MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20
Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il
trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare
nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037)
(GU n.86 del 31-3-2020)
Vigente al: 15-4-2020
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo periodo, della legge 18
aprile 1975, n. 110, secondo cui, con decreto del Ministro
dell'interno, sono disciplinati l'acquisto, la detenzione, il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa o
a gas compresso a canna liscia ed a funzionamento non automatico
aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma,
secondo periodo, da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella
agonistica;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
2003, n. 229;
Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 settembre
2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra l'altro,
che entro il 31 dicembre 2015, le armi, anche da sparo, ad aria
compressa o gas compresso, destinate al lancio di capsule sferiche
marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre
1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a
verifica del Banco nazionale di prova;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato articolo 2, terzo
comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00429 espresso dalla
Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7
febbraio 2019;
Vista la comunicazione data al Presidente del Consiglio dei
Ministri con nota n. 0016014 del 9 agosto 2019, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 2, terzo
comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975, n.110 disciplina
l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo degli
strumenti marcatori, aventi le caratteristiche tecniche di cui al
medesimo articolo 2, comma 3, secondo periodo, che possono essere
impiegati a fini amatoriali e agonistici.
2. Il presente regolamento disciplina, altresi', le modalita' di
verifica della conformita' dei prototipi degli strumenti marcatori di
cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «attivita' agonistica»: l'attivita' svolta con gli strumenti
marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, in campi attrezzati,
nell'ambito di attivita' sportive, praticate con allenamenti costanti
e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni, enti,
societa' o soggetti privati, aventi come finalita' quella di
promuovere la pratica sportiva;
b) «attivita' amatoriale»: l'attivita' svolta con gli strumenti
marcatori di cui all'articolo 1, comma 1, per divertimento o
passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago;
c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco Nazionale di prova di
Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge 18 aprile 1975,
n.110;
d) «campi attrezzati»: aree autorizzate ed attrezzate per lo
svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche nelle quali
sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna
liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di
capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;
e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di
sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del
regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del
presente decreto;
f) «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: il regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e successive modifiche e
integrazioni»;
g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
h) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita' amatoriale»:
gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una
energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purche' di calibro non
inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che,
ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975,
non sono armi;
i) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita' agonistica»:
gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che erogano una
energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro non
inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri, che,
ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110 del 1975,
non sono armi;
l) «verifica di conformita'»: la verifica di conformita' da parte
del Banco Nazionale di prova dei prototipi degli strumenti da
impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica, aventi
le caratteristiche di cui all'articolo 2,terzo comma, della legge n.
110 del 1975.
Art. 3
Modalita' di verifica dei prototipi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 121 del 2013, i prototipi degli strumenti
marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita'
agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli
sul mercato al Banco Nazionale di prova, che ne verifica la
conformita' alle caratteristiche di cui all'art. 2, terzo comma,
della legge 18 aprile 1975,n.110 al fine di escludere la natura di
armi.
2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere prodotta istanza
al Banco Nazionale di prova, corredata di relazione tecnica, di
disegni costruttivi e di fotografie relativi al prototipo dello
strumento marcatore che si intende immettere sul mercato, con
sottoscrizione autentica del richiedente, a norma dell'art. 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E'
nella facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere ulteriore
documentazione, ove necessaria.
3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformita' di cui al
comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato delle
prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che
imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco Nazionale
di prova sono equiparati i certificati delle prove balistiche
eseguite dai Banchi di prova dei Paesi aderenti alla Commissione
Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco portatili
(CIP), in regime di reciprocita' in forza della Convenzione
Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.
4. Chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare
nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica, in relazione
agli obblighi imposti al produttore e al distributore dalle
disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
rilascia per ciascun esemplare idonea attestazione dalla quale
risulti che l'esemplare medesimo e' conforme al prototipo sottoposto
alla verifica di conformita' di cui al comma 1. Su ciascun esemplare
immesso sul mercato e' riportato il numero identificativo attribuito
al prototipo dal Banco Nazionale di prova.
