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sabato 9 gennaio 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020 Autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari. Anno 2020. (21A00039) (GU n.6 del 9-1-2021)

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2020 


Autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle  Forze  di

polizia ad ordinamento civile e militari. Anno 2020. (21A00039) 

(GU n.6 del 9-1-2021)


 

                            IL PRESIDENTE 

                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni ed integrazioni; 

  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,

secondo cui per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento

autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di

ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,

ai sensi dell'art. 35, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla

verifica  dell'avvenuta  immissione   in   servizio,   nella   stessa

amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie

graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo

indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non

temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 

  Visto il decreto-legge del 24  giugno  2014,  n.  90  e  successive

modificazioni; 

  Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, come modificato dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, secondo cui, a decorrere dall'anno 2016, i  Corpi

di polizia  e  il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  possono

procedere ad assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato,  nel

limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente

a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal  servizio

nel corso  dell'anno  precedente  e  per  un  numero  di  unita'  non

superiore  a  quelle  cessate  dal  servizio  nel   corso   dell'anno

precedente; 

  Visto l'art. 35, comma 4, secondo periodo, del decreto  legislativo

n.  165  del  2001,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  10,  del

decreto-legge n. 90 del 2014, il quale dispone che  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con  il  Ministro

dell'economia e finanze, sono  autorizzati  l'avvio  delle  procedure

concorsuali  e   le   relative   assunzioni   del   personale   delle

amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle

agenzie e degli enti pubblici non economici; 

  Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,

nel quale si prevede che  «Al  fine  di  incrementare  i  servizi  di

prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e

della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di

contrasto al terrorismo internazionale, nonche' i servizi di soccorso

pubblico, di prevenzione incendi  e  di  lotta  attiva  agli  incendi

boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli  703  e  2199

del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo

15 marzo 2010,  n.  66,  e'  autorizzata  con  apposito  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri  o  con  le  modalita'  di  cui

all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unita'

delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,

nel limite  della  dotazione  organica,  in  aggiunta  alle  facolta'

assunzionali previste a legislazione vigente,  nei  rispettivi  ruoli

iniziali, a decorrere dal 1° ottobre  di  ciascun  anno,  nel  limite

della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero  massimo

di: 

    (omissis); 

    c) 2.112 unita' per l'anno 2020, di  cui  550  nella  Polizia  di

Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia  di

finanza, 236 nel Corpo di  polizia  penitenziaria  e  383  nel  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco; 

  Visto l'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,

nel quale si dispone che «Ai  fini  dell'attuazione  del  comma  287,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e' istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma  287,  con  una  dotazione  di

1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per  l'anno  2019,

di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030  euro  per  l'anno

2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di  291.118.527  euro  per

l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro

per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di  307.461.018

euro per l'anno  2027,  di  309.524.488  euro  per  l'anno  2028,  di

309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime»; 

  Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,

con il quale si dispone che «Al fine di  incrementare  i  servizi  di

prevenzione e di controllo del territorio e di tutela  dell'ordine  e

della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze  di

contrasto  del  terrorismo  internazionale,  fermo  restando   quanto

previsto dagli  articoli  703  e  2199  del  codice  dell'ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  e'

autorizzata, con apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o con le modalita' di cui  all'art.  66,  comma  9-bis,  del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria  di  un

contingente  massimo  di  6.150  unita'  delle  Forze   di   polizia,

comprensivo di 362 unita' della Polizia penitenziaria di cui al comma

382, lettera a), del presente articolo, nel  limite  della  dotazione

organica,  in  aggiunta  alle  facolta'   assunzionali   previste   a

legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1°

ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 384

e per un numero massimo di: 

    (omissis); 

    1.320 unita' per l'anno 2020, di cui 389 nella Polizia di  Stato,

427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza

e 277 nel Corpo di polizia penitenziaria; 

    (omissis); 

  Visto l'art. 1, comma 384, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il

quale dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del comma 381,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e' istituito un fondo, da ripartire  secondo  quanto  previsto  dalla

tabella 3 allegata alla presente legge, con  una  dotazione  di  euro

4.938.908 per l'anno 2019, di euro 44.385.335  per  l'anno  2020,  di

euro 99.691.180 per l'anno 2021, di euro 148.379.880 per l'anno 2022,

di euro 197.050.480 per l'anno 2023, di euro 240.809.990  per  l'anno

2024, di euro 249.211.968 per l'anno 2025, di  euro  251.673.838  per

l'anno 2026, di euro 253.944.548 per l'anno 2027, di euro 256.213.218

per l'anno 2028 e di euro 257.910.130  annui  a  decorrere  dall'anno

2029»; 

