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sabato 29 febbraio 2020

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.». (20A01353) (GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10) Vigente al: 29-2-2020



TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Testo del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162  (in  Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato
con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo  stesso
Supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in
materia di proroga di termini legislativi,  di  organizzazione  delle
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione  tecnologica.».
(20A01353)
(GU n.51 del 29-2-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)
  Vigente al: 29-2-2020 
Capo I
Proroghe


Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.

    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.


                               Art. 1


     Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

  1. All'articolo 20, comma 1,  del  decreto  legislativo  25  maggio
2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».
  1-bis.  All'articolo  20,  comma  1,  lettera   c),   del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020»
sono sostituite dalle seguenti: «Per il  triennio  2020-2022»  e,  al
secondo periodo, le parole: «20  per  cento»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 per cento».
  1-quater. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «30 aprile 2020».
  2. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole «31  dicembre  2019»,  ovunque  ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
  b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013,  n.
150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014,  n.
15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «31
dicembre 2020».
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del  decreto-legge  31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014,  2015,  2016,
2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
  b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
  5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27  dicembre
2017, n. 205, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020».
  5-bis. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma
147, della legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  le  graduatorie  dei
concorsi   per   l'assunzione   di   personale   dell'amministrazione
giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, gia' inserite
nei  piani  assunzionali  approvati  e  finanziati  per  il  triennio
2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.
  5-ter. Il Ministero della salute e' autorizzato, in  aggiunta  alle
facolta' assunzionali  previste  a  legislazione  vigente,  senza  il
previo  espletamento  delle  procedure  di  mobilita'  e  in   deroga
all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli
6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad  assumere
a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami,
tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e  un
chimico,  da  imputare  all'aliquota  dei  dirigenti  sanitari,   due
economisti sanitari,  due  statistici,  un  ingegnere  biomedico,  un
ingegnere  industriale  e  un  ingegnere  ambientale,   da   imputare
all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonche' cinquanta unita'  di
personale   non   dirigenziale   con    professionalita'    tecniche,
appartenenti all'area  III,  posizione  economica  F1,  del  comparto
funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero  della  salute
e'  corrispondentemente  incrementata  di  13  unita'  con  qualifica
dirigenziale di livello non generale e di 50 unita' di personale  non
dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare  fronte  agli  oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa
di euro 2.240.000 per  l'anno  2020  e  di  euro  4.480.000  annui  a
decorrere dall'anno 2021. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del
presente comma si provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute. I pertinenti  fondi  per  l'incentivazione
del personale dirigenziale e non  dirigenziale  del  Ministero  della
salute   sono   corrispondentemente   incrementati.    Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  5-quater.  Al  fine  di  semplificare  e  accelerare  il   riordino
dell'organizzazione degli uffici del Ministero della  giustizia,  del
Ministero della salute e del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali, compresi quelli di diretta  collaborazione,  e'  autorizzata
per i medesimi,  fino  al  31  ottobre  2020,  l'utilizzazione  delle
procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97. Dall'attuazione del presente comma non devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata dall'8
per cento al 10 per cento, a valere sulle  facolta'  assunzionali  di
ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di  cui  al
comma 6-quater del citato articolo 19 del decreto legislativo n.  165
del 2001 puo' essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel  predetto
comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi prevista.
  7.  Fino  al  31  dicembre  2020,  nelle  more  dell'adozione   dei
provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale
23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di  cui  all'articolo  14,  comma
1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  ad  esclusione
dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo  19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non  si
applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto
legislativo n. 33 del  2013.  Fermo  restando  quanto  previsto  alla
lettera c)  del  presente  comma,  per  i  titolari  degli  incarichi
dirigenziali previsti dal citato  articolo  19,  commi  3  e  4,  del
decreto legislativo  n.  165  del  2001,  continua  a  trovare  piena
applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato  decreto
legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il  31
dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il
Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei  dati
personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14
del decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  che  le  pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2,  del
medesimo decreto legislativo devono  pubblicare  con  riferimento  ai
titolari amministrativi  di  vertice  e  di  incarichi  dirigenziali,
comunque  denominati,  nonche'   ai   dirigenti   sanitari   di   cui
all'articolo 41, comma  2,  dello  stesso  decreto  legislativo,  ivi
comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel  rispetto
dei seguenti criteri:
  a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di  cui  al
comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14,  comma  1,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in  relazione  al  rilievo  esterno
dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale  e  decisionale
esercitato  correlato  all'esercizio  della  funzione   dirigenziale,
tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto
il titolare dell'incarico, fermo restando per  tutti  i  titolari  di
incarichi  dirigenziali   l'obbligo   di   comunicazione   dei   dati
patrimoniali e reddituali  di  cui  all'articolo  13,  comma  3,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
aprile 2013, n. 62;
  b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma  1,  lettera
f), del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  possano  essere
oggetto  anche   di   sola   comunicazione   all'amministrazione   di
appartenenza;
  c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per
i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi  3
e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  dei  dirigenti
dell'amministrazione  dell'interno,  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale, delle  forze  di  polizia,  delle  forze
armate e dell'amministrazione penitenziaria  per  i  quali  non  sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n.  3  3,  in  ragione  del  pregiudizio  alla  sicurezza
nazionale interna ed  esterna  e  all'ordine  e  sicurezza  pubblica,
nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni
democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed
esterna.
  7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed  effettiva  applicazione
della misura di tutela di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  7  del
presente  articolo,   le   amministrazioni   ivi   indicate   possono
individuare, con decreto del Ministro competente,  da  emanare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, i dirigenti per i  quali  non  sono
pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera
c) del comma 7.
  7-ter. Non e' comunque consentita l'indicizzazione dei  dati  delle
informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.
  7-quater.  Gli  obblighi  di  cui  all'articolo  14   del   decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si  applicano  anche  ai  titolari
degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Le  modalita'   di
attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al
comma 7 del presente articolo.
  7-quinquies. All'articolo 1, comma 216,  della  legge  27  dicembre
2017, n.  205,  le  parole:  «2019  e  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».
  7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui  al  comma
7-quinquies, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre
2017, n. 217, le parole «31 dicembre  2019.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di  consentire  i  pagamenti
digitali da parte dei cittadini, i soggetti di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  sono  tenuti,
entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la
piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ovvero  ad  avvalersi,  a  tal  fine,  di  servizi
forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma  2,  o
da fornitori di servizi di incasso  gia'  abilitati  adoperare  sulla
piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente
periodo rileva ai fini della misurazione e  della  valutazione  della
performance  individuale  dei  dirigenti  responsabili   e   comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi  degli  articoli
21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
  8-bis. All'articolo 7 della legge  23  luglio  2009,  n.  99,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base  del  contratto  annotato
nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94,  comma
4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base  dei
dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo  51,  comma
2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19  dicembre  2019,  n.  157,  secondo  le
modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente  articolo»  e
le parole: «del contratto di locazione finanziaria»  sono  sostituite
dalle seguenti: «del contratto»;
  b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel  primo
semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a  lungo
termine  senza  conducente  le  somme  dovute  a  titolo   di   tassa
automobilistica  sono  versate  entro  il  31   luglio   2020   senza
l'applicazione di sanzioni e interessi.
  3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i  dati  necessari
all'individuazione dei  soggetti  tenuti  al  pagamento  della  tassa
automobilistica sono acquisiti  a  titolo  non  oneroso,  secondo  le
modalita' di cui al comma 3-quater del presente articolo, al  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157,  e  confluiscono  negli  archivi  dell'Agenzia
delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento  dell'attivita'
di gestione della tassa automobilistica  ai  sensi  dell'articolo  17
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro il 30 aprile 2020,  sentiti  il  gestore  del  sistema
informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le  modalita'
operative per l'acquisizione dei dati  di  cui  al  comma  3-ter  del
presente  articolo,  anche  attraverso   il   coinvolgimento   e   la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle  societa'  di
locazione a lungo termine.
  3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  8-ter.  Il  termine  di  cui  all'articolo   30,   comma   5,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' differito al  30  giugno  2020,
per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori
entro il termine del  31  ottobre  2019,  per  fatti  non  imputabili
all'amministrazione.
  9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole «per un periodo di tre anni e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio
postale  universale».  L'applicazione   della   presente   norma   e'
subordinata all'autorizzazione della  Commissione  europea  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.
  9-bis.  All'articolo  177,  comma  2,  del  codice  dei   contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«il 31 dicembre 2021»;
  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Le  concessioni  di
cui al comma 1, terzo  periodo,  gia'  in  essere  si  adeguano  alle
predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».
  10. Per continuare ad assicurare  il  supporto  tecnico  necessario
allo  svolgimento   dei   compiti   istituzionali   dell'Osservatorio
nazionale sulla condizione delle  persone  con  disabilita',  di  cui
all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' prorogata fino  al
31 dicembre 2020 la segreteria  tecnica  gia'  costituita  presso  la
soppressa Struttura di missione per  le  politiche  in  favore  delle
persone  con  disabilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli  oneri  per  i  compensi
degli esperti della segreteria tecnica, per  un  importo  complessivo
non superiore a 316.800 euro, si  provvede  a  valere  sulle  risorse
disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei
ministri.
  10-bis.  Il  termine  stabilito  dall'articolo   12   del   decreto
legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2
giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al  valore
militare  per  i  caduti,  i  comuni,  le  province   e   le   citta'
metropolitane.
  10-ter. Le  proposte  di  cui  al  comma  10-bis,  corredate  della
relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa,  cui
sono demandate le attribuzioni della commissione unica  nazionale  di
primo grado per la concessione  delle  qualifiche  dei  partigiani  e
delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della
legge 28 marzo 1968, n. 341.
  10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche  dei  partigiani,  di
cui agli articoli da 7 a 10 del decreto  legislativo  luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle  ricompense  al
valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  10-quinquies. All'attuazione dei commi 10-bis e 10-ter il Ministero
della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
  10-sexies. Al comma 9 dell'articolo  30-ter  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per l'anno  2020
la richiesta di cui al primo periodo puo' essere presentata  fino  al
30 settembre»;
  b)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «periodo  precedente»  sono
sostituite dalle seguenti: «primo periodo».
  10-septies. Per l'anno 2020, il  termine  di  cui  all'articolo  1,
comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' differito  dal  15
gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo  1,  comma  53,
della citata legge n. 160 del 2019 e' differito dal 28 febbraio al 30
giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate  dagli
enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
  10-octies. A  decorrere  dal  1°  marzo  2020,  le  amministrazioni
pubblicano i bandi di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale  internet  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per  la  pubblica
amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
disciplinate le modalita' di pubblicazione nel  portale,  di  cui  al
predetto articolo 30, comma 1, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001,  degli   avvisi   di   mobilita'   adottati   dalle   pubbliche
amministrazioni, dei bandi di  concorso  per  l'accesso  al  pubblico
impiego, delle relative graduatorie di  merito  e  delle  graduatorie
degli idonei  non  vincitori  ai  quali  le  amministrazioni  possono
attingere, ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  61,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, nei  limiti  di  validita'  delle  graduatorie
medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-bis,  comma
5, del citato decreto legislativo n.  165  del  2001,  le  assunzioni
effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-bis del  medesimo  decreto
legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data  di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente  decreto,  non  sia
intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.
  10-novies. L'articolo 25 del testo unico in materia di  societa'  a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175, e' sostituito dal seguente:
  «Art. 25 (Disposizioni in materia di personale). - 1. Entro  il  30
settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e  2022,  le  societa'  a
controllo pubblico  effettuano  una  ricognizione  del  personale  in
servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del  personale  eccedente,
con la puntuale indicazione dei profili posseduti, e' trasmesso  alla
regione nel  cui  territorio  la  societa'  ha  sede  legale  secondo
modalita' stabilite con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi  dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  2.  Le  regioni  formano  e  gestiscono  l'elenco  dei   lavoratori
dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1  e  agevolano  processi  di
mobilita' in ambito regionale, con le modalita' stabilite dal decreto
previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le  organizzazioni
sindacali    comparativamente    piu'    rappresentative,     tramite
riallocazione totale o parziale del  personale  in  eccedenza  presso
altre societa' controllate dal medesimo ente o da  altri  enti  della
stessa regione, sulla base di un accordo tra le societa' interessate.
  3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di  cui
al comma  1,  le  regioni  trasmettono  gli  elenchi  dei  lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale  per  le
politiche attive del lavoro,  che  gestisce,  d'intesa  con  ciascuna
regione  territorialmente   competente,   l'elenco   dei   lavoratori
dichiarati eccedenti e non ricollocati».
  10-decies.  Fermi  restando  gli  obblighi  di  riassorbimento  del
personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di
cui al comma 10-novies del  presente  articolo  si  applicano,  salva
diversa disciplina  normativa  a  tutela  dei  lavoratori,  anche  ai
dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti,  rispettivamente,
ai sensi degli  articoli  31  e  114  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  risultino  gia'  posti   in
liquidazione  da  parte  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165.
  10-undecies. Dopo il comma  147  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, e' inserito il seguente:
  «147-bis. Le disposizioni del comma 147,  in  materia  di  utilizzo
delle   graduatorie   dei   concorsi   pubblici   da   parte    delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano  alle  assunzioni
del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle
istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
nonche' del personale delle scuole e degli asili comunali».
  10-duodecies. All'articolo 3, comma 6, del decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione   e'   costituita   una
commissione nazionale di  esperti  per  la  definizione  delle  prove
scritte e delle relative griglie di valutazione».
  10-terdecies.  All'articolo  1,  comma  10,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159,  le  parole:  «bandito  nell'anno  2016»  sono
soppresse.
  10-quaterdecies. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre
2019,  n.  160,  le  parole:  «dodici  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi».
  10-quinquiesdecies.  Nelle  more  della  revisione  organica  della
normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge  30  dicembre
2018, n.  145,  l'articolo  3,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel  senso  che  non
possono accedere ai contributi all'editoria le  imprese  editrici  di
quotidiani e  periodici  partecipate,  con  quote  maggioritarie,  da
gruppi editoriali  quotati  o  partecipati  da  societa'  quotate  in
mercati regolamentati.
  10-sexiesdecies. Per la realizzazione dello screening oftalmologico
straordinario  mobile,  affidato  dal  Ministero  della  salute  alla
sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della
cecita' ai sensi  del  comma  453  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma  454
del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018  e'  incrementata
di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
  10-septiesdecies. Agli oneri derivanti dal  comma  10-sexiesdecies,
pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e  2023,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 2


Misure  urgenti  per  assicurare  la   continuita'   delle   funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante  per
                  la protezione dei dati personali

  1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le
parole «entro il 31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 marzo 2020».
                               Art. 3


Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno

  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n.  145
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo la  parola  «penale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  di
deformazione dell'aspetto della persona mediante  lesioni  permanenti
al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale»;
  b) le parole «fino al 30  settembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
  c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite  dalle  seguenti  «31
ottobre 2020».
  3. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole «Fino  al  31  gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».
  4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole «31  dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2020».
  5. All'articolo 1, comma 1122, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
    «i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25
posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro  dell'interno  9  aprile  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei  requisiti  per
l'ammissione  al  piano  straordinario  di  adeguamento  antincendio,
approvato con  decreto  del  Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30  marzo  2012,
completano  l'adeguamento  alle  disposizioni  di  prevenzione  degli
incendi entro il 31 dicembre 2021, previa  presentazione  al  Comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA
parziale, attestante il rispetto di  almeno  quattro  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio;  vie  d'uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con  esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
deposito.   Per   le   strutture   ricettive    turistico-alberghiere
localizzate  nei   territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi
meteorologici che si sono verificati a partire dal  2  ottobre  2018,
come  individuati  dalla  deliberazione  dello  stato  di   emergenza
adottata dal Consiglio dei ministri  l'8  novembre  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15  novembre  2018,  nonche'  nei
territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel  2016  e
2017, individuati dagli allegati 1, 2 e  2-bis  al  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, e nei  comuni  di  Casamicciola  Terme,  Lacco
Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione  degli  eventi  sismici
verificatisi il 21 agosto  2017,  il  termine  per  il  completamento
dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli  incendi,  di
cui al primo periodo della  presente  lettera,  e'  prorogato  al  30
giugno 2022, previa presentazione  della  SCIA  parziale  al  Comando
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  entro  il  31  dicembre   2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di  cui  all'articolo  38,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato  al  31
dicembre 2020».
                               Art. 4


        Proroga di termini in materia economica e finanziaria

  1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite
dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;
  b) al comma 3, la  parola  «2018»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2019».
  2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  le
parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «2018,  2019  e
2020».
  3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo  2018,
n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2020».
  3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di  cui  all'articolo
13,  comma  5-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2016,  n.  244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  19,
e' prorogato al 31 marzo 2023. Ai fini dell'adozione delle misure  di
cui al primo, terzo e quarto  periodo  del  presente  comma,  possono
essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel  Fondo
istituito ai sensi  dell'articolo  32-ter.1  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  ferme  restando  le
prioritarie finalita' ivi previste. In relazione a quanto previsto al
secondo periodo del presente comma, la  CONSOB  puo'  esercitare  gli
ulteriori poteri previsti dall'articolo 36,  comma  2-terdecies,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle  iniziative
di chiunque nel  territorio  della  Repubblica,  attraverso  le  reti
telematiche o di  telecomunicazione:  a)offra  al  pubblico  prodotti
finanziari in difetto del prescritto prospetto; b)  diffonda  annunci
pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di  prodotti  finanziari
diversi   dagli   strumenti   finanziari   comunitari   prima   della
pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che  la  CONSOB
puo' adottare ai sensi dell'articolo 7-quater del citato testo  unico
di cui al decreto  legislativo  n.  58  del  1998  devono  intendersi
comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri  previsti  dal
menzionato articolo 36, comma 2-terdecies, del  decreto-legge  n.  34
del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.
  3-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo  periodo,
della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  e'  prorogato  di  ulteriori
ventiquattro mesi.
  3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto  l'abrogazione
disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2019,
n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale  sulla
pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la  tassa
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui  rispettivamente
ai capi I e II del decreto legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,
nonche' il canone per l'installazione dei  mezzi  pubblicitari  e  il
canone  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree  pubbliche,  di   cui
rispettivamente agli articoli 62 e  63  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446.
  3-quinquies. All'articolo 1, comma 1061, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti:  «,
2019, 2020, 2021 e 2022».
  3-sexies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  1,
comma 659,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,
relativamente ai sigari, e' differita al 1° gennaio 2021.
  3-septies. Non si fa  luogo  al  rimborso  dell'accisa  sui  sigari
versata in applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  ed  e'
dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate  dal
1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto secondo  l'aliquota  prevista  dalle
predette disposizioni.
  3-octies. All'onere derivante dalla disposizione di  cui  al  comma
3-sexies, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3-novies. Il comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
2014, n. 80, e' sostituito dai seguenti:
  «2-bis.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,   quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali  sia
stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, lo  stato  di
emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi  previsti
dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24  febbraio  1992,
n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica  esclusivamente  ai
contratti di  locazione  stipulati  nei  comuni  di  cui  al  periodo
precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
  2-bis.1.  L'aliquota  prevista  all'articolo  3,  comma  2,  quarto
periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  si  applica
anche  ai  contratti  di  locazione  stipulati  nei  comuni  di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
in cui sia stata individuata  da  un'ordinanza  sindacale  una  "zona
rossa"».
  3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni
di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
                             Art. 4 bis


