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mercoledì 2 dicembre 2020

N. 252 SENTENZA 21 ottobre - 26 novembre 2020 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope - Perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono - Convalida successiva - Omessa previsione - Violazione della liberta' personale e dell'inviolabilita' del domicilio - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Processo penale - Prove illegittimamente acquisite (nella specie: perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge o comunque non convalidate dall'autorita' giudiziaria) - Inutilizzabilita' degli esiti probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, nonche' la deposizione testimoniale in ordine a tale attivita' - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento, violazione dei diritti inviolabili della persona, della liberta' personale, del principio di riserva di legge, del diritto di difesa e di quello, garantito anche in via convenzionale, al rispetto della vita privata e del domicilio della persona - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 103, comma 3; codice di procedura penale, art. 191. - Costituzione, artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, art. 8. (GU n.49 del 2-12-2020 )

 

N. 252 SENTENZA 21 ottobre - 26 novembre 2020


Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 

 

Processo penale - Operazioni di  polizia  per  la  prevenzione  e  la

  repressione  del  traffico  illecito  di  stupefacenti  e  sostanze

  psicotrope - Perquisizioni personali e domiciliari autorizzate  per

  telefono - Convalida successiva - Omessa  previsione  -  Violazione

  della liberta' personale  e  dell'inviolabilita'  del  domicilio  -

  Illegittimita' costituzionale in parte qua. 

Processo penale - Prove  illegittimamente  acquisite  (nella  specie:

  perquisizioni e ispezioni compiute dalla polizia giudiziaria  fuori

  dei  casi  previsti  dalla  legge  o   comunque   non   convalidate

  dall'autorita'  giudiziaria)  -   Inutilizzabilita'   degli   esiti

  probatori, compreso il sequestro del corpo del reato o  delle  cose

  pertinenti al reato, nonche' la deposizione testimoniale in  ordine

  a tale attivita' - Omessa previsione - Denunciata  irragionevolezza

  e disparita' di trattamento,  violazione  dei  diritti  inviolabili

  della persona, della liberta' personale, del principio  di  riserva

  di legge, del diritto di difesa e di quello, garantito anche in via

  convenzionale, al rispetto della vita privata e del domicilio della

  persona - Manifesta inammissibilita' delle questioni. 

- Decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,

  art. 103, comma 3; codice di procedura penale, art. 191. 

- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97,  secondo  comma,  e  117,

  primo comma; Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo

  e delle liberta' fondamentali, art. 8. 

(GU n.49 del 2-12-2020 )

  

 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

composta dai signori: 

Presidente:Mario Rosario MORELLI; 

Giudici :Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana  SCIARRA,  Daria

  de PRETIS, Nicolo' ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio  BARBERA,

  Giulio  PROSPERETTI,  Giovanni  AMOROSO,  Francesco  VIGANO',  Luca

  ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, 

      

    ha pronunciato la seguente 

 

                              SENTENZA 

 

    nei giudizi di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  191  del

codice di procedura penale e dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990,

n. 309 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli

stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal

Tribunale ordinario di Lecce, in composizione  monocratica,  con  sei

ordinanze del 5 luglio, del 13 settembre, del 14  settembre,  del  1°

ottobre 2018, del 20 settembre 2019 e del 13 dicembre 2018, iscritte,

rispettivamente, dal n. 17 al n. 22 del  registro  ordinanze  2020  e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri  8  e  9,

prima serie speciale, dell'anno 2020. 

    Visti gli atti di intervento del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri; 

    udito nella camera di consiglio del 21 ottobre  2020  il  Giudice

relatore Franco Modugno; 

    deliberato nella camera di consiglio del 21 ottobre 2020. 

 

                          Ritenuto in fatto 

 

    1.- Con sei ordinanze, di tenore  per  larga  parte  analogo,  il

Tribunale  ordinario  di  Lecce,  in  composizione  monocratica,   ha

sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3,  13,  14,  24,  97,  terzo

(recte: secondo) comma,  e  117,  primo  comma,  della  Costituzione,

quest'ultimo  in  relazione  all'art.  8  della  Convenzione  per  la

salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali

(CEDU), firmata  a  Roma  il  4  novembre  1950,  ratificata  e  resa

esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, innanzitutto questioni  di

legittimita' costituzionale dell'art. 191  del  codice  di  procedura

penale, nella parte in cui - secondo  l'interpretazione  predominante

nella giurisprudenza  di  legittimita',  qualificabile  come  diritto

vivente - non prevede che la  sanzione  dell'inutilizzabilita'  delle

prove acquisite in violazione di un divieto di legge  riguardi  anche

gli esiti probatori - compreso il sequestro del  corpo  del  reato  o

delle cose pertinenti al  reato  -  degli  atti  di  perquisizione  e

ispezione domiciliare e personale compiuti dalla polizia  giudiziaria

fuori dai casi tassativamente previsti dalla legge,  ovvero  (secondo

le sole ordinanze iscritte ai numeri 17, 18, 20, 21  e  22  del  r.o.

2020) non convalidati,  comunque  sia,  dal  pubblico  ministero  con

provvedimento motivato. 

    In  alcune  delle  ordinanze,  il  rimettente  lamenta  in   modo

specifico che l'inutilizzabilita' non colpisca anche le perquisizioni

e le ispezioni  operate  dalla  polizia  giudiziaria  sulla  base  di

elementi non utilizzabili, quali le fonti confidenziali (r.o.  n.  19

del 2020), o in assenza della flagranza di  reato  (r.o.  n.  20  del

2020); ovvero autorizzate verbalmente dal  pubblico  ministero  senza

che ne risultino le ragioni (r.o. n. 20 del 2020); ovvero  effettuate

ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico

delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di

tossicodipendenza) (inde: «t.u. stupefacenti»), senza aver chiesto  -

come ivi prescritto - l'autorizzazione del pubblico ministero e senza

che consti l'impossibilita' di farlo (r.o. n. 21 del  2020);  ovvero,

ancora, che l'inutilizzabilita' non  riguardi  anche  la  deposizione

testimoniale  sulle  attivita'  prese  in  considerazione  (ordinanze

iscritte ai numeri 17, 18 e 19 del r.o. 2020). 

    La sola ordinanza n.  22  del  r.o.  2020  solleva,  inoltre,  in

riferimento  agli  artt.  13,  14  e  117,  primo  comma,   Cost.   -

quest'ultimo  in  relazione  all'art.  8   CEDU   -,   questioni   di

legittimita' costituzionale dell'art. 103 t.u.  stupefacenti,  «nella

parte in cui prevede che il  [pubblico  ministero]  possa  consentire

l'esecuzione di perquisizioni in forza di autorizzazione orale  senza

necessita' di una successiva documentazione formale delle ragioni per

cui l'ha rilasciata». 

    1.1.- Secondo quanto emerge dalle  ordinanze  di  rimessione,  il

giudice a quo e' investito, in sede dibattimentale, di  processi  per

reati in materia di stupefacenti (ordinanze iscritte  ai  numeri  17,

18, 21 e 22 del r.o. 2020), ovvero per  reati  contro  il  patrimonio

(ordinanze iscritte ai numeri 19 e 20 del r.o. 2020). 

