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venerdì 9 ottobre 2020

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 1 luglio 2020 Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali del Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (20A05374) (GU n.249 del 8-10-2020)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 luglio 2020 

Individuazione dei soggetti titolari di  incarichi  dirigenziali  del

Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i dati

di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33.

(20A05374) 

(GU n.249 del 8-10-2020)


 

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 

                           E DELLE FINANZE 

 

  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,   n.   162,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,

di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di

innovazione tecnologica», convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare,  l'art.  1,  comma  7,  il

quale stabilisce  che  con  regolamento  da  adottarsi  entro  il  31

dicembre 2020, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge  23  agosto

1988,  n.  400,  su   proposta   del   Ministro   per   la   pubblica

amministrazione, di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  il

Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,  il

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il

Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei  dati

personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del

decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  che   le   pubbliche

amministrazioni devono pubblicare  con  riferimento  ai  titolari  di

incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti criteri: 

  graduazione degli obblighi di pubblicazione  dei  dati  di  cui  al

comma 1, lettere  b)  ed  e),  dell'art.  14,  comma  1  del  decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in  relazione  al  rilievo  esterno

dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale  e  decisionale

esercitato  correlato  all'esercizio  della  funzione   dirigenziale,

tenuto conto della complessita' della struttura cui  e'  preposto  il

titolare dell'incarico; 

  previsione che i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera  f)  del

decreto legislativo 30 marzo 2013,  n.  33,  possano  essere  oggetto

anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza; 

  individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per  i

titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi  3  e  4

del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  dei  dirigenti

dell'amministrazione  dell'interno,  degli  affari  esteri  e   della

cooperazione internazionale, delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze

armate e dell'amministrazione penitenziaria  per  i  quali  non  sono

pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo

2013, n. 33, in ragione  del  pregiudizio  alla  sicurezza  nazionale

interna ed esterna e all'ordine  e  sicurezza  pubblica,  nonche'  in

rapporto  ai  compiti  svolti  per  la   tutela   delle   istituzioni

democratiche e di difesa dell'ordine e  della  sicurezza  interna  ed

esterna; 

  Visto l'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.

8,   a    norma    del    quale    l'amministrazione    dell'interno,

l'amministrazione  degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale,  le   Forze   di   polizia,   le   Forze   armate   e

l'amministrazione  penitenziaria,  nelle   more   dell'adozione   del

regolamento  di  cui  al  comma  7  del  medesimo  art.  1,   possono

individuare, con decreto del Ministro competente,  i  dirigenti,  ivi

compresi i titolari di incarichi dirigenziali  di  cui  all'art.  19,

commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  per  i

quali non sono pubblicati i dati  di  cui  all'art.  14  del  decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in  ragione  del  pregiudizio  alla

sicurezza nazionale interna  ed  esterna  e  all'ordine  e  sicurezza

pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la  tutela  delle

istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine  e  della  sicurezza

interna ed esterna; 

  Visto l'art. 14 del decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,

recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di  accesso

civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; 

  Vista la legge 23 aprile 1959, n.  189,  recante  «Ordinamento  del

Corpo della guardia di finanza»; 

  Visto l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo

ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 

  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  68,  recante

«Adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a  norma

dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 

  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante

«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento

degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art.

4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»; 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»; 

  Vista la legge 4 novembre 2011, n. 183, recante «Deleghe al Governo

in materia di  lavori  usuranti,  di  riorganizzazione  di  enti,  di

congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di

servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di

apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il

lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di

controversie di lavoro», e, in particolare, l'art. 19, ai  sensi  del

quale e' riconosciuta la specificita' del ruolo delle  Forze  armate,

delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,

nonche' dello stato giuridico del personale ad essi appartenente,  in

dipendenza della peculiarita' dei compiti,  degli  obblighi  e  delle

limitazioni personali,  previsti  da  leggi  e  regolamenti,  per  le

funzioni  di  tutela  delle  istituzioni  democratiche  e  di  difesa

dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna; 

