LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10
Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.
(20G00024)
(GU n.55 del 4-3-2020)
Vigente al: 19-3-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge detta norme in materia di disposizione del
proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di
formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno
espresso in vita il loro consenso secondo le modalita' stabilite
dall'articolo 3.
2. L'utilizzo del corpo umano o dei tessuti post mortem e'
informato ai principi di solidarieta' e proporzionalita' ed e'
disciplinato secondo modalita' tali da assicurare il rispetto del
corpo umano.
3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e di ricerca
scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia stata
accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi decreti
attuativi.
4. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del
defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro ore prima
di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca
scientifica.
Art. 2
Promozione dell'informazione
1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera e
consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere
tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente
legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per
la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
2. Le regioni e le aziende sanitarie locali adottano, in
conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo
8, iniziative volte a:
a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e
private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle
disposizioni della presente legge;
b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione
presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le
organizzazioni di volontariato, una corretta informazione
sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di
studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
Art. 3
Manifestazione del consenso
1. L'atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post
mortem avviene mediante una dichiarazione di consenso all'utilizzo
dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4, comma 6,
della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e' consegnata
all'azienda sanitaria di appartenenza cui spetta l'obbligo di
conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi
alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205.
2. Il disponente, nella dichiarazione di cui al comma 1, indica
altresi' una persona di sua fiducia, di seguito denominata
« fiduciario », cui spetta l'onere di comunicare l'esistenza del
consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo'
indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo in caso
di morte o di sopravvenuta incapacita' di questi, laddove avvenute
prima della morte del disponente, nonche' nel caso di oggettiva
impossibilita' per il fiduciario di svolgere tempestivamente i
compiti previsti dalla presente legge.
3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone
maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L'accettazione della
nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso la
sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al fiduciario e al
sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il
fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in
qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
4. L'incarico del fiduciario, nonche' del suo sostituto, puo'
essere revocato dal disponente in qualsiasi momento con le stesse
modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con
le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata
all'azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca
dati di cui al comma 1. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed
urgenza impedissero di procedere alla revoca del consenso gia'
manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa
con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico,
con l'assistenza di due testimoni.
6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del corpo o dei
tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al
comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilita'
genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui al comma 5 e'
espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo periodo del
presente comma.
Art. 4
Centri di riferimento
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture
universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialita' e gli
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) da
utilizzare quali centri di riferimento per la conservazione e
l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di cui alla presente
legge.
2. Le attivita' dei centri di riferimento di cui al comma 1 che
richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti
devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali
il comitato etico indipendente territorialmente competente,
individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,
n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, abbia
rilasciato parere favorevole. L'attivita' chirurgica di formazione,
laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento
autorizzati, non richiede il parere del comitato etico ma la sola
autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura di
appartenenza.
Art. 5
Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di riferimento per la
conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti
1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale
dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la
conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.
2. L'Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero della
salute, e' aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico
che accerta il decesso l'individuazione del centro di riferimento
competente per territorio, al quale da' notizia della morte del
disponente.
3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite della banca
dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso espresso, provvede
al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all'azienda
sanitaria di appartenenza del disponente.
4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo
si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
Restituzione del corpo del defunto
1. I centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4,
che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di
ricerca scientifica il corpo di un soggetto di cui all'articolo 1,
sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni
dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.
2. Gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso
fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione,
nonche' le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei centri
di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4, che provvedono
nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
Art. 7
Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio,
di formazione e di ricerca
1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post
mortem non puo' avere fini di lucro.
2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati a fini di
studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi
dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti di ricerca
sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai
sensi dell'articolo 4.
Art. 8
Regolamento di attuazione
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
a:
a) stabilire le modalita' e i tempi, comunque non superiori a
dodici mesi, per la conservazione, per la richiesta, per il
trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto
in condizioni dignitose alla famiglia da parte dei centri di
riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa procedere
alla sepoltura dei corpi dei defunti per cui la famiglia di
appartenenza non richiede la restituzione, nonche' le modalita' per
le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile e i centri di
riferimento;
b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo dei corpi dei
defunti ai fini di cui alla presente legge;
c) prevedere disposizioni di raccordo con l'ordinamento dello
stato civile disciplinato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
d) dettare la disciplina delle iniziative previste dall'articolo
2, comma 2.
Art. 9
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le
sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Art. 10
Abrogazione
1. L'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e'
abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
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