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sabato 16 gennaio 2021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 30 dicembre 2020 Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalita' di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19. (21A00160) (GU n.11 del 15-1-2021)

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2020 

Dematerializzazione delle ricette  mediche  per  la  prescrizione  di

farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalita'  di

rilascio  del  promemoria  della   ricetta   elettronica   attraverso

ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase  emergenziale

da COVID-19. (21A00160) 

(GU n.11 del 15-1-2021)


 

                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 

             del Ministero dell'economia e delle finanze 

 

                         di concerto con il 

 

                         SEGRETARIO GENERALE 

                     del Ministero della salute 

 

  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

e  successive  modificazioni   ed   integrazioni   (Sistema   tessera

sanitaria); 

  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di

concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  2  novembre   2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  novembre  2011,  n.  264,  e

successive   modificazioni   ed    integrazioni,    concernente    la

dematerializzazione delle ricette  mediche,  tramite  il  Sistema  di

accoglienza centrale (SAC),  anche  tramite  Sistemi  di  accoglienza

regionali o provinciali (SAR); 

  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,

il quale prevede, in particolare: 

    al  comma  1,  la  sostituzione  delle  prescrizioni  mediche  di

farmaceutica e di  specialistica  a  carico  del  Servizio  sanitario

nazionale  in  formato  cartaceo  con  le  prescrizioni  in   formato

elettronico di cui al citato decreto 2 novembre 2011; 

    al comma 2, che le prescrizioni farmaceutiche generate in formato

elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto

delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni e

province autonome, le ASL e le strutture  convenzionate  che  erogano

prestazioni sanitarie, fatto salvo  l'obbligo  di  compensazione  tra

regioni  e   province   autonome   del   rimborso   di   prescrizioni

farmaceutiche relative a cittadini di  regioni  e  province  autonome

diverse da quelle di residenza; 

  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e

successive  modificazioni,   concernente   il   Fascicolo   sanitario

elettronico (FSE); 

  Visto l'art. 87, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.

219 e successive modificazioni che classifica i  medicinali  ai  fini

della fornitura e, in particolare, le lettere a), b), c) e  d)  punto

1); 

  Visto l'art. 88, commi 2 e 3  del  decreto  legislativo  24  aprile

2006, n. 219 e successive modificazioni che identifica  i  medicinali

soggetti a prescrizione medica per i  quali  e'  definita  la  durata

della validita' della  prescrizione  e  consentita  la  ripetibilita'

della vendita; 

  Visto l'art. 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e

successive modificazioni  che  identifica  i  medicinali  soggetti  a

prescrizione medica da rinnovare volta per volta; 

  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  7  agosto  2006,

concernente «Disposizioni sulla vendita dei medicinali  di  cui  alla

tabella II, sezione E, del decreto del Presidente della Repubblica  9

ottobre 1990, n. 309» che limita la ripetibilita' della  vendita  dei

medicinali di cui  alla  tabella  II,  sezione  E,  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, a non piu' di tre

volte; 

  Visto l'art. 93 del decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e

successive modificazioni che identifica  i  medicinali  vendibili  al

pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti; 

  Visto decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38  recante  «Attuazione

della direttiva n. 2011/24/UE concernente l'applicazione dei  diritti

dei  pazienti  relativi  all'assistenza  sanitaria  transfrontaliera,

nonche' della direttiva n. 2012/52/UE, comportante  misure  destinate

ad agevolare il riconoscimento delle ricette  mediche  emesse  in  un

altro Stato membro»; 

  Considerato di prevedere la dematerializzazione delle ricette non a

carico del  SSN,  ai  fini  della  semplificazione  per  l'assistito,

secondo le medesime modalita' di cui al  citato  decreto  2  novembre

2011; 

  Visto l'art. 3-bis del citato decreto 2  novembre  2011,  il  quale

prevede che con successivo  decreto  sono  definite  le  modalita'  a

regime di comunicazione del promemoria della ricetta elettronica; 

  Vista l'ordinanza della protezione civile n. 651 del 19 marzo 2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 21 marzo 2020, la quale

prevede,  tra  l'altro,  all'art.  1,  il  rilascio  del   promemoria

dematerializzato  ovvero  l'acquisizione  del   numero   di   ricetta

elettronica, attraverso le seguenti modalita' indicate di seguito: 

    al comma 1, lettera a), trasmissione del promemoria  in  allegato

al messaggio di posta elettronica,  laddove  l'assistito  indichi  al

medico prescrittore la casella di posta elettronica; 

    al comma 1, lettera b) e al comma 3, comunicazione del numero  di

ricetta elettronica con sms o con applicazione per  telefonia  mobile

che consente lo scambio di messaggi e immagini,  laddove  l'assistito

indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile;  in  tal

caso il medico  prescrittore  invia  all'assistito  un  messaggio sms

contenente  esclusivamente   il   numero   di   ricetta   elettronica

prescritta, ovvero il numero di ricetta elettronica o l'immagine  del

codice  a  barre  dello  stesso  numero   di   ricetta   elettronica,

utilizzando un'applicazione  per  la  telefonia  mobile,  alla  quale

risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito,  che

consente lo scambio di messaggi e immagini; 

    al comma 1, lettera c), comunicazione  telefonica  da  parte  del

medico  prescrittore  del  numero  di  ricetta  elettronica   laddove

l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico; 

    al comma 5,  laddove  l'assistito  abbia  attivato  il  Fascicolo

sanitario elettronico (FSE), la ricetta elettronica, quale  strumento

alternativo al promemoria cartaceo, e' inserita nel FSE medesimo; 

    al comma  6  si  prevede  che,  per  l'erogazione  della  ricetta

elettronica, la struttura  di  erogazione  acquisisce  il  numero  di

ricetta elettronica unitamente  al  codice  fiscale  riportato  sulla

tessera  sanitaria  dell'assistito  a  cui  la  ricetta   stessa   e'

intestata; 

  Considerato che le disposizioni di cui al citato decreto 2 novembre

2011, nonche' quanto previsto dal presente  decreto  si  applicano  a

tutte le regioni e alle province autonome; 

  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive

modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale; 

  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 

  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive

modificazioni, concernente il codice in  materia  di  protezione  dei

dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto

2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della

normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,

relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di

tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale

sulla protezione dei dati)»; 

  Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei

dati personali espresso con i provvedimenti n. 66 del 2 aprile  2020,

e n. 218 del 12 novembre 2020, ai sensi dell'art.  36,  paragrafo  4,

del regolamento (UE) n. 2016/679; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

                             Definizioni 

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 

    a)  «Decreto  2  novembre  2011»,  il   decreto   del   Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto  con  il  Ministero  della

salute del 2  novembre  2011,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale

del 12  novembre  2011,  n.  264  e   successive   modificazioni   ed

integrazioni; 

    b) «ricetta elettronica»: documento provvisto di una  numerazione

univoca redatto in modalita' informatica da un medico prescrittore  e

inviato ad un sistema di accoglienza, il quale lo  rende  disponibile

alle strutture di erogazione per la consultazione e, se sussistono le

condizioni, per la sua chiusura in modalita' informatica; 

    c)  «NRE»:  Numero  di  ricetta  elettronica,   che   costituisce

l'identificativo  univoco  a  livello  nazionale   di   una   ricetta

elettronica; 

    d) «NRBE»: Numero della ricetta bianca (non  a  carico  del  SSN)

ripetibile   e   non   ripetibile   elettronico    che    costituisce

l'identificativo univoco al livello nazionale generato dal SAC; 

    e)  «promemoria  dematerializzato»:  documento  in  formato   non

cartaceo  prodotto  al  termine  di  una  prescrizione   di   ricetta

elettronica, contenente i dati delle prestazioni ivi presenti; 

    f) «www.sistemats.it»: indirizzo  portale  internet  del  Sistema

tessera sanitaria; 

    g) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico di cui  all'art.  12

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221  e  successive

modificazioni; 

    h) «consenso al FSE»: il consenso all'alimentazione  del  FSE  di

cui al comma 3-bis dell'art. 12 del decreto-legge n. 179/2012; 

    i) «Ordinanza PC 651/2020»: l'ordinanza della  protezione  civile

n. 651 del 19 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  74

del 21 marzo 2020. 

                               Art. 2 

 

            Dematerializzazione ricetta per prescrizioni 

                   di farmaci non a carico del SSN 

 

  1. Il medico  prescrittore  procede  alla  generazione  in  formato

elettronico delle prescrizioni di  farmaci  non  a  carico  del  SSN,

secondo le medesime modalita' di cui  al  decreto  2  novembre  2011,

riportando almeno i dati relativi al codice fiscale del paziente,  la

prestazione e la data della  prescrizione,  nonche'  le  informazioni

necessarie per la verifica della ripetibilita'  e  non  ripetibilita'

dell'erogazione dei farmaci prescritti. 

  2. La  ricetta  elettronica  di  cui  al  comma  1  e'  individuata

univocamente  dal  Numero  di  ricetta  bianca  elettronico   (NRBE),

assegnato dal SAC in fase di compilazione della ricetta da parte  del

medico prescrittore, secondo le medesime modalita' di cui al  decreto

2 novembre 2011, eventualmente anche tramite SAR. 

  3. A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei  dati  di

cui al comma  1,  il  medico  rilascia  all'assistito  il  promemoria

cartaceo,  secondo  il  modello  pubblicato  sul  portale   del   SAC

(www.sistemats.it). Su richiesta dell'assistito, tale promemoria puo'

essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui  all'art.  3-bis

del decreto 2 novembre 2011. 

  4. A fronte dell'utilizzo da parte dell'assistito della ricetta  di

cui al presente articolo, la farmacia invia i dati della  prestazione

erogata con le medesime modalita' di cui al decreto 2 novembre  2011.

Il SAC, anche tramite SAR, verifica le  condizioni  di  ripetibilita'

della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e

della normativa di riferimento. 

  5. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  il  SAC  rende

disponibili ai medici e alle farmacie anche servizi web. 

  6. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze  rende  disponibili

alle ASL di competenza i dati di cui al  comma  4  e,  con  forme  di

pseudonimizzazione, all'AIFA, nonche' al  Ministero  della  salute  e

alle regioni e province autonome i medesimi dati,  secondo  modalita'

da stabilirsi, previo parere del Garante per la protezione  dei  dati

personali. 

                               Art. 3 

 

           Promemoria della ricetta elettronica. Modalita' 

        a regime della disponibilita' attraverso altri canali 

 

  1. Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 2,  lettera  a)  del  decreto  2

novembre 2011, l'assistito puo' accedere al SAC, anche  tramite  SAR,

con Spid o CNS, ad una apposita area del portale www.sistemats.it, al

fine di: 

    a)  consultare  e  scaricare  le  proprie  ricette   elettroniche

generate  dai   medici   prescrittori   e   i   relativi   promemoria

dematerializzati; 

    b) richiedere l'utilizzo del promemoria dematerializzato  recante

prescrizioni di farmaci, selezionando la  farmacia  presso  la  quale

spendere il medesimo promemoria; 

    c) il cittadino qualora non fosse dotato  di  Spid  o  CNS,  puo'

accedere ad un'area libera del portale del Sistema  TS  inserendo  il

NRE, il suo codice fiscale  e  la  data  di  scadenza  della  tessera

sanitaria. In tale contesto il cittadino potra'  accedere  alla  sola

ricetta inserita, e svolgere le stesse attivita' di cui alle  lettere

a) e b). 

  2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettere b) e c): 

    a) il SAC, anche tramite SAR, a fronte della richiesta  da  parte

del cittadino di cui al punto 1, lettera a), invia una notifica  alla

farmacia prescelta dall'assistito; 

    b) nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed  erogabili,  la

farmacia accetta la richiesta dell'assistito e provvede  alla  «presa

in carico» e alla successiva erogazione dei farmaci; 

    c) il SAC provvede a darne immediata notifica  all'assistito  che

provvede al ritiro presso la farmacia. 

  3. Resta ferma la disponibilita' del promemoria nel FSE. 

                               Art. 4 

 

           Promemoria della ricetta elettronica. Modalita' 

       di utilizzo presso le farmacie nella fase emergenziale 

 

  1. Fino al perdurare dello stato  di  emergenza  epidemiologica  da

COVID-19,  l'assistito  che  ha  ricevuto  la   ricetta   elettronica

farmaceutica da parte del medico prescrittore con le modalita' di cui

all'art. 1 dell'ordinanza PC n. 651/2020 puo' inoltrare  gli  estremi

della ricetta alla farmacia prescelta. 

  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  oltre  alle  modalita'

previste all'art. 3 del presente decreto,  l'assistito  individua  la

farmacia e le comunica i dati della ricetta elettronica unitamente al

codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria dell'assistito a cui

la ricetta stessa e' intestata, secondo le seguenti modalita': 

    a) via posta elettronica, inviando  in  allegato  il  promemoria,

ricevuto dal  medico  tramite  e-mail  oppure  estratto  dal  proprio

fascicolo  sanitario  elettronico,  ovvero,  inviando  il  numero  di

ricetta elettronica unitamente  al  codice  fiscale  riportato  sulla

tessera  sanitaria  dell'assistito  a  cui  la  ricetta   stessa   e'

intestata; 

    b) via sms o con applicazione per telefonia mobile  che  consente

lo scambio di messaggi e immagini, inoltrando il  messaggio  ricevuto

dal medico di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)  dell'ordinanza  PC

n. 651/2020; 

    c) laddove abbia ricevuto telefonicamente dal medico il numero di

ricetta elettronica, lo comunica alla farmacia con il codice  fiscale

a cui e' intestata la ricetta elettronica. 

  3. Oltre alle modalita'  di  cui  al  comma  2,  restano  ferme  le

iniziative per le persone piu' fragili tramite i servizi telefonici: 

    a) del Ministero della salute; 

    b)  di  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  eventualmente

attivate. 

  4. Nei casi di cui ai commi 2 e  3,  la  farmacia  individuata  per

l'erogazione  del  farmaco,   imposta   la   corrispondente   ricetta

elettronica nello stato di «presa in carico» nel SAC,  anche  tramite

SAR, e provvede  alla  erogazione  dei  farmaci  dandone  informativa

all'assistito per il ritiro presso la farmacia. Laddove possibile, la

farmacia provvede  a  recapitare  i  farmaci  all'indirizzo  indicato

dall'assistito in fase di richiesta telematica di erogazione farmaci. 

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. 

 

    Roma, 30 dicembre 2020 

 

                                               Il Ragioniere generale 

                                                     dello Stato      

                                                      Mazzotta        

 

Il Segretario generale 

        Ruocco   

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