Art. 4
Acquisto, cessione e detenzione
1. L'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo degli strumenti
marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita'
agonistica, muniti dell'attestazione di conformita' di cui
all'articolo 3, comma 4, sono consentiti solo tra soggetti
maggiorenni, previa esibizione da parte dell'acquirente o del
cessionario di un documento di identita' in corso di validita'.
2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti
e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di evitare che se ne
possano impossessare soggetti terzi. In ogni caso, gli strumenti
marcatori devono essere custoditi scarichi, inseriti nella propria
custodia in un luogo diverso da quello ove e' custodito il relativo
munizionamento, unitamente all'attestazione di conformita' di cui
all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
Art. 5
Porto e Trasporto
1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli strumenti
marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella
agonistica e' vietato. E' consentito esclusivamente nei campi
attrezzati, per lo svolgimento delle attivita' amatoriali ed
agonistiche.
2. Gli strumenti marcatori devono essere trasportati, con ogni
diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.
Art. 6
Utilizzo degli strumenti da impiegare
nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica
1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita'
amatoriale e in quella agonistica e' consentito esclusivamente nei
campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati in luoghi
pubblici o aperti al pubblico, il loro utilizzo deve essere
autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori devono darne avviso
all'Autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123
del Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza delle
condizioni minime di sicurezza prescritte dall'Allegato A), che
costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo:
a) all'area di svolgimento delle attivita' amatoriali e
agonistiche;
b) alla presenza degli assistenti di campo;
c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
d) alle capsule marcatrici.
3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e
in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti
maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano compiuto
il quattordicesimo anno di eta', sotto la sorveglianza e previo
consenso dell'esercente la potesta' genitoriale, ovvero di un
soggetto maggiorenne da questi delegato con atto che indichi le
generalita' della persona delegata, l'attivita' cui si riferisce, il
periodo ed il luogo in cui verra' svolta, eventuali limiti e
condizioni al suo esercizio nonche', in caso di attivita' agonistica,
l'esplicito assenso al suo svolgimento.
Art. 7
Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici
1. Le capsule sferiche marcatrici utilizzate negli strumenti
marcatori impiegati per le attivita' amatoriali ed agonistiche, in
relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/12/2008, devono essere
prive di sostanze o miscele classificate pericolose ai sensi
dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE), in base ai criteri
individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.
2. L'involucro e la miscela liquida presenti nelle capsule
marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi per la
salute e per l'ambiente, in relazione alle proprieta'
chimico-fisiche.
3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia quelle contenute
nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma 1
devono essere «non bioaccumulabili» e «prontamente biodegradabili»,
secondo la definizione riportata nell'Allegato 1, Parte 4, del
predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Art. 8
Oneri informativi introdotti
1. Il presente regolamento introduce gli oneri informativi indicati
nell'allegato B) al presente decreto.
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali
1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento le aree gia' operanti come campi
attrezzati non possono piu' essere utilizzate ove non siano adeguate
alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.
Art. 10
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ed agli adempimenti connessi si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 17 febbraio 2020
Il Ministro: Lamorgese
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020
Interno, foglio n. 784
Allegato A) (articolo 6)
Requisiti minimi di sicurezza dei «campi attrezzati» per lo
svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche
1. Area di svolgimento delle attivita' amatoriali e agonistiche.
a) Nei «campi attrezzati» per lo svolgimento delle attivita'
amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area
di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed evidenziata
con una linea di demarcazione lungo tutto il suo perimetro. A
distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla linea di demarcazione
deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza di
altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di recinzione, stabilmente
sorretta, deve essere a maglia, di larghezza inferiore al calibro
delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento marcatore,
di materiale e di consistenza idonea a resistere all'impatto
ravvicinato, proporzionato alla forza impressa dallo strumento
marcatore alla capsula marcatrice, rapportata all'energia cinetica
erogata misurata in joules. In luogo della rete di recinzione di
sicurezza e' consentito l'uso di «arene gonfiabili», conformi alla
normativa nazionale ed europea in materia.
All'interno dell'area di gioco deve essere prevista un'area di
sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione su almeno
tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori.
b) Su tutto il perimetro dei «campi attrezzati» devono essere
presenti cartelli di segnalazione, ben visibili dall'esterno e
disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione: «Divieto
per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un metro
dalla rete» di recinzione di sicurezza.
