DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19». (21A01331)
(GU n.52 del 2-3-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)
Capo I
Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
15 gennaio 2021, n. 11;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020,
recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 2020, n. 294;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021,
recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;
Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021,
recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province
autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021,
n. 50;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19
ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020,
n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale 29 gennaio 2021, n. 23;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali
e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica
internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti
sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'
raggiunti a livello globale;
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei
casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale
rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'
nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede
internazionale ed europea;
Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal
Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;
Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle
sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27
febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.
630, e successive modificazioni e integrazioni;
Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 27 febbraio 2021;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico, dell'universita' e
della ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle
politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,
della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le
pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Decreta:
Art. 1
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di
distanziamento
1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere
sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di
indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in
tutti i luoghi all'aperto.
2. Non vi e' obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o
per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo
l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni
caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le
attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche'
le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o
aperti al pubblico.
3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione
delle vie respiratorie:
a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso
della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un
disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.
4. E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in
presenza di persone non conviventi.
5. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento
della protezione civile, di seguito denominato «Comitato
tecnico-scientifico».
6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie
respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque
derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal
Comitato tecnico-scientifico.
7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da
appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate
anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a
fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo,
comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare
la copertura sul volto delle vie respiratorie.
8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie
integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio
quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata
delle mani.
Art. 2
Misure relative agli spostamenti
1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato
ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse
regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero
per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria
residenza, domicilio o abitazione.
2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,
contattando il proprio medico curante.
Art. 3
Disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati
dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli
il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la
tutela della salute degli utenti e degli operatori.
2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro
autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche
psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'
di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i
propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi
titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle
medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita', lo
svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto.
Art. 4
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza
delle attivita' produttive industriali e commerciali
1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive
industriali e commerciali rispettano i contenuti delprotocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di
lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020fra il Governo e le parti
sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di
competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto
il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le
parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo
2020, di cui all'allegato 14.
Art. 5
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le
seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per
la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria
previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla
base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i
responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le
indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti
fornite dal Ministero della salute;
b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso
l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario
del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,
accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave
in presenza di un caso di positivita';
c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione
igienico sanitaria di cui all'allegato 19;
d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui aldecreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e
grado, nelle universita' e nelle istituzioni dell'alta formazione
artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;
e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico
sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi
commerciali;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani;
g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti
a cadenza ravvicinata.
Art. 6
Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei
luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio
nazionale
1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi
protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva
riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei
propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni
assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di
tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali
piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le
potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del
servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la
percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77.
3.Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi
della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,
settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella
percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non
inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle
attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita',
compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita'
del servizio erogato;
b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis,
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma
nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad
assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima
categoria o area di inquadramento come definite dai contratti
collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale.
4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione
dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il
personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in
attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'
raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del
personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro
agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90
del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto
previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente
decreto.
Capo II
Misure di contenimento del contagio che si applicano
in Zona bianca
Art. 7
Zona bianca
1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo
1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si
manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane
consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali
cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla
sospensione o al divieto di esercizio delle attivita' ivi
disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le misure anti
contagio previste dal presente decreto, nonche' dai protocolli e
dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di
riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli
eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto,
comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche' le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali
assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico
agli eventi e alle competizioni sportive.
2. Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo tecnico
permanente, composto da un rappresentante del Comitato
tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanita' e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome
interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso il
monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti
contagio nei territori di cui al comma 1 , il permanere delle
condizioni di cui al comma 1 e la necessita' di adottare eventuali
misure intermedie e transitorie.
Capo III
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla
Art. 8
Zona gialla
1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera
d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si applicano le misure del
presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.
Art. 9
Misure relative agli spostamenti in Zona gialla
1. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono
consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di
salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante
parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto
pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per
motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio
2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e
le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi.
Art. 10
Manifestazioni pubbliche
1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 11
Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti
1.Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce
orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri
urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
aperti e alle abitazioni private.
2. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti.
3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di
assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone
abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco
all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere
attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee
guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui
all'allegato 8.
4. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato
di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per
esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza.
5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del
personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori
dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con
connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche
nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore
sanitario della struttura.
6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,
autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Art. 12
Luoghi di culto e funzioni religiose
1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative
tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di
almeno un metro.
2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.
Art. 13
Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni
1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza.
2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.
3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si
svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate
ragioni. E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni
private in modalita' a distanza.
