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martedì 31 marzo 2020

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20 Regolamento recante disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037) (GU n.86 del 31-3-2020) Vigente al: 15-4-2020



MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 febbraio 2020, n. 20
Regolamento recante disposizioni per l'acquisto,  la  detenzione,  il
trasporto,  il  porto  degli   strumenti   marcatori   da   impiegare
nell'attivita' amatoriale ed in quella agonistica. (20G00037)
(GU n.86 del 31-3-2020)
  Vigente al: 15-4-2020 


                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno   1931,   n.   773,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»;
  Visto l'articolo 2, terzo comma, ultimo  periodo,  della  legge  18
aprile  1975,  n.  110,  secondo  cui,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno,  sono  disciplinati  l'acquisto,  la   detenzione,   il
trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti ad aria compressa  o
a gas compresso a canna liscia  ed  a  funzionamento  non  automatico
aventi le caratteristiche di cui al medesimo articolo 2, terzo comma,
secondo periodo, da impiegare per l'attivita' amatoriale e per quella
agonistica;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206  recante  il
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229;
  Visto l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo  29  settembre
2013, n. 121, e successive modifiche, il quale prevede, tra  l'altro,
che entro il 31 dicembre 2015, le  armi,  anche  da  sparo,  ad  aria
compressa o gas compresso, destinate al lancio  di  capsule  sferiche
marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21  dicembre
1999, n. 526, devono essere sottoposte, a spese  dell'interessato,  a
verifica del Banco nazionale di prova;
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  Ritenuto di dover dare  attuazione  al  citato  articolo  2,  terzo
comma, ultimo periodo, della legge n. 110 del 1975;
  Udito il parere del Consiglio di  Stato  n.  00429  espresso  dalla
Sezione  Consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  7
febbraio 2019;
  Vista  la  comunicazione  data  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  con  nota  n.  0016014  del  9  agosto   2019,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1


                  Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento, in attuazione  dell'articolo  2,  terzo
comma, ultimo periodo, della legge 18 aprile 1975,  n.110  disciplina
l'acquisto, la detenzione, il porto, il trasporto e l'utilizzo  degli
strumenti marcatori, aventi le caratteristiche  tecniche  di  cui  al
medesimo articolo 2, comma 3, secondo  periodo,  che  possono  essere
impiegati a fini amatoriali e agonistici.
  2. Il presente regolamento disciplina, altresi',  le  modalita'  di
verifica della conformita' dei prototipi degli strumenti marcatori di
cui al comma 1 a cura del Banco Nazionale di prova.
                               Art. 2


                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
    a) «attivita' agonistica»: l'attivita' svolta con  gli  strumenti
marcatori di cui  all'articolo  1,  comma  1,  in  campi  attrezzati,
nell'ambito di attivita' sportive, praticate con allenamenti costanti
e partecipando a gare o incontri, organizzati da associazioni,  enti,
societa'  o  soggetti  privati,  aventi  come  finalita'  quella   di
promuovere la pratica sportiva;
    b) «attivita' amatoriale»: l'attivita' svolta con  gli  strumenti
marcatori  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  per  divertimento  o
passione, in campi attrezzati, per motivi di intrattenimento o svago;
    c) «Banco Nazionale di prova»: il Banco  Nazionale  di  prova  di
Gardone Valtrompia, di cui all'art. 11 della legge  18  aprile  1975,
n.110;
    d) «campi attrezzati»: aree  autorizzate  ed  attrezzate  per  lo
svolgimento delle attivita' amatoriali  ed  agonistiche  nelle  quali
sono impiegati strumenti ad aria compressa o gas  compresso  a  canna
liscia e a funzionamento  non  automatico,  destinati  al  lancio  di
capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose;
    e) «capsule marcatrici»: le capsule sferiche marcatrici, prive di
sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo  3  del
regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
del 16 dicembre 2008 e conformi a quanto previsto dall'articolo 7 del
presente decreto;
    f) «Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza»:  il  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  e   successive   modifiche   e
integrazioni»;
    g) «Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza»: il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,  recante
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione  del  testo  unico  18
giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»;
    h) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita'  amatoriale»:
gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna  liscia  e  a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che  erogano  una
energia cinetica non superiore a 7,5 joule, purche'  di  calibro  non
inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri,  che,
ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110  del  1975,
non sono armi;
    i) «strumento marcatore da impiegare nell'attivita'  agonistica»:
gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna  liscia  e  a
funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche
marcatrici, prive di sostanze o miscele pericolose, che  erogano  una
energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche' di  calibro  non
inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri,  che,
ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge n. 110  del  1975,
non sono armi;
    l) «verifica di conformita'»: la verifica di conformita' da parte
del Banco  Nazionale  di  prova  dei  prototipi  degli  strumenti  da
impiegare nell'attivita' amatoriale ed in quella  agonistica,  aventi
le caratteristiche di cui all'articolo 2,terzo comma, della legge  n.
110 del 1975.
                               Art. 3


