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giovedì 18 novembre 2021

LEGGE 5 novembre 2021, n. 162 Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo. (21G00175) (GU n.275 del 18-11-2021) Vigente al: 3-12-2021

 


LEGGE 5 novembre 2021, n. 162 


Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.

198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo  e

donna in ambito lavorativo. (21G00175) 

(GU n.275 del 18-11-2021)

  Vigente al: 3-12-2021   


 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato; 

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

                              Promulga 

 

la seguente legge: 

                               Art. 1 

 

                 Modifica all'articolo 20 del codice 

                       delle pari opportunita' 

 

  1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma

1 e' sostituito dal seguente: 

    «1. La consigliera o il consigliere nazionale di  parita',  anche

sulla base del rapporto di cui  all'articolo  15,  comma  7,  nonche'

delle  indicazioni  fornite  dal  Comitato  di  cui  all'articolo  8,

presenta al Parlamento, ogni due anni,  una  relazione  contenente  i

risultati del monitoraggio sull'applicazione  della  legislazione  in

materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione

degli effetti delle disposizioni del presente decreto». 

  2. In sede di prima applicazione dell'articolo  20,  comma  1,  del

codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del

presente articolo, la  consigliera  o  il  consigliere  nazionale  di

parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma  entro  il  30

giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in

vigore della presente legge. 

                               Art. 2 

 

                Modifiche all'articolo 25 del codice 

                       delle pari opportunita' 

 

  1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono  inserite  le

seguenti: « le candidate e i candidati,  in  fase  di  selezione  del

personale,»; 

    b) al comma  2,  dopo  le  parole:  «o  un  comportamento »  sono

inserite le seguenti: «, compresi quelli di  natura  organizzativa  o

incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la  parola:  «mettere»  sono

inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»; 

    c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 

      «2-bis. Costituisce  discriminazione,  ai  sensi  del  presente

titolo,  ogni  trattamento  o  modifica   dell'organizzazione   delle

condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta'

anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato

di gravidanza nonche' di maternita'  o  paternita',  anche  adottive,

ovvero in ragione della titolarita'  e  dell'esercizio  dei  relativi

diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti

condizioni: 

        a) posizione di svantaggio rispetto  alla  generalita'  degli

altri lavoratori; 

        b) limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita

o alle scelte aziendali; 

        c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di

progressione nella carriera». 

                               Art. 3 

 

                Modifiche all'articolo 46 del codice 

                       delle pari opportunita' 

 

  1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunita'  tra  uomo  e

donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  sono

apportate le seguenti modificazioni: 

    a)  al  comma  1,  le  parole:  «oltre  cento  dipendenti»   sono

sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la  parola:

«almeno» e' soppressa; 

    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 

      «1-bis. Le aziende pubbliche e  private  che  occupano  fino  a

cinquanta  dipendenti  possono,  su  base  volontaria,  redigere   il

rapporto di cui al comma 1 con le  modalita'  previste  dal  presente

articolo»; 

    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 

      «2. Il rapporto di cui al  comma  1  e'  redatto  in  modalita'

esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di  un  modello

pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e  trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali

aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita',  che

accedono attraverso un identificativo univoco ai dati  contenuti  nei

rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di

competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli  alle  sedi

territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla  consigliera

o al consigliere nazionale di parita',  al  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali, al Dipartimento  per  le  pari  opportunita'

della Presidenza del Consiglio dei ministri,  all'Istituto  nazionale

di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro.

L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati  contenuti  nei

rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri  di

parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di  cui

alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende  aventi

sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del

proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno

trasmesso  il  rapporto  e  l'elenco  di  quelle  che  non  lo  hanno

trasmesso»; 

    d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

      «3. Il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  con

proprio decreto da adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della presente disposizione,  di  concerto  con  il

Ministro delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini  della

redazione del rapporto di cui al comma 1: 

        a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve  in

ogni caso  indicare  il  numero  dei  lavoratori  occupati  di  sesso

femminile e di sesso maschile, il  numero  dei  lavoratori  di  sesso

femminile  eventualmente  in  stato  di  gravidanza,  il  numero  dei

lavoratori di sesso femminile e maschile  eventualmente  assunti  nel

corso dell'anno, le  differenze  tra  le  retribuzioni  iniziali  dei

lavoratori  di  ciascun  sesso,  l'inquadramento  contrattuale  e  la

funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento

alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno  e  a

tempo parziale,  nonche'  l'importo  della  retribuzione  complessiva

corrisposta,  delle  componenti   accessorie   del   salario,   delle

indennita', anche collegate al risultato, dei bonus e di  ogni  altro

beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra  erogazione  che  siano

stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di  cui

alla presente lettera non devono indicare l'identita' del lavoratore,

del quale deve essere specificato solo il  sesso.  I  medesimi  dati,

sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi'  essere

raggruppati per aree omogenee; 

        b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui

processi  di  selezione  in  fase  di  assunzione,  sui  processi  di

reclutamento,  sulle  procedure   utilizzate   per   l'accesso   alla

qualificazione professionale e  alla  formazione  manageriale,  sugli

strumenti  e  sulle  misure  resi  disponibili  per   promuovere   la

conciliazione dei tempi di  vita  e  di  lavoro,  sulla  presenza  di

politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro  inclusivo  e

rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; 

        c)  le  modalita'  di  accesso  al  rapporto  da  parte   dei

dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata,

nel rispetto della tutela dei dati personali, al  fine  di  usufruire

della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»; 

        e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 

          «3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresi'  le

modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale

di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno,  dell'elenco,  redatto

su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui  al  comma

1, nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  alle  consigliere  e  ai

consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli

enti di area vasta di cui alla legge 7  aprile  2014,  n.  56,  degli

elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro  il  31  dicembre  di

ogni anno»; 

        f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi piu' gravi

puo'  essere  disposta»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Qualora

l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta»; 

        g) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 

          «4-bis. L'Ispettorato  nazionale  del  lavoro,  nell'ambito

delle sue attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di  cui  al

comma 1. Nel caso di rapporto mendace o  incompleto  si  applica  una

sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro». 

