finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da
assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o
indicatori di attribuzione gia' individuati, sia effettuato in
conformita' alle disposizioni di cui al comma 2, nonche' per
monitorare l'andamento della spesa erogata.».
Art. 31
Contributo alla regione Sardegna
1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a
titolo di acconto per le finalita' di cui al punto 10 dell'Accordo
sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di
finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze puo'
disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La
regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a
valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa di
cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 31-bis
Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.
58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 26
1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno
2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Il contributo
spettante a ciascun ente e' determinato secondo la tabella di seguito
riportata»;
b) e' aggiunta, in fine, la seguente tabella:
«
===================================================
| Ente | Importo |
+===========================+=====================+
|Citta' metropolitana di | |
|Catania | 16.261.402|
+---------------------------+---------------------+
|Citta' metropolitana di | |
|Messina | 10.406.809|
+---------------------------+---------------------+
|Citta' metropolitana di | |
|Palermo | 17.718.885|
+---------------------------+---------------------+
|subtotale citta' | |
|metropolitane | 44.387.096|
+---------------------------+---------------------+
|% di copertura per citta' | |
|metropolitane | 40,51%|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Agrigento | 7.146.531|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Caltanissetta | 4.943.572|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Enna | 4.053.997|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Ragusa | 5.559.427|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Siracusa | 7.157.158|
+---------------------------+---------------------+
|LCC di Trapani | 6.752.219|
+---------------------------+---------------------+
|subtotale LCC | 35.612.904|
+---------------------------+---------------------+
|% copertura per LCC | 40,51%|
+---------------------------+---------------------+
|Totale ... | 80.000.000|
+---------------------------+---------------------+
».
3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e' assegnato un
contributo di 20 milioni di euro annui a favore della citta'
metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della
citta' metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di
piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di
strade e di scuole.
4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020
al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo:
1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti:
«e per la durata prevista dal comma 2-bis dell'articolo 14 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
settembre 2005, n. 296,»;
2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «,
con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei
medesimi enti»;
b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «La disciplina
riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai
contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni».
Art. 32
Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato
internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica
di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di
euro annui a decorrere dal 2020»;
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con
riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di
euro».
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a
valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di
documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3
milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
Art. 33
Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni
urgenti per la citta' di Genova e altre disposizioni in materia
portuale
1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in
favore della citta' di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro
20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
a-bis) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Ulteriori misure a favore delle imprese colpite
dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro
il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana
definito ai sensi dell'articolo 8 e' riconosciuta un'agevolazione a
fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi
nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014.
2. I criteri e le modalita' per l'erogazione dell'agevolazione di
cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede,
entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilita' speciale
aperta per l'emergenza»;
b) all'articolo 9-ter:
1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono
sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del
Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in
corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e' prorogata per cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai
sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono
prorogate per sei anni»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018,
2019 e 2020, l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure
occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per
eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017
riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del
sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento.
Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale
a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in
sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare
secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai
soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».
2. Al fine di favorire flessibilita' dei Piani Regolatori alle
esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, alinea, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a),
pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento
del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il
trasporto pubblico locale e regionale.
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera
a-bis), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1
milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e
fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
Art. 33-bis
Monopattini elettrici
1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui
all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di dodici
mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero
analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita, solo se
sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della
sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle
caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di
circolazione da esso definite.
2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.
160, e' sostituito dai seguenti:
«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma
102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di
entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa
sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo
50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della
sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente
elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di
potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli
altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e
caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo
decreto.
75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi
delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW.
75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di
cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono circolare
esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocita' di 50
km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade extraurbane, se e' presente una pista ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono
superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il
tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurita' e di giorno,
qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o
mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di
catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti
o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a
propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle
disposizioni del presente comma e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su
un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due,
devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario
segnalare la manovra di svolta. I conducenti di eta' inferiore a
diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco
protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il
periodo dell'oscurita' e di giorno, qualora le condizioni
atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di
cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque viola le disposizioni
del presente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilita'
personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da
quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI,
capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo VI
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si
considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione
prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalita'
free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera
della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al
numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi
messi in circolazione:
a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del
servizio stesso;
b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree
della citta'».
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non
sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali
indicate dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione
consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si
procede in ogni caso alla sua distruzione».
Art. 34
Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalita'
turistico-ricreative
1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello
della nautica da diporto, e' sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30
settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle
concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalita'
turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da
diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494.
Art. 34-bis
Cold ironing
1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale
nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie
elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'Autorita' di
regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o piu'
provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la
fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi
ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza
installata nominale superiore a 35 kW.
2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunta,
in fine, la seguente sottovoce:
«per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra
alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con
potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta
di euro 0,0005 per ogni kWh».
3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente
all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che
autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di
accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al
medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 e' altresi'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni
competenti.
Art. 35
Disposizioni in materia di concessioni autostradali
1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni
di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio,
nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per
l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente
necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
puo' assumere la gestione delle medesime, nonche' svolgere le
attivita' di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di
investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che
escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione
anticipata del rapporto concessorio, ed e' fatta salva la
possibilita' per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle
attivita' di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali
progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un
corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di
progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui
all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e
le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad
ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma 4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in
sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e
procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi
come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice
civile, senza che possa operare, per effetto della presente
disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del
provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione
non e' sottoposta alla condizione del pagamento da parte
dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato
articolo 176, comma 4, lettera a).
1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le province e le
citta' metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre
successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal
2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti».
1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e'
abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Societa'
Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata
in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle
sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Societa'
Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta
convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia
di contratti pubblici nonche' di quanto disposto dal primo periodo
del presente comma, in conformita' alle delibere adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 36
Informatizzazione INAIL
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e
tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle
verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle
verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto
direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo
economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i
profili di rispettiva competenza.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via
informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di
effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo
6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato della verifica dal
datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento
della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a
coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca
dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e
all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che e' stato
incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal
decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul
supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18
luglio 2005, e successive modificazioni.».
Art. 37
Apertura del conto in tesoreria per RFI
1. A seguito dell'inserimento della societa' Rete ferroviaria
italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio
dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio
dello Stato a RFI, e' autorizzata l'istituzione di un apposito conto
corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31
gennaio 2020.
Art. 38
Fondo liquidita' per enti in riequilibrio finanziario pluriennale
1. Per l'anno 2020, nelle more di una piu' generale riforma del
titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di
incostituzionalita' dell'articolo 1, comma 714, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la
quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di
riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero
dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento
dell'anticipazione gia' ricevuta, a valere sul fondo di cui
all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' assegnata mediante decreto
del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei
limiti delle disponibilita' del fondo, in proporzione della
differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano
del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale
richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente
precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte
costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo
243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre
che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio
pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente
derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo e' restituita in
quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2
dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi,
entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle
seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di
ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».
Art. 38-bis
Disposizioni in materia di finanza locale
1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470»
sono soppresse;
b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000
euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non
utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 43:
1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno»
sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31
gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le
parole: «le modalita' di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le
modalita' di ammissibilita' delle istanze e di assegnazione dei
contributi» e le parole: «le modalita' di recupero» sono sostituite
dalle seguenti: «le modalita' di revoca, di recupero»;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le istanze per
la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno
dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di
trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i
contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo
30 settembre»;
b) il comma 63 e' sostituito dal seguente:
«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di
province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'interno e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»
sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31
gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di
intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono
individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero
dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro novanta»;
d) il comma 548 e' abrogato.
4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400
milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360
milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno
2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).
Art. 39
Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito
degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti
locali in crisi finanziaria
1. I comuni, le province e le citta' metropolitane che abbiano
contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla
data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024
e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore
nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per
rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del
triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al
Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalita' e nei
termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, apposita istanza affinche' tali mutui vengano
ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello
Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore
finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui
accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla
verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' definite con il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma. Per la gestione delle attivita' di cui al presente articolo,
il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una societa'
in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno
2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La
societa' e' individuata con il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito
dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una Unita' di coordinamento a cui partecipano di diritto il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno,
cui spettano il monitoraggio delle attivita' di cui al presente
articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali
destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni
amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli
enti locali e la predetta societa' per agevolare l'accesso alle
operazioni stesse. Partecipano all'Unita' i rappresentanti di ANCI e
UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce
la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento
dell'Unita' nonche' le modalita' di raccordo con la predetta societa'
in house. Le operazioni possono prevedere l'emissione di apposite
obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto
di accollo, purche' da tali emissioni non derivi un aumento del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento
(CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito
dell'operazione di accollo e' ammessa la possibilita' di surroga del
mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto
creditore dello Stato.
2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente
accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate
connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di
cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso
in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione
anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare
specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di
ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e
con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, la societa' di cui
al comma 1 avvia l'istruttoria e le attivita' necessarie per la
ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica
all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di
ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota
capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o
indennizzi a carico dell'ente.
5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da
parte dell'ente, la societa' di cui al comma 1 e' autorizzata a
effettuare l'operazione di ristrutturazione.
