DELIBERA 22 dicembre 2020
Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche
complementari. (20A07413)
(GU n.15 del 20-1-2021)
Capo I
Disposizioni generali
LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:
decreto n. 252/2005), recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005
che attribuisce alla COVIP lo scopo di esercitare la vigilanza
prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la
trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente
gestione e la loro solidita';
Visto l'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto n. 252/2005 che
attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni che, al
fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza,
comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche complementari
devono soddisfare per potere essere ricondotte nell'ambito di
applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'albo;
Visto l'art. 19, comma 2, lettera g), del decreto n. 252/2005,
nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare,
tenendo presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del
pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di tutte le
forme pensionistiche complementari;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il
Codice del consumo;
Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262 (di seguito: legge n.
262/2005);
Visto in particolare, l'art. 25, comma 3, della legge n. 262/2005
che prevede che le competenze in materia di trasparenza e di
correttezza dei comportamenti sono esercitate dalla COVIP
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione del
pubblico risparmio;
Visto il regolamento COVIP del 25 maggio 2016 sulle modalita' di
adesione alle forme pensionistiche complementari;
Vista la deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020, con la quale
sono state adottate le «Istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza»;
Rilevata l'esigenza, alla luce delle novita' contenute nelle
Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di aggiornare le
disposizioni COVIP sulle modalita' di raccolta delle adesioni
mediante adozione di un nuovo regolamento, in sostituzione di quello
del 25 maggio 2016;
Ritenuto di non dover sottoporre la presente deliberazione a
pubblica consultazione, in quanto volta meramente ad aggiornare le
disposizioni COVIP sulle modalita' di raccolta delle adesioni alle
novita' contenute nelle Istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza, adottate in data odierna a seguito di pubblica
consultazione;
Adotta
il seguente regolamento:
INDICE
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1. (Ambito di applicazione)
Art. 2. (Definizioni)
Capo II - Raccolta delle adesioni
Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni)
Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti)
Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP)
Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e
altre modalita' di adesione)
Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle
forme pensionistiche complementari)
Capo III - Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche
complementari mediante sito web
Art. 8. (Ambito di applicazione)
Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web)
Art. 10. (Adesione)
Art. 11. (Diritto di recesso)
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni)
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica con riferimento alle seguenti
forme pensionistiche complementari, qualora siano aperte, anche in
relazione a singole sezioni, alla raccolta di nuove adesioni:
a) fondi pensione negoziali;
b) fondi pensione aperti;
c) piani individuali pensionistici (PIP);
d) fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma 1, del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n.
252/2005) in regime di contribuzione definita, o con una sezione a
contribuzione definita.
2. Gli articoli 3, 6, 8, 9, 10 e 11 del presente regolamento si
applicano inoltre, in quanto compatibili, alle forme pensionistiche
dell'Unione europea, di cui all'art. 15-ter del decreto n. 252/2005,
con riguardo alle adesioni raccolte in Italia.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate
dal decreto n. 252/2005 e dalle istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. In
aggiunta, si intende per:
a) «fondi pensione negoziali/preesistenti»: i fondi pensione di
cui alle lettere a) e d) dell'art. 1, comma 1, anche qualora
costituiti all'interno di societa' o enti;
b) «forma pensionistica complementare/societa'»: i fondi pensione
di cui alle lettere a) e d) dell'art. 1, comma 1 e le societa' ed
enti al cui interno sono costituiti i fondi pensione di cui alle
lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 1.
2. Ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai «soggetti
istitutori» di forme pensionistiche complementari e' da intendersi
riferito anche ai soggetti che sono subentrati nella gestione delle
predette forme.
Capo II
Raccolta delle adesioni
Art. 3
Modalita' di raccolta delle adesioni
1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari di cui
all'art. 1, comma 1, e' preceduta dalla consegna gratuita della parte
I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e
dell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», redatte in
conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza,
di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020.
2. L'adesione puo' avvenire esclusivamente a seguito della
sottoscrizione del Modulo di adesione, che costituisce parte
integrante della Nota informativa per i potenziali aderenti,
compilato in ogni sua parte. Nel caso di adesione di un minore non
deve essere compilato il «Questionario di autovalutazione» contenuto
nel Modulo di adesione.
3. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta
acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale
attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In
caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la scheda
«I costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per
l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di
appartenenza, per un raffronto con quella della forma pensionistica
proposta.
Art. 4
Adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti
1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione
negoziali/preesistenti puo' essere svolta nei luoghi e da parte dei
soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui al
successivo art. 7:
a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti;
b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive,
comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi aderenti,
da parte di loro dipendenti e/o addetti;
c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del datore di
lavoro, di suoi dipendenti e/o addetti, ovvero di incaricati del
fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive;
d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte
di loro dipendenti e/o addetti;
e) negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attivita'
dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di
cui alla lettera d) ovvero attivita' promozionali del fondo pensione.
2. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante sito
web in conformita' alle previsioni del capo III.
Art. 5
Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP
1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP
puo' essere svolta all'interno delle sedi legali o delle dipendenze
dei soggetti istitutori da parte di addetti a cio' incaricati, ovvero
avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore
operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui all'art.
7 e delle altre regole che trovino applicazione all'intermediario
secondo il proprio settore di appartenenza.
2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, poste
in essere in virtu' delle relative fonti istitutive di carattere
collettivo, dei lavoratori dipendenti e dei relativi familiari a
carico, possono essere raccolte, oltre che secondo le modalita' di
cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 4 comma 1, da
parte dei soggetti ivi indicati o di incaricati dei soggetti
istitutori, ivi inclusi quelli appartenenti alle reti di
distribuzione di cui gli stessi si avvalgono.
3. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante sito
web in conformita' alle previsioni del capo III.
Art. 6
Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR e altre
modalita' di adesione
1. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano applicazione alle adesioni che
conseguono al conferimento tacito del TFR, ai sensi dell'art. 8,
comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005.
2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione
negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione
aperti comunicano all'aderente:
a) l'avvenuta adesione e lo informano della possibilita' di
usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro
previste dagli accordi istitutivi della forma stessa,
subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico;
b) il comparto al quale e' stato automaticamente destinato il TFR
e lo informano delle altre scelte di investimento eventualmente
disponibili.
3. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano altresi' applicazione in ogni
altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da
norme di legge, che non richieda una esplicita manifestazione di
volonta' da parte dell'aderente.
4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione interessati
comunicano all'aderente:
a) l'avvenuta adesione e lo informano circa gli eventuali
ulteriori flussi di finanziamento attivabili;
b) il comparto al quale e' automaticamente destinato il flusso di
finanziamento attivato con l'adesione e lo informano delle altre
scelte di investimento eventualmente disponibili.
5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 e' trasmessa
la parte I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della Nota
informativa, unitamente all'appendice «Informativa sulla
sostenibilita'», nonche', la modulistica necessaria per l'opzione di
attivazione degli ulteriori flussi di finanziamento e per l'eventuale
modifica del comparto.
6. I fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori
dei fondi pensione aperti forniscono, inoltre, all'aderente le
necessarie indicazioni circa le modalita' di acquisizione della parte
II «Le informazioni integrative» della Nota informativa, ove
predisposta, in coerenza con le istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza, nonche' dei documenti statutari o regolamentari e ogni
altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza
dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli
obblighi connessi all'adesione.
Art. 7
Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle forme
pensionistiche complementari
1. Le forme pensionistiche complementari/societa' rispettano le
seguenti regole di comportamento nella raccolta, sia diretta sia
tramite incaricati, delle adesioni:
a) osservano le disposizioni normative e regolamentari ad essi
applicabili;
b) si comportano con correttezza, diligenza e trasparenza nei
confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo da non recare
pregiudizio agli interessi degli stessi;
c) forniscono ai potenziali aderenti, in una forma di agevole
comprensione, informazioni corrette, chiare e non fuorvianti,
richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella parte I
«Le informazioni chiave per l'aderente» della Nota informativa e
nell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», in particolare, su
quelle inerenti le principali caratteristiche della forma
pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione, ai costi,
alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di
consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti
alle proprie esigenze;
d) si astengono dal fornire informazioni non coerenti con la
parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» e con la parte II «Le
informazioni integrative» della Nota informativa, ove predisposta,
unitamente all'appendice «Informativa sulla sostenibilita'»;
e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in merito ai
contenuti del paragrafo «Quanto potresti ricevere quando andrai in
pensione» della parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» della
Nota informativa, precisando che la stessa e' volta a fornire una
proiezione dell'evoluzione futura della posizione individuale e
dell'importo della prestazione pensionistica attesa, cosi' da
consentire al medesimo di valutare la rispondenza delle possibili
scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica
che vuole conseguire;
f) richiamano l'attenzione del potenziale aderente sulla
possibilita' di effettuare simulazioni personalizzate mediante un
motore di calcolo messo a disposizione sul sito web della forma
pensionistica complementare/societa';
g) nel caso in cui a un soggetto rientrante nell'area dei
destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia
proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, richiamano
l'attenzione del potenziale aderente circa il suo diritto di
beneficiare dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui
aderisca alla predetta forma collettiva;
h) non celano, minimizzano o occultano elementi o avvertenze
importanti;
i) compiono tempestivamente le attivita' e gli adempimenti
connessi alla raccolta delle adesioni;
l) verificano l'identita' dell'aderente, nonche' la completezza e
la correttezza del Modulo di adesione, prima di raccoglierne la
sottoscrizione;
m) acquisiscono, con riferimento agli aderenti gia' iscritti ad
altra forma pensionistica complementare, copia della scheda «I
costi», contenuta nella parte I «Le Informazioni chiave per
l'aderente» della Nota informativa della forma pensionistica di
appartenenza, sottoscritta dall'interessato su ogni pagina.
