Translate

giovedì 5 marzo 2020

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020 Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. (20A01387) (GU n.56 del 5-3-2020)



DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020

Definizione, funzioni, formazione e  qualificazione  della  direzione
delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. (20A01387)
(GU n.56 del 5-3-2020)


                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «  Legge-quadro  in
materia di incendi boschivi» e, in particolare gli articoli 3, 5 e 7;
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «  Codice
della protezione civile»;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante « Disposizioni
urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni
dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Visto il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  177  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 12  dicembre  2017,  n.  228,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  19
agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione  delle  funzioni
di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice
delle comunicazioni  elettroniche»  e  la  normativa  comunitaria  in
materia di comunicazioni elettroniche;
  Vista la direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
materia di lotta attiva agli incendi  boschivi  del  1°  luglio  2011
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 settembre 2011, n. 208;
  Preso atto degli esiti dell'attivita' di debriefing sulla  campagna
antincendio  boschivo  del  2017  condotta  dal  Dipartimento   della
protezione  civile  con  la  partecipazione   delle   amministrazioni
regionali  e  statali  a  vario   titolo   competenti   nel   settore
dell'antincendio boschivo;
  Considerato  che  tra  le   proposte   migliorative   del   sistema
antincendio boschivo emerse in sede di debriefing vi e'  quella,  tra
l'altro, relativa alla necessita' di definire in maniera organica  la
figura del direttore delle operazioni di  spegnimento  degli  incendi
boschivi;
  Visto il decreto 10 aprile 2018 del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con  il
quale e' stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il
monitoraggio del settore antincendio boschivo e  la  proposizione  di
soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e  composto
da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e  del  mare,  del  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e turismo,  nonche'  all'Associazione
nazionale comuni italiani;
  Considerato che il predetto tavolo  tecnico  interistituzionale  ha
adottato, nella seduta del 1° marzo 2019,  uno  schema  di  documento
relativo  alla  definizione  ed  alle  funzioni  della  direzione  di
spegnimento degli incendi boschivi, nonche' concernente la formazione
ed il sistema di qualificazione del  direttore  delle  operazioni  di
spegnimento;
  Considerato che  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  ha  trasmesso  il  predetto
documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento
normativo) ed  ai  vertici  delle  amministrazioni  rappresentate  al
predetto  tavolo  tecnico  interistituzionale   per   i   pareri   di
competenza;
  Preso atto che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli
gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile,
nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il documento;
  Considerata infine la necessita'  di  adottare  una  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'art.  15  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1  al  fine  di  recepire  il
predetto documento;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in  data  24  ottobre
2019;

                               Emana:

  per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva:

                               Art. 1

  1. In considerazione di quanto esposto  in  premessa,  la  presente
direttiva fornisce alle componenti ed alle  strutture  operative  del
Servizio  nazionale  di  protezione  civile  le  indicazioni  per  la
definizione, le funzioni, la formazione  e  la  qualificazione  della
direzione delle operazioni di  spegnimento  degli  incendi  boschivi,
riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.
                               Art. 2

  1.  L'applicazione  della  presente  direttiva  e'  demandata  alle
singole amministrazioni regionali, nel rispetto  di  quanto  previsto
dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento
di lotta attiva  definiti  nei  rispettivi  Piani  regionali  per  la
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi  boschivi,
di cui all'art. 3 della medesima legge.
  2. Per le regioni a statuto speciale  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo
statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  In  tale
contesto, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome
provvedono alle finalita' della  presente  direttiva  secondo  quanto
previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di
attuazione.
                               Art. 3

  1. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  cura  la  verifica  dell'attuazione   della
presente  direttiva  e  la  valutazione  degli  impatti  sul  sistema
antincendio boschivo,  secondo  criteri  e  modalita'  stabilite  con
successivo decreto del Capo del Dipartimento.
  La presente direttiva sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 10 gennaio 2020

                             Il Presidente del Consiglio dei ministri
                                              Conte                 

Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
236
                                                             Allegato

         Definizione, funzioni, formazione e qualificazione
           della direzione delle operazioni di spegnimento
                       degli incendi boschivi

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                           Allegato A

                    Contenuti didattici del corso
         per Direttore delle Operazioni di spegnimento - DOS

              Parte di provvedimento in formato grafico

Nessun commento: