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mercoledì 20 gennaio 2021

DELIBERA 22 dicembre 2020 Regolamento sulle modalita' di adesione alle forme pensionistiche complementari. (20A07413) (GU n.15 del 20-1-2021)

 


DELIBERA 22 dicembre 2020 

Regolamento sulle modalita' di  adesione  alle  forme  pensionistiche

complementari. (20A07413) 

(GU n.15 del 20-1-2021)

Capo I

Disposizioni generali


 

 

 

            LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE 

 

  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  (di  seguito:

decreto   n.   252/2005),   recante   la   disciplina   delle   forme

pensionistiche complementari; 

  Visto, in particolare, l'art. 18, comma 2, del decreto n.  252/2005

che attribuisce alla  COVIP  lo  scopo  di  esercitare  la  vigilanza

prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo  la

trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la  sana  e  prudente

gestione e la loro solidita'; 

  Visto l'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto n.  252/2005  che

attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni  che,  al

fine  di  garantire  il  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,

comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche  complementari

devono  soddisfare  per  potere  essere  ricondotte  nell'ambito   di

applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'albo; 

  Visto l'art. 19, comma 2, lettera  g),  del  decreto  n.  252/2005,

nella parte in cui attribuisce alla COVIP il compito di disciplinare,

tenendo presenti le disposizioni in  materia  di  sollecitazione  del

pubblico risparmio, le modalita' di offerta al pubblico di  tutte  le

forme pensionistiche complementari; 

  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il

Codice del consumo; 

  Vista la legge 28 dicembre 2005,  n.  262  (di  seguito:  legge  n.

262/2005); 

  Visto in particolare, l'art. 25, comma 3, della legge  n.  262/2005

che prevede  che  le  competenze  in  materia  di  trasparenza  e  di

correttezza   dei   comportamenti   sono   esercitate   dalla   COVIP

compatibilmente  con  le  disposizioni  per  la  sollecitazione   del

pubblico risparmio; 

  Visto il regolamento COVIP del 25 maggio 2016  sulle  modalita'  di

adesione alle forme pensionistiche complementari; 

  Vista la deliberazione COVIP del 22 dicembre  2020,  con  la  quale

sono state  adottate  le  «Istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di

trasparenza»; 

  Rilevata  l'esigenza,  alla  luce  delle  novita'  contenute  nelle

Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di  aggiornare  le

disposizioni  COVIP  sulle  modalita'  di  raccolta  delle   adesioni

mediante adozione di un nuovo regolamento, in sostituzione di  quello

del 25 maggio 2016; 

  Ritenuto di  non  dover  sottoporre  la  presente  deliberazione  a

pubblica consultazione, in quanto volta meramente  ad  aggiornare  le

disposizioni COVIP sulle modalita' di raccolta  delle  adesioni  alle

novita'  contenute  nelle  Istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di

trasparenza,  adottate  in  data  odierna  a  seguito   di   pubblica

consultazione; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

  INDICE 

  Capo I - Disposizioni generali 

  Art. 1. (Ambito di applicazione) 

  Art. 2. (Definizioni) 

  Capo II - Raccolta delle adesioni 

  Art. 3. (Modalita' di raccolta delle adesioni) 

  Art. 4. (Adesione ai fondi pensione negoziali/preesistenti) 

  Art. 5. (Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP) 

  Art. 6. (Adesioni che conseguono al conferimento tacito del  TFR  e

altre modalita' di adesione) 

  Art. 7. (Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni alle

forme pensionistiche complementari) 

  Capo  III -  Raccolta  delle  adesioni   a   forme   pensionistiche

complementari mediante sito web 

  Art. 8. (Ambito di applicazione) 

  Art. 9. (Procedura per il collocamento mediante sito web) 

  Art. 10. (Adesione) 

  Art. 11. (Diritto di recesso) 

  Capo IV - Disposizioni finali 

  Art. 12. (Entrata in vigore e abrogazioni) 

                               Art. 1 

 

 

                       Ambito di applicazione 

 

  1. Il presente regolamento si applica con riferimento alle seguenti

forme pensionistiche complementari, qualora siano  aperte,  anche  in

relazione a singole sezioni, alla raccolta di nuove adesioni: 

    a) fondi pensione negoziali; 

    b) fondi pensione aperti; 

    c) piani individuali pensionistici (PIP); 

    d) fondi pensione preesistenti di cui all'art. 20, comma  1,  del

decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito:  decreto  n.

252/2005) in regime di contribuzione definita, o con  una  sezione  a

contribuzione definita. 

  2. Gli articoli 3, 6, 8, 9, 10 e 11  del  presente  regolamento  si

applicano inoltre, in quanto compatibili, alle  forme  pensionistiche

dell'Unione europea, di cui all'art. 15-ter del decreto n.  252/2005,

con riguardo alle adesioni raccolte in Italia. 

                               Art. 2 

 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni dettate

dal decreto n. 252/2005 e dalle istruzioni di vigilanza in materia di

trasparenza, di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. In

aggiunta, si intende per: 

    a) «fondi pensione negoziali/preesistenti»: i fondi  pensione  di

cui alle lettere  a)  e  d)  dell'art.  1,  comma  1,  anche  qualora

costituiti all'interno di societa' o enti; 

    b) «forma pensionistica complementare/societa'»: i fondi pensione

di cui alle lettere a) e d) dell'art. 1, comma 1  e  le  societa'  ed

enti al cui interno sono costituiti i  fondi  pensione  di  cui  alle

lettere a), b), c) e d) dell'art. 1, comma 1. 

  2. Ogni riferimento contenuto nel presente regolamento ai «soggetti

istitutori» di forme pensionistiche complementari  e'  da  intendersi

riferito anche ai soggetti che sono subentrati nella  gestione  delle

predette forme. 

Capo II

Raccolta delle adesioni


                               Art. 3 

 

 

                Modalita' di raccolta delle adesioni 

 

  1.  L'adesione  alle  forme  pensionistiche  complementari  di  cui

all'art. 1, comma 1, e' preceduta dalla consegna gratuita della parte

I «Le Informazioni chiave per l'aderente» della  Nota  informativa  e

dell'appendice  «Informativa  sulla   sostenibilita'»,   redatte   in

conformita' alle istruzioni di vigilanza in materia  di  trasparenza,

di cui alla deliberazione COVIP del 22 dicembre 2020. 

  2.  L'adesione  puo'  avvenire  esclusivamente  a   seguito   della

sottoscrizione  del  Modulo  di  adesione,  che   costituisce   parte

integrante  della  Nota  informativa  per  i   potenziali   aderenti,

compilato in ogni sua parte. Nel caso di adesione di  un  minore  non

deve essere compilato il «Questionario di autovalutazione»  contenuto

nel Modulo di adesione. 

  3.  Prima  dell'adesione  i  soggetti  incaricati  della   raccolta

acquisiscono informazioni dall'interessato  circa  la  sua  eventuale

attuale iscrizione ad altra  forma  pensionistica  complementare.  In

caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato  la  scheda

«I costi», contenuta  nella  parte  I  «Le  Informazioni  chiave  per

l'aderente» della  Nota  informativa  della  forma  pensionistica  di

appartenenza, per un raffronto con quella della  forma  pensionistica

proposta. 

                               Art. 4 

 

 

          Adesioni ai fondi pensione negoziali/preesistenti 

 

  1.   La    raccolta    delle    adesioni    ai    fondi    pensione

negoziali/preesistenti puo' essere svolta nei luoghi e da  parte  dei

soggetti di seguito individuati, nel rispetto delle regole di cui  al

successivo art. 7: 

    a) nelle sedi del fondo, da parte di suoi dipendenti e/o addetti; 

    b) nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive,

comprese le sedi delle organizzazioni territoriali ad essi  aderenti,

da parte di loro dipendenti e/o addetti; 

    c) nei luoghi di lavoro dei destinatari, da parte del  datore  di

lavoro, di suoi dipendenti e/o  addetti,  ovvero  di  incaricati  del

fondo o dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; 

    d) nelle sedi dei patronati a cio' incaricati dal fondo, da parte

di loro dipendenti e/o addetti; 

    e) negli spazi che ospitano momenti  istituzionali  di  attivita'

dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati di

cui alla lettera d) ovvero attivita' promozionali del fondo pensione. 

  2. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante  sito

web in conformita' alle previsioni del capo III. 

                               Art. 5 

 

 

             Adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP 

 

  1. La raccolta delle adesioni ai fondi pensione  aperti  e  ai  PIP

puo' essere svolta all'interno delle sedi legali o  delle  dipendenze

dei soggetti istitutori da parte di addetti a cio' incaricati, ovvero

avvalendosi delle reti  di  distribuzione  utilizzabili  nel  settore

operativo di appartenenza, nel rispetto delle regole di cui  all'art.

7 e delle altre regole  che  trovino  applicazione  all'intermediario

secondo il proprio settore di appartenenza. 

  2. Le adesioni ai fondi pensione aperti su base  collettiva,  poste

in essere in virtu' delle  relative  fonti  istitutive  di  carattere

collettivo, dei lavoratori dipendenti  e  dei  relativi  familiari  a

carico, possono essere raccolte, oltre che secondo  le  modalita'  di

cui al comma 1, anche presso i luoghi indicati all'art. 4 comma 1, da

parte  dei  soggetti  ivi  indicati  o  di  incaricati  dei  soggetti

istitutori,  ivi   inclusi   quelli   appartenenti   alle   reti   di

distribuzione di cui gli stessi si avvalgono. 

  3. La raccolta delle adesioni puo' essere effettuata mediante  sito

web in conformita' alle previsioni del capo III. 

                               Art. 6 

 

 

Adesioni che conseguono  al  conferimento  tacito  del  TFR  e  altre

                        modalita' di adesione 

 

  1. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano applicazione alle adesioni che

conseguono al conferimento tacito del  TFR,  ai  sensi  dell'art.  8,

comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005. 

  2.  Nelle  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  i  fondi   pensione

negoziali/preesistenti e i soggetti  istitutori  dei  fondi  pensione

aperti comunicano all'aderente: 

    a) l'avvenuta adesione  e  lo  informano  della  possibilita'  di

usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro

previste   dagli   accordi    istitutivi    della    forma    stessa,

subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico; 

    b) il comparto al quale e' stato automaticamente destinato il TFR

e lo informano  delle  altre  scelte  di  investimento  eventualmente

disponibili. 

  3. Gli articoli 3, 4 e 5 non trovano altresi' applicazione in  ogni

altro caso di adesione, previsto dalla contrattazione collettiva o da

norme di legge, che non  richieda  una  esplicita  manifestazione  di

volonta' da parte dell'aderente. 

  4. Nelle fattispecie di cui al comma 3 i fondi pensione interessati

comunicano all'aderente: 

    a)  l'avvenuta  adesione  e  lo  informano  circa  gli  eventuali

ulteriori flussi di finanziamento attivabili; 

    b) il comparto al quale e' automaticamente destinato il flusso di

finanziamento attivato con l'adesione  e  lo  informano  delle  altre

scelte di investimento eventualmente disponibili. 

  5. Unitamente alle comunicazioni di cui ai commi 2 e 4 e' trasmessa

la parte  I  «Le  Informazioni  chiave  per  l'aderente»  della  Nota

informativa,    unitamente    all'appendice    «Informativa     sulla

sostenibilita'», nonche', la modulistica necessaria per l'opzione  di

attivazione degli ulteriori flussi di finanziamento e per l'eventuale

modifica del comparto. 

  6. I fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti  istitutori

dei  fondi  pensione  aperti  forniscono,  inoltre,  all'aderente  le

necessarie indicazioni circa le modalita' di acquisizione della parte

II  «Le  informazioni  integrative»  della  Nota   informativa,   ove

predisposta, in coerenza con le istruzioni di vigilanza in materia di

trasparenza, nonche' dei documenti statutari o regolamentari  e  ogni

altra informazione ritenuta utile ad assicurare la  piena  conoscenza

dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e  gli

obblighi connessi all'adesione. 

                               Art. 7 

 

 

Regole di comportamento nella  raccolta  delle  adesioni  alle  forme

                    pensionistiche complementari 

 

  1. Le forme  pensionistiche  complementari/societa'  rispettano  le

seguenti regole di comportamento  nella  raccolta,  sia  diretta  sia

tramite incaricati, delle adesioni: 

    a) osservano le disposizioni normative e  regolamentari  ad  essi

applicabili; 

    b) si comportano con correttezza,  diligenza  e  trasparenza  nei

confronti dei potenziali aderenti e agiscono in modo  da  non  recare

pregiudizio agli interessi degli stessi; 