6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione
di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la societa' di cui al comma
1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei
mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalita'
di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello
Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello
previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo
altresi', qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al
versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita' di
recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi
moratori. In particolare, le modalita' di estinzione del debito
dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei
seguenti principi:
a) l'ente e' tenuto a versare sulla contabilita' speciale di cui al
comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da
sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla
ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale
negoziati con l'istituto mutuante;
b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono
individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di
ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal
relativo piano di ammortamento;
c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di
importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e
dei derivati ristrutturati;
d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono
di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato
nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori
al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio e'
pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento
determinata secondo le modalita' di cui alla lettera c) e la quota
capitale determinata secondo le modalita' di cui alla lettera d); in
caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta
dall'ente e' pari a 0;
f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello
Stato e' estinto e il debito ristrutturato e' ancora in corso di
restituzione, l'ente e' tenuto a versare allo Stato un contributo di
importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate
di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei
versamenti gia' effettuati.
7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore
del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di
pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte,
sulla base dei dati comunicati dalla societa' di cui al comma 1,
l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto
del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite
modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla
contabilita' speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia
delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al
versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze,
l'ente e' tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilita'
speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al
Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti
locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei
confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).
9. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata alla societa'
di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla
rendicontazione provvede la societa'.
10. Al fine di integrare le giacenze della contabilita' speciale di
cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei
mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di
anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilita'
speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n.
66 del 2014, e' reintegrata non appena siano disponibili le somme
versate dagli enti sulla contabilita' speciale di cui al comma 9.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per
il miglioramento dei servizi pubblici dalle societa' partecipate dai
comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane a capitale
interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente
articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a
subentrare come controparte alla societa' partecipata in caso di
ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del
limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota
interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente
comma.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' istituito un tavolo tecnico composto da
rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle
regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle
disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei
confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano nonche' al fine di valutare eventuali adeguamenti della
normativa vigente.
12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di
cui al comma 12 ai componenti non spettano indennita', gettoni di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri
per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle
risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili
a legislazione vigente.
12-ter. Le modalita' e i termini per l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come definiti dal tavolo
tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione
anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in
relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.».
14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni
di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da
ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
14-bis. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle
seguenti: «2017-2022»;
b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La somma delle
quote capitale annuali sospese e' rimborsata linearmente, in quote
annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla
sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione
esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare
entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli
finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio
2022».
14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a 5,8 milioni
di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
14-quater. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni
nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non
si applica per gli anni dal 2023 al 2033».
14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022
confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il
decreto di cui al presente comma».
14-sexies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
dopo il comma 322 e' inserito il seguente:
«322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse
derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma
321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti
diretti e indiretti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma
134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e
2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022
confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il
decreto di cui al presente comma».
14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi
da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente
riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a
statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145.
14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n.
145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al
presente decreto.
14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' alla copertura, anche a titolo di
anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali
all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' dei mutui per la copertura, anche a titolo di
anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali
all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
Art. 39-bis
Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole:
«sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' per
interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione
dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle
sedi stradali».
Art. 39-ter
Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli enti locali
1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del
rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di
liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per
un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data
del 31 dicembre 2019.
2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non
superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione
di liquidita' effettuato in sede di rendiconto 2019, e' ripianato
annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
3. Il fondo anticipazione di liquidita' costituito ai sensi del
comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata
dell'esercizio 2020 e' iscritto, come utilizzo del risultato di
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita'
accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo
importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo
4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020,
riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo
anticipazione di liquidita', nell'entrata di ciascun esercizio del
bilancio di previsione e' applicato il fondo stanziato nella spesa
dell'esercizio precedente e nella spesa e' stanziato il medesimo
fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato
nell'esercizio.
4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo
anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione
anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
Art. 39-quater
Disavanzo degli enti locali
1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in
situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo
emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in
misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti
di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato di amministrazione
in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il
metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia
esigibilita' al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la
cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo
crediti di dubbia esigibilita' accantonato in sede di rendiconto
2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, puo' essere
ripianato in non piu' di quindici annualita', a decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
2. Le modalita' di recupero devono essere definite con
deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere
dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni
dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale
deliberazione e' equiparata a tutti gli effetti alla mancata
approvazione del rendiconto di gestione.
3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di
spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti
dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di
destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione di beni
patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio
contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more
dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni
patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
Art. 40
Disposizioni in materia di organizzazione della societa' GSE S.p.a.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un
commissario ed un vicecommissario per la societa' GSE S.p.a., i quali
durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio
2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di
entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del
commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma,
del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione della societa' GSE S.p.a. e
per lo svolgimento della sua attivita' e' corrisposto un compenso
annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di
amministratore delegato della fascia di appartenenza come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza
o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal
commissario. Al vicecommissario e' corrisposto un compenso annuo
onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di
amministratore delegato della fascia di appartenenza come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
Art. 40-bis
Potenziamento delle Agenzie fiscali
1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia
dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni
derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per
favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni
nonche' una piu' incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale
nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia
delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono
autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di
esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di
euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento
delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di
responsabilita' previsti dalle vigenti norme della contrattazione
collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente gia'
destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del
Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui
finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno
2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189.