2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo».
a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima
di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle attivita'
amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo.
b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza delle
norme di sicurezza da parte dei giocatori, verificare il regolare
svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori.
c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili
prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e riportate su cartelli
posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt..
3. Uso dei dispositivi di protezione individuale.
a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori per le attivita'
amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati» e chiunque accede
all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi
muniti di adeguata imbottitura per la protezione del petto, del
collo, delle mani e del viso.
b) Per la protezione del viso devono essere utilizzate maschere
di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite
di lenti realizzate secondo gli standard ASTM.
c) A cura dei titolari responsabili della gestione dei «campi
attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone dove e'
obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.
4. Regolamento del «campo attrezzato».
In ciascun «campo attrezzato» il soggetto autorizzato, in
relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, e'
responsabile della gestione del campo ed a tal fine redige un
Regolamento di gioco, che deve essere allegato all'istanza di
autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine di consentire
l'effettiva verifica dell'osservanza delle norme di sicurezza da
parte dei giocatori, del regolare svolgimento del gioco e del
corretto utilizzo dei marcatori, un numero progressivo degli
assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo e/o
alla presenza effettiva dei soggetti impegnati nell'attivita'
amatoriale o in quella agonistica.
E' fatto obbligo agli avventori di prendere visione del
Regolamento.
Il titolare della gestione del «campo attrezzato» assicura
l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.
Allegato B) (articolo 8)
Elenco degli oneri informativi introdotti a carico di cittadini e
imprese (salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da
intendersi alle disposizioni del decreto)
I) Denominazione
Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la
verifica di conformita' alle caratteristiche tecniche di cui
all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110 del
1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad
aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non
automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.
Riferimento normativo:
articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo, della legge
n. 110 del 1975;
articolo 3, comma 3.
=====================================================================
| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
| [ ] | [X] | [ ] | [ ] |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al Banco
Nazionale di prova per la verifica di conformita' dello stesso
prototipo alle caratteristiche che devono avere gli strumenti
marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e nell'attivita'
agonistica, individuati dall'articolo 2, terzo comma, secondo
periodo, della legge n. 110 del 1975, e' un obbligo imposto
dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente regolamento a chiunque
intende immettere sul mercato tali strumenti.
Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge
n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi gli strumenti ad aria
compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non
automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici
biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano
una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di calibro
non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri».
Il successivo terzo periodo della richiamata norma dispone che «Il
Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a
verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti».
Quindi, in attuazione delle previsioni normative appena
richiamate, l'art. 3, commi 1 e 2, del presente regolamento ha
imposto a chiunque immette sul mercato strumenti marcatori da
impiegare nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica di
inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale
di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale deve
essere allegata una relazione tecnica, corredata di disegni
costruttivi e fotografie relativi al prototipo dello «strumento
marcatore». E' in facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere la
produzione di ulteriore documentazione ove necessaria.
II) Denominazione
Richiesta al comune di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi
dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per
l'allestimento di un «campo attrezzato».
Riferimento normativo:
articolo 6, comma 1.
=====================================================================
| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
| [ ] | [X] | [X ] | [ ] |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'espressa previsione della necessita' della licenza di cui
all'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per
l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce un obbligo
informativo di nuova introduzione, bensi' piuttosto un requisito
richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente
provvedimento nonche' una conseguente precisazione ed un
completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale in
materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti.
Infatti, superando incertezze talora emerse nella pratica, il
decreto precisa la necessita' che i «campi attrezzati» nei quali
vengono impiegati gli strumenti marcatori in questione siano da
considerare luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, ove
siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura di luoghi
pubblici o aperti al pubblico, e percio', da autorizzare ai sensi
dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.
La previsione ha, quindi, carattere del tutto ricognitivo e
corrisponde ad un'esigenza di certezza interpretativa, anche a
beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati».
Poiche', tuttavia, tale previsione fornisce un elemento di
certezza normativa in ordine alla necessita' della presentazione
della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per l'utilizzo
di ciascun «campo attrezzato», pare opportuno farne menzione in
questa sezione.
