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lunedì 22 febbraio 2021

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO DECRETO 17 novembre 2020, n. 189 Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali. (21G00017) (GU n.43 del 20-2-2021) Vigente al: 7-3-2021

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO

DECRETO 17 novembre 2020, n. 189 

Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507,  recante

norme per l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso  ai  monumenti,

musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini  monumentali.

(21G00017) 

(GU n.43 del 20-2-2021)

  Vigente al: 7-3-2021   


 

  IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO 

 

  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  25  marzo  1997,  n.  78,

concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; 

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante

«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a

norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 

  Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto  legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n.

137»; 

  Visto  in  particolare  l'articolo  103,  comma  3,   del   decreto

legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai

luoghi della cultura; 

  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

disposizioni urgenti per  il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e

della  tutela  del  territorio  e   del   mare   e   dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione  degli

stanziamenti per la revisione dei ruoli e  delle  carriere  e  per  i

compensi per lavoro straordinario delle  Forze  di  polizia  e  delle

Forze armate, in materia di qualifiche dei  dirigenti  e  di  tabella

delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco e per la  continuita'  delle  funzioni  dell'Autorita'  per  le

garanzie nelle comunicazioni; 

  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2

dicembre 2019, n. 169, recante il regolamento di  organizzazione  del

Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  degli  uffici  di

diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di

valutazione della performance, adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,

comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2019; 

  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11

dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del  biglietto

di ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita',

parchi e giardini monumentali, modificato da ultimo con  decreto  del

Ministro per i beni e le attivita' culturali 9 gennaio 2019, n. 13; 

  Rilevata la necessita' di adeguare il decreto del  Ministro  per  i

beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  al  nuovo

assetto organizzativo del Ministero, previsto dal citato decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019; 

  Tenuto  conto  dei  risultati  positivi  raggiunti  in  termini  di

fruizione  e  conoscenza   del   patrimonio   culturale   a   seguito

dell'introduzione, nel 2014,  del  libero  accesso  ai  luoghi  della

cultura la prima domenica di ogni mese, anche grazie alla semplicita'

di comunicazione di tale iniziativa; 

  Ritenuto pertanto opportuno confermare la scelta per cui il  giorno

di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali

e' la prima domenica di ogni mese, ferma restando la possibilita' per

gli istituti dotati di autonomia speciale  di  individuare  ulteriori

giornate o fasce orarie di libero accesso,  anche  in  considerazione

delle specifiche caratteristiche dell'istituto o luogo della  cultura

o dell'ambito territoriale di riferimento; 

  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 690  del  26  marzo  2020

espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi; 

  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a

norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

effettuata con nota prot. n. 9351 del 10 aprile 2020; 

 

                               Adotta 

                      il seguente regolamento: 

 

                               Art. 1 

 

  1. Al decreto del Ministro per i beni  culturali  e  ambientali  11

dicembre 1997, n. 507, sono apportate le seguenti modifiche: 

    a) all'articolo 1, ai commi 5-bis e 5-ter, ovunque ricorrano,  le

parole: «del Polo museale regionale» sono sostituite dalle  seguenti:

«della Direzione regionale Musei»; 

    b) all'articolo 4, al comma 2, al primo periodo, le parole:  «del

Polo  museale  regionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «della

Direzione regionale Musei» e al secondo periodo, le parole «dei  mesi

da ottobre a marzo, nonche' nella settimana dedicata alla  promozione

dei musei e dei luoghi della cultura compresa nei mesi da  gennaio  a

marzo e individuata ogni anno dal  Ministro»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «di ogni mese»; 

    c) all'articolo 4, il comma 2-bis  e'  sostituito  dal  seguente:

«2-bis. Il competente Direttore della Direzione  regionale  Musei  e,

con riferimento ai musei e istituti dotati di autonomia speciale,  il

Direttore possono  stabilire,  d'intesa  con  la  Direzione  generale

Musei, ulteriori giornate di libero accesso o, in alternativa,  fasce

orarie di libero accesso, tenendo conto delle esigenze degli utenti e

delle caratteristiche dell'ambito  territoriale  di  riferimento.  Il

relativo calendario e' pubblicato sui siti internet  dell'istituto  o

luogo della cultura e della Direzione regionale interessati,  nonche'

sul sito internet del Ministero.»; 

    d) all'articolo 4, al  comma  7-bis,  la  parola:  «biennale»  e'

sostituita dalla seguente: «annuale» e  le  parole:  «sulla  base  di

monitoraggi annuali» sono soppresse. 

  2. Ove, in applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis,  del  decreto

del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre  1997,  n.

507, siano gia' state programmate alla data di entrata in vigore  del

presente decreto, per l'anno 2020, ulteriori otto giornate di  libero

accesso ai luoghi della cultura o fasce orarie di libero  accesso  in

una misura complessiva corrispondente a otto giornate, tali  giornate

si intendono programmate  quale  esercizio  della  facolta'  prevista

dall'articolo 4, comma 2-bis, del citato decreto  n.  507  del  1997,

come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo. 

  3. Le disposizioni del  presente  regolamento  sono  soggette  alla

prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno

dalla data della loro entrata in vigore. 

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare. 

 

    Roma, 17 novembre 2020 

 

                                            Il Ministro: Franceschini 

 

 

Visto, il Guardasigilli: Bonafede 

 


Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2021 

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 168 

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