DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2021
Autorizzazione al Ministero dell'istruzione, per l'anno scolastico
2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 112.473
unita' di personale docente. (21A05596)
(GU n.226 del 21-9-2021)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»,
che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le
amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado» ed, in particolare, l'art. 399 secondo il quale, tra l'altro,
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna,
elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli
istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64 che reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e in
particolare l'art. 19 che reca disposizioni in materia di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107», e in particolare l'art. 13 e l'art.
17, comma 2, lettere a) e b);
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettere a) e b);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di
pensioni» e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale dispone,
tra l'altro, che, ai fini del conseguimento della pensione quota 100
per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le
disposizioni di cui all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449;
Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei
docenti» e, in particolare, quanto disposto dai commi dal 17 al
17-novies, 18-bis e 18-quater dell'art. 1 del citato decreto-legge;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca», e in particolare l'art.
1 che, nel sopprimere il Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della ricerca, istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare i commi 1 e 2 dell'art. 230 relativo
all'incremento del numero dei posti relativi alla procedura
concorsuale straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 29
ottobre 2019, n. 126, e alla procedura concorsuale ordinaria di cui
all'art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 59;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
Visto l'art. 58, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 73 del
2021, che ha disapplicato, per l'anno scolastico 2021/22, le
disposizioni di cui all'art. 1, commi da 17 a 17-septies, del
decreto-legge n. 126 del 2019, relative alla procedura «per chiamata»
finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente
ed educativo, in territori diversi da quelli di pertinenza delle
relative graduatorie, sui posti rimasti vacanti e disponibili in
ciascun anno scolastico dopo le ordinarie operazioni di immissione in
ruolo;
Visto l'art. 59, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, che
prevede che per l'anno scolastico 2021/2022 «e' incrementata al 100%
la quota prevista dall'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59 da destinare alla procedura di cui
al comma 3 del medesimo articolo. Per lo stesso anno scolastico e'
incrementata al 100% la quota prevista dall'art. 4 comma 1-quater,
lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 da destinare alla
procedura di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo»;
Visto il comma 3 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del
2021, che prevede che «La graduatoria di cui all'art. 1, comma 9,
lettera b) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e' integrata con
i soggetti che hanno conseguito nelle prove di cui alla lettera a)
del medesimo comma il punteggio minimo previsto dal comma 10 del
medesimo articolo»;
Visto il comma 4 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del
2021, che prevede che esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022,
i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo
le immissioni in ruolo, salvo i posti di cui ai concorsi per il
personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499
del 2020, sono assegnati con contratto a tempo determinato a docenti
che rispettino i requisiti ivi previsti, che svolgono altresi' il
percorso annuale di formazione iniziale durante tale contratto;
Visto il comma 14 del predetto art. 59 del decreto-legge n. 73 del
2021, che ha, altresi', previsto, in via straordinaria,
esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno
scolastico 2021/2022, per le classi di concorso afferenti materie
scientifiche e tecnologiche l'espletamento di una procedura
concorsuale semplificata;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 14 giugno 2021, n.
25229, recante richiesta di autorizzazione, per l'anno scolastico
2021/2022, alla nomina in ruolo di personale docente per un
contingente totale di n. 112.883 unita', di cui n. 82.590 su posti
comuni e n. 30.293 su posti di sostegno a fronte di un corrispondente
numero di posti di docente vacanti e disponibili, detratto l'esubero
di n. 324 unita', a fronte di un numero di cessazioni dal servizio
con decorrenza dall'anno scolastico 2021/2022 pari a n. 34.106;
Vista la nota del Ministro dell'istruzione del 1° luglio 2021, n.
28006, con la quale, a seguito di interlocuzioni con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono fornite informazioni aggiuntive
in merito alla richiesta assunzionale di cui alla precedente nota del
14 giugno 2021, n. 25229;
Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle
finanze del 15 luglio 2021, n. 13793, che trasmette la nota del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP del 14
luglio 2021, n. 208109 con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere n. 112.473
unita' di personale docente su posto comune e di sostegno per l'anno
scolastico 2021/2022;
Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione, ferma restando
la disponibilita' in organico dei posti interessati alle immissioni
in ruolo, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un
numero pari a n. 112.473 unita' di personale docente;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del
Presidente della Repubblica, e in particolare l'art. 1, comma 1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e' intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2021;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, per l'anno scolastico
2021/2022, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti
effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a n. 112.473
unita' di personale docente.
Art. 2
Il Ministero dell'istruzione trasmette, entro il 31 dicembre 2021,
per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai
sensi dell'art. 1 del presente decreto.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Dato a Roma, addi' 6 agosto 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
2198
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