Art. 14
Musei, istituti e luoghi della cultura
1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e' assicurato, dal lunedi' al venerdi', con
esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e
luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o
meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione
contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e
da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra
loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i
giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso
sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di
anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari
di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro
per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che
prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della
cultura statali la prima domenica del mese.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' organizzato tenendo conto dei
protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i
soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della
cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di
prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto
conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte.
3. Sono altresi' aperte al pubblico le mostre alle medesime
condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e
luoghi della cultura.
Art. 15
Spettacoli aperti al pubblico
1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali
o spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,
sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche
all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati
e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il
personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente
conviventi. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25
per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero
massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per spettacoli
all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola
sala.
2. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e
27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del
Ministro della salute, nonche' dei protocolli o delle linee guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di
riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle
Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome
nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida
nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di
settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio
2020.
3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente
articolo.
Art. 16
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e
discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere
1. Sono sospese le attivita' dei centri culturali, centri sociali e
centri ricreativi, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e
discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri
analoghi eventi.
Art. 17
Attivita' motoria e attivita' sportiva
1. E' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria
all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove
accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti.
2. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori,
centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle
attivita' di piscine e palestre, l'attivita' sportiva di base e
l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e
circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto
delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a
detti circoli; sono altresi' consentite le attivita' di palestre,
piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche; sono
consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle
dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente
al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida vigenti.
3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli
eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo
svolgimento degli sport di contatto, come individuati con
provvedimento dell'Autorita' delegata in materia di sport, e'
sospeso. Sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere
ludico-amatoriale.
Art. 18
Competizioni sportive di interesse nazionale
1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di
livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e
del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport
individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza
la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,
professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e
muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione
sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il
Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle
disposizioni di cui al presente comma.
2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che
hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti e'
consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.
Art. 19
Impianti nei comprensori sciistici
1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi
possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e
non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico
(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione
finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e
internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonche' per lo
svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione
all'esercizio della professione di maestro di sci.
Art. 20
Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento
1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad
attivita' differente.
2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.
E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui
affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli
di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del
Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.
Art. 21
Istituzioni scolastiche
1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano
forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e
fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca
delle predette istituzioni sia garantita l'attivita' didattica in
presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale
della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di
svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con
bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono
in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica ed educativa
per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e
per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente
in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle
vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei
anni e per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso dei predetti dispositivi.
2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e' disposta dai
Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di
ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni
abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della
circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di
diffusivita' o da resistenza al vaccino o da capacita' di indurre
malattia grave; la stessa misura puo' altresi' essere disposta dai
Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree
regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa
settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000
abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di
peggioramento del quadro epidemiologico.
3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza
provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un tavolo di
coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del piu'
idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale,
urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di
trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza
scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro
in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente
della provincia o il sindaco della citta' metropolitana, gli altri
sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti
territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'
delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del
tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del
quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte
le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione e' monitorata
dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del
citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano
assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da' comunicazione al
Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze, con efficacia
limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici
locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalita' di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo
grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle
attivita' didattiche per docenti e studenti, nonche' degli uffici
amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.
4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, e' da
escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta
eccezione per tutte le attivita' mirate all'apprendimento, al
recupero della socialita', comunque nel rispetto delle norme di
sicurezza.
5. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere
svolte solo con modalita' a distanza. Il rinnovo degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato,
avviene secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi di
segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.
6. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli
ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i
servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile
puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente
gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo
svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'
di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.
Art. 22
Viaggi di istruzione
1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di
tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Art. 23
Istruzione superiore
1. Le universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro
epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle
attivita' curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che
tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro
pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza
sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero
dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'
sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e
sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche alle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme
restando le attivita' che devono necessariamente svolgersi in
presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento
che puo' acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del
Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le
Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.
2. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali
attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilita' e degli studenti con disturbi specifici
dell'apprendimento. Le universita' e le istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le
assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'
ai fini delle relative valutazioni.
Art. 24
Procedure concorsuali
1. E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte
delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su
basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad
esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di
quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le
prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di
candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova,
previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della
funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta
ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla
direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25
febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la
possibilita' per le commissioni di procedere alla correzione delle
prove scritte con collegamento da remoto.
2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da
indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,
delle Forze di polizia, del personale dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto
previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 25
Corsi di formazione
1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo
con modalita' a distanza.
2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in
medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli
Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,
dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema
di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i
medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire
anche in modalita' non in presenza.
3. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le
modalita' stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i
corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile,
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla
professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i
corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il
conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione
professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo
svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale
addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo
(ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua
(NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di
formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento
delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, ivi compresi quelli relativi alla
conduzione degli impianti fissi.
4. Sono altresi' consentiti i corsi di aggiornamento professionale
e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente
bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento
per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio
della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a
distanza e secondo le modalita' stabilite con provvedimento
amministrativo.
5. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate
dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il
conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per
l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove teoriche e pratiche
effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi
per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali
inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le prove e gli
esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi
compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali
marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e
ormeggiatori dei porti, nonche' le prove teoriche e pratiche
effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole
di volo.
6. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle
patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi
comprese quelle gia' presentate alla data di applicazione del
presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da
sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi
alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame.
7. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di
IeFP, nonche' la formazione in azienda esclusivamente per i
dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle
singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di
protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione
individuali e quelli che necessitano di attivita' di laboratorio,
nonche' l'attivita' formativa in presenza, ove necessario,
nell'ambito di tirocini, stage e attivita' di laboratorio, a
condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento
tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di
prevenzione» pubblicato dall'INAIL.
8. Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto
direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai
rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche e
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere
universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale
soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la
validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della
formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza
dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,
l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi
corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
Art. 26
Attivita' commerciali
1. Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione
che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga
impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario
all'acquisto dei beni. Le suddette attivita' devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire
o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in
ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si
raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato
11.
2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi
commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri
commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre
strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita
di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,
tabacchi, edicole e librerie.
Art. 27
Attivita' dei servizi di ristorazione
1. Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00
fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo e' consentito per un
massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti
conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Le attivita' di cui al primo periodo del comma 1 restano
consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilita'
dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della
situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i
protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre
il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori
analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni
o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento
e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui
all'allegato 10.
4. Continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del
catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e
alle condizioni di cui al comma 3.
5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
Art. 28
Attivita' delle strutture ricettive
1. Le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a
condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento
interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei
protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla
Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con
i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse
tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle
regioni riguardano in ogni caso:
a) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
b) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione;
c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti
comuni;
d) l'accesso dei fornitori esterni;
e) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e
sportive;
f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei
clienti;
g) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire
all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi
all'aperto di pertinenza.
Art. 29
Attivita' inerenti ai servizi alla persona, nonche' servizi bancari,
finanziari e altre attivita' che restano garantiti
1. Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a
condizione che le regioni e le province autonome abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle
suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel
settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o
linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10.
2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del
settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Art. 30
Attivita' professionali
1. In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a
distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione
collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di
lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Art. 31
Trasporti
1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto
ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico
dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore
al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi
previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
2. Il Presidente della regione dispone la programmazione del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche
non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione
deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il
sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 il Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di
concerto con il Ministro della salute, puo' disporre riduzioni,
sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche
internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.
Art. 32
Istituti penitenziari
1. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in
condizione di isolamento dagli altri detenuti.
Capo IV
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione
Art. 33
Zona arancione
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si
manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi
ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e
con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in
uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo
quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020
(allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a
specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,
secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di
cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia,
comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
Art. 34
Disposizioni applicabili in zona arancione
1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui
all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle
misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui
al Capo III, ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del
presente Capo.
Art. 35
Misure relative agli spostamenti in zona arancione
1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da
comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per
motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti
strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica
in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il
transito sui territori in zona arancione e' consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti ai sensi del presente decreto.
2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o
privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o
abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,
per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere
attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in
tale comune.
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio
2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo
spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito,
una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e
le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle
ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali
tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone
disabili o non autosufficienti conviventi.
4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con
popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza
non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con
esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di
provincia.
Art. 36
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemica.
2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali
o spazi anche all'aperto.
Art. 37
Attivita' dei servizi di ristorazione
1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
Capo V
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa
Art. 38
Zona rossa
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,
sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti
un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni
centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo
3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto
stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle
regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020
(allegato 25).
2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi
dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge
n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,
in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato
dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a
specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione
dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.
3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,
secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti
di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di
cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici
giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.
Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo
minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio
risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono
comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,
salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto
previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,
l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello
di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure
restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del
decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia,
comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici
giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,
salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.
Art. 39
Disposizioni applicabili in zona rossa
1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui
all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle
misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al
Capo III ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del
presente Capo.
Art. 40
Misure relative agli spostamenti in zona rossa
1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori
in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che
per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o
situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito
il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari
ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti
in cui la stessa e' consentita.
3. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora
necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a
restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono
consentiti ai sensi del presente decreto.
Art. 41
Attivita' motoria e attivita' sportiva
1. Tutte le attivita' previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se
svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresi'
sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di
promozione sportiva.
2. E' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in
prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo
di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E'
altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva
esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
Art. 42
Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico
1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo restando il rispetto delle misure di contenimento
dell'emergenza epidemica.
2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali
o spazi anche all'aperto.
Art. 43
Istituzioni scolastiche
1. Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le
attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta
salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia
necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale
integrata.
Art. 44
Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e
prove di verifica
1. E' sospesa la frequenza delle attivita' formative e curriculari
delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali
attivita' a distanza.
2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di
formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita',
didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle
universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in
modalita' in presenza.
3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18,
nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati
e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per
quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario
Regionale di riferimento che puo' acquisire il parere, per i
Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento
(CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente
Conferenza dei Direttori.
5. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle
capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle
patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini
previsti dagliarticoli 121e122 del citato decreto legislativo n. 285
del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere
dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza
di cui all'art. 38, comma 1.
Art. 45
Attivita' commerciali
1. Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di
vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche
ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso
alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni
festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.
2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita'
svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli
generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le
parafarmacie.
Art. 46
Attivita' dei servizi di ristorazione
1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui
bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle
mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione
che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a
prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di
orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive
limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio
nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di
confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la
ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o
nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita'
prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto
e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.
3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e
E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti,
con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro.
Art. 47
Attivita' inerenti servizi alla persona
1. Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse
da quelle individuate nell'allegato 24.
Art. 48
Attivita' lavorativa
1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale
nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale
presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il
personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in
modalita' agile.
Capo VI
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero
Art. 49
Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero
1.Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui
all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel
territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato
negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici
giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti
motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 50,
comma 1:
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di
Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di
San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli
2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di
Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status
dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di
residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle
persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagliarticoli
2e3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il
domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle
lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una
comprovata e stabile relazione affettiva.
2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere
modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del
territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla
provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.
4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della
salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste
all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), e' comunque consentito,
previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli
sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51,
l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate
e non differibili, secondo la seguente disciplina:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.
50;
b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di
essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da
effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in
aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48
ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria
locale di riferimento.
5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'art.
18, comma 1, e' in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio
nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,
rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei
quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi
o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato
20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in Italia, alle
seguenti condizioni:
a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.
50;
b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque
sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di
essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo;
c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con lo
specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore
dell'evento.
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2
dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle
persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni
precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito
altresi' per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei
figli minori.
Art. 50
Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio
nazionale dall'estero
1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia
stabiliti all'art. 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel
territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi
B, C, D, ed E dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore
all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare
controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche, di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o
transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 49, nel caso
di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato
20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:
1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario;
2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per
raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in
caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea,
ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per
raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice
identificativo del titolo di viaggio;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario;
4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui
all'art. 51, comma 7.
2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli
altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria
nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente
decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto
dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli
un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore
antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test
molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato
negativo.
3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,
sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel
territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria competente per territorio.
4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo
per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
Art. 51
Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di
sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso
nel territorio nazionale dall'estero
1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di
cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si
attengono ai seguenti obblighi:
a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio
nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per
fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara'
svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario
esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 50,
comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di
cui al comma 2;
b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento
fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o
la dimora indicata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c).
2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel
territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito
proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la
destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 50,
comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree
specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel
territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea
utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere
effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la
dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente per
territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,
in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il
luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte
alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i
soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.
4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali
misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dall'art. 50, comma 1, integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la
comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per
i controlli e le verifiche di competenza.
5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli
altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni
antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di
cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di
presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia
deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi
sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel
territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato
per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata
presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si
applicano i commi da 1 a 5.
7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi
restando gli obblighi di cui all'art. 50, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco
A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali
protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'
sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa
autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare
al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad
effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle
quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a
un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e
risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore
alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o
assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di
lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di
iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario
conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio
italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,
allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il
territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di
sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a
5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione
europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A,
B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati
motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'
Stati e territori di cui all'elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o
secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate
esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione
europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,
al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai
funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare,
compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle
Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio
delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di
studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o
dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la
settimana;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive
modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale
in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.
8. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di
eta' inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test
molecolare o antigenico.
Capo VII
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti
Art. 52
Obblighi dei vettori e degli armatori
1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:
a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di
cui all'art. 50, e di conservala per almeno 30 giorni al fine di
renderla disponibile all'autorita' sanitaria;
b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;
c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche'
nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia
completa;
d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al
«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»
di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14,
nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le
modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del
COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15,
assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale
di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;
e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi
di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle
quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
rimossi;
f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino
sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo per
raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per
lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal Comitato tecnico
scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28.
2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.
Art. 53
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche
linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal
Comitato tecnico-scientifico.
2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non
siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano
soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti
all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E
dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o
territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 51, comma 6.
3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:
a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al
rispetto delle linee guida di cui al comma 1;
b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con
le relative date di arrivo/partenza;
c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel
rispetto delle previsioni di cui al comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e'
consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di
crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime
provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli
elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non
abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori
all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli
elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il
rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il
Comandante della nave presenta all'autorita' marittima, almeno
ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica
dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.
5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui
agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.
Art. 54
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,
marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono
espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore
sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle
«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in
materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con
proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della
salute, puo' integrare o modificare le «Linee guida per
l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il
contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto
pubblico», di cui all'allegato 15, nonche', previo accordo con i
soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del
trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo
2020, di cui all'allegato 14.
3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma
l'applicazione fino al 6 aprile 2021 della disciplina di cui
all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o
piu' ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' possibile
individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri e'
consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito
prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione
attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o
antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore
precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.
Capo VIII
Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali
Art. 55
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione
delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,
delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.
Art. 56
Tavolo tecnico di confronto
1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere
ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n.
19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
con decreto del Ministro della salute e' istituito presso il medesimo
Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti
del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', delle
Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un
rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il
compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei
parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati
dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in
considerazione anche delle nuove varianti virali.
Art. 57
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6
aprile 2021, ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute
9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino
alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.
3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27
febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna,
Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino
all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis
e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non
oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova
classificazione.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 2 marzo 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri:
Draghi
Il Ministro della salute:
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,
registrazione n. 492
Allegato 1
Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana
circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane
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Allegato 4
Protocollo con le Comunita' ortodosse
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5
Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista
(Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Protocollo con le Comunita' Islamiche
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Allegato 7
Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo
dei Santi degli ultimi giorni
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Allegato 8
Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche della famiglia
Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti
nella fase 2 dell'emergenza COVID-19
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 9
Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,
produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 10
Criteri per Protocolli di settore elaborati
dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
Misure per gli esercizi commerciali
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Allegato 12
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
fra il Governo e le parti sociali
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nei cantieri
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 14
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del COVID-19 nel settore
del trasporto e della logistica
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ALLEGATO
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Allegato 15
Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'
organizzative per il contenimento della diffusione
del covid-19 in materia di trasporto pubblico
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ALLEGATO TECNICO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 16
LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 17
Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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Allegato 5
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Allegato 6
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Allegato 7
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Allegato 8
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Allegato 9
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Allegato 10
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Allegato 11
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Allegato 12
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Allegato 13
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Allegato 14
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 18
Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie
attivita' nelle istituzioni della formazione superiore
per l'anno accademico 2020/21
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 19
Misure igienico-sanitarie
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 20
Spostamenti da e per l'estero
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 21
INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI
DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
Schema riassuntivo
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 22
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI
E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 23
Commercio al dettaglio
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 24
Servizi per la persona
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 25
Parte di provvedimento in formato grafico
Appendice A
Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19
in Italia nella stagione autunno-invernale 2020
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 26
Spettacoli dal vivo
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 27
Cinema
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 28
Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco,
per la libera uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio.
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
DAILY CREW TEMPERATURE CHECK RECORDS
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
CREW HEALTH SELF - DECLARATION
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Certificate for International Transport Workers
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegati
- Allegato 1
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 3
- Allegato 4
- Allegato 4
- Allegato 5
- Allegato 5
- Allegato 6
- Allegato 6
- Allegato 7
- Allegato 7
- Allegato 8
- Allegato 8
- Allegato 9
- Allegato 9
- Allegato 10
- Allegato 10
- Allegato 11
- Allegato 11
- Allegato 12
- Allegato 12
- Allegato 13
- Allegato 13
- Allegato 14
- Allegato 14
- Allegato
- Allegato 15
- Allegato 15
- Allegato Tecnico
- Allegato 16
- Allegato 16
- Allegato 17
- Allegato 17
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
- Allegato 4
- Allegato 5
- Allegato 6
- Allegato 7
- Allegato 8
- Allegato 9
- Allegato 10
- Allegato 11
- Allegato 12
- Allegato 13
- Allegato 14
- Allegato 18
- Allegato 18
- Allegato 19
- Allegato 19
- Allegato 20
- Allegato 20
- Allegato 21
- Allegato 21
- Allegato 1
- Allegato 22
- Allegato 22
- Allegato 23
- Allegato 23
- Allegato 24
- Allegato 24
- Allegato 25
- Allegato 25
- Appendice A
- Allegato 26
- Allegato 26
- Allegato 27
- Allegato 27
- Allegato 28
- Allegato 28
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3
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