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martedì 5 maggio 2020

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 aprile 2020 Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la revisione e la riparazione dei dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per i fornitori di servizi autorizzati ad effettuare detti interventi. (Decreto n. 321/2020). (20A02411) (GU n.114 del 5-5-2020)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 21 aprile 2020
Requisiti per la manutenzione, l'ispezione, l'esame approfondito,  le
prove funzionali, la revisione e la riparazione  dei  dispositivi  di
salvataggio delle navi mercantili nonche' per i fornitori di  servizi
autorizzati ad effettuare detti interventi.  (Decreto  n.  321/2020).
(20A02411)
(GU n.114 del 5-5-2020)

                       IL COMANDANTE GENERALE
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  recante  «Norme
sul riordino della legislazione in  materia  portuale»  e  successive
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto;
  Vista la regola III/20  della  Convenzione  SOLAS,  ratificata  con
legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi  emendamenti,  che  prevede
l'obbligo di effettuare l'ispezione, la manutenzione e  la  revisione
dei dispositivi di salvataggio, per assicurarne la funzionalita' e la
verifica del mantenimento delle condizioni di sicurezza iniziali;
  Visto il decreto dirigenziale del  Comandante  generale  del  Corpo
delle capitanerie di  porto,  n.  392  del  19  aprile  2010  recante
«Requisiti per  la  manutenzione,  la  revisione  e  riparazione  dei
dispositivi di salvataggio delle navi mercantili nonche' per le ditte
autorizzate ad effettuare detti interventi»;
  Visti gli emendamenti al Capitolo III della Convenzione SOLAS, come
emendata,  introdotti  con  la   Risoluzione   MSC.404(96)   adottata
dall'Organizzazione marittima internazionale (International  maritime
organization - IMO) il 19 maggio  2016,  entrati  in  vigore  dal  1°
gennaio 2020;
  Vista la Risoluzione MSC.402(96) adottata  dall'IMO  il  19  maggio
2016 recante «Requirements  for  maintenance,  thorough  examination,
operational testing, overhaul and  repair  of  lifeboats  and  rescue
boats, launching appliances and release gear», entrata in vigore  dal
1° gennaio 2020;
  Tenuto  conto  che  la  distribuzione  a  livello  mondiale   degli
Organismi riconosciuti autorizzati dall'Amministrazione italiana,  in
accordo al decreto legislativo 14 giugno 2011, n.  104,  e'  ritenuta
adeguata a soddisfare le richieste delle parti interessate  cosi'  da
assicurare  la  prospettata  copertura   globale   dei   servizi   di
manutenzione,  ispezione,  esame  approfondito,   prove   funzionali,
revisione e riparazione dei dispositivi di salvataggio  installati  a
bordo delle navi nazionali;
  Considerato   che   gli    Organismi    riconosciuti    autorizzati
dall'Amministrazione italiana gia' applicano  procedure  condivise  -
introdotte   a   livello   IACS   (International    association    of
classification societies) -  e  contenute,  oggi,  all'interno  dello
standard IACS UR Z 17;
  Considerati   infine   i   contributi   forniti   dagli   Organismi
riconosciuti   dall'Amministrazione   italiana   nell'ambito    della
discussione  preliminare  allo  sviluppo  ed  al  consolidamento  del
presente decreto dirigenziale;

                              Decreta:

                               Art. 1

                        Campo di applicazione

  Il  presente  decreto  disciplina  la  manutenzione,   l'ispezione,
l'esame  approfondito,  le  prove  funzionali,  la  revisione  e   la
riparazione dei dispositivi di salvataggio, installati a bordo  delle
navi nazionali.
                               Art. 2

                                Scopo

  1. Il presente decreto definisce la disciplina intesa ad assicurare
la conformita' delle attivita' previste  dalla  regola  III/20  della
Convenzione SOLAS come emendata, ai requisiti stabiliti dall'IMO.
  2. Per gli scopi di cui al  precedente  comma  1  la  manutenzione,
l'ispezione, l'esame approfondito, le prove funzionali, la  revisione
e la riparazione dei dispositivi di salvataggio  installati  a  bordo
delle navi elencate all'interno del precedente art. 1, e'  effettuata
in accordo alla Risoluzione MSC.402(96).
  3. Le attivita' quinquennali di cui al paragrafo  6.3  dell'annesso
alla Risoluzione IMO MSC.402(96) sono effettuate alla presenza di  un
funzionario dell'Organismo riconosciuto,  incaricato  dell'esecuzione
delle visite di sicurezza della nave.
                               Art. 3

