MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 28 maggio 2020
Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada. (20A03104)
(GU n.148 del 12-6-2020)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno
Visto l'art. 9, comma 6-bis del nuovo codice della strada, di cui
al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e'
previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni
ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la
scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del
codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una
scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
Visto il disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni
ciclistiche su strada, approvato con decreto interdirigenziale, 27
novembre 2002;
Visto il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti del 30 aprile 2019 recante «Modifiche al disciplinare per
le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2020, lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge n. 19 del 2020 con il quale e' stato
previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti
dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del
territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso,
possono essere adottate una o piu' misure, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni,
reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio
2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del
2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del
27 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020;
Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri e' stata disposta, a decorrere dal 10 marzo e fino alla
cessazione dell'emergenza sanitaria, su tutto il territorio
nazionale, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive
di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati;
Considerato che nei richiamati decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri e' stata disposta, a decorrere dal 10 marzo, su tutto il
territorio nazionale, la sospensione di ogni forma di attivita'
formativa svolta da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati;
Considerato che la situazione di sospensione delle manifestazioni
ha impedito lo svolgimento di tutte le gare della stagione ciclistica
2020 dal 10 marzo alla data odierna;
Considerato che, dalla predetta data del 10 marzo 2020 in ragione
delle misure adottate per contenerne la diffusione, non e' stato
possibile svolgere nessuna attivita' formativa, propedeutica
all'adozione delle disposizioni del disciplinare per le scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte dal
decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019;
Considerato che la Federazione ciclistica italiana ha rappresentato
che nessuna attivita' formativa ovvero organizzativa delle
manifestazioni ciclistiche in programma e' stata svolta prima del 10
marzo in ragione della dichiarazione d'emergenza sanitaria adottata
gia' in data 31 gennaio 2020;
Considerato che le modifiche del disciplinare per le scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il
decreto interdirigenziale del 30 aprile 2019, che sono pienamente in
vigore dal 1° gennaio 2020, hanno previsto, tra le altre cose,
l'obbligo di adozione, da parte degli organizzatori, di importanti
misure che determinano nuovi oneri sia in termini di personale, di
formazione degli ASA e di strutture di protezione, che, per
l'emergenza citata, di fatto, non hanno mai trovato pratica
applicazione;
Considerato che, in ragione dell'emergenza in atto, la Federazione
ciclistica italiana, per evitare i disagi organizzativi conseguenti
alla mancata predisposizione delle predette attivita' formative e
propedeutiche, ha rappresentato la necessita' di consentire lo
svolgimento piu' agevole delle competizioni che si potranno
effettuare nei prossimi mesi, dopo il termine dell'emergenza, senza
adottare le nuove misure imposte dalla richiamata modifica del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su
strada introdotte dal provvedimento approvato con il decreto
interdirigenziale del 30 aprile 2019;
Considerato che la stessa Federazione, per i motivi indicati, ha
chiesto, percio' di sospendere, per la stagione ciclistica 2020 e,
fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione di alcune disposizioni del
disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche,
approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 che sono state
oggetto di modifica con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero
dell'interno del 30 aprile 2019 che hanno riflessi organizzativi di
maggior peso per gli organizzatori, facendo salve, invece, le
disposizioni di semplificazione delle procedure amministrative
approvate per agevolare l'attivita' delle scorte tecniche a gare
ciclistiche;
Considerato che, in ragione dell'evolversi della situazione
epidemiologica, la Federazione ciclistica italiana ha ipotizzato che
solo poche gare di fine stagione 2020 potranno effettuarsi,
subordinatamente al miglioramento della situazione emergenziale in
atto;
Ritenuto, che, anche dopo il termine dell'emergenza, per il
limitato tempo disponibile, non ci saranno i tempi tecnici necessari
per svolgere le predette attivita' formative ed adottare le
conseguenti misure organizzative, per le quali e' opportuno prevedere
misure di semplificazione con riduzione degli adempimenti a carico
degli organizzatori;
Ritenuto, per quanto precede, di dover sospendere l'applicazione
delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle
competizioni ciclistiche su strada, approvato con decreto
interdirigenziale del 27 novembre 2002, che sono state introdotte dal
provvedimento di modifica, approvato con il decreto interdirigenziale
del 30 aprile 2019 che richiedono, per la loro completa attuazione,
specifiche attivita' formative e la predisposizione di misure
organizzative conseguenti che non e' stato possibile svolgere nel
2020 a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza;
Determina:
1. Fino al 31 dicembre 2020 e' sospesa l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 7, comma 2-bis, all'art. 7-bis, commi
2-bis e 4-bis e all'art. 7-ter del disciplinare per le scorte
tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con il
decreto interdirigenziale del 27 novembre 2002.
2. Dall'attuazione della presente determinazione non derivano nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 maggio 2020
Il Capo del Dipartimento
per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali e il personale
De Matteo
Il Capo della Polizia
Direttore generale
della pubblica sicurezza
Gabrielli
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