    In ciascuno dei casi, la prova esclusiva o principale  dei  fatti

e' costituita dal sequestro del corpo del reato  -  secondo  i  casi,

sostanze stupefacenti, piante di cannabis, ovvero beni di provenienza

furtiva - rinvenuti presso l'abitazione degli imputati a  seguito  di

perquisizioni  eseguite  dalla  polizia  giudiziaria.  Dai   relativi

verbali, si desume che le perquisizioni erano state effettuate  sulla

base di notizie fornite da fonti confidenziali (ordinanze iscritte ai

numeri 17, 19, 21 e 22 del r.o. 2020), o acquisite  tramite  una  non

meglio specificata «attivita'  infoinvestigativa»  (r.o.  n.  18  del

2020), ovvero ancora sulla base di  una  segnalazione  della  persona

offesa, in assenza di una situazione di flagranza di reato  (r.o.  n.

20 del 2020). 

    Ad avviso del rimettente, tali perquisizioni dovrebbero ritenersi

abusive, in quanto compiute fuori dai  casi  tassativamente  indicati

dalla legge. 

    Riproponendo le considerazioni  gia'  svolte  in  due  precedenti

ordinanze di rimessione, il giudice salentino rileva  che  l'art.  13

Cost. (richiamato, quanto a garanzie e forme ivi previste,  dall'art.

14  Cost.  con  riguardo  a  ispezioni,  perquisizioni  e   sequestri

domiciliari) prevede che ogni forma  di  limitazione  della  liberta'

personale  -  compresa  quella  insita  nelle   ispezioni   e   nelle

perquisizioni personali  -  possa  essere  disposta  solo  con  «atto

motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e  modi  previsti

dalla legge». A tale principio puo'  derogarsi  unicamente  «in  casi

eccezionali di necessita' ed urgenza, indicati  tassativamente  dalla

legge», nei quali l'autorita' di  pubblica  sicurezza  puo'  adottare

«provvedimenti   provvisori»   soggetti   a   convalida   da    parte

dell'autorita' giudiziaria, in difetto della quale essi «si intendono

revocati e restano privi di ogni effetto». 

    L'ipotesi principale che, in base alla legge ordinaria, legittima

l'intervento eccezionale delle  forze  di  polizia  e'  quella  della

flagranza di reato (artt. 352 e 354 cod. proc. pen.). Norme  speciali

hanno, peraltro, ampliato i casi nei  quali  la  polizia  giudiziaria

puo' procedere a ispezioni e  perquisizioni.  Una  delle  fattispecie

piu' ricorrenti nella pratica - e rilevante in una parte dei  giudizi

a quibus - e' quella contemplata dall'art. 103 t.u.  stupefacenti,  i

cui commi 2 e 3 abilitano la polizia giudiziaria a  procedere  -  nel

corso di operazioni finalizzate alla prevenzione e  alla  repressione

del  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  -

rispettivamente, all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli  e

degli effetti personali, e a perquisizioni, allorche' vi sia «fondato

motivo» di ritenere che possano  essere  rinvenute  tali  sostanze  e

ricorrano, altresi' - nel  caso  delle  perquisizioni  -  «motivi  di

particolare necessita' ed urgenza che non  consentano  di  richiedere

l'autorizzazione  telefonica  del   magistrato   competente».   Delle

operazioni deve  essere  data  notizia,  entro  quarantotto  ore,  al

procuratore della Repubblica, il quale le convalida nelle quarantotto

ore successive, sempre che ne sussistano i presupposti. 

    A  parere  del  giudice  a   quo,   una   interpretazione   delle

disposizioni ora richiamate  rispettosa  del  dettato  costituzionale

imporrebbe di ritenere che il presupposto che legittima  l'intervento

della polizia giudiziaria, anche fuori  dai  casi  di  flagranza  nel

reato, debba possedere un  «requisito  minimo  di  comprovabilita'  e

verificabilita'». Diversamente opinando,  infatti,  si  attribuirebbe

alla polizia giudiziaria il potere di ledere «ad libitum» la liberta'

personale e domiciliare  dell'individuo,  vanificando  il  senso  del

controllo dell'autorita' giudiziaria sul suo operato. 

    Di  conseguenza,  il  fondato  sospetto   di   detenzione   dello

stupefacente non potrebbe essere basato  su  informazioni  anonime  o

confidenziali, le quali non  sono  in  alcun  modo  verificabili  dal

giudice e  delle  quali  e'  proprio  per  questo  prevista,  in  via

generale, l'inutilizzabilita' (artt. 195, comma 7, 203,  comma  1,  e

240 cod. proc. pen.). 

    Cio' renderebbe illegittime le perquisizioni domiciliari  di  cui

si discute nei giudizi a quibus. All'atto  della  perquisizione,  non

emergeva una situazione di flagranza del reato, ma nemmeno sussisteva

- quanto alle perquisizioni  operate  ai  sensi  dell'art.  103  t.u.

stupefacenti - un «fondato motivo» per ritenere che potessero  essere

rinvenute sostanze stupefacenti: di la', infatti, dal  riferimento  a

inutilizzabili fonti confidenziali, o a  una  imprecisata  «attivita'

infoinvestigativa», i verbali di  perquisizione  non  indicano  quali

elementi potessero far presumere la presenza di droga nell'abitazione

dell'imputato. 

    Le perquisizioni erano destinate, d'altro canto, a rimanere prive

di ogni effetto - secondo il giudice a quo - in ragione  dell'assenza

di un valido provvedimento, antecedente o successivo,  dell'autorita'

giudiziaria. In un caso, infatti, la perquisizione non era stata  ne'

autorizzata  preventivamente,  ne'  convalidata  successivamente  dal

pubblico ministero (r.o. n. 18 del 2020); in altri  casi,  era  stata

bensi'  convalidata,  ma  con  provvedimento  totalmente   privo   di

motivazione (ordinanze iscritte ai numeri 17, 19 e 21 del r.o. 2020);

in un altro caso ancora,  era  stata  autorizzata  oralmente  e  indi

convalidata, ma sempre senza motivazione (ordinanza r.o.  n.  20  del

2020);  in  un  ultimo  caso,  infine,  era  stata  solo  autorizzata

oralmente, di nuovo pero' senza che ne constassero le  ragioni  (r.o.

n. 22 del 2020). 

    Con particolare  riguardo  ai  casi  di  avvenuta  convalida,  il

rimettente rileva come, pur in assenza di una esplicita previsione in

tal  senso  nell'art.  13  Cost.,  sia  giocoforza  ritenere  che  la

convalida debba essere effettuata  mediante  provvedimento  motivato,

rimanendo altrimenti frustrata la  ratio  della  garanzia  apprestata

dalla  norma  costituzionale.  Non  avrebbe  senso,  d'altronde,  che

quest'ultima   richieda   l'«atto   motivato»   quando    l'autorita'

giudiziaria, titolare in via ordinaria  del  potere,  incida  di  sua

iniziativa sulla liberta' personale, e non pure nell'ipotesi  -  piu'

delicata - in cui sia chiamata a verificare se la polizia giudiziaria

abbia agito fuori dai casi eccezionali nei quali la legge le consente

di intervenire. 

