DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale. (20A01475)
(GU n.55 del 4-3-2020)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli
interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, da applicare in modo uniforme sull'intero territorio
nazionale, nonche' individuare ulteriori misure;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico
scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020;
Sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle regioni;
Decreta:
Art. 1
Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del virus COVID-19
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi
sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale
incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica
o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano
affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui
all'allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia
privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di
cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento
dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di
allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di
pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive,
a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i
controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus
COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita'
motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre,
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione che sia possibile consentire il rispetto della
raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a
quello di efficacia del presente decreto e fino al 15 marzo 2020,
sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza
delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per anziani,
ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita'
formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi
inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di
formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle
scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;
e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la
riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta
a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della
sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene
dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle
disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della
sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di
didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze
degli studenti con disabilita';
h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della
sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere
svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e
le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni;
l) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto;
m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli
casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e'
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili
trasmissioni di infezione;
n) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui
all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
o) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in
ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f)
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio
2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al
termine dello stato di emergenza.
Art. 2
Misure di informazione e prevenzione
sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di
prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanita' e applica le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
previste dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o
affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta
necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia
possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali,
nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita'
ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte
all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone
ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e
private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre
i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai
partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un
metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la
data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in
Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', o sia
transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al
dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per
territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al
pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai
servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito
provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti
dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero
unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito
dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e
recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita'
al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa
inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena,
specificandone la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria
e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le
finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la
massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni
dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione
delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
Art. 3
Monitoraggio delle misure
1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l'attuazione
delle misure previste dal presente decreto da parte delle
amministrazioni competenti.
Art. 4
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla
data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse
previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2
e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente
decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque cumulativamente
con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 4 marzo 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
394
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a
disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati,
farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per
il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza
interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto
evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in
particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che
siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o
alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o
se si presta assistenza a persone malate.
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