            Disposizioni in materia di cartolarizzazioni

  1. All'articolo 1, comma 1089, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  31  dicembre
2020».
  2. Alle operazioni  di  cartolarizzazione  dei  crediti  realizzate
mediante  concessione  di  finanziamenti  si   applica,   in   quanto
compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999,  n.  130.
Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  a),  della
citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai  fini  della
costituzione   del   patrimonio   destinato,    adotta    un'apposita
deliberazione  contenente  l'indicazione  dei  diritti  e  dei   beni
destinati,  anche  individuabili  in  blocco,  dei  soggetti  a   cui
vantaggio  la  destinazione  e'  effettuata,  dei  diritti   a   essi
attribuiti e delle modalita' con  le  quali  e'  possibile  disporre,
integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato,  nonche'  i
limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato puo' utilizzare
le somme derivanti dal patrimonio destinato.  La  deliberazione  deve
essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436  del  codice
civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione,  tali  crediti,
beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati  esclusivamente  al
soddisfacimento  dei  diritti  dei  soggetti  a  cui   vantaggio   la
destinazione e' effettuata  e  costituiscono  patrimonio  separato  a
tutti gli effetti da quello del soggetto  finanziato  e  dagli  altri
patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei
soggetti  a  cui  vantaggio  la  destinazione  e'   effettuata,   sul
patrimonio  oggetto  di   destinazione,   come   identificato   nella
deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti  dei
predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti  dei  soggetti  a
cui vantaggio la destinazione e' effettuata  il  soggetto  finanziato
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e
dei crediti,  beni  e  diritti  ad  essi  attribuiti,  salvo  che  la
deliberazione non disponga diversamente. Nel caso  di  sottoposizione
del soggetto finanziato a una procedura  concorsuale  o  di  gestione
delle crisi, i contratti relativi a ciascun  patrimonio  destinato  e
quelli ivi inclusi continuano ad avere  esecuzione  e  continuano  ad
applicarsi le disposizioni dell'articolo  7,  comma  2-octies,  della
citata legge n. 130 del 1999.  Gli  organi  della  procedura  possono
trasferire  i  diritti  e  i  beni  compresi  in  ciascun  patrimonio
destinato e le relative passivita' alla societa' di cartolarizzazione
o   a   un   altro   soggetto   identificato   dalla   societa'    di
cartolarizzazione stessa.
  3. All'articolo 1, comma 1-ter, alinea, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo le parole: «1 e 1-bis del presente articolo» sono  inserite
le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;
  b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,»  sono  inserite
le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un
intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in  nome
proprio,».
  4. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 1 della legge 30 aprile  1999,
n. 130, e' inserito il seguente:
  «1-quater. Nel caso in cui il finanziamento di cui al  comma  1-ter
abbia luogo per il  tramite  di  una  banca  o  di  un  intermediario
finanziario iscritto nell'albo di  cui  all'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  ai  crediti  nascenti  dallo
stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o
dal  realizzo  dei  beni  e  dei  diritti  che  in   qualunque   modo
costituiscano la garanzia del rimborso di  tali  crediti  si  applica
altresi' l'articolo 7, comma 2-octies, della presente legge».
  5. All'articolo  4  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 2-bis,  dopo  le  parole:  «derivanti  da  aperture  di
credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di  concessione
di credito con modalita' rotative»;
  b) al comma 4-ter:
  1) al primo periodo, dopo le  parole:  «derivanti  da  aperture  di
credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti:  «o  da  altre
forme di concessione di credito con modalita' rotative»;
  2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi»  sono  inserite
le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o  dal  realizzo
dei beni e  dei  diritti  che  in  qualunque  modo  costituiscano  la
garanzia del rimborso di tali crediti»;
  3) al quinto periodo,  dopo  le  parole:  «da  parte  di  creditori
diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le  seguenti:  «,  e,
nel loro interesse, dalla societa' di cui all'articolo 3, comma 1,» e
dopo le parole:  «cessionarie  degli  impegni  o  delle  facolta'  di
erogazione» sono aggiunte le seguenti:  «,  se  non  per  l'eccedenza
delle somme incassate e dovute a tali soggetti».
                               Art. 5


               Proroga di termini in materia di salute

  1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto  periodo,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
  2. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, dopo il secondo periodo, e' inserito il  seguente:  «Le
assunzioni di cui al presente comma possono essere  effettuate  anche
nell'anno 2020».
  3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«1° gennaio 2021».
  4. All'articolo 1, comma  522,  secondo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
decreto di cui al presente comma».
  5. All'articolo 4, comma 4-bis, della legge 26  febbraio  1999,  n.
42, le parole «entro il  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  5-bis. All'articolo 18,  comma  1,  alinea,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».
  5-ter.  All'articolo  38,  comma  1-novies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».
  5-quater. Gli enti locali che hanno  stipulato  contratti  a  tempo
determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale
ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.
205,  nonche'  per  le  assunzioni  finanziate  con  le  risorse  del
Programma operativo nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo  12,
comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.  26,  nonche'  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre  2017,
n. 147, per i patti di inclusione  sociale,  possono  procedere  alla
proroga di tali contratti, utilizzando le risorse gia'  previste  dal
citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205  del  2017,  per  un
ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e  comunque
non oltre il periodo di vigenza della misura.
                             Art. 5 bis


Disposizioni in materia di medici specializzandi e  dirigenti  medici
                  del Servizio sanitario nazionale

  1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 547,  le  parole:  «I  medici  e  i  medici  veterinari
iscritti  all'ultimo  anno  del  corso  di  formazione  specialistica
nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo  anno
del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti:  «A  partire  dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti»;
  b) al comma 548-bis, al primo  periodo,  le  parole:  «fino  al  31
dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al  31  dicembre
2022» e, al settimo periodo, dopo le  parole:  «sono  definite»  sono
inserite le seguenti: «, sulla base dell'accordo quadro adottato  con
decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  di  concerto
con il Ministro della salute, previa intesa  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano,».
  2. Al fine di garantire  l'erogazione  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e di fronteggiare la carenza di medici  specialisti,  fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  del
Servizio  sanitario   nazionale   possono   presentare   domanda   di
autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite
del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'.  L'amministrazione  di  appartenenza,  nel
rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con  apposito  atto
aziendale, puo' autorizzare la prosecuzione del rapporto di  servizio
fino  all'assunzione  di  nuovi  dirigenti  medici  specialisti.   Le
relative procedure di  reclutamento  sono  indette  senza  ritardo  e
comunque non oltre centottanta giorni  dalla  data  di  adozione  del
provvedimento di trattenimento in servizio.
                               Art. 6


 Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca

  1. All'articolo 1, comma 1145,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole  «2017-2018  e  2018-2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».
  3. All'articolo 11,  comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  20
novembre 2017, n. 167, le parole «entro  il  31  ottobre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, le parole  «31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre  2020».   Restano   fermi   i   termini   di
conservazione di residui previsti a legislazione vigente.
  5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, gia' prorogati fino al 2020  dall'articolo  1,
comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  sono  ulteriormente
prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con  propria
delibera  all'assegnazione  delle  risorse  a  valere  sulle  risorse
disponibili del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  relative  al
periodo di programmazione 2014-2020, nel limite  massimo  complessivo
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025,  sulla
base di programmi quinquennali presentati entro il  31  luglio  2020,
secondo le modalita' e i criteri di cui al citato articolo  1,  comma
43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  5-bis. In considerazione della particolare  situazione  linguistica
delle scuole  in  lingua  tedesca  e  delle  localita'  ladine  della
provincia  autonoma  di  Bolzano,  le  disposizioni  in  materia   di
requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli  articoli  13,
comma 2, lettera b), e  14,  comma  3,  sesto  periodo,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a  decorrere  dal  1°
settembre 2022 per le scuole in lingua  tedesca,  limitatamente  alla
prova INVALSI nella disciplina  «tedesco»,  e  per  le  scuole  delle
localita' ladine, limitatamente alle prove INVALSI  nelle  discipline
«italiano» e «tedesco».
  5-ter.  L'applicazione  dell'articolo  21,  comma  2,  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e' differita al 1° settembre 2020.
  5-quater. All'articolo 21, comma  2,  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 62, il secondo  periodo  e'  soppresso  e,  al  terzo
periodo, le parole: «Sono altresi' indicate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».
  5-quinquies.  Per  l'anno  scolastico  2019/2020,  le   istituzioni
scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo
13 aprile 2017,  n.  62,  come  modificato  dal  comma  5-quater  del
presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.
  5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei
giovani  alla  ricerca  e   per   la   competitivita'   del   sistema
universitario   italiano   a   livello    internazionale,    previste
dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e'
prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga  alle
vigenti facolta' assunzionali:
  a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui  all'articolo
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  nel
limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno
2021. Con decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, le risorse sono  ripartite
tra le universita';
  b) nell'anno 2022, la  progressione  di  carriera  dei  ricercatori
universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione
scientifica nazionale, nel limite di spesa  di  15  milioni  di  euro
annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le risorse sono ripartite tra le  universita'.  Con
riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le  universita'
statali sono autorizzate a  bandire  procedure  per  la  chiamata  di
professori universitari di seconda fascia  riservate  ai  ricercatori
universitari  a  tempo  indeterminato  in  possesso  di  abilitazione
scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
  1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai  sensi  dell'articolo18
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  2) per non piu' del 50 per cento dei posti, entro  il  31  dicembre
2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240.
  5-septies. Per le finalita' di cui al comma 5-sexies, il Fondo  per
il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo  5,
comma1, lettera  a),  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e'
incrementato di 96,5 milioni di euro  per  l'anno  2021  e  di  111,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma si provvede:
  a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  b) quanto a 15 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2022,
mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per  far  fronte  ad
esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge
23 dicembre 2014, n. 190.
  5-octies. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le  medesime
finalita' di cui al primo periodo e' autorizzata la spesa di  600.000
euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno  2021.  Agli  oneri
derivanti dal secondo periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190».
  5-novies.  All'articolo  20-bis,  comma  4,  del  decreto-legge   9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le parole:  «Entro  il  31  dicembre  2018»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
  5-decies. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge  31  dicembre
2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».
                             Art. 6 bis


Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre  2019,  n.  126,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.  159,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10,  comma
1, del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  11  febbraio  2019,  n.  12,  gli  idonei
utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per  merito  e  titoli
del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore
generale del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca n. 1259 del  23  novembre  2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  90  del  24  novembre  2017,  sono
assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta
salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3  e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
                               Art. 7


Proroga di termini in materia di beni  e  attivita'  culturali  e  di
               turismo nonche' di personale scolastico

  1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  ottobre  2013,  n.
112,  le  parole  «entro  l'esercizio  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini  del  risanamento  e  del
rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo,
a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020
a  ciascuna  fondazione  lirico-sinfonica   non   dotata   di   forma
organizzativa speciale non puo' avere un valore percentuale superiore
o inferiore del  10  percento  rispetto  alla  media  aritmetica  dei
contributi  ricevuti  dalla  medesima   fondazione   nei   tre   anni
precedenti.
  1-bis. All'articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del  decreto-legge
24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi  nonche'»
sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;
  b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;
  c) dopo il quinto periodo, e' inserito  il  seguente:  «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di  1.200.000  euro,  a  valere  sulle  proprie  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente».
  3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al secondo periodo, le parole «fino al 31  dicembre  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
  b) dopo il secondo periodo sono inseriti i  seguenti:  «Per  l'anno
2020 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa
di  500.000  euro,  a  valere  sulle  proprie   risorse   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. E'  assegnato  un  contributo  di
200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 al  complesso  conventuale  di  San  Felice  per  il
completamento  delle  opere  di  manutenzione  straordinaria   e   di
adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
  3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono  sostituite
dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».
  4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31  maggio  2014,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per  ciascuno  degli
anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni dal 2017 al 2022»;
  b) il secondo periodo e' soppresso.
  4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2014,  n.  106,
dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
  «5-quater. Il contingente di  cinque  esperti  della  struttura  di
supporto al Direttore generale di progetto, di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e' integrato da un
esperto in mobilita' e  trasporti  e  da  un  esperto  in  tecnologie
digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal  presente
comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni
2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel
bilancio del Parco archeologico di Pompei».
  5.  All'articolo  11-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2020»;
  b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per
ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
  c) dopo le parole  «29  luglio  2014,  n.  106»  sono  inserite  le
seguenti:  «,  fermo  restando  il  limite   della   durata   massima
complessiva di trentasei mesi, anche non  consecutivi,  dei  medesimi
contratti».
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro  per
l'anno 2020, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
  8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e  2022
e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere  dall'anno  2020  e'
altresi' autorizzata la spesa corrente di 500.000  euro  annui.  Agli
oneri derivanti dal primo periodo si provvede:
  a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto  capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo;
  b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2020,mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo.».
  9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni  2017,
2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2020»;
  b) il secondo periodo e' soppresso.
  10. Le modalita' di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui
all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono
determinati con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo da adottare, d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  diparte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio  2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,  n.
106, le parole: «31 dicembre 2017» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2020».
  10-ter. Per le finalita' di cui all'articolo 1,  comma  608,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' autorizzata la spesa di 1  milione
di euro per ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2020, 2021 e 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  10-quater.  Al  fine  di  rafforzare  l'azione  di  tutela   e   di
valorizzazione del patrimonio  culturale,  nel  rispetto  dei  limiti
delle dotazioni  organiche  nonche'  delle  facolta'  e  dei  vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente,  il  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali e per  il  turismo  puo'  coprire,  per
l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali  delle
aree II e III dovute a intervenute  rinunce  da  parte  di  personale
inquadrato ai sensi  dell'articolo  1,  comma  342,  della  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  verificatesi  prima  del  completamento  del
periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo  nazionale
di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni,  a  vario
titolo, del rapporto di  lavoro  instaurato  tra  i  dipendenti  gia'
inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge  n.
145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il  turismo,  mediante  lo  scorrimento  delle   graduatorie   uniche
nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio,
rispettivamente, all'area II e all'area III,  assumendo  i  candidati
collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.
  10-quinquies. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  1,
comma 335, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  e'  rifinanziata
nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10-sexies.  A  decorrere   dall'anno   scolastico   2020/2021,   e'
autorizzata la trasformazione da tempo parziale  a  tempo  pieno  del
rapporto di  lavoro  dei  553  assistenti  amministrativi  e  tecnici
assunti nell'anno scolastico  2018/2019  ai  sensi  dell'articolo  1,
commi da 619 a 621, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  e  non
rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla  trasformazione
del rapporto di lavoro prevista dall'articolo  1,  comma  738,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione  di  cui  al  primo
periodo  del  presente  comma  e'  disposta  nel  limite   di   spesa
complessiva  di  personale  previsto   dal   comma   10-septies.   E'
corrispondentemente incrementata la dotazione organica del  personale
assistente amministrativo e tecnico.
  10-septies. Alle assunzioni di cui al comma 10-sexies  si  provvede
nei limiti di spesa di 3 milioni di euro  per  l'anno  2020  e  di  9
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al  relativo  onere
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  10-octies. Al fine di  migliorare  la  qualificazione  dei  servizi
scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire
l'inclusione degli alunni  e  delle  alunne  con  disabilita'  grave,
l'organico del personale docente di cui  all'articolo  1,  comma  64,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementato, con  riferimento
alla scuola secondaria di secondo grado, in misura  corrispondente  a
una maggiore spesa di personale pari a  6,387  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a  23,915
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il  decreto  di
cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del  2015  i
nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla  base  dei  seguenti
parametri e principi:
  a) ripartizione delle risorse  tra  le  regioni  tenuto  conto  del
numero di classi con un numero di iscritti  superiore  a  22  unita',
ridotte a  20  unita'  in  presenza  di  un  alunno  o  studente  con
disabilita' grave certificata;
  b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con  riguardo
agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.
  10-novies. Agli oneri derivanti dal comma 10-octies  pari  a  6,387
milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per  l'anno
2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022,  si
provvede:
  a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni
di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a
23,915 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2023,  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107;
  b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746milioni
di  euro  per  l'anno   2022,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  10-decies. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;
  b) all'articolo 3:
  1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
  2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
  c) all'articolo 4, comma 1, le parole:  «per  ciascuno  degli  anni
2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2020».
  10-undecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-decies, pari ad euro
350.000  per  l'anno  2020,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  10-duodecies. Il contributo  di  cui  all'articolo  1,  comma  385,
lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  in  favore  della
Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale  dei
Lincei e' prorogato per l'anno 2020.
  10-terdecies. Agli oneri derivanti dal comma 10-duodecies,  pari  a
euro 250.000 per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.
  10-quaterdecies. All'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  29
ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro  il  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».
  10-quinquiesdecies. Al fine di promuovere e di  ampliare  l'accesso
ai prodotti editoriali da parte di  tutte  le  categorie  deboli,  in
particolare delle persone con disabilita'  visiva,  anche  attraverso
eventi di sensibilizzazione,  ricerca  sull'accessibilita'  digitale,
corsi di formazione e  attivita'  di  consulenza,  e'  prorogato  per
l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della  Fondazione
Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti  del  presente
comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 8


             Proroga di termini in materia di giustizia

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n. 10, le parole «fino al 31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
  2. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2020»;
  b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno  degli  anni  2018,  2019  e
2020».
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole «fino al  31  dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla  osta  della  stessa
amministrazione della giustizia».
  4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della  crisi  d'impresa  e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno 2020».
  5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n.  31,  le
parole «dodici mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «diciannove
mesi». Al  quarto  comma  dell'articolo  840-septies  del  codice  di
procedura civile, dopo le parole:  «articolo  65»  sono  inserite  le
seguenti: «, comma 1, lettere b) e c-bis),».
  6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere  dal  14  settembre
2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal  14  settembre
2022». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a
euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno  2022,  si
provvede mediante corrispondente riduzione delle  proiezioni,  per  i
medesimi  anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia.
  6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2019,
n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
77,le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di
durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale  al
31 dicembre 2020», le parole:  «800  unita'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1.095 unita'», le parole: «200 unita' di Area  I/F2»  sono
sostituite dalle seguenti: «340 unita' di area  I/F1»  e  le  parole:
«600 unita' di Area  II/F2»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «755
unita' di area II/F1».
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 6-bis si provvede nell'ambito delle risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31  dicembre  2012,
n. 247, la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «otto».
  6-quinquies. All'articolo 49, comma  1,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247,  la  parola:  «sette»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«nove».
  6-sexies. All'articolo 379, comma  3,  primo  periodo,  del  codice
delle  crisi  d'impresa  e  dell'insolvenza,  di   cui   al   decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla
predetta data» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  la  data  di
approvazione dei bilanci relativi all'esercizio  2019,  stabilita  ai
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».
  6-septies. All'articolo 10  del  decreto  legislativo  19  febbraio
2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2023;
  b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari,  e'  prorogato
al 1° gennaio 2023;
  c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui  al
comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n.  14  del
2014, limitatamente  alla  sezione  distaccata  di  Portoferraio,  e'
prorogato al 1° gennaio 2023.
  6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
6-septies, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede  mediante
corrispondente riduzione della  proiezione,  per  il  medesimo  anno,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
  6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;
  b) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla
scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze  del  personale
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  sono  esercitate
limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo
e al secondo periodo  del  presente  comma  e  le  cui  procedure  di
affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».
                             Art. 8 bis


       Proroga di termini in materia di magistratura onoraria

  1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le
seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza
del quarto anno  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15  agosto
2025»;
  b) all'articolo 32, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni  dell'articolo  27  entrano  in  vigore  il  31
ottobre 2025».
                               Art. 9


Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  della
                               difesa

  1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, la parola «2019»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2020».
  2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85,  la
parola «2019» e' sostituita dalla seguente: «2020».
  2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge  3  dicembre  2009,  n.
184, le parole: «per gli anni 2017,  2018  e  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e  le  parole:  «nel
2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021  e
2022».
  2-ter. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  al  comma
2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione   del   Fondo   per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 10


            Proroga di termini in materia di agricoltura

  1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
le parole «Per l'anno 2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Per
l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo,
pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al  2030,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo  al  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
  2. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre  2018,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre  2018,
n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2020».
  3. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  18,  comma  16,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata di  30  milioni
di euro per l'anno 2019.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43.
  4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge  29  ottobre  2016,  n.
199, le  parole:  «gennaio  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«aprile 2020».
  4-ter. Gli interventi del fondo di cui all'articolo  11,  comma  2,
della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni  2020
e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro
per  ciascuno  degli  anni  2020  e  2021,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
                             Art. 10 bis


Differimento dell'entrata in vigore di  disposizioni  in  materia  di
  conversione del  segno  in  marchio  collettivo  o  in  marchio  di
  certificazione

  1. L'entrata in vigore  delle  disposizioni  dell'articolo  33  del
decreto legislativo 20 febbraio 2019,  n.  15,  e'  differita  al  31
dicembre 2020.
                               Art. 11


Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e
                       delle politiche sociali

  1. All'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del  lavoro  e'
assegnata la somma di 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  quale
contributo per il funzionamento di  Anpal  servizi  s.p.a.  All'onere
derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per l'anno  2020,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148.
  1-bis. Fermo restando quanto disposto  dal  comma  1  del  presente
articolo  e  dall'articolo  4,  comma  2-ter,  del  decreto-legge   3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla  societa'
ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma  3,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad  assunzioni  di  personale
con rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e  di
realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis,  del  citato
decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 128 del 2019, sono destinate alla societa' ANPAL Servizi Spa
ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per  l'anno  2020  e  a  2
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2021,  destinate  alle
spese per il  personale.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il termine
perentorio  del  30  giugno  2020,  l'INPGI  trasmette  ai  Ministeri
vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto  in  conformita'  a
quanto previsto dal  comma  2  dell'articolo  2  del  citato  decreto
legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del  presente
comma, e sino alla medesima data e'  sospesa,  con  riferimento  alla
sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle  disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto  legislativo  n.
509 del 1994.»;
  b) l'ultimo periodo e' soppresso.
  2-bis. Per i giornalisti  delle  agenzie  di  stampa  a  diffusione
nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, gia' destinatari, alla data del 31  dicembre  2019,  di
trattamenti straordinari di cassa  integrazione  salariale  ai  sensi
dell'articolo  25-bis,  comma  3,  lettere  a)  e  b),  del   decreto
legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,  la  durata  massima  dei
trattamenti medesimi puo' essere prorogata di dodici mesi e  comunque
non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2  milioni  di  euro  per
l'anno 2020.  L'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti
italiani  presenta  mensilmente  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il
rimborso degli oneri fiscalizzati.  Agli  oneri  di  cui  ai  periodi
precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si  provvede  a
valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
  2-ter. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela
del pluralismo dell'informazione, la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri e' autorizzata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio,
a prorogare fino al 31 dicembre 2020  la  durata  dei  contratti  per
l'acquisto di servizi giornalistici e informativi  stipulati  con  le
agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio  1954,  n.  237,  e
dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto.
  3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo  di  spesa  di  4,3
milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di  euro  per  l'anno
2020, per i lavoratori dipendenti di  imprese  operanti  nel  settore
della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura
di  amministrazione  straordinaria  di   cui   all'articolo   2   del
decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto
di riservato dominio a societa' poi dichiarate fallite e  retrocedute
per inadempimento del patto, la misura del trattamento  straordinario
di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo  3   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' calcolata sulla  base  delle
condizioni contrattuali di  lavoro  applicate  prima  della  cessione
originaria, se piu' favorevoli, con  riferimento  ai  trattamenti  di
integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 e  nell'anno  2020.
L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma  nel  rispetto
del limite di spesa di cui al primo  periodo  del  presente  comma  e
qualora dal numero  dei  soggetti  e  dei  periodi  interessati  alla
rideterminazione  del  trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dovesse emergere un'eccedenza  dispesa  l'Inps  provvede  a
rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo  periodo
del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.
  4. Agli oneri derivanti dal comma  3  si  provvede,  quanto  a  4,3
milioni di euro per  l'anno  2019,  ai  sensi  dell'articolo  43  del
presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per  l'anno  2020,  a
valere sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.
  5. All'articolo 3 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  il  comma
10-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «10-bis.  Per   le   gestioni
previdenziali  esclusive  e  per  i  fondi  per  i   trattamenti   di
previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i  trattamenti  di  fine
servizio  amministrati  dall'INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui   al   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione  di  cui
ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi  alle  contribuzioni
di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria  afferenti  ai
periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino
al 31  dicembre  2022,  fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.».
  5-bis. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449,
le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  1955,  n.  797,
non si applicano al personale della societa' Poste  italiane  Spa  al
quale  e',  comunque,  assicurato   per   contratto   collettivo   un
trattamento per carichi di famiglia  pari  a  quello  previsto  dalla
legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto  al
fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici  (IPOST),
la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo
familiare, di cui al citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 7 97 del 1955, e' pari a quella in vigore tempo per tempo per  gli
assicurati al  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti.  Alle  minori
entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente  comma,
valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e  2021,
in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e  2023,  in  2,9
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in  3,1  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:
  a)  quanto  a  2,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante
corrispondente  utilizzo  dello  stanziamento  del   Fondo   per   il
riaccertamento  dei  residui  passivi  di  parte  corrente,  di   cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
iscritto nello stato di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze;
  b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2029, mediante  utilizzo  delle  maggiori
entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;
  c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021,  a  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per  l'anno  2028  e  a
2,2milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2029,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                             Art. 11-bis


Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
  concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e
  per la riqualificazione professionale

  1. All'articolo 4 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «quarantotto mesi»;
  b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno  2019»  sono
sostituite dalle seguenti:  «,  8.064.000  euro  per  l'anno  2019  e
11.200.000 euro per l'anno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2  milioni  di  euro
per  l'anno  2020,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
                             Art. 11-ter


Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori
                              disabili

  1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9,  comma  1,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e  gli  enti  pubblici
economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai
fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del
numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo  5,
comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere  sui
conseguenti obblighi  di  assunzione  di  cui  all'articolo  3  della
medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti  entro  il
31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti  i  contributi
esonerativi versati.
                           Art. 11-quater


              Proroga di misure di sostegno del reddito

  1.  L'integrazione  salariale  di  cui   all'articolo   1-bis   del
decreto-legge   29   dicembre   2016,   n.   243,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata  per
l'anno 2020 nel limite di spesa di  19  milioni  di  euro.  All'onere
derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di  euro  per  l'anno
2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Le misure di sostegno del reddito per  i  lavoratori  dipendenti
delle imprese del settore dei call center, di  cui  all'articolo  44,
comma 7, del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  sono
prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di  euro.
All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Al fine del completamento dei piani  di  recupero  occupazionale
previsti dalla legislazione vigente, nel limite di  11,6  milioni  di
euro, le risorse finanziarie non utilizzate di  cui  all'articolo  1,
comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come  ripartite  tra
le regioni, e di cui all'articolo  41  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate,
per l'anno 2019, dalle regioni Campania  e  Veneto  a  finanziare  un
ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria  di  cui
all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del  2017,
sino al limite massimo di dodici mesi per le  imprese  che  nell'anno
2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di
cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge  23
ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2018, n.  136,  si  applicano  anche  nell'anno  2020,  alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si  applicano  anche
ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilita' ordinaria o in
deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere  derivante  dal  presente
comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate  di  cui
all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di
cui  all'articolo  41  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,
nonche' con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul  Fondo  sociale
per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,  da  ripartire
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra  le
regioni interessate sulla base  delle  risorse  utilizzate  nell'anno
2019  e  tenuto  conto   delle   risorse   residue   dei   precedenti
finanziamenti nella disponibilita' di ciascuna regione.
  5.  Al  fine  di  consentire  la   prosecuzione   del   trattamento
straordinario di integrazione salariale per crisi  aziendale  per  le
imprese  che  abbiano  cessato  o  cessino  l'attivita'   produttiva,
all'articolo  44,  comma  1,  primo  periodo,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
di 28,7 milioni di euro per l'anno  2020».  All'onere  derivante  dal
presente comma, pari a 28,7 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento  gia'  disposto  dal
medesimo  articolo  44  a  valere  sulle  risorse  finanziarie   gia'
stanziate dall'articolo 21,  comma  4,  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.
  6. Al fine di consentire la proroga del  trattamento  straordinario
di integrazione salariale per le  imprese  con  rilevanza  strategica
anche a  livello  regionale,  all'articolo  22-bis,  commi  1,  primo
periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  le
parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020».  All'onere  derivante
dal presente comma, pari a 45 milioni di euro  per  l'anno  2020,  si
provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-quater  del  decreto-legge
25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  21
settembre 2018, n. 108,  si  applicano  anche  nell'anno  2019,  alle
medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi,  nel  limite  di  6,2
milioni di  euro  a  valere  sulle  risorse  non  utilizzate  di  cui
all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo  14  settembre
2015, n. 148, come  ripartite  tra  le  regioni  con  i  decreti  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1  del  12  dicembre
2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.
  8. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a
16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
                          Art. 11-quinquies


          Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma

  1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di  mesotelioma  che
abbiano  contratto  la  patologia  o  per  esposizione  familiare   a
lavoratori  impiegati  nella  lavorazione  dell'amianto  ovvero   per
comprovata esposizione ambientale, la  prestazione  assistenziale  di
cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,
e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica
soluzione, su istanza dell'interessato, per gli  eventi  accertati  a
decorrere dall'anno 2015.
  2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 e'  riconosciuta,
in caso di decesso, in favore  degli  eredi  dei  malati  di  cui  al
medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su  domanda  da  produrre
all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto.
Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,  la  domanda  deve  essere
presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi  giorni
dalla data del decesso stesso.
  3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno  beneficiato  per  il
periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale una tantum  di  cui
ai decreti del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  4
settembre 2015  e  24  aprile  2018,  pubblicati  nel  sito  internet
istituzionale del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
possono chiedere, su domanda  da  presentare  all'INAIL,  a  pena  di
decadenza, entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della
prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1.  In
caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,  gli  eredi   possono   chiedere
l'integrazione, con le stesse modalita' e nei medesimi termini di cui
al primo periodo.
  4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e  2
e le integrazioni  di  cui  al  comma  3  nel  limite  delle  risorse
disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo
1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  individuate  dal
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre
2015, pubblicato nel sito internet istituzionale  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali.
  5.  Alla  compensazione  dei  maggiori   oneri,   in   termini   di
indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da
1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
                               Art. 12


         Proroga di termini in materia di sviluppo economico

  1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge  30
dicembre 2018, n. 145, e' riconosciuto, nel limite di  8  milioni  di
euro, alle medesime condizioni, anche per  gli  acquisti  di  cui  al
medesimo comma effettuati  nell'anno  2020.  Agli  oneri  di  cui  al
presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All'articolo 1, comma 1031, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e  4»
sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».
  2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) la tabella di cui alla lettera a) e' sostituita dalla seguente:
  «

                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |6.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-60      |2.500                |
                 +-----------+---------------------+

  »;
  b) la tabella di cui alla lettera b) e' sostituita dalla seguente:
  «

                 ===================================
                 | CO2 g/km  |  Contributo (euro)  |
                 +===========+=====================+
                 |0-20       |4.000                |
                 +-----------+---------------------+
                 |21-60      |1.500                |
                 +-----------+---------------------+

  ».
  2-ter. Nelle more del recepimento della  direttiva  (UE)  2018/1972
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  dicembre  2018,  gli
obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1,  comma
1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto  attiene  agli
apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.
  3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1°  luglio  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
  b) il comma 60 e' sostituito dai seguenti:
  «60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi
da 61 a  64  e  da  66  a  71  del  presente  articolo,  il  comma  2
dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa
di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio  2021  per  le  piccole
imprese di cui  all'articolo  2,  numero  7),  della  direttiva  (UE)
2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022  per  le  microimprese  di   cui
all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE)  2019/944  e
per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti
e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime
date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali  per
i clienti  finali  senza  fornitore  di  energia  elettrica,  nonche'
specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei  prezzi  e
alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di  tali  clienti.
L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di  cui  al  citato
articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i  clienti
domestici il livello  di  potenza  contrattualmente  impegnata  quale
criterio identificativo in aggiunta a quelli gia'  individuati  dalla
medesima direttiva.
  60-bis. In relazione a quanto  previsto  dai  commi  59  e  60,  il
Ministro dello sviluppo  economico,  sentite  l'ARERA  e  l'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato, definisce,  con  decreto  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, previo parere delle  Commissioni  parlamentari
competenti, le modalita' e i criteri per un ingresso consapevole  dei
clienti finali nel mercato, tenendo altresi' conto  della  necessita'
di garantire la concorrenza e la pluralita' di fornitori e di offerte
nel libero mercato»;
  c) il comma 68 e' abrogato;
  d) il comma 81 e' sostituito dai seguenti:
  «81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'ARERA, sentita  l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
mercato, da emanare entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione, sono  fissati  le  condizioni,  i
criteri,  le  modalita'  e  i  requisiti  tecnici,  finanziari  e  di
onorabilita' per  l'iscrizione,  la  permanenza  e  l'esclusione  dei
soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.
  81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui
al comma 81, fatto salvo  il  potere  sanzionatorio  attribuito  alle
Autorita' di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione  dei
dati personali e all'Agenzia delle  entrate,  esercitato  nell'ambito
delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento  speciale,  nel
rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,
per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui
al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle  condotte
irregolari poste in essere  nell'attivita'  di  vendita  dell'energia
elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorita'»;
  e) il comma 82 e' sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui  al
comma 80 e' pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo
economico e aggiornato mensilmente. La  pubblicazione  ha  valore  di
pubblicita' ai fini di legge per tutti  i  soggetti  interessati.  Il
Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei  requisiti  da  parte
dei  soggetti  iscritti  all'elenco,  svolgendo  gli  approfondimenti
istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino
situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti
requisiti,  o  situazioni  valutate  critiche  anche  alla  luce  dei
generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento
dei mercati e alla tutela  dei  consumatori,  con  atto  motivato  il
Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.
  4-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;
  b) al comma 8:
  1) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nelle  aree  non
compatibili con  le  previsioni  del  Piano,  entro  sessanta  giorni
dall'adozione  del  medesimo  Piano,  il  Ministero  dello   sviluppo
economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze  relative
ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia  i  procedimenti
di revoca, anche limitatamente ad  aree  parziali,  dei  permessi  di
prospezione e di ricerca in essere. Nelle  aree  non  compatibili  e'
comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia
da fonti rinnovabili»;
  2) al quinto periodo, le parole:  «entro  ventiquattro  mesi»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».
  4-ter. Dopo il comma 4-ter.1 dell'articolo  134  del  codice  delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, e' inserito il seguente:
  «4-ter.2. Al  verificarsi  di  un  sinistro  di  cui  si  sia  reso
responsabile in via esclusiva o principale  un  conducente  collocato
nella classe di merito piu' favorevole  per  il  veicolo  di  diversa
tipologia ai sensi delle disposizioni del comma  4-bis  e  che  abbia
comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a
euro  5.000,  le  imprese  di  assicurazione,  alla  prima   scadenza
successiva del contratto, possono assegnare, per il solo  veicolo  di
diversa tipologia  coinvolto  nel  sinistro,  una  classe  di  merito
superiore  fino  a  cinque  unita'  rispetto  ai   criteri   indicati
dall'IVASS ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  disposizioni  del
presente  comma  si  applicano  unicamente  ai  soggetti  beneficiari
dell'assegnazione della classe di merito piu' favorevole per il  solo
veicolo di diversa tipologia ai sensi delle  disposizioni  del  comma
4-bis nel testo in vigore successivamente alle  modifiche  introdotte
dall'articolo 55-bis, comma  1,  lettera  a),  del  decreto-legge  26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 2019, n. 157».
  4-quater. Entro il 30 ottobre  2020  l'Istituto  per  la  vigilanza
sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione  e  sugli
effetti della disposizione di cui al comma 4-ter al  Ministero  dello
sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle
Camere.
                               Art. 13


     Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti

  1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017, n. 96, dopo il primo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «La
dotazione del Fondo e' incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e  2022,  destinati
alla  formazione  delle  altre  figure  professionali  addette   alla
circolazione ferroviaria».
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per  l'anno
2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio  quinquennale  e'
pervenuto a scadenza, il  termine  per  l'adeguamento  delle  tariffe
autostradali  relative  all'anno  2020   e'   differito   sino   alla
definizione del procedimento di  aggiornamento  dei  piani  economici
finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi
dell'articolo 16,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  109  del  2018,
dall'Autorita' di  regolazione  dei  trasporti  di  cui  all'articolo
articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il  30
marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente  le  proposte  di
aggiornamento dei piani economico finanziari,  riformulate  ai  sensi
della  predetta  normativa,  che  annullano  e   sostituiscono   ogni
precedente  proposta  di  aggiornamento.  L'aggiornamento  dei  piani
economici finanziari presentati nel termine  del  30  marzo  2020  e'
perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.
  4.  All'articolo  49  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017,  2018  e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;
  b) al comma 7-bis, primo periodo, le parole:  «al  comma  7»,  sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-ter»;
  c) dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente:
  «7-ter. ANAS S.p.a. e' autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e
8 a definire mediante  transazioni  giudiziali  e  stragiudiziali  le
controversie con i contraenti  generali  derivanti  da  richieste  di
risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di  cui
all'articolo 208 del decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,
previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione
da parte della societa' stessa.»;
    d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalita'  di  cui
al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalita' di cui ai
commi 7 e 7-ter».
  5. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  870,  secondo
periodo,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  relative  alla
definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma  tra
l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano a  decorrere  dal  contratto  di  programma  per  gli  anni
2021-2025.
  5-bis. All'articolo  5,  comma  5,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole:  «31  dicembre  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».
  5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n.  19,  le  parole:  «31  ottobre  2020»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
  5-quater.  Il  termine  per   l'applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice  della  nautica  da
diporto, di cui al  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
relative all'obbligo della  patente  nautica  per  la  conduzione  di
unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a  iniezione  a
due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della
legge 24 luglio 2019, n. 73, e' differito al 1° gennaio 2021. A  tale
fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice  di  cui
al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a  750  cc  se  a
carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti:
«a 750 cc se a carburazione  a  due  tempi  ovvero  a  900  cc  se  a
iniezione a due tempi».
  5-quinquies. All'articolo 1, comma 460,  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere
dal 1° aprile 2020 le risorse  non  utilizzate  ai  sensi  del  primo
periodo  possono  essere  altresi'  utilizzate  per   promuovere   la
predisposizione  di  programmi   diretti   al   completamento   delle
infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e  secondaria
dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei  comuni  di
porre  in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie   per   ottenere
l'adempimento, anche  per  equivalente,  delle  obbligazioni  assunte
nelle  apposite  convenzioni  o  atti  d'obbligo   da   parte   degli
operatori».
  5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa
prevista  per  l'edilizia  agevolata,  a   partire   dall'avvio   del
procedimento di decadenza dalla  convenzione  da  parte  del  comune,
ovvero  dall'avvio  del  procedimento  di  revoca  del  finanziamento
pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di  rinvio  a
giudizio  in  un  procedimento  penale,  puo'  essere   disposta   la
sospensione  del  procedimento  di  sfratto  mediante   provvedimento
assunto da parte dell'autorita' giudiziaria competente.
  5-septies. Al terzo  periodo  del  comma  7  dell'articolo  12  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  5-octies.  Le  nuove  linee  ferroviarie  regionali  a  scartamento
ordinario interconnesse con la  rete  nazionale,  che  assicurano  un
diretto collegamento con le citta' metropolitane e per le quali, alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, non sia stata  ancora  autorizzata  la  messa  in  servizio,
previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
la regione interessata, assumono la qualificazione di  infrastruttura
ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo  gratuito,  mediante
conferimento in natura, al  gestore  dell'infrastruttura  ferroviaria
nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per  gli  effetti  del
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  della
navigazione n. 138-T del 31 ottobre  2000.  Agli  interventi  per  la
manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si  provvede
secondo le modalita' e con  le  risorse  previste  nei  contratti  di
programma di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo  15  luglio
2015, n. 112.
                               Art. 14


Proroga di termini in  materia  di  competenza  del  Ministero  degli
  affari esteri e della cooperazione internazionale

  1. Le disponibilita' del fondo  rotativo  di  cui  all'articolo  2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981,  n.  251,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394,   sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43.
  3.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei  Comitati  degli   italiani
all'estero (COMITES)  e,  conseguentemente,  del  Consiglio  generale
degli  italiani  all'estero  (CGIE),  sono  rinviate  rispetto   alla
scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8  della  legge  23  ottobre
2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della  legge  23  dicembre
2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15  aprile  e
il 31 dicembre 2021.
  4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le
parole: «, e per un quinquennio a decorrere  dalla  sua  istituzione»
sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».
  4-bis.  Al  fine  di   proseguire   gli   interventi   a   sostegno
all'internazionalizzazione  delle  imprese   e   dei   consorzi   per
l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' autorizzata la  spesa  di  700.000  euro  per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022. All'onere derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo
1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  e'  incrementata
di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati  con
le modalita' previste dal comma 588 dell'articolo  1  della  medesima
legge n. 232 del 2016.
  4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4-quinquies. Al  fine  di  garantire  la  tutela  dei  diritti  dei
lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276,  lettera
e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  le  parole:  «a  decorrere
dall'anno 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «per  l'anno  2019,
nonche' di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a
decorrere dall'anno 2021».
  4-sexies. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4-quinquies,  pari  a
200.000 euro per l'anno 2020 e  a  400.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.
                               Art. 15


        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo  stato  di  emergenza  correlato
agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del  Comune
di Genova a causa del crollo di un  tratto  del  viadotto  Polcevera,
noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.
183 del 6 agosto 2019, puo'  essere  prorogato  fino  ad  una  durata
complessiva di tre anni secondo le modalita'  previste  dal  medesimo
articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile
da parte del Commissario delegato sullo stato di  avanzamento  e  sul
programma di interventi  da  concludere  e  relativi  tempi,  nonche'
dimostrazione della  disponibilita'  di  risorse  sulla  contabilita'
speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attivita'.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i  comuni
della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di  cui
all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  3. All'articolo 2 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;
  b) al comma 2, le parole «e di euro  10.000.000  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «e di euro  10.000.000  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020»;
  c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli  anni  2018  e
2019» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2018,  2019  e
2020» e al secondo periodo le parole «e di euro  500.000  per  l'anno
2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per  l'anno
2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;
  d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di  euro  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019
e 10 milioni di euro per l'anno 2020».
  4. All'articolo 4-ter, comma  1,  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130,  la  parola  «dodici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«diciannove».
  5. All'articolo 1-septies, comma 1,  del  decreto-legge  29  maggio
2018, n. 55, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
  5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: «31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».
  6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione.
  7. Al fine di  assicurare  la  continuita'  del  finanziamento  dei
servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita'
trasportistiche  conseguenti  all'evento  del  crollo  del   Viadotto
Polcevera,  le  misure  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  5   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogate
fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di  euro.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede:
  a) quanto a 3 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5-quinquies,  comma
3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
  b) quanto a 6 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130.
  7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2021».
  7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese
colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a  Venezia
a partire dal  12  novembre  2019  e  a  causa  dei  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio  dei
ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e  delle  locazioni
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in  scadenza
entro il 31 dicembre 2020, e' prorogata fino  al  31  dicembre  2021.
L'autorita' competente comunica ai concessionari e ai  conduttori  il
canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.
  7-quater. Al comma  1  dell'articolo  17-bis  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto  mesi  a
partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30
aprile 2022».
  7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».
  7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  le  parole:  «31  dicembre  2019»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
                             Art. 15-bis


                     Proroga in materia di sport

  1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91,
le parole: «sei  mesi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «diciotto
mesi».
                             Art. 15-ter


Proroga della durata della contabilita' speciale n.  2854  aperta  ai
  sensi dell'ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
  civile n. 44 del 29 gennaio 2013