    Di conseguenza, nei  casi  oggetto  dei  giudizi  principali,  il

provvedimento del pubblico ministero, proprio perche' immotivato, non

eviterebbe la perdita di efficacia degli atti di  polizia,  stabilita

dall'art.  13  Cost.  nell'ipotesi  di  mancata  convalida  da  parte

dell'autorita' giudiziaria nel termine stabilito. 

    1.2.- Cio' posto, il giudice rimettente assume che, al lume della

previsione dello stesso art.  13  Cost.,  gli  atti  di  ispezione  e

perquisizione eseguiti abusivamente dalla polizia giudiziaria, o  non

convalidati dall'autorita' giudiziaria con atto motivato,  dovrebbero

rimanere  privi  di  effetto  anche  sul  piano  probatorio.  L'unica

efficacia perdurante nel tempo  di  tali  atti  e',  infatti,  quella

relativa alla loro «capacita' probatoria»: di modo che la perdita  di

efficacia non potrebbe  che  equivalere,  per  essi,  a  quella  che,

nell'art. 191 cod. proc. pen., e' qualificata come  inutilizzabilita'

delle prove assunte in violazione di un divieto di legge. 

    Tale esito interpretativo  risulterebbe,  tuttavia,  contraddetto

dall'indirizzo  della   giurisprudenza   di   legittimita'   divenuto

«assolutamente dominante» a partire dalla  sentenza  della  Corte  di

cassazione, sezioni unite penali, 27 marzo-6 maggio 1996, n. 5021. Le

sezioni  unite  hanno  ritenuto,   infatti,   valido   il   sequestro

conseguente a una perquisizione eseguita fuori dai casi  e  dai  modi

previsti dalla legge, allorche' abbia ad oggetto il corpo del reato o

cose pertinenti al reato,  posto  che,  in  tal  caso,  il  sequestro

costituisce un atto dovuto ai sensi  dell'art.  253,  comma  1,  cod.

proc. pen., che non potrebbe essere omesso dalla polizia  giudiziaria

solo a causa dell'abuso compiuto.  Correlativamente,  gli  agenti  di

polizia giudiziaria potrebbero anche testimoniare sugli  esiti  della

perquisizione. 

    1.3.- Il giudice a quo dubita,  tuttavia,  che  l'art.  191  cod.

proc. pen.,  nella  lettura  offertane  dal  diritto  vivente,  possa

ritenersi compatibile con il dettato costituzionale. 

    L'interpretazione censurata si porrebbe,  infatti,  in  contrasto

con gli artt.  13  e  14  Cost.,  negando  concreta  attuazione  alla

previsione della perdita di efficacia  delle  perquisizioni  e  delle

ispezioni, nonche' dei sequestri ad esse conseguenti, ove eseguiti in

violazione dei divieti. La disciplina stabilita  dall'art.  191  cod.

proc. pen. mirerebbe, in effetti, ad offrire una efficace  tutela  ai

diritti  costituzionalmente  garantiti,   disincentivando   le   loro

violazioni finalizzate all'acquisizione  della  prova  col  prevedere

l'inutilizzabilita'   dei   relativi   risultati.   Ammettendo    una

"sanatoria" ex post di  tali  violazioni,  legata  agli  esiti  della

perquisizione o dell'ispezione, si verrebbe, per converso,  a  negare

la tutela  del  cittadino  in  confronto  agli  abusi  della  polizia

giudiziaria. 

    L'interpretazione denunciata violerebbe  anche  l'art.  3  Cost.,

escludendo l'inutilizzabilita' in casi del tutto  omologhi  ad  altri

per i quali la legge espressamente la prevede, o  la  giurisprudenza,

comunque  sia,  la  riconosce:  quali,  ad  esempio,   quelli   delle

intercettazioni  e  delle  acquisizioni  di  tabulati  del   traffico

telefonico  eseguite  dalla  polizia  giudiziaria   in   assenza   di

provvedimento  motivato  dell'autorita'  giudiziaria.  Essa   darebbe

luogo, altresi', al  paradosso  di  un  sistema  giuridico  che  vede

inefficaci ab origine le leggi incostituzionali, ma  «efficacissimi»,

anche sotto il profilo probatorio, gli atti  di  polizia  giudiziaria

compiuti in violazione dei diritti costituzionali del cittadino. 

    La soluzione  ermeneutica  censurata  lederebbe  anche  l'art.  2

Cost., facendo si' che vengano a mancare effettive garanzie contro le

illecite compromissioni dei diritti inviolabili dell'uomo; come  pure

l'art. 97, secondo  comma,  Cost.,  che  sottopone  in  via  generale

l'azione dei pubblici poteri  al  principio  di  legalita',  rendendo

prevalente l'azione illegale degli organi statali,  finalizzata  alla

repressione  dei  reati,  rispetto  ai  diritti  costituzionali   dei

consociati: con ulteriore violazione dell'art. 3 Cost., posto che  in

un ordinamento che prevede come centrali i diritti inviolabili  della

persona questi dovrebbero porsi quantomeno  sullo  stesso  piano  dei

diritti della collettivita' e dello Stato. 

    Un  conclusivo  profilo  di  violazione  dell'art.  3  Cost.   e'

ravvisato  nel  fatto  che  l'interpretazione  censurata   si   trova

irrazionalmente   a    convivere    con    quella    che    riconosce

l'inutilizzabilita' di prove vietate dalla  legge  solo  perche'  non

verificabili (come nel caso  degli  scritti  anonimi  e  delle  fonti

confidenziali).   Al   riguardo,    basterebbe    considerare    come

l'«insondabilita'»  degli  elementi  che  hanno  spinto  la   polizia

giudiziaria a eseguire la perquisizione non consenta di escludere  la

possibilita' che siano stati proprio i  terzi  latori  della  notizia

confidenziale o anonima - se non, addirittura, come  talora  pure  e'

avvenuto, le stesse forze di polizia - a  introdurre  nell'abitazione

dell'imputato la  res  illicita,  con  conseguente  violazione  anche

dell'art. 24 Cost., per compromissione del diritto di difesa. 

    La lettura della norma denunciata offerta dal diritto vivente  si

porrebbe in contrasto, infine, con  l'art.  8  CEDU  e,  quindi,  con

l'art. 117, primo comma, Cost., risolvendosi nella  mancata  adozione

di efficaci disincentivi  agli  abusi  delle  forze  di  polizia  che

implichino indebite interferenze nella vita privata della  persona  o

nel suo domicilio: abusi contro i quali - secondo  la  giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo - il diritto interno  deve,

per converso, offrire garanzie adeguate e sufficienti. 

    La dedotta illegittimita' costituzionale avrebbe, come necessaria

conseguenza, anche il divieto di  testimonianza  degli  operatori  di

polizia  giudiziaria  in  ordine  al  risultato  delle  attivita'  di

ispezione, perquisizione e sequestro indebitamente eseguite:  divieto

che discenderebbe logicamente dalla perdita di ogni efficacia di tali

attivita'. 