                 Modalita' di verifica dei prototipi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 121 del  2013,  i  prototipi  degli  strumenti
marcatori da impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  nell'attivita'
agonistica sono inviati a cura e spese di chiunque intenda immetterli
sul  mercato  al  Banco  Nazionale  di  prova,  che  ne  verifica  la
conformita' alle caratteristiche di  cui  all'art.  2,  terzo  comma,
della legge 18 aprile 1975,n.110 al fine di escludere  la  natura  di
armi.
  2. Per la verifica di cui al comma 1 deve essere  prodotta  istanza
al Banco Nazionale di  prova,  corredata  di  relazione  tecnica,  di
disegni costruttivi e  di  fotografie  relativi  al  prototipo  dello
strumento  marcatore  che  si  intende  immettere  sul  mercato,  con
sottoscrizione autentica del richiedente, a norma  dell'art.  21  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  E'
nella facolta' del Banco  Nazionale  di  prova  richiedere  ulteriore
documentazione, ove necessaria.
  3. Il Banco Nazionale di prova, verificata la conformita' di cui al
comma 1, nel termine di trenta giorni, rilascia il certificato  delle
prove balistiche eseguite ed attribuisce un numero identificativo che
imprime sul prototipo. Al certificato rilasciato dal Banco  Nazionale
di  prova  sono  equiparati  i  certificati  delle  prove  balistiche
eseguite dai Banchi di prova  dei  Paesi  aderenti  alla  Commissione
Internazionale Permanente per la prova delle armi da fuoco  portatili
(CIP),  in  regime  di  reciprocita'  in  forza   della   Convenzione
Internazionale di Bruxelles del 1° luglio 1969.
  4. Chiunque immette sul mercato strumenti  marcatori  da  impiegare
nell'attivita' amatoriale e nell'attivita' agonistica,  in  relazione
agli  obblighi  imposti  al  produttore  e  al   distributore   dalle
disposizioni del  decreto  legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,
rilascia  per  ciascun  esemplare  idonea  attestazione  dalla  quale
risulti che l'esemplare medesimo e' conforme al prototipo  sottoposto
alla verifica di conformita' di cui al comma 1. Su ciascun  esemplare
immesso sul mercato e' riportato il numero identificativo  attribuito
al prototipo dal Banco Nazionale di prova.
                               Art. 4


                   Acquisto, cessione e detenzione

  1. L'acquisto e la cessione  a  qualsiasi  titolo  degli  strumenti
marcatori da impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  nell'attivita'
agonistica,  muniti   dell'attestazione   di   conformita'   di   cui
all'articolo  3,  comma  4,  sono  consentiti   solo   tra   soggetti
maggiorenni,  previa  esibizione  da  parte  dell'acquirente  o   del
cessionario di un documento di identita' in corso di validita'.
  2. Gli strumenti marcatori di cui al comma 1 devono essere detenuti
e custoditi con la dovuta diligenza, al fine di  evitare  che  se  ne
possano impossessare soggetti terzi.  In  ogni  caso,  gli  strumenti
marcatori devono essere custoditi scarichi,  inseriti  nella  propria
custodia in un luogo diverso da quello ove e' custodito  il  relativo
munizionamento, unitamente all'attestazione  di  conformita'  di  cui
all'art. 3, comma 4, da esibire a richiesta degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
                               Art. 5