2. Le forme pensionistiche complementari/societa' impartiscono ai
soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni
ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma
1, verificandone periodicamente l'applicazione.
Capo III
Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante
sito web
Art. 8
Ambito di applicazione
1. Le forme pensionistiche complementari/societa', possono, sia
direttamente sia tramite i soggetti incaricati, di cui agli articoli
4 e 5, raccogliere le adesioni mediante sito web, secondo la
disciplina del presente capo.
Art. 9
Procedura per il collocamento mediante sito web
1. Prima della formalizzazione dell'adesione la procedura prevede
che l'interessato acquisisca la parte I «Le Informazioni chiave per
l'aderente» della Nota informativa per i potenziali aderenti,
unitamente all'appendice «Informativa sulla sostenibilita'».
L'interessato e' anche informato in merito al diritto di recedere
dall'adesione nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 11.
2. E' in ogni caso riconosciuta all'interessato la possibilita' di
ricevere la documentazione di cui al comma 1, oltre che in formato
elettronico, in formato cartaceo o mediante altro supporto durevole
scelto dall'interessato. Le forme pensionistiche
complementari/societa' possono prevedere a carico dell'interessato
l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione.
3. Le procedure adottate sono volte a mantenere evidenza
dell'acquisizione da parte dell'interessato di quanto previsto al
comma 1.
4. Le procedure adottate forniscono, prima della formalizzazione
dell'adesione, informativa sulle diverse fasi da seguire e sui mezzi
tecnici e le modalita' per individuare e correggere gli errori di
inserimento dati.
Art. 10
Adesione
1. Non e' consentita l'adesione alle forme pensionistiche
complementari mediante sito web senza il consenso espresso
dell'interessato all'utilizzo di tale strumento. Le forme
pensionistiche complementari/societa' conservano la documentazione
atta a comprovare l'acquisizione del consenso.
2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura di
adesione, lo stesso e' avvisato delle conseguenze che tale operazione
comporta.
3. La volonta' di aderire si formalizza con la compilazione in ogni
sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione. Il Modulo
di adesione puo' anche essere formato come documento informatico
sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica
qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti in materia.
4. Le forme pensionistiche complementari/societa':
a) tengono evidenza della prestazione del consenso
dell'interessato all'utilizzo dello strumento web;
b) adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo,
dall'art. 3, comma 3, e dagli articoli 7, 9 e 11.
5. Le forme pensionistiche complementari/societa' operano in modo
da assicurare che gli incaricati della raccolta delle adesioni
osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4.
6. Il sito web del soggetto incaricato della raccolta delle
adesioni contiene le informazioni relative alla veste in cui lo
stesso agisce e ai suoi recapiti.
7. In fase di adesione puo' essere acquisita dall'aderente
l'autorizzazione a ricevere in formato elettronico tutte le
successive comunicazioni che la forma pensionistica
complementare/societa' e' tenuta a inoltrargli, sia in fase di
accumulo sia in fase di erogazione della rendita.
Art. 11
Diritto di recesso
1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere
senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.
2. Il termine entro il quale puo' essere esercitato il diritto di
recesso decorre dalla data in cui l'adesione e' conclusa.
3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una
comunicazione scritta alla forma pensionistica
complementare/societa', mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che
garantiscano la certezza della data di ricezione.
4. La forma pensionistica complementare/societa', entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso,
procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto delle
spese di adesione ove trattenute.
5. Il momento in cui l'adesione si intende conclusa, nonche' i
termini, le modalita' e i criteri di determinazione delle somme
oggetto di rimborso, in caso di esercizio del diritto di recesso
devono essere previamente resi noti all'aderente.
Capo IV
Disposizioni finali
Art. 12
Entrata in vigore e abrogazioni
1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino COVIP e sul sito web della
stessa ed entra in vigore il 1° maggio 2021.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogata la deliberazione COVIP del 25 maggio 2016, recante
regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche
complementari.
3. Fino al 30 maggio 2021 e' comunque ancora consentita la raccolta
delle adesioni, in conformita' alla deliberazione COVIP del 25 maggio
2016, sulla base dei documenti informativi predisposti secondo la
normativa previgente alle istruzioni di vigilanza in materia di
trasparenza. I fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale
prevede una gestione, in tutto o in parte, di tipo assicurativo
possono avvalersi di tale facolta' fino al 29 giugno 2021.
Roma, 22 dicembre 2020
Il Presidente: Padula
Il segretario: Tais
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