    1.4.- Con la sola ordinanza iscritta al r.o. n. 22  del  2020  il

rimettente  dubita,  altresi',  della   legittimita'   costituzionale

dell'art. 103 t.u. stupefacenti, «nella parte in cui prevede  che  il

[pubblico ministero] possa consentire l'esecuzione  di  perquisizioni

in forza di autorizzazione orale senza necessita' di  una  successiva

documentazione formale delle ragioni per cui l'ha rilasciata». 

    Nel caso di specie - secondo quanto si  legge  nell'ordinanza  di

rimessione - la  polizia  giudiziaria,  sulla  base  di  informazioni

confidenziali, aveva effettuato una perquisizione presso l'abitazione

dell'imputato, che aveva portato al  rinvenimento  e  al  conseguente

sequestro di piante di cannabis. 

    La perquisizione era stata autorizzata dal pubblico ministero per

telefono. Poiche' l'art. 103 t.u. stupefacenti in  tal  caso  non  lo

prevede, il pubblico ministero non aveva emesso  alcun  provvedimento

di convalida della perquisizione, limitandosi a convalidare  solo  il

conseguente sequestro. 

    Sulla scorta delle  considerazioni  gia'  svolte,  il  rimettente

reputa che la norma censurata violi, in parte qua, gli artt. 13, 14 e

117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art.  8  CEDU,

non consentendo una  simile  autorizzazione  un  controllo  effettivo

sulla sussistenza delle condizioni che legittimano la perquisizione. 

    2.- Nei giudizi relativi alle ordinanze iscritte  ai  numeri  18,

19, 20, 21 e 22 del r.o.  2020,  e'  intervenuto  il  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che  le  questioni  siano  dichiarate

inammissibili o infondate. 

    2.1.- Con riguardo alle prime quattro ordinanze di rimessione ora

indicate, la difesa dell'interveniente  eccepisce  l'inammissibilita'

delle questioni per carente descrizione della  fattispecie  concreta,

essendosi il rimettente limitato a un sintetico riepilogo dei  fatti,

senza specificare il titolo di reato per cui si procede; in tutte  le

ordinanze, inoltre, il giudice a quo non avrebbe specificato in  modo

chiaro  e  univoco  da  quale  vizio,  fra  i   plurimi   ipotizzati,

deriverebbe l'illegittimita' della perquisizione, impedendo cosi'  di

verificare se ci si trovi a fronte di ipotesi di inutilizzabilita', o

a vizi di natura diversa. 

    In ogni caso,  i  vizi  indicati  dal  rimettente  non  sarebbero

riconducibili al disposto dell'art.  191  cod.  proc.  pen.,  che  ha

riguardo  alle  sole  «prove  acquisite  in  violazione  dei  divieti

stabiliti dalla legge», e non  anche  alle  prove  assunte  senza  il

completo rispetto delle norme che le disciplinano. Si tratterebbe, in

sostanza,  di  semplici  vizi  di  motivazione,  i  quali  potrebbero

determinare solo la  nullita'  dell'atto,  perdendo,  in  ogni  caso,

rilievo una volta che questo  sia  stato  convalidato  dall'autorita'

giudiziaria. 

    Lo  stesso  vizio  di  motivazione,  legato  al  fatto   che   la

perquisizione sia basata su informazioni confidenziali,  risulterebbe

insussistente, giacche' - come piu' volte affermato  dalla  Corte  di

cassazione  -  l'art.  203  cod.   proc.   pen.   non   precluderebbe

l'utilizzazione delle fonti confidenziali come  spunto  investigativo

per attivare strumenti di  ricerca  della  prova,  e  in  particolare

perquisizioni volte al reperimento di sostanze stupefacenti. 

    2.2.- Con particolare riguardo all'ordinanza iscritta al r.o.  n.

21 del 2020 - emessa nell'ambito di un processo nel quale il  giudice

a  quo   e'   chiamato   a   convalidare   l'arresto   dell'imputato,

preliminarmente  alla  celebrazione  del  giudizio   direttissimo   -

l'Avvocatura generale dello Stato assume,  ancora,  che  il  problema

dell'utilizzabilita' o meno del sequestro del corpo del reato (droga)

resterebbe del tutto irrilevante, non dovendo il giudice stabilire se

l'imputato sia colpevole, ma solo se, in base  a  quanto  riferitogli

dalla polizia giudiziaria, vi  fosse  una  situazione  di  flagranza:

situazione insita nella detenzione stessa dello stupefacente. 

    2.3.- L'Avvocatura dello Stato ricorda,  per  altro  verso,  come

questa Corte abbia gia' ritenuto inammissibili analoghe questioni  di

legittimita' costituzionale dell'art. 191 cod. proc. pen. (e'  citata

l'ordinanza n. 332 del 2001) e, piu' di recente, abbia rilevato  come

la soluzione prospettata dal giudice a  quo  finisca  per  trasferire

nella  disciplina  della  inutilizzabilita'  un  concetto  di   vizio

derivato che il  sistema  regola  esclusivamente  in  relazione  alla

figura - ben  distinta  -  delle  nullita':  operazione  che  implica

l'esercizio di opzioni che l'ordinamento  riserva  esclusivamente  al

legislatore (e' citata la  sentenza  n.  219  del  2019,  relativa  a

questioni sostanzialmente sovrapponibili alle odierne). 

    2.4.- Nel merito, le questioni sarebbero - secondo l'Avvocatura -

in ogni caso infondate. 

    Almeno per le  cose  il  cui  sequestro  e'  obbligatorio  e,  in

particolare, per le cose il cui possesso integra un reato  (come  gli

stupefacenti),  l'illegittimita'  della  perquisizione  non  potrebbe

travolgere  anche  l'apprensione  del  bene,   in   quanto   l'omessa

apprensione determinerebbe una condizione di flagrante commissione di

un reato in capo al  soggetto  mantenuto  nel  possesso  della  cosa.

Proprio queste sarebbero le ragioni,  del  tutto  condivisibili,  che

sorreggono il diritto vivente, la cui legittimita' costituzionale  e'

contestata dal giudice a quo. 

    3.- Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  ha  ripreso  e

sviluppato tali argomenti con successive  memorie,  insistendo  nelle

conclusioni gia' formulate. 

 

                       Considerato in diritto 

 

    1.- Con sei ordinanze iscritte ai numeri da  17  a  22  del  r.o.

2020, di tenore per larga parte analogo, il  Tribunale  ordinario  di

Lecce,  in  composizione  monocratica,  dubita   della   legittimita'

costituzionale dell'art. 191 del codice di  procedura  penale,  nella

parte in cui - secondo l'interpretazione accolta dalla giurisprudenza

di legittimita', qualificabile come diritto vivente - non prevede che

la  sanzione  dell'inutilizzabilita'   delle   prove   acquisite   in

violazione di un divieto di legge riguardi anche gli esiti probatori,

compreso il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti  al

reato,  degli  atti  di  perquisizione  e  ispezione  domiciliare   e

personale  compiuti  dalla  polizia  giudiziaria   fuori   dai   casi

tassativamente  previsti  dalla  legge,  ovvero  (secondo   le   sole

ordinanze iscritte ai numeri 17, 18, 20, 21 e 22 del r.o.  2020)  non

convalidati, comunque sia, dal pubblico ministero  con  provvedimento

motivato. 