                          Porto e Trasporto

  1. Il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico degli  strumenti
marcatori  da  impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e   in   quella
agonistica  e'  vietato.  E'  consentito  esclusivamente  nei   campi
attrezzati,  per  lo  svolgimento  delle  attivita'   amatoriali   ed
agonistiche.
  2. Gli strumenti marcatori  devono  essere  trasportati,  con  ogni
diligenza, scarichi ed inseriti nella loro custodia.
                               Art. 6


                Utilizzo degli strumenti da impiegare
          nell'attivita' amatoriale e in quella agonistica

  1. L'utilizzo degli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita'
amatoriale e in quella agonistica e'  consentito  esclusivamente  nei
campi attrezzati. Ove i campi attrezzati siano realizzati  in  luoghi
pubblici  o  aperti  al  pubblico,  il  loro  utilizzo  deve   essere
autorizzato ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza. Di ogni evento i promotori  devono  darne  avviso
all'Autorita' locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 123
del Regolamento per l'esecuzione  del  Testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza.
  2. Nei campi attrezzati deve essere garantita la sussistenza  delle
condizioni minime  di  sicurezza  prescritte  dall'Allegato  A),  che
costituisce parte integrante del presente regolamento, con riguardo:
    a)  all'area  di  svolgimento  delle   attivita'   amatoriali   e
agonistiche;
    b) alla presenza degli assistenti di campo;
    c) all'uso dei dispositivi di protezione individuale;
    d) alle capsule marcatrici.
  3. Gli strumenti marcatori da impiegare nell'attivita' amatoriale e
in quella agonistica possono essere utilizzati unicamente da soggetti
maggiorenni e possono essere affidati ai minori che abbiano  compiuto
il quattordicesimo anno di  eta',  sotto  la  sorveglianza  e  previo
consenso  dell'esercente  la  potesta'  genitoriale,  ovvero  di   un
soggetto maggiorenne da questi  delegato  con  atto  che  indichi  le
generalita' della persona delegata, l'attivita' cui si riferisce,  il
periodo ed  il  luogo  in  cui  verra'  svolta,  eventuali  limiti  e
condizioni al suo esercizio nonche', in caso di attivita' agonistica,
l'esplicito assenso al suo svolgimento.
                               Art. 7


          Caratteristiche delle capsule sferiche marcatrici

  1.  Le  capsule  sferiche  marcatrici  utilizzate  negli  strumenti
marcatori impiegati per le attivita' amatoriali  ed  agonistiche,  in
relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE)  n.  1272/2008,  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  16/12/2008,  devono  essere
prive  di  sostanze  o  miscele  classificate  pericolose  ai   sensi
dell'articolo 3 del medesimo Regolamento (CE),  in  base  ai  criteri
individuati nel relativo Allegato 1, parti da 2 a 5.
  2.  L'involucro  e  la  miscela  liquida  presenti  nelle   capsule
marcatrici di cui al comma 1 non devono risultare pericolosi  per  la
salute   e   per   l'ambiente,   in   relazione    alle    proprieta'
chimico-fisiche.
  3. Sia le sostanze contenute nell'involucro, sia  quelle  contenute
nella miscela all'interno delle capsule marcatrici di cui al comma  1
devono essere «non bioaccumulabili» e  «prontamente  biodegradabili»,
secondo la  definizione  riportata  nell'Allegato  1,  Parte  4,  del
predetto Regolamento (CE) n. 1272/2008.
                               Art. 8


                    Oneri informativi introdotti

  1. Il presente regolamento introduce gli oneri informativi indicati
nell'allegato B) al presente decreto.
                               Art. 9


                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del presente regolamento le aree gia' operanti  come  campi
attrezzati non possono piu' essere utilizzate ove non siano  adeguate
alle prescrizioni dell'articolo 6, commi 1 e 2.
                               Art. 10


                 Clausola di invarianza finanziaria

  1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   al   presente
regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica ed agli adempimenti connessi  si  provvede  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

    Roma, 17 febbraio 2020

                                               Il Ministro: Lamorgese

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2020
Interno, foglio n. 784
                                             Allegato A) (articolo 6)