  Visto l'art. 2, comma 1, lettera  c)  del  decreto  legislativo  19

agosto  2016,  n.  177,   recante   «Disposizioni   in   materia   di

razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del  Corpo

forestale dello Stato, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  lettera  a)

della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche»; 

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  gennaio  1999,

n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della

struttura ordinativa del Corpo della guardia  di  finanza,  ai  sensi

dell'art. 27, commi 3 e 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449»; 

  Considerato che il Corpo della guardia di finanza e' una  Forza  di

polizia a ordinamento militare, con competenza  generale  in  materia

economica  e  finanziaria  sulla  base  delle  peculiari  prerogative

conferite dall'ordinamento giuridico, le cui componenti territoriali,

speciali, aeronavali e addestrative sono preposte sia alla  sicurezza

nazionale interna ed esterna, che alla  tutela  dell'ordine  e  della

sicurezza pubblica. In particolare, in forza di quanto previsto,  tra

l'altro, dalla legge n. 189 del 1959, dal decreto legislativo  n.  68

del 2001 e dal decreto legislativo n. 177 del  2016,  i  reparti  del

Corpo della guardia di finanza sono chiamati a: 

  concorrere alla difesa politico militare delle frontiere e, in caso

di guerra, alle operazioni militari; 

  concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; 

  svolgere funzioni di polizia  giudiziaria  secondo  le  leggi  e  i

regolamenti vigenti e di  polizia  giudiziaria  militare  secondo  le

disposizioni sancite nei codici penali militari; 

  vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza

delle disposizioni di interesse politico-economico; 

  assolvere le funzioni di polizia economica e finanziaria  a  tutela

del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione

europea, con particolare riferimento alla prevenzione, alla ricerca e

alla repressione  delle  violazioni  tributarie  e  finanziarie,  ivi

comprese quelle inerenti alla spesa pubblica,  connesse  a  qualsiasi

interesse economico e finanziario nazionale o dell'Unione europea; 

  svolgere, mediante il dispositivo aeronavale, funzioni di sicurezza

del mare in relazione ai compiti di polizia, tra cui, in particolare,

compiti  di  polizia  economica  e  finanziaria  a  contrasto   degli

illeciti, in base alla legislazione vigente; 

  collaborare,  in  relazione  alle  proprie  competenze  in  materia

economica e finanziaria, con gli organi  costituzionali,  gli  organi

istituzionali, le autorita'  indipendenti  e  gli  enti  di  pubblico

interesse; 

  concorrere ad assicurare il  contributo  nazionale  alle  attivita'

promosse  dalla  comunita'  internazionale  o  derivanti  da  accordi

internazionali, con particolare riguardo alle  attivita'  volte  alla

ricostituzione e al ripristino dell'operativita' dei corpi di polizia

e delle strutture istituzionali locali deputate  al  contrasto  delle

violazioni in materia economica e finanziaria; 

  Considerato che il Comandante generale del Corpo della  guardia  di

finanza presiede a tutte le attivita'  concernenti  l'organizzazione,

il   personale,   l'impiego,   i   servizi   tecnici,   logistici   e

amministrativi, i mezzi e gli  impianti  della  Guardia  di  finanza,

prende accordi con gli Stati maggiori delle Forze armate  per  quanto

e' necessario in relazione all'addestramento militare e  al  concorso

dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di  emergenza,

ha rapporti con il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con

il  Capo  della  Polizia  e  con  tutti  gli  altri  organi  centrali

dell'amministrazione dello Stato per assicurare il coordinamento  con

essi dell'attivita' della Guardia di finanza; 

  Considerato  che,  nelle  more  dell'emanazione   del   regolamento

previsto dall'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30 dicembre 2019,  n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,  n.