  1. La durata della contabilita' speciale n. 2854, gia' intestata al
dirigente  generale  del  dipartimento  dell'acqua  e   dei   rifiuti
dell'assessorato regionale dell'energia e  dei  servizi  di  pubblica
utilita' della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma  6,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
44 del 29 gennaio 2013, e' prorogata fino al 30 giugno  2020  per  il
proseguimento  degli  interventi  necessari  al   superamento   della
situazione  di  criticita'  in  materia  di  bonifica  e  risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche'
in materia di tutela delle acque superficiali  e  sotterranee  e  dei
cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.
  2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma  1,
le eventuali somme residue giacenti sulla  contabilita'  speciale  n.
2854  sono  versate  al  bilancio  della  Regione  siciliana  per  il
completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.
  3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di  cui  al
comma 2, gia' trasferite dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di
programma, e' subordinato alla sottoscrizione di uno o  piu'  accordi
di programma tra il medesimo Ministero e  la  Regione  siciliana,  da
stipulare entro il 31 dicembre 2020.
  4. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  all'esito  del
completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse
residue, diverse da quelle di  provenienza  regionale,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al Fondo per le emergenze nazionali  previsto  dall'articolo  44  del
codice della protezione civile,  di  cui  al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza.
Capo II
Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature

                               Art. 16


Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana
  e della rete viaria della regione Sardegna

  1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18  aprile  2019,  n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il  Presidente  della  Giunta  regionale  Siciliana,  da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione  del  presente  decreto,  e'  nominato  apposito
Commissario   straordinario   incaricato   di   sovraintendere   alla
programmazione,  progettazione,  affidamento  ed   esecuzione   degli
interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite
dalle  seguenti:  «con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con il Presidente della  Giunta  regionale  Siciliana,  da  adottarsi
entro  il  28  febbraio  2020,  e'  nominato   apposito   Commissario
straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3,
e'  incaricato  di  realizzare  la  progettazione,  l'affidamento   e
l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete  viaria  provinciale  della
Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni  da  stipulare
con le amministrazioni competenti»;
  b) al secondo periodo le parole: «Con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabiliti  i  termini,  le  modalita',  le  tempistiche,
l'eventuale   supporto   tecnico,   le   attivita'   connesse    alla
realizzazione  dell'opera,  il   compenso   del   Commissario»   sono
sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui  al  primo
periodo, sono stabiliti i termini, le modalita', le  tempistiche,  il
supporto  tecnico,   le   attivita'   connesse   alla   realizzazione
dell'opera, il compenso del Commissario»;
  c)  dopo  il  secondo  periodo  sono  inseriti  i   seguenti:   «Il
Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi  puo'
avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a.,  delle
amministrazioni centrali e  periferiche  dello  Stato  e  degli  enti
pubblici dotati di specifica  competenza  tecnica  nell'ambito  delle
aree di intervento, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Gli oneri di cui  alle  predette  convenzioni  sono
posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;
  d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, e' inserita la
seguente: «provinciale».
  1-bis.  Al  fine  di  consentire   l'immediata   operativita'   dei
Commissari  straordinari  nominati  ai  sensi  dell'articolo  4   del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   di   nomina   di   ciascun   Commissario
straordinario,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  di   cui
all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,
e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata
al Commissario straordinario, nella  quale  confluiscono  le  risorse
allo stesso assegnate.
  1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,
dopo il comma 6-quater sono inseriti i seguenti:
  «6-quinquies. Al fine di procedere  celermente  alla  realizzazione
delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il  Presidente  della
Giunta regionale della regione Sardegna,  da  adottare  entro  il  30
giugno 2020,  e'  nominato  apposito  Commissario  straordinario,  il
quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, e' incaricato  di
sovraintendere    alla    programmazione,     alla     progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla  rete  viaria
della regione Sardegna. Con il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il  supporto
tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione  dell'opera  e  il
compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del  quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso
del Commissario  e'  stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, di  strutture  dell'amministrazione  interessata
nonche' di societa' controllate dalla medesima.
  6-sexies. Anche per le finalita' di cui al  comma  6-quinquies  del
presente  articolo,   il   comma   4-novies   dell'articolo   4   del
decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' sostituito dal seguente:
  "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree  interessate
da pericolosita' o da rischio idraulico  di  grado  elevato  o  molto
elevato,  come  definite  dalle  norme  tecniche  di  attuazione  dei
relativi Piani  di  bacino,  non  sono  consentiti  incrementi  delle
attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte
salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani  di
bacino relative agli interventi  consentiti  nelle  aree  di  cui  al
periodo precedente"».
                             Art. 16-bis


Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree
  compromesse della regione Sardegna

  1. La  disposizione  di  cui  all'articolo  8,  comma  10-bis,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno  2014,  n.  89,  concernente  la  gestione  dei
cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e  dei  rischi
di dissesto idrogeologico, nonche' per la manutenzione del territorio
e  il  ripristino  ambientale   di   aree   compromesse,   a   totale
finanziamento della regione autonoma della Sardegna, e' prorogata per
il triennio 2020-2022.
                             Art. 16-ter


Disposizioni  urgenti  per  il  potenziamento  delle   funzioni   dei
                  segretari comunali e provinciali

  1.  Il  corso-concorso  di  formazione   previsto   dal   comma   2
dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed
e' seguito da un tirocinio pratico di due  mesi  presso  uno  o  piu'
comuni.  Durante  il  corso  e'  effettuata  una  verifica  volta  ad
accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal  Consiglio
direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali.
Nel biennio successivo alla data della prima  nomina,  il  segretario
reclutato a seguito  del  corso-concorso  di  formazione  di  cui  al
presente comma e' tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale
dei  segretari  comunali  e  provinciali,  ad  assolvere  a  obblighi
formativi suppletivi, in misura  pari  ad  almeno  120  ore  annuali,
mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche  con  modalita'
telematiche,   nell'ambito   della   programmazione    dell'attivita'
didattica  di  cui  all'articolo  10,  comma  7,  lettera   b),   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti  del  concorso
pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,  n.  465,
puo' essere riservata ai dipendenti delle  amministrazioni  pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per
l'accesso alla  carriera  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e
abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in  posizioni
funzionali per l'accesso alle  quali  e'  previsto  il  possesso  dei
medesimi titoli di studio.
  3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di
reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, per le quali non sia stato  avviato
il relativo corso di formazione.
  4. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente  decreto,  per  quanto  non  diversamente  disciplinato  dal
presente  articolo,  continuano   ad   applicarsi   le   disposizioni
dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.
  5. Al fine di sopperire  con  urgenza  alla  carenza  di  segretari
comunali, il Ministero dell'interno organizza,  in  riferimento  alla
procedura per l'ammissione di 291 borsisti  al  sesto  corso-concorso
selettivo  di  formazione  per  il  conseguimento   dell'abilitazione
richiesta ai fini dell'iscrizione di  224  segretari  comunali  nella
fascia  iniziale  dell'Albo  nazionale  dei  segretari   comunali   e
provinciali, di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18  dicembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n.  102
del 28 dicembre 2018,  una  sessione  aggiuntiva  del  corso-concorso
previsto dal comma 2 dell'articolo  13  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  4  dicembre  1997,  n.  465,
destinata a 223 borsisti ai fini  dell'iscrizione  di  ulteriori  172
segretari comunali nella  fascia  iniziale  dell'Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali.
  6. Alla sessione aggiuntiva di  cui  al  comma  5  sono  ammessi  i
candidati che abbiano conseguito il punteggio  minimo  di  idoneita',
previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma  5,  ai  fini
dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano  collocati  in
posizione  utile  a  tale  fine,  secondo  l'ordine  della   relativa
graduatoria, nonche', su domanda e previa verifica  della  permanenza
dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai  concorsi
per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto  corso-concorso,  siano
rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi,  a  condizione
che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneita'.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  5  del  presente
articolo si provvede con le modalita' di cui  all'articolo  7,  comma
31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
  8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di  cui  al
comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  e'
comunque subordinata al conseguimento della  relativa  autorizzazione
all'assunzione, rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
  9. Nei tre anni successivi alla data di  entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  nei  comuni   aventi
popolazione fino a 5.000  abitanti,  ovvero  popolazione  complessiva
fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano  stipulato  tra
loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante  la
sede di segreteria,  singola  o  convenzionata,  e  la  procedura  di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario  titolare  ai
sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,  sia  andata
deserta e non risulti possibile assegnare un segretario  reggente,  a
scavalco,  con   riferimento   al   contingente   di   personale   in
disponibilita', le  funzioni  attribuite  al  vicesegretario  possono
essere svolte, ai sensi della normativa  vigente,  su  richiesta  del
sindaco, previa autorizzazione del  Ministero  dell'interno,  per  un
periodo comunque non superiore  a  dodici  mesi  complessivi,  da  un
funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni  presso  un  ente
locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al  concorso,
previo assenso dell'ente locale  di  appartenenza  e  consenso  dello
stesso interessato.  Il  sindaco  e'  tenuto  ad  avviare  una  nuova
procedura di pubblicizzazione per la nomina del  segretario  titolare
entro i novanta giorni successivi al conferimento delle  funzioni  di
cui al periodo precedente. Il funzionario  incaricato  e'  tenuto  ad
assolvere a un  obbligo  formativo  di  almeno  20  ore  mediante  la
partecipazione a corsi, anche con modalita' telematiche,  secondo  le
modalita' stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo  nazionale  dei
segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse  disponibili
a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno  la
possibilita' di assegnare, in ogni momento, un  segretario  reggente,
anche a scavalco.
  10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si  applicano
anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati  stipuli  una
convenzione per l'ufficio di segreteria ai  sensi  dell'articolo  30,
comma 1, del testo unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  o  ne
abbia una in corso, purche' la sede di segreteria risulti vacante.
  11.  La   classe   di   segreteria   delle   convenzioni   previste
dall'articolo 98,  comma  3,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla somma  degli
abitanti di tutti i comuni convenzionati.
  12. Le modalita' e la disciplina di  dettaglio  per  l'applicazione
dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente  articolo,
compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite
con decreto del Ministro dell'interno,  da  adottare,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  e  nel  rispetto  di  quanto
stabilito  dall'articolo  99  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  13. I  nuovi  criteri  di  classificazione  previsti  dal  presente
articolo si applicano alle convenzioni stipulate  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui  al  comma  12.  Per  le
convenzioni stipulate sulla base  dei  nuovi  criteri,  ai  segretari
posti  in  disponibilita',  titolari  di   sedi   convenzionate,   e'
corrisposto il trattamento economico  in  godimento  presso  l'ultima
sede di servizio, previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di  posizione,
che e' riconosciuta nella misura  pari  a  quella  stabilita  per  il
comune capofila.
                               Art. 17


  Personale delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni

  1. All'articolo  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,
convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto  di  cui  al
presente comma, anche per le finalita' di cui al comma 1, le province
e  le  citta'  metropolitane  possono  procedere  ad  assunzioni   di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e  fermo  restando  il  rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al  lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore  al
valore soglia definito come  percentuale,  differenziata  per  fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo  crediti  di
dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto
del Ministro per la pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione sono  individuati  le  fasce  demografiche,  i  relativi
valori soglia prossimi al valore medio per fascia  demografica  e  le
relative percentuali massime annuali di incremento del  personale  in
servizio per le province e le citta' metropolitane che  si  collocano
al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri  possono
essere aggiornati con le modalita' di cui  al  secondo  periodo  ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui il rapporto
fra la spesa di personale, al lordo degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia di cui  al  primo  periodo,  adottano  un  percorso  di
graduale  riduzione   annuale   del   suddetto   rapporto   fino   al
conseguimento  nell'anno  2025  del  predetto  valore  soglia   anche
applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal
2025 le province e le citta' metropolitane che registrano un rapporto
superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta  per
cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite  al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2,
del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  e'  adeguato,  in
aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio
pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per  la  contrattazione
integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli  incarichi  di
posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
  1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis,  le
province possono avvalersi  di  personale  a  tempo  determinato  nel
limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009.».
  1-bis. Per l'attuazione  del  piano  triennale  dei  fabbisogni  di
personale di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, gli enti  locali  possono  procedere  allo  scorrimento
delle graduatorie ancora valide per la copertura dei  posti  previsti
nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito  dal  comma  4
dell'articolo 91 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo,  del  decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58, le parole:  «la  spesa  di  personale  registrata
nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del  predetto
rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».
  1-quater. Al comma 3-bis  dell'articolo  12  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-ter e
8, lettere a) e b), del presente articolo, le regioni e  le  province
autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le societa' a
partecipazione pubblica,».
                             Art. 17-bis


Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia  e
                      del consiglio provinciale

  1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile
2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.
  2. All'articolo 1, comma 79, lettera b), della legge 7 aprile 2014,
n. 56, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Al  fine  di
garantire l'effettiva rappresentativita' degli organi  eletti,  anche
con  riferimento   all'esigenza   di   assicurare   la   loro   piena
corrispondenza ai  territori  nonche'  un  ampliamento  dei  soggetti
eleggibili,   qualora   i   consigli   comunali   appartenenti   alla
circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente  interessati  al
turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  1,  della  legge  7  giugno  1991,  n.  182,
dovessero essere tali da far superare la  soglia  del  50  per  cento
degli  aventi  diritto  al  voto,  il   termine   e'   differito   al
quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima  proclamazione  degli
eletti».
                               Art. 18


Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalita' nella
  pubblica amministrazione e nei piccoli comuni

  1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma
5, e' inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di accelerare  le  procedure  assunzionali  per  il
triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica  elabora,
entro il 30 marzo 2020,  bandi-tipo  volti  a  avviare  le  procedure
concorsuali con tempestivita' e omogeneita' di contenuti  e  gestisce
le procedure concorsuali e le prove selettive  delle  amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta.».
  1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n.  56,
dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonche'  al
fine  di  realizzare  strutture  tecnologicamente  avanzate  per   lo
svolgimento dei concorsi pubblici».
  1-ter. All'articolo 3 della legge  19  giugno  2019,  n.  56,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente:
  «5-ter. Il Dipartimento della funzione  pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle
azioni e  delle  attivita'  del  Nucleo  della  Concretezza,  di  cui
all'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
anche in deroga alle procedure previste nel medesimo  articolo.  Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto
Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di  personale  di
cui all'articolo 60-quater del citato decreto legislativo n. 165  del
2001.  Il  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,   nell'ambito
dell'autonomia  organizzativa  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di
adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica»;
  b) il comma 12 e' abrogato;
  c) al comma 13 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Tali
incarichi si considerano attivita' di servizio a tutti gli effetti di
legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;
  d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le
seguenti: «e della  Commissione  per  l'attuazione  del  progetto  di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».
  1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale
25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle  Commissioni
esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione  e'
nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  ed
e' composta dal Capo del Dipartimento della funzione  pubblica  della
Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri,   che   la   presiede,
dall'Ispettore  generale  capo  dell'Ispettorato  generale  per   gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del  lavoro  pubblico
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del  Ministero
dell'economia e delle finanze e dal  Capo  del  Dipartimento  per  le
politiche del personale dell'amministrazione civile e per le  risorse
strumentali  e  finanziarie  del  Ministero  dell'interno,   o   loro
delegati. La Commissione: a) approva  i  bandi  di  concorso  per  il
reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di
concorso  e  nomina  le  commissioni  esaminatrici;  c)   valida   le
graduatorie finali di merito delle  procedure  concorsuali  trasmesse
dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e  gli  idonei
delle   procedure   concorsuali   alle   amministrazioni    pubbliche
interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale  atto  connesso  alle
procedure  concorsuali,  fatte  salve  le  competenze  proprie  delle
commissioni esaminatrici».
  1-quinquies. Sono  fatti  salvi  gli  atti  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM) compiuti  prima  della  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto  e  fino  alla
nomina della nuova commissione secondo le modalita' di cui al comma 5
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
modificato dal comma 1-quater del presente articolo.
  1-sexies. Al  fine  di  rivedere  le  procedure  di  selezione  del
personale della  pubblica  amministrazione  riducendone  i  tempi  di
svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione,
i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2  della  legge  19  giugno
2019, n. 56, come modificato dal comma 1-bis del  presente  articolo,
destinano fino al 20  per  cento  delle  risorse  ivi  previste  alla
realizzazione  di  strutture   tecnologicamente   avanzate   per   lo
svolgimento dei concorsi pubblici.
  1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio anche in conto residui.
  2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  6,
dopo il  comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:  «4-bis.  A  decorrere
dall'anno 2020 e fino al  31  dicembre  2022,  in  via  sperimentale,
Formez PA  fornisce,  attraverso  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a  legislazione  vigente,  sulla  base  delle
indicazioni  del  Piano   triennale   delle   azioni   concrete   per
l'efficienza  delle  pubbliche  amministrazioni,  adeguate  forme  di
assistenza in  sede  o  a  distanza,  anche  mediante  l'utilizzo  di
specifiche professionalita', a favore dei comuni con popolazione fino
a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta,  per  il  sostegno  delle
attivita'  istituzionali  fondamentali,  comprese  le  attivita'   di
assistenza tecnico-operativa a  supporto  delle  diverse  fasi  della
progettazione europea, al fine di favorire  un  approccio  strategico
nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei  comuni  in
dissesto  finanziario  o  che  abbiano  deliberato  la  procedura  di
riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e
contabile».  Conseguentemente,  all'articolo  60-bis,  comma  2,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  lettera  b),  e'
sostituita dalla seguente: «b)  le  tipologie  di  azioni  dirette  a
incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche  con
riferimento all'impiego delle risorse  dei  fondi  strutturali  e  di
investimento europei;».
  2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  33,  comma  2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal  titolo  VIII
della parte seconda del  testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.
267, in materia di assunzione di personale, i comuni  strutturalmente
deficitari, o  con  ipotesi  di  bilancio  stabilmente  riequilibrato
approvato o con piano  di  riequilibrio  pluriennale  deliberato  dal
Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale  dell'anno  in
corso, reclutano prioritariamente personale  di  livello  apicale  da
destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.
                             Art. 18-bis


      Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni

  1.  Nelle  more  dell'attuazione   della   sentenza   della   Corte
costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del  processo
di definizione di un nuovo modello di esercizio  in  forma  associata
delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo
14,  comma  31-ter,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
materia di funzioni fondamentali dei comuni,  sono  differiti  al  31
dicembre 2020.
                             Art. 18-ter


Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo  unico
  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

  1.  Nell'articolo  90,  comma  2,  del  testo  unico  delle   leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto  stesso
non puo' avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro  che
prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei  contratti
a tempo determinato.
                           Art. 18-quater


Modifica all'articolo 560 del codice di  procedura  civile  e  deroga
  all'articolo  4  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.   135,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

  1. All'articolo 560, sesto comma, del codice  di  procedura  civile
sono  aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:   «A   richiesta
dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione puo' essere attuato  dal
custode senza l'osservanza delle formalita' di cui agli articoli  605
e seguenti; il giudice puo' autorizzarlo  ad  avvalersi  della  forza
pubblica e nominare  ausiliari  ai  sensi  dell'articolo  68.  Quando
nell'immobile  si  trovano  beni  mobili  che  non   debbono   essere
consegnati, il custode  intima  alla  parte  tenuta  al  rilascio  di
asportarli, assegnando ad essa un  termine  non  inferiore  a  trenta
giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati  motivi.
Quando vi sono beni mobili  di  provata  o  evidente  titolarita'  di
terzi, l'intimazione e' rivolta anche a questi ultimi con  le  stesse
modalita' di cui al periodo precedente. Dell'intimazione e' dato atto
nel  verbale.  Se  uno  dei  soggetti  intimati  non   e'   presente,
l'intimazione gli e' notificata dal  custode.  Se  l'asporto  non  e'
eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili  sono  considerati
abbandonati e il custode,  salva  diversa  disposizione  del  giudice
dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo  la
notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode,
su  istanza   dell'aggiudicatario   o   dell'assegnatario,   provvede
all'attuazione del provvedimento di  cui  all'articolo  586,  secondo
comma, decorsi sessanta giorni e non oltre  centoventi  giorni  dalla
predetta istanza, con le modalita' definite nei periodi  dal  secondo
al settimo del presente comma».
  2. In deroga a quanto previsto dal  comma  4  dell'articolo  4  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  le  disposizioni
introdotte dal comma 2 del predetto articolo  4  si  applicano  anche
alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti  alla  data  di
entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle  quali  non
sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.
  3. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
                               Art. 19


           Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia

  1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di  controllo
del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  ed
economico-finanziaria, connessi, in  particolare,  alle  esigenze  di
contrasto del terrorismo internazionale, nonche'  l'efficienza  degli
istituti penitenziari e delle attivita' di controllo  dell'esecuzione
penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e
2199  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al   decreto
legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'  autorizzata,  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le  modalita'
di cui all'articolo 66, comma  9-bis,  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di
2.319 unita' delle Forze  di  polizia,  nel  limite  della  dotazione
organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a
legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°
ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e
per un numero massimo di:
  a) settantotto unita' per l'anno 2021, di cui venti  nella  Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;
  b) settantotto unita' per l'anno 2022, di cui venti  nella  Polizia
di Stato, venti nell'Arma dei  carabinieri,  venti  nel  Corpo  della
guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;
  c) seicentosettanta unita' per l'anno 2023, di cui duecentosessanta
nella Polizia di Stato,  centocinquanta  nell'Arma  dei  carabinieri,
duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel  Corpo  di
polizia penitenziaria;
  d) ottocentoventidue unita' per l'anno 2024, di cui  duecentottanta
nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma  dei  carabinieri,
centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento  nel  Corpo  di
polizia penitenziaria;
  e)   seicentosettantuno   unita'   per   l'anno   2025,   di    cui
centosettantacinque nella Polizia di Stato,  trecentodieci  nell'Arma
dei carabinieri, ottantotto nel Corpo  della  guardia  di  finanza  e
novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.
  2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di  euro
357.038 per  l'anno  2021,  euro  3.320.237  per  l'anno  2022,  euro
9.353.493 per l'anno 2023, euro  35.385.727  per  l'anno  2024,  euro
69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596  per  l'anno  2026,  euro
98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028,  euro
100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno  2030  ed
euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.
  3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri  per  la
tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri e' altresi' autorizzata, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione  vigente,
ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unita'  nel
ruolo  iniziale,  nonche'  ulteriori  venticinque  unita'  nel  ruolo
iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo
828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  A  tal  fine,  e'
autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro  1.831.221
per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro  2.090.855  per
l'anno 2023, euro 2.090.855  per  l'anno  2024,  euro  2.108.880  per
l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.
  4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828,
comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) all'alinea, le parole «per  un  totale  di  duecentoquarantanove
unita'»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «per   un    totale
duecentosettantaquattro unita'»;
  b) la lettera i) e' sostituita  dalla  seguente:  «i)  appuntati  e
carabinieri: sessantaquattro».
  5.  Per  le  spese  di  funzionamento  connesse   alle   assunzioni
straordinarie, ivi comprese le spese per  mense  e  buoni  pasto,  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro  1.100.000
per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui  1
milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo  pari
a 363.080 euro per l'anno  2020,  3.288.259  euro  per  l'anno  2021,
8.511.092 euro per l'anno 2022,  14.544.348  euro  per  l'anno  2023,
40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368  euro  per  l'anno  2025,
100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per  l'anno  2027,
104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per  l'anno  2029,
107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a  decorrere
dall'anno 2031, si provvede:
  a) quanto a 1.025.304 euro per  l'anno  2021,  6.248.137  euro  per
l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno  2023,  38.313.627  euro  per
l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno  2025,  98.263.596  euro  per
l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140  euro  per
l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617  euro  per
l'anno 2030 e 106.287.460 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2031,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
  b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.
                             Art. 19-bis


Assunzione  di  personale  operaio  a  tempo  determinato  da   parte
                      dell'Arma dei carabinieri

  1. Al fine di perseguire gli  obiettivi  nazionali  ed  europei  in
materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del  territorio
e di salvaguardia delle riserve naturali  statali,  ivi  compresa  la
conservazione  della  biodiversita',  l'Arma   dei   carabinieri   e'
autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo  determinato,
ai sensi della legge 5 aprile 1985,  n.  124,  i  cui  contratti  non
possono avere, in ogni caso, una durata superiore  a  trentasei  mesi
anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  pari  a  1,5
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della difesa.
                             Art. 19-ter


Pagamento  dei  compensi  per  prestazioni  di  lavoro  straordinario
  effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei  vigili
  del fuoco

  1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, alinea, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Per  l'anno  2019  e'  autorizzato  il  pagamento  di  compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualita' precedenti
al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo  di  spesa  di
180   milioni   di   euro,   al   lordo   degli   oneri   a    carico
dell'amministrazione e in deroga al limite di  cui  all'articolo  23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
  «1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al  personale
interessato    secondo    criteri    individuati    dalle     singole
amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa  di  cui  al
medesimo comma 1».
                               Art. 20


Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi
  per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

  1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75,  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021  e
8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento  delle
risorse previste dall'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  21  marzo  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi  dell'articolo
1, comma 680, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  da  destinare
all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6,  del
decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95.  Le  predette  risorse
aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia  e  delle
Forze armate in misura proporzionale alla  ripartizione  operata  per
l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:
  a)  quanto  a  1  milione  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte  corrente  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196;
  b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5  milioni  di  euro
per l'anno 2021 e 8 milioni di  euro  annui  a  decorrere  dal  2022,
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
                               Art. 21


   Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia

  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  442,
della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  destinata,  ai  sensi  della
lettera d) del  medesimo  comma,  all'incremento  del  fondo  per  la
retribuzione  di  posizione  e  la  retribuzione  di  risultato   del
personale della carriera  prefettizia  di  cui  all'articolo  22  del
decreto del Presidente della Repubblica  4  maggio  2018,  n.  66  e'
incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai  conseguenti
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui
all'articolo 23, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
                             Art. 21-bis


      Incremento dei fondi per le indennita' di amministrazione

  1. L'indennita'  di  amministrazione  spettante  al  personale  non
dirigenziale  appartenente  ai  ruoli   dell'Amministrazione   civile
dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per
il triennio 2019- 2021, e' incrementata di 5 milioni di euro annui  a
decorrere dal 1° gennaio 2021.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a  5
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni,  per  i  medesimi
anni,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo  1,  comma
143, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  ai  fini  dell'ulteriore
perequazione dell'indennita' di amministrazione del personale  civile
del Ministero dell'interno si tiene conto delle  risorse  di  cui  al
comma 1 del presente articolo.
                               Art. 22


     Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  dopo  il
comma 320 sono inseriti i seguenti:
  «320-bis.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dal   comma   320,
all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate  le
seguenti  modificazioni:  al  secondo  comma,  la  parola:  "sei"  e'
sostituita dalla  seguente:  "sette";  al  terzo  comma,  le  parole:
"ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ciascuna  sezione  giurisdizionale  e'
composta da tre presidenti".  All'articolo  1,  quinto  comma,  della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre"  e'  sostituta  dalla
seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo  21,
primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il
conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6,  commi  secondo  e
quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui  all'articolo  11,  comma  16,  e
all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile  2006,  n.
160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi  di
detto articolo 21, il ricollocamento in  ruolo  avviene  a  richiesta
dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza  del
provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e  deve
obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo  di  cui  al  quinto
comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per  il  personale
di magistratura del tribunale amministrativo regionale  di  Trento  e
della sezione autonoma di  Bolzano  e  per  i  consiglieri  di  Stato
nominati  ai  sensi  dell'articolo  14  del  medesimo   decreto   del
Presidente della Repubblica n. 426  del  1984,  nonche'  dal  decreto
legislativo  24  dicembre  2003,  n.  373,  per   il   personale   di
magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura  della
giurisdizione amministrativa e' incrementata  di  tre  presidenti  di
sezione del Consiglio  di  Stato,  di  due  presidenti  di  tribunale
amministrativo  regionale,  di  dodici  consiglieri  di  Stato  e  di
diciotto  fra  referendari,  primi  referendari  e   consiglieri   di
tribunali   amministrativi    regionali.    Conseguentemente,    sono
autorizzate per l'anno 2020,  secondo  le  modalita'  previste  dalla
normativa vigente, la copertura di  quindici  posti  di  organico  di
consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali
amministrativi regionali, nonche', per le esigenze  delle  segreterie
delle  nuove  sezioni  del  Consiglio  di  Stato  e   dei   Tribunali
amministrativi regionali, l'assunzione di tre  dirigenti  di  livello
non generale a tempo  indeterminato,  in  deroga  ai  vigenti  limiti
assunzionali, con contestuale  incremento  della  relativa  dotazione
organica.
  320-ter. Per effetto di  quanto  previsto  dal  comma  320-bis,  la
Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186,  e'  sostituita
dalla seguente:
  "Tabella A
  Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

             +-----------------------------+-----------+
             |Presidente del Consiglio di  |           |
             |Stato                        |n. 1       |
             +-----------------------------+-----------+
             |Presidente aggiunto del      |           |
             |Consiglio di Stato           |n. 1       |
             +-----------------------------+-----------+
             |Presidenti di Sezione del    |           |
             |Consiglio di Stato           |n. 22 (*)  |
             +-----------------------------+-----------+
             |Presidenti di Tribunale      |           |
             |amministrativo regionale     |n. 24      |
             +-----------------------------+-----------+
             |                             |n. 102 (*) |
             |Consiglieri di Stato         |(**)       |
             +-----------------------------+-----------+
             |Consiglieri di Tribunale     |           |
             |amministrativo regionale,    |           |
             |Primi Referendari e          |n. 403     |
             |Referendari                  |(***)      |
             +-----------------------------+-----------+

  (*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana, previsti dal decreto  legislativo  24  dicembre
2003, n. 373.
  (**) Oltre ai posti dei consiglieri  di  Stato  nominati  ai  sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile
1984, n. 426.
  (***) Oltre ai posti dei consiglieri  del  Tribunale  regionale  di
giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma  per  la
provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello  Statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1
e 2 del decreto del Presidente della Repubblica  6  aprile  1984,  n.
426."».
  2. Al comma 320, terzo periodo,  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.
  3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per  l'anno  2022,  di
5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni
di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e  di
7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro
per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro
per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro
per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro
per l'anno 2027 e di  8.115.179  euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2028».
  4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 2019,  n.  157,  il  Consiglio  di  Stato  e'
autorizzato  a  conferire,  nell'ambito  della   dotazione   organica
vigente,  a  persona  dotata  di  alte  competenze  informatiche,  un
incarico dirigenziale  di  livello  generale,  in  deroga  ai  limiti
percentuali previsti dall'articolo 19,  commi  4  e  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli  oneri  di  cui  al  presente
comma si fa fronte nei limiti delle facolta' assunzionali disponibili
a legislazione vigente.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno
2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996  euro  per  l'anno  2023,
1.072.074 euro  per  l'anno  2024,  985.009  euro  per  l'anno  2025,
1.003.839 euro  per  l'anno  2026,  156.597  euro  per  l'anno  2027,
1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede,  quanto
a 1 milione di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal  comma  2  e
quanto a 115.179 euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo.
                             Art. 22-bis


     Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48

  1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la
parola: «favorevole» e' soppressa.
                               Art. 23


          Adeguamento della struttura della Corte dei conti

  1. All'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  gennaio  1994,
n. 19, il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Per  il
rafforzamento del presidio di legalita' a tutela dell'intero  sistema
di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti,  secondo  la
consistenza  del  rispettivo  carico  di   lavoro,   possono   essere
assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza,  presidenti
aggiunti o di coordinamento. A tal  fine,  il  ruolo  organico  della
magistratura contabile e' incrementato di venticinque  unita'  ed  e'
rideterminato  nel  numero  di  seicentotrentasei  unita',   di   cui
cinquecentotrentadue   fra   consiglieri,   primi    referendari    e
referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al  presidente,  al
presidente aggiunto della Corte, nonche' al procuratore generale e al
procuratore   generale   aggiunto.   Il   Consiglio   di   presidenza
dell'Istituto,  in  sede  di  approvazione  delle  piante   organiche
relative   agli   uffici   centrali   e    territoriali,    determina
l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le
tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n.  1345,  sono
abrogate».
  2. La Corte dei conti e' autorizzata, per il triennio 2020-2022, in
aggiunta alle vigenti  facolta'  assunzionali,  a  bandire  procedure
concorsuali e ad assumere venticinque referendari da  inquadrare  nel
ruolo del personale di magistratura.
  3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2,  pari
a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro  per
l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno  degli  anni  2025  e  2026,
3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393  euro  per  ciascuno  degli
anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere  dall'anno  2030,
si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021,  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 24


Disposizioni in materia di competenza del Ministero  dell'ambiente  e
  della tutela del territorio e del mare

  1. Il termine per l'assunzione di 50 unita'  appartenenti  all'area
II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, relativo al triennio  2019-2021,  e'  differito  al  triennio
2020-2022.
  2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole «Area II,  posizione  economica  F1»
sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
  a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al  10  per
cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50
per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023  e  del
100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «nella
misura fino al 10 per cento nell'anno 2021,  fino  al  20  per  cento
nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al  70  per
cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
  a-ter) al quinto periodo, la parola:  «2024»  e'  sostituita  dalla
seguente: «2025»;
  a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» e'  sostituita  dalla
seguente: «2026»;
  b) all'ottavo periodo, le parole «ad  euro  14.914.650  per  l'anno
2020 e ad euro 19.138.450 annui  a  decorrere  dall'anno  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020  e  ad
euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,  quantificati
in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro  83.500  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare.
  4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle  aree
marine protette gia' istituite,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 8, comma 10, della  legge  23  marzo  2001,  n.  93,  e'
incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire  la  piu'
rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36,
comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge  6  dicembre  1991,  n.
394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge  31
dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni di euro nell'anno
2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  4,  quantificati
in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito  del  programma  «fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento  della
qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della
mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale
dell'energia nonche' interventi  per  la  riduzione  delle  emissioni
nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei
valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla
procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi  al
biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.
2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli
obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.
88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una
particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste
dall'articolo 30, comma 14-ter, nono periodo,  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui  per
gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di  euro  annui  dall'anno
2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  e'  definito  il  riparto  delle  risorse  tra  le   regioni
interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.
  5-ter. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  5-bis  e  tenuto  conto
dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri  sottili
(PM10) nel territorio di Roma Capitale sono  assegnate  alla  regione
Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per  gli  anni
2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno
2034.
  5-quater. All'onere derivante dall'attuazione  dei  commi  5-bis  e
5-ter, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e
a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
                               Art. 25


        Disposizioni di competenza del Ministero della salute

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  dopo  il
comma  435  e'  inserito  il  seguente:  «435-bis.  Per  le  medesime
finalita' di cui al comma 435, in deroga  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, le risorse relative ai  fondi  contrattuali  per  il  trattamento
economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e
delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e  di  18  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti  dal  presente
comma si provvede  nell'ambito  delle  risorse  del  Fondo  sanitario
nazionale, senza ulteriori oneri a  carico  della  finanza  pubblica,
fermo restando il rispetto del limite relativo  all'incremento  della
spesa  di  personale  di  cui  al  secondo  periodo,  del   comma   1
dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».
  2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo  2014,
n. 26, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
    «c-bis) con  un  importo  annuale  pari  ad  euro  2.000.000  per
ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:
  1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed  alle  province
autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  per  il
finanziamento  di  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  per  gli
operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi  dell'articolo  20,
comma 2;
  2) per l'80 per cento da destinare  agli  istituti  zooprofilattici
sperimentali, agli enti  pubblici  di  ricerca  e  alle  universita',
individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca, per l'attivita' di ricerca
e sviluppo dei metodi alternativi.».
  2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il  Ministro  della  salute  invia
alle  Camere  una  relazione   sullo   stato   delle   procedure   di
sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle  sostanze  d'abuso,
anche al fine di evidenziare le tipologie  di  sostanze  che  possono
essere oggetto di programmi  di  ricerca  alternativi  e  sostitutivi
della sperimentazione animale».
  3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno
degli anni dal 2020 al  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui
all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
dopo le parole «che abbia maturato» sono  inserite  le  seguenti:  «,
alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti  maturati  al
31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono  sostituite
dalle seguenti: «negli ultimi sette».
  4-bis. All'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016,  n.
167, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  sede  di  prima
applicazione, la revisione di cui al  presente  comma  e'  completata
entro il 30 giugno 2020».
  4-ter. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167,
le parole: «e in 29.715.000 euro annui a  decorrere  dall'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «,  in  29.715.000  euro  per  l'anno
2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e  19.715.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  a
19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020  e
a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».
  4-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui  al  comma
4-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento    relativo    al    Ministero     della     salute.
Conseguentemente,  il  livello  del  finanziamento   del   fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' incrementato di
2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2021.
  4-quinquies. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15
marzo 2010, n. 38, dopo la  parola:  «geriatria,»  sono  inserite  le
seguenti: «medicina di comunita' e delle cure primarie,».
  4-sexies. Per l'attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma
4-quinquies, entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  della
salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle  relative
alle discipline equipollenti e affini  per  l'accesso  del  personale
medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
  4-septies. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma
di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del
fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma  restando
la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da
ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e  di  Bolzano»  sono
sostituite dalle seguenti: «delle regioni,  nell'ambito  del  livello
del finanziamento del fabbisogno  sanitario  nazionale  standard  cui
concorre lo Stato e ferma  restando  la  compatibilita'  finanziaria,
sulla base degli indirizzi regionali»;
  b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento  e  di
Bolzano» sono soppresse;
  c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento  e  di
Bolzano» sono soppresse;
  d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  «4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria  delle  regioni  e  delle
province autonome che  provvedono  al  finanziamento  del  fabbisogno
complessivo del Servizio  sanitario  nazionale  nel  loro  territorio
senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».
  4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti  da
malattia oncologica, le risorse di cui  all'articolo  1,  comma  338,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2  milioni
di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari
a  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute.
  4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita' statali e  il
Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso  la  costituzione
di  aziende  ospedaliero-universitarie  di  cui  all'articolo  2  del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro
annui in favore delle universita' statali, a titolo di concorso  alla
copertura degli  oneri  connessi  all'uso  dei  beni  destinati  alle
attivita' assistenziali di cui all'articolo 8, comma  4,  del  citato
decreto legislativo n. 517  del  1999.  L'attribuzione  del  predetto
finanziamento  e'   condizionata   alla   costituzione   dell'azienda
ospedaliero-universitaria   con   legge   regionale   nonche'    alla
sottoscrizione, entro centoventi giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui
all'articolo 1 del medesimo decreto  legislativo  n.  517  del  1999,
comprensivo della regolazione consensuale  di  eventuali  contenziosi
pregressi.
  4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede  alla  ripartizione  del
finanziamento di cui al comma 4-novies.
  4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al  comma
4-novies, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni  dal
2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui  all'articolo
1, commi 34 e 34-bis,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4-duodecies.  Al  fine  di  promuovere  le  attivita'  di   ricerca
scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure  professionali
nell'ambito clinico e della  ricerca  attraverso  l'instaurazione  di
rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le   strutture
sanitarie  che  svolgono  attivita'  di  ricerca  e   didattica,   ai
policlinici universitari non costituiti  in  azienda  e'  attribuito,
nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate  non  in  regime
d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta,  per  gli
anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni  di  euro  per
l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2021
al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano  di  personale
assunto a tempo indeterminato in  misura  non  inferiore  all'85  per
cento del personale in servizio  in  ciascun  periodo  d'imposta  nel
quale e' utilizzato il credito d'imposta.
  4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al  comma  4-duodecies  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Al  credito
d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388.
  4-quaterdecies.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare   del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definite  le  modalita'  di  concessione  e  di
fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche  il  rispetto
del limite di spesa di cui al comma 4-duodecies,  tenendo  conto  del
carattere  non  lucrativo  del  beneficiario.  La   sussistenza   dei
requisiti  per  l'ammissione  a  fruire  del  credito  d'imposta   e'
certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro
soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.
  4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma 4-duodecies, pari a  5
milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2021 al  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5  dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato  di
previsione della spesa del Ministero della salute.
  4-sexiesdecies.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio.
                             Art. 25-bis


Disposizioni   concernenti   il   completamento   dei    lavori    di
  ammodernamento dell'Istituto nazionale per  le  malattie  infettive
  «Lazzaro Spallanzani» di Roma

  1. Il termine per il completamento delle  iniziative  correlate  ai
lavori di ammodernamento  dell'Istituto  nazionale  per  le  malattie
infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
3873 del 28 aprile 2010, e' fissato al 30 giugno 2020. Le  operazioni
di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti
di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi
nei successivi centoventi giorni.
  2. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui  a  decorrere
dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a  sostenere
l'attivazione  e  l'operativita'  dell'unita'  per  alto   isolamento
dell'Istituto  nazionale   per   le   malattie   infettive   «Lazzaro
Spallanzani» di Roma.
  3. La concessione del contributo di cui al comma 2  e'  subordinata
alla presentazione al Ministero della salute, da parte  dell'Istituto
nazionale per le malattie infettive «Lazzaro  Spallanzani»  di  Roma,
dell'aggiornamento  del  piano  di  sviluppo  dell'unita'   di   alto
isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23  dicembre
2014, n. 190.
  4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro  annui
a decorrere  dall'anno  2020,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2020, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                             Art. 25-ter


Valutazione   scientifica   dell'impatto   ambientale   dei   farmaci
                             veterinari

  1. Al fine di procedere alla valutazione  scientifica  dell'impatto
ambientale dei  farmaci  veterinari  e  di  produrre  i  rapporti  di
valutazione relativi all'immissione in commercio dei  farmaci  stessi
nonche' al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per  la
completa tracciabilita' dei medicinali veterinari nell'intera filiera
distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute e'
istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un
importo pari a 3 milioni di euro annui.
  2. All'onere di cui al comma 1,  pari  a  3  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5
dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  iscritto
nello stato di previsione del Ministero della salute.
                           Art. 25-quater


Attribuzione temporanea di personale al Ministero  della  salute  per
  l'attivita' ispettiva e di programmazione sanitaria

  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 288,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto  un  Sistema  nazionale  di
verifica  e  controllo   sull'assistenza   sanitaria   (SiVeAS)   per
l'esercizio dell'attivita' ispettiva di cui all'articolo 4, comma  2,
della legge 1° febbraio 1989, n. 37, e  all'articolo  1,  comma  172,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' per  fare  fronte  alle
esigenze della programmazione sanitaria  connesse  al  fabbisogno  di
specifiche professionalita' ad alta  specializzazione,  il  Ministero
della salute e' autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di
comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della  legge  n.  37
del 1989 e dell'articolo 70, comma 12,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50  unita',  con  esclusione
del  personale  docente,   educativo,   amministrativo,   tecnico   e
ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale
di cui al primo periodo non e' computato ai  fini  della  consistenza
della dotazione organica del Ministero della salute ed  e'  assegnato
nel limite di spesa di 5.785.133 euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2020,   comprensivi   del   trattamento   economico   accessorio   da
corrispondere al personale in assegnazione.
  2. Ai comandi  di  cui  al  comma  1,  ove  riferiti  al  personale
appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  3. L'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
agosto 1982, n. 791, e' abrogato. Al  secondo  periodo  del  comma  2
dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37,  le  parole:  «,
fino  ad  un  massimo  di  duecentocinquanta  unita',   da   reperire
prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali» sono
soppresse.
  4. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede,  quanto
a   4.449.903   euro,   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della salute,  e,  quanto  a  1.335.230  euro,  mediante
corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti  dall'attuazione
del comma 3.
                          Art. 25-quinquies