    In  alcune  delle  ordinanze,  il  rimettente  lamenta  in   modo

specifico che l'inutilizzabilita' non colpisca anche le perquisizioni

e le ispezioni  operate  dalla  polizia  giudiziaria  sulla  base  di

elementi non utilizzabili, quali le fonti confidenziali (r.o.  n.  19

del 2020), o in assenza della flagranza di  reato  (r.o.  n.  20  del

2020); ovvero autorizzate verbalmente dal  pubblico  ministero  senza

che ne risultino le ragioni (r.o. n.  20  del  2020);  ovvero  ancora

effettuate ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990,  n.  309

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti

e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione   dei

relativi stati di tossicodipendenza) (inde: t.u. stupefacenti), senza

aver chiesto - come ivi prescritto -  l'autorizzazione  del  pubblico

ministero e senza che consti l'impossibilita' di farlo ( r.o.  n.  21

del 2020); ovvero, ancora, che  non  colpisca  anche  la  deposizione

testimoniale  sulle  attivita'  prese  in  considerazione  (ordinanze

iscritte ai numeri 17, 18 e 19 del r.o. 2020). 

    Ad avviso del  giudice  a  quo,  la  norma  censurata  violerebbe

anzitutto gli artt. 13 e 14 della Costituzione, in  forza  dei  quali

l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  puo'  procedere   a   ispezioni

personali e a perquisizioni, personali e domiciliari,  solo  in  casi

eccezionali di necessita' e  urgenza  indicati  tassativamente  dalla

legge, mediante atti soggetti a  convalida  da  parte  dell'autorita'

giudiziaria (da intendere come convalida motivata), in mancanza della

quale essi «restano privi di ogni efficacia»:  perdita  di  efficacia

che  implicherebbe  necessariamente  l'inutilizzabilita'   dei   loro

risultati sul piano probatorio, anche perche' solo in questo modo  si

tutelerebbero efficacemente  i  diritti  fondamentali  alla  liberta'

personale e domiciliare, disincentivando la loro violazione ad  opera

della polizia giudiziaria per finalita' di ricerca della prova. 

    Risulterebbe, altresi', violato l'art. 3 Cost., sotto un  duplice

profilo. 

    Da un lato, per l'ingiustificata disparita' di trattamento  delle

ipotesi considerate rispetto a situazioni analoghe, per le  quali  la

sanzione dell'inutilizzabilita' e' espressamente prevista dalla legge

o   riconosciuta   dalla   giurisprudenza,   quali    quelle    delle

intercettazioni  e  dell'acquisizione  di   tabulati   del   traffico

telefonico  operate  dalla  polizia   giudiziaria   in   difetto   di

provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria. 

    Dall'altro lato, per contrasto con il  «principio  di  necessaria

razionalita' dell'ordinamento», venendosi a teorizzare un sistema che

considera «inefficaci  ab  origine  le  leggi  incostituzionali»,  ma

«efficacissimi», anche sotto  il  profilo  probatorio,  gli  atti  di

polizia giudiziaria compiuti in violazione dei diritti costituzionali

del cittadino. 

    Sarebbe  vulnerato  anche  l'art.   2   Cost.,   non   risultando

predisposte effettive garanzie contro le illecite compromissioni  dei

diritti inviolabili dell'uomo; come pure gli  artt.  3  e  97,  terzo

(recte: secondo)  comma,  Cost.,  venendo  resa  prevalente  l'azione

illegale degli  organi  statali,  finalizzata  alla  repressione  dei

reati, rispetto ai  diritti  inviolabili  dei  consociati,  posti  al

centro dell'ordinamento costituzionale. 

    Il rimettente deduce, ancora, la violazione degli artt.  3  e  24

Cost., essendo generalmente riconosciuta l'inutilizzabilita' di prove

vietate dalla legge solo perche' non verificabili (quali gli  scritti

anonimi e le fonti confidenziali), mentre, nell'ipotesi in esame,  si

considerano irrazionalmente utilizzabili prove acquisite  in  diretta

violazione  di  un  divieto  di  legge   (anche   costituzionale)   e

caratterizzate  anch'esse  da  una  «ridotta   verificabilita'»,   in

particolare  quanto  agli  elementi  che  hanno  indotto  la  polizia

giudiziaria  a  procedere   alla   perquisizione,   con   conseguente

compromissione anche del diritto di difesa dell'imputato. 

    Viene prospettata, infine, la violazione dell'art. 117 Cost.,  in

relazione all'art.  8  della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei

diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a

Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4

agosto  1955,  n.  848,  giacche'  verrebbero  a   mancare   efficaci

disincentivi  agli  abusi  delle  forze  di  polizia  che  implichino

indebite interferenze nella vita privata  della  persona  o  nel  suo

domicilio. 

    La sola ordinanza iscritta  al  r.o.  n.  22  del  2020  solleva,

inoltre, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 103  t.u.

stupefacenti, «nella parte in cui prevede che il [pubblico ministero]

possa  consentire  l'esecuzione  di   perquisizioni   in   forza   di

autorizzazione   orale   senza   necessita'   di    una    successiva

documentazione formale delle ragioni per cui l'ha rilasciata»: in tal

modo violando - secondo il rimettente - gli artt. 13, 14 e 117, primo

comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8  CEDU,  posto  che

una simile autorizzazione non varrebbe  ad  assicurare  un  controllo

effettivo sulla  sussistenza  delle  condizioni  che  legittimano  la

perquisizione. 

    2.- Le ordinanze di rimessione sollevano questioni  identiche,  o

in larga misura analoghe, sicche' i relativi  giudizi  vanno  riuniti

per essere definiti con unica decisione. 

    3.- Riguardo alle questioni aventi ad  oggetto  l'art.  191  cod.

proc. pen., va rilevato che questa Corte, con la sentenza n. 219  del

2019  -  successiva  alle  ordinanze  di  rimessione  -  si  e'  gia'

pronunciata su questioni sostanzialmente sovrapponibili alle odierne,

sollevate dal medesimo  giudice  in  veste  di  Giudice  dell'udienza

preliminare dello stesso Tribunale di Lecce. 

    3.1.- Nell'occasione, si e' rilevato  come  con  la  disposizione

censurata - secondo la quale «[l]e prove acquisite in violazione  dei

divieti stabiliti dalla legge non possono  essere  utilizzate»  -  il

legislatore abbia inteso introdurre  «un  meccanismo  preclusivo  che

direttamente  attingesse,  dissolvendola,   la   stessa   "idoneita'"

probatoria di atti vietati dalla legge», distinguendo nettamente tale

fenomeno dai profili di inefficacia conseguenti  alla  violazione  di

una regola sancita a pena di nullita' dell'atto. 