    c) forniscono ai potenziali aderenti, in  una  forma  di  agevole

comprensione,  informazioni  corrette,  chiare  e   non   fuorvianti,

richiamandone l'attenzione sulle informazioni contenute nella parte I

«Le informazioni chiave per  l'aderente»  della  Nota  informativa  e

nell'appendice «Informativa sulla sostenibilita'», in particolare, su

quelle   inerenti   le   principali   caratteristiche   della   forma

pensionistica, con specifico riguardo alla contribuzione,  ai  costi,

alle opzioni di  investimento  e  ai  relativi  rischi,  al  fine  di

consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti

alle proprie esigenze; 

    d) si astengono dal fornire  informazioni  non  coerenti  con  la

parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» e con la parte II «Le

informazioni integrative» della Nota  informativa,  ove  predisposta,

unitamente all'appendice «Informativa sulla sostenibilita'»; 

    e) richiamano l'attenzione del potenziale aderente in  merito  ai

contenuti del paragrafo «Quanto potresti ricevere  quando  andrai  in

pensione» della parte I «Le informazioni chiave per l'aderente» della

Nota informativa, precisando che la stessa e'  volta  a  fornire  una

proiezione  dell'evoluzione  futura  della  posizione  individuale  e

dell'importo  della  prestazione  pensionistica  attesa,   cosi'   da

consentire al medesimo di valutare  la  rispondenza  delle  possibili

scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica

che vuole conseguire; 

    f)  richiamano  l'attenzione  del   potenziale   aderente   sulla

possibilita' di effettuare  simulazioni  personalizzate  mediante  un

motore di calcolo messo a  disposizione  sul  sito  web  della  forma

pensionistica complementare/societa'; 

    g) nel caso  in  cui  a  un  soggetto  rientrante  nell'area  dei

destinatari di una  forma  pensionistica  di  natura  collettiva  sia

proposta  l'adesione  ad  altra   forma   pensionistica,   richiamano

l'attenzione  del  potenziale  aderente  circa  il  suo  diritto   di

beneficiare dei contributi del datore  di  lavoro  nel  caso  in  cui

aderisca alla predetta forma collettiva; 

    h) non celano, minimizzano  o  occultano  elementi  o  avvertenze

importanti; 

    i)  compiono  tempestivamente  le  attivita'  e  gli  adempimenti

connessi alla raccolta delle adesioni; 

    l) verificano l'identita' dell'aderente, nonche' la completezza e

la correttezza del Modulo  di  adesione,  prima  di  raccoglierne  la

sottoscrizione; 

    m) acquisiscono, con riferimento agli aderenti gia'  iscritti  ad

altra  forma  pensionistica  complementare,  copia  della  scheda  «I

costi»,  contenuta  nella  parte  I  «Le  Informazioni   chiave   per

l'aderente» della  Nota  informativa  della  forma  pensionistica  di

appartenenza, sottoscritta dall'interessato su ogni pagina. 

  2. Le forme pensionistiche complementari/societa'  impartiscono  ai

soggetti incaricati della raccolta delle adesioni apposite istruzioni

ai fini del rispetto delle regole di comportamento indicate nel comma

1, verificandone periodicamente l'applicazione. 

Capo III

Raccolta delle adesioni a forme pensionistiche complementari mediante

sito web


                               Art. 8 

 

 

                       Ambito di applicazione 

 

  1. Le forme  pensionistiche  complementari/societa',  possono,  sia

direttamente sia tramite i soggetti incaricati, di cui agli  articoli

4 e  5,  raccogliere  le  adesioni  mediante  sito  web,  secondo  la

disciplina del presente capo. 

                               Art. 9 

 

 

           Procedura per il collocamento mediante sito web 

 

  1. Prima della formalizzazione dell'adesione la  procedura  prevede

che l'interessato acquisisca la parte I «Le Informazioni  chiave  per

l'aderente»  della  Nota  informativa  per  i  potenziali   aderenti,

unitamente   all'appendice   «Informativa   sulla    sostenibilita'».

L'interessato e' anche informato in merito  al  diritto  di  recedere

dall'adesione nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 11. 

  2. E' in ogni caso riconosciuta all'interessato la possibilita'  di

ricevere la documentazione di cui al comma 1, oltre  che  in  formato

elettronico, in formato cartaceo o mediante altro  supporto  durevole

scelto      dall'interessato.      Le      forme       pensionistiche

complementari/societa' possono prevedere  a  carico  dell'interessato

l'applicazione degli eventuali oneri connessi alla trasmissione. 

  3.  Le  procedure  adottate  sono  volte   a   mantenere   evidenza

dell'acquisizione da parte dell'interessato  di  quanto  previsto  al

comma 1. 

