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giovedì 5 marzo 2020

LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10 Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica. (20G00024) (GU n.55 del 4-3-2020) Vigente al: 19-3-2020





LEGGE 10 febbraio 2020, n. 10

Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post
mortem a fini di studio, di  formazione  e  di  ricerca  scientifica.
(20G00024)

(GU n.55 del 4-3-2020)


 Vigente al: 19-3-2020 





  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1


                               Oggetto

  1. La presente legge detta norme in  materia  di  disposizione  del
proprio corpo e  dei  tessuti  post  mortem  a  fini  di  studio,  di
formazione e di ricerca scientifica da parte di  soggetti  che  hanno
espresso in vita il loro  consenso  secondo  le  modalita'  stabilite
dall'articolo 3.
  2. L'utilizzo  del  corpo  umano  o  dei  tessuti  post  mortem  e'
informato ai  principi  di  solidarieta'  e  proporzionalita'  ed  e'
disciplinato secondo modalita' tali da  assicurare  il  rispetto  del
corpo umano.
  3. Sono utilizzabili a fini di studio, di formazione e  di  ricerca
scientifica il corpo e i tessuti dei soggetti la cui morte sia  stata
accertata con certificato rilasciato dagli organi a cio' preposti, ai
sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dei successivi  decreti
attuativi.
  4. Dopo il decesso e  la  dichiarazione  di  morte,  il  corpo  del
defunto deve restare all'obitorio almeno per ventiquattro  ore  prima
di essere destinato allo  studio,  alla  formazione  e  alla  ricerca
scientifica.

                               Art. 2


                    Promozione dell'informazione

  1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera  e
consapevole scelta, iniziative di informazione dirette  a  diffondere
tra i cittadini  la  conoscenza  delle  disposizioni  della  presente
legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente  per
la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
  2.  Le  regioni  e  le  aziende  sanitarie  locali   adottano,   in
conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo
8, iniziative volte a:
    a) diffondere tra i medici di medicina generale e i  pediatri  di
libera scelta e tra i medici delle strutture  sanitarie  pubbliche  e
private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza  delle
disposizioni della presente legge;
    b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione
presso  le   amministrazioni   comunali   e   anche   attraverso   le
organizzazioni   di   volontariato,   una    corretta    informazione
sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post  mortem  a  fini  di
studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.

                               Art. 3


                     Manifestazione del consenso

  1. L'atto di disposizione del proprio  corpo  o  dei  tessuti  post
mortem avviene mediante una dichiarazione  di  consenso  all'utilizzo
dei medesimi redatta nelle forme previste dall'articolo 4,  comma  6,
della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La dichiarazione e'  consegnata
all'azienda  sanitaria  di  appartenenza  cui  spetta  l'obbligo   di
conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi
alla banca dati di cui al comma 418 dell'articolo 1  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205.
  2. Il disponente, nella dichiarazione di cui  al  comma  1,  indica
altresi'  una  persona  di  sua  fiducia,   di   seguito   denominata
« fiduciario », cui spetta  l'onere  di  comunicare  l'esistenza  del
consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre 1990, n. 285. Nella stessa dichiarazione il disponente puo'
indicare un sostituto del fiduciario che ne svolge il ruolo  in  caso
di morte o di sopravvenuta incapacita' di  questi,  laddove  avvenute
prima della morte del  disponente,  nonche'  nel  caso  di  oggettiva
impossibilita'  per  il  fiduciario  di  svolgere  tempestivamente  i
compiti previsti dalla presente legge.
  3. Il fiduciario e il suo eventuale sostituto devono essere persone
maggiorenni e capaci di intendere e di volere.  L'accettazione  della
nomina da parte del fiduciario e del sostituto avviene attraverso  la
sottoscrizione della dichiarazione di consenso. Al  fiduciario  e  al
sostituto e' rilasciata una copia della dichiarazione di consenso. Il
fiduciario e il sostituto possono revocare la propria accettazione in
qualsiasi momento con atto scritto, che e' comunicato al disponente.
  4. L'incarico del  fiduciario,  nonche'  del  suo  sostituto,  puo'
essere revocato dal disponente in qualsiasi  momento  con  le  stesse
modalita' previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
  5. Il disponente puo' revocare il consenso in qualsiasi momento con
le modalita' prescritte dal comma 1. La revoca deve essere comunicata
all'azienda sanitaria di appartenenza che  la  trasmette  alla  banca
dati di cui al comma 1. Nei casi  in  cui  ragioni  di  emergenza  ed
urgenza impedissero  di  procedere  alla  revoca  del  consenso  gia'
manifestato con le forme di cui al comma 1, essa puo' essere espressa
con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata  da  un  medico,
con l'assistenza di due testimoni.
  6. Per i minori di eta' il consenso all'utilizzo del  corpo  o  dei
tessuti post mortem deve essere manifestato nelle  forme  di  cui  al
comma  1  da  entrambi  i  genitori  esercenti   la   responsabilita'
genitoriale ovvero dai tutori o  dai  soggetti  affidatari  ai  sensi
della legge 4 maggio 1983, n. 184. La revoca di cui  al  comma  5  e'
espressa anche da uno solo dei soggetti di cui al primo  periodo  del
presente comma.

                               Art. 4


                        Centri di riferimento

  1.  Il  Ministro  della  salute,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua le strutture
universitarie, le aziende  ospedaliere  di  alta  specialita'  e  gli
Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  (IRCCS)  da
utilizzare  quali  centri  di  riferimento  per  la  conservazione  e
l'utilizzazione dei corpi dei defunti ai fini di  cui  alla  presente
legge.
  2. Le attivita' dei centri di riferimento di cui  al  comma  1  che
richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti
devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali
il   comitato   etico   indipendente   territorialmente   competente,
individuato ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  211,
dell'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n. 189, e dell'articolo 2 della legge 11 gennaio 2018,  n.  3,  abbia
rilasciato parere favorevole. L'attivita' chirurgica  di  formazione,
laddove in linea con i percorsi didattici dei centri  di  riferimento
autorizzati, non richiede il parere del comitato  etico  ma  la  sola
autorizzazione da parte della direzione sanitaria della struttura  di
appartenenza.

                               Art. 5

Istituzione dell'Elenco nazionale dei centri di  riferimento  per  la
  conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti

  1. E' istituito presso il Ministero della salute l'Elenco nazionale
dei centri di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4 per la
conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti.
  2. L'Elenco, consultabile sul sito  internet  del  Ministero  della
salute, e' aggiornato tempestivamente in modo da consentire al medico
che accerta il decesso l'individuazione  del  centro  di  riferimento
competente per territorio, al  quale  da'  notizia  della  morte  del
disponente.
  3. Il centro di riferimento, acquisita per il tramite  della  banca
dati di cui all'articolo 3 la prova del consenso  espresso,  provvede
al prelievo  del  corpo  del  defunto,  dandone  notizia  all'azienda
sanitaria di appartenenza del disponente.
  4. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente articolo
si  provvede  nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.

                               Art. 6


                 Restituzione del corpo del defunto

  1. I centri di riferimento individuati ai  sensi  dell'articolo  4,
che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di
ricerca scientifica il corpo di un soggetto di  cui  all'articolo  1,
sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in  condizioni
dignitose entro dodici mesi dalla data della consegna.
  2. Gli oneri per il trasporto del corpo  dal  momento  del  decesso
fino alla sua  restituzione,  le  spese  relative  alla  tumulazione,
nonche' le spese per l'eventuale cremazione sono a carico dei  centri
di riferimento individuati ai sensi dell'articolo 4,  che  provvedono
nell'ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

                               Art. 7


       Disciplina delle donazioni di denaro a fini di studio,
                     di formazione e di ricerca

  1. L'utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post
mortem non puo' avere fini di lucro.
  2. Eventuali donazioni di denaro effettuate da privati  a  fini  di
studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi
dei defunti o derivanti dalla finalizzazione di progetti  di  ricerca
sono destinate alla gestione dei centri di riferimento individuati ai
sensi dell'articolo 4.

                               Art. 8


                      Regolamento di attuazione

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo  17,  comma
1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  su  proposta  del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede
a:
    a) stabilire le modalita' e i tempi,  comunque  non  superiori  a
dodici  mesi,  per  la  conservazione,  per  la  richiesta,  per   il
trasporto, per l'utilizzo e per la restituzione del corpo del defunto
in  condizioni  dignitose  alla  famiglia  da  parte  dei  centri  di
riferimento di cui all'articolo 4, prevedendo che si possa  procedere
alla  sepoltura  dei  corpi  dei  defunti  per  cui  la  famiglia  di
appartenenza non richiede la restituzione, nonche' le  modalita'  per
le comunicazioni tra l'ufficiale dello stato civile  e  i  centri  di
riferimento;
    b) indicare le cause di esclusione dell'utilizzo  dei  corpi  dei
defunti ai fini di cui alla presente legge;
    c) prevedere disposizioni di  raccordo  con  l'ordinamento  dello
stato civile disciplinato dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
    d) dettare la disciplina delle iniziative previste  dall'articolo
2, comma 2.

                               Art. 9


                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate alla relativa attuazione vi provvedono  con  le
sole  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente.

                               Art. 10


                             Abrogazione

  1. L'articolo  32  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, di cui al regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,  e'
abrogato.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 10 febbraio 2020

                             MATTARELLA


                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri


Visto, il Guardasigilli: Bonafede


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