Iniziative  urgenti   di   elevata   utilita'   sociale   nel   campo
  dell'edilizia  sanitaria  valutabili  dall'INAIL  nell'ambito   dei
  propri piani triennali di investimento immobiliare

  1. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2020,  su  proposta  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, sono individuate ulteriori  iniziative  urgenti  di  elevata
utilita' sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle
individuate ai sensi dell'articolo  1,  comma  602,  della  legge  11
dicembre  2016,  n.  232,  valutabili  dall'Istituto  nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (INAIL)  nell'ambito
dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi  compresi
la realizzazione di un  nuovo  polo  scientifico-tecnologico  facente
capo all'Istituto  superiore  di  sanita',  per  lo  svolgimento,  in
condizioni  di  sicurezza,  delle  sue   attivita'   scientifiche   e
regolatorie,  anche  in  collaborazione  con  altre   amministrazioni
statali  ed  enti  nazionali,  regionali  e  internazionali,  e   gli
eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attivita'  degli
Istituti di ricovero e  cura  a  carattere  scientifico,  di  cui  al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  l'INAIL,  allo  scopo  di
definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche  conto  dello
stato di  attuazione  degli  investimenti  gia'  attivati  nel  campo
sanitario per effetto del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 dicembre 2018.
  3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto  sviluppo
delle iniziative di investimento  in  strutture  sanitarie  da  parte
dell'INAIL, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 24 dicembre  2018,  il  termine  per  la  rimodulazione  dei
relativi interventi e' prorogato, con  decreto  del  Ministero  della
salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio  2020,  ferma
restando la somma totale delle risorse previste dal predetto  decreto
per la regione richiedente.
                           Art. 25-sexies


    Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV

  1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, e' garantito  uno
screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai
soggetti   che   sono   seguiti   dai   servizi   pubblici   per   le
tossicodipendenze (SerT) nonche' ai soggetti detenuti in carcere,  al
fine di prevenire, eliminare ed eradicare  il  virus  dell'epatite  C
(HCV).
  2. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per
l'attuazione dello screening di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione
di specifici  obiettivi  del  Piano  sanitario  nazionale,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
                               Art. 26


   Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018

  1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
  0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri»  sono  inserite  le  seguenti:  «-  Dipartimento  delle
informazioni per la sicurezza»;
  a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
  b) il comma 10 e'  sostituito  dal  seguente:  «10.  Per  le  spese
relative al funzionamento del CSIRT italiano e' autorizzata la  spesa
di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A  tali  oneri
si provvede ai sensi dell'articolo 22.».
  2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi  2  e  10,  del  decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni  2018  e  2019,
per complessivi 6  milioni  di  euro,  gia'  trasferite  al  bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite
nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.
                             Art. 26-bis


Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143

  1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle  esportazioni
e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e'  aggiunto,
in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le  garanzie   e   le   coperture
assicurative  possono  inoltre   essere   concesse   in   favore   di
sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di  cambiali  finanziarie,
di titoli di debito e  di  altri  strumenti  finanziari  connessi  al
processo di internazionalizzazione di imprese italiane».
                               Art. 27


                   Sicurezza nazionale cibernetica

  1. Al decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,  sono  apportate
le seguenti modificazioni:
  a)  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  a),  le   parole:   «sono
individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti  e  gli  operatori
pubblici e privati» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  definiti
modalita' e criteri procedurali di individuazione di  amministrazioni
pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e  le  parole:  «alla
predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;
  b) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «i  soggetti  di
cui alla precedente lettera a)» sono sostituite  dalle  seguenti:  «i
soggetti di cui al comma 2-bis»;
  c) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «dalla  data  di
entrata in vigore  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno
dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;
  d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati  ai
sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  al
comma 2-bis»;
  e) all'articolo 1, dopo  il  comma  2,  e'  inserito  il  seguente:
«2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma  2,
lettera a), e' contenuta in  un  atto  amministrativo,  adottato  dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  CISR,  entro
trenta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il  predetto
atto amministrativo, per il quale e' escluso il diritto  di  accesso,
non e'  soggetto  a  pubblicazione,  fermo  restando  che  a  ciascun
soggetto  e'  data,  separatamente,   comunicazione   senza   ritardo
dell'avvenuta iscrizione nell'elenco.  L'aggiornamento  del  predetto
atto amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di cui al
presente comma.»;
  f) all'articolo 1, comma 3, lettera  a),  le  parole:  «i  soggetti
individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite  dalle
seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;
  f-bis) all'articolo 1,  comma  4-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «I  medesimi  schemi  sono  altresi'  trasmessi  al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
  f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
  «4-ter. L'atto amministrativo di  cui  al  comma  2-bis  e  i  suoi
aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci  giorni  dall'adozione,  al
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;
  g) all'articolo 1, comma 6, lettera  a),  al  primo  e  al  secondo
periodo, le parole: «soggetti di cui al comma  2,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-bis»;
  h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da:  «individuati
ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e  dalla  lettera  a)  del
presente comma e senza che cio' comporti accesso a  dati  o  metadati
personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui
al comma 2-bis, e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  i
soggetti privati di cui al  medesimo  comma,  svolgono  attivita'  di
ispezione e verifica in relazione a  quanto  previsto  dal  comma  2,
lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b)
» e dopo le  parole:  «specifiche  prescrizioni;»  sono  inserite  le
seguenti: «nello svolgimento delle predette attivita' di ispezione  e
verifica l'accesso, se necessario, a  dati  o  metadati  personali  e
amministrativi e' effettuato in conformita'  a  quanto  previsto  dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, e dal  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;
  i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati  ai
sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le  parole:  «di  cui  alla
medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo
comma»;
  i-bis) all'articolo 1, comma  9,  lettera  a),  le  parole:  «e  di
aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento  e
di trasmissione»;
  l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai  sensi  del
comma 2, lettera a), del presente  articolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla  medesima
lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;
  m)  all'articolo  1,  comma  14,  le  parole:  «soggetti   pubblici
individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono  sostituite  dalle
seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;
  n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera
a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;
  n-bis)  all'articolo  1,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il
seguente:
  «19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente  del  Consiglio
dei ministri previsti dal presente articolo  e'  acquisito,  ai  fini
della loro adozione, il parere del  Consiglio  di  Stato,  i  termini
ordinatori stabiliti  dal  presente  articolo  sono  sospesi  per  un
periodo di quarantacinque giorni»;
    o) all'articolo 3, comma  1,  le  parole:  «ai  soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».
                             Art. 27-bis


Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia  italiana  per
                    la cooperazione allo sviluppo

  1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  a) all'articolo 19:
  1) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere  inviati,
secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino
a sessanta dipendenti di cui al  comma  2  del  presente  articolo  e
all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente puo' essere
aumentato fino a novanta unita', nel limite delle risorse finanziarie
effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;
  2) al comma 6, la parola: «cento»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«centocinquanta»;
  b) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Presso la  Direzione  generale  per  la  cooperazione  allo
sviluppo  possono  essere  collocati  fuori  ruolo,  nell'ambito  del
contingente  numerico,  nonche'  secondo  le  modalita'  e  i  limiti
previsti dagli ordinamenti di  appartenenza,  magistrati  ordinari  o
amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo
di tre unita'»;
  c) all'articolo 24, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Nelle convenzioni di cui  al  presente  comma  puo'  essere
disposta la corresponsione di anticipazioni»;
  d) all'articolo 25, comma 1, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «I contributi  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
erogati in forma anticipata».
  2. All'articolo 23, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite  le  seguenti:
«per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione
allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e  le
parole: «possono avere durata pari a quella del progetto di  ricerca»
sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo  sviluppo  di
cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere  durata  pari  a
quella del progetto».
  3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».
  4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di  cui  al  decreto  del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  22
luglio 2015, n. 113, e' abrogato.
  5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per  la  cooperazione
allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro
4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere a) e b),  3,  4  e  5,
pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per  l'anno
2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno
2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno
2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno
2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564  annui  a
decorrere  dall'anno  2029,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma  2,
lettera c), della legge 11 agosto 2014, n.  125.  All'attuazione  dei
commi 1, lettere c) e d), e 2, si provvede mediante le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
                               Art. 28


     Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali

  1. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  586,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di  22  milioni
di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto  a  10
milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a  12
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della  proiezione,
per l'anno 2021, dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente,  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale   2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite  dalle
seguenti: «11 milioni»;
  b) al secondo periodo, le parole  «dieci  unita'»  sono  sostituite
dalle seguenti: «diciassette unita'»;
  c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Ai  componenti  del
Commissariato  dipendenti  di  amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti  di
durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi e'  corrisposto
a  carico  del  Commissariato  il  trattamento  economico   stabilito
dall'articolo 170, comma quinto, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati
Arabi  Uniti  di  livello  corrispondente  al   grado   o   qualifica
rivestiti.».
  3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del
Made in Italy e l'attrazione degli investimenti  in  Italia,  di  cui
all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164, e' incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.
  3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite  dalle  seguenti:
«2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».
  3-ter. Agli oneri derivanti dalla  disposizione  di  cui  al  comma
3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021  e  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  il  comma
268 e' abrogato.
  5. Agli oneri derivanti dai  commi  2  e  3  si  provvede  mediante
utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.
  6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017,  n.  170,
e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Per  gli  interventi
necessari a dare attuazione al presente comma, fino  al  31  dicembre
2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualita' di stazione  appaltante,
opera con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi  2
e 3, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».
                               Art. 29


Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n.
                                 190

  1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
l'ottavo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede
mediante le  risorse  stanziate  sugli  ordinari  capitoli  di  spesa
utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e  dei  relativi
interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».
                               Art. 30


Attuazione della clausola  del  34  per  cento  per  le  Regioni  del
                             Mezzogiorno

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il  30
aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il  Sud  e  la  coesione  territoriale,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
l'Autorita' politica delegata per  il  coordinamento  della  politica
economica  e  la  programmazione  degli  investimenti   pubblici   di
interesse nazionale, sono stabilite le modalita' per  verificare  che
il riparto delle risorse dei programmi di  spesa  in  conto  capitale
finalizzati  alla  crescita  o  al  sostegno  degli  investimenti  da
assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia  criteri  o
indicatori  di  attribuzione  gia'  individuati,  sia  effettuato  in
conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  comma  2,  nonche'  per
monitorare l'andamento della spesa erogata.».
                               Art. 31


                  Contributo alla regione Sardegna

  1. Le somme di cui  all'articolo  1,  comma  851,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, sono  riconosciute  alla  regione  Sardegna  a
titolo di acconto per le finalita' di cui al  punto  10  dell'Accordo
sottoscritto tra il Governo e  la  regione  Sardegna  in  materia  di
finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
  2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'
disporre   il   ricorso   ad   anticipazioni   di    tesoreria.    La
regolarizzazione avviene con l'emissione di  ordini  di  pagamento  a
valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo  di  spesa  di
cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
                             Art. 31-bis


Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.
  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno  2019,  n.
  58, all'articolo 1, comma 875, della legge  27  dicembre  2019,  n.
  160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000,
  n. 392, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
  2001, n. 26

  1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58,  le  parole:  «nell'anno  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
  2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.
160, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Il  contributo
spettante a ciascun ente e' determinato secondo la tabella di seguito
riportata»;
  b) e' aggiunta, in fine, la seguente tabella:
  «

         ===================================================
         |           Ente            |       Importo       |
         +===========================+=====================+
         |Citta' metropolitana di    |                     |
         |Catania                    |           16.261.402|
         +---------------------------+---------------------+
         |Citta' metropolitana di    |                     |
         |Messina                    |           10.406.809|
         +---------------------------+---------------------+
         |Citta' metropolitana di    |                     |
         |Palermo                    |           17.718.885|
         +---------------------------+---------------------+
         |subtotale citta'           |                     |
         |metropolitane              |           44.387.096|
         +---------------------------+---------------------+
         |% di copertura per citta'  |                     |
         |metropolitane              |               40,51%|
         +---------------------------+---------------------+
         |LCC di Agrigento           |            7.146.531|
         +---------------------------+---------------------+
         |LCC di Caltanissetta       |            4.943.572|
         +---------------------------+---------------------+
         |LCC di Enna                |            4.053.997|
         +---------------------------+---------------------+
         |LCC di Ragusa              |            5.559.427|
         +---------------------------+---------------------+
         |LCC di Siracusa            |            7.157.158|
         +---------------------------+---------------------+
         |LCC di Trapani             |            6.752.219|
         +---------------------------+---------------------+
         |subtotale LCC              |           35.612.904|
         +---------------------------+---------------------+
         |% copertura per LCC        |               40,51%|
         +---------------------------+---------------------+
         |Totale ...                 |           80.000.000|
         +---------------------------+---------------------+

  ».
  3. Per ciascuno degli  anni  dal  2020  al  2024  e'  assegnato  un
contributo di  20  milioni  di  euro  annui  a  favore  della  citta'
metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui  a  favore  della
citta' metropolitana di Milano,  da  destinare  al  finanziamento  di
piani di sicurezza a  valenza  pluriennale  per  la  manutenzione  di
strade e di scuole.
  4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a  30  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  dal  2020  al  2024,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal  2020
al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze e, quanto a 5  milioni  di  euro  annui  dal  2020  al  2024,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  5. All'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000,  n.
392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,  n.
26, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al terzo periodo:
  1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite  le  seguenti:
«e per la durata  prevista  dal  comma  2-bis  dell'articolo  14  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
settembre 2005, n. 296,»;
  2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti:  «,
con oneri di ordinaria e  straordinaria  manutenzione  a  carico  dei
medesimi enti»;
  b) dopo il terzo periodo e' inserito il  seguente:  «La  disciplina
riferita alla durata di cui al terzo  periodo  si  applica  anche  ai
contratti in essere alla data di entrata  in  vigore  delle  presenti
disposizioni».
                               Art. 32


Finanziamento  a  favore  della  Scuola  sperimentale  di   dottorato
  internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica
  di servizi alla persona - Istituto degli Innocenti di Firenze

  1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n.
42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89,
le parole «5 milioni di euro a decorrere dal  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019  e  9  milioni  di
euro annui a decorrere dal 2020»;
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni  annui  a
decorrere dall'anno 2020, si provvede:
  a)  quanto  a  euro  3,5  milioni   per   l'anno   2020,   mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  con
riferimento alla quota per le spese di parte corrente;
  b) quanto a euro 0,5 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;
  c) quanto a euro 1,5 milioni  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020  ed  euro  2,0  milioni
annui a decorrere dall'anno 2021, mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono
sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni  di
euro».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a  5  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
  a) per l'anno 2020, per un importo pari a  2  milioni  di  euro,  a
valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, per il funzionamento  del  Centro  nazionale  di
documentazione ed analisi per l'infanzia  e  l'adolescenza,  previsto
dall'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari  a  3
milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  b) a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190.
                               Art. 33


Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018  concernente  disposizioni
  urgenti per la citta' di Genova e  altre  disposizioni  in  materia
  portuale

  1. Al fine di  consentire  il  completamento  degli  interventi  in
favore della citta' di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,  n.
130, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 5, comma  2,  le  parole:  «nella  misura  di  euro
20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nella
misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
  a-bis) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
  «Art. 8-bis  (Ulteriori  misure  a  favore  delle  imprese  colpite
dall'evento). - 1. Alle imprese ubicate o che si  insedieranno  entro
il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca  urbana
definito ai sensi dell'articolo 8 e' riconosciuta  un'agevolazione  a
fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi
nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del
17 giugno 2014.
  2. I criteri e le modalita' per l'erogazione  dell'agevolazione  di
cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede,
entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2020, che allo scopo  sono  trasferiti  sulla  contabilita'  speciale
aperta per l'emergenza»;
    b) all'articolo 9-ter:
  1) al comma  1,  le  parole:  «presso  il  porto  di  Genova»  sono
sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del
Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in
corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, e' prorogata per  cinque  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «le autorizzazioni  attualmente  in  corso,  rilasciate  ai
sensi dell'articolo 17 della legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  sono
prorogate per sei anni»;
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per  gli  anni  2018,
2019  e  2020,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  del  Mar   Ligure
occidentale e' autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore  di  lavoro
un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per  l'anno  2020,  per
eventuali  minori  giornate  di   lavoro   rispetto   all'anno   2017
riconducibili alle  mutate  condizioni  economiche  degli  scali  del
sistema portuale del Mar Ligure occidentale  conseguenti  all'evento.
Tale contributo e' erogato dalla stessa autorita' di sistema portuale
a fronte di avviamenti integrativi  e  straordinari  da  attivare  in
sostituzione di  mancati  avviamenti  nei  terminal,  da  valorizzare
secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata  dai
soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».
  2. Al fine di favorire  flessibilita'  dei  Piani  Regolatori  alle
esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6,  alinea,  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le  parole:  «31  dicembre
2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  lettera  a),
pari  ad  euro  20.000.000  per  l'anno  2020  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
relativamente alle risorse iscritte nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  il  finanziamento
del piano per il rinnovo del materiale rotabile  ferroviario  per  il
trasporto pubblico locale e regionale.
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  1,  lettera
a-bis), pari a 5  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo  8  del  decreto-legge  28  settembre  2018,   n.   109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 2, pari a 1
milione di euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189.
                             Art. 33-bis


                        Monopattini elettrici

  1.  Il  termine  di  conclusione  della  sperimentazione   di   cui
all'articolo 1, comma 102, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,
indicato   dall'articolo   7   del   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  4  giugno  2019,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e' prorogato di  dodici
mesi. La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero
analoghi dispositivi di mobilita' personale, e' consentita,  solo  se
sono  a  propulsione  prevalentemente  elettrica,  nell'ambito  della
sperimentazione disciplinata dal citato decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019  e  nel  rispetto  delle
caratteristiche  tecniche  e  costruttive  e  delle   condizioni   di
circolazione da esso definite.
  2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, e' sostituito dai seguenti:
  «75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1,  comma
102, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  e  fino  alla  data  di
entrata  in  vigore  delle   nuove   norme   relative   alla   stessa
sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi  dell'articolo
50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, anche al  di  fuori  degli  ambiti  territoriali  della
sperimentazione,  i   monopattini   a   propulsione   prevalentemente
elettrica non dotati di posti a sedere, aventi  motore  elettrico  di
potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,  rispondenti  agli
altri requisiti  tecnici  e  costruttivi  indicati  nel  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  4  giugno   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162  del  12  luglio  2019,  e
caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato  1  al  medesimo
decreto.
  75-bis.  Chiunque  circola  con  un  monopattino  a  motore  avente
caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma  75  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro  100  a  euro  400.  Alla  violazione   consegue   la   sanzione
amministrativa accessoria della confisca del  monopattino,  ai  sensi
delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del  codice  di
cui al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  quando  il
monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza
nominale continua superiore a 2 kW.
  75-ter. I monopattini a propulsione  prevalentemente  elettrica  di
cui al comma 75 possono essere  condotti  solo  da  utilizzatori  che
abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta' e possono  circolare
esclusivamente sulle strade urbane con  limite  di  velocita'  di  50
km/h, ove e' consentita la circolazione dei velocipedi, nonche' sulle
strade   extraurbane,   se   e'   presente   una   pista   ciclabile,
esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non  possono
superare la velocita' di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e
di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora  dopo  il
tramonto, durante  tutto  il  periodo  dell'oscurita'  e  di  giorno,
qualora le  condizioni  atmosferiche  richiedano  l'illuminazione,  i
monopattini a  propulsione  prevalentemente  elettrica  sprovvisti  o
mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente  di
catadiottri rossi e di luce  rossa  fissa,  utili  alla  segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo  condotti
o  trasportati  a  mano.  Chiunque  circola  con  un  monopattino   a
propulsione   prevalentemente   elettrica   in    violazione    delle
disposizioni  del  presente   comma   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.
  75-quater.   I   conducenti   dei   monopattini    a    propulsione
prevalentemente elettrica di cui al  comma  75  devono  procedere  su
un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione
lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a  due,
devono avere libero l'uso delle braccia e delle  mani  e  reggere  il
manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che  non  sia  necessario
segnalare la manovra di svolta. I  conducenti  di  eta'  inferiore  a
diciotto anni hanno, altresi', l'obbligo di indossare un idoneo casco
protettivo. E' fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti  o
animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare
da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante  tutto  il
periodo  dell'oscurita'  e   di   giorno,   qualora   le   condizioni
atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini
a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di  indossare
il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta  visibilita',  di
cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice  di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Chiunque  viola  le  disposizioni
del presente comma  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.
  75-quinquies. Chiunque circola  con  un  dispositivo  di  mobilita'
personale avente caratteristiche tecniche e  costruttive  diverse  da
quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  162
del 12 luglio  2019,  ovvero  fuori  dell'ambito  territoriale  della
sperimentazione di cui al medesimo decreto e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  100  a  euro  400.
Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della
confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo  VI,
capo I, sezione II, del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o  un
motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.
  75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi
da 75-bis a 75-quinquies, si applicano le disposizioni del titolo  VI
del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285.  Si
considerano in circolazione i veicoli o i  dispositivi  di  mobilita'
personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati  dal
medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
  75-septies. I servizi di noleggio  dei  monopattini  a  propulsione
prevalentemente elettrica di cui al  comma  75,  anche  in  modalita'
free-floating, possono essere attivati  solo  con  apposita  delibera
della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti,  oltre  al
numero delle licenze attivabili e al numero massimo  dei  dispositivi
messi in circolazione:
  a) l'obbligo di  copertura  assicurativa  per  lo  svolgimento  del
servizio stesso;
  b) le modalita' di sosta consentite per i dispositivi interessati;
  c) le eventuali limitazioni alla circolazione in  determinate  aree
della citta'».
  3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di  cui  al  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente:
  «2-bis. Chiunque circola con un veicolo atipico per  il  quale  non
sono state ancora definite le caratteristiche tecniche  e  funzionali
indicate dal comma 2 e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da  euro  200  a  euro  800.  Alla  violazione
consegue la sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del
veicolo, secondo le norme del titolo  VI,  capo  I,  sezione  II.  Si
procede in ogni caso alla sua distruzione».
                               Art. 34