  Visto l'art. 1, comma 385, della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,,

che dispone che «Per l'attuazione delle disposizioni del  comma  382,

il fondo di cui al comma 384 e' incrementato di euro  17.830.430  per

l'anno 2019, di euro 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e  2021,

di euro 22.434.840 per l'anno 2022, di  euro  14.957.840  per  l'anno

2023, di euro 15.392.240 per l'anno 2024 e di euro 15.479.120 annui a

decorrere dall'anno 2025»; 

  Visto l'art. 1, comma 386, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,

secondo cui «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle  disposizioni

di cui al comma 382, lettere b) e c), pari a euro 338.410 per  l'anno

2019, a euro 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e  2021,  a  euro

4.340.520 per l'anno 2022, a euro 11.817.520 per l'anno 2023, a  euro

12.160.720 per l'anno 2024 e a euro 12.229.360 annui a decorrere  dal

2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui

all'art. 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo

di cui al comma 384 e' corrispondentemente incrementato»; 

  Considerato che le assunzioni di cui all'art. 1, comma  382,  della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono autorizzate  direttamente  dalla

legge nei limiti previsti dall'art. 1, commi 385 e 386 sopra citati e

del medesimo comma 382; 

  Visto l'art. 1, comma 387, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,

nel quale si dispone che «Per le spese di funzionamento connesse alle

assunzioni straordinarie di cui ai commi da 381 a 386,  ivi  comprese

le spese per mense e buoni pasto,  e'  autorizzata  la  spesa  di  un

milione di euro per l'anno 2019 e di tre  milioni  di  euro  annui  a

decorrere dal 2020, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello

stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire  tra  le

amministrazioni  interessate  con  il  decreto  del  Presidente   del

Consiglio dei ministri di cui al comma 381, tenendo conto del  numero

di assunzioni»; 

  Visto l'art. 1, comma 389, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,

con il quale «Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli

di efficienza e di efficacia  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco  del

predetto Corpo e' incrementata di 650 unita' non prima del 10  maggio

2019, di ulteriori 200 unita' non prima del 1° settembre  2019  e  di

ulteriori 650 unita' non prima del 1° aprile  2020.  Conseguentemente

la dotazione organica del ruolo dei vigili  del  fuoco  di  cui  alla

tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'

incrementata di complessive 1.500 unita'»; 

  Visti i commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 30  dicembre  2018,

n. 145, che dettano disposizioni speciali per le assunzioni ordinarie

e straordinarie del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  comprese

quelle derivanti dal citato comma 389; 

  Visto il comma 392 dell'art. 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.

145, che stabilisce: «Per l'attuazione delle disposizioni  del  comma

389 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 20.406.142 per

l'anno 2019, di euro 56.317.262 per l'anno 2020, di  euro  63.138.529

per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,  di  euro  63.526.047  per

l'anno 2024, di euro 64.208.008 per l'anno 2025, di  euro  64.337.545

per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028,  di  euro  64.466.655  per

l'anno 2029, di euro 64.693.864 per l'anno 2030 e di euro  64.737.022

annui a decorrere dall'anno 2031»; 

  Considerato che le assunzioni derivanti dall'art. 1, commi 389, 390

e 391, della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono  autorizzate

direttamente dalla legge nei limiti previsti dall'art. 1, comma  392,

sopra citato; 

  Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante

«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di

polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7

agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle

amministrazioni pubbliche»; 

  Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14  dicembre  2018,

n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.

12; 

  Visto il decreto legislativo del 6 ottobre 2018, n. 127; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  4

settembre  2019,  recante  «Autorizzazione  ad  assumere,   a   tempo

indeterminato,  unita'  di  personale  in  favore  della  Guardia  di

finanza, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco, della Polizia penitenziaria e dell'Arma dei carabinieri». 

  Viste le note con  le  quali  le  amministrazioni  hanno  richiesto

l'autorizzazione ad indire procedure di reclutamento e ad assumere  a

tempo   indeterminato   unita'   di   personale,   dando    analitica

dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2019 e specificando

gli oneri  sostenuti  per  le  assunzioni  effettuate  in  base  alla

normativa speciale sopra richiamata e gli oneri da sostenere  per  le

assunzioni relative all'anno 2020, nonche' gli oneri a regime; 

  Considerato che le richieste  pervenute  sono  state  valutate  con

esito  favorevole  rispetto  al  regime  delle  assunzioni,   nonche'

rispetto alle dotazioni organiche vigenti; 

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data

26 settembre 2019, che dispone la delega di funzioni al Ministro  per

la pubblica amministrazione on. dott.ssa Fabiana Dadone; 

  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Le amministrazioni del comparto  sicurezza-difesa  e  del  Corpo

nazionale dei vigili del fuoco indicate nelle tabelle A, B, C, D ed E

allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente

provvedimento, sono autorizzate, ai sensi dell'art. 66, comma  9-bis,

del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  a  valere  sulle

risorse per le  assunzioni  relative  all'anno  2020,  derivanti  dai

risparmi  da  cessazione  dell'anno  2019,  ad   assumere   a   tempo

indeterminato le unita' di personale per ciascuna indicate e  per  un

onere a regime corrispondente all'importo  accanto  specificato.  Per

ciascuna amministrazione e' indicato il limite massimo  delle  unita'

di personale  e  dell'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  le

assunzioni relative all'anno 2020. 

