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lunedì 3 agosto 2020

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 1 agosto 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245) (GU n.193 del 3-8-2020)



MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 agosto 2020
Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04245)
(GU n.193 del 3-8-2020)


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32;
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute;
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2;
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 11 giugno 2020, n. 147;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 giugno 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 2 luglio 2020, n. 165;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 luglio 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 luglio 2020, n. 172;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
luglio  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 14 luglio 2020, n. 176;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 16 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 luglio 2020, n. 187;
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata  il  31  gennaio  2020»  e,  in
particolare, l'articolo 1, commi 1 e 5;
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 luglio 2020, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2020, n. 191;
  Vista le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020  e
del 29 luglio 2020, con le quali e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili;
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020 con la  quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
  Viste le  valutazioni  del  Comitato  tecnico  scientifico  di  cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020 n.  630  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, e successive modificazioni;
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del
richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  di  disporre  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale;
  Sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E M A N A
                       la seguente ordinanza:

                               Art. 1

 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico,
inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui
non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della
distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di
sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non
compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti
che interagiscono con i predetti.
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui
all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza  3  febbraio
2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.
                               Art. 2

                         Disposizioni finali

  1. Alle disposizioni di cui  alla  presente  ordinanza  si  applica
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
  2. La presente ordinanza produce effetti  dalla  data  di  adozione
della  stessa  sino  all'adozione  di  un  successivo   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre
il 15 agosto 2020.
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 1° agosto 2020

                                                Il Ministro: Speranza

                               _______

Avvertenza:
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della  fase  di
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

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