Nautica da diporto e pertinenze  demaniali  marittime  con  finalita'
                        turistico-ricreative

  1. Al fine di sostenere  il  settore  turistico-balneare  e  quello
della nautica da diporto, e'  sospeso  dal  1°  gennaio  2020  al  30
settembre  2020  il  pagamento  dei  canoni  dovuti   riferiti   alle
concessioni relative a pertinenze demaniali marittime  con  finalita'
turistico-ricreative e alle concessioni demaniali  marittime  per  la
realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da
diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494.
                             Art. 34-bis


                            Cold ironing

  1. Al fine di favorire la  riduzione  dell'inquinamento  ambientale
nelle  aree  portuali  mediante  la   diffusione   delle   tecnologie
elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della legge di  conversione  del  presente  decreto,  l'Autorita'  di
regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  adotta  uno   o   piu'
provvedimenti  volti  a  introdurre  una  specifica  tariffa  per  la
fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi
ormeggiate  in  porto  dotate  di  impianti  elettrici  con   potenza
installata nominale superiore a 35 kW.
  2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e'  aggiunta,
in fine, la seguente sottovoce:
  «per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra
alle navi ormeggiate  in  porto  dotate  di  impianti  elettrici  con
potenza installata nominale superiore a 35 kW: si  applica  l'imposta
di euro 0,0005 per ogni kWh».
  3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia  subordinatamente
all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione  europea  che
autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva  2003/96/CE  del
Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota  di
accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui  al
medesimo comma 2, richiesta a  cura  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.
  4. L'efficacia della disposizione di cui al  comma  2  e'  altresi'
subordinata all'autorizzazione della Commissione  europea,  ai  sensi
dell'articolo  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione  europea,  richiesta   a   cura   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni
competenti.
                               Art. 35


         Disposizioni in materia di concessioni autostradali

  1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di  concessioni
di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a  pedaggio,
nelle  more  dello  svolgimento   delle   procedure   di   gara   per
l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione
dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le
attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di
investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento.
Sono  fatte  salve  le  eventuali  disposizioni   convenzionali   che
escludano il riconoscimento  di  indennizzi  in  caso  di  estinzione
anticipata  del  rapporto  concessorio,  ed   e'   fatta   salva   la
possibilita'  per  ANAS  S.p.a.,  ai  fini  dello  svolgimento  delle
attivita' di cui  al  primo  periodo,  di  acquistare  gli  eventuali
progetti  elaborati  dal  concessionario  previo  pagamento   di   un
corrispettivo  determinato  avendo  riguardo   ai   soli   costi   di
progettazione  e  ai  diritti  sulle  opere   dell'ingegno   di   cui
all'articolo  2578  del  codice  civile.  Con  decreto  adottato  dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e
le modalita' di svolgimento della gestione provvisoria  assegnata  ad
ANAS  S.p.a.  Qualora  l'estinzione  della  concessione   derivi   da
inadempimento del concessionario si applica l'articolo 176, comma  4,
lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  anche  in
sostituzione delle eventuali clausole  convenzionali,  sostanziali  e
procedurali, difformi, anche se approvate per  legge,  da  intendersi
come nulle ai sensi dell'articolo 1419,  secondo  comma,  del  codice
civile,  senza  che  possa  operare,  per  effetto   della   presente
disposizione,  alcuna  risoluzione  di   diritto.   L'efficacia   del
provvedimento di revoca, decadenza o  risoluzione  della  concessione
non  e'  sottoposta  alla   condizione   del   pagamento   da   parte
dell'amministrazione  concedente  delle  somme  previste  dal  citato
articolo 176, comma 4, lettera a).
  1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le province  e  le
citta'  metropolitane  certificano  l'avvenuta  realizzazione   degli
interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre  2020,  per  gli
interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro  il  31  dicembre
successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal
2020 al 2023, mediante  apposita  comunicazione  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti».
  1-ter. L'articolo  9  della  legge  12  agosto  1982,  n.  531,  e'
abrogato. Conseguentemente fino  al  31  ottobre  2028,  la  Societa'
Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica  stipulata
in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente  alla  gestione  delle
sole tratte autostradali relative al  collegamento  autostradale  A12
Livorno-Grosseto-Civitavecchia,  aperte  al  traffico  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  la   Societa'
Autostrada tirrenica Spa  procedono  alla  revisione  della  predetta
convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia
di contratti pubblici nonche' di quanto disposto  dal  primo  periodo
del  presente  comma,   in   conformita'   alle   delibere   adottate
dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di  cui  all'articolo  37
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
                               Art. 36


                       Informatizzazione INAIL

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre  2001,  n.
462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione  all'INAIL  e
tariffe). - 1. Per  digitalizzare  la  trasmissione  dei  dati  delle
verifiche, l'INAIL predispone  la  banca  dati  informatizzata  delle
verifiche in base alle  indicazioni  tecniche  fornite,  con  decreto
direttoriale, dagli uffici competenti del  Ministero  dello  sviluppo
economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i
profili di rispettiva competenza.
  2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per  via
informatica,  il  nominativo  dell'organismo  che  ha  incaricato  di
effettuare  le  verifiche  di  cui  all'articolo  4,   comma   1,   e
all'articolo 6, comma 1.
  3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e  all'articolo
6, comma 1, l'organismo che e' stato incaricato  della  verifica  dal
datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento
della tariffa definita dal decreto di cui al  comma  4,  destinata  a
coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento  della  banca
dati informatizzata delle verifiche.
  4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4,  comma  4,  e
all'articolo 6,  comma  4,  applicate  dall'organismo  che  e'  stato
incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate  dal
decreto del presidente dell'Istituto superiore per la  prevenzione  e
la sicurezza del  lavoro  (ISPESL)  7  luglio  2005,  pubblicato  sul
supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n.  165  del  18
luglio 2005, e successive modificazioni.».
                               Art. 37


               Apertura del conto in tesoreria per RFI

  1. A  seguito  dell'inserimento  della  societa'  Rete  ferroviaria
italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il  monitoraggio
dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal  bilancio
dello Stato a RFI, e' autorizzata l'istituzione di un apposito  conto
corrente presso la Tesoreria dello Stato  da  attuarsi  entro  il  31
gennaio 2020.
                               Art. 38


  Fondo liquidita' per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

  1. Per l'anno 2020, nelle more di una  piu'  generale  riforma  del
titolo VIII della parte seconda del  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della  dichiarazione  di
incostituzionalita'  dell'articolo  1,  comma  714,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo  1,  comma  434,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno  dovuto  incrementare  la
quota  annuale  di  ripiano  prevista   dal   rispettivo   piano   di
riequilibrio   pluriennale,   possono   richiedere    al    Ministero
dell'interno   entro   il   31    gennaio    2020    un    incremento
dell'anticipazione  gia'  ricevuta,  a  valere  sul  fondo   di   cui
all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
  2. L'anticipazione di cui al comma 1 e' assegnata mediante  decreto
del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei
limiti  delle  disponibilita'  del  fondo,   in   proporzione   della
differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a  titolo  di  ripiano
del  piano  di  riequilibrio  pluriennale  di  ciascun  ente   locale
richiedente e la rata annuale  dovuta  nell'esercizio  immediatamente
precedente l'applicazione degli effetti della  sentenza  della  Corte
costituzionale n. 18 del 2019. In deroga  al  comma  1  dell'articolo
243-sexies del testo unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, le somme anticipate possono  essere  utilizzate,  oltre
che per il pagamento di debiti presenti  nel  piano  di  riequilibrio
pluriennale, anche per il pagamento delle  esposizioni  eventualmente
derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
  3. L'anticipazione di cui al presente  articolo  e'  restituita  in
quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e  secondo
le modalita' previste dal decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei  tre  esercizi  successivi,
entro  il  30  settembre  di  ciascun  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il  30  settembre  di
ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».
                             Art. 38-bis


              Disposizioni in materia di finanza locale

  1. All'articolo 1, comma 473-bis, della legge 11 dicembre 2016,  n.
232, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) le parole: «entro il termine perentorio di  cui  al  comma  470»
sono soppresse;
  b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2020».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di  758.000
euro per  l'anno  2020,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse  non
utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232.
  3. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) al comma 43:
  1) al primo periodo, le parole: «e con  il  Ministro  dell'interno»
sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con
il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti»,  le  parole:  «31
gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti:  «31  marzo  2020»,  le
parole: «le modalita' di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le
modalita' di ammissibilita'  delle  istanze  e  di  assegnazione  dei
contributi» e le parole: «le modalita' di recupero»  sono  sostituite
dalle seguenti: «le modalita' di revoca, di recupero»;
  2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le  istanze  per
la concessione dei contributi sono  presentate  entro  il  30  giugno
dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di
trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e  i
contributi sono concessi con decreto del Ministero  dell'interno,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro  il  successivo
30 settembre»;
  b) il comma 63 e' sostituito dal seguente:
  «63.  Per  il  finanziamento  degli  interventi   di   manutenzione
straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di
province e  citta'  metropolitane  e'  autorizzata,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
  c) al  comma  64,  le  parole:  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei  trasporti,
dell'interno e dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca»
sono sostituite dalle  seguenti:  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con il  Ministro  dell'istruzione»,  le  parole:  «31
gennaio 2020, sono individuati le  risorse  per  ciascun  settore  di
intervento,» sono sostituite dalle seguenti:  «31  marzo  2020,  sono
individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri  competenti,  di
concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro
trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con  decreto  del  Ministero
dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze, entro novanta»;
  d) il comma 548 e' abrogato.
  4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n.
205, le parole: «di 350 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  di  400
milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per  ciascuno
degli anni 2022 e 2023 e di 250 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2024 al  2034»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  360
milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di
275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni dal 2022 al  2034,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).
                               Art. 39


Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere  del  debito
  degli enti locali e delle regioni e  per  il  sostegno  degli  enti
  locali in crisi finanziaria

  1. I comuni, le province e  le  citta'  metropolitane  che  abbiano
contratto con banche o intermediari finanziari mutui in  essere  alla
data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre  2024
e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di  valore  inferiore
nei casi  di  enti  con  un'incidenza  degli  oneri  complessivi  per
rimborso di prestiti e  interessi  sulla  spesa  corrente  media  del
triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono  presentare  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  con  le  modalita'  e  nei
termini stabiliti con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze da adottare, previa  intesa  in  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto,  apposita  istanza  affinche'  tali  mutui  vengano
ristrutturati dallo stesso Ministero,  con  accollo  da  parte  dello
Stato,  al  fine  di  conseguire  una  riduzione  totale  del  valore
finanziario delle passivita' totali a carico delle finanze pubbliche,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  commi  71  e  seguenti,
della legge 30 dicembre  2004,  n.  311.  Con  riferimento  ai  mutui
accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli  enti  locali  con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla
verifica delle condizioni di cui  all'articolo  41,  comma  2,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalita' definite con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma. Per la gestione delle attivita' di cui al  presente  articolo,
il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una  societa'
in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno
2020 e di 4 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2021.  La
societa' e' individuata con il decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon  esito
dell'operazione, con apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
pubblica, una Unita' di coordinamento a cui partecipano di diritto il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero  dell'interno,
cui spettano il monitoraggio  delle  attivita'  di  cui  al  presente
articolo,  il  coordinamento  nei   confronti   degli   enti   locali
destinatari della ristrutturazione e  l'individuazione  di  soluzioni
amministrative comuni volte a uniformare le  interlocuzioni  tra  gli
enti locali e la  predetta  societa'  per  agevolare  l'accesso  alle
operazioni stesse. Partecipano all'Unita' i rappresentanti di ANCI  e
UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  definisce
la  durata,  l'organizzazione,   la   struttura,   il   funzionamento
dell'Unita' nonche' le modalita' di raccordo con la predetta societa'
in house. Le operazioni possono  prevedere  l'emissione  di  apposite
obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei  mutui  oggetto
di accollo, purche' da tali  emissioni  non  derivi  un  aumento  del
debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal  regolamento
(CE) n.  479/2009  del  Consiglio,  del  25  maggio  2009.  Ad  esito
dell'operazione di accollo e' ammessa la possibilita' di surroga  del
mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo  soggetto
creditore dello Stato.
  2. Possono essere oggetto  di  ristrutturazione  e  di  conseguente
accollo da parte dello  Stato  anche  eventuali  operazioni  derivate
connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle  tipologie  di
cui all'articolo 3 del decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 1° dicembre 2003, n. 389.
  3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare,  nel  caso
in cui  le  operazioni  di  ristrutturazione  prevedano  l'estinzione
anticipata totale  o  parziale  del  debito,  l'impegno  a  destinare
specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di
ogni altro onere connesso, da versare allo Stato  alle  condizioni  e
con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.
  4. A seguito della presentazione dell'istanza, la societa'  di  cui
al comma 1 avvia l'istruttoria  e  le  attivita'  necessarie  per  la
ristrutturazione  del  mutuo  e,  all'esito  delle  stesse,  comunica
all'ente  le  condizioni  dell'operazione,  il   nuovo   profilo   di
ammortamento del mutuo  ristrutturato,  distintamente  per  la  quota
capitale e la quota interesse, gli oneri  e  le  eventuali  penali  o
indennizzi a carico dell'ente.
  5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al  comma  4  da
parte dell'ente, la societa' di cui  al  comma  1  e'  autorizzata  a
effettuare l'operazione di ristrutturazione.
  6. Con la medesima decorrenza dell'operazione  di  ristrutturazione
di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la societa' di cui al  comma
1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello  Stato  dei
mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le  modalita'
di estinzione del conseguente debito dell'ente  nei  confronti  dello
Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari  a  quello
previsto per l'estinzione dei mutui di cui  al  comma  1,  prevedendo
altresi', qualora l'ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al
versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita'  di
recupero  delle  medesime  somme  sia  l'applicazione  di   interessi
moratori. In particolare,  le  modalita'  di  estinzione  del  debito
dell'ente nei confronti dello Stato sono definite  nel  rispetto  dei
seguenti principi:
  a) l'ente e' tenuto a versare sulla contabilita' speciale di cui al
comma 9 un  contributo  di  importo  pari  alle  eventuali  spese  da
sostenere  per  le  penali   o   gli   indennizzi   derivanti   dalla
ristrutturazione,  alle  condizioni  e  con  il   profilo   temporale
negoziati con l'istituto mutuante;
  b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo  Stato  sono
individuate  in  modo  da  garantire  il  pagamento  delle  rate   di
ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste  dal
relativo piano di ammortamento;
  c) le rate di ammortamento versate dall'ente  allo  Stato  sono  di
importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei  mutui  e
dei derivati ristrutturati;
  d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun  esercizio  sono
di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato
nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere  inferiori
al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;
  e) la quota interessi versata allo Stato in  ciascun  esercizio  e'
pari alla differenza,  se  positiva,  tra  la  rata  di  ammortamento
determinata secondo le modalita' di cui alla lettera c)  e  la  quota
capitale determinata secondo le modalita' di cui alla lettera d);  in
caso di differenza  nulla  o  negativa,  la  quota  interessi  dovuta
dall'ente e' pari a 0;
  f) negli esercizi in cui il  proprio  debito  nei  confronti  dello
Stato e' estinto e il debito ristrutturato  e'  ancora  in  corso  di
restituzione, l'ente e' tenuto a versare allo Stato un contributo  di
importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle  rate
di cui al piano  di  ammortamento  ristrutturato,  tenuto  conto  dei
versamenti gia' effettuati.
  7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano  a  favore
del Ministero dell'economia e delle finanze apposita  delegazione  di
pagamento, di cui  all'articolo  206  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto  o  in  parte,
sulla base dei dati comunicati dalla societa'  di  cui  al  comma  1,
l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme,  per
i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta
municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di
riscossione e, per le citta' metropolitane e  le  province,  all'atto
del  riversamento  alle  medesime  dell'imposta  sulle  assicurazioni
contro la responsabilita' civile, derivante  dalla  circolazione  dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo  60  del
decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  riscossa  tramite
modello  F24.  Con  cadenza  trimestrale,  gli   importi   recuperati
dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa  Agenzia  alla
contabilita' speciale di cui al comma 9. Nel caso  in  cui  l'Agenzia
delle entrate non riesca  a  procedere,  in  tutto  o  in  parte,  al
versamento richiesto dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
l'ente e' tenuto a versare la somma direttamente  sulla  contabilita'
speciale di cui al comma 9, dando comunicazione  dell'adempimento  al
Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini del calcolo  del  limite  di  indebitamento  degli  enti
locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei
confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera e).
  9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  e'  autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata alla  societa'
di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di  gestione  fuori
bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti,  ai  sensi
dell'articolo  9  della  legge  25  novembre  1971,  n.  1041.   Alla
rendicontazione provvede la societa'.
  10. Al fine di integrare le giacenze della contabilita' speciale di
cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di  rimborso  dei
mutui oggetto di accollo,  possono  essere  utilizzate  a  titolo  di
anticipazione,  mediante  girofondo,  le  risorse  disponibili  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  all'articolo  37,   comma   6,   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La  giacenza  della  contabilita'
speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del citato decreto-legge n.
66 del 2014, e' reintegrata non appena  siano  disponibili  le  somme
versate dagli enti sulla contabilita' speciale di cui al comma 9.
  11. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  ai
mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per
il miglioramento dei servizi pubblici dalle societa' partecipate  dai
comuni, dalle  province  e  dalle  citta'  metropolitane  a  capitale
interamente  pubblico  incluse  nell'elenco   delle   amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico  consolidato,  individuate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7  del  presente
articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno  dell'ente  a
subentrare come controparte alla  societa'  partecipata  in  caso  di
ristrutturazione. In tal  caso,  ai  fini  della  determinazione  del
limite  di  indebitamento  di  cui  all'articolo  204   del   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della  quota
interessi relativa ai  mutui  ristrutturati  ai  sensi  del  presente
comma.
  12. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare, previa intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente  decreto,  e'  istituito  un  tavolo  tecnico  composto   da
rappresentanti  del  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
del tesoro del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  delle
regioni, al fine di stabilire modalita' e termini per l'applicazione,
senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   delle
disposizioni recate dai commi da 1 a 14  del  presente  articolo  nei
confronti delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nonche' al  fine  di  valutare  eventuali  adeguamenti  della
normativa vigente.
  12-bis. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo  tecnico  di
cui al comma 12 ai componenti non  spettano  indennita',  gettoni  di
presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri
per rimborsi di spese  di  missione  si  provvede  nell'ambito  delle
risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza  disponibili
a legislazione vigente.
  12-ter.  Le  modalita'  e  i  termini  per   l'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, come  definiti  dal  tavolo
tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano.
  13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile  2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.
89, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione
anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni  sono  versati
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnati,  in
relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.».
  14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di  2  milioni
di euro nell'anno 2020 e di 4  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma Fondi  di  riserva  e  speciali  della  missione  Fondi  da
ripartire dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  14-bis. All'articolo 44, comma  4,  del  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «2017-2022»;
  b) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La  somma  delle
quote capitale annuali sospese e' rimborsata  linearmente,  in  quote
annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano  di  ammortamento
originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla
sospensione   possono   utilizzare   l'avanzo   di    amministrazione
esclusivamente per  la  riduzione  del  debito  e  possono  accertare
entrate per accensione di prestiti per un  importo  non  superiore  a
quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di  quelli
finanziati   dal   risultato   di    amministrazione,    incrementato
dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
gli enti  possono  comunicare  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze di non essere interessati alla  sospensione  per  l'esercizio
2022».
  14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-bis, pari a  5,8  milioni
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.
  14-quater. Al fine di incentivare gli  investimenti  delle  regioni
nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non
si applica per gli anni dal 2023 al 2033».
  14-quinquies. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
2006, n. 296,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, la regolazione finanziaria  e'  effettuata  entro  l'anno  2022
confermando  gli  importi  dell'ultima  annualita'  definita  con  il
decreto di cui al presente comma».
  14-sexies. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,
dopo il comma 322 e' inserito il seguente:
  «322-bis. Per ciascuno degli anni dal  2023  al  2033,  le  risorse
derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui  al  comma
321  del  presente  articolo  e  all'articolo  2,   comma   64,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni  e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano a  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per le finalita' di  cui  all'articolo  1,  comma
134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
  14-septies. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2006, n. 286,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, la regolazione finanziaria  e'  effettuata  entro  l'anno  2022
confermando  gli  importi  dell'ultima  annualita'  definita  con  il
decreto di cui al presente comma».
  14-octies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui  ai  commi
da 14-quater a 14-septies, pari a 210,5 milioni di euro per  ciascuno
degli anni dal 2023 al  2033,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dei contributi per investimenti assegnati  alle  regioni  a
statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della  legge
30 dicembre 2018, n. 145.
  14-novies. La tabella 1 allegata alla legge 30  dicembre  2018,  n.
145, e' sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1  annesso  al
presente decreto.
  14-decies. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:  «,  nonche'  alla  copertura,  anche  a  titolo  di
anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali
all'ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in
prevalenza  con  risorse  provenienti  dall'Unione   europea   o   da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
  b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' dei mutui per la  copertura,  anche  a  titolo  di
anticipazione,  di  spese  di  investimento  strettamente  funzionali
all'ordinato svolgimento  di  progetti  e  interventi  finanziati  in
prevalenza  con  risorse  provenienti  dall'Unione   europea   o   da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
                             Art. 39-bis


Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni  previste  dal  codice
  della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

  1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, le parole: «Per gli anni  2017  e  2018»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per  gli  anni  dal  2017  al  2022»  e  dopo  le  parole:
«sicurezza stradale»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  nonche'  per
interventi per il ricovero degli animali randagi,  per  la  rimozione
dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano  delle  aree  e  delle
sedi stradali».
                             Art. 39-ter


 Disciplina del fondo anticipazione di liquidita' degli enti locali

  1.  Al  fine  di  dare  attuazione  alla   sentenza   della   Corte
costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione  del
rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di
liquidita' nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019,  per
un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di  cui
al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  rifinanziamenti,
incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data
del 31 dicembre 2019.
  2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un  importo  non
superiore all'incremento dell'accantonamento al  fondo  anticipazione
di liquidita' effettuato in sede di  rendiconto  2019,  e'  ripianato
annualmente,  a  decorrere  dall'anno  2020,  per  un  importo   pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.
  3. Il fondo anticipazione di liquidita'  costituito  ai  sensi  del
comma 1 e' annualmente utilizzato secondo le seguenti modalita':
  a)   nel   bilancio   di   previsione    2020-2022,    nell'entrata
dell'esercizio 2020 e'  iscritto,  come  utilizzo  del  risultato  di
amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidita'
accantonato nel risultato  di  amministrazione  2019  e  il  medesimo
importo e' iscritto come fondo anticipazione di liquidita' nel titolo
4 della missione 20 - programma 03 della spesa  dell'esercizio  2020,
riguardante  il  rimborso  dei  prestiti,  al  netto   del   rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
  b)  dall'esercizio  2021,  fino  al  completo  utilizzo  del  fondo
anticipazione di liquidita', nell'entrata di  ciascun  esercizio  del
bilancio di previsione e' applicato il fondo  stanziato  nella  spesa
dell'esercizio precedente e nella  spesa  e'  stanziato  il  medesimo
fondo   al   netto   del   rimborso   dell'anticipazione   effettuato
nell'esercizio.
  4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel  fondo
anticipazione di liquidita' e' applicata al  bilancio  di  previsione
anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
                           Art. 39-quater


                     Disavanzo degli enti locali

  1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti  locali  in
situazioni di precarieta' finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo
emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in
misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo  crediti
di dubbia esigibilita' accantonato nel risultato  di  amministrazione
in sede di approvazione  del  rendiconto  2018,  determinato  con  il
metodo semplificato previsto dall'allegato  4/2  annesso  al  decreto
legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sommato  allo  stanziamento
assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti  di  dubbia
esigibilita' al netto degli utilizzi  del  fondo  effettuati  per  la
cancellazione e lo  stralcio  dei  crediti,  e  l'importo  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita'  accantonato  in  sede  di  rendiconto
2019, determinato nel rispetto dei principi  contabili,  puo'  essere
ripianato  in  non  piu'  di   quindici   annualita',   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.
  2.  Le  modalita'  di   recupero   devono   essere   definite   con
deliberazione del consiglio dell'ente  locale,  acquisito  il  parere
dell'organo    di    revisione,    entro    quarantacinque     giorni
dall'approvazione  del  rendiconto.  La  mancata  adozione  di   tale
deliberazione  e'  equiparata  a  tutti  gli  effetti  alla   mancata
approvazione del rendiconto di gestione.
  3. Ai fini del rientro possono essere  utilizzati  le  economie  di
spesa  e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di  quelle  provenienti
dall'assunzione di prestiti e di  quelle  con  specifico  vincolo  di
destinazione, nonche' i proventi derivanti dall'alienazione  di  beni
patrimoniali  disponibili  accertati  nel  rispetto   del   principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.
118,  e  da   altre   entrate   in   conto   capitale.   Nelle   more
dell'accertamento dei proventi  derivanti  dall'alienazione  di  beni
patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.
                               Art. 40


 Disposizioni in materia di organizzazione della societa' GSE S.p.a.

  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri sono nominati,  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  e  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   un
commissario ed un vicecommissario per la societa' GSE S.p.a., i quali
durano in carica fino all'approvazione  del  bilancio  dell'esercizio
2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data  di
entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del
commissario, senza l'applicazione dell'articolo  2383,  terzo  comma,
del  codice  civile.  Al  commissario  spettano  tutti  i  poteri  di
ordinaria e straordinaria amministrazione della societa' GSE S.p.a. e
per lo svolgimento della sua attivita'  e'  corrisposto  un  compenso
annuo onnicomprensivo  pari  a  quello  previsto  per  la  carica  di
amministratore   delegato   della   fascia   di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
  2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza
o impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate  dal
commissario. Al vicecommissario  e'  corrisposto  un  compenso  annuo
onnicomprensivo pari al 50% di  quello  previsto  per  la  carica  di
amministratore   delegato   della   fascia   di   appartenenza   come
disciplinato per le societa' controllate dal Ministero  dell'economia
e delle finanze ai sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.
                             Art. 40-bis


                 Potenziamento delle Agenzie fiscali

  1.  Al  fine  di  garantire  maggiore   efficienza   ed   efficacia
dell'azione amministrativa, in considerazione dei  rilevanti  impegni
derivanti dagli obiettivi di finanza  pubblica  e  dalle  misure  per
favorire gli adempimenti  tributari  e  le  connesse  semplificazioni
nonche' una piu' incisiva azione di contrasto  dell'evasione  fiscale
nazionale e internazionale,  a  decorrere  dall'anno  2020  l'Agenzia
delle  entrate  e  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei   monopoli   sono
autorizzate  a  utilizzare  le  risorse  del  proprio   bilancio   di
esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6  milioni  di
euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo  23,  comma  2,
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per  il  finanziamento
delle posizioni organizzative e professionali e  degli  incarichi  di
responsabilita' previsti dalle  vigenti  norme  della  contrattazione
collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente  gia'
destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e  stabili  del
Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle  entrate  e  dell'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli  sono  incrementate,  a  valere   sui
finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  in  deroga
all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro  per  l'anno
2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2021,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
2008, n. 189.
                             Art. 40-ter


Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge
                      30 dicembre 2018, n. 145

  1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954,  della  legge
30 dicembre 2018, n. 145, sono  prorogati,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno  2020,  secondo
le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1,  commi  da
954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di  un  ulteriore
costo annuo di 25 milioni di euro.
                               Art. 41


Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in
                        Italy agroalimentare

  1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Non  si  applica,
altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della
tutela   della   qualita'   e   repressione   frodi   dei    prodotti
agroalimentari.».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189.
  2-bis. All'articolo 3 del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2. Le aziende che producono prodotti  lattiero-caseari  contenenti
latte vaccino, ovino  o  caprino  registrano  trimestralmente,  nella
banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i
quantitativi di ciascun prodotto ceduto e  le  relative  giacenze  di
magazzino. Con il decreto di cui al  comma  3  e'  inoltre  stabilito
l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di
registrazione dei piccoli produttori»;
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Le  modalita'  di  applicazione  del  presente  articolo  sono
stabilite  con  decreto  del  Ministro   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».
Capo III
Misure in materia di innovazione tecnologica

                               Art. 42


                           Agenda digitale

  1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione
tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di  processi  di
innovazione tecnologica  delle  imprese  e  start-up,  nonche'  nelle
materie dell'attuazione dell'agenda digitale e  della  trasformazione
digitale del Paese con particolare  riferimento  alle  infrastrutture
digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di  rete,
allo sviluppo  ed  alla  diffusione  dell'uso  delle  tecnologie  tra
cittadini,  imprese  e  pubbliche  amministrazioni,  alla  diffusione
dell'educazione  e  della  cultura  digitale  anche   attraverso   il
necessario   raccordo   e   coordinamento   con   le   organizzazioni
internazionali ed europee operanti nel  settore,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri puo'  avvalersi,  ai  sensi  dell'articolo  9,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,   e
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.  127,  in
aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella  B  allegata
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  17  febbraio
2010, di un contingente di personale in  posizione  di  fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
provenienza, composto da sette unita' con qualifica non dirigenziale,
proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri  dell'interno,
della difesa,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze  e
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  del  personale
docente  educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario   delle
istituzioni scolastiche, ovvero da altre  pubbliche  amministrazioni.
All'atto del collocamento fuori  ruolo,  laddove  disposto,  e'  reso
indisponibile un numero di  posti  equivalente  dal  punto  di  vista
finanziario nelle  amministrazioni  di  provenienza.  Il  trattamento
economico e' corrisposto secondo le modalita' previste  dall'articolo
9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Alla
copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti
ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei  ministri.  I
posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini
di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. All'articolo 8 del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente:
  «1-quater.  A  supporto  delle  strutture  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di
personale formato da esperti in  possesso  di  specifica  ed  elevata
competenza  nello  sviluppo  e  gestione  di  processi  complessi  di
trasformazione  tecnologica   e   delle   correlate   iniziative   di
comunicazione e disseminazione, nonche' di  significativa  esperienza
in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo  sviluppo  di
programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga  scala.  Il
contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di  cui  al
comma 1-ter ed e' composto da personale in posizione di fuori  ruolo,
comando o altra analoga  posizione,  prevista  dagli  ordinamenti  di
appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione  dei  ministeri
dell'interno, della difesa, della giustizia,  dell'economia  e  delle
finanze e dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  e  del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico  ed  ausiliario
delle   istituzioni   scolastiche,   ovvero   da   altre    pubbliche
amministrazioni, ai sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e  dell'articolo  17,  comma  14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del  collocamento  fuori
ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile  un  numero  di  posti
equivalente dal punto di vista finanziario nelle  amministrazioni  di
provenienza. Il  trattamento  economico  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Il  contingente  di  esperti  e'
altresi' composto da personale di societa' pubbliche partecipate  dal
Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto  regolato
su  base  convenzionale,   su   parere   favorevole   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, ovvero da personale  non  appartenente
alla  pubblica  amministrazione.  Con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di
cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e  le
modalita' di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di
lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e  il  regime  giuridico
del rapporto intercorrente  con  i  componenti  del  contingente,  le
specifiche professionalita' richieste e  il  compenso  spettante  per
ciascuna professionalita'.»;
  b) al comma 1-quinquies, le parole: «da 1-bis  a»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1-ter e» e dopo le parole «1-quater,» sono  inserite
le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi
immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,»;
  c) al comma 3, primo  periodo,  le  parole  «anche  utilizzando  le
competenze e le strutture» sono sostituite dalle  seguenti:  «che  le
esercita  avvalendosi»  e  le  parole  «,  nonche'  lo   sviluppo   e
l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo
64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma  di
cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo  n.  82  del
2005» sono sostituite dalle seguenti: «.  Per  la  progettazione,  lo
sviluppo, la  gestione  e  l'implementazione  del  punto  di  accesso
telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo  n.  82
del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del  medesimo
decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri si avvale della societa' di cui al comma 2».
  3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82,  le  parole  «l'AgID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
Presidenza del Consiglio dei ministri.».
                             Art. 42-bis


                  Autoconsumo da fonti rinnovabili

  1.  Nelle  more  del  completo  recepimento  della  direttiva  (UE)
2018/2001 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  dell'11  dicembre
2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in
attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22  della  medesima
direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo  da  fonti
rinnovabili  ovvero  realizzare  comunita'  energetiche   rinnovabili
secondo  le  modalita'  e  alle  condizioni  stabilite  dal  presente
articolo.  Il  monitoraggio  di  tali  realizzazioni  e'   funzionale
all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle  disposizioni
in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001
e  alla  direttiva  (UE)  2019/944  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il  mercato
interno  dell'energia  elettrica  e   che   modifica   la   direttiva
2012/27/UE.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  i  consumatori  di  energia
elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di  energia
rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi  dell'articolo  21,
paragrafo  4,  della  direttiva  (UE)   2018/2001,   ovvero   possono
realizzare comunita' energetiche rinnovabili ai  sensi  dell'articolo
22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4  e
nei limiti temporali di cui al comma  4,  lettera  a),  del  presente
articolo.
  3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel  rispetto
delle seguenti condizioni:
  a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che  agiscono
collettivamente,  i  soggetti  diversi  dai  nuclei  familiari   sono
associati nel solo caso in cui le attivita' di cui alle lettere a)  e
b)  del  comma  4  non  costituiscono   l'attivita'   commerciale   o
professionale principale;
  b) nel caso di comunita' energetiche, gli azionisti o  membri  sono
persone  fisiche,  piccole  e  medie  imprese,  enti  territoriali  o
autorita'  locali,  comprese  le  amministrazioni  comunali,   e   la
partecipazione  alla  comunita'  di  energia  rinnovabile  non   puo'
costituire l'attivita' commerciale e industriale principale;
  c) l'obiettivo principale  dell'associazione  e'  fornire  benefici
ambientali, economici o  sociali  a  livello  di  comunita'  ai  suoi
azionisti o membri o alle aree locali  in  cui  opera  la  comunita',
piuttosto che profitti finanziari;
  d) la partecipazione  alle  comunita'  energetiche  rinnovabili  e'
aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4,
lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o
vulnerabili.
  4.  Le  entita'  giuridiche  costituite  per  la  realizzazione  di
comunita'  energetiche  ed  eventualmente  di   autoconsumatori   che
agiscono  collettivamente  operano  nel   rispetto   delle   seguenti
condizioni:
  a) i soggetti partecipanti producono energia destinata  al  proprio
consumo con impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  di  potenza
complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in  vigore
del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
  b)  i  soggetti   partecipanti   condividono   l'energia   prodotta
utilizzando la rete di distribuzione esistente.  L'energia  condivisa
e' pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica
prodotta e immessa in rete  dagli  impianti  a  fonti  rinnovabili  e
l'energia  elettrica  prelevata  dall'insieme  dei   clienti   finali
associati;
  c) l'energia e' condivisa per l'autoconsumo  istantaneo,  che  puo'
avvenire  anche  attraverso  sistemi  di  accumulo   realizzati   nel
perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini  di
cui alla lettera e);
  d) nel caso  di  comunita'  energetiche  rinnovabili,  i  punti  di
prelievo dei consumatori e i punti di immissione  degli  impianti  di
cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione
sottese, alla data  di  creazione  dell'associazione,  alla  medesima
cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;
  e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che  agiscono
collettivamente, gli  stessi  si  trovano  nello  stesso  edificio  o
condominio.
  5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al
comma 2:
  a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello  di
scegliere il proprio venditore;
  b)  possono  recedere  in  ogni  momento  dalla  configurazione  di
autoconsumo, fermi restando  eventuali  corrispettivi  concordati  in
caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti
sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
  c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato  che
tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e  che  individua
univocamente  un  soggetto   delegato,   responsabile   del   riparto
dell'energia  condivisa.  I  clienti  finali  partecipanti   possono,
inoltre, demandare a tale  soggetto  la  gestione  delle  partite  di
pagamento e di incasso verso i venditori e  il  Gestore  dei  servizi
energetici (GSE) Spa.
  6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai  clienti  finali,
compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, si  applicano  gli  oneri  generali  di  sistema  ai  sensi
dell'articolo 6, comma  9,  secondo  periodo,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 2017, n. 19.
  7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di  autoconsumo
di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in  tali
configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di
cui al comma 9. Non e' consentito l'accesso agli incentivi di cui  al
decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  4  luglio   2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne'  al
meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma  la  fruizione  delle
detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis,  comma  1,  lettera
h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto, l'Autorita' di  regolazione  per
energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti  necessari  a
garantire l'immediata  attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo. La medesima Autorita', inoltre:
  a) adotta  i  provvedimenti  necessari  affinche'  il  gestore  del
sistema di distribuzione  e  la  societa'  Terna  Spa  cooperino  per
consentire,  con  modalita'  quanto  piu'   possibile   semplificate,
l'attuazione  delle   disposizioni   del   presente   articolo,   con
particolare  riguardo  alle  modalita'  con  le   quali   sono   rese
disponibili le misure dell'energia condivisa;
  b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche  in
via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in
via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima
energia,  che  non  risultano  tecnicamente  applicabili  all'energia
condivisa, in  quanto  energia  istantaneamente  autoconsumata  sulla
stessa porzione di rete  di  bassa  tensione  e,  per  tale  ragione,
equiparabile all'autoconsumo fisico in situ;
  c) provvede affinche',  in  conformita'  a  quanto  disposto  dalla
lettera b) del comma 9, sia  istituito  un  sistema  di  monitoraggio
continuo delle configurazioni realizzate in attuazione  del  presente
articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia  soggetta
al pagamento di tali oneri  e  delle  diverse  componenti  tariffarie
tenendo  conto  delle  possibili  traiettorie   di   crescita   delle
configurazioni   di   autoconsumo,   rilevabili   dall'attivita'   di
monitoraggio, e  dell'evoluzione  del  fabbisogno  complessivo  delle
diverse componenti. Per tali finalita' l'ARERA puo'  avvalersi  delle
societa' del gruppo GSE Spa;
  d) individua modalita' per favorire la partecipazione  diretta  dei
comuni e delle pubbliche amministrazioni alle  comunita'  energetiche
rinnovabili.
  9. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico e' individuata una tariffa incentivante  per
la remunerazione degli impianti a fonti  rinnovabili  inseriti  nelle
configurazioni sperimentali  di  cui  al  comma  2,  sulla  base  dei
seguenti criteri:
  a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE Spa  ed  e'  volta  a
premiare  l'autoconsumo  istantaneo  e  l'utilizzo  di   sistemi   di
accumulo;
  b) il meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dei  principi  di
semplificazione e di facilita' di accesso e  prevede  un  sistema  di
reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed  energetici  a
cura del GSE Spa, allo scopo  di  acquisire  elementi  utili  per  la
riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto,  da  operare
nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
  c) la tariffa incentivante e' erogata per  un  periodo  massimo  di
fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni  incentivabili
per garantire la redditivita' degli  investimenti,  tenuto  conto  di
quanto disposto dal comma 6;
  d)  il  meccanismo  e'  realizzato  tenendo  conto  dell'equilibrio
complessivo degli  oneri  in  bolletta  e  della  necessita'  di  non
incrementare i costi tendenziali rispetto  a  quelli  dei  meccanismi
vigenti;
  e) e' previsto un unico  conguaglio,  composto  dalla  restituzione
delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota  di
energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di  cui  al  presente
comma.
  10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

                               Art. 43


                      Disposizioni finanziarie

  1.  In  considerazione  del  venir   meno   della   necessita'   di
accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi  passivi
conseguenti alle emissioni di titoli del debito  pubblico  realizzate
nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma
3, del decreto-legge  23  dicembre  2016,  n.  237,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15,  le  risorse  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
sono disaccantonate e rese disponibili, in termini  di  competenza  e
cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Le risorse di cui al Fondo per la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   dicembre   2008,   n.   189,   sono
disaccantonate e rese  disponibili,  in  termini  di  cassa,  per  un
importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.
  3.  Il  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione,   di   cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, e' incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10,  comma  3  e
dall'articolo 14, comma 1, pari a 213  milioni  di  euro  per  l'anno
2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
al comma 1 del presente articolo.
  5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10,  comma  3,  dall'articolo
11, comma 3, pari in termini di indebitamento  e  fabbisogno  a  32,8
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti  dall'articolo  14,  comma  1,  pari  a  50
milioni di euro,  in  termini  di  fabbisogno,  per  l'anno  2020  si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al  comma
2 del presente articolo.
  7. Agli oneri derivanti dall'articolo  15,  comma  4,  pari  a  6,6
milioni  di  euro  per  l'anno  2020  in  termini  di  fabbisogno   e
indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori  effetti
in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui  agli  articoli
15, comma 3, lettera b), 20 e 23.
  8. Agli oneri derivanti dall'articolo  11,  comma  3,  pari  a  4,3
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
  9. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 44


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

                                                             Allegato

                                       (articolo 39, comma 14-novies)

              Parte di provvedimento in formato grafico


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