    Anche tale vizio resta, peraltro, soggetto - come le  nullita'  -

ai paradigmi della tassativita' e della legalita'. Essendo il diritto

alla prova un connotato essenziale del  processo  penale,  in  quanto

componente del giusto processo, e' solo la legge a  stabilire  -  con

norme di  stretta  interpretazione,  in  ragione  della  loro  natura

eccezionale - quali siano e come si atteggino  i  divieti  probatori,

«in funzione di scelte di  "politica  processuale"  che  soltanto  il

legislatore  e'  abilitato,  nei  limiti  della  ragionevolezza,   ad

esercitare». 

    Di  qui  l'impossibilita'  -  ripetutamente  riconosciuta   dalla

giurisprudenza di legittimita' - di riferire all'inutilizzabilita' il

regime del "vizio derivato", che l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen.

contempla solo nel campo delle nullita' (stabilendo, in  specie,  che

«[l]a nullita' di un atto rende invalidi  gli  atti  consecutivi  che

dipendono da quello dichiarato nullo»). 

    In tale cornice, il petitum del rimettente si traduceva,  quindi,

nella richiesta di una pronuncia «fortemente "manipolativa"», volta a

rendere  automaticamente  inutilizzabili  gli  atti   di   sequestro,

«attraverso  il  "trasferimento"  su   di   essi   dei   "vizi"   che

affliggerebbero gli atti di perquisizione personale e domiciliare dai

quali i sequestri sono scaturiti, in  ragione  di  una  ritenuta  non

congruita'» -  in  particolare,  rispetto  ai  presupposti  enunciati

dall'art. 103  t.u.  stupefacenti  -  «dell'apparato  di  motivazioni

esibito dalla polizia giudiziaria a corredo degli atti in  questione,

ancorche' convalidati da parte del pubblico ministero». 

    Cio' rendeva le questioni inammissibili,  vertendosi  in  materia

caratterizzata  da  ampia  discrezionalita'  del  legislatore  (quale

quella processuale), e discutendosi, per giunta, di una disciplina di

natura  eccezionale  (quale  appunto  quella  relativa   ai   divieti

probatori e alle clausole di inutilizzabilita' processuale). 

    Lo stesso assunto del giudice a quo - evocativo della  cosiddetta

teoria dei "frutti dell'albero avvelenato"  -  secondo  il  quale  la

soluzione proposta sarebbe stata necessaria al fine di disincentivare

le pratiche di acquisizione delle  prove  con  modalita'  lesive  dei

diritti fondamentali (rendendole "non  paganti"),  rivelava  come  le

questioni coinvolgessero scelte di politica processuale riservate  al

legislatore. L'obiettivo di disincentivare possibili abusi risultava,

peraltro, perseguito dall'ordinamento vigente tramite la persecuzione

diretta, in sede disciplinare o, se del  caso,  anche  penale,  della

condotta  "abusiva"  della  polizia  giudiziaria,  come   del   resto

ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimita'. 

    La conclusione valeva  a  fortiori  in  rapporto  alla  richiesta

"collaterale" del rimettente di introdurre, ex  novo,  uno  specifico

divieto probatorio, sancendo l'inutilizzabilita' delle  dichiarazioni

rese dalla polizia giudiziaria in  ordine  alle  attivita'  compiute:

«preclusione, quest'ultima, che si colloca  in  posizione  del  tutto

eccentrica rispetto al tema costituzionale coinvolto dagli artt. 13 e

14 Cost.». 

    3.2.- Le medesime considerazioni valgono evidentemente  anche  in

rapporto alle questioni sollevate dalle ordinanze di rimessione  oggi

in esame, il cui impianto  argomentativo  ricalca  ampiamente  quello

delle ordinanze gia' scrutinate. 

    Le parziali variazioni del  petitum,  operate  da  quattro  delle

ordinanze in correlazione alle peculiarita' delle vicende oggetto dei

giudizi a quibus, non mutano, nella sostanza, i termini del problema,

traducendosi  in  mere  specificazioni  ulteriori  del  genus   delle

perquisizioni illegittime, secondo la visione del rimettente. 

    Le  questioni  concernenti  l'art.  191  cod.  proc.  pen.  vanno

dichiarate, di conseguenza, manifestamente inammissibili. 

    Le   ulteriori   eccezioni    di    inammissibilita'    formulate

dall'Avvocatura generale dello Stato -  calibrate  esclusivamente  su

tali questioni, anche quanto alle eccezioni sollevate nell'ambito del

giudizio relativo all'ordinanza iscritta al r.o. n.  22  del  2020  -

restano assorbite. 

    4.- Le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  103

t.u. stupefacenti, sollevate dalla sola ordinanza iscritta al r.o. n.

22 del 2020, sono invece fondate in riferimento agli artt.  13  e  14

Cost., nei termini di seguito indicati. 

    4.1.- La disposizione  censurata  si  colloca  nel  novero  delle

numerose norme speciali che attribuiscono alla polizia giudiziaria il

potere di compiere perquisizioni e  ispezioni  d'iniziativa  in  casi

diversi e ulteriori rispetto a quelli disciplinati dagli artt. 352  e

354 cod.  proc.  pen.  In  particolare,  quanto  alle  perquisizioni,

l'intervento  della  polizia   giudiziaria   viene   svincolato   dai

presupposti dell'esistenza di una situazione di flagranza  di  reato,

apprezzabile ex ante, ovvero di evasione, previsti  in  via  generale

dall'art. 352 cod. proc. pen. 

    Le operazioni contemplate  dalle  norme  speciali  possono  avere

carattere preventivo ovvero repressivo. Le une, anche se compiute  da

appartenenti alla polizia giudiziaria, prescindono  dall'acquisizione

di una notizia di  reato  e  quindi  rientrano  nell'attivita'  della

polizia di sicurezza; le altre presuppongono invece la commissione di

un reato  e  si  riconducono  all'attivita'  autonoma  della  polizia

giudiziaria. 

    Il  comun  denominatore  di  tali   perquisizioni   e   ispezioni

"speciali"  e'  l'intento  legislativo  di  apprestare  strumenti  di

contrasto di determinate forme di criminalita' maggiormente  incisivi

di quelli prefigurati  in  via  ordinaria  dal  codice  di  procedura

penale, attraverso l'attribuzione alla polizia giudiziaria di  poteri

piu' ampi rispetto a quelli codificati. 

    E' questo appunto il caso dell'art. 103 t.u. stupefacenti, con il

quale il  legislatore  ha  potenziato  l'operativita'  della  polizia

giudiziaria onde realizzare una  piu'  efficace  attivita'  tanto  di

prevenzione  quanto  di  repressione   dei   traffici   illeciti   di

stupefacenti,  prevedendo  una  ricerca  sommaria,  suscettibile   di

evolvere,  tuttavia,  in  accertamenti  piu'  penetranti,  sino,   se

necessario, alla perquisizione. 

    In particolare, dopo aver delineato, al comma 1, una facolta'  di

visita, ispezione e controllo  negli  spazi  doganali  in  capo  alla

Guardia di finanza, al fine di assicurare  l'osservanza  delle  norme

del medesimo t.u. stupefacenti, la disposizione  denunciata  prevede,

al comma 2, che, nel corso di operazioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione del traffico illecito di droga, gli ufficiali e agenti di

polizia giudiziaria possono procedere, «in ogni luogo», all'ispezione

dei mezzi di  trasporto,  dei  bagagli  e  degli  effetti  personali,

«quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute

sostanze stupefacenti o psicotrope». Delle operazioni  compiute  deve

essere redatto verbale mediante appositi moduli, da trasmettere entro

quarantotto ore alla procura della Repubblica, per la convalida nelle

quarantotto ore successive. 

