LEGGE 5 novembre 2021, n. 162
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e
donna in ambito lavorativo. (21G00175)
(GU n.275 del 18-11-2021)
Vigente al: 3-12-2021
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all'articolo 20 del codice
delle pari opportunita'
1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma
1 e' sostituito dal seguente:
«1. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche
sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche'
delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8,
presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i
risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in
materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione
degli effetti delle disposizioni del presente decreto».
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di
parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30
giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2
Modifiche all'articolo 25 del codice
delle pari opportunita'
1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono inserite le
seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del
personale,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento » sono
inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o
incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la parola: «mettere» sono
inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente
titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle
condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta'
anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato
di gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche adottive,
ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi
diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti
condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalita' degli
altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita
o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di
progressione nella carriera».
Art. 3
Modifiche all'articolo 46 del codice
delle pari opportunita'
1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «oltre cento dipendenti» sono
sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la parola:
«almeno» e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a
cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il
rapporto di cui al comma 1 con le modalita' previste dal presente
articolo»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in modalita'
esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita', che
accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di
competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera
o al consigliere nazionale di parita', al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale
di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi
sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del
proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno
trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno
trasmesso»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il
Ministro delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini della
redazione del rapporto di cui al comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in
ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso
femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso
femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei
lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel
corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei
lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la
funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento
alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a
tempo parziale, nonche' l'importo della retribuzione complessiva
corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle
indennita', anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro
beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui
alla presente lettera non devono indicare l'identita' del lavoratore,
del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati,
sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi' essere
raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui
processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di
reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla
qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli
strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di
politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e
rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata,
nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire
della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresi' le
modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale
di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto
su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma
1, nonche' le modalita' di trasmissione alle consigliere e ai
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli
elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di
ogni anno»;
f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi piu' gravi
puo' essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta»;
g) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito
delle sue attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di cui al
comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro».
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 4
Certificazione della parita' di genere
1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Certificazione della parita' di genere). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della
parita' di genere al fine di attestare le politiche e le misure
concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di
genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla
parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione
delle differenze di genere e alla tutela della maternita'.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita',
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione
della parita' di genere da parte delle aziende di cui all'articolo
46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione
corrisposta, alle opportunita' di progressione in carriera e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai
lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;
b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei dati
trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze
sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di
cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica
del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicita' della certificazione della parita'
di genere.
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico
permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito
da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita',
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di
parita', da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati
secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunita', di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con
il Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui
al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni
di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati».
Art. 5
Premialita' di parita'
1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso
della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo
46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo
4 della presente legge, e' concesso, nel limite di 50 milioni di
euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 e' determinato in misura non
superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui
per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro il 31
gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50
milioni di euro di cui al comma 1.
3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento, siano in possesso della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge, e' riconosciuto un punteggio premiale per la
valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei
nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della
concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti
sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i
principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza
e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei
bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per
l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri
premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in
relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del
31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della
certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della
presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal
regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso
fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante
riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale
per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per
gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito
provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse
finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici
riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.
Art. 6
Equilibrio di genere negli organi delle societa' pubbliche
1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate
da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo
e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n.
251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del
presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Nessun commento:
Posta un commento