Requisiti  minimi  di  sicurezza  dei  «campi  attrezzati»   per   lo
  svolgimento delle attivita' amatoriali ed agonistiche

1. Area di svolgimento delle attivita' amatoriali e agonistiche.

    a) Nei «campi attrezzati»  per  lo  svolgimento  delle  attivita'
amatoriali ed agonistiche deve essere individuata la cosiddetta «area
di gioco», la cui estensione deve essere ben definita ed  evidenziata
con una linea  di  demarcazione  lungo  tutto  il  suo  perimetro.  A
distanza di almeno 1,5 mt. al di fuori dalla  linea  di  demarcazione
deve essere allestita un'apposita rete di recinzione di sicurezza  di
altezza non inferiore a 4,5 mt.. La rete di  recinzione,  stabilmente
sorretta, deve essere a maglia, di  larghezza  inferiore  al  calibro
delle capsule marcatrici utilizzate da ciascuno strumento  marcatore,
di  materiale  e  di  consistenza  idonea  a  resistere   all'impatto
ravvicinato,  proporzionato  alla  forza  impressa  dallo   strumento
marcatore alla capsula marcatrice,  rapportata  all'energia  cinetica
erogata misurata in joules. In luogo  della  rete  di  recinzione  di
sicurezza e' consentito l'uso di «arene  gonfiabili»,  conformi  alla
normativa nazionale ed europea in materia.
    All'interno dell'area di gioco deve essere  prevista  un'area  di
sicurezza, anch'essa delimitata da una rete di recinzione  su  almeno
tre lati, atta a consentire l'ingresso e l'uscita dei giocatori.
    b) Su tutto il perimetro dei  «campi  attrezzati»  devono  essere
presenti  cartelli  di  segnalazione,  ben  visibili  dall'esterno  e
disposti ad almeno 1,5 mt. da terra, recanti l'indicazione:  «Divieto
per il pubblico di avvicinarsi ad una distanza inferiore ad un  metro
dalla rete» di recinzione di sicurezza.

2. Obbligo di avvalersi degli «Assistenti di campo».

    a) All'interno dei «campi attrezzati» deve essere presente, prima
di dare inizio e per l'arco temporale di svolgimento delle  attivita'
amatoriali ed agonistiche, almeno un assistente di campo.
    b) Gli assistenti di campo debbono verificare l'osservanza  delle
norme di sicurezza da parte dei  giocatori,  verificare  il  regolare
svolgimento del gioco ed il corretto utilizzo dei marcatori.
    c) Le norme di sicurezza da osservare debbono essere ben visibili
prima dell'ingresso nel «campo attrezzato» e  riportate  su  cartelli
posti ad un'altezza da terra di almeno 1,5 mt..

3. Uso dei dispositivi di protezione individuale.

    a) Gli utilizzatori degli strumenti marcatori  per  le  attivita'
amatoriali ed agonistiche nei «campi attrezzati»  e  chiunque  accede
all'interno delle «aree di gioco» devono indossare idonei dispositivi
muniti di adeguata imbottitura  per  la  protezione  del  petto,  del
collo, delle mani e del viso.
    b) Per la protezione del viso devono essere  utilizzate  maschere
di materiale resistente idonee a coprire interamente il volto, munite
di lenti realizzate secondo gli standard ASTM.
    c) A cura dei titolari responsabili  della  gestione  dei  «campi
attrezzati» sono individuate con idonea segnaletica le zone  dove  e'
obbligatorio indossare i dispositivi di protezione individuale.