    Il comma 3 - ed e' questa la previsione che  qui  particolarmente

interessa - stabilisce che  gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,

«quando ricorrono motivi di particolare necessita' e urgenza che  non

consentono di richiedere l'autorizzazione telefonica  del  magistrato

competente,  possono  altresi'  procedere  a  perquisizioni   dandone

notizia,  senza  ritardo  e  comunque  entro  quarantotto   ore,   al

procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti,

le convalida entro le successive  quarantotto  ore».  In  assenza  di

specificazioni  limitative,  la  perquisizione  puo'   essere   tanto

personale, quanto locale o domiciliare. E' implicito, inoltre, stante

il collegamento tra i commi 2 e 3, che  anche  per  le  perquisizioni

operino i presupposti di legittimita' indicati nel comma 2:  occorre,

cioe', che sia in corso un'operazione antidroga  e  che  sussista  un

fondato motivo per ritenere che la  perquisizione  possa  portare  al

reperimento di sostanze stupefacenti. 

    4.2.- Il  rimettente  dubita  della  legittimita'  costituzionale

della norma, nella parte in cui consente  al  pubblico  ministero  di

autorizzare   oralmente   l'esecuzione   di   perquisizioni,   «senza

necessita' di una successiva documentazione  formale  delle  ragioni»

per le quali l'autorizzazione e' stata rilasciata. 

    La premessa ermeneutica da cui muove il  giudice  a  quo,  e  che

fonda il quesito di costituzionalita' - formulato in riferimento a un

caso   nel   quale   il   pubblico   ministero   aveva    autorizzato

telefonicamente la perquisizione, omettendo, quindi, di  convalidarla

- si presenta corretta. 

    La disposizione censurata appare, infatti, chiara nel  senso  che

le perquisizioni da essa previste  sono  soggette  a  convalida  solo

quando non sia  stato  possibile  «richiedere»  (e  quindi  ottenere)

«l'autorizzazione    telefonica    del    magistrato     competente»:

autorizzazione che, a sua volta, tiene il luogo del decreto  motivato

con il quale, ai sensi dell'art. 247, comma 2, cod.  proc.  pen.,  le

perquisizioni debbono essere ordinariamente  disposte  dall'autorita'

giudiziaria.  Cio'  risponde,  peraltro,  alla  logica  della  norma,

consentendo alla  polizia  giudiziaria  di  intervenire  prontamente,

sulla base anche di una semplice interlocuzione orale con il pubblico

ministero. Il decreto di perquisizione previsto dal codice  di  rito,

presupponendo l'esistenza di una notizia di reato (come si desume dal

comma 1 dello stesso art. 247 cod.  proc.  pen.),  non  risulterebbe,

d'altronde, neppure pertinente allorche'  l'attivita'  della  polizia

giudiziaria assuma - come e' possibile in base alla norma censurata -

un carattere preventivo. 

    4.3.- In  quest'ottica,  la  previsione  normativa  censurata  si

rivela, tuttavia, incompatibile  con  il  disposto  degli  artt.  13,

secondo comma, e 14, secondo comma, Cost. 

    A  mente  dell'art.  13,  secondo  comma,  Cost.,   infatti,   le

perquisizioni personali - al pari delle ispezioni personali e di ogni

altra restrizione della liberta' personale - possono essere  disposte

solo «per atto motivato» dell'autorita' giudiziaria. Tale garanzia e'

estesa dall'art. 14, secondo comma, Cost. alle perquisizioni -  oltre

che alle ispezioni e ai sequestri - eseguiti nel domicilio. 

    La motivazione dell'atto e' evidentemente funzionale alla  tutela

della persona che subisce la  perquisizione,  la  quale  deve  essere

posta in grado di conoscere - cosi' da poterle, all'occorrenza, anche

contestare - le ragioni per quali e' stata disposta  una  limitazione

dei suoi diritti fondamentali alla liberta' personale e domiciliare. 

    Un'autorizzazione telefonica - che, di per se', non lascia alcuna

traccia accessibile delle sue ragioni, ne' per l'interessato ne'  per

il giudice - non soddisfa tale requisito. Se i motivi per i quali  e'

stata consentita la perquisizione restano nel chiuso di un  colloquio

telefonico tra pubblico ministero e polizia  giudiziaria,  la  tutela

prefigurata  dalle   norme   costituzionali   resta   inevitabilmente

vanificata. 

    Al riguardo, non assume alcun rilievo la circostanza - gia' posta

in  evidenza  e  rispondente  a  un   consolidato   indirizzo   della

giurisprudenza  di  legittimita'  -  che  la  perquisizione  prevista

dall'art. 103, comma 3, t.u. stupefacenti  si  differenzi  da  quella

ordinaria regolata dal codice di rito, potendo  avere  una  finalita'

non solo repressiva, ma anche preventiva. Lo  scopo  -  preventivo  o

repressivo - della perquisizione costituisce, infatti, una  variabile

indifferente ai fini dell'operativita' delle garanzie stabilite dagli

artt. 13 e 14 Cost. a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. 

    4.4.- Al fine di rimuovere il vulnus  costituzionale  denunciato,

il rimettente chiede a questa Corte di imporre al pubblico  ministero

una «successiva documentazione formale» delle ragioni  che  lo  hanno

indotto ad autorizzare oralmente la perquisizione. 

    Il petitum del  giudice  a  quo  non  puo'  essere  evidentemente

recepito tal quale, posto che una  simile  soluzione  lascerebbe  nel

vago quando e come il pubblico ministero debba adempiere il su  detto

obbligo. 

    Al tempo stesso, pero', l'intervento di  questa  Corte  non  puo'

trovare ostacolo nella circostanza  che,  in  linea  astratta,  siano

prospettabili plurime soluzioni alternative per evitare il  su  detto

vuoto normativo. Nella sua giurisprudenza piu' recente,  infatti,  si

e' ripetutamente affermato che, a fronte della violazione di  diritti

costituzionali, «[l]'ammissibilita' delle questioni  di  legittimita'

costituzionale risulta [...] condizionata non tanto dall'esistenza di

un'unica  soluzione  costituzionalmente   obbligata,   quanto   dalla

presenza nell'ordinamento di una o piu' soluzioni  costituzionalmente

adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente  con

la logica perseguita dal legislatore» (sentenza n.  99  del  2019)  e

idonee, quindi, a porre rimedio nell'immediato al vulnus riscontrato,

ferma restando la facolta' del legislatore di intervenire con  scelte

diverse (sentenze n. 40 del 2019, n. 233, n. 222 e n. 41 del 2018, n.

236 del 2016). Occorre, infatti, evitare che  l'ordinamento  presenti

zone franche immuni dal  sindacato  di  legittimita'  costituzionale:

«posta di fronte a un vulnus  costituzionale,  non  sanabile  in  via

interpretativa - tanto piu' se attinente a diritti fondamentali -  la

Corte e' tenuta comunque a porvi rimedio» (sentenze n. 242 del  2019,

n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011). 