                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, salvo ove diversamente indicato, i
termini utilizzati hanno il seguente significato:
    a)  Amministrazione:  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti - Comando generale del Corpo delle Capitanerie di  porto  -
Reparto VI Sicurezza della navigazione e marittima;
    b) Autorita' marittima: gli uffici marittimi in conformita'  alle
attribuzioni  loro  conferite   dall'art.   17   del   Codice   della
navigazione, retti da Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto;
    c) Compagnia: l'armatore della nave o qualsiasi altra  entita'  o
persona,  che  abbiano  assunto  dall'armatore   la   responsabilita'
dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale  responsabilita',
si siano  dichiarati  d'accordo  a  rilevare  tutti  gli  obblighi  e
responsabilita' imposte dal Codice ISM;
    d) Costruttore: il costruttore dei dispositivi di salvataggio;
    e) Dispositivo di salvataggio: l'imbarcazione di salvataggio ed i
relativi sistemi di messa a  mare,  ivi  compresi  i  dispositivi  di
sgancio, il battello di emergenza (rescue boat) nonche'  il  battello
di emergenza veloce (fast rescue boat) ed i relativi sistemi di messa
a mare e di sgancio (ivi inclusi i sistemi  primari  e  secondari  di
messa a mare delle imbarcazioni a caduta libera),  i  dispositivi  di
ammaino  e  di  sgancio  della   zattera   autogonfiabile   di   tipo
ammainabile;
    f)   Documento   di   approvazione:    attestazione    rilasciata
dall'Organismo riconosciuto, ai sensi  dell'art.  4,  in  conformita'
allo standard procedurale IACS UR Z17;
    g) Fornitore di servizio:
      ditta  autorizzata  in  accordo  al  successivo  art.   4,   ad
effettuare   le   attivita'   di   manutenzione,   ispezione,   esame
approfondito,  prove  funzionali,   revisione   e   riparazione   dei
dispositivi di salvataggio;
      il costruttore del dispositivo di salvataggio,  autorizzato  in
accordo al successivo art. 4, quando svolge le attivita'  di  cui  al
presente decreto; ovvero
      la compagnia, autorizzata in  accordo  al  successivo  art.  4,
quando svolge le attivita' di cui al presente decreto  ad  esclusione
delle attivita' di cui al paragrafo 6.3 dell'annesso alla Risoluzione
IMO MSC.402(96);
    h) Marca e tipo del dispositivo di salvataggio: denominazione del
produttore dell'equipaggiamento affiancato al modello di  riferimento
o ad una specifica serie nei casi in cui non vi sia differenza  nelle
attivita'  di  manutenzione,  ispezione,  esame  approfondito,  prove
funzionali, revisione e riparazione del dispositivo di salvataggio;
    i)    Organismo    riconosciuto:    un     organismo     delegato
dall'Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo  n.  104/2011,
per l'esecuzione delle verifiche prodromiche al rilascio o  convalida
o rinnovo della certificazione di sicurezza della nave in esame.
                               Art. 4

              Autorizzazione del fornitore di servizio

  1. La manutenzione, l'ispezione,  l'esame  approfondito,  le  prove
funzionali,  la  revisione  e  la  riparazione  sui  dispositivi   di
salvataggio - previste dai paragrafi 4.2 e 4.3 della Risoluzione  IMO
MSC.402(96) - sono effettuati da un fornitore di servizio autorizzato
da un Organismo riconosciuto, in  accordo  alle  norme  stabilite  al
successivo comma 2 del presente articolo.
  2. Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire le attivita' di cui al
precedente comma,  il  fornitore  di  servizio  richiede  ed  ottiene
l'approvazione da un Organismo riconosciuto attestante la conformita'
ai requisiti della Risoluzione MSC.402(96) attraverso  l'applicazione
dello standard procedurale IACS UR Z17.
  3. L'autorizzazione consiste nel «documento di approvazione» emesso
da un Organismo  riconosciuto,  in  data  successiva  all'entrata  in
vigore, del presente decreto recante  l'annotazione  che  l'Organismo
agisce in nome e per conto dello Stato di bandiera della nave  e  che
contenga una lista di marchi e tipi di dispositivi di salvataggio per
cui un fornitore di servizio puo' effettuare le attivita' di  cui  al
comma 1 del presente articolo.
  4. L'approvazione ha una validita' di anni tre dalla data  del  suo
rilascio.
                               Art. 5