  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 287, della legge 27  dicembre  2017,

n. 205, le amministrazioni del comma 1, sono autorizzate  per  l'anno

2020, con decorrenza non anteriore al 23 ottobre 2020, all'assunzione

straordinaria a tempo indeterminato di 2.112 unita' di personale come

indicate nella tabella F allegata che  costituisce  parte  integrante

del presente provvedimento, nel limite della dotazione  organica,  in

aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 

  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 30  dicembre  2018,

n.  145,  sono  autorizzate  per  l'anno  2020,  con  decorrenza  non

anteriore al 1° ottobre, per le amministrazioni di cui  alla  tabella

G, che costituisce parte integrante del  presente  provvedimento,  le

assunzioni straordinarie a tempo indeterminato  di  1.320  unita'  di

personale, nei limiti indicati nella medesima tabella,  nel  rispetto

della dotazione organica e in  aggiunta  alle  facolta'  assunzionali

previste a legislazione vigente. 

  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si

provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli

dello stato di previsione della spesa, del Ministero dell'interno per

la Polizia di Stato e il Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  del

Ministero dell'economia e delle finanze per la  Guardia  di  finanza,

del Ministero della difesa per il Corpo  dell'Arma  dei  carabinieri,

del  Ministero  della  giustizia   per   il   Corpo   della   Polizia

penitenziaria. 

  5. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  2  del

presente articolo, pari a euro 9.234.699  per  l'anno  2020,  a  euro

81.255.891 per l'anno 2021, a euro 90.422.212 per ciascuno degli anni

dal 2022 al 2023, a euro 90.553.964 per il 2024,  a  euro  91.572.281

per l'anno 2025, a euro 93.441.465 per l'anno 2026  e  a  regime,  si

provvede mediante corrispondente  riduzione,  per  i  medesimi  anni,

dell'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  299,  della

legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), relativa  al

Fondo  da  ripartire  per  fronteggiare  le  spese  derivanti   dalle

assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale

dei vigili del fuoco. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio. 

  6. All'onere derivante dalle assunzioni  di  cui  al  comma  3  del

presente articolo, pari a euro 6.028.249 per l'anno 2020 pari a  euro

50.107.464 per l'anno 2021, a euro 56.404.121 per ciascuno degli anni

dal 2022 al 2024 pari a  euro  56.879.750  per  l'anno  2025  a  euro

58.306.637 dal 2026 a regime,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa  di  cui

al Fondo istituito dall'art. 1, comma 384, della  legge  30  dicembre

2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le

occorrenti variazioni di bilancio. 

  7. Per  le  esigenze  di  funzionamento  connesse  alle  assunzioni

straordinarie di cui ai commi da 381 a 386 della  legge  n.  145  del

2018, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, la spesa di  tre

milioni di euro annui a partire dall'anno 2020 e'  ripartita  tra  le

amministrazioni interessate secondo quanto riportato nella tabella  H

allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente

provvedimento. 

  8. Le amministrazioni di cui al  presente  decreto  sono  tenute  a

trasmettere, entro il 31 marzo 2021,  per  le  necessarie  verifiche,

alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la

funzione  pubblica  -  Ufficio  per  l'organizzazione  ed  il  lavoro

pubblico e al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, i dati  concernenti  il

personale assunto e la spesa annua lorda a regime  effettivamente  da

sostenere. A completamento delle procedure di  assunzione,  dovranno,

altresi', fornire dimostrazione del  rispetto  dei  limiti  di  spesa

previsti dal presente decreto. 

                               Art. 2 

 

  1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate dalle tabelle A,

B, C, D ed E le amministrazioni che intendano procedere ad assunzioni

per unita' di personale appartenenti a categorie  e  professionalita'

diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto,  fermo

restando i limiti derivanti dalle  facolta'  di  assunzione,  possono

avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri - Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  -

Ufficio per l'organizzazione ed il lavoro pubblico  ed  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato - IGOP. 

                               Art. 3 

 

  1. Le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento  possono

essere  effettuate  nel  rispetto  delle  decorrenze  previste  dalle

disposizioni di legge richiamate in premessa. 

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei

conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

    Roma, 28 dicembre 2020 

 

                                                p. Il Presidente      

                                           del Consiglio dei ministri 

                                               Il Ministro per la     

                                            pubblica amministrazione  

                                                      Dadone          

Il Ministro dell'economia 

     e delle finanze 

        Gualtieri 


Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2020 

Ufficio di controllo sugli atti del  Presidenza  del  Consiglio,  del

Ministero della giustizia e del Ministero  degli  affari  esteri,  n.

3026 

 

              Parte di provvedimento in formato grafico


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