  4. Le procedure adottate forniscono,  prima  della  formalizzazione

dell'adesione, informativa sulle diverse fasi da seguire e sui  mezzi

tecnici e le modalita' per individuare e  correggere  gli  errori  di

inserimento dati. 

                               Art. 10 

 

 

                              Adesione 

 

  1.  Non  e'  consentita  l'adesione   alle   forme   pensionistiche

complementari  mediante  sito  web   senza   il   consenso   espresso

dell'interessato   all'utilizzo   di   tale   strumento.   Le   forme

pensionistiche complementari/societa'  conservano  la  documentazione

atta a comprovare l'acquisizione del consenso. 

  2. Immediatamente prima che l'interessato completi la procedura  di

adesione, lo stesso e' avvisato delle conseguenze che tale operazione

comporta. 

  3. La volonta' di aderire si formalizza con la compilazione in ogni

sua parte e con la sottoscrizione del Modulo di adesione.  Il  Modulo

di adesione puo' anche  essere  formato  come  documento  informatico

sottoscritto con firma elettronica avanzata,  con  firma  elettronica

qualificata o con firma digitale,  nel  rispetto  delle  disposizioni

normative vigenti in materia. 

  4. Le forme pensionistiche complementari/societa': 

    a)   tengono   evidenza   della    prestazione    del    consenso

dell'interessato all'utilizzo dello strumento web; 

    b)  adempiono  agli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo,

dall'art. 3, comma 3, e dagli articoli 7, 9 e 11. 

  5. Le forme pensionistiche complementari/societa' operano  in  modo

da assicurare  che  gli  incaricati  della  raccolta  delle  adesioni

osservino quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 4. 

  6. Il  sito  web  del  soggetto  incaricato  della  raccolta  delle

adesioni contiene le informazioni  relative  alla  veste  in  cui  lo

stesso agisce e ai suoi recapiti. 

  7.  In  fase  di  adesione  puo'  essere  acquisita   dall'aderente

l'autorizzazione  a  ricevere  in  formato   elettronico   tutte   le

successive    comunicazioni    che     la     forma     pensionistica

complementare/societa' e'  tenuta  a  inoltrargli,  sia  in  fase  di

accumulo sia in fase di erogazione della rendita. 

                               Art. 11 

 

 

                         Diritto di recesso 

 

  1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni  per  recedere

senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo. 

  2. Il termine entro il quale puo' essere esercitato il  diritto  di

recesso decorre dalla data in cui l'adesione e' conclusa. 

  3. Per esercitare il  diritto  di  recesso,  l'aderente  invia  una

comunicazione      scritta       alla       forma       pensionistica

complementare/societa', mediante lettera raccomandata con  avviso  di

ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici,  che

garantiscano la certezza della data di ricezione. 

  4. La  forma  pensionistica  complementare/societa',  entro  trenta

giorni dal  ricevimento  della  comunicazione  relativa  al  recesso,

procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute al netto  delle

spese di adesione ove trattenute. 

  5. Il momento in cui l'adesione  si  intende  conclusa,  nonche'  i

termini, le modalita' e  i  criteri  di  determinazione  delle  somme

oggetto di rimborso, in caso di  esercizio  del  diritto  di  recesso

devono essere previamente resi noti all'aderente. 

Capo IV

Disposizioni finali


                               Art. 12 

 

 

                   Entrata in vigore e abrogazioni 

 

  1. Il presente regolamento e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana, nel Bollettino COVIP e sul sito web  della

stessa ed entra in vigore il 1° maggio 2021. 

  2. Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  e'

abrogata  la  deliberazione  COVIP  del  25  maggio   2016,   recante

regolamento sulle modalita' di  adesione  alle  forme  pensionistiche

complementari. 

  3. Fino al 30 maggio 2021 e' comunque ancora consentita la raccolta

delle adesioni, in conformita' alla deliberazione COVIP del 25 maggio

2016, sulla base dei documenti  informativi  predisposti  secondo  la

normativa previgente alle  istruzioni  di  vigilanza  in  materia  di

trasparenza. I fondi pensione preesistenti, il cui modello gestionale

prevede una gestione, in tutto  o  in  parte,  di  tipo  assicurativo

possono avvalersi di tale facolta' fino al 29 giugno 2021. 

 

    Roma, 22 dicembre 2020 

 

                                                Il Presidente: Padula 

 

Il segretario: Tais 

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