                    Obblighi informativi da parte
                     dell'Organismo riconosciuto

  1. Gli Organismi riconosciuti, in  occasione  di  ogni  rilascio  o
rinnovo  del  «documento   di   approvazione»,   ne   inviano   copia
all'Amministrazione.
  2.    Gli    Organismi    riconosciuti    comunicano,     altresi',
all'Amministrazione il rifiuto, la limitazione,  la  restrizione,  la
sospensione o il ritiro di un'approvazione rilasciata.
                               Art. 6

           Clausola di salvaguardia per ditte autorizzate
           in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010

  1. Le ditte in possesso di  una  valida  autorizzazione  emessa  in
accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero  di  una  proroga,
continuano ad operare sino alla loro scadenza.
  2. Entro e non oltre un anno dalla vigenza del presente decreto, le
ditte di cui al precedente comma 1, devono essere autorizzate a norma
dell'art. 4 del presente decreto.
                               Art. 7

                Fornitore di servizio non in possesso
     dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente decreto

  1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all'art. 4  del
presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi  in
cui il costruttore  non  sia  piu'  esistente  o  non  possa  fornire
assistenza tecnica, la Compagnia puo' richiedere  all'Amministrazione
che l'intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non
approvato.
  2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzera'
istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di
porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione  e  marittima,  viale
dell'Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica  certificata
(PEC) all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it  dando  evidenza  documentale
dell'impossibilita'  di  intervento  da  parte  di  un  fornitore  di
servizio autorizzato e richiedendo l'autorizzazione ad  avvalersi  di
un fornitore di  servizio  non  approvato,  per  l'esecuzione  di  un
intervento tecnico a bordo. La domanda dovra' contenere marca e  tipo
del dispositivo di salvataggio in esame e la  natura  dell'intervento
da effettuarsi (es. esame annuale e  prova  funzionale  oppure  esame
quinquennale e prova funzionale ecc.).
  3. L'Amministrazione,  d'intesa  con  l'Organismo  riconosciuto,  a
seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di
precedenti autorizzazioni e/o di  dimostrata  e  duratura  esperienza
nella manutenzione ed ispezione della  tipologia  di  dispositivo  in
esame,  rilascera'   una   specifica   autorizzazione   ad   eseguire
l'intervento tecnico a bordo. Il relativo rapporto dovra'  recare  il
timbro dell'Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome  ed
alla firma del funzionario che ha seguito l'intervento.
                               Art. 8

              Monitoraggio degli Organismi riconosciuti
        ai fini dell'autorizzazione del fornitore di servizio

  1.  Il  monitoraggio  sull'attivita'  autorizzativa  dell'Organismo
riconosciuto e'  eseguito,  da  personale  dell'Amministrazione,  con
periodicita' non superiore a quattro anni.
  2.  Ai  fini  del  monitoraggio  di  cui   al   precedente   comma,
l'Amministrazione ha facolta' di disporre  una  verifica  occasionale
presso una o piu' sedi del fornitore di servizio  e/o  dell'Organismo
riconosciuto ovvero partecipare, in accompagnamento,  alle  attivita'
di cui all'art. 4 del presente decreto.
                               Art. 9

                          Entrata in vigore
                      e disposizioni abrogative

  1. Il presente decreto, unitamente al suo allegato, entra in vigore
il giorno, il mese e l'anno della sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
  2. Il decreto dirigenziale del Comandante generale del Corpo  delle
Capitanerie di porto, n. 392 del 19 aprile 2010 e' abrogato.
    Roma, 21 aprile 2020

                                    Il Comandante generale: Pettorino

  Articolo 6, comma 1 del decreto dirigenziale n. 321/2020.
  - Lista delle ditte in possesso di una valida autorizzazione emessa
in accordo al decreto dirigenziale n. 392/2010 ovvero di  una  valida
proroga della medesima.

              Parte di provvedimento in formato grafico

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