Cio' premesso:
la domanda va presentata al comune nel cui territorio e'
situato il campo attrezzato (la competenza comunale e' stabilita
dall'art. 19, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione comprovante
il rispetto delle condizioni minime di sicurezza contenute
nell'Allegato A) al medesimo decreto;
il richiamato art. 68 prevede che «per eventi fino ad un
massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00
del giorno di inizio, la licenza e' sostituita dalla segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
per l'accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti
dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni necessarie, resta
fermo quanto previsto a seguito della decertificazione dell'azione
amministrativa (art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183),
secondo cui le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;
alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione necessaria o
alla segnalazione certificata di inizio attivita' deve essere
allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza, che lo
stesso titolare e' tenuto a far rispettare agli avventori;
la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione e' integrata dalle
normative comunali e dalle norme tecniche in materia di sicurezza
antincendio nei locali di pubblico spettacolo.
III) Denominazione
Avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza dei promotori
di manifestazioni sportive, con carattere educativo, escluse
qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione.
Riferimento normativo:
articolo 6, comma 1.
=====================================================================
| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
| [X] | [] | [] | [ ] |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
Analogamente alla domanda di licenza di cui all'art. 68 TULPS,
l'obbligo di preavviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza ai
sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., di
cui all'art. 6, comma 1, del decreto, piu' che un obbligo informativo
di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che e' da
ritenersi gia' sussistente laddove l'evento si connoti come
manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri Paesi
tale natura viene formalmente riconosciuta all'attivita' in questione
e che pure in Italia le associazioni dei praticanti l'attivita' in
questione ne rivendicano la medesima natura di sport).
Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di quello fissato
per la manifestazione, riguarda i «campi attrezzati» nei quali si
utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia
e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule
sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che
rispettano le prescrizioni contenute nell'Allegato A) al medesimo
decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso e' imposto a coloro che
intendono promuovere le suddette manifestazioni sportive, con
carattere educativo, escluse qualsiasi finalita' di lucro o di
speculazione.
All'avviso e' allegato il regolamento adottato dal promotore, che
e' tenuto a farlo rispettare dagli avventori.
IV) Denominazione
Obbligo di conservazione della licenza e della segnalazione
certificata di inizio attivita', ovvero dell'avviso all'autorita'
locale di pubblica sicurezza per le manifestazioni sportive senza
finalita' di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel quale
si utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna
liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di
capsule sferiche marcatrici.
Riferimento normativo:
articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S.
=====================================================================
| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
| [ ] | [] | [X] | [ ] |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. o la Segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71
del T.U.L.P.S. devono essere conservate a cura del titolare;
analogamente deve essere conservata copia dell'avviso all'Autorita'
locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui all'art. 123 del
T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art. 16 del
T.U.L.P.S..
Sussiste, quindi, l'obbligo di conservazione della licenza o
della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorita' locale di pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S..
V) Denominazione
Obbligo di rilasciare idonea attestazione da parte di chiunque
immette sul mercato strumenti marcatori da impiegare nell'attivita'
amatoriale e quelli da impiegare nell'attivita' agonistica, aventi le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del
1975, per ciascun esemplare, dalla quale deve risultare che
l'esemplare e' conforme al prototipo sottoposto alla verifica di
conformita' del Banco Nazionale di prova, con l'indicazione del
numero identificativo attribuito al prototipo.
Riferimento normativo:
articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975;
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Parte IV -
Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei prodotti;
articolo 5, comma 3.
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| Comunicazione o | | Documentazione da | |
| dichiarazione | Domanda | conservare |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
| [ ] | [] | [X] | [X ] |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+
Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di
strumento marcatore da impiegare nell'attivita' amatoriale e da
impiegare nell'attivita' agonistica e' un obbligo informativo di
nuova introduzione previsto dall'art. 5, comma 3. La disposizione
deriva dalla necessita' di assicurare, nel prevalente interesse per
l'ordine e la sicurezza pubblica, che ciascuno strumento marcatore
immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche del prototipo
sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova, in relazione a
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il
rilascio dell'attestazione trova giustificazione negli obblighi
imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni contenute
nella Parte IV - Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei
prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
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