    Nella specie, la soluzione con il piu' immediato  aggancio  nella

disciplina vigente - essendo questo offerto, in pratica, dalla stessa

norma censurata - e' quella di richiedere che anche la  perquisizione

autorizzata telefonicamente debba essere convalidata, entro il doppio

termine delle quarantotto ore. 

    Tale soluzione presenta l'apparente elemento di anomalia connesso

al fatto che, in linea di principio, la convalida successiva si rende

necessaria quando  e'  mancato  l'assenso  preventivo  dell'autorita'

giudiziaria: assenso che qui invece vi e' stato, anche  se  in  forma

orale. E, pero', si tratta di assenso che - per quanto  detto  -  non

risponde ai requisiti richiesti dall'art. 13, secondo comma, Cost.: e

proprio questo rende necessaria la convalida. 

    Occorre considerare, d'altro canto, che - come si e'  avuto  modo

di sottolineare - l'art. 103 t.u. stupefacenti amplia i poteri  della

polizia giudiziaria rispetto a quanto  previsto  dall'art.  352  cod.

proc. pen., consentendole di eseguire perquisizioni anche in  assenza

di una situazione di flagranza di reato apprezzabile  ex  ante.  Cio'

giustifica un plus  di  garanzie  -  non  pregiudizievole,  peraltro,

rispetto alle esigenze di celerita' dell'operazione - imponendo  alla

polizia giudiziaria di munirsi di un assenso preventivo informale del

pubblico ministero, salvo  che  sussistano  motivi  di  necessita'  e

urgenza che non consentano  nemmeno  quest'ultimo:  assenso  che  non

esclude, peraltro, una successiva convalida formale  dell'operazione,

in occasione della quale il pubblico ministero puo' avere anche  modo

di  verificare  quanto  riferitogli  dalla  polizia  giudiziaria  per

telefono, magari in modo frammentario, e  comunque  sia  posto  nella

condizione di verificare le modalita' con le quali  la  perquisizione

e' stata eseguita. 

    Ovviamente, tale soluzione presuppone  che,  pur  in  assenza  di

espressa indicazione in questo senso,  la  convalida  prevista  dalla

disposizione censurata debba essere resa con provvedimento motivato. 

    Al riguardo,  va  in  effetti  rilevato  che,  pur  nel  silenzio

dell'art. 352, comma 4, cod. proc. pen., l'opinione prevalente e' nel

senso che  anche  la  perquisizione  "ordinaria"  d'iniziativa  della

polizia giudiziaria debba essere convalidata dal  pubblico  ministero

con decreto motivato, proprio per un'esigenza di rispetto degli artt.

13 e 14 Cost. 

    E' ben vero che il riferimento all'«atto  motivato»  e'  presente

solo  nel  secondo  comma  dell'art.  13  Cost.,  a  proposito  della

perquisizione disposta ab origine dall'autorita' giudiziaria,  e  non

pure nel successivo terzo comma,  a  proposito  della  convalida  dei

«provvedimenti provvisori» adottati dall'autorita' di sicurezza,  nei

casi eccezionali di necessita' ed  urgenza,  tassativamente  indicati

dalla legge. Ma, in  proposito,  coglie  nel  segno  il  rilievo  del

giudice a quo, secondo cui l'esigenza della motivazione  anche  della

convalida  deve  ritenersi  implicita  nel  dettato   costituzionale,

rimanendo altrimenti frustrata la  ratio  della  garanzia  apprestata

dall'art. 13 Cost. Non  avrebbe  senso,  in  effetti,  che  la  norma

costituzionale  richieda   l'«atto   motivato»   quando   l'autorita'

giudiziaria, titolare ordinaria del potere, operi di sua  iniziativa,

e non pure nell'ipotesi - piu' delicata  -  in  cui  sia  chiamata  a

verificare se la polizia giudiziaria abbia agito nell'ambito dei casi

eccezionali di necessita' e urgenza nei quali la legge le consente di

intervenire. 

    A livello di legge ordinaria, non  si  e'  mancato  di  rilevare,

d'altro canto, in dottrina, come una esegesi letterale dell'art. 352,

comma 4, cod. proc. pen., il quale  non  richiede  esplicitamente  la

motivazione   del   decreto   di   convalida,   determinerebbe    una

ingiustificabile  differenza  di  disciplina  rispetto  alla  analoga

ipotesi della  convalida  del  sequestro,  per  la  quale  invece  la

motivazione e' richiesta  (art.  355,  comma  2,  cod.  proc.  pen.).

Rilievo, questo, estensibile  anche  alla  convalida  prevista  dalla

norma denunciata. 

    4.5.- Sotto altro profilo, pur essendo le censure del  rimettente

rivolte  in  modo  indistinto  all'art.  103  t.u.  stupefacenti,  la

declaratoria di illegittimita' costituzionale deve  colpire  in  modo

specifico il comma 3, ove e' contenuta la disposizione produttiva del

vulnus. 

    La   pronuncia   va,   inoltre,   limitata   ai   casi   in   cui

l'autorizzazione abbia  ad  oggetto  una  perquisizione  personale  o

domiciliare, perche' e' solo  a  queste  che  risultano  riferite  le

garanzie previste dagli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma,

Cost. 

    4.6.- Alla luce di quanto precede,  l'art.  103,  comma  3,  t.u.

stupefacenti  va  quindi  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo

nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e

domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate. 

    La censura di violazione dell'art. 117, primo  comma,  Cost.,  in

relazione all'art. 8 CEDU, resta assorbita. 

    Ovviamente, anche in questo caso rimane  ferma  la  facolta'  del

legislatore di introdurre, nella sua discrezionalita',  altra,  e  in

ipotesi  piu'  congrua,   disciplina   della   fattispecie,   purche'

rispettosa dei principi costituzionali. 

      

 

                          per questi motivi 

                       LA CORTE COSTITUZIONALE 

 

    riuniti i giudizi, 

    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 103,  comma

3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309  (Testo  unico  delle  leggi  in

materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,

prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di

tossicodipendenza), nella parte in  cui  non  prevede  che  anche  le

perquisizioni  personali  e  domiciliari  autorizzate  per   telefono

debbano essere convalidate; 

    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  delle  questioni  di

legittimita' costituzionale dell'art. 191  del  codice  di  procedura

penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13,  14,  24,  97,

secondo comma, e 117, primo comma, della  Costituzione,  quest'ultimo

in relazione all'art. 8 della Convenzione  per  la  salvaguardia  dei

diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali  (CEDU),  firmata  a

Roma il 4 novembre 1950, ratificata e  resa  esecutiva  con  legge  4

agosto  1955,  n.  848,  dal  Tribunale  ordinario   di   Lecce,   in

composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe. 

    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2020. 

 

                                F.to: 

                  Mario Rosario MORELLI, Presidente 

                      Franco MODUGNO, Redattore 

                    Filomena PERRONE, Cancelliere 

 

    Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2020. 

 

                           Il Cancelliere 

                       F.to: Filomena PERRONE 

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