  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle

disposizioni di cui al  comma  1  nei  limiti  delle  risorse  umane,

strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,

comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica. 

                               Art. 4 

 

               Certificazione della parita' di genere 

 

  1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e

donna, di cui al decreto legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  e'

inserito il seguente: 

    «Art. 46-bis (Certificazione della parita' di  genere).  -  1.  A

decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita  la  certificazione  della

parita' di genere al fine di  attestare  le  politiche  e  le  misure

concrete adottate dai datori di lavoro  per  ridurre  il  divario  di

genere in relazione alle opportunita' di crescita  in  azienda,  alla

parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche  di  gestione

delle differenze di genere e alla tutela della maternita'. 

    2. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita',

di concerto con il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e

con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: 

      a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione

della parita' di genere da parte delle aziende  di  cui  all'articolo

46, commi 1 e 1-bis, con particolare  riferimento  alla  retribuzione

corrisposta, alle opportunita' di progressione  in  carriera  e  alla

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche  con  riguardo  ai

lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza; 

      b) le modalita' di acquisizione  e  di  monitoraggio  dei  dati

trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal  Ministero  del

lavoro e delle politiche sociali; 

      c)  le  modalita'  di   coinvolgimento   delle   rappresentanze

sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di  parita'

regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area  vasta  di

cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e  nella  verifica

del rispetto dei parametri di cui alla lettera a); 

      d) le forme di pubblicita' della certificazione  della  parita'

di genere. 

  3. E' istituito, presso il Dipartimento per  le  pari  opportunita'

della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  un  Comitato  tecnico

permanente sulla certificazione di genere nelle  imprese,  costituito

da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita',

del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  del  Ministero

dello sviluppo economico, delle  consigliere  e  dei  consiglieri  di

parita',  da  rappresentanti  sindacali  e  da  esperti,  individuati

secondo modalita' definite con decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri o del Ministro delegato per  le  pari  opportunita',  di

concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  e  con

il Ministro dello sviluppo economico. 

  4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui

al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della

finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano  compensi,  gettoni

di  presenza,  rimborsi  di  spese  o   altri   emolumenti   comunque

denominati». 

                               Art. 5 

 

                       Premialita' di parita' 

 

  1. Per l'anno 2022, alle aziende  private  che  siano  in  possesso

della certificazione della parita'  di  genere  di  cui  all'articolo

46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al

decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto  dall'articolo

4 della presente legge, e' concesso, nel  limite  di  50  milioni  di

euro,  un  esonero  dal   versamento   dei   complessivi   contributi

previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta  ferma  l'aliquota

di computo delle prestazioni pensionistiche. 

  2. L'esonero di cui  al  comma  1  e'  determinato  in  misura  non

superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000  euro  annui

per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile,  con

decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il

Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro  il  31

gennaio 2022, assicurando il rispetto  del  limite  di  spesa  di  50

milioni di euro di cui al comma 1. 

  3. Alle aziende private che, alla data del  31  dicembre  dell'anno

precedente  a  quello  di  riferimento,  siano  in   possesso   della

certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del

codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della

presente  legge,  e'  riconosciuto  un  punteggio  premiale  per   la

valutazione,  da  parte  di  autorita'  titolari  di  fondi   europei

nazionali  e  regionali,  di  proposte  progettuali  ai  fini   della

concessione di aiuti di Stato a  cofinanziamento  degli  investimenti

sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i

principi di parita' di trattamento, non discriminazione,  trasparenza

e proporzionalita', le amministrazioni  aggiudicatrici  indicano  nei

bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a  procedure  per

l'acquisizione di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere  i  criteri

premiali che intendono applicare  alla  valutazione  dell'offerta  in

relazione al possesso da parte delle aziende private, alla  data  del

31 dicembre dell'anno  precedente  a  quello  di  riferimento,  della

certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del

codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto

legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4  della

presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici

finanziati, in  tutto  o  in  parte,  con  le  risorse  previste  dal

regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 febbraio 2021, e dal  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,  nonche'  dal  Piano

nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso

fermo quanto previsto dall'articolo 47 del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio

2021, n. 108. 

  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro  per

l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione  degli  effetti

in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto,   mediante

riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo  sociale

per occupazione e  formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,

lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

  6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti  anche  per

gli  anni  successivi  al  2022,  previa   emanazione   di   apposito

provvedimento  legislativo   che   stanzi   le   occorrenti   risorse

finanziarie,   anche   sulla   base   dell'andamento   dei   benefici

riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1. 

                               Art. 6 

 

     Equilibrio di genere negli organi delle societa' pubbliche 

 

  1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter  del

testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di   intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,

si applicano anche alle societa', costituite in  Italia,  controllate

da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo

e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 

  2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo  17,  comma  1,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre  2012,  n.

251, le modifiche conseguenti  alle  disposizioni  del  comma  1  del

presente articolo. 

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato. 

    Data a Roma, addi' 5 novembre 2021 

 

                             MATTARELLA 

 

                        Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri 

Visto, il Guardasigilli: Cartabia 


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