4. Regolamento del «campo attrezzato».

    In  ciascun  «campo  attrezzato»  il  soggetto  autorizzato,   in
relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del regolamento, e'
responsabile della gestione  del  campo  ed  a  tal  fine  redige  un
Regolamento  di  gioco,  che  deve  essere  allegato  all'istanza  di
autorizzazione e deve prevedere, tra l'altro, al fine  di  consentire
l'effettiva verifica dell'osservanza  delle  norme  di  sicurezza  da
parte dei  giocatori,  del  regolare  svolgimento  del  gioco  e  del
corretto  utilizzo  dei  marcatori,  un  numero   progressivo   degli
assistenti di campo, parametrato in base alla capienza del campo  e/o
alla  presenza  effettiva  dei  soggetti   impegnati   nell'attivita'
amatoriale o in quella agonistica.
    E'  fatto  obbligo  agli  avventori  di  prendere   visione   del
Regolamento.
    Il  titolare  della  gestione  del  «campo  attrezzato»  assicura
l'osservanza del predetto Regolamento da parte dei giocatori.
                                             Allegato B) (articolo 8)


Elenco degli oneri informativi introdotti a  carico  di  cittadini  e
  imprese (salva diversa indicazione, i riferimenti normativi sono da
  intendersi alle disposizioni del decreto)

I) Denominazione

    Istanza ed invio del prototipo al Banco Nazionale di Prova per la
verifica  di  conformita'  alle  caratteristiche  tecniche   di   cui
all'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 110  del
1975, da parte di chiunque intende immettere sul mercato strumenti ad
aria compressa o gas compresso a canna liscia e a  funzionamento  non
automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici.
    Riferimento normativo:
      articolo 2, terzo comma, secondo e terzo periodo,  della  legge
n. 110 del 1975;
      articolo 3, comma 3.

=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |    [X]    |           [ ]           | [ ]  |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
    L'obbligo di produrre istanza e di inviare il prototipo al  Banco
Nazionale di prova  per  la  verifica  di  conformita'  dello  stesso
prototipo  alle  caratteristiche  che  devono  avere  gli   strumenti
marcatori da impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  nell'attivita'
agonistica,  individuati  dall'articolo  2,  terzo   comma,   secondo
periodo,  della  legge  n.  110  del  1975,  e'  un  obbligo  imposto
dall'articolo 3, commi 1 e 2, del  presente  regolamento  a  chiunque
intende immettere sul mercato tali strumenti.
    Infatti, l'articolo 2, terzo comma, secondo periodo, della  legge
n. 110 del 1975, prevede che «non sono armi  gli  strumenti  ad  aria
compressa o gas compresso  a  canna  liscia  e  a  funzionamento  non
automatico,  destinati  al  lancio  di  capsule  sferiche  marcatrici
biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo  2,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che  erogano
una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purche'  di  calibro
non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27  millimetri».
Il successivo terzo periodo della richiamata norma  dispone  che  «Il
Banco  nazionale  di  prova,  a  spese  dell'interessato,  procede  a
verifica di conformita' dei prototipi dei medesimi strumenti».
    Quindi,  in  attuazione   delle   previsioni   normative   appena
richiamate, l'art. 3, commi  1  e  2,  del  presente  regolamento  ha
imposto  a  chiunque  immette  sul  mercato  strumenti  marcatori  da
impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  in  quella  agonistica   di
inviarne il prototipo e produrre specifica istanza al Banco Nazionale
di Prova - via Mameli, 23 - 25063 Gardone V.T. (BS), alla quale  deve
essere  allegata  una  relazione  tecnica,   corredata   di   disegni
costruttivi e  fotografie  relativi  al  prototipo  dello  «strumento
marcatore». E' in facolta' del Banco Nazionale di prova richiedere la
produzione di ulteriore documentazione ove necessaria.

II) Denominazione

    Richiesta al comune di  rilascio  dell'autorizzazione,  ai  sensi
dell'art. 68 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  per
l'allestimento di un «campo attrezzato».
    Riferimento normativo:
      articolo 6, comma 1.

