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mercoledì 22 settembre 2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2021 Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico 2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 112.473 unita' di personale docente. (21A05596) (GU n.226 del 21-9-2021)

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2021 


Autorizzazione al Ministero dell'istruzione,  per  l'anno  scolastico

2021/2022,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti

effettivamente vacanti e disponibili, un numero  pari  a  n.  112.473

unita' di personale docente. (21A05596) 

(GU n.226 del 21-9-2021)


 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.

449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,

che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le

amministrazioni dello Stato; 

  Visto il decreto legislativo del 30 marzo  2001,  n.  165,  recante

«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle

amministrazioni pubbliche»; 

  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante

«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti

in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e

grado» ed, in particolare, l'art. 399 secondo il quale, tra  l'altro,

l'accesso ai  ruoli  del  personale  docente  della  scuola  materna,

elementare e  secondaria,  ivi  compresi  i  licei  artistici  e  gli

istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a  tal  fine

annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per

il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti; 

  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti

in materia di personale scolastico»; 

  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante

«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,

la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la

perequazione  tributaria»,  e  in  particolare  l'art.  64  che  reca

disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 

  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con

modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente

«Disposizioni  urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e  in

particolare  l'art.  19  che  reca   disposizioni   in   materia   di

razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 

  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure

urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 

  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle

disposizioni legislative vigenti»; 

  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020»; 

  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante

«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione

iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della

professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della

legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art.  13  e  l'art.

17, comma 2, lettere a) e b); 

  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante

«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»

e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b); 

  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021»; 

  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2019,   n.   26,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di

pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7,  il  quale  dispone,

tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota  100

per il  personale  del  comparto  scuola  ed  AFAM  si  applicano  le

disposizioni di cui all'art. 59, comma 9,  della  legge  27  dicembre

1997, n. 449; 

  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure

di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del

personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei

docenti» e, in particolare, quanto  disposto  dai  commi  dal  17  al

17-novies, 18-bis e 18-quater dell'art. 1 del citato decreto-legge; 

  Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022»; 

  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare  l'art.

1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'universita' e

della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero

dell'universita' e della ricerca; 

  Visto il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito  con

modificazioni dalla legge 6  giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure

urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno

scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in

materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la

continuita' della gestione accademica»; 

  Visto il decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito  con

modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure

urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,

nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19» e in particolare i commi  1  e  2  dell'art.  230  relativo

all'incremento  del  numero  dei  posti   relativi   alla   procedura

concorsuale straordinaria di cui  all'art.  1  del  decreto-legge  29

ottobre 2019, n. 126, e alla procedura concorsuale ordinaria  di  cui

all'art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo  13  aprile

2017, n. 59; 

  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023»; 

  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure

urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; 

  Visto l'art. 58, comma 2, lettera b), del decreto-legge n.  73  del

2021,  che  ha  disapplicato,  per  l'anno  scolastico  2021/22,   le

disposizioni di cui  all'art.  1,  commi  da  17  a  17-septies,  del

decreto-legge n. 126 del 2019, relative alla procedura «per chiamata»

finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente

ed educativo, in territori diversi  da  quelli  di  pertinenza  delle

relative graduatorie, sui posti  rimasti  vacanti  e  disponibili  in

ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di immissione in

ruolo; 

  Visto l'art. 59, comma 2, del decreto-legge n.  73  del  2021,  che

prevede che per l'anno scolastico 2021/2022 «e' incrementata al  100%

la quota prevista dall'art. 17, comma  2,  lettera  b),  del  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di  cui

al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso  anno  scolastico  e'

incrementata al 100% la quota prevista dall'art.  4  comma  1-quater,

lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n.  87  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96  da  destinare  alla

procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo»; 

  Visto il comma 3 del predetto art. 59 del decreto-legge n.  73  del

2021, che prevede che «La graduatoria di cui  all'art.  1,  comma  9,

lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con

i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui  alla  lettera  a)

del medesimo comma il punteggio minimo  previsto  dal  comma  10  del

medesimo articolo»; 

  Visto il comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n.  73  del

2021, che prevede che esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022,

i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo

le immissioni in ruolo, salvo i posti  di  cui  ai  concorsi  per  il

personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499

del 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato a  docenti

che rispettino i requisiti ivi previsti,  che  svolgono  altresi'  il

percorso annuale di formazione iniziale durante tale contratto; 

  Visto il comma 14 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73  del

2021,   che   ha,   altresi',   previsto,   in   via   straordinaria,

esclusivamente  per  le  immissioni  in   ruolo   relative   all'anno

scolastico 2021/2022, per le classi  di  concorso  afferenti  materie

scientifiche  e  tecnologiche   l'espletamento   di   una   procedura

concorsuale semplificata; 

  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 14 giugno  2021,  n.

25229, recante richiesta di  autorizzazione,  per  l'anno  scolastico

2021/2022,  alla  nomina  in  ruolo  di  personale  docente  per   un

contingente totale di n. 112.883 unita', di cui n.  82.590  su  posti

comuni e n. 30.293 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente

numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto  l'esubero

di n. 324 unita', a fronte di un numero di  cessazioni  dal  servizio

con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 pari a n. 34.106; 

  Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 1° luglio  2021,  n.

28006, con la quale, a seguito di  interlocuzioni  con  il  Ministero

dell'economia e delle finanze, sono fornite  informazioni  aggiuntive

in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del

14 giugno 2021, n. 25229; 

  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze del 15 luglio 2021, n.  13793,  che  trasmette  la  nota  del

Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  IGOP  del  14

luglio 2021, n. 208109 con la quale si comunica, con le  precisazioni

ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad  assumere  n.  112.473

unita' di personale docente su posto comune e di sostegno per  l'anno

scolastico 2021/2022; 

  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma  restando

la disponibilita' in organico dei posti interessati  alle  immissioni

in ruolo, l'autorizzazione  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  un

numero pari a n. 112.473 unita' di personale docente; 

  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli

atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del

Presidente della Repubblica, e in  particolare  l'art.  1,  comma  1,

lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta

la deliberazione del Consiglio dei ministri; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 29 luglio 2021; 

  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del

Ministro dell'economia e delle finanze;  

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1 

 

  Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno  scolastico

2021/2022,   ad   assumere   a   tempo   indeterminato,   sui   posti

effettivamente vacanti e disponibili, un numero  pari  a  n.  112.473

unita' di personale docente. 

                               Art. 2 

 

  Il Ministero dell'istruzione trasmette, entro il 31 dicembre  2021,

per le  necessarie  verifiche,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri - Dipartimento per  la  funzione  pubblica  e  al  Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria

generale dello Stato, i dati  concernenti  il  personale  assunto  ai

sensi dell'art. 1 del presente decreto. 

  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei

conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana. 

    Dato a Roma, addi' 6 agosto 2021 

 

                             MATTARELLA 

 

                                  Draghi,  Presidente  del  Consiglio

                                  dei ministri 

 

                                  Brunetta, Ministro per la  pubblica

                                  amministrazione 

 

                                  Franco,  Ministro  dell'economia  e

                                  delle finanze 


Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2021 

Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della  giustizia  e  degli

affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.

2198 

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