Art. 40-ter
Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge
30 dicembre 2018, n. 145
1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo
le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da
954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore
costo annuo di 25 milioni di euro.
Art. 41
Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in
Italy agroalimentare
1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della
tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.
2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti
latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella
banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di
magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 e' inoltre stabilito
l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».
Capo III
Misure in materia di innovazione tecnologica
Art. 42
Agenda digitale
1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione
tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di
innovazione tecnologica delle imprese e start-up, nonche' nelle
materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione
digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture
digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete,
allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra
cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione
dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il
necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni
internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del
Consiglio dei ministri puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in
aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio
2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo,
comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
provenienza, composto da sette unita' con qualifica non dirigenziale,
proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno,
della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del personale
docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle
istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.
All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, e' reso
indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista
finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla
copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti
ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I
posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini
di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di
personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata
competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di
trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di
comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza
in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il
contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al
comma 1-ter ed e' composto da personale in posizione di fuori ruolo,
comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario
delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche
amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori
ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile un numero di posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di
provenienza. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le
modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti e'
altresi' composto da personale di societa' pubbliche partecipate dal
Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato
su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente
alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di
cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le
modalita' di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime giuridico
del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le
specifiche professionalita' richieste e il compenso spettante per
ciascuna professionalita'.»;
b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis a» sono sostituite
dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono inserite
le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi
immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le
competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le
esercita avvalendosi» e le parole «, nonche' lo sviluppo e
l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di
cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del
2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo
sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82
del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo
decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei
ministri si avvale della societa' di cui al comma 2».
3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
Art. 42-bis
Autoconsumo da fonti rinnovabili
1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima
direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti
rinnovabili ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili
secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dal presente
articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni e' funzionale
all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni
in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001
e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva
2012/27/UE.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, i consumatori di energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21,
paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono
realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e
nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente
articolo.
3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto
delle seguenti condizioni:
a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono
associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a) e
b) del comma 4 non costituiscono l'attivita' commerciale o
professionale principale;
b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o membri sono
persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o
autorita' locali, comprese le amministrazioni comunali, e la
partecipazione alla comunita' di energia rinnovabile non puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;
c) l'obiettivo principale dell'associazione e' fornire benefici
ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai suoi
azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunita',
piuttosto che profitti finanziari;
d) la partecipazione alle comunita' energetiche rinnovabili e'
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.
4. Le entita' giuridiche costituite per la realizzazione di
comunita' energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che
agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio
consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa
e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica
prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e
l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali
associati;
c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che puo'
avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di
cui alla lettera e);
d) nel caso di comunita' energetiche rinnovabili, i punti di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o
condominio.
5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2:
a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di
scegliere il proprio venditore;
b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di
autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che
tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua
univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto
dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono,
inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di
pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi
energetici (GSE) Spa.
6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi
dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19.
7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle
detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a
garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre:
a) adotta i provvedimenti necessari affinche' il gestore del
sistema di distribuzione e la societa' Terna Spa cooperino per
consentire, con modalita' quanto piu' possibile semplificate,
l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con
particolare riguardo alle modalita' con le quali sono rese
disponibili le misure dell'energia condivisa;
b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in
via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in
via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima
energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia
condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla
stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione,
equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
c) provvede affinche', in conformita' a quanto disposto dalla
lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente
articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta
al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie
tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle
configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attivita' di
monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle
diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo' avvalersi delle
societa' del gruppo GSE Spa;
d) individua modalita' per favorire la partecipazione diretta dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunita' energetiche
rinnovabili.
9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante per
la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei
seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa ed e' volta a
premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di
accumulo;
b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di
semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a
cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili
per garantire la redditivita' degli investimenti, tenuto conto di
quanto disposto dal comma 6;
d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio
complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non
incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi
vigenti;
e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente
comma.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 43
Disposizioni finanziarie
1. In considerazione del venir meno della necessita' di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono
disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un
importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e
dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
al comma 1 del presente articolo.
5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo
11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50
milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma
2 del presente articolo.
7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6
milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e
indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli
15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 44
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato
(articolo 39, comma 14-novies)
Parte di provvedimento in formato grafico
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