8,  da  emanarsi  sentito  il  Garante  della  protezione  dei   dati

personali, non e' possibile procedere, con riferimento  ai  dati  dei

titolari di incarichi dirigenziali, alla graduazione  degli  obblighi

di pubblicazione di cui alle lettere b) ed e) dell'art. 14,  comma  1

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  ne'  alla  valutazione

della   possibilita'   di    prevedere    la    sola    comunicazione

all'amministrazione di appartenenza dei dati di cui alla  lettera  f)

del medesimo art. 14, comma 1; 

  Considerato necessario, alla luce delle funzioni affidate al  Corpo

della  guardia  di  finanza  e  al  relativo   comandante   generale,

finalizzate alla salvaguardia di beni  giuridici  fondamentali  e  di

interessi pubblici di primaria rilevanza,  tutelare  la  riservatezza

delle informazioni concernenti i titolari di  incarichi  dirigenziali

preposti allo svolgimento di  attivita'  operative  e  investigative,

nonche' allo svolgimento di attivita' di controllo e indirizzo  delle

stesse, anche strategico,  e  di  quelle  ad  esse  funzionali  e  di

supporto, ivi comprese le attivita' addestrative, attesa  la  stretta

connessione di queste ultime con lo svolgimento di  tutti  i  compiti

istituzionali della Guardia di finanza; 

  Ritenuto  di  dover  procedere,  nelle  more  dell'emanazione   del

regolamento di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 30  dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio

2020, n. 8, all'individuazione degli incarichi dirigenziali nel Corpo

della guardia di finanza per i quali, in ragione del pregiudizio alla

sicurezza nazionale interna  ed  esterna  e  all'ordine  e  sicurezza

pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la  tutela  delle

istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine  e  della  sicurezza

interna ed esterna, non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del

decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  fermo  restando  che  la

definitiva definizione delle suddette posizioni e' rimessa al  citato

regolamento; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

Individuazione dei soggetti titolari di  incarichi  dirigenziali  nel

  Corpo della guardia di finanza per i quali non  sono  pubblicati  i

  dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n.

  33 

 

  1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 1, comma 7 del

decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ai sensi del comma

7-bis del medesimo art. 1 il  Corpo  della  guardia  di  finanza  non

pubblica i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo  14  marzo

2013, n. 33, in relazione ai titolari di  incarichi  dirigenziali  di

seguito individuati: 

  a) Comandante generale; 

  b) titolari di incarichi dirigenziali in forza al Comando generale,

ad eccezione del  direttore  e  dei  capi  servizio  della  Direzione

approvvigionamenti, al Centro informatico amministrativo nazionale  e

al Quartier generale e strutture da questo dipendenti,  ad  eccezione

di quelli in  forza  al  Quartier  generale  che  svolgono  attivita'

contrattuali; 

  c) titolari di incarichi dirigenziali in forza ai comandi e  organi

di esecuzione del servizio a livello territoriale di cui  all'art.  5

del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999,  n.  34,

ad  eccezione  di  quelli  in  forza  ai  reparti  tecnico  logistico

amministrativi dipendenti dai comandi regionali, istituiti  ai  sensi

dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che

svolgono attivita' contrattuali; 

  d) titolari di incarichi  dirigenziali  in  forza  alla  componente

speciale e aeronavale, ad eccezione di  quelli  in  forza  al  Centro

navale, al  Centro  di  aviazione  e  al  Reparto  tecnico  logistico

amministrativo  dei   reparti   speciali   che   svolgono   attivita'

contrattuali; 

  e) titolari  di  incarichi  dirigenziali  in  forza  ai  reparti  e

istituti  di  cui  all'art.  7  del  decreto  del  Presidente   della

Repubblica 29 gennaio  1999,  n.  34,  ad  eccezione  di  quelli  che

svolgono attivita' contrattuali in forza al Reparto tecnico logistico

amministrativo  dei  reparti  di  istruzione,  istituito   ai   sensi

dell'art. 8 del medesimo decreto del Presidente della  Repubblica,  e

in forza alla banda musicale. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

    Roma, 1° luglio 2020 

 

                                               Il Ministro: Gualtieri 

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