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giovedì 5 marzo 2020

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 4 marzo 2020 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644). (20A01489) (GU n.56 del 5-3-2020)



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 marzo 2020
Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
644). (20A01489)
(GU n.56 del 5-3-2020)


                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                       della protezione civile

  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27;
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020  e  n.
643 del 1° marzo  2020,  recanti  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'1° marzo 2020;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016, rep. 1993, recante «Individuazione della Centrale remota
operazioni soccorso  sanitario  per  il  coordinamento  dei  soccorsi
sanitari urgenti nonche' dei Referenti sanitari regionali in caso  di
emergenza nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194  del
20 agosto 2016;
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure  urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
  Dato atto di quanto evidenziato dal Comitato tecnico scientifico di
cui all'art. 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 circa l'evoluzione della
situazione epidemiologica nelle Regioni Lombardia,  Emilia-Romagna  e
Veneto;
  Vista la circolare della Direzione  generale  della  programmazione
sanitaria del Ministero della salute, prot.  n.  2627  dell'1°  marzo
2020, avente a oggetto «Incremento  disponibilita'  posti  letto  del
Servizio sanitario nazionale e ulteriori  indicazioni  relative  alla
gestione dell'emergenza COVID-19»;
  Tenuto  conto   della   necessita'   di   garantire   un   adeguato
coordinamento interregionale  per  l'attuazione  di  quanto  previsto
dalla circolare teste' citata;
  Preso atto delle funzioni e dei compiti gia'  attribuiti  e  svolti
dalla  «Centrale  remota  operazioni  soccorso   sanitario   per   il
coordinamento dei soccorsi sanitari  urgenti  nonche'  dei  Referenti
sanitari regionali in caso di  emergenza  nazionale»,  ai  sensi  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016,  n.
1993;
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome in data 4 marzo 2020;
  Sentito il Ministero della salute;
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Dispone:

                               Art. 1


        Coordinamento nazionale in materia di disponibilita'
   e utilizzo dei posti letto in relazione all'emergenza COVID-19

  1. Con riferimento al contesto emergenziale indicato  in  premessa,
anche in relazione alle competenze  e  agli  interventi  del  sistema
nazionale della protezione civile, al fine di attivare un modello  di
cooperazione  interregionale  coordinato  a  livello  nazionale,   la
«Centrale remota operazioni soccorso sanitario per  il  coordinamento
dei  soccorsi  sanitari  urgenti  nonche'  dei   Referenti   sanitari
regionali in caso di emergenza nazionale», gia' istituita con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 24  giugno  2016,  rep.
1993, svolge tutte le funzioni di coordinamento  operativo  regionale
ed interregionale, derivanti dall'emergenza Covid-19, relative alla:
    a)  acquisizione,  per  il  tramite   del   referente   sanitario
regionale, delle  richieste  di  disponibilita'  di  posti  letto  ed
eventuali   fabbisogni   organizzativi   da   parte   delle   regioni
particolarmente  colpite   dall'emergenza   Covid-19   e   tempestiva
allocazione dei pazienti, con la messa a  disposizione  obbligatoria,
da parte delle  altre  regioni,  di  posti  letto  e  risorse  umane,
strumentali e tecnologiche  rispondenti  alle  urgenze  e  necessita'
terapeutiche fatta riserva per le regioni che dispongono di  un  solo
presidio ospedaliero sul territorio regionale;
    b) contestuale attivazione di tutte le  misure  di  raccordo  per
l'immediato e sicuro trasporto a bordo di ogni tipo di  vettore,  ivi
compresi l'elicottero sanitario, nonche' il trasporto  su  ala  fissa
ordinariamente utilizzato per le attivita' di prelievo e trasporto di
organi e tessuti ed equipe.
                               Art. 2


                   Funzionamento e organizzazione

  1.  La  «Centrale  remota  operazioni  soccorso  sanitario  per  il
coordinamento dei soccorsi sanitari  urgenti  nonche'  dei  Referenti
sanitari regionali in caso di emergenza  nazionale»,  fermo  restando
quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, citata
in premessa, si avvale dei Referenti  sanitari  regionali  (RSR)  per
l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b).
In  caso  di  cessazione  dall'incarico  dei  citati   referenti   il
Presidente  della  relativa  regione   provvede   immediatamente   al
conferimento di nuovo incarico.
  2.  La  «Centrale  remota  operazioni  soccorso  sanitario  per  il
coordinamento dei soccorsi sanitari  urgenti  nonche'  dei  Referenti
sanitari regionali in caso di  emergenza  nazionale»,  nell'esercizio
delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento
con il Comitato operativo nazionale della protezione  civile  di  cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.
                               Art. 3


                     Regioni a Statuto speciale
               e Province autonome di Trento e Bolzano

  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  compatibilmente   con   i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento
alla messa a disposizione dei posti letto di cui all'art. 1, comma 1,
lettera  a),  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  previa
valutazione  dell'evolversi  della  situazione   delle   persone   in
sorveglianza,  assicurano  la  disponibilita'  al  trasferimento   in
struttura individuata  dalla  Sanita'  provinciale  ovvero,  solo  se
necessario, in ospedale.
  2. Per i territori delle Province di Trento e  Bolzano,  le  misure
previste dalla  presente  ordinanza  sono  disposte  dalla  provincia
autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme
di attuazione.
  3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni
della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e  delle
relative norme di attuazione.
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 4 marzo 2020

                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli 

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