PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 3 febbraio 2020
Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
630). (20A00802)
(GU n.32 del 8-2-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che nella summenzionata situazione si sta verificando
l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che
in ragione della loro intensita' o diffusione debbono, con
immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di
tempo;
Ritenuto che tale contesto emergenziale, soprattutto con
riferimento alla necessita' di realizzare una compiuta azione di
previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative
di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la
disponibilita' di personale, beni e servizi, individuando altresi'
idonee procedure amministrative di carattere informativo e di
tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di
misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per
fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la
collettivita';
Considerato che il Ministro della salute ha gia' adottato
specifiche misure con ordinanze contingibili ed urgenti di sanita'
pubblica del 25 e del 30 gennaio 2020, che hanno previsto
rispettivamente misure di rafforzamento del personale sanitario da
impiegare nelle attivita' di controllo sanitario, nonche' misure di
interdizione del traffico aereo;
Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono di potesta' legislativa esclusiva per la protezione civile
ai sensi dell'art. 8, punto 13, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti
funzioni amministrative, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del medesimo
decreto;
Considerato che l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Provincie
autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno
carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in
presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze
provinciali e l'operativita' dell'ordinamento provinciale;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente
normativa;
Vista la nota del Ministro della salute del 1° febbraio 2020;
Vista la nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 1°
febbraio 2020;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome;
Dispone:
Art. 1
Coordinamento degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in
premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura
il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo
Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del
Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di soggetti
attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non
economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite
dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli
interventi finalizzati:
a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di
soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza in
rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la
rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata
incolumita', con particolare riferimento alla prosecuzione delle
misure urgenti gia' adottate dal Ministro della salute con le
ordinanze indicate in premessa, alla disposizione di eventuali
ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e
marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti
nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri
nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale
specializzato all'estero, all'acquisizione di farmaci, dispositivi
medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite
dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione di beni
mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, nonche' alla gestione degli stessi
assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata;
b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma
urgenza, della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed
all'adozione delle misure volte a garantire la continuita' di
erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori
interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
3. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono
trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al
comma 1 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione
in originale comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione
della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna.
Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge
provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge
provinciale di contabilita' n. 1 del 2002.
4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali
interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164.
5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al
comma 4, il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche
avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, provvede, per le
occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree
occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso
dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta
emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni
altro adempimento.
Art. 2
Comitato tecnico-scientifico
1.Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente
ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale
di un Comitato tecnico-scientifico, istituito con proprio
provvedimento, composto dal segretario generale del Ministero della
salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del
Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio di coordinamento
degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero
della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per
le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente
dell'lstituto superiore di sanita', da un rappresentante della
Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle
regioni e province autonome e dal coordinatore dell'ufficio
promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione
civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di
coordinatore del Comitato. Il Comitato puo' essere integrato in
relazione a specifiche esigenze.
2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 operano nell'ambito
dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono
dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri
emolumenti.
Art. 3
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il
Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali
soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla
base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni
normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96,
97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6,
secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis,
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e
successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter,
29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies,
29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis ,
179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da
239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209,
211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n.
152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98CEE; con riferimento
agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato
decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi
previsti;
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254,
art. 14;
leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle
attivita' previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i
soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti,
delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma
urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di
cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di
partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere
derogati, di conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo
periodo del comma 10 dell'art. 163.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti
attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre
2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la
realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza,
possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche
in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la
semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della
relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la
deroga agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita'
delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile
con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi
omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare
periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di
qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi
prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione
differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal
contesto emergenziale lo richiedono;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura
per la scelta del contraente;
63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilita' di
consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa
pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta
del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela
della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui
alla presente ordinanza.
Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per
l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva
della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di
aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle
ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di
esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse
non e' inferiore a cinque;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario,
l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti
appaltanti, ancorche' dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti
pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in
possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e
dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali
derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di
progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso
di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei
requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento
delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze
emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e
l'accelerazione della procedura concernente la valutazione
dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della
progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure
semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione
e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla
presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto
di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore,
effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le
modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n.
50/2016;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei
documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini
previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione
dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di
cui all'art. 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai
sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016,
mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art.
86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione
della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti
responsabili delle procedure;
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini
dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi
alle attivita' di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui
all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36
e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove
possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque
operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei
requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del
decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono
selezionati all'interno delle white list delle Prefetture;
6.Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di
cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono
prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto
previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e
lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme
vigenti in materia di lavoro;
7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori,
servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla
presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare
le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n.
50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto,
assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione
emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.
Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di
verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art.
163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture
eventualmente gia' realizzata.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle
disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite
dall'ordinamento statutario alle province medesime. Con riguardo alle
disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e
dalle relative norme di attuazione, alle finalita' del presente
articolo provvedono le province medesime secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
Art. 4
Procedure di approvazione dei progetti
1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali
soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono
all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla
conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla
disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici giorni
dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia
risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua
presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei
soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine
dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte
dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante
agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione
delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi
lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e
nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere
necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al
comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni
dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si
intendono acquisiti con esito positivo.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista
dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto
ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti
su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in
deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta
giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del
pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di
motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della
salute e della pubblica incolumita', la decisione - in deroga alla
procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990,
n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in
programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione
dissenziente e' un'amministrazione statale; al Capo del Dipartimento
della protezione civile, che si esprime entro sette giorni, negli
altri casi.
Art. 5
Trattamento dati personali
1. Nell'ambito dell'attuazione delle attivita' di protezione civile
connesse allo svolgimento delle attivita' di cui alla presente
ordinanza, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei
flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel
Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonche' quelli
individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, possono
realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei
dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento
del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per
l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei
casi di cui agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e
privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonche' la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del
regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e'
effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini
dello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza.
3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato nel
rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n.
2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e
delle liberta' degli interessati.
4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonche' avuto
riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con
quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli
interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le
autorizzazioni di cui all'art. 2-quaterdecies, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalita' semplificate, ed
anche oralmente.
Art. 6
Clausola di salvaguardia
delle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure
previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo
del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma
competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 7
Copertura finanziaria
3. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui
alla presente ordinanza, si provvede, cosi' come stabilito nella
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nel limite
massimo di euro 5.000.000,00.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
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