=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |    [X]    |           [X ]          | [ ]  |
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Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
    L'espressa previsione  della  necessita'  della  licenza  di  cui
all'art. 68 del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza  per
l'utilizzo di ciascun «campo attrezzato» non costituisce  un  obbligo
informativo di nuova  introduzione,  bensi'  piuttosto  un  requisito
richiesto per l'utilizzo degli strumenti marcatori di cui al presente
provvedimento   nonche'   una   conseguente   precisazione   ed    un
completamento, per aspetti di dettaglio, della disciplina attuale  in
materia di pubblici spettacoli e intrattenimenti.
    Infatti, superando incertezze talora  emerse  nella  pratica,  il
decreto precisa la necessita' che  i  «campi  attrezzati»  nei  quali
vengono impiegati gli  strumenti  marcatori  in  questione  siano  da
considerare luoghi di  pubblico  spettacolo  o  intrattenimento,  ove
siano ricavati all'interno di parchi o aree aventi natura  di  luoghi
pubblici o aperti al pubblico, e percio',  da  autorizzare  ai  sensi
dell'articolo 68 del T.U.L.P.S.
    La previsione ha,  quindi,  carattere  del  tutto  ricognitivo  e
corrisponde  ad  un'esigenza  di  certezza  interpretativa,  anche  a
beneficio degli organizzatori e degli utenti dei «campi attrezzati».
    Poiche',  tuttavia,  tale  previsione  fornisce  un  elemento  di
certezza normativa in  ordine  alla  necessita'  della  presentazione
della domanda di licenza di cui all'art. 68 del TULPS per  l'utilizzo
di ciascun «campo  attrezzato»,  pare  opportuno  farne  menzione  in
questa sezione.
    Cio' premesso:
      la domanda va  presentata  al  comune  nel  cui  territorio  e'
situato il campo attrezzato  (la  competenza  comunale  e'  stabilita
dall'art. 19, comma  1,  n.  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616) con la documentazione  comprovante
il  rispetto  delle  condizioni   minime   di   sicurezza   contenute
nell'Allegato A) al medesimo decreto;
      il richiamato art. 68  prevede  che  «per  eventi  fino  ad  un
massimo di duecento partecipanti e che si svolgono entro le ore 24,00
del giorno di inizio, la licenza  e'  sostituita  dalla  segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge  7
agosto 1990, n. 241,  e  successive  modificazioni,  presentata  allo
sportello unico per le attivita' produttive o ufficio analogo»;
      per l'accertamento dei requisiti e  dei  presupposti  richiesti
dalla legge per il rilascio delle  autorizzazioni  necessarie,  resta
fermo quanto previsto a seguito  della  decertificazione  dell'azione
amministrativa (art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183),
secondo cui le amministrazioni pubbliche  e  i  gestori  di  pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio  le  informazioni  oggetto
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nonche' tutti i dati e  i  documenti  che  siano  in  possesso  delle
pubbliche   amministrazioni,    previa    indicazione,    da    parte
dell'interessato, degli elementi indispensabili  per  il  reperimento
delle informazioni o dei  dati  richiesti,  ovvero  ad  accettare  la
dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato»;
      alla richiesta di  rilascio  dell'autorizzazione  necessaria  o
alla  segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  deve   essere
allegato il regolamento adottato dal titolare della licenza,  che  lo
stesso titolare e' tenuto a far rispettare agli avventori;
      la disciplina contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e nel relativo regolamento di esecuzione e' integrata dalle
normative comunali e dalle norme tecniche  in  materia  di  sicurezza
antincendio nei locali di pubblico spettacolo.

III) Denominazione

    Avviso all'Autorita' locale di pubblica sicurezza  dei  promotori
di  manifestazioni  sportive,  con   carattere   educativo,   escluse
qualsiasi finalita' di lucro o di speculazione.
    Riferimento normativo:
      articolo 6, comma 1.

=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [X]         |     []    |            []           | [ ]  |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
    Analogamente alla domanda di licenza di cui  all'art.  68  TULPS,
l'obbligo di preavviso all'autorita' locale di pubblica sicurezza  ai
sensi dell'art. 123 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.,  di
cui all'art. 6, comma 1, del decreto, piu' che un obbligo informativo
di nuova introduzione, costituisce precisazione di un onere che e' da
ritenersi  gia'  sussistente  laddove  l'evento   si   connoti   come
manifestazione sportiva (va ricordato al riguardo che in altri  Paesi
tale natura viene formalmente riconosciuta all'attivita' in questione
e che pure in Italia le associazioni dei  praticanti  l'attivita'  in
questione ne rivendicano la medesima natura di sport).
    Tale avviso, da darsi almeno tre giorni prima di  quello  fissato
per la manifestazione, riguarda i «campi  attrezzati»  nei  quali  si
utilizzano strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia
e a funzionamento non automatico,  destinati  al  lancio  di  capsule
sferiche marcatrici, prive di  sostanze  o  miscele  pericolose,  che
rispettano le prescrizioni contenute  nell'Allegato  A)  al  medesimo
decreto, per i quali l'obbligo di dare avviso e' imposto a coloro che
intendono  promuovere  le  suddette  manifestazioni   sportive,   con
carattere educativo,  escluse  qualsiasi  finalita'  di  lucro  o  di
speculazione.
    All'avviso e' allegato il regolamento adottato dal promotore, che
e' tenuto a farlo rispettare dagli avventori.

