PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 marzo 2020
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.
644). (20A01489)
(GU n.56 del 5-3-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n.
643 del 1° marzo 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'1° marzo 2020;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016, rep. 1993, recante «Individuazione della Centrale remota
operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi
sanitari urgenti nonche' dei Referenti sanitari regionali in caso di
emergenza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del
20 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Dato atto di quanto evidenziato dal Comitato tecnico scientifico di
cui all'art. 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 circa l'evoluzione della
situazione epidemiologica nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto;
Vista la circolare della Direzione generale della programmazione
sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 2627 dell'1° marzo
2020, avente a oggetto «Incremento disponibilita' posti letto del
Servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla
gestione dell'emergenza COVID-19»;
Tenuto conto della necessita' di garantire un adeguato
coordinamento interregionale per l'attuazione di quanto previsto
dalla circolare teste' citata;
Preso atto delle funzioni e dei compiti gia' attribuiti e svolti
dalla «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il
coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei Referenti
sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», ai sensi del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, n.
1993;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome in data 4 marzo 2020;
Sentito il Ministero della salute;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Coordinamento nazionale in materia di disponibilita'
e utilizzo dei posti letto in relazione all'emergenza COVID-19
1. Con riferimento al contesto emergenziale indicato in premessa,
anche in relazione alle competenze e agli interventi del sistema
nazionale della protezione civile, al fine di attivare un modello di
cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, la
«Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento
dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei Referenti sanitari
regionali in caso di emergenza nazionale», gia' istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep.
1993, svolge tutte le funzioni di coordinamento operativo regionale
ed interregionale, derivanti dall'emergenza Covid-19, relative alla:
a) acquisizione, per il tramite del referente sanitario
regionale, delle richieste di disponibilita' di posti letto ed
eventuali fabbisogni organizzativi da parte delle regioni
particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e tempestiva
allocazione dei pazienti, con la messa a disposizione obbligatoria,
da parte delle altre regioni, di posti letto e risorse umane,
strumentali e tecnologiche rispondenti alle urgenze e necessita'
terapeutiche fatta riserva per le regioni che dispongono di un solo
presidio ospedaliero sul territorio regionale;
b) contestuale attivazione di tutte le misure di raccordo per
l'immediato e sicuro trasporto a bordo di ogni tipo di vettore, ivi
compresi l'elicottero sanitario, nonche' il trasporto su ala fissa
ordinariamente utilizzato per le attivita' di prelievo e trasporto di
organi e tessuti ed equipe.
Art. 2
Funzionamento e organizzazione
1. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il
coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei Referenti
sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», fermo restando
quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, citata
in premessa, si avvale dei Referenti sanitari regionali (RSR) per
l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b).
In caso di cessazione dall'incarico dei citati referenti il
Presidente della relativa regione provvede immediatamente al
conferimento di nuovo incarico.
2. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il
coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei Referenti
sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», nell'esercizio
delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento
con il Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
Art. 3
Regioni a Statuto speciale
e Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento
alla messa a disposizione dei posti letto di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), le Province autonome di Trento e Bolzano, previa
valutazione dell'evolversi della situazione delle persone in
sorveglianza, assicurano la disponibilita' al trasferimento in
struttura individuata dalla Sanita' provinciale ovvero, solo se
necessario, in ospedale.
2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure
previste dalla presente ordinanza sono disposte dalla provincia
autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme
di attuazione.
3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni
della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli
Nessun commento:
Posta un commento