IV) Denominazione

    Obbligo di  conservazione  della  licenza  e  della  segnalazione
certificata di inizio  attivita',  ovvero  dell'avviso  all'autorita'
locale di pubblica sicurezza per  le  manifestazioni  sportive  senza
finalita' di lucro, per la gestione del «campo attrezzato» nel  quale
si utilizzano strumenti ad aria compressa o  gas  compresso  a  canna
liscia e a funzionamento  non  automatico,  destinati  al  lancio  di
capsule sferiche marcatrici.
    Riferimento normativo:
      articolo 71 T.U.L.P.S. e articolo 16 T.U.L.P.S.

=====================================================================
|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |     []    |           [X]           | [ ]  |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+

Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
    La licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S.  o  la  Segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA) prodotta ai sensi dell'art. 71
del  T.U.L.P.S.  devono  essere  conservate  a  cura  del   titolare;
analogamente deve essere conservata copia  dell'avviso  all'Autorita'
locale di pubblica sicurezza per l'ipotesi di cui  all'art.  123  del
T.U.L.P.S., per essere esibiti a richiesta agli ufficiali  ed  agenti
di pubblica sicurezza, in caso di accesso ai sensi dell'art.  16  del
T.U.L.P.S..
    Sussiste, quindi, l'obbligo  di  conservazione  della  licenza  o
della SCIA, ovvero dell'avviso dato all'Autorita' locale di  pubblica
sicurezza ai sensi dell'art. 123 del T.U.L.P.S..

V) Denominazione

    Obbligo di rilasciare idonea attestazione da  parte  di  chiunque
immette sul mercato strumenti marcatori da  impiegare  nell'attivita'
amatoriale e quelli da impiegare nell'attivita' agonistica, aventi le
caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3, della legge  n.  110  del
1975,  per  ciascun  esemplare,  dalla  quale  deve   risultare   che
l'esemplare e' conforme al  prototipo  sottoposto  alla  verifica  di
conformita' del Banco  Nazionale  di  prova,  con  l'indicazione  del
numero identificativo attribuito al prototipo.
    Riferimento normativo:
      articolo 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975;
      decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  Parte  IV  -
Sicurezza e qualita', Titolo I - Sicurezza dei prodotti;
      articolo 5, comma 3.

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|    Comunicazione o   |           |    Documentazione da    |      |
|    dichiarazione     |  Domanda  |       conservare        |Altro |
+======================+===========+=========================+======+
|          [ ]         |     []    |           [X]           | [X ] |
+----------------------+-----------+-------------------------+------+

 Cosa cambia per il cittadino e/o impresa
    L'obbligo di rilasciare idonea attestazione per ogni esemplare di
strumento marcatore  da  impiegare  nell'attivita'  amatoriale  e  da
impiegare nell'attivita' agonistica  e'  un  obbligo  informativo  di
nuova introduzione previsto dall'art. 5,  comma  3.  La  disposizione
deriva dalla necessita' di assicurare, nel prevalente  interesse  per
l'ordine e la sicurezza pubblica, che  ciascuno  strumento  marcatore
immesso sul mercato sia conforme alle caratteristiche  del  prototipo
sottoposto a verifica del Banco Nazionale di prova,  in  relazione  a
quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Il
rilascio  dell'attestazione  trova  giustificazione  negli   obblighi
imposti al produttore e al distributore dalle disposizioni  contenute
nella Parte IV - Sicurezza e  qualita',  Titolo  I